vittime del dovere

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massive
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Re: vittime del dovere

Messaggio da massive »

Cari amici,voglio informarvi che ieri è partita la mia missiva relativa alla richiesta delle vittime del dovere presso il Ministero dell'Interno.
Il tutto completo di documenti e relazione ( medico legale): Il quale ha fatto un buon lavoro nel redigere il suo parere, spero che questo non vada ad infrangersi contro il muro della nefandezza e del diniego. e spero che tutto vada bene.
Naturalmente un grazie a coloro i quali mi hanno aiutato e guidato fino a qui, adesso per una risposta dovrò aspettare almeno due anni.
Del tutto vi terrò informati.
Buona serata a tutti


christian71
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Re: R: vittime del dovere

Messaggio da christian71 »

massive ha scritto:Cari amici,voglio informarvi che ieri è partita la mia missiva relativa alla richiesta delle vittime del dovere presso il Ministero dell'Interno.
Il tutto completo di documenti e relazione ( medico legale): Il quale ha fatto un buon lavoro nel redigere il suo parere, spero che questo non vada ad infrangersi contro il muro della nefandezza e del diniego. e spero che tutto vada bene.
Naturalmente un grazie a coloro i quali mi hanno aiutato e guidato fino a qui, adesso per una risposta dovrò aspettare almeno due anni.
Del tutto vi terrò informati.
Buona serata a tutti
Salve massive, in teoria entro i 24 mesi potrebbe concludersi il tutto…spero positivamente ovviamente…
Comunque di tanto in tanto riceverai delle comunicazioni da Ministero, Prefettura e CMO…

Armati di santa pazienza e ogni tanto, se ci riesci, prova a dimenticare di aver fatto domanda altrimenti il tempo passerà più lentamente…

Saluti e un grande in bocca al lupo da parte mia…
Christian

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massive
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Re: vittime del dovere

Messaggio da massive »

Grazie, Christian 71
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spartagus
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Re: vittime del dovere

Messaggio da spartagus »

Ha raggione Christian armati di santa pazienza io stò aspettando che la C.M.O mi manda l'invito per essere sottoposto a visita.
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pietro17
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Re: vittime del dovere

Messaggio da pietro17 »

Un grosso, anzi grossissimo, in bocca al lupo per questa guerra.

Saluti a tutti.
polizia

Re: vittime del dovere

Messaggio da polizia »

Auguri Massive, io sono tra i trombati.
In bocca al lupo. Grinta!
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Zenmonk
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Re: vittime del dovere

Messaggio da Zenmonk »

Suggerimento: valutare sempre e bene ogni passo. Dopo soli (!) 9 anni di lotta ho visto un po' di luce (e devo ringraziare solo me stesso per non aver mai smesso di pensare che in questo Paese c'è ancora qualcuno che si mette una mano sulla coscienza).
christian71
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Re: R: vittime del dovere

Messaggio da christian71 »

Zenmonk ha scritto:Suggerimento: valutare sempre e bene ogni passo. Dopo soli (!) 9 anni di lotta ho visto un po' di luce (e devo ringraziare solo me stesso per non aver mai smesso di pensare che in questo Paese c'è ancora qualcuno che si mette una mano sulla coscienza).
Salve Zenmonk, 9 anni per cosa???… per lo status di VdD???

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Re: vittime del dovere

Messaggio da Zenmonk »

Esatto, dal fatto al riconoscimento dello status ex 564, passando per un ricorso straordinario.
floyd
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Re: vittime del dovere

Messaggio da floyd »

antoniomlg ha scritto:
floyd ha scritto:Ciao christian
Fammi capire: questo benedetto dpr 181 del 2009 lo applica il tribunale del lavoro andando a giudizio o in che modo; nel mio caso naturalmente vorrei arrivare al 25% come dovrei agire? c'è qualcuno che ha fatto ricorso per una percentuale di invaliditià ritenuta inadeguata?
Invito chiunque da intervenire coni notizie utili per raggiungere il mio obbiettivo.
Ringrazio anticipatamente.
saluti floyd
ciao floyd
che fine hai fatto?

come si stà evolvendo la tua pratica?
ti sarei grato se ci tenessi aggiornato.

ciao
Eccomi, anche se non partecipo alle varie discussioni, entro nel forum tutti i giorni.
Sono nelle mani dell'avvocato che studia la pratica e mi farà sapere.
Come ho delle novità vi terrò aggiornati.
saluti floyd.
christian71
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Re: R: vittime del dovere

Messaggio da christian71 »

Zenmonk ha scritto:Esatto, dal fatto al riconoscimento dello status ex 564, passando per un ricorso straordinario.
E quindi ora a che punto sei esattamente???…già decretato o ancora no???

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Zenmonk
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Re: vittime del dovere

Messaggio da Zenmonk »

Affermativo
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antoniomlg
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Re: vittime del dovere

Messaggio da antoniomlg »

interessante sentenza sull'applicazione del dpr 181 sulla prima valutazione dell'invalidità

Fonte Sitto ufficiale di giustizia amministrativa

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N. 00597/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00101/2013 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 101 del 2013, proposto da:
Percio Loredana, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Elefante, con domicilio eletto, in Salerno, Largo San Tommaso d’Aquino, 3, presso la Segreteria del T. A. R. Salerno;
contro
Ministero dell’Interno e Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliati per legge in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, 58;
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e Dipartimento Militare di Medicina Legale di Caserta – Commissione Medica Ospedaliera, in persona del Direttore pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- 1) del decreto prot. 559/C/12924/SG emesso dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – in data 11 luglio 2012 e notificato il 12/20 novembre 2012, con il quale è stato comunicato alla ricorrente il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere, ai sensi della legge 466/80 ed erogata la corrispondente speciale elargizione in percentuale, ai sensi del d. P. R. 243/2006 e della Legge 222/2007 per € 147.400,00, calcolata sul grado di invalidità permanente riferita alla capacità lavorativa, riconosciuta pari al 67% dalla Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Caserta, per la parte in cui l’invalidità viene quantificata in tale percentuale ed in proporzione alla stessa viene erogata la speciale elargizione;
- 2) del verbale modello BL/G 1.086, datato 15/03/2012, della Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Caserta, presupposto immediato e diretto del decreto, che riconosce una percentuale d’invalidità permanente, riferita alla capacità lavorativa, pari al 67%, ai sensi del d. P. R. 181/2009, per la parte relativa alla valutazione di tale grado di invalidità;
- 3) d’ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente;
nonché per l’accertamento
- del diritto della ricorrente al riconoscimento di una percentuale d’invalidità totale complessiva superiore a quella del 67%, nella diversa e maggiore misura spettante, in relazione all’effettivo e reale grado di invalidità complessiva, con conseguente corresponsione della speciale elargizione in proporzione corrispondente alla stessa, ai sensi del disposto delle leggi 407/1998 e 206/2004 (come modificate dalla legge finanziaria del 2006 e da quella 2008);
nonché per la condanna
- dell’Amministrazione resistente alla corresponsione della speciale elargizione prevista dalla legge a favore delle Vittime del Dovere (d. P. R. 243/2006 – L. 222/2007 – L. 407/1998 – L. 206/2004 (come mod. ed integ. dalla legge finanziaria del 2006 e da quella del 2008), in misura proporzionale alla diversa e maggiore percentuale di invalidità complessiva riconosciuta, rispetto a quella accertata del 67%;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri dell’Interno e della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2015, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

FATTO
La ricorrente, Perito Tecnico Superiore della Polizia di Stato, premesso che, con domanda del 7 maggio 2010, diretta al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Assistenza Vittime del Dovere, aveva chiesto il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere e le relative provvidenze economiche, in relazione alle gravissime lesioni, riportate il 27 ottobre 1994, quando, al fine di prestare soccorso alle persone coinvolte in un incidente stradale, verificatosi sulla corsia Nord della tangenziale di Salerno, all’altezza dello svincolo di Mercatello, veniva investita da un veicolo, con conseguente grave frattura biossea alla gamba sinistra, che per le severe complicazioni ischemiche, aveva reso necessaria l’amputazione al terzo superiore; che, per effetto di tale domanda, la Prefettura di Salerno – U. T. G. – aveva inoltrato incarico, in data 5 dicembre 2011 (prot. n. 36670/Area I), alla Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Caserta, di sottoporre l’istante a visita medico legale, indicando con esattezza la percentuale di invalidità complessiva, comprendente anche il danno biologico e morale, come disposto dal d. P. R. 181/2009; che la predetta C. M. O., con verbale modello BL/G n. 1086 del 15.03.2012, aveva proceduto alla valutazione delle infermità, subite dalla ricorrente, e, per l’effetto, dell’invalidità, nel modo seguente: “Esiti di amputazione della gamba sinistra al terzo superiore in atto protesizzata”, valutando la percentuale d’invalidità permanente in misura del 67%, scelta in base al valore più favorevole, tra quello rilevato dalla Tabella, approvata con il D. M. Sanità del 5.02.1992 e quello, derivato dalla equiparazione percentualistica delle Tabelle A, B, E e F1, annesse al d. P. R. 23.12.1978 n. 915, dichiarandola “non idonea” permanentemente al s. d. i., in modo parziale; che la predetta Commissione aveva tuttavia omesso, nonostante la richiesta prefettizia, di valutare il danno biologico e morale, e, quindi, di pervenire alla percentualizzazione dell’invalidità complessiva, ex art. 4 del d. P. R. 181/2009; che il Ministero intimato, pertanto, riconosciuto lo status di Vittima del Dovere, aveva proceduto alla liquidazione della speciale elargizione in punti percentuali, calcolandola in proporzione al grado d’invalidità permanente, valutato dalla C. M. O.; tanto premesso, impugnava il provvedimento in epigrafe, articolando le seguenti censure in diritto:
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DEL D. P. R. 30.10.2009 N. 181, IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2004 N. 206 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 – 3 – 32 CARTA COSTITUZIONALE – OMESSA ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE: la quantificazione dell’invalidità, effettuata dalla C. M. O., e la conseguente liquidazione, a titolo di speciale elargizione, riconosciuta con il decreto gravato, prescindevano totalmente, secondo la ricorrente, dai criteri dettati dalla normativa in materia ed apparivano dettati da arbitrarietà, difetto di istruttoria, erronea valutazione ed illogicità manifesta; posto che il legislatore aveva dettato, con il d. P. R. 181/2009, precisi criteri medico – legali per la valutazione dell’invalidità, e in particolare aveva enunciato, nell’articolo 3, i criteri per la determinazione dell’invalidità permanente, stabilendo che: “Per l’accertamento dell’invalidità si procede tenendo conto che la percentuale d’invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d’uso approvate, in conformità all’articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della Sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 992, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d’invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1”; mentre, all’articolo 4, aveva esplicitato i criteri medico – legali per la determinazione del danno biologico e morale, al fine di pervenire alla percentuale unica di invalidità complessiva (IC), disponendo che: “La percentuale d’invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato all’articolo 3; la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni; la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all’evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico. La percentuale unica di invalidità indicante l’invalidità complessiva (IC), di cui all’articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC = DB + DM + (IP – DB)”; ai sensi , quindi, dell’art. 3 citato, la C. M. O. avrebbe dovuto, secondo la ricorrente, preliminarmente individuare, con esattezza, il puntuale riferimento tabellare, previsto dalla normativa in materia, ai fini dell’ascrizione della menomazione diagnosticata, per poi procedere alla percentualizzazione del grado di invalidità, in rapporto alla stessa, scegliendo il valore più favorevole tra quello, calcolato in base al combinato disposto dall’art. 3, III comma della l. n. 407/90 e dalle tabelle allegate al D. M. Sanità 5.02.1992, e quello calcolato in base alle tabelle A, B, E e F l, annesse al d. P. R. n. 915/78 (come sostituite dalle tabelle, allegate al d. P. R. n. 834/81) e relativi criteri applicativi e successivamente, ai sensi dell’art. 4 d. P. R. citato, valutare il danno biologico ed il nocumento morale subito, al fine di pervenire all’esatta determinazione del grado dell’invalidità complessiva; nel caso in esame, il Collegio medico, nonostante la precisa richiesta della Prefettura di Salerno – U. T. del G., che aveva specificato di sottoporre l’odierna ricorrente a visita medico legale “indicando con esattezza la percentuale di invalidità complessiva comprendente anche il danno biologico e morale come disposto dal d. P. R. 181/2009”, avrebbe “emesso un giudizio medico errato, parziale e contra legem, in particolare: - 1) ha provveduto ad una errata ascrizione tabellare con conseguente valutazione deficitaria dell’I. P. Infatti, l’infermità “Esiti di amputazione della gamba al terzo superiore in atto protesizzata”, di cui era affetta la ricorrente (secondo il giudizio diagnostico della stessa CMO) era espressamente prevista nella III Categoria della Tabella A alla voce n. 5 “la perdita di una gamba sopra il terzo inferiore” e non come ritenuto erroneamente, alla voce n. 7 della IV categoria ove è prevista “la perdita di una gamba al terzo inferiore”. Ne deriva che dalla tabella delle corrispondenze allegata al D. P. R. 181/2009 alla terza categoria della tabella A corrisponde una percentuale di invalidità pari al 71 – 80% e non certo del 67%, come invece erroneamente valutato; - 2) ha omesso la quantificazione del danno biologico. Danno che facendo riferimento alla tabella allegata al D. Lgs. 38/2000 alla voce 285 (perdita della gamba al terzo medio con ginocchio mobile, a seconda dell’applicazione di protesi efficace) doveva riconoscersi pari al 30 – 40%; - 3) ha omesso la valutazione del danno morale. Danno che, come da normativa, attese le gravissime ripercussioni connesse a un intervento così demolitivo dell’integrità fisica, quale è l’amputazione di una gamba, non poteva che valutarsi applicando la percentuale massima dei 2/3 del danno biologico”; in definitiva, secondo la ricorrente, la Commissione medica, e quindi, per essa, l’Amministrazione dell’Interno, oltre a non aver individuato esattamente il riferimento tabellare della menomazione riportata, omettendo di valutare il danno biologico e morale avrebbe posto in essere “un atto del tutto illegittimo tenuto conto che gli interessi sottesi a tali categorie di danni, strutturalmente e sostanzialmente differenti, sono forniti di tutela costituzionale negli artt. 32, 2 e 3 della Carta”;
II) ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI – CARENZA DI MOTIVAZIONE: alla luce delle argomentazioni, esposte nel precedente motivo, risultava evidente, secondo la ricorrente, l’inadeguatezza dell’istruttoria, su cui si fondava il provvedimento impugnato, nonché il presupposto verbale della C .M. O., e la conseguente illogicità di entrambi: l’Amministrazione, nel caso in esame, avrebbe posto in essere un’istruzione medica del tutto superficiale ed irragionevole, omettendo di seguire i precisi criteri medico legali, dettati dalla normativa, in materia di accertamento e determinazione dell’individualità e del danno biologico e morale previsto per le Vittime del Dovere.
La ricorrente formulava, in via istruttoria, richiesta di acquisizione di tutti gli atti del procedimento e di nomina di un consulente tecnico d’ufficio, al fine di accertare l’esatto grado d’invalidità complessiva riportata dalla medesima, per effetto delle infermità contratte nell’adempimento del dovere (mancando infatti, nel provvedimento impugnato, l’esatta ascrizione tabellare e la valutazione del danno biologico e morale).
Si costituivano in giudizio i Ministeri intimati, con il patrocinio dell’Avvocatura Erariale, depositando, quindi, una memoria difensiva in cui il Ministero della Difesa – Amministrazione nella quale era incardinata la C. M. O. – eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, posto che il parere del suddetto organo si configurava quale atto endoprocedimentale e preparatorio, rispetto al provvedimento conclusivo, emesso dall’Amministrazione d’appartenenza della ricorrente (Ministero dell’Interno) e, quindi, sprovvisto del requisito dell’immediata lesività; quanto al merito della controversia, l’Amministrazione dell’Interno concludeva per il rigetto del ricorso, osservando la correttezza dell’ascrizione della percentuale d’invalidità alla III categoria della tabella annessa al d. P. R. 915/78, (nella misura del 71 – 80%), ma, come s’evinceva da un rapporto inviato dalla C. M. O. di Caserta al Ministero dell’Interno, dopo la proposizione del presente ricorso, tale percentuale aveva subito un lieve abbattimento sino al 67% per la presenza di protesi ben tollerate ed in perfetto funzionamento che, riducendo sensibilmente gli effetti della grave menomazione, aveva comportato una valutazione inferiore del grado di invalidità; quanto poi alla decisione della C. M. O., di non accertare la percentuale del danno biologico e morale, la difesa erariale eccepiva la non applicabilità del d. P. R. n. 181/09 – invocato da controparte – alle vittime del dovere, dovendo detto articolato normativo trovare applicazione solo nei confronti delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, come si ricavava già dalla sua intitolazione e comunque dalla “ratio” della particolare tutela apprestata, dalla legge, nei confronti delle vittime di atti di terrorismo, implicante anche una diversa misura del beneficio, alle stesse spettante; in ogni caso, anche qualora si fosse voluto intendere il suddetto d. P. R. 181/09 come applicabile anche alle vittime del dovere, sarebbe stata comunque esclusa l’applicazione, in prima istanza, dell’art. 4 del citato d. P. R., la cui operatività sarebbe stata limitata solo alla rivalutazione delle invalidità già riconosciute, giusta l’incipit del primo comma di tale disposizione; infine l’Amministrazione osservava come il decreto gravato fosse perfettamente conforme alle conclusioni, cui era pervenuta la C. M. O. nel citato parere, non essendo la stessa titolare di alcuna discrezionalità amministrativa, ma piuttosto vincolata alle risultanze tecnico – scientifiche, di carattere sanitario, espresse nel giudizio della Commissione; e s’opponeva alla richiesta di nomina di un c. t. u., avanzata ex adverso.
All’udienza pubblica dell’8.01.2015, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, sollevata dall’Avvocatura Erariale, nell’interesse del detto Dicastero; nella specie, infatti, il parere espresso dalla C. M. O., più che atto preparatorio ed endoprocedimentale, s’atteggia come il perno fondante della valutazioni, espresse dall’Amministrazione dell’Interno nel decreto gravato, come, del resto, riconosciuto dalla stessa difesa erariale, allorché ha sostenuto l’impossibilità, per l’Amministrazione, presso la quale la ricorrente è incardinata, di discostarsi dalle vincolanti indicazioni espresse – a livello tecnico – scientifico e sanitario – dalla Commissione Medica Ospedaliera, salvo il caso della loro manifesta illogicità.
Ciò posto, s’osserva che il ricorso è fondato.
Fondato è, anzitutto, il dedotto difetto di motivazione che inficia, in maniera irrimediabile, la quantificazione nella misura del 67% del grado d’invalidità riconosciuto alla ricorrente.
Ciò in quanto, in primo luogo, trattandosi di “esiti di amputazione della gamba sx al terzo superiore”, essa rientrava nella “Terza categoria” della tabella “A” allegata al d. P. R. 23.12.1978 n. 915, al n. 5 (“perdita di una gamba sopra il terzo inferiore”), prevedente, secondo la “Tabella delle corrispondenze di cui all’articolo 3”, allegata al d. P. R. 30.10.2009, n. 181, una percentuale d’invalidità compresa tra l’80% e il 71%.
Sostiene l’Avvocatura Erariale, citando un rapporto della C. M. O. di Caserta, successivo alla proposizione del presente ricorso, che tale categoria (Terza) – e la corrispondente percentuale d’invalidità (71 – 80%) – sarebbero state correttamente individuate, dipendendo la quantificazione definitiva della percentuale medesima, nella misura del 67%, dalla presenza di una protesi ben tollerata e in perfetto funzionamento.
Sta di fatto, però, che di tale giustificazione non v’è menzione alcuna nel parere espresso dalla C. M. O., il quale quindi (nella misura in cui, ovviamente, lo stesso è stato pedissequamente recepito nel decreto impugnato) non si sottrae al censurato vizio di eccesso di potere, per difetto di adeguata motivazione.
Non si può infatti tenere conto delle motivazioni postume, offerte dall’Amministrazione negli scritti difensivi versati in giudizio, dovendo la legittimità degli atti essere valutata in base a quanto dagli stessi si ricava, in base al loro valore testuale.
E detto valore testuale, nella specie, conduce a un’immotivata, ed inspiegabile, quantificazione dell’invalidità, nella misura del 67%, che pertiene, piuttosto, alla quarta categoria della tabella “A”, allegata al d. P. R. 915/78, sub 7) (“perdita di una gamba al terzo inferiore”), che riflette infatti, secondo la richiamata “Tabella delle corrispondenze di cui all’articolo 3” allegata al d. P. R. 181/2009, una percentuale d’invalidità, compresa tra il 70% e il 61%.
Insomma, la presenza di una protesi ben tollerata, al fine di determinare la sensibile riduzione dell’invalidità, offerta come motivazione postuma dalla C. M. O., avrebbe richiesto d’essere esplicitata e congruamente giustificata; in assenza di tale indicazione, e di tale congrua giustificazione, va applicata la percentuale d’invalidità, che deriva dalla corrispondenza tra la menomazione riscontrata dalla stessa Commissione e la tabella della corrispondenze di cui sopra, ragguagliata alla tabella “A”, allegata al d. P. R. 915/78.
Tra l’altro, la Sezione ritiene che – quand’anche la suddetta scelta, di considerare la presenza di protesi come fattore di riduzione della percentuale d’invalidità permanente, fosse stata adeguatamente esternata dalla C. M. O. – la stessa si sarebbe dovuta esercitare al fine d’individuare la percentuale più consona al grado d’invalidità, tuttavia all’interno del “range” fissato dalla norma per tale categoria d’invalidità (la terza), come determinato dalla tabella delle corrispondenze, il quale range va dal 71% all’80%, piuttosto che comportare una quantificazione di detta percentuale, in misura inferiore al minimo, previsto per la medesima categoria.
Spetterà, pertanto, alla Commissione Medico Ospedaliera, in sede di riesercizio del potere, conseguente alla presente decisione, individuare, nella scelta tra il minimo e il massimo scarto percentuale, previsti nella citata tabella delle corrispondenze, la percentuale d’invalidità permanente, da applicare nel caso di specie, senza peraltro potere, sempre in esecuzione dei dettami della presente sentenza, stabilire una percentuale, inferiore al minimo (pari al 71%) previsto, per la categoria terza, della tabella “A” citata.
Ma non basta, perché la C. M. O. ha immotivatamente – nonché discostandosi dalla precisa richiesta, rivoltale dall’U. T. G. di Salerno, nella nota prot. 36670/Area I del 5.12.2011 – omesso d’indicare la percentuale d’invalidità complessiva, comprendente anche i danni biologico e morale, come disposto dal d. P. R. n. 181/2009.
In particolare, l’art. 4 (“Criteri medico – legali per la rivalutazione dell’invalidità permanente e per la determinazione del danno biologico e del danno morale del d. P. R. 181/2009”) prevede: “1. Per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalità: a) la percentuale d’invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato all’articolo 3. Resta salva l’applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se più favorevoli; b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni; c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all’evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico; d) la percentuale unica di invalidità indicante l’invalidità complessiva (IC), di cui all’articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC = DB + DM + (IP – DB)”.
A tal proposito, va anzitutto sgombrato il campo dalla deduzione difensiva dell’Amministrazione, secondo la quale il citato d. P. R. 30.10.2009, n. 181 (“Regolamento recante i criteri medico – legali per l’accertamento e la determinazione dell’invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell’articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206”) si applicherebbe, giusta il tenore testuale dell’intitolazione, solo alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, e non anche alle vittime del dovere (categoria, cui indubbiamente appartiene la ricorrente).
Infatti, l’art. 34 del d. l. 1 ottobre 2007 n. 159, convertito nella legge 29 novembre 2007 n. 222, ha esteso anche alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti i benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo (in termini: T. A. R. Puglia – Lecce, Sezione II, 12/03/2014, n. 746).
L’art. 34, comma 1, del d. l. citato prevede, infatti: “Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206”.
L’art. 1, comma 563, della l. 266/2005 prevede: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: (…) d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; (…)”.
L’art. 5, comma 1, della l. 206/2004, prevede: “L’elargizione di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale”.
L’art. 1, comma 1, della l. 302/90, prevede: “A chiunque subisca un’invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell’articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a euro 200.000, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di euro 2.000 per ogni punto percentuale”.
Dal complesso normativo riportato si ricava, senza ombra di dubbio, che contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa dell’Amministrazione, il d. P. R. n. 181/09 – e i criteri ivi previsti – s’applicano anche alle vittime del dovere, non ravvisandosi alcuna ragione logica per differenziare la situazione di queste ultime rispetto alle vittime del terrorismo, in ragione di una presunta “diversità sostanziale” che intercorrerebbe tra le une e le altre.
Laddove deve affermarsi con decisione che la “ratio” che presiede alle speciali elargizioni – e relativi criteri di determinazione – in favore delle vittime del terrorismo, può essere agevolmente estesa anche alle vittime del dovere, secondo la definizione delle stesse che s’è offerta sopra, giusta quanto prevede il comma 562 del comma 1 della l. 266/2006, a tenore del quale: “Al fine della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006”.
Tale norma si pone come fondamentale dichiarazione d’intenti e di principio, in vista della progressiva estensione dei benefici in questione anche alle vittime del dovere, estensione che giustifica ampiamente ogni interpretazione, come quella che qui si offre, che si ponga nel solco della tendenziale equiparazione dei destinatari delle provvidenze “de quibus” (e, quindi, anche dei relativi criteri determinativi).
Quanto all’ulteriore argomento difensivo, adoperato dall’Amministrazione, per giustificare l’omessa quantificazione anche del danno biologico e morale, da parte della C. M. O., e quindi anche l’omessa quantificazione dell’invalidità complessiva, fondato sulla circostanza che il citato art. 4 del d. P. R. 181/2009 si applicherebbe soltanto alle “rivalutazioni” delle invalidità già riconosciute e indennizzate, e quindi solo in sede di seconda – e non di prima – istanza, s’osserva quanto segue.
Anzitutto, anche detta giustificazione non è compresa nel parere, espresso dalla C. M. O. (e recepito dall’Amministrazione dell’Interno), ma è il frutto della rimeditazione postuma di tale parere, esplicitata nella relazione della stessa Commissione, resa in data 28.01.2013: valgono quindi, già con valore dirimente, le considerazioni dianzi espresse, circa il palese difetto di motivazione che affligge (in via derivata) il provvedimento gravato.
Più in generale, osserva il Tribunale come l’art. 4 d. P. R. 181/2009 sia intitolato: “Criteri medico – legali per la rivalutazione dell’invalidità permanente <e per la determinazione del danno biologico e del danno morale>, in tal modo distinguendo tra la rivalutazione della prima e la “determinazione” (da effettuarsi, quindi, anche in sede di prima istanza) dei danni biologico e morale.
Non solo, perché la lett. a) di detto art. 4 stabilisce che: “Per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalità: a) la percentuale d’invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato all’articolo 3. Resta salva l’applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se più favorevoli”.
Quindi nella rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si applica null’altro che il criterio generale, di cui all’art. 3.
È la stessa legge, allora, che postula l’applicazione di tale criterio, sia alla valutazione effettuata in sede di prima istanza, che di seconda istanza.
A fronte di tale argomento testuale, non può ritenersi, a parere del Collegio, che contrariamente alla logica, i successivi criteri di cui alle lett. b) e c) si applichino solo in sede di rivalutazione e che quindi, in sede di prima istanza, debba prescindersi dal riconoscimento dei danni ivi previsti (biologico e morale), e quindi dal calcolo dell’invalidità complessiva, di cui all’articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206.
Detto articolo, al comma primo, prevede, in particolare: “Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell’eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2004”.
Si tratta quindi di una norma, dettata con riferimento specifico alle “percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge”; ma, una volta stabilito che le provvidenze, ivi stabilite, debbono essere riconosciute anche alle vittime del dovere, e una volta stabilito che, in sede di riconoscimento delle medesime, si applicano, per il calcolo delle percentuali d’invalidità, gli stessi criteri di cui all’art. 3, non si comprende la ragione per la quale i criteri di cui alle lett. b) e c) debbano operare solo in sede di rivalutazione delle indennità già riconosciute e indennizzate e non debbano piuttosto, sganciandosi dall’occasio legis che le aveva primariamente ispirate, valere come criteri generali di determinazione dei danni biologico e morale, ogni qual volta, ovviamente, danni di questo tipo si siano concretamente prodotti.
In pratica, se è vero che le norme di cui all’art. 4 furono dettate con riferimento alle rivalutazioni, di cui s’occupava l’art. 6 della l. 206/2004, il linguaggio adoperato dal legislatore rifletteva necessariamente l’occasione che le aveva ispirate; ma, una volta superata detta occasione, e stabilita la tendenziale e progressiva equiparazione tra le provvidenze stabilite in favore delle vittime del terrorismo e quelle del dovere, dette norme si sono oggettivizzate, assurgendo al rango di criteri generali per la determinazione dei danni biologico e morale (oltre che delle percentuali d’invalidità), venendo, quindi, in rilievo ogni qual volta danni di tal genere si siano, in concreto, prodotti (in pregiudizio, sia dell’una, sia dell’altra categoria di vittime (del terrorismo e del dovere), prese in considerazione dal legislatore), con la conseguente piana illegittimità di una valutazione – come quella in esame – che (nonostante la precisa richiesta in tal senso, rivolta dall’U. T. G. di Salerno) prescinda totalmente dal calcolo della percentuale di tali danni (biologico e morale) e, di conseguenza, anche del grado d’invalidità complessiva.
Del resto, trascorrendo dall’argomento sistematico a quello logico, davvero non si comprende il motivo per cui dette tipologie di danni (biologico e morale) debbano venire in considerazione, soltanto in sede di rivalutazione delle indennità già riconosciute, e non anche in sede di prima istanza.
Detta limitazione potrebbe avere un senso, se si potesse affermare che le suddette tipologie di danni emergerebbero, solo a distanza di tempo dalla data dell’evento lesivo che le ha cagionate.
Ma così evidentemente non è, apparendo di tutta evidenza come le medesime siano riscontrabili e quantificabili, sin da un momento, temporalmente non distante da quello, in cui l’evento lesivo – e la relativa menomazione – si sono verificati (tenendo, per di più, conto della circostanza della non immediatezza di tali elargizioni, le quali sono liquidate, in sede di primo riconoscimento, spesso anche a considerevole distanza di tempo dall’evento lesivo).
Così, nella specie, l’incidente subito dalla ricorrente, in adempimento del proprio dovere, s’è verificato il 27 ottobre del 1994, laddove il riconoscimento del diritto alle provvidenze di legge (sia pur nella misura inferiore, riconosciuta dall’Amministrazione) è seguito, a distanza di quasi venti anni: sicché affermare che, nel lungo lasso di tempo trascorso (in disparte ogni considerazione circa la fonte legislativa delle provvidenze medesime, emanata “medio tempore”), il danno biologico e morale non abbiano avuto tempo e modo di manifestarsi, costituirebbe un evidente nonsenso.
Ne consegue, in definitiva, che la Commissione avrebbe dovuto procedere alla determinazione del danno biologico e di quello morale, nonché del grado d’invalidità complessiva.
Quanto alla relativa quantificazione, spetterà sempre alla Commissione Medico Ospedaliera, in sede di riesercizio del potere, conseguente alla presente decisione, individuare, in concreto, la percentuale di danno biologico, e quella di danno morale, da applicarsi nella specie, e calcolare quindi, dopo aver proceduto a tanto, la percentuale d’invalidità complessiva, avvalendosi dei criteri, previsti dall’art. 4 del d. P. R. 181/2009, percentuale sulla quale l’Amministrazione dell’Interno provvederà a parametrare il beneficio, da corrispondere infine alla ricorrente, evidentemente in misura maggiore di quello, riconosciuto con il decreto impugnato.
Posto, infatti, che il vizio centrale che inficia la determinazione della percentuale d’invalidità permanente, in concreto effettuata dalla Commissione Medico Ospedaliera, e fatta propria dall’Amministrazione dell’Interno, nonché l’omessa individuazione della percentuale d’invalidità complessiva, è consistito, ad avviso del Collegio, nel difetto di adeguata motivazione della scelta operata – con le ulteriori precisazioni, derivanti dalla confutazione delle deduzioni della difesa erariale, in punto d’inapplicabilità alla specie dei criteri, per l’individuazione del danno biologico, di quello morale e della percentuale d’invalidità complessiva, stabiliti ex art. 4 della l. 181/2009 – la regola conformativa del riesercizio di tale potere implica, di necessità, che la C. M. O. prima, e di conseguenza l’Amministrazione dell’Interno, dovranno congruamente motivare circa le scelte (che saranno) compiute, mantenendosi, ovviamente, nel solco delle linee guida, tracciate dalla presente sentenza; senza, quindi, che vi sia bisogno di procedere alla nomina del consulente tecnico d’ufficio, richiesta dalla ricorrente.
Ne consegue che vanno disattese altresì, atteso il tenore della presente decisione, come testé compiutamente illustrato, le richieste di accertare la percentuale d’invalidità permanente e di quella complessiva (determinata sulla base anche del danno biologico e di quello morale) e di condanna della P. A. alla corresponsione della relativa indennità, formulate dalla ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio (la determinazione concreta di dette percentuali, e la corresponsione della relativa indennità, scaturiranno, infatti, dall’attività ulteriore, di natura valutativo/provvedimentale, che la stessa P. A. sarà necessariamente tenuta a porre in essere, in stretta conformità ai dettami della presente decisione).
Sussistono peraltro, per la novità della decisione, oltre che per l’obiettiva incertezza, in taluni punti, del quadro normativo di riferimento, eccezionali motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015, con l’intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Francesco Gaudieri, Consigliere
Paolo Severini, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
floyd
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Re: vittime del dovere

Messaggio da floyd »

Un saluto a tutti.
Interessante sentenza antoniomlg, fa al caso mio.
floyd
Dott.ssa Astore
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Re: vittime del dovere

Messaggio da Dott.ssa Astore »

Mi chiami allo studio ....se posso le rispondo volentieri.dove abita?
Cordialmente
Lucia Sstore
Dott.ssa Lucia Astore - Medico Legale | Psichiatra forense
Studio: Via della Mattonaia, 35 - 50121 Firenze
Telefono: 055 23 45 154
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