Verbale per riconsegna chiavi appartamento in locazione

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Carlo73
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Iscritto il: lun mar 02, 2020 1:48 pm

Verbale per riconsegna chiavi appartamento in locazione

Messaggio da Carlo73 »

Buongiorno gentile Avv. Carta. Vorrei porle un quesito che non mi è chiaro. Ho una cara amica che in seguito ad una separazione in comune è stata abbandonata (nel vero senso del termine) nel giro di pochi giorni dal marito ed è rimasta a vivere da qualche mese nell'abitazione che il marito stesso aveva in locazione ma che da mesi ormai ha cessato di versare il canone rendendosi personalmente irreperibile.
La signora ha dovuto cercare un altra dimora in quanto impossibilitata a sostenere delle spese per lei troppo onerose. Vengo al quesito. Tra pochi giorni la signora lascerà la casa per trasferirsi altrove. Il proprietario gli ha comunicato che per la consegna delle chiavi la signora dovrà firmare un verbale di riconsegna che indicherà anche lo stato dell'immobile al momento del rilascio.
Punto primo: il contratto di locazione è stato firmato solo dall'ex marito e non dalla signora. il rapporto locatore/conduttore è quindi tra il proprietario e l'ex marito come detto ora irreperibile.
Punto secondo: credo che nel proprietario vi sia l'idea di coinvolgere la signora, facendole firmare il verbale di riconsegna, in modo da poter rivalersi su eventuali pecche che potrà riscontrare nell'ispezione dell'appartamento.
Punto terzo: Ho letto che ci sono state diverse sentenze che hanno stabilito che sia legittimo riconsegnare materialmente le chiavi all'atto della riconsegna di un immobile senza essere obbligati a firmare un verbale di riconsegna.
Le domando: può la signora, non essendo nemmeno l'intestataria del contratto di locazione, consegnare le chiavi senza dover firmare alcunché?
Grazie per la risposta e per la sua presenza e per il servizio che ci offre attraverso questo forum.
Cordialmente, Carlo.


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Avv. Giovanni Carta
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Iscritto il: gio giu 22, 2017 12:54 pm

Re: Verbale per riconsegna chiavi appartamento in locazione

Messaggio da Avv. Giovanni Carta »

Buonasera,
rileva quanto stabilito dall'art. 6 della Legge 392/1978, che, nella parte che rileva ai fini del Suo quesito, recita:
"In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo. In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così convenuto".
Pertanto, in caso di separazione consensuale, gli stessi coniugi di norma stabiliscono, di comune accordo, la successione nel contratto di locazione di colui al quale verrà assegnata la casa. Se i coniugi nulla prevedono riguardo la sorte del contratto di locazione, la successione non avviene e il coniuge firmatario resterà obbligato nei confronti del locatore, anche se nella casa vi abiti l’altro coniuge.
In caso di separazione dinanzi al giudice, il giudice deciderà quale dei due coniugi continuerà ad abitare nella casa familiare.
Il coniuge che ottiene l’assegnazione non ha la facoltà di opporsi, in quanto la successione del coniuge assegnatario è prevista per legge come conseguenza automatica del provvedimento di assegnazione, nell’ambito della separazione giudiziale.
In ogni caso, l’assegnazione della casa familiare non modifica la natura del contratto di locazione né la natura del diritto in base al quale il conduttore detiene la cosa locata. Il locatore, quindi, conserva tutti i diritti e le facoltà previste dal contratto.
Cordiali saluti
GC
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