decurtazione di ripetibilità in aspettativa

Feed - POLIZIA PENITENZIARIA

Avatar utente
angri62
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 5576
Iscritto il: lun apr 23, 2012 9:28 am

decurtazione di ripetibilità in aspettativa

Messaggio da angri62 »

===anche se trattato ampiamente, apro questo argomento in quanto tutte le risposte incontrate nella ricerca non soddisfavano pienamente le domande, tutte le risposte sono mirate all'aspettativa art. 68 dpr 3/57 e leggi riferimento, ma nessuno tiene conto dell'art. 37 stesso dpr-chiedo agli esperti in materia e chi ci è passato se questa disamina che segue è giusta;
ASSENZA GIUSTIFICATA PER MALATTIA
DAL AL MOTIVO GIORNI
28-10-2011 11-12-2011 congedo straordinario art.37 dpr 3/557 45
12-12-2011 26-12-2011 aspettativa art.68 dpr 3/57 15
26.03.2012 14-04-2012 congedo straordinario art.37 dpr 3/557 20
15-04-2012 09-05-2012 congedo straordinario art.37 dpr 3/557 25
10.05.2012 16-05-2012 aspettativa art.68 dpr 3/57 7
17-05-2012 18-06-2012 “ 33
19-06-2012 10-07-2012 accertamenti cmo 22
11-07-2012 07-11-2012 aspettativa art.68 dpr 3/57 120
08-11-2012 11-12-2012 accertamenti cmo 34
12-12-2012 20-01-2013 aspettativa art.68 dpr 3/57 40
21-01-2013 06-03-2013 congedo straordinario art.37 dpr 3/57 45
07-03-2013 25-06-2013 aspettativa art.68 dpr 3/57 110
26-06-2013 16-07-2013 definizione 21
Totali 537
CONGEDO STRAORDINARIO–45gg. Anno 2011 + 45gg. Anno 2012 + 45gg. Anno 213 tot 135
RIPETIBILI ------ 37
22 GIORNI DAL 19-06-2012 AL 10-07-2012 il periodo deve essere considerato come servizio attivo perchè senza nessuna certificazione medica che attestasse la mia inidoneità.
21 GIORNI DI ATTESA PER LA DEFINIZIONE .
22 + 34 + 35 GIORNI CIOE’ 91 GIORNI DI ATTESA PER VISITE ED ACCERTAMENTI DI DEFINIZIONE/CONVALESCENZA ECC…
L’AMMINISTRAZIONE O GLI ORGANI SANITARI DOVEVANO SOTTOPORMI A VISITA ALLO SCADERE DEL TERMINE DELLA CONVALESCENZA E NON DOPO PERIODI INCONCEPIBILI DI ATTESA SOPRA DESCRITTA.
RESTA INTESO CHE I 37 GIORNI DI RIPETIBILITA’ RIENTRANO NELLA FATTISPECIE DELLE LAMENTELE SOPRA ESPOSTE E CHE PER TUTTE LE MOTIVAZIONI ADDOTTE VENGANO SCOMPUTATI INTEGRALMENTE.
ringrazio tutti quelli che vogliono cimentarsi in questo tipo di conteggio.
saluti a tutti


Avatar utente
angri62
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 5576
Iscritto il: lun apr 23, 2012 9:28 am

Re: decurtazione di ripetibilità in aspettativa

Messaggio da angri62 »

angri62 ha scritto:===anche se trattato ampiamente, apro questo argomento in quanto tutte le risposte incontrate nella ricerca non soddisfavano pienamente le domande, tutte le risposte sono mirate all'aspettativa art. 68 dpr 3/57 e leggi riferimento, ma nessuno tiene conto dell'art. 37 stesso dpr-chiedo agli esperti in materia e chi ci è passato se questa disamina che segue è giusta;
ASSENZA GIUSTIFICATA PER MALATTIA
DAL AL MOTIVO GIORNI
28-10-2011 -- 11-12-2011 congedo straordinario art.37 dpr 3/557 45
12-12-2011 -- 26-12-2011 aspettativa art.68 dpr 3/57 15
26.03.2012 -- 14-04-2012 congedo straordinario art.37 dpr 3/557 20
15-04-2012 -- 09-05-2012 congedo straordinario art.37 dpr 3/557 25
10.05.2012 -- 16-05-2012 aspettativa art.68 dpr 3/57 7
17-05-2012 -- 18-06-2012 “ 33
19-06-2012 -- 10-07-2012 accertamenti cmo 22
11-07-2012 -- 07-11-2012 aspettativa art.68 dpr 3/57 120
08-11-2012 -- 11-12-2012 accertamenti cmo 34
12-12-2012 -- 20-01-2013 aspettativa art.68 dpr 3/57 40
21-01-2013 -- 06-03-2013 congedo straordinario art.37 dpr 3/57 45
07-03-2013 -- 25-06-2013 aspettativa art.68 dpr 3/57 110
26-06-2013 -- 16-07-2013 definizione 21
Totali 537
CONGEDO STRAORDINARIO–45gg. Anno 2011 + 45gg. Anno 2012 + 45gg. Anno 213 tot 135
RIPETIBILI ------ 37
22 GIORNI DAL 19-06-2012 AL 10-07-2012 il periodo deve essere considerato come servizio attivo perchè senza nessuna certificazione medica che attestasse la mia inidoneità.
21 GIORNI DI ATTESA PER LA DEFINIZIONE .
22 + 34 + 35 GIORNI CIOE’ 91 GIORNI DI ATTESA PER VISITE ED ACCERTAMENTI DI DEFINIZIONE/CONVALESCENZA ECC…
L’AMMINISTRAZIONE O GLI ORGANI SANITARI DOVEVANO SOTTOPORMI A VISITA ALLO SCADERE DEL TERMINE DELLA CONVALESCENZA E NON DOPO PERIODI INCONCEPIBILI DI ATTESA SOPRA DESCRITTA.
RESTA INTESO CHE I 37 GIORNI DI RIPETIBILITA’ RIENTRANO NELLA FATTISPECIE DELLE LAMENTELE SOPRA ESPOSTE E CHE PER TUTTE LE MOTIVAZIONI ADDOTTE VENGANO SCOMPUTATI INTEGRALMENTE.
ringrazio tutti quelli che vogliono cimentarsi in questo tipo di conteggio.
===solo per precisare che questo prospetto e fatto da me e comprende tutti i periodi di malattia nel quinquennio.
saluti a tutti
Avatar utente
ariete17
Consigliere
Consigliere
Messaggi: 840
Iscritto il: mer lug 30, 2014 12:43 pm
Località: prov.BS

Re: decurtazione di ripetibilità in aspettativa

Messaggio da ariete17 »

angri62 ha scritto:===anche se trattato ampiamente, apro questo argomento in quanto tutte le risposte incontrate nella ricerca non soddisfavano pienamente le domande, tutte le risposte sono mirate all'aspettativa art. 68 dpr 3/57 e leggi riferimento, ma nessuno tiene conto dell'art. 37 stesso dpr-chiedo agli esperti in materia e chi ci è passato se questa disamina che segue è giusta;
ASSENZA GIUSTIFICATA PER MALATTIA
DAL AL MOTIVO GIORNI
28-10-2011 11-12-2011 congedo straordinario art.37 dpr 3/557 45
12-12-2011 26-12-2011 aspettativa art.68 dpr 3/57 15
26.03.2012 14-04-2012 congedo straordinario art.37 dpr 3/557 20
15-04-2012 09-05-2012 congedo straordinario art.37 dpr 3/557 25
10.05.2012 16-05-2012 aspettativa art.68 dpr 3/57 7
17-05-2012 18-06-2012 “ 33
19-06-2012 10-07-2012 accertamenti cmo 22
11-07-2012 07-11-2012 aspettativa art.68 dpr 3/57 120
08-11-2012 11-12-2012 accertamenti cmo 34
12-12-2012 20-01-2013 aspettativa art.68 dpr 3/57 40
21-01-2013 06-03-2013 congedo straordinario art.37 dpr 3/57 45
07-03-2013 25-06-2013 aspettativa art.68 dpr 3/57 110
26-06-2013 16-07-2013 definizione 21
Totali 537
CONGEDO STRAORDINARIO–45gg. Anno 2011 + 45gg. Anno 2012 + 45gg. Anno 213 tot 135
RIPETIBILI ------ 37
22 GIORNI DAL 19-06-2012 AL 10-07-2012 il periodo deve essere considerato come servizio attivo perchè senza nessuna certificazione medica che attestasse la mia inidoneità.
21 GIORNI DI ATTESA PER LA DEFINIZIONE .
22 + 34 + 35 GIORNI CIOE’ 91 GIORNI DI ATTESA PER VISITE ED ACCERTAMENTI DI DEFINIZIONE/CONVALESCENZA ECC…
L’AMMINISTRAZIONE O GLI ORGANI SANITARI DOVEVANO SOTTOPORMI A VISITA ALLO SCADERE DEL TERMINE DELLA CONVALESCENZA E NON DOPO PERIODI INCONCEPIBILI DI ATTESA SOPRA DESCRITTA.
RESTA INTESO CHE I 37 GIORNI DI RIPETIBILITA’ RIENTRANO NELLA FATTISPECIE DELLE LAMENTELE SOPRA ESPOSTE E CHE PER TUTTE LE MOTIVAZIONI ADDOTTE VENGANO SCOMPUTATI INTEGRALMENTE.
ringrazio tutti quelli che vogliono cimentarsi in questo tipo di conteggio.
saluti a tutti
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato.
ciao angri, scusa ma perkè richiami il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3, che riguarda:
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato.
e quindi solo agli impiegati civili e non le FF.AA e le FF.PP?
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
Avatar utente
angri62
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 5576
Iscritto il: lun apr 23, 2012 9:28 am

Re: decurtazione di ripetibilità in aspettativa

Messaggio da angri62 »

ariete17 ha scritto:
angri62 ha scritto:===anche se trattato ampiamente, apro questo argomento in quanto tutte le risposte incontrate nella ricerca non soddisfavano pienamente le domande, tutte le risposte sono mirate all'aspettativa art. 68 dpr 3/57 e leggi riferimento, ma nessuno tiene conto dell'art. 37 stesso dpr-chiedo agli esperti in materia e chi ci è passato se questa disamina che segue è giusta;
ASSENZA GIUSTIFICATA PER MALATTIA
DAL AL MOTIVO GIORNI
28-10-2011 11-12-2011 congedo straordinario art.37 dpr 3/557 45
12-12-2011 26-12-2011 aspettativa art.68 dpr 3/57 15
26.03.2012 14-04-2012 congedo straordinario art.37 dpr 3/557 20
15-04-2012 09-05-2012 congedo straordinario art.37 dpr 3/557 25
10.05.2012 16-05-2012 aspettativa art.68 dpr 3/57 7
17-05-2012 18-06-2012 “ 33
19-06-2012 10-07-2012 accertamenti cmo 22
11-07-2012 07-11-2012 aspettativa art.68 dpr 3/57 120
08-11-2012 11-12-2012 accertamenti cmo 34
12-12-2012 20-01-2013 aspettativa art.68 dpr 3/57 40
21-01-2013 06-03-2013 congedo straordinario art.37 dpr 3/57 45
07-03-2013 25-06-2013 aspettativa art.68 dpr 3/57 110
26-06-2013 16-07-2013 definizione 21
Totali 537
CONGEDO STRAORDINARIO–45gg. Anno 2011 + 45gg. Anno 2012 + 45gg. Anno 213 tot 135
RIPETIBILI ------ 37
22 GIORNI DAL 19-06-2012 AL 10-07-2012 il periodo deve essere considerato come servizio attivo perchè senza nessuna certificazione medica che attestasse la mia inidoneità.
21 GIORNI DI ATTESA PER LA DEFINIZIONE .
22 + 34 + 35 GIORNI CIOE’ 91 GIORNI DI ATTESA PER VISITE ED ACCERTAMENTI DI DEFINIZIONE/CONVALESCENZA ECC…
L’AMMINISTRAZIONE O GLI ORGANI SANITARI DOVEVANO SOTTOPORMI A VISITA ALLO SCADERE DEL TERMINE DELLA CONVALESCENZA E NON DOPO PERIODI INCONCEPIBILI DI ATTESA SOPRA DESCRITTA.
RESTA INTESO CHE I 37 GIORNI DI RIPETIBILITA’ RIENTRANO NELLA FATTISPECIE DELLE LAMENTELE SOPRA ESPOSTE E CHE PER TUTTE LE MOTIVAZIONI ADDOTTE VENGANO SCOMPUTATI INTEGRALMENTE.
ringrazio tutti quelli che vogliono cimentarsi in questo tipo di conteggio.
saluti a tutti
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato.
ciao angri, scusa ma perkè richiami il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3, che riguarda:
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato.
e quindi solo agli impiegati civili e non le FF.AA e le FF.PP?
===lo cito, perchè viene applicato alla decurtazione, il testo riguarda tutti, se poi ordinalmente vige uno statuto diverso si applicherànno altri criteri. ma nella p.p. vige la legge 3/57 sia x i 18 mesi continuativi che x 1 913 giorni nel quinquennio.
ciao
Avatar utente
ariete17
Consigliere
Consigliere
Messaggi: 840
Iscritto il: mer lug 30, 2014 12:43 pm
Località: prov.BS

Re: decurtazione di ripetibilità in aspettativa

Messaggio da ariete17 »

si ma i dpr 3/57 parla di max 18 mesi in totale e non continuativi che per la tua amm/ne sono di diciotto mesi (913 nel quinquennio) e nella mia (gdf=FF.AA) sono di dodici (730 nel quinquennio).ciao
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
Avatar utente
ariete17
Consigliere
Consigliere
Messaggi: 840
Iscritto il: mer lug 30, 2014 12:43 pm
Località: prov.BS

Re: decurtazione di ripetibilità in aspettativa

Messaggio da ariete17 »

..........quindi ognuno deve attenersi alle disposizioni della propria amm/ne, che possono essere solo migliorative al DPR in trattazione che riguardano le lenee guide di tutti gli impiegati civili dello stato e a cui si devono attenere le diverse amm/ni in base ai vari dettami dati dal legislatore. ciao di nuovo
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
Avatar utente
angri62
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 5576
Iscritto il: lun apr 23, 2012 9:28 am

Re: decurtazione di ripetibilità in aspettativa

Messaggio da angri62 »

ariete17 ha scritto:..........quindi ognuno deve attenersi alle disposizioni della propria amm/ne, che possono essere solo migliorative al DPR in trattazione che riguardano le lenee guide di tutti gli impiegati civili dello stato e a cui si devono attenere le diverse amm/ni in base ai vari dettami dati dal legislatore. ciao di nuovo
===ariete, non sono uno sprovveduto, la discussione è aperta nel merito dell'applicazione della legge, non quale legge. la domanda in oggetto è se sono giusti i conteggi da me effettuati.
ti ringrazio infinitamente perchè vedo che sei il solo a rispondere al quesito.
buona serata
aeronatica
Affidabile
Affidabile
Messaggi: 227
Iscritto il: gio set 27, 2012 7:33 am

Re: decurtazione di ripetibilità in aspettativa

Messaggio da aeronatica »

Buon giorno a tutti.
Da quanto leggo nel messaggio originario e per dare giusto riscontro solo ad esso, ritengo vi sia un errore importante.
Mi riferisco esattamente a quanto considerato e scritto al 20.01.13.
Dagli eventi cronologici, dopo alterni periodi a disposizione della cmo (indicati come accertamenti cmo) ed in aspettativa (giusta indicazione di aspettativa art. 68 dpr 3/57) in data 12.12.12 viene sancito un'ulteriore periodo di aspettativa.....che però, per un motivo che mi appare ora inspiegabile, trova interruzione al 20.01.13 (come mai proprio il 20.01?, e non il 15? oppuure il primo gennaio?) ed IL PERIODO CONTINUATIVO SI TRASFORMA IN CONGEDO STRAORDINARIO (indicato congedo straordinario art. 37 dpr 3/57)!!
Secondo me qui c'è un errore.
Come tutti sanno l'aspettativa cessa con il cessare della causa che l'ha generata.
Se il periodo di aspettativa non è stata interrotta da un atto di idoneità essa stessa continua.
Quando a cavallo dell'anno solare si concretizza in continuità dall'anno precedente di un periodo di aspettativa (ovviamente non interrotto dalla ripresa del servizio) non si può, da un punto di vista amministrativo di status giuridico del soggetto, interrompere l'aspettativa e far decorrere la licenza straordinaria perchè non vi è stata interruzione dell'aspettativa e della causa che l'ha generata.
Pertanto ritengo errato, per quanto comprendo dalla cronologia degli eventi di circostanza, considerare il periodo indicato dal 21.01.13 al 06.03.13 di 45 giorni come congedo straordinario art. 37 dpr 3/57.
NON RISULTA ESSERE STATA INTERROTTA L'ASPETTATIVA CONCESSA E LA CAUSA CHE L'HA GENERATA e, l'interruzione stessa, non può intervenire ex lege per permettere la fruizione della licenza straordinaria.
Se il dipendente, rientra idoneo nel nuovo anno anche solo un giorno ed il successivo si riammala, allora il nuovo periodo non è immediatamente di aspettativa ma deve essere concesso il diritto di fruire del congedo straordinario di 45 giorni previsti dall'ordinamento che, in effetti, per quell'anno (2013) egli non aveva ancora fruito.
Pertanto secondo me dal computo ritenuto di aspettativa indicato in 537 giorni bisogna detrarre giorni 22, 34, 21 che sono periodo a disposizione della cmo per un totale di 460 di aspettativa effettiva a cui aggiungere i 45 giorni di aspettativa (erroneamente considerato congedo straordinario).
Il risultato di quanto sopra però rappresenta il conteggio dell'aspettativa tutale fruita nel quinquennio.
Il periodo però E' STATO INTERROTTO DAL SERVIZIO EFFETTIVO D'ISTITUTO!
Dal 27.12.11 al 25.03.12 il dipendente ha prestato servizio per un totale esatto di 90 giorni, interrompendo il periodo anche ai fini della continuità dell'aspettativa (per il cumulo tra diversi periodi) pertanto i due periodi ai fini della cumulabilità e continuità stipendiale sono separati e divisi.
Il periodo è stato interrotto ed il computo dei famigerati 12 mesi continuativi di ASPETTATIVA (decorsi i quali interviene la decurtazione dell'emolumento stipendiale) deve ripartire dal nuovo periodo di aspettattiva insorgente il giorno 10.05.12.
Da quella data sommando i soli periodi di legittima effettiva aspettativa (considerando quindi anche i 45 erroneamente indicati come congedo straordinario e togliendo i periodi a disposizione cmo) si giunge ad un totale di aspettativa di giorni 355 continuativi dal 10.05.12 al 25.06.13.
Quindi secondo me non ci sono poste stipendiali relative a giorni da ripetere dato che in modo continuativo si è totalizzato un periodo di aspettativa conteggiato come la legge dispone di 355 giorni non superando il limite di 365.
Un provvedimento contenente una determinazione diversa da parte dell'Amministrazione andrebbe impugnato nei tempi e modi opportuni, dato che i legittimi interessi e diritti del dipendente sono, nel caso di specie, supportati dall'esistenza dei presupposti di fondatezza previsti dai precetti di legge richiamati.
Spero di non aver frainteso quanto illustrato dal sempre disponibile e corretto Angri62 e resto in ogni caso in attesa di considerazioni su quanto sopra.
Buon tutto a tutti.
Avatar utente
ariete17
Consigliere
Consigliere
Messaggi: 840
Iscritto il: mer lug 30, 2014 12:43 pm
Località: prov.BS

Re: decurtazione di ripetibilità in aspettativa

Messaggio da ariete17 »

angri62 ha scritto:
ariete17 ha scritto:..........quindi ognuno deve attenersi alle disposizioni della propria amm/ne, che possono essere solo migliorative al DPR in trattazione che riguardano le lenee guide di tutti gli impiegati civili dello stato e a cui si devono attenere le diverse amm/ni in base ai vari dettami dati dal legislatore. ciao di nuovo
===ariete, non sono uno sprovveduto, la discussione è aperta nel merito dell'applicazione della legge, non quale legge. la domanda in oggetto è se sono giusti i conteggi da me effettuati.
ti ringrazio infinitamente perchè vedo che sei il solo a rispondere al quesito.
buona serata
Scusa angri, ho peccato di lesa maestà (scherzo, non volevo offenderti, lo so che non sei uno sprovveduto, ho avuto modo di apprezzare i tuoi interventi), volevo solo puntualizzare che esistono disposizioni redatte a seguito di tale dpr per ogni singola amm/ne (che variano da una all’altra) .Ottimo l’intervento di aeronatica. Volevo solo dirti di essere + che sicuro che bastino 90 gg. per interrompere due periodi di aspettativa o serve superarli = almeno 91gg !!, “forse” ogni amm/ne fa calcoli diversi. Inoltre la tua frase: (cito) “22 GIORNI DAL 19-06-2012 AL 10-07-2012 il periodo deve essere considerato come servizio attivo perchè senza nessuna certificazione medica che attestasse la mia inidoneità”, non mi sembra corretta perchè detti gg. vengono (almeno dalla mia amm/ne) considerati come a disposizione dell’organo ospedaliero militare e, tranne che non si venga fatti idonei, considerati per tutto il periodo che si riallaccia alla nuova inidoneità: continuativo. Quindi se eri in aspettativa, la stessa viene considerata continuativa e senza interruzione. Bada che parliamo di periodo di inidoneità non come pensano tanti colleghi di evento di malattia, la quale viene considerata complessivamente nella sua durata, dall’inizio fino al suo termine in cui viene giudicata e valutata, anche in diverse sequenze dagli organi preposti (CMO,INFERMERIE etc.).
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
Avatar utente
ariete17
Consigliere
Consigliere
Messaggi: 840
Iscritto il: mer lug 30, 2014 12:43 pm
Località: prov.BS

Re: decurtazione di ripetibilità in aspettativa

Messaggio da ariete17 »

ovviamente stesso discorso per gli altri 34gg, mentre per i 21 occorsi per la definizione, i casi come detto nel precedente post potevano essere 2:
1°se fatto idoneo=termine al 25.06.2013
2° se inidoneo con ulteriori gg concessi= periodo da considerare aspettativa
mentre se riformato= in tal caso non saprei e non posso risponderti.

gli altri 35 giorni cosa sono:
cito:
"""22 + 34 + 35 GIORNI CIOE’ 91 GIORNI DI ATTESA PER VISITE ED ACCERTAMENTI DI DEFINIZIONE/CONVALESCENZA ECC…"""
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
Avatar utente
angri62
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 5576
Iscritto il: lun apr 23, 2012 9:28 am

Re: decurtazione di ripetibilità in aspettativa

Messaggio da angri62 »

ariete17 ha scritto:ovviamente stesso discorso per gli altri 34gg, mentre per i 21 occorsi per la definizione, i casi come detto nel precedente post potevano essere 2:
1°se fatto idoneo=termine al 25.06.2013
2° se inidoneo con ulteriori gg concessi= periodo da considerare aspettativa
mentre se riformato= in tal caso non saprei e non posso risponderti.

gli altri 35 giorni cosa sono:
cito:
"""22 + 34 + 35 GIORNI CIOE’ 91 GIORNI DI ATTESA PER VISITE ED ACCERTAMENTI DI DEFINIZIONE/CONVALESCENZA ECC…"""
===vediamo i punti, i primi 22 giorni, qualcuno doveva certificare che non ero idoneo al rientro in servizio,
quindi prima di essere inviato alla cmo per accertamenti, l'amministrazione ha un medico sanitario che aveva l'obbligo di visitarmi e dichiarami non idoneo fino alla visita alla cmo e non arbitrariamente. io ero idoneo allo scadere del certificato del mio medico curante.
gli ultimi 21 giorni, visto che avevano 4 mesi per organizzare la visita allo scadere del verbale non capisco perche io li debba avere la decurtazione, se non ero idoneo al 16.7 non l'ho ero neanche il 25.6.
per "AERONATICA" il periodo da te indicato, era il periodo che ha chiuso la cmo di torino e non sapevano cosa farsene di me, mi hanno dato 40 giorni di convalescenza, poi dio provvedeva. al termine dei 40 giorni, vi è un perdiodo di attesa, se questo periodo rientra nelle cure, può benissimo inserirsi il congedo straordinario.
ariete ha ragione che 90 giorni non sono 3 mesi, perchè la continuità è interrotta da un periodo lavorativo di almeno 3 mesi- (vedi ferie non pagate) e non da 90 giorni.
a questo punto ritengo che il congedo straodinario può benissimo essere concesso in tre occasioni, più ovviamente i restanti periodi di mera organizzazione che dovranno scomputarsi
spero di essere stato chiaro e che la mia analisi trovi riscontro nelle leggi.
saluti
Avatar utente
angri62
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 5576
Iscritto il: lun apr 23, 2012 9:28 am

Re: decurtazione di ripetibilità in aspettativa

Messaggio da angri62 »

===vorrei comunque ricordare che, il periodo di congedo straordinario è un diritto insindacabile che spetta per malattia ogni anno solare.
tale periodo essendo coperto da tutti gli emolumenti spettanti debba essere scomputato dal periodo inerente la decurtazione, ma che nello stesso tempo non ne interrompe la continuità sotto il profilo della dispensa, cioè rientra in tutti i casi come aspettativa senza interruzioni. discindendo i due concetti come atti a se stanti.
l'art. 37 disciplina la salvaguardia della decurtazione.
l'art. 68 disciplina le modalità di dispensa dal servizio.
sia il congedo straordinario che l'aspettativa sono facce della stessa medaglia,
quindi nulla prevede che il c.s. interrompe lo stato che ha provocato l'aspettativa.
saluti
Avatar utente
ariete17
Consigliere
Consigliere
Messaggi: 840
Iscritto il: mer lug 30, 2014 12:43 pm
Località: prov.BS

Re: decurtazione di ripetibilità in aspettativa

Messaggio da ariete17 »

angri62 ha scritto:===vorrei comunque ricordare che, il periodo di congedo straordinario è un diritto insindacabile che spetta per malattia ogni anno solare.
tale periodo essendo coperto da tutti gli emolumenti spettanti debba essere scomputato dal periodo inerente la decurtazione, ma che nello stesso tempo non ne interrompe la continuità sotto il profilo della dispensa, cioè rientra in tutti i casi come aspettativa senza interruzioni. discindendo i due concetti come atti a se stanti.
l'art. 37 disciplina la salvaguardia della decurtazione.
l'art. 68 disciplina le modalità di dispensa dal servizio.
sia il congedo straordinario che l'aspettativa sono facce della stessa medaglia,
quindi nulla prevede che il c.s. interrompe lo stato che ha provocato l'aspettativa.
saluti
mah!!! se 6 convinto non so cosa dirti, per me sbagli con tutte le affermazioni che hai fatto. non so cos'altro dirti, mi auguro per te di sbagliarmi. ciao
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
Avatar utente
angri62
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 5576
Iscritto il: lun apr 23, 2012 9:28 am

Re: decurtazione di ripetibilità in aspettativa

Messaggio da angri62 »

ariete17 ha scritto:
angri62 ha scritto:===vorrei comunque ricordare che, il periodo di congedo straordinario è un diritto insindacabile che spetta per malattia ogni anno solare.
tale periodo essendo coperto da tutti gli emolumenti spettanti debba essere scomputato dal periodo inerente la decurtazione, ma che nello stesso tempo non ne interrompe la continuità sotto il profilo della dispensa, cioè rientra in tutti i casi come aspettativa senza interruzioni. discindendo i due concetti come atti a se stanti.
l'art. 37 disciplina la salvaguardia della decurtazione.
l'art. 68 disciplina le modalità di dispensa dal servizio.
sia il congedo straordinario che l'aspettativa sono facce della stessa medaglia,
quindi nulla prevede che il c.s. interrompe lo stato che ha provocato l'aspettativa.
saluti
mah!!! se 6 convinto non so cosa dirti, per me sbagli con tutte le affermazioni che hai fatto. non so cos'altro dirti, mi auguro per te di sbagliarmi. ciao
ok. mi sbaglio.
ho letto aeronatica che giustamente ha fatto la sua disamina.
potresti fare altrettanto, per confrontarmi con diversi pareri.
grazie
Avatar utente
angri62
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 5576
Iscritto il: lun apr 23, 2012 9:28 am

Re: decurtazione di ripetibilità in aspettativa

Messaggio da angri62 »

===vorrei aggiungere solo un altra postilla.
l'aspettativa viene concessa quando il dipendente ha esaurito il congedo straordinario spettante nell'anno solare con l'entrare nell'anno nuovo e la malattia continua nessuna norma vieta la concessione del congedo spettante per il nuovo anno, solo alla fine del periodo di congedo straordinario si viene posti nuovamente in aspettativa e solo allo scadere della maturazione di tale condizione si determina la decurtazione, salvo che non subentra un nuovo anno con il relativo congedo.
nel caso si sfora di 30 giorni al termine del 2° anno solare saranno ripetibili la meta degli emolumenti per i 30 giorni.
e così via per tutti i periodi a seguire fino alla dispensa.
però se si tiene conto solo del fatto che l'aspettativa ha le sue regole e si ignora l'art. 37, come fanno le amministrazioni è ovvio che ingrassiamo l'erario.
il legislatore ha voluto tutelare la malattia con l'art.37 che poi tutti fanno orecchie da mercante e non viene applicato, ognuno cercherà nel limite delle possibilità farsi riconoscere questo sacrosanto diritto.
saluti
Rispondi