Errata tassazione sula monetizzazione della licenza non frui

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luporoby81
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Errata tassazione sula monetizzazione della licenza non frui

Messaggio da luporoby81 »

Per doverosa notizia al fine di recuperare tassazione trattenuta dall'Amministrazione non dovuta, vi trasmetto, Sentenza e relativa richiesta di restituzione Irpef arbitrariamente trattenuta.
La sentenza è recentissima, credo che tutte le amministrazioni abbiano commessi degli errori a loro vantaggio:

SENTENZA n. 89/04/2013 della Commissione Tributaria Regionale Lazio in data 06 febbraio 2013

Il compenso sostitutivo delle ferie non godute non può essere soggetto a tassazione poiché ha natura risarcitoria e dunque, nei termini consentiti, può essere richiesto il rimborso di quanto indebitamente trattenuto negli anni. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 89/04/2013 emessa dalla sezione quarta della Commissione tributaria regionale del Lazio e depositata in segreteria lo scorso 6 febbraio. Riferendosi a una interpretazione «costituzionalmente orientata» i giudici regionali romani hanno definitivamente accolto la richiesta di rimborso delle ritenute fiscali illegittime trattenute su questa indennità, stabilendone la sua completa intassabilità.
«L'articolo 6, comma 2, del Tuir n. 917/86 stabilisce l'imponibilità delle sole “indennità” conseguite a fronte di effettive perdite di reddito (lucro cessante), ma non anche a quelle, come nella specie, che sono tese a riparare un danno, senza effettivo incremento reddituale». Secondo gli stessi giudici, l'indennità delle ferie non godute, quindi, ha natura risarcitoria e non è soggetta alle imposte dirette; le ferie annuali e i riposi settimanali costituiscono, infatti, un diritto insopprimibile del lavoratore, connesso alla protezione della sua salute quale bene primario costituzionalmente garantito.
Qualora per un qualsiasi motivo, anche volontario, il lavoratore non ne usufruisca, si verifica un fatto illecito da parte del datore di lavoro che ordini o consenta tale comportamento e lo stesso lavoratore avrà diritto di ricevere una «indennità», che contenga, oltre alla retribuzione ordinaria, una adeguata maggiorazione che compensi lo stress fisico e psichico.
Da quanto detto si evince che, poiché l'erogazione di questa indennità è riconducibile fra quelle costituenti un mero risarcimento per danni della sfera biologica della persona, essa avrà natura di mera reintegrazione di una decurtazione di tipo patrimoniale (danno emergente) e non invece la funzione di reintegrare la perdita di un reddito (lucro cessante), non vi sono, quindi dubbi sulla sua non assoggettabilità a imposizione Irpef, in quanto una siffatta fattispecie non è espressamente prevista fra quelle costituenti ipotesi tassative di reddito imponibile.

Il collegio aggiunge che si potrebbe distinguere la parte di indennità corrispondente alla retribuzione «ordinaria» dalla vera e propria maggiorazione, ma poiché la previsione normativa in merito è del tutto carente, la richiesta di rimborso deve essere accolta interamente.


foxtrot22
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Re: Errata tassazione sula monetizzazione della licenza non

Messaggio da foxtrot22 »

Voglio ringraziarti per aver postato la sentenza ed aver condiviso l'informazione.
Sono stato congedato per invalidità,sono in pensione dal 7/2012 ed ho richiesto il rimborso delle ferie non godute che mi sono state liquidate dal mio reparto in data 11/06/2013.
Nel prospetto di liquidazione inviatomi Vi sono le seguenti trattenute:
Ritenute previdenziali e assistenziali (ma io sono in pensione perché devo pagarle?)
Irap.
Irpep al 38%
In base alla sentenza da te postata volevo sapere quali delle trattenute che ho sopramenzionato mi devono restituire.
A chi devo fare la richiesta? Al mio vecchio Ente o all'Agenzia delle Entrate? (faccio una richiesta di rimborso?)
Posso fare le richieste da solo o conviene mettere in mano il tutto ad un avvocato??
luporoby81
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Re: Errata tassazione sula monetizzazione della licenza non

Messaggio da luporoby81 »

Io mi rivolgerei ad un legale citando questa sentenza, ma onestamente non saprei darti maggiori informazioni, buona fortuna.
francois

Re: Errata tassazione sula monetizzazione della licenza non

Messaggio da francois »

Carissimo Foxtrot22, sono un collega della Polizia Pen. ti volevo informare, che io ed altri 4 colleghi abbiamo presentato all'Agenzia dell'Entrate della Provincia ove è situato in ns reparto, istanza individuale di rimborso dell'irpef, allegando copia integrale della sentenza della Commissione Tributaria del Lazio, copia della carta di identità, copia del prospetto di pagamento delle ferie e copia del decreto di pagamento delle ferie. Siamo in attesa di riscontro da parte della citata Agenzia dell'Entrate. In questo modo eviti di pagare un legale.
Buon pomeriggio. Spero di esserti stato d'aiuto.
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angri62
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Re: Errata tassazione sula monetizzazione della licenza non

Messaggio da angri62 »

francois ha scritto:Carissimo Foxtrot22, sono un collega della Polizia Pen. ti volevo informare, che io ed altri 4 colleghi abbiamo presentato all'Agenzia dell'Entrate della Provincia ove è situato in ns reparto, istanza individuale di rimborso dell'irpef, allegando copia integrale della sentenza della Commissione Tributaria del Lazio, copia della carta di identità, copia del prospetto di pagamento delle ferie e copia del decreto di pagamento delle ferie. Siamo in attesa di riscontro da parte della citata Agenzia dell'Entrate. In questo modo eviti di pagare un legale.
Buon pomeriggio. Spero di esserti stato d'aiuto.
se non ti rispondono è considerato "respinto"
manco la soddisfazione di averli fatto lavorare.
saluti
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Re: Errata tassazione sula monetizzazione della licenza non

Messaggio da fox62 »

Buonasera francois, è possibile postare una copia fotostatica della sentenza in parola, in quanto anche io mi vorrei muovere nella vostra stessa maniera. Comunque penso che l'imposta che dovrebbero restituire sia l'IRPEF. Ciao.
foxtrot22
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Re: Errata tassazione sula monetizzazione della licenza non

Messaggio da foxtrot22 »

Vi ringrazio tutti.
Proverò a fare istanza per l'IRPEF, anche se penso di dover avere indietro anche le ritenute previdenziali in quanto sono in pensione.
Neanche a farlo apposta domani sono dal commercialista.
Vi farò sapere
Certo che il nostro amato paese è ben strano.
Sui piazzali ci esaltano come i figli migliori di quest'Italia, ma come ti spacchi un ginocchio per servizio allora non ti conosce più nessuno, anzi dai fastidio perché accampi diritti.
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Re: Errata tassazione sula monetizzazione della licenza non

Messaggio da angri62 »

fox62 ha scritto:Buonasera francois, è possibile postare una copia fotostatica della sentenza in parola, in quanto anche io mi vorrei muovere nella vostra stessa maniera. Comunque penso che l'imposta che dovrebbero restituire sia l'IRPEF. Ciao.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
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Re: Errata tassazione sula monetizzazione della licenza non

Messaggio da fox62 »

Questa mattina mi sono recato presso l'Agenzia delle Entrate della mia città ove ho presentato l'istanza tendente ad ottenere il rimborso dell'IRPEF, per le ferie non godute. Ringrazio angri62 per aver postato la sentenza a noi favorevole della Commissione Tributaria del Lazio. Appeno avrò notizie le posterò. Ciao.
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Re: Errata tassazione sula monetizzazione della licenza non

Messaggio da fox62 »

Questa mattina mi sono recato presso l'Agenzia delle Entrate della mia città ove ho presentato l'istanza tendente ad ottenere il rimborso dell'IRPEF, per le ferie non godute. Ringrazio angri62 per aver postato la sentenza a noi favorevole della Commissione Tributaria del Lazio. Appeno avrò notizie le posterò. Ciao.
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Re: Errata tassazione sula monetizzazione della licenza non

Messaggio da MalcomX »

luporoby81 ha scritto:Per doverosa notizia al fine di recuperare tassazione trattenuta dall'Amministrazione non dovuta, vi trasmetto, Sentenza e relativa richiesta di restituzione Irpef arbitrariamente trattenuta.
La sentenza è recentissima, credo che tutte le amministrazioni abbiano commessi degli errori a loro vantaggio:

SENTENZA n. 89/04/2013 della Commissione Tributaria Regionale Lazio in data 06 febbraio 2013

Il compenso sostitutivo delle ferie non godute non può essere soggetto a tassazione poiché ha natura risarcitoria e dunque, nei termini consentiti, può essere richiesto il rimborso di quanto indebitamente trattenuto negli anni. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 89/04/2013 emessa dalla sezione quarta della Commissione tributaria regionale del Lazio e depositata in segreteria lo scorso 6 febbraio. Riferendosi a una interpretazione «costituzionalmente orientata» i giudici regionali romani hanno definitivamente accolto la richiesta di rimborso delle ritenute fiscali illegittime trattenute su questa indennità, stabilendone la sua completa intassabilità.
«L'articolo 6, comma 2, del Tuir n. 917/86 stabilisce l'imponibilità delle sole “indennità” conseguite a fronte di effettive perdite di reddito (lucro cessante), ma non anche a quelle, come nella specie, che sono tese a riparare un danno, senza effettivo incremento reddituale». Secondo gli stessi giudici, l'indennità delle ferie non godute, quindi, ha natura risarcitoria e non è soggetta alle imposte dirette; le ferie annuali e i riposi settimanali costituiscono, infatti, un diritto insopprimibile del lavoratore, connesso alla protezione della sua salute quale bene primario costituzionalmente garantito.
Qualora per un qualsiasi motivo, anche volontario, il lavoratore non ne usufruisca, si verifica un fatto illecito da parte del datore di lavoro che ordini o consenta tale comportamento e lo stesso lavoratore avrà diritto di ricevere una «indennità», che contenga, oltre alla retribuzione ordinaria, una adeguata maggiorazione che compensi lo stress fisico e psichico.
Da quanto detto si evince che, poiché l'erogazione di questa indennità è riconducibile fra quelle costituenti un mero risarcimento per danni della sfera biologica della persona, essa avrà natura di mera reintegrazione di una decurtazione di tipo patrimoniale (danno emergente) e non invece la funzione di reintegrare la perdita di un reddito (lucro cessante), non vi sono, quindi dubbi sulla sua non assoggettabilità a imposizione Irpef, in quanto una siffatta fattispecie non è espressamente prevista fra quelle costituenti ipotesi tassative di reddito imponibile.

Il collegio aggiunge che si potrebbe distinguere la parte di indennità corrispondente alla retribuzione «ordinaria» dalla vera e propria maggiorazione, ma poiché la previsione normativa in merito è del tutto carente, la richiesta di rimborso deve essere accolta interamente.
di quella sentenza se nè parlato qui ....
http://forum.grnet.it/carabinieri-f43/l ... t6348.html" onclick="window.open(this.href);return false;
leggevetelo tutto è molto ineressante specialmente le risposte che ci hanno dato quelli dell'Agenzia .....
personalmente ho scritto tramite PEC direttamente a Roma allegando la sentenza citata qualche mese fà a tuttoggi nessuna risposta ........... per chi cì stà provando teneteci aggiornati sugli sviluppi ...
MalcomX
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Re: Errata tassazione sula monetizzazione della licenza non

Messaggio da panorama »

Prescrizione del dovuto, tassazione IRPEF ed altro.

Il CdS rigetta il ricorso dell'interessato.

1) - Parte appellante, per come è dato capire, invoca la non assoggettabilità ad IRPEF del compenso sostitutivo delle ferie non godute : trattasi di profilo di doglianza del tutto avulso dall’ambito del giudizio instaurato innanzi al giudice amministrativo, essendo la cognizione di un siffatto aspetto della vicenda contenziosa, come fatto valere dall’interessato, devoluta ad altro giudice ( quello tributario ).

Per comprendere il tutto, leggete l'intera questione qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201501667
- Public 2015-03-31 -


N. 01667/2015REG.PROV.COLL.
N. 07006/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7006 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. G. Z., con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Tafuro in Roma, Via Orazio, 3;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 01780/2013, resa tra le parti, concernente silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di pagamento delle licenze non fruite.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2015 il Cons. Andrea Migliozzi e udito per la parte appellante l'avvocato dello Stato Palatiello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’appellante, sig. OMISSIS, Maresciallo di prima classe dell’Aeronautica Militare, dopo il suo collocamento in congedo adottato a seguito del superamento del periodo massimo di aspettativa per malattia, presentava all’Amministrazione della Difesa una richiesta di pagamento del compenso sostitutivo delle licenze ordinarie non fruite nel corso della malattia.

A fronte del silenzio serbato l’interessato proponeva innanzi al Tar della Lombardia ricorso ex art. 117 c.p.a. e nelle more di detto giudizio il Ministero della Difesa depositava rapporto informativo con cui indicava i giorni di licenza di cui il Sig. OMISSIS non avrebbe usufruito negli anni dal 2006 al 2008, ritenendo prescritte le pretese relative all’anno 2005.

Con sentenza interlocutoria n. 2510/2012 l’adito TAR ordinava all’Amministrazione di pronunciarsi formalmente sulla richiesta del militare con l’individuazione dei periodi di licenza non fruiti e della relativa liquidazione.

Il Ministero dava esecuzione alla sentenza in questione con nota dell’Aeronautica Militare del 30/11/2012 nella quale si specificava che le ferie non godute ammontavano per l’anno 2006 a 4 giorni, per l’anno 2007 a 20 giorni e per l’anno 2008 a 14 giorni, con la liquidazione in favore dell’istante per il predetto titolo, della somma di euro 3.255,61.

Il sig. OMISSIS proponeva altro ricorso volto ad affermare la non intervenuta prescrizione dei periodi di congedo non fruiti per l’anno 2005 e a contestare i conteggi effettuatati dall’amministrazione per i periodi relativi agli anni 2006, 2007 e 2008, a suo dire, apodittici e non documentatati.

L’adito Tribunale amministrativo regionale con sentenza n. 1780/13 in parte respingeva e in altra parte accoglieva il ricorso.

In particolare il gravame veniva respinto per quanto riguarda la domanda di liquidazione di un indennizzo ad un numero di giorni superiore a quello indicato dall’Amministrazione con la suindicata nota del 30/11/2012 ( 38 giorni ); veniva invece accolto in relazione all’indennizzo per le licenze non godute nell’anno 2005 con detrazione però dal periodo complessivo di n.12 giorni di ferie godute.

L’interessato ha impugnato tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto, deducendo censure di illegittimità formulate con i seguenti tre motivi:

violazione del principio del ne bis in idem, in quanto uno dei due ricorsi proposti in primo grado, quello contrassegnato dal n. 1454/112 era stato già definito con sentenza n. 2510;

eccesso di potere per erroneità, incongruenza e apoditticità dell’agire della P.A. : il computo dei giorni di ferie non fruite operato dall’amministrazione è errato, avendo dovuto l’Amministrazione onerarsi della prova dell’avvenuta concessione e fruizione delle ferie delle quali il ricorrente ha chiesto il pagamento, sicchè in mancanza di tale prova va riconosciuto il diritto al compenso sostitutivo delle ferie come richiesto dallo stesso maresciallo OMISSIS;

3) il giudice adito non si è pronunciato sulle censure denunciate avverso l’atto di pagamento in ordine alla erronea imputazione del compenso individuato a tassazione IRPEF.

Inoltre l’ appellante ha criticato la sentenza nella parte in cui in sede di condanna e liquidazione delle spese ha erroneamente tenuto conto della parziale soccombenza dell’Amministrazione.

Si è costituito in giudizio per resistere all’appello l’intimato Ministero della Difesa.

All’odierna udienza pubblica la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato, rivelandosi le censure ivi dedotte ( e non sempre esposte organicamente) inidonee a scalfire le osservazioni e prese conclusioni del primo giudice che meritano integrale conferma.

Priva di pregio è la censura di violazione del principio del ne bis idem di cui al primo mezzo di gravame.

E’ sufficiente al riguardo esaminare il contenuto sia della parte narrativa che dispositiva della sentenza n. 2510/2012 per rendersi conto come siffatto decisum ha una valenza interlocutoria vuoi sostanziale vuoi formale dal momento che si ordina all’Amministrazione procedente di assumere le relative determinazioni in ordine a quanto richiesto dal ricorrente.

Appare evidente che la frase “ definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe” inserita nel “pqm” della sentenza sia solo un mero errore materiale che non vale certo ad inficiare il contenuto di remand impresso dal giudice adito alla sua decisione.

Quanto alle doglianze dedotte col secondo motivo d’appello e che vanno ad interessare il punto nodale della controversia all’esame, le stesse si appalesano non meritevoli di positivo apprezzamento, in quanto sprovviste di giuridico fondamento.

Parte appellante imputa all’Amministrazione di non aver dato prova della esatta quantificazione dei giorni di licenza non fruiti negli anni 2006, 2007 e 2008 mettendo in dubbio il computo indicato dall’amministrazione con la nota dell’Aeronautica militare del 30/11/2012 , ma la pretesa fatta valere dal OMISSIS non può essere accolta e non può andare ad intaccare i dati forniti con l’atto suindicato.

Invero, questo Consesso ha avuto modo di affermare il principio per cui il prestatore di lavoro che non abbia goduto delle ferie ha diritto al compenso sostitutivo ( cfr Cons. Stato Sez. V 19/10/20120 n. 6415),

ma nondimeno ricade sul lavoratore che invoca il diritto de quo l’onere di dimostrare di non aver goduto delle ferie ( cfr Cons. Stato !4/12/2012 n.4878).

Dello stesso avviso è peraltro la Suprema Corte di Cassazione che ha avuto modo di affermare come il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione lavorativa nei giorni ad esse destinati (Cass. Civ. lavoro 22/1/2009 n.26985 ) .

Al riguardo il Collegio non ha motivo di discostarsi da siffatti orientamenti giurisprudenziali, di guisa che nella specie il fatto costitutivo di illegittimità dedotto dall’appellante e ravvisato dal medesimo nella mancata prova dell’Amministrazione dell’esatto numero dei giorni di licenza non fruita non sussiste ( dacchè la P.A. non è tenuta a tale onere probatorio ) e vanno perciò considerati come validi ed esatti, ai fini della spettanza e liquidazione del compenso sostitutivo, i giorni indicati dall’Amministrazione con la nota del 30/11/2012 .

Altrettanto dicasi per la decurtazione dei 12 giorni indicati dall’Amministrazione come ferie godute e correttamente defalcati dal TAR relativamente al riconosciuto diritto a percepire il compenso de quo per l’anno 2005: anche qui in mancanza di un prova a contrariis da parte dell’interessato, non v’è motivo per disattendere il dato numerico costituito dalle ferie godute per tale annualità, come fornito con la nota del Comando Squadra Aerea del 19/7/2012.

Il terzo motivo d’appello è inammissibile.

Parte appellante, per come è dato capire, invoca la non assoggettabilità ad IRPEF del compenso sostitutivo delle ferie non godute : trattasi di profilo di doglianza del tutto avulso dall’ambito del giudizio instaurato innanzi al giudice amministrativo, essendo la cognizione di un siffatto aspetto della vicenda contenziosa, come fatto valere dall’interessato, devoluta ad altro giudice ( quello tributario ).

Infine prive di pregio si rivelano le critiche appuntate sulla parte della sentenza relativa alle spese.
Com’è noto la delibazione delle spese è legata alla regola di carattere generale della soccombenza di lite , fatta salva la discrezionalità del giudice di compensarle in presenza di giustificati motivi quali la peculiarità della vicenda , l’esito del giudizio ed altri aspetti relativi alla complessità delle questioni affrontate.

Ed è proprio tenuto conto della suddetta regula iuris che appare del tutto congruo che il primo giudice, nel riconoscere al OMISSIS le spese del giudizio nella misura liquidata, abbia considerato come rilevante la parziale soccombenza dell’amministrazione, il tutto nell’ambito della discrezionalità decisoria rimessa sul punto al giudicante

In forza delle suestese considerazioni l’appello, in quanto infondato, va respinto.

Le spese e competenze del presente grado del giudizio, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda de qua, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.

Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/03/2015
Asmara1963
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Re: Errata tassazione sula monetizzazione della licenza non

Messaggio da Asmara1963 »

Salve, ho ricevuto oggi la monetizzazione delle ferie non godute, con le relative decurtazioni fiscali, e visto che nel forum, molti colleghi avevano fatto riscorso all'Agenzia delle Entrate, per il rimborso in base a sentenze del TAR lazio ed altri, volevo sapere se sono stati accolti ho respinti??
Grazie
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angri62
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Re: Errata tassazione sula monetizzazione della licenza non

Messaggio da angri62 »

Asmara1963 ha scritto:Salve, ho ricevuto oggi la monetizzazione delle ferie non godute, con le relative decurtazioni fiscali, e visto che nel forum, molti colleghi avevano fatto riscorso all'Agenzia delle Entrate, per il rimborso in base a sentenze del TAR lazio ed altri, volevo sapere se sono stati accolti ho respinti??
Grazie
===la risposta è tra un paio di mesi. la CTP dovrà pronunciarsi sul mio ricorso.
Asmara1963
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Re: Errata tassazione sula monetizzazione della licenza non

Messaggio da Asmara1963 »

Grazie Angri, allora aspettiamo con le dite incrociate!! per una risposta positiva, facci sapere.
Ciao
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