Corso trimestrale, ruolo Sovrintendenti Arma CC.

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Corso trimestrale, ruolo Sovrintendenti Arma CC.

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scorrimento graduatoria.

Ricorso Accolto
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SENTENZA BREVE ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201504194 - Public 2015-03-14 -


N. 04194/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00990/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 990 del 2015, proposto da:
(congruo numero di ricorrenti - OMISSI - ), rappresentati e difesi dall'avv. Luca Agliocchi, con domicilio eletto presso Luca Agliocchi in Roma, piazza G. Mazzini, 8;

contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Stato Maggiore della Difesa, in persona del Ministro in carica e dei Comandanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliati per legge in Roma Via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di
S. D. I., L. S., V. R.;

per l'annullamento
del bando di Concorso interno, per titoli ed esame scritto, di cui al Decreto n. 280/1D del Direttore Generale del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, datato 15 ottobre 2014 e solo successivamente pubblicato, per l'ammissione al 20° corso trimestrale di qualificazione di 350 Allievi Vicebrigadieri del ruolo Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, ove occorra, della lettera n. 91/1-4 SVR del 29.09.2014 con la quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione di un bando di concorso interno, per titoli ed esame scritto, per l'ammissione di 350 allievi vicebrigabieri del ruolo sovrintendenti dell'arma dei Carabinieri al 20° corso trimestrale di qualificazione, ove occorra, della nota M_D SSMD 0122490 del 7 ottobre 2014 con la quale lo Stato Maggiore della Difesa ha rilasciato il "nulla contro" all'emanazione del bando di concorso qui impugnato;
nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, anteriori e successivi, di estremi ignoti, ivi compresi eventuali atti di indizione del concorso de quo, nonché gli eventuali atti con i quali l'amministrazione resistente abbia altrove esternato le ragioni per le quali ha ritenuto di dover indire un nuovo concorso anziché procedere allo scorrimento della precedente ed ancor valida graduatoria approvata in data 03.09.2014 con Decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare n. 241/1D;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2015 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che con il presente mezzo di gravame, notificato l’8 gennaio 2015 e depositato il successivo 20 gennaio, le parti istanti - in qualità di idonei non vincitori del concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione al corso allievi vicebrigadieri dell’Arma dei Carabinieri per il 2013 - chiedono l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del pari concorso bandito per l’anno 2014 in ragione del mancato scorrimento della graduatoria ancora efficace, prospettando al riguardo la violazione di legge e l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, anche attraverso il richiamo a precedenti giurisdizionali della sezione, quali la decisione n. 10318 del 2014 (che riguarda la procedura concorsuale relativa agli allievi marescialli dell’Arma dei Carabinieri) e la n. 2801 del 2014 (riferita invece al concorso per la nomina di 2 Tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo Sanitario dell’Esercito, Medici Veterinari);

Ritenuto che le medesime doglianze sono finalizzate a prospettare una presunta erroneità dell’operato della p.a. che non avrebbe utilizzato lo strumento dello scorrimento della graduatoria ancora efficace del pari concorso di quello in contestazione, e senza alcune motivazione avrebbe provveduto ad indire una successiva procedura concorsuale senza tener conto della possibilità dell’immissione in ruolo, nei limiti della consistenza delle relative vacanze organiche, dei candidati inseriti nella precedente ed efficace graduatoria concorsuale in qualità di idonei;

Ritenuto, altresì, che si è costituito oralmente in camera di consiglio il Ministero della Difesa eccependo l’infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio in ragione di una presunta diversità di procedura concorsuale e di un generico impedimento dettato dalle norme di settore per ciò che riguarda il conferimento del grado di specie;

Atteso che gli argomenti sinteticamente enunciati – desumibili dal contenuto del gravame in esame- sono idonei a caducare, nei limiti dell’interesse delle parti istanti, il bando di concorso interno, per titoli ed esami, di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero della Difesa del 15 ottobre 2014, in ragione della piena attinenza con quanto già deciso da questa sezione, ai cui precedenti non si intende derogare ed a cui si fa riferimento in termini di integrazione della motivazione della presente decisione ai sensi e per gli effetti dell’art. 74 del c.p.a. (Cfr. le decisioni di questa Sezione nn. 2471 e 2480 dell’11 febbraio 2015 e n. 1416 del 26 gennaio 2015);

Considerato che, alla luce dei principi enucleati dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, si è affermato che l’Amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare circa le modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, dell’esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento della indizione del nuovo concorso, in modo cioè da esternare le ragioni ostative all’utilizzazione della precedente graduatoria degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente che devono, comunque, essere puntualmente specificate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso;

Ritenuto che, nel caso in esame, l’Amministrazione della Difesa nel decreto impugnato (che nella sostanza riproduce la stessa procedura concorsuale precedente sia in termini di requisiti di ammissione che di prove d’esame), non ha fornito una adeguata motivazione circa le ragioni del mancato scorrimento della graduatoria ancora valida ed efficace del precedente identico concorso (allo scopo non è utilizzabile nemmeno il richiamo alle norme dettate dagli artt. 690 e 692 del D.Lgs. n. 66 del 2010, le quali per il loro contenuto esplicito non contengono nessuna previsione procedimentale di per sé incompatibile con lo strumento generale dello scorrimento), approvata in data 3 settembre 2014;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento del bando di concorso impugnato nei limiti dell’interesse fatto valere dai ricorrenti circa la copertura dei posti da assegnare a seguito dello scorrimento della graduatoria, corrispondente al numero degli attuali ricorrenti;

Considerato, infine, che per la natura delle censure prospettate sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2015


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