si contano o non si contano

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IMPERATORE18
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si contano o non si contano

Messaggio da IMPERATORE18 »

militare in aspettativa per 200 gg.
fatto idoneo, ricorre alla seconda istanza, lo chiamano dopo un mese e lo fanno non idoneo.
i giorni che intercorrono tra l'idoneita' e la visita a roma come si considerano? grazie


palmy66
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Re: si contano o non si contano

Messaggio da palmy66 »

si considerano come a disposizione CMO o CMO 2 e non devono essere conteggiati nei fatidici 730 del quinquennio, occhio che pero' tante amministrazioni fanno orecchie da mercante e li conteggiano ugualmente
IMPERATORE18
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Re: si contano o non si contano

Messaggio da IMPERATORE18 »

grazie palmy.-
aeronatica
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Re: si contano o non si contano

Messaggio da aeronatica »

Buon giorno.
Non si contano per altre due ragioni:
- la prima è che per legge il provvedimento sanitario di idoneità/inidoneità deve decorrere dalla data di visita e non può avere un effetto retroattivo ex tunc (cioè da allora), ma solo ex nunc (cioè da ora);
- la seconda, conseguente dalla prima, è che tu eri idoneo in cmo e quindi la tua idoneità ha avuto efficacia e secondo le circolari amministrative avresti anche potuto lavorare nel frattempo.
La cm2 con il proprio provvedimento non rimuove e sostituisce il provvedimento della cmo ma lo modifica oppure lo conferma sempre ex nunc proprio per il principio di legge che impone l'efficacia del "certificato medico/provvedimento sanitario" alla data di emissione.
Sarebbe contro i precetti logici, medici e deontologici sostenere che visitato oggi, io medico, io collegio, io commissione ti dichiaro guarito/malato 10/20/30/50 giorni prima.
La retrodatazione degli effetti dei certificati medici di malattia è limitata per legge al giorno prima dell'emissione!
Tutto quanto sopra oltre che per logicità insita nella scienza medica anche e non solo per risolvere problemi di diritto di non poca sostanza:
se il provvedimento della cm2 sostituisse quello della cmo dovrebbe appunto avere un effetto retroattivo (non plausibile nella sostanza e non concesso dalla legge) e detto effetto retroattiva genererebbe circostanze molto complicate e molto dannose.
Nel caso di specie, dato che sei stato dichiarato idoneo dalla cmo....avresti dovuto/potuto lavorare (salvo licenza o nuova malattia) magari per i 30 giorni nei quali hai atteso la visita alla cm2, quindi se il verbale della cm2 sostituisse quello della cmo (la cm2 ti ha dichiarato non idoneo) tu avresti effettivamente lavorato per 30 giorni non essendo idoneo......quindi ha lavorato presente ma risulti in malattia per stessa dichiarazione postuma della tua amministrazione.....un bel pasticcio.......e se lavorando quando non potevi la tua patologia si è aggravata?........certamente il periodo necessario alla guarigione.......si è necessariamente allungato con nocumento per la stessa amministrazione.
Di fatto in quei casi (la maggior parte) nei quali si può dimostrare che nessun nuovo documento sanitario e nessuna nuova condizione patologica è intervenuta a modificare il quadro morboso dal momento della cmo a quello della cm2 ed i due pareri sono diametralmente contrastanti si possono chiedere i danni (opportunamente dimistrati), primo perchè si è medio tempore lavorato (se fatto servizio) secondo perchè magari (se documentato da perizia) la propria patologia è peggiorata o riacutizzata (richiedendo un tempo maggiore per la guarigione durante il quale tu non hai potuto esperire normalmente la tua vita).
La responsabilità è dell'amministrazione e della sua inerzia tra il primo e secondo verbale, tra i quali ho visto trascorrere anche tranquillamente 3/4 mesi.
Buona giornata.
IMPERATORE18
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Re: si contano o non si contano

Messaggio da IMPERATORE18 »

grazie mille aeronatica.
la mia amministrazione si basa su una nostra circolare interna e retrodata al precedente periodo di aspettativa.
mi chiedo puo' una circolare interna fare questo?
aeronatica
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Re: si contano o non si contano

Messaggio da aeronatica »

Si conosco amministrazione (che non è l'unica) e conosco direttiva.
Ho visto amministrazioni fare cose inennarrabili, ma purtroppo le fanno con serenità ed arroganza fino a quando non si trasporta la questione dinanzi al TAR in modo opportuno; dopo di ciò tutta la musica cambia!!!
Nel caso concreto, se posso chiederlo, tra la data del verbale cmo e quella di visita cm2......hai lavorato?
hai riaperto malattia?
hai preso ferie?
perchè, se hai fruito di ordinaria allora la devi recuperare, se malattia allora quasi nulla cambia, se hai lavorato....a questo punto illegittimamente, chi paga i danni????
IN OGNI CASO E' ILLEGITTIMO FAR DECORRERE I GIORNI DI MALATTIA/ASPETTATIVA CON EFFETTO RETROATTIVO.
Una delle tante conferme di ciò la ritrovate, in modo certo più autorevole che non nelle mie parole, nella sentenza n 362 del 25.02.15 recente che ho qui pubblicato anche in GDF su sentenza congedo 730 giorni
"(...) 11.1 Quanto al primo, la retrodatazione del verbale di accertamento del 16 gennaio 2014 alla data del 7 febbraio 2013 confligge innanzitutto con la natura intrinseca del controllo sanitario, i cui esiti non possono che fare fede alla data di compimento dell’indagine clinica; quindi, con le risultanze del precedente verbale del 7 febbraio 2013, le quali permangono ad attestare – in quanto mai annullate – l’idoneità medico legale del ricorrente alla data appunto del 7 febbraio 2013; infine, con il disposto della circolare n. 258000/102 del 4 agosto 2004v – Ufficio Peisaf punto 5.2, secondo la quale “i giudizi medico legali relativi all’idoneità al servizio sono formulati essenzialmente sulla base delle condizioni fisiche evidenziate al momento della visita e, pertanto, in linea di principio, le posizioni sanitarie non possono avere decorrenza da data diversa da quella in cui la visita viene eseguita”.
Nello stesso senso si è affermato che “..analogamente al caso del dipendente dispensato dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa, anche nell'ipotesi di dispensa per verificata inidoneità fisica la data della dispensa stessa decorre dal verbale con il quale il competente organo sanitario ha pronunciato il giudizio di permanente inidoneità, mentre gli effetti del decreto che conclude il procedimento non possono che risalire al momento dell'accertamento” (Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2013, n. 5770). (...)".
Quindi credo, che quanto riportato nella sentenza sia più chiaro di quanto io possa essere.
Un saluto ancora a tutti.
IMPERATORE18
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Re: si contano o non si contano

Messaggio da IMPERATORE18 »

grazie aeronatica.
dopo l'idoneita' alla cmo ho fatto ricorso alla cmo2 e sono rimasto a casa in attesa che mi chiamassero a roma non ho lavorato e non ho presentato certificazione medica.
il mio comando mi disse che ero a disposizione della cmo2.
una cortesia mi puoi gentilmente spiegare in termini semplici le ultime righe scrite in precedenza? grazie molto gentile e disponibile.
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angri62
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Re: si contano o non si contano

Messaggio da angri62 »

IMPERATORE18 ha scritto:grazie aeronatica.
dopo l'idoneita' alla cmo ho fatto ricorso alla cmo2 e sono rimasto a casa in attesa che mi chiamassero a roma non ho lavorato e non ho presentato certificazione medica.
il mio comando mi disse che ero a disposizione della cmo2.
una cortesia mi puoi gentilmente spiegare in termini semplici le ultime righe scrite in precedenza? grazie molto gentile e disponibile.
==="aeronatica" ti ha invitato a leggere la sentenza citata o le sentenze menzionate con i numeri di procedimento.
ciao
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