Ove possano risultare di interesse conoscitivo pubblico tre sentenze TAR Milano di rigetto dei ricorsi proposti nel 2009 avverso la ritenuta erroneità delle schede riepilogative attività ore mensili.
Buona lettura.
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PRIMA SENTENZA
N. 00683/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01092/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1092 del 2009, proposto da:
Manlio Davide Mario Ferrario, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso in Milano, Via Fontana, n.18;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, Via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
dello "specchio riepilogativo dell'attività lavorativa" relativo al mese di settembre 2005, redatto dal 6° Stormo A.M. di Ghedi,
nonché
per la declaratoria dell'illegittimo ritardo nella redazione del suddetto specchio o partecipazione al ricorrente,
nonchè di tutti gli atti conseguenti e successivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D.lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2015 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Il ricorrente, nella sua qualità di sottufficiale dell'Aeronautica Militare, nel luglio del 2004 veniva comandato a svolgere il servizio presso il teleposto metereologico di Monte Bisbino con l'incarico di capo del teleposto dal 27 settembre 2004.
Con l’atto introduttivo del giudizio ha esposto che durante il servizio ivi svolto aveva provveduto ad adottare dei registi su supporto cartaceo per rilevare la presenza dei militari adibiti al teleposto.
Tuttavia al ricorrente non venivano effettuati mensilmente i previsti conteggi algebrici orari dell'attività lavorativa espletata desumibili dalla documentazione giornaliera delle presenze in servizio.
Il ricorrente, non trovando riscontro alle proprie istanze avanzate al Comando di Corpo, presentava ricorso al Tar rubricato al numero RG 1593/2008, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Difesa.
Il ricorso veniva deciso con sentenza n. 5208 del 28 ottobre 2008 con cui, in accoglimento del gravame, veniva ordinato all’Amministrazione di redigere i conteggi mensili a decorrere dal 5 luglio 2004, dandone comunicazione al ricorrente entro 30 giorni.
A causa dell’inottemperanza dell’Amministrazione, il ricorrente proponeva, nell’ambito del medesimo giudizio, incidente di esecuzione, in accoglimento del quale, con ordinanza n.109 del 22 gennaio 2009, il Tribunale nominava quale commissario ad acta il Prefetto di Milano.
In data 11 febbraio 2009 il Commissario nominato depositava nel suddetto giudizio gli specchi riepilogativi relativi all’attività svolta dal 2004 al 2006 redatti dal 6° Stormo di Ghedi dell’Aeronautica Militare, precisando che per il periodo 5 luglio – 27 settembre 2004 non era disponibile in atti alcuna documentazione specifica o che potesse avere valore equipollente.
Indi con sentenza n. 1351 del 20 febbraio 2009, stante l’adempimento posto in essere dall’Amministrazione, veniva dichiarata cessata la materia del contendere.
Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente impugnava lo specchio riepilogativo del mese di settembre 2005, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare.
Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 661 del 22 maggio 2009 il Tar rigettava la domanda cautelare, considerato che “il ricorso, per come è formulata la domanda, volta esclusivamente ad ottenere l’annullamento della scheda riepilogativa dell’attività lavorativa svolta dal ricorrente, presenti evidenti profili di inammissibilità, posto che tale annullamento, di per sé, non arreca alcun concreto vantaggio al ricorrente, il quale avrebbe semmai dovuto chiedere, qualora ve ne fossero i presupposti (e fornendo evidentemente anche adeguati elementi di prova a supporto), il riconoscimento delle ore lavorative non riconosciute dall’amministrazione, impostando dunque l’azione come azione di accertamento (ed eventualmente) di condanna a tutela di un diritto soggettivo, e non già come azione di mero annullamento delle suindicate schede”.
Con memoria depositata in data 29 dicembre 2014 il ricorrente precisava che il proprio interesse all’annullamento della scheda mensile sarebbe funzionale ad ottenere un riconteggio per verificare eventualmente la sussistenza di ore in eccedenza lavorate (e quindi liquidabili come straordinario), e che l’azione intrapresa “mira alla determinazione certa e univoca del corretto computo delle ore lavorate…da cui può anche derivare un conteggio negativo in difetto delle ore di lavoro prestate rispetto a quelle dovute”.
All’udienza pubblica del 29 gennaio 2015 la causa veniva chiamata e trattenuta per la decisione.
II) Va premesso in punto di fatto che la scheda riepilogativa del mese di settembre 2005, oggetto del presente giudizio, riporta che:
- il ricorrente è stato in aspettativa per l’intero mese;
- sussiste un’eccedenza dal mese precedente di 59 ore feriali notturne e festive nonchè di 10 ore festive notturne.
Sempre in punto di fatto il Ministero della Difesa, nella relazione depositata in giudizio, ha precisato che, a seguito della sentenza n. 5208 del 28 ottobre 2008, l’Amministrazione ha provveduto ad un controllo dei riepiloghi mensili dell'attività prestata dal ricorrente, fornendo i riscontri al commissario ad acta in data 10 febbraio 2009. I prospetti riepilogativi sono stati ristampati per il periodo settembre 2004-aprile 2006, in base agli orari desunti dagli statini-firme in possesso del Comando. Ha precisato altresì che, presumibilmente per la rigidità del sistema informatico, la stampa di tutti gli schemi riepilogativi reca la data del 15 gennaio 2006, pur essendo l’operazione avvenuta in data successiva.
Ciò posto, con il ricorso proposto il dipendente chiede sia l'annullamento dello specchio e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad una nuova redazione del prospetto sia l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione stessa e dell'eccessivo lasso di tempo intercorso. Le argomentazioni esposte nell’atto introduttivo del giudizio non vengono distinte chiaramente in relazione alle diverse domande proposte, ma si articolano sovrapponendosi ed intersecandosi, anche con riferimento a specchi riepilogativi diversi, censurando complessivamente il comportamento tenuto dall’Amministrazione.
Il Collegio reputa necessario precisare che, tenuto conto del ricorso così come proposto (con il quale cioè si impugna esclusivamente la scheda riepilogativa del mese di settembre 2005), non possono formare oggetto di esame le censure dirette verso prospetti riepilogativi diversi da quello specificamente impugnato (che, peraltro, sono oggetto di altrettanti ricorsi, alcuni dei quali chiamati alla odierna udienza pubblica).
Quanto alla domanda annullatoria – enucleando le argomentazioni alla stessa riferibili - il ricorrente contesta il conteggio delle ore lavorate effettuato dall’Amministrazione, in quanto “frutto di errori”, posto che la corretta redazione della scheda mensile (in particolare quella di settembre 2005, oggetto del presente giudizio) avrebbe dovuto comportare l’analisi delle schede dei mesi precedenti e riportare in positivo o negative le relative risultanze. In proposito ha aggiunto che, poiché le schede relative al periodo 5 luglio 2004 – 26 settembre 2004 non sarebbero disponibili, ne risulterebbe condizionata la correttezza dei conteggi dei mesi successivi. A riguardo l’Amministrazione, nella relazione depositata in giudizio, ha replicato che la mancanza delle schede relative al periodo luglio-settembre 2004 sarebbe imputabile ad un’omissione dello stesso ricorrente, responsabile del Teleposto di Monte Bisbino, che avrebbe dovuto redigere i fogli firma del personale ivi assegnato, tant’è che già nel 2005 gli stessi erano stati richiesti all’interessato.
Il Collegio è dell’avviso che, come già rilevato in sede cautelare, la domanda annullatoria, così come proposta, si presenta inammissibile.
Il ricorrente infatti non deduce in che cosa consisterebbe la lesione derivante dal prospetto riepilogativo del mese di settembre 2005, che, peraltro, come detto, reca l’indicazione di un numero di ora lavorate in eccedenza nel mese precedente.
La mera prospettazione di asseriti errori commessi dall’Amministrazione non è sufficiente a dimostrare l’interesse concreto e attuale e la necessaria presupposta lesione determinata dal provvedimento impugnato, tenuto conto che la giurisdizione di legittimità, che il ricorrente ha attivato con l’azione impugnatoria proposta, ha carattere soggettivo e non oggettivo.
Quanto dichiarato con la memoria depositata in data 29 dicembre 2014 conferma come il ricorrente non abbia prospettato alcuna lesione concreta e attuale dipendente dal provvedimento impugnato. Nell’atto difensivo infatti il ricorrente ha precisato che il proprio interesse all’annullamento della scheda mensile sarebbe funzionale ad ottenere un riconteggio per verificare la sussistenza di ore in eccedenza lavorate, ma ha anche ipotizzato (cfr. pagg. 3 e 4 della memoria) che dalla ricompilazione della scheda possa derivare un “conteggio negativo in difetto delle ore di lavoro prestate rispetto a quelle dovute” e che in tal caso “si realizzerebbe un danno per l’Erario che deve essere scongiurato dall’Amministrazione stessa”. Ha inoltre dedotto (pag. 5 della memoria) che le “omissioni compiute dall’Amministrazione…possono aver leso il ricorrente nel proprio diritto ad un conteggio corretto delle ore di lavoro prestato, possono aver cagionato ad esso il mancato pagamento delle ore prestate di straordinario in eccesso ove risultanti, possono aver cagionato un danno all’Erario nel caso opposto e possono ancora eventualmente aver leso il diritto al recupero compensativo delle ore eccedenti”.
In sostanza il ricorrente non solo non prospetta alcuna attuale lesione, essendo il proprio interesse all’azione dedotto in termini eventuali ed ipotetici, ma addirittura ipotizza un possibile esito contrario alla propria posizione giuridica (l’eventuale recupero in caso di conguaglio negativo delle ore lavorate) derivante dall’attività dell’Amministrazione conseguente all’annullamento del prospetto.
Giova rammentare che il processo amministrativo ha natura soggettiva essendo rivolto alla tutela di posizioni giuridiche individuali e non, almeno direttamente, dell'interesse pubblico. Nel processo amministrativo, fatta eccezione per ipotesi specifiche in cui è ammessa l'azione popolare (ad esempio il giudizio elettorale), non è consentito adire il relativo giudice unicamente al fine di conseguire la legalità e la legittimità dell'azione amministrativa, ove ciò non si traduca anche in uno specifico beneficio in favore di chi la propone, che dallo stesso deve essere dedotto e argomentato.
Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è condizione dell'azione e corrisponde ad una specifica utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall'attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente; in sostanza sussiste interesse al ricorso se la posizione azionata dal ricorrente lo colloca in una situazione differente dall'aspirazione alla mera e astratta legittimità dell'azione amministrativa genericamente riferibile a tutti i consociati, se sussiste una lesione della posizione giuridica del ricorrente, se è individuabile un'utilità della quale il ricorrente fruirebbe per effetto della rimozione ope iudicis del provvedimento e se non sussistono elementi tali per affermare che l'azione si traduce in un abuso della tutela giurisdizionale (Cons. Stato sez. V 22 dicembre 2014 n.6288).
Nel caso di specie tali connotati, propri dell’interesse ad agire, non sussistono considerato che
- nessuna lesione attuale e concreta della posizione giuridica sostanziale è stata dedotta con riferimento allo specifico atto impugnato;
- l’utilità derivante dall’eliminazione dell’atto stesso è stata prospettata in termini meramente ipotetici ed eventuali e, addirittura, anche con riferimento ad un possibile pregiudizio derivante dall’annullamento, laddove il ricorrente postula l’eventualità che il riconteggio delle ore lavorate determini un saldo negativo, che determinerebbe l’illegittima corresponsione della retribuzione stipendiale già liquidata al ricorrente.
Va aggiunto che l’articolazione impugnatoria non offre alcun parametro di legittimità alla stregua del quale poter scrutinare l’atto impugnato, che si asserisce errato in via di mero fatto.
Ugualmente inammissibile si presenta la domanda volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del ritardo con cui l’Amministrazione ha redatto il prospetto riepilogativo impugnato. La domanda, così come formulata, ovvero autonomamente proposta e non connessa né ad un’istanza risarcitoria né ad un’azione contra silentium, è volta a censurare, sotto un profilo oggettivo ed astratto, l’azione dell’Amministrazione.
Rammentato che per l’inerzia dell’Amministrazione il ricorrente ha intrapreso il ricorso RG 1593/2008, a seguito del quale sono stati redatti gli schemi riepilogativi, tra i quali quello oggi impugnato, sicchè l’azione contra silentium è già stata espletata con successo, con la domanda proposta nel presente giudizio il ricorrente non deduce quale sia il suo interesse personale, concreto ed attuale ad ottenere una pronuncia di illegittimità del ritardo tenuto dall’Amministrazione Militare.
Anche tale domanda dunque si risolve nel pretendere un sindacato del giudice in termini oggettivi che, per le ragioni già esposte, è inammissibile nel nostro sistema processuale.
In conclusione quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
In relazione alle espressioni riferite a questo Tribunale contenute alle pagg. 6, 7 e 10 dell’atto introduttivo del giudizio il Collegio dispone la trasmissione del ricorso all’Ordine degli Avvocati di Milano per le valutazioni e le iniziative di competenza sotto il profilo deontologico.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento a favore del Ministero intimato delle spese del presente giudizio che liquida in € 800,00 (ottocento), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge, se dovuti.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia del ricorso proposto all’Ordine degli Avvocati di Milano per le valutazioni di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente nonché dell’avvocato Giuseppe Zaccaglino manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Antonio De Vita, Primo Referendario
Valentina Santina Mameli, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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SECONDA SENTENZA
N. 00684/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01097/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1097 del 2009, proposto da:
Manlio Davide Mario Ferrario, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso in Milano, Via Fontana, n.18;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, Via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
dello "specchio riepilogativo dell'attività lavorativa" relativo al mese di gennaio 2006, redatto dal 6° Stormo A.M. di Ghedi,
nonché
per la declaratoria dell'illegittimo ritardo nella redazione del suddetto specchio o partecipazione al ricorrente,
nonchè di tutti gli atti conseguenti e successivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D.lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2015 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Il ricorrente, nella sua qualità di sottufficiale dell'Aeronautica Militare, nel luglio del 2004 veniva comandato a svolgere il servizio presso il teleposto metereologico di Monte Bisbino con l'incarico di capo del teleposto dal 27 settembre 2004.
Con l’atto introduttivo del giudizio ha esposto che durante il servizio ivi svolto aveva provveduto ad adottare dei registi su supporto cartaceo per rilevare la presenza dei militari adibiti al teleposto.
Tuttavia al ricorrente non venivano effettuati mensilmente i previsti conteggi algebrici orari dell'attività lavorativa espletata desumibili dalla documentazione giornaliera delle presenze in servizio.
Il ricorrente, non trovando riscontro alle proprie istanze avanzate al Comando di Corpo, presentava ricorso al Tar rubricato al numero RG 1593/2008, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Difesa.
Il ricorso veniva deciso con sentenza n. 5208 del 28 ottobre 2008 con cui, in accoglimento del gravame, veniva ordinato all’Amministrazione di redigere i conteggi mensili a decorrere dal 5 luglio 2004, dandone comunicazione al ricorrente entro 30 giorni.
A causa dell’inottemperanza dell’Amministrazione, il ricorrente proponeva, nell’ambito del medesimo giudizio, incidente di esecuzione, in accoglimento del quale, con ordinanza n.109 del 22 gennaio 2009, il Tribunale nominava quale commissario ad acta il Prefetto di Milano.
In data 11 febbraio 2009 il Commissario nominato depositava nel suddetto giudizio gli specchi riepilogativi relativi all’attività svolta dal 2004 al 2006 redatti dal 6° Stormo di Ghedi dell’Aeronautica Militare, precisando che per il periodo 5 luglio – 27 settembre 2004 non era disponibile in atti alcuna documentazione specifica o che potesse avere valore equipollente.
Indi con sentenza n. 1351 del 20 febbraio 2009, stante l’adempimento posto in essere dall’Amministrazione, veniva dichiarata cessata la materia del contendere.
Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente impugnava lo specchio riepilogativo del mese di gennaio 2006, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare.
Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 663 del 22 maggio 2009 il Tar rigettava la domanda cautelare, considerato che “il ricorso, per come è formulata la domanda, volta esclusivamente ad ottenere l’annullamento della scheda riepilogativa dell’attività lavorativa svolta dal ricorrente, presenti evidenti profili di inammissibilità, posto che tale annullamento, di per sé, non arreca alcun concreto vantaggio al ricorrente, il quale avrebbe semmai dovuto chiedere, qualora ve ne fossero i presupposti (e fornendo evidentemente anche adeguati elementi di prova a supporto), il riconoscimento delle ore lavorative non riconosciute dall’amministrazione, impostando dunque l’azione come azione di accertamento (ed eventualmente) di condanna a tutela di un diritto soggettivo, e non già come azione di mero annullamento delle suindicate schede”.
Con memoria depositata in data 29 dicembre 2014 il ricorrente precisava che il proprio interesse all’annullamento della scheda mensile sarebbe funzionale ad ottenere un riconteggio per verificare eventualmente la sussistenza di ore in eccedenza lavorate (e quindi liquidabili come straordinario), e che l’azione intrapresa “mira alla determinazione certa e univoca del corretto computo delle ore lavorate…da cui può anche derivare un conteggio negativo in difetto delle ore di lavoro prestate rispetto a quelle dovute”.
All’udienza pubblica del 29 gennaio 2015 la causa veniva chiamata e trattenuta per la decisione.
II) Va premesso in punto di fatto che la scheda riepilogativa del mese di gennaio 2006, oggetto del presente giudizio, riporta che:
- il ricorrente è stato in aspettativa per l’intero mese;
- non sussiste un’eccedenza dal mese precedente di ore lavorate.
Sempre in punto di fatto il Ministero della Difesa, nella relazione depositata in giudizio, ha precisato che, a seguito della sentenza n. 5208 del 28 ottobre 2008, l’Amministrazione ha provveduto ad un controllo dei riepiloghi mensili dell'attività prestata dal ricorrente, fornendo i riscontri al commissario ad acta in data 10 febbraio 2009. I prospetti riepilogativi sono stati ristampati per il periodo settembre 2004-aprile 2006, in base agli orari desunti dagli statini-firme in possesso del Comando. Ha precisato altresì che, presumibilmente per la rigidità del sistema informatico, la stampa di tutti gli schemi riepilogativi reca la data del 15 gennaio 2006, pur essendo l’operazione avvenuta in data successiva.
Ciò posto, con il ricorso proposto il dipendente chiede sia l'annullamento dello specchio e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad una nuova redazione del prospetto sia l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione stessa e dell'eccessivo lasso di tempo intercorso. Le argomentazioni esposte nell’atto introduttivo del giudizio non vengono distinte chiaramente in relazione alle diverse domande proposte, ma si articolano sovrapponendosi ed intersecandosi, anche con riferimento a specchi riepilogativi diversi, censurando complessivamente il comportamento tenuto dall’Amministrazione.
Il Collegio reputa necessario precisare che, tenuto conto del ricorso così come proposto (con il quale cioè si impugna esclusivamente la scheda riepilogativa del mese di gennaio 2006), non possono formare oggetto di esame le censure dirette verso prospetti riepilogativi diversi da quello specificamente impugnato (che, peraltro, sono oggetto di altrettanti ricorsi, alcuni dei quali chiamati alla odierna udienza pubblica).
Quanto alla domanda annullatoria – enucleando le argomentazioni alla stessa riferibili - il ricorrente contesta il conteggio delle ore lavorate effettuato dall’Amministrazione, in quanto “frutto di errori”, posto che la corretta redazione della scheda mensile (in particolare quella di gennaio 2006, oggetto del presente giudizio) avrebbe dovuto comportare l’analisi delle schede dei mesi precedenti e riportare in positivo o negative le relative risultanze. In proposito ha aggiunto che, poiché le schede relative al periodo 5 luglio 2004 – 26 settembre 2004 non sarebbero disponibili, ne risulterebbe condizionata la correttezza dei conteggi dei mesi successivi. A riguardo l’Amministrazione, nella relazione depositata in giudizio, ha replicato che la mancanza delle schede relative al periodo luglio-settembre 2004 sarebbe imputabile ad un’omissione dello stesso ricorrente, responsabile del Teleposto di Monte Bisbino, che avrebbe dovuto redigere i fogli firma del personale ivi assegnato, tant’è che già nel 2005 gli stessi erano stati richiesti all’interessato.
Il Collegio è dell’avviso che, come già rilevato in sede cautelare, la domanda annullatoria, così come proposta, si presenta inammissibile.
Il ricorrente infatti non deduce in che cosa consisterebbe la lesione derivante dal prospetto riepilogativo del mese di gennaio 2006.
La mera prospettazione di asseriti errori commessi dall’Amministrazione non è sufficiente a dimostrare l’interesse concreto e attuale e la necessaria presupposta lesione determinata dal provvedimento impugnato, tenuto conto che la giurisdizione di legittimità, che il ricorrente ha attivato con l’azione impugnatoria proposta, ha carattere soggettivo e non oggettivo.
Quanto dichiarato con la memoria depositata in data 29 dicembre 2014 conferma come il ricorrente non abbia prospettato alcuna lesione concreta e attuale dipendente dal provvedimento impugnato. Nell’atto difensivo infatti il ricorrente ha precisato che il proprio interesse all’annullamento della scheda mensile sarebbe funzionale ad ottenere un riconteggio per verificare la sussistenza di ore in eccedenza lavorate, ma ha anche ipotizzato (cfr. pagg. 3 e 4 della memoria) che dalla ricompilazione della scheda possa derivare un “conteggio negativo in difetto delle ore di lavoro prestate rispetto a quelle dovute” e che in tal caso “si realizzerebbe un danno per l’Erario che deve essere scongiurato dall’Amministrazione stessa”. Ha inoltre dedotto (pag. 5 della memoria) che le “omissioni compiute dall’Amministrazione…possono aver leso il ricorrente nel proprio diritto ad un conteggio corretto delle ore di lavoro prestato, possono aver cagionato ad esso il mancato pagamento delle ore prestate di straordinario in eccesso ove risultanti, possono aver cagionato un danno all’Erario nel caso opposto e possono ancora eventualmente aver leso il diritto al recupero compensativo delle ore eccedenti”.
In sostanza il ricorrente non solo non prospetta alcuna attuale lesione, essendo il proprio interesse all’azione dedotto in termini eventuali ed ipotetici, ma addirittura ipotizza un possibile esito contrario alla propria posizione giuridica (l’eventuale recupero in caso di conguaglio negativo delle ore lavorate) derivante dall’attività dell’Amministrazione conseguente all’annullamento del prospetto.
Giova rammentare che il processo amministrativo ha natura soggettiva essendo rivolto alla tutela di posizioni giuridiche individuali e non, almeno direttamente, dell'interesse pubblico. Nel processo amministrativo, fatta eccezione per ipotesi specifiche in cui è ammessa l'azione popolare (ad esempio il giudizio elettorale), non è consentito adire il relativo giudice unicamente al fine di conseguire la legalità e la legittimità dell'azione amministrativa, ove ciò non si traduca anche in uno specifico beneficio in favore di chi la propone, che dallo stesso deve essere dedotto e argomentato.
Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è condizione dell'azione e corrisponde ad una specifica utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall'attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente; in sostanza sussiste interesse al ricorso se la posizione azionata dal ricorrente lo colloca in una situazione differente dall'aspirazione alla mera e astratta legittimità dell'azione amministrativa genericamente riferibile a tutti i consociati, se sussiste una lesione della posizione giuridica del ricorrente, se è individuabile un'utilità della quale il ricorrente fruirebbe per effetto della rimozione ope iudicis del provvedimento e se non sussistono elementi tali per affermare che l'azione si traduce in un abuso della tutela giurisdizionale (Cons. Stato sez. V 22 dicembre 2014 n.6288).
Nel caso di specie tali connotati, propri dell’interesse ad agire, non sussistono considerato che
- nessuna lesione attuale e concreta della posizione giuridica sostanziale è stata dedotta con riferimento allo specifico atto impugnato;
- l’utilità derivante dall’eliminazione dell’atto stesso è stata prospettata in termini meramente ipotetici ed eventuali e, addirittura, anche con riferimento ad un possibile pregiudizio derivante dall’annullamento, laddove il ricorrente postula l’eventualità che il riconteggio delle ore lavorate determini un saldo negativo, che determinerebbe l’illegittima corresponsione della retribuzione stipendiale già liquidata al ricorrente.
Va aggiunto che l’articolazione impugnatoria non offre alcun parametro di legittimità alla stregua del quale poter scrutinare l’atto impugnato, che si asserisce errato in via di mero fatto.
Ugualmente inammissibile si presenta la domanda volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del ritardo con cui l’Amministrazione ha redatto il prospetto riepilogativo impugnato. La domanda, così come formulata, ovvero autonomamente proposta e non connessa né ad un’istanza risarcitoria né ad un’azione contra silentium, è volta a censurare, sotto un profilo oggettivo ed astratto, l’azione dell’Amministrazione.
Rammentato che per l’inerzia dell’Amministrazione il ricorrente ha intrapreso il ricorso RG 1593/2008, a seguito del quale sono stati redatti gli schemi riepilogativi, tra i quali quello oggi impugnato, sicchè l’azione contra silentium è già stata espletata con successo, con la domanda proposta nel presente giudizio il ricorrente non deduce quale sia il suo interesse personale, concreto ed attuale ad ottenere una pronuncia di illegittimità del ritardo tenuto dall’Amministrazione Militare.
Anche tale domanda dunque si risolve nel pretendere un sindacato del giudice in termini oggettivi che, per le ragioni già esposte, è inammissibile nel nostro sistema processuale.
In conclusione quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
In relazione alle espressioni riferite a questo Tribunale contenute alle pagg. 7, 8 e 10 dell’atto introduttivo del giudizio il Collegio dispone la trasmissione del ricorso all’Ordine degli Avvocati di Milano per le valutazioni e le iniziative di competenza sotto il profilo deontologico.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento a favore del Ministero intimato delle spese del presente giudizio che liquida in € 800,00 (ottocento), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge, se dovuti.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia del ricorso proposto all’Ordine degli Avvocati di Milano per le valutazioni di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente nonché dell’avvocato Giuseppe Zaccaglino manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Antonio De Vita, Primo Referendario
Valentina Santina Mameli, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
**************************************************************************************************************************************TERZA SENTENZA
N. 00685/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01105/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1105 del 2009, proposto da:
Manlio Davide Mario Ferrario, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso in Milano, Via Fontana, n.18;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, Via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
dello "specchio riepilogativo dell'attività lavorativa" relativo al mese di febbraio 2005, redatto dal 6° Stormo A.M. di Ghedi,
nonché
per la declaratoria dell'illegittimo ritardo nella redazione del suddetto specchio o partecipazione al ricorrente,
nonchè di tutti gli atti conseguenti e successivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D.lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2015 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Il ricorrente, nella sua qualità di sottufficiale dell'Aeronautica Militare, nel luglio del 2004 veniva comandato a svolgere il servizio presso il teleposto metereologico di Monte Bisbino con l'incarico di capo del teleposto dal 27 settembre 2004.
Con l’atto introduttivo del giudizio ha esposto che durante il servizio ivi svolto aveva provveduto ad adottare dei registi su supporto cartaceo per rilevare la presenza dei militari adibiti al teleposto.
Tuttavia al ricorrente non venivano effettuati mensilmente i previsti conteggi algebrici orari dell'attività lavorativa espletata desumibili dalla documentazione giornaliera delle presenze in servizio.
Il ricorrente, non trovando riscontro alle proprie istanze avanzate al Comando di Corpo, presentava ricorso al Tar rubricato al numero RG 1593/2008, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Difesa.
Il ricorso veniva deciso con sentenza n. 5208 del 28 ottobre 2008 con cui, in accoglimento del gravame, veniva ordinato all’Amministrazione di redigere i conteggi mensili a decorrere dal 5 luglio 2004, dandone comunicazione al ricorrente entro 30 giorni.
A causa dell’inottemperanza dell’Amministrazione, il ricorrente proponeva, nell’ambito del medesimo giudizio, incidente di esecuzione, in accoglimento del quale, con ordinanza n.109 del 22 gennaio 2009, il Tribunale nominava quale commissario ad acta il Prefetto di Milano.
In data 11 febbraio 2009 il Commissario nominato depositava nel suddetto giudizio gli specchi riepilogativi relativi all’attività svolta dal 2004 al 2006 redatti dal 6° Stormo di Ghedi dell’Aeronautica Militare, precisando che per il periodo 5 luglio – 27 settembre 2004 non era disponibile in atti alcuna documentazione specifica o che potesse avere valore equipollente.
Indi con sentenza n. 1351 del 20 febbraio 2009, stante l’adempimento posto in essere dall’Amministrazione, veniva dichiarata cessata la materia del contendere.
Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente impugnava lo specchio riepilogativo del mese di febbraio 2005, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare.
Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 670 del 22 maggio 2009 il Tar rigettava la domanda cautelare, considerato che “il ricorso, per come è formulata la domanda, volta esclusivamente ad ottenere l’annullamento della scheda riepilogativa dell’attività lavorativa svolta dal ricorrente, presenti evidenti profili di inammissibilità, posto che tale annullamento, di per sé, non arreca alcun concreto vantaggio al ricorrente, il quale avrebbe semmai dovuto chiedere, qualora ve ne fossero i presupposti (e fornendo evidentemente anche adeguati elementi di prova a supporto), il riconoscimento delle ore lavorative non riconosciute dall’amministrazione, impostando dunque l’azione come azione di accertamento (ed eventualmente) di condanna a tutela di un diritto soggettivo, e non già come azione di mero annullamento delle suindicate schede”.
Con memoria depositata in data 29 dicembre 2014 il ricorrente precisava che il proprio interesse all’annullamento della scheda mensile sarebbe funzionale ad ottenere un riconteggio per verificare eventualmente la sussistenza di ore in eccedenza lavorate (e quindi liquidabili come straordinario), e che l’azione intrapresa “mira alla determinazione certa e univoca del corretto computo delle ore lavorate…da cui può anche derivare un conteggio negativo in difetto delle ore di lavoro prestate rispetto a quelle dovute”.
All’udienza pubblica del 29 gennaio 2015 la causa veniva chiamata e trattenuta per la decisione.
II) Va premesso in punto di fatto che la scheda riepilogativa del mese di febbraio 2005, oggetto del presente giudizio, riporta che:
- sussiste un’eccedenza dal mese precedente di 12 ore feriali notturne e festive nonchè di 8 ore festive notturne;
- sussiste altresì un’eccedenza relativa al mese di riferimento di 47 ore feriali notturne e festive nonché di 2 ore feriali notturne.
Sempre in punto di fatto il Ministero della Difesa, nella relazione depositata in giudizio, ha precisato che, a seguito della sentenza n. 5208 del 28 ottobre 2008, l’Amministrazione ha provveduto ad un controllo dei riepiloghi mensili dell'attività prestata dal ricorrente, fornendo i riscontri al commissario ad acta in data 10 febbraio 2009. I prospetti riepilogativi sono stati ristampati per il periodo settembre 2004-aprile 2006, in base agli orari desunti dagli statini-firme in possesso del Comando. Ha precisato altresì che, presumibilmente per la rigidità del sistema informatico, la stampa di tutti gli schemi riepilogativi reca la data del 15 gennaio 2006, pur essendo l’operazione avvenuta in data successiva.
Ciò posto, con il ricorso proposto il dipendente chiede sia l'annullamento dello specchio e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad una nuova redazione del prospetto sia l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione stessa e dell'eccessivo lasso di tempo intercorso. Le argomentazioni esposte nell’atto introduttivo del giudizio non vengono distinte chiaramente in relazione alle diverse domande proposte, ma si articolano sovrapponendosi ed intersecandosi, anche con riferimento a specchi riepilogativi diversi, censurando complessivamente il comportamento tenuto dall’Amministrazione.
Il Collegio reputa necessario precisare che, tenuto conto del ricorso così come proposto (con il quale cioè si impugna esclusivamente la scheda riepilogativa del mese di febbraio 2005), non possono formare oggetto di esame le censure dirette verso prospetti riepilogativi diversi da quello specificamente impugnato (che, peraltro, sono oggetto di altrettanti ricorsi, alcuni dei quali chiamati alla odierna udienza pubblica).
Quanto alla domanda annullatoria – enucleando le argomentazioni alla stessa riferibili - il ricorrente contesta il conteggio delle ore lavorate effettuato dall’Amministrazione, in quanto “frutto di errori”, posto che la corretta redazione della scheda mensile (in particolare quella di febbraio 2005, oggetto del presente giudizio) avrebbe dovuto comportare l’analisi delle schede dei mesi precedenti e riportare in positivo o negative le relative risultanze. In proposito ha aggiunto che, poiché le schede relative al periodo 5 luglio 2004 – 26 settembre 2004 non sarebbero disponibili, ne risulterebbe condizionata la correttezza dei conteggi dei mesi successivi. A riguardo l’Amministrazione, nella relazione depositata in giudizio, ha replicato che la mancanza delle schede relative al periodo luglio-settembre 2004 sarebbe imputabile ad un’omissione dello stesso ricorrente, responsabile del Teleposto di Monte Bisbino, che avrebbe dovuto redigere i fogli firma del personale ivi assegnato, tant’è che già nel 2005 gli stessi erano stati richiesti all’interessato.
Il ricorrente ha altresì dedotto che il conteggio delle ore avrebbe dovuto tener conto della natura turnistica dell’attività espletata. In proposito l’Amministrazione ha replicato che il personale assegnato al Teleposto non può considerarsi turnista bensì soggetto al parametro orario aeroportuale, in quanto gli incarichi non prevedono il lavoro di 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana.
Il Collegio è dell’avviso che, come già rilevato in sede cautelare, la domanda annullatoria, così come proposta, si presenta inammissibile.
Va precisato che l’interessato non ha chiesto l’accertamento delle ore lavorative non riconosciute dall’Amministrazione, fornendo adeguati elementi di prova a supporto della domanda, bensì, esclusivamente, l’annullamento dello specchio riepilogativo.
In proposito il ricorrente non ha dedotto in che cosa consisterebbe la lesione derivante dal prospetto riepilogativo del mese di febbraio 2005, limitandosi ad asserire che l’attività espletata avrebbe dovuto essere inquadrata come attività turnistica e non aeroportuale, circostanza questa contestata dall’Amministrazione, sulla base di una comunicazione del 18 maggio 2006 (v. allegato 14 alla relazione depositata). E comunque va ulteriormente rilevato che il ricorrente non ha chiesto l’accertamento della natura dell’attività espletata ma il solo annullamento dello specchio riepilogativo.
La mera prospettazione di asseriti errori commessi dall’Amministrazione non è sufficiente a dimostrare l’interesse concreto e attuale e la necessaria presupposta lesione determinata dal provvedimento impugnato, tenuto conto che la giurisdizione di legittimità, che il ricorrente ha attivato con l’azione impugnatoria proposta, ha carattere soggettivo e non oggettivo.
Quanto dichiarato con la memoria depositata in data 29 dicembre 2014 conferma come il ricorrente non abbia prospettato alcuna lesione concreta e attuale dipendente dal provvedimento impugnato. Nell’atto difensivo infatti il ricorrente ha precisato che il proprio interesse all’annullamento della scheda mensile sarebbe funzionale ad ottenere un riconteggio per verificare la sussistenza di ore in eccedenza lavorate, ma ha anche ipotizzato (cfr. pagg. 3 e 4 della memoria) che dalla ricompilazione della scheda possa derivare un “conteggio negativo in difetto delle ore di lavoro prestate rispetto a quelle dovute” e che in tal caso “si realizzerebbe un danno per l’Erario che deve essere scongiurato dall’Amministrazione stessa”. Ha inoltre dedotto (pag. 5 della memoria) che le “omissioni compiute dall’Amministrazione…possono aver leso il ricorrente nel proprio diritto ad un conteggio corretto delle ore di lavoro prestato, possono aver cagionato ad esso il mancato pagamento delle ore prestate di straordinario in eccesso ove risultanti, possono aver cagionato un danno all’Erario nel caso opposto e possono ancora eventualmente aver leso il diritto al recupero compensativo delle ore eccedenti”.
In sostanza il ricorrente non solo non prospetta alcuna attuale lesione, essendo il proprio interesse all’azione dedotto in termini eventuali ed ipotetici, ma addirittura ipotizza un possibile esito contrario alla propria posizione giuridica (l’eventuale recupero in caso di conguaglio negativo delle ore lavorate) derivante dall’attività dell’Amministrazione conseguente all’annullamento del prospetto.
Giova rammentare che il processo amministrativo ha natura soggettiva essendo rivolto alla tutela di posizioni giuridiche individuali e non, almeno direttamente, dell'interesse pubblico. Nel processo amministrativo, fatta eccezione per ipotesi specifiche in cui è ammessa l'azione popolare (ad esempio il giudizio elettorale), non è consentito adire il relativo giudice unicamente al fine di conseguire la legalità e la legittimità dell'azione amministrativa, ove ciò non si traduca anche in uno specifico beneficio in favore di chi la propone, che dallo stesso deve essere dedotto e argomentato.
Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è condizione dell'azione e corrisponde ad una specifica utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall'attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente; in sostanza sussiste interesse al ricorso se la posizione azionata dal ricorrente lo colloca in una situazione differente dall'aspirazione alla mera e astratta legittimità dell'azione amministrativa genericamente riferibile a tutti i consociati, se sussiste una lesione della posizione giuridica del ricorrente, se è individuabile un'utilità della quale il ricorrente fruirebbe per effetto della rimozione ope iudicis del provvedimento e se non sussistono elementi tali per affermare che l'azione si traduce in un abuso della tutela giurisdizionale (Cons. Stato sez. V 22 dicembre 2014 n.6288).
Nel caso di specie tali connotati, propri dell’interesse ad agire, non sussistono considerato che
- nessuna lesione attuale e concreta della posizione giuridica sostanziale è stata dedotta con riferimento allo specifico atto impugnato;
- l’utilità derivante dall’eliminazione dell’atto stesso è stata prospettata in termini meramente ipotetici ed eventuali e, addirittura, anche con riferimento ad un possibile pregiudizio derivante dall’annullamento, laddove il ricorrente postula l’eventualità che il riconteggio delle ore lavorate determini un saldo negativo, che determinerebbe l’illegittima corresponsione della retribuzione stipendiale già liquidata al ricorrente.
Va aggiunto che l’articolazione impugnatoria non offre alcun parametro di legittimità alla stregua del quale poter scrutinare l’atto impugnato, che si asserisce errato in via di mero fatto e sulla base di un assunto non sostenuto da alcuna evidenza documentale.
Ugualmente inammissibile si presenta la domanda volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del ritardo con cui l’Amministrazione ha redatto il prospetto riepilogativo impugnato. La domanda, così come formulata, ovvero autonomamente proposta e non connessa né ad un’istanza risarcitoria né ad un’azione contra silentium, è volta a censurare, sotto un profilo oggettivo ed astratto, l’azione dell’Amministrazione.
Rammentato che per l’inerzia dell’Amministrazione il ricorrente ha intrapreso il ricorso RG 1593/2008, a seguito del quale sono stati redatti gli schemi riepilogativi, tra i quali quello oggi impugnato, sicchè l’azione contra silentium è già stata espletata con successo, con la domanda proposta nel presente giudizio il ricorrente non deduce quale sia il suo interesse personale, concreto ed attuale ad ottenere una pronuncia di illegittimità del ritardo tenuto dall’Amministrazione Militare.
Anche tale domanda dunque si risolve nel pretendere un sindacato del giudice in termini oggettivi che, per le ragioni già esposte, è inammissibile nel nostro sistema processuale.
In conclusione quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
In relazione alle espressioni riferite a questo Tribunale contenute alle pagg. 6, 7 e 21 dell’atto introduttivo del giudizio il Collegio dispone la trasmissione del ricorso all’Ordine degli Avvocati di Milano per le valutazioni e le iniziative di competenza sotto il profilo deontologico.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento a favore del Ministero intimato delle spese del presente giudizio che liquida in € 800,00 (ottocento), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge, se dovuti.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia del ricorso proposto all’Ordine degli Avvocati di Milano per le valutazioni di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente nonché dell’avvocato Giuseppe Zaccaglino manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Antonio De Vita, Primo Referendario
Valentina Santina Mameli, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Un saluto a tutti.
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