videosorveglianza a danno del dipendente

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Franco86

videosorveglianza a danno del dipendente

Messaggio da Franco86 »

Buonasera, scrivo per chiedervi un consiglio in merito ad un fatto generato a mio discapito.


Dipendente di una nota azienda locale, svolgo la mansione di responsabile cassa (senza indennità alcuna)]. Nella stessa azienda lavora un numero pari a 10 dipendenti, tra i quali 4 responsabili di cassa.
Il direttore compra una determinata merce da un fornitore: il peso è di x grammi venduto ad un prezzo di Y euro. Senza avvisare il responsabile di cassa, dopo due settimane, decide di optare per la vendita dello stesso prodotto con una grammatura superiore ad un prezzo al pubblico superiore al precedente.
Dopo due settimane dal cambio di prodotto, accusa il responsabile in cassa di aver venduto il prodotto con una grammatura superiore a x allo stesso prezzo del prodotto x.
E’ legale usufruire del sistema di videosorveglianza per controllare l’operato di un dipendente a distanza di 14 giorni?


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Avv. Giovanni Carta
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Iscritto il: gio giu 22, 2017 12:54 pm

Re: videosorveglianza a danno del dipendente

Messaggio da Avv. Giovanni Carta »

Buongiorno, il nuovo art. 4 della Legge 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori) disciplina i limiti e le procedure per la valida sottoposizione dei dipendenti al controllo attraverso impianti audio-visivi.
Le riporto il testo:
Art. 4. Impianti audiovisivi.
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi. (2)
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Nel Suo caso, pertanto, si tratterebbe di capire se siano stati o meno rispettati i suddetti precetti.
in caso contrario, la condotta del datore di lavoro sarebbe illecita e, sotto certi profili, penalmente rilevante.
Cordialità
GC
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