VEDOVA e figli, ass. diretta,art.132 d.lgs. n.217/2005

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VEDOVA e figli, ass. diretta,art.132 d.lgs. n.217/2005

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Per opportuna notizia a quanti possa interessare questa sentenza chiarificatrice del Consiglio di Stato.

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N. 06665/2011REG.PROV.COLL.
N. 04495/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4495 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso Oreste Morcavallo in Roma, via Arno, 6;
contro
Ministero dell'Interno - Dip.Vigili del Fuoco,Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Direzione Centrale Risorse Umane-Area II, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 00407/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO ASSUNZIONE NOMINATIVA DIRETTA DELLA MOGLIE DI UN VIGILE DEL FUOCO DECEDUTO PER CAUSA DI SERVIZIO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Direzione Centrale Risorse Umane-Area II;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2011 il Cons. Lanfranco Balucani e uditi per le parti l’avv Dore su delega di Morcavallo e l’avvocato dello Stato Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. La sig.a OMISSIS, vedova del vigile del fuoco OMISSIS deceduto in data 13.3.2003 per “ OMISSIS”, riconosciuto come dipendente da causa di servizio, con istanza del 17.9.2010 chiedeva per sé e per le figlie orfane l’assunzione diretta nominativa ai sensi dell’art.132 d.lgs. n.217/2005.
Ma con decreto in data 29.11.2010 il Ministero dell’Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco-Direzione centrale per le risorse umane respingeva l’istanza adducendo che la normativa invocata trova applicazione, non già in presenza di un “qualsiasi tipo di infermità causalmente collegata all’attività di servizio”, bensì esclusivamente nel caso di appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco “deceduti o divenuti inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali”.
2. Nei confronti di tale provvedimento la sig.a OMISSIS proponeva impugnativa dinanzi al TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, che con sentenza in forma semplificata del 6 maggio 2011, n.407, ha respinto il ricorso rilevando che la morte riconosciuta “per causa di servizio” del vigile del fuoco – in mancanza delle ulteriori condizioni di cui alla norma sopra citata - non dà titolo alla assunzione dei congiunti mediante chiamata diretta.
3. Con l’odierno atto di appello la sig.a OMISSIS impugna la sentenza del TAR denunciando i seguenti motivi di gravame:
- erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione e omessa istruttoria, nell’assunto che il presupposto richiesto dalla legge ai fini della assunzione diretta è il nesso di causalità tra lo svolgimento del servizio e la lesione o ferita che ha determinato la permanente inidoneità o il decesso, e nella fattispecie l’edema acuto che ha condotto a morte il coniuge della ricorrente, e che è stato riconosciuto come dipendente da causa di servizio, altri non è che una lesione del corpo;
- omissione delle garanzie partecipative di cui all’art.10 bis l.n.241/1990.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dei motivi dell’atto di appello, del quale ha chiesto la reiezione.
4. L’appello è infondato.
Giova anzitutto osservare che l’art.132, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.217/2005 contempla l’assunzione per chiamata diretta nominativa del coniuge, figli e fratelli degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco “deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio... nei limiti previsti dagli artt. 5, 21, 88, 97, e 108 “ dello stesso decreto. E le disposizioni cui è fatto rinvio, nel disciplinare in dettaglio le modalità di accesso alle singole qualifiche, riservano l’accesso esclusivamente ai congiunti di chi è deceduto o è divenuto permanentemente inabile “per effetto di lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali”.
Condizione per l’attribuzione del beneficio della assunzione non è dunque un qualsiasi tipo di infermità – sia pure di esito letale - causalmente collegata alla attività di servizio. Al contrario le disposizioni richiamate dall’art.132 sopracitato presuppongono un nesso causale diretto e immediato tra un accadimento esterno e la “ferita o lesione” riportata.
Occorre aggiungere che la prevista assunzione diretta nominativa, in quanto presenta carattere eccezionale e derogatorio rispetto all’ordinamento generale, costituisce normativa di stretta applicazione, e come tale non può essere estesa al di là delle situazioni particolari avute di mira dal legislatore. Il quale ha inteso ricollegare il beneficio in questione alla sola ipotesi in cui il decesso o l’inabilità permanente sia stata conseguenza di lesioni (o ferite) riconducibili ad uno specifico evento traumatico, ossia ad un sinistro ben identificato nel tempo e nello spazio. La formulazione letterale della norma appare inequivoca in questo senso e si possono anche intuire le ragioni per cui il legislatore abbia voluto circoscrivere in tal modo il beneficio. D’altronde restano ferme le provvidenze previste, in via generale, per i superstiti dei lavoratori deceduti per causa di servizio.
Quanto poi alla asserita violazione dell’art.10 bis L. n.241/1990, per la omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza, la censura dedotta deve essere considerata alla luce di quanto disposto dal successivo art. 21 octies, nel senso che l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta la annullabilità del provvedimento finale quante volte per la natura vincolata dello stesso sia palese che l’apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto in ogni caso incidere sul contenuto di detto provvedimento. Ed esattamente in questi termini si pone la fattispecie in esame dal momento che l’Amministrazione procedente era tenuta ad applicare una normativa che non consentiva l’applicazione del beneficio richiesto dalla ricorrente, senza lasciare alcun margine di discrezionalità, ragion per cui nessun contributo utile avrebbe potuto essere apportato per ottenere un provvedimento diverso da quello adottato.
5. Per quanto precede l’appello in esame deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Lanfranco Balucani, Consigliere, Estensore
Marco Lipari, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/12/2011


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Re: VEDOVA e figli, ass. diretta,art.132 d.lgs. n.217/2005

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Rigetto istanza volta ad ottenere l’assunzione “per chiamata nominativa” nel Corpo Nazionale dei VV.F..

IL TAR PRECISA:

1) - Si osserva, al riguardo, che – se è vero che il padre dell’interessata (ex VV.F.) è stato dispensato dall’impiego in quanto giudicato affetto da un infermità riconosciuta (a sua volta) dipendente da causa di servizio – è altresì vero che il cennato soggetto non risulta aver mai riportato ferite, o lesioni, nell’espletamento della sua attività istituzionale. (Come richiesto, ai fini di cui è causa, dall’art. 97, V comma, del d.lg. n.217/2005).

Ricorso rigettato.

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18/07/2012 201206543 Sentenza Breve 1B


N. 06543/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03535/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.,
sul ricorso numero di registro generale 3535/2012, proposto dalla signora A. V., rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Savorelli, con domicilio eletto presso di questa in Roma, via della Balduina 63;

contro
il Ministero dell'Interno (Dip. dei VV.F., del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l'annullamento
del provvedimento (comunicatole il 16.3.2012) con cui se ne è rigetta l’istanza volta ad ottenere l’assunzione, “per chiamata nominativa”, nel Corpo Nazionale dei VV.F..

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della p.a.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2012, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Reputandolo illegittimo sotto più profili, la signora A. V. ha impugnato – con contestuale richiesta di tutela cautelare – il provvedimento (comunicatole il 16.3.2012) con cui se ne è rigetta l’istanza volta ad ottenere l’assunzione “per chiamata nominativa” nel Corpo Nazionale dei VV.F..

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 10.7.2012: data in cui il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto – per la delibazione della suindicata domanda incidentale – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente la controversia con una sentenza in forma semplificata.

Si osserva, al riguardo, che – se è vero che il padre dell’interessata (ex VV.F.) è stato dispensato dall’impiego in quanto giudicato affetto da un infermità riconosciuta (a sua volta) dipendente da causa di servizio – è altresì vero che il cennato soggetto non risulta aver mai riportato ferite, o lesioni, nell’espletamento della sua attività istituzionale. (Come richiesto, ai fini di cui è causa, dall’art. 97, V comma, del d.lg. n.217/2005)

Cosi stando le cose; e tenuto conto che l’assunzione “de qua” è prevista da una norma “di favore”: che, derogando alla regola generale del pubblico concorso (e presentando, per ciò stesso, carattere eccezionale), deve (pertanto) ritenersi “di stretta interpretazione”, si può ben comprendere come le pretese vantate – nel caso di specie – dalla V…… siano sostanzialmente prive di fondamento.

E dunque; atteso
-che, nella circostanza, la p.a. si è limitata a dar (corretta) attuazione a quanto stabilito dalla cennata disposizione settoriale;

-che l’esistenza di questa comporta (in virtù del “principio di specialità”) l’inoperatività di ogni altra norma, con essa coesistente, di portata generale (come quelle, incongruamente invocate dalla ricorrente, di cui alla legge n. 68/99);

-che la natura (pacificamente) vincolata della determinazione adottata rende applicabile il precetto di cui all’art. 21 octies della legge n.241/90: ai sensi del quale non è annullabile il provvedimento assunto in violazione di norme procedurali (quale quella sul cosiddetto “preavviso di rigetto”) qualora risulti evidente che il contenuto dispositivo dello stesso non avrebbe potuto esser diverso da quello che lo caratterizza,
il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
-rigetta il ricorso indicato in epigrafe;
-condanna la proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2012, con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2012
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Re: VEDOVA e figli, ass. diretta,art.132 d.lgs. n.217/2005

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Questo è un ricorso straordinario al PDR perso, poichè, nel caso in esame, il padre del ricorrente è rimasto in servizio, con diverse qualifica e mansioni, e pertanto il ricorrente non può beneficiare dell’assunzione diretta e percepiva uno stipendio.

Il resto dei motivi potete leggerli qui sotto.

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20/07/2012 201101564 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 06/06/2012


Numero 03346/2012 e data 20/07/2012


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 6 giugno 2012

NUMERO AFFARE 01564/2011

OGGETTO:
Ministero dell’interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor OMISSIS, nato a OMISSIS e residente a OMISSIS, per l’annullamento del provvedimento ministeriale 13 ottobre 2010 prot. n. 29164, di diniego di assunzione diretta nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

LA SEZIONE
Vista la relazione 12 aprile 2011 n. 12831 con la quale il ministero dell’interno, dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso indicato in oggetto;
visto il ricorso, datato 16 novembre 2010;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Eugenio Mele.

Premesso:
Il signor OMISSIS con domanda del 2 settembre 2010 ha chiesto l’assunzione diretta come vigile del fuoco ai sensi dell’art. 132 del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, in quanto figlio di vigile del fuoco riconosciuto inabile al servizio attivo e destinato ai servizi amministrativi. Il beneficio gli è stato negato con la motivazione che il padre del richiedente, signor OMISSIS, era ancora in servizio, nel ruolo del supporto amministrativo e contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con la qualifica di operatore amministrativo e contabile.

Con il ricorso in esame il signor OMISSIS impugna il provvedimento negativo, rilevando che la disposizione di legge non prevede la cessazione integrale dell’attività lavorativa del congiunto.

Il ministero nella relazione rappresenta che la disposizione di legge prevede l’assunzione diretta nel caso di vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al lavoro per causa di servizio, al fine di individuare un sostentamento economico ad una famiglia nel cui ambito si è verificato l’evento suddetto, mentre nella specie il padre del ricorrente, sebbene inabile ai servizi attivi, è comunque operativo e riceve uno stipendio.

Considerato:
L’art. 132 del decreto legislativo n. 217 del 2005 sull’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, invocato a sostegno del ricorso, dispone che l’accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene, oltre che per pubblico concorso, per «assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio...». La finalità della disposizione è quella di dare sostentamento alla famiglia, e la dizione «deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio...», che parifica il decesso all’inabilità permanente al servizio, rende evidente che il servizio dev’essere cessato in seguito all’evento lesivo.

Nel caso in esame, il padre del ricorrente è rimasto in servizio, con diverse qualifica e mansioni, e pertanto il ricorrente non può beneficiare dell’assunzione diretta.

P.Q.M.
esprime parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Eugenio Mele Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Francesca Albanesi
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Re: VEDOVA e figli, ass. diretta,art.132 d.lgs. n.217/2005

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1) - orfano di -OMISSIS-, caporeparto dei vigili del fuoco deceduto per -OMISSIS-, riconosciuta dipendente da causa di servizio con decreto ministeriale-.

2) - Pertanto l’Amministrazione ha attribuito alla vedova, madre del ricorrente, la pensione privilegiata di reversibilità di prima categoria.

3) - In forza di ciò il signor -OMISSIS-, disoccupato, coniugato e padre di due figli, ha richiesto l’applicazione a suo favore dell’articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 217/2005 sull’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4) - L’Amministrazione ha negato l’assunzione, perché il decesso dell’ex dipendente non è riconducibile a “ferite o lesioni” riportate nell’espletamento dell’attività istituzionale; tant’è che non era iscritto negli elenchi delle “vittime del dovere”.

Ricorso straordinario ACCOLTO.

Per completezza della vicenda leggete il tutto qui sotto.
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05/02/2014 201300795 Definitivo C Adunanza Generale 30/10/2013


Numero 00439/2014 e data 05/02/2014


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato

Adunanza Generale del 30 ottobre 2013

NUMERO AFFARE 00795/2013

OGGETTO:
Ministero dell'interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS--OMISSIS-, nato il -OMISSIS- a -OMISSIS- ed ivi residente, per l’annullamento del provvedimento ministeriale 11 ottobre 2012 n. 29239, di rigetto dell’istanza di assunzione diretta nel Corpo dei vigili del fuoco ai sensi art. 132 del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217.

Vista la relazione 12 marzo 2013 prot. n. 6918 con la quale il Ministero dell’interno - dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, datato 25 ottobre 2012;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Rocco Antonio Cangelosi.

Premesso:
Il signor -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS- è orfano di -OMISSIS-, caporeparto dei vigili del fuoco deceduto per -OMISSIS-, riconosciuta dipendente da causa di servizio con decreto ministeriale del -OMISSIS-. Pertanto l’Amministrazione ha attribuito alla vedova, madre del ricorrente, la pensione privilegiata di reversibilità di prima categoria.

In forza di ciò il signor -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, disoccupato, coniugato e padre di due figli, ha richiesto l’applicazione a suo favore dell’articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 217/2005 sull’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che prevede l’assunzione obbligatoria per chiamata diretta nominativa, a domanda, dei congiunti degli appartenenti al Corpo “deceduti o divenuti inabili al servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali”, sulla base del fatto che il decesso del congiunto era avvenuto in conseguenza d’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

L’Amministrazione ha negato l’assunzione, perché il decesso dell’ex dipendente non è riconducibile a “ferite o lesioni” riportate nell’espletamento dell’attività istituzionale; tant’è che non era iscritto negli elenchi delle “vittime del dovere”.

Il signor -OMISSIS- ha impugnato il diniego con il ricorso in esame.

Lamenta la mancata considerazione delle caratteristiche del -OMISSIS-, causa del decesso del padre, che è effettivamente una -OMISSIS- lesione, e precisamente -OMISSIS-, che negli anni sviluppa la patologia letale, caratterizzata però dall’impercettibilità dell’esatto momento del suo sorgere; e sostiene che l’interpretazione data dall’Amministrazione alla disposizione di legge è irragionevole. Sottolinea che dalla documentazione da lui allegata all’istanza di assunzione risulta chiaramente che il -OMISSIS--OMISSIS- è stato ritenuto dipendente da causa di servizio. Tuttavia non essendo possibile ricollegare l’evento all’espletamento di un’individuata e determinata attività istituzionale svolta in un dato momento storico, l’Amministrazione ha ritenuto mancante l’espresso requisito cui il decreto legislativo n. 217/2005 subordina la possibilità dell’assunzione diretta dei congiunti del personale deceduto. Al riguardo il ricorrente richiama il parere del Consiglio di Stato n. 1648/2011 che, in relazione ad un ricorso straordinario in materia di riconoscimento dello status di “vittima del dovere” e non di assunzione diretta, ha stabilito che tale riconoscimento può avvenire anche nei confronti del personale dell’Arma dei carabinieri esposto all’amianto: sul punto, il ricorrente censura il provvedimento impugnato rilevando che esso vorrebbe “imporre per patologie scaturenti da lesioni poi evolutesi in tumore già certificate come derivante causalmente dal servizio … l’elemento … della necessaria determinazione dell’attività svolta nel momento in cui la lesione, microscopica e silente, ma letale, si è verificata”. Viceversa, una simile patologia, rivelatasi purtroppo come una piaga nella categoria, dovrebbe essere considerata quale tipico esempio di decesso o inabilità al servizio “per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali”, visto che proprio le attività istituzionali hanno esposto per molti anni (anche in periodi successivi alla messa al bando dell’amianto) i vigili del fuoco all’assunzione di fibre che, insinuandosi nei tessuti, provocano poi la lenta ma mortale evoluzione del tumore.

L’Amministrazione sostiene che alla luce delle ultime specifiche disposizioni dell’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco viene ad essere evidente come il beneficio dell’assunzione diretta (nomina) sia applicabile esclusivamente in favore dei congiunti degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco “deceduti o divenuti inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali”. Ne segue che tali disposizioni possono trovare applicazione solo in alcuni specifici e limitati casi che presentino le precise caratteristiche puntualmente indicate dalle disposizioni applicabili (ferite o lesioni).

Nello specifico, le predette norme richiedono, ai fini dell’assunzione diretta dei congiunti del personale deceduto, che il decesso dell’ex dipendente sia avvenuto “ per effetto di ferite o lesioni” ed in tal senso il provvedimento impugnato è stato motivato, con richiamo a statuizioni giurisdizionali intervenute sulla specifica questione.

In sostanza, l’assunzione diretta dei congiunti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – in quanto beneficio applicabile solo in favore dei congiunti “degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti”, è possibile quando sussistano due condizioni:

1. l’ex dipendente (congiunto di colui che richiede di essere assunto) deve aver subito ferite o lesioni nel corso di un singolo evento traumatico riconducibile all’espletamento dell’attività istituzionale svolta in dato momento;

2. le ferite o lesioni subìte devono essere state tali da determinare, quale conseguenza, il decesso (o la permanente inabilità) del congiunto dei richiedenti l’assunzione.

Ulteriori considerazioni di ordine generale vengono svolte, in relazione alla terminologia medico-legale, circa i concetti di ferita o lesione utilizzati dal legislatore nell’ambito del decreto legislativo n. 217/2005. I termini “ferite” e “lesioni”, nel contesto normativo in esame, sono evidentemente da ritenere sinonimi ed indicativi di una modificazione peggiorativa, talvolta sino all’annientamento, dello stato anteriore della persona cui necessariamente va assegnato un significato assai circoscritto e teso ad indicare i soli esiti permanenti di eventi lesivi da trauma e quindi non i fenomeni patologici trasformativi in atto o già stabilizzati ad esito permanente (“infermità”), che si inquadrano nel più ampio novero della patologia morbosa.

Il termine “lesioni”, secondo l’Amministrazione, individua i fatti traumatici cagionati dall’energia da cui si origina l’idoneità a ledere (sia essa meccanica, chimica, o di altro dei tipi in cui le energie vengono classificate), presupponendo ciò un’elettiva pertinenza per le perturbazioni organiche da causa violenta determinate da un agente capace di determinare un danno all’integrità psicosomatica della persona.

Sempre secondo l’Amministrazione, il ricorso, diretto a dimostrare la riconducibilità del -OMISSIS- ad una lesione consistente nell’insediamento nel tessuto di fibre d’amianto (le “caratteristiche del -OMISSIS- che è effettivamente una -OMISSIS- lesione”) non sembra idoneo a dimostrare l’illegittimità del provvedimento, perché il concetto di lesione esposto a supporto dell’impugnazione non è riconducibile alla nozione di lesione (ferita) già precedentemente esposta in termini medico-legali. Analogamente, non pare sussistere neppure l’altro requisito richiesto dal decreto legislativo n. 217/2005: non vi è prova che il decesso dell’ex dipendente sia conseguenza di lesioni (o ferite) riconducibili all’attività istituzionale intesa quale specifico evento traumatico, ossia unico sinistro ben identificato nel tempo e nello spazio (cfr. in tal senso, Consiglio di Stato n. 6665/2011 e n. 6574/2011 citt.).

Considerato

Non può essere presa in considerazione la deduzione dell’Amministrazione, la quale pregiudizialmente nega che nella specie sia ricorsa la patologia “-OMISSIS- -OMISSIS-”, quale causa prima del decesso del padre dell’istante.

Trattasi invero di profilo del tutto estraneo al contenuto del provvedimento impugnato, essendo in questo stata affrontata esclusivamente la questione della sussumibilità di detta patologia nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 2-bis, del d.l. 20 giugno 2012, n. 79, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 131 e normativa ivi richiamata, senza contestazione alcuna circa la sua effettiva sussistenza.

Neppure può più essere posta in dubbio la dipendenza da causa di servizio dell’affezione tumorale, atteso che il relativo riconoscimento è già avvenuto giusta d.d. -OMISSIS-, n. 1673.

Quanto poi al merito della questione, va ricordato che l’art, 132, comma 1), lett. b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, contempla l’assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio, nei limiti previsti dai precedenti artt. 5, 21, 88, 97 e 108.

Va altresì ricordato che dette richiamate disposizioni legano l’assunzione diretta obbligatoria nelle varie posizioni di lavoro da esse considerate, alla circostanza che l’appartenente al Corpo sia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio “per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali”.

Va ricordato ancora che, identicamente, l’art. 4, comma 2-bis, del citato d.l. 20 giugno 2012, n. 79, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 131, condiziona in via generale l’assunzione obbligatoria del familiare al fatto che l’appartenente al Corpo sia deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa “per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali”.

Al fine della fruizione del beneficio, dunque, le menzionate disposizioni impongono il ricorrere in origine non di una generica “infermità” dovuta a causa di servizio, ma di una puntuale “ferita o lesione” riportata nello svolgimento delle attività istituzionali.

Ora, è nota la distinzione tra dette due nozioni medico-legali: per infermità invero si intende l’alterazione, con diversi possibili esiti, dello stato fisiologico di un organismo capace di ridurre o modificare negativamente le funzionalità normali; per “lesione” e a fortiori per “ferita”, si intende invece l’alterazione a carico di un tessuto o di un organo che comporti un cambiamento della forma, della funzione o della morfologia degli stessi, come conseguenza dell’esplicazione di energia sotto qualsiasi forma, meccanica, barica, termica, chimica, elettrica, atomica, radioattiva, fotica etc..

Senonché a questo secondo riguardo, mentre l’evento “ferita” non può necessariamente che derivare da uno specifico evento traumatico, non altrettanto può dirsi riguardo alla figura della “lesione”, la quale è obiettivamente ben atta a comprendere anche le situazioni in cui l’alterazione traumatica dell’organismo deriva da fattori non dotati di puntuale specificità, quanto meno sotto il profilo della loro precisa individuazione, ma comportanti comunque un analogo processo invalidante.

Tanto può in effetti riconoscersi alla affezione “-OMISSIS- -OMISSIS-”, la quale, secondo le risultanze della scienza medica, consegue alla penetrazione nel tessuto (di qui il concetto di “lesione”) di una o più fibre di amianto che negli anni evolvono lentamente in patologia mortale.

Su tale medesima ottica, sia pure seguita in altro ambito, questo Consiglio di Stato, con parere della III Sezione 4 maggio 2010, n. 1693, ha negato che al fine della fruizione del beneficio di cui all’art. 1, commi 563 e 564, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, si debbano individuare specifici eventi che abbiano determinato la dispersione della micro-fibra di amianto nei luoghi di lavoro. Infatti ‒ ha precisato la Sezione ‒ secondo la dottrina medico-legale, una tale indagine è da escludere alla luce del fatto che le conseguenti patologie non sono correlate alla cd. dose killer, ma a lunghissima gestazione delle stesse, che ridurrebbero simile indagine ad una probatio diabolica.

È appena il caso di aggiungere che le esposte conclusioni non sono in contraddizione con la giurisprudenza citata nella sua relazione dall’Amministrazione, giurisprudenza la quale ha avuto riguardo a patologie diverse da quella considerata nel caso in esame o, comunque, non ha avuto occasione di approfondire il peculiare evidenziato profilo eziologico del “-OMISSIS- -OMISSIS-”.

Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada accolto, restando per l’effetto priva di rilevanza l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 132, comma 1), lett. b), del decreto legislativo n. 217 del 2005, sollevata dall’istante.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto e il provvedimento di diniego impugnato, annullato.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO
Giorgio Giovannini


L'ESTENSORE
Rocco Antonio Cangelosi



IL SEGRETARIO GENERALE
Oberdan Forlenza
RaleighDorrell

Re: VEDOVA e figli, ass. diretta,art.132 d.lgs. n.217/2005

Messaggio da RaleighDorrell »

panorama ha scritto:1) - orfano di -OMISSIS-, caporeparto dei vigili del fuoco deceduto per -OMISSIS-, riconosciuta dipendente da causa di servizio con decreto ministeriale-.

2) - Pertanto l’Amministrazione ha attribuito alla vedova, madre del ricorrente, la pensione privilegiata di reversibilità di prima categoria.

3) - In forza di ciò il signor -OMISSIS-, disoccupato, coniugato e padre di due figli, ha richiesto l’applicazione a suo favore dell’articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 217/2005 sull’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4) - L’Amministrazione ha negato l’assunzione, perché il decesso dell’ex dipendente non è riconducibile a “ferite o lesioni” riportate nell’espletamento dell’attività istituzionale; tant’è che non era iscritto negli elenchi delle “vittime del dovere”.

Ricorso straordinario ACCOLTO.

Per completezza della vicenda leggete il tutto qui sotto.
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05/02/2014 201300795 Definitivo C Adunanza Generale 30/10/2013


Numero 00439/2014 e data 05/02/2014


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato

Adunanza Generale del 30 ottobre 2013

NUMERO AFFARE 00795/2013

OGGETTO:
Ministero dell'interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS--OMISSIS-, nato il -OMISSIS- a -OMISSIS- ed ivi residente, per l’annullamento del provvedimento ministeriale 11 ottobre 2012 n. 29239, di rigetto dell’istanza di assunzione diretta nel Corpo dei vigili del fuoco ai sensi art. 132 del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217.

Vista la relazione 12 marzo 2013 prot. n. 6918 con la quale il Ministero dell’interno - dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, datato 25 ottobre 2012;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Rocco Antonio Cangelosi.

Premesso:
Il signor -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS- è orfano di -OMISSIS-, caporeparto dei vigili del fuoco deceduto per -OMISSIS-, riconosciuta dipendente da causa di servizio con decreto ministeriale del -OMISSIS-. Pertanto l’Amministrazione ha attribuito alla vedova, madre del ricorrente, la pensione privilegiata di reversibilità di prima categoria.

In forza di ciò il signor -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, disoccupato, coniugato e padre di due figli, ha richiesto l’applicazione a suo favore dell’articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 217/2005 sull’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che prevede l’assunzione obbligatoria per chiamata diretta nominativa, a domanda, dei congiunti degli appartenenti al Corpo “deceduti o divenuti inabili al servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali”, sulla base del fatto che il decesso del congiunto era avvenuto in conseguenza d’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

L’Amministrazione ha negato l’assunzione, perché il decesso dell’ex dipendente non è riconducibile a “ferite o lesioni” riportate nell’espletamento dell’attività istituzionale; tant’è che non era iscritto negli elenchi delle “vittime del dovere”.

Il signor -OMISSIS- ha impugnato il diniego con il ricorso in esame.

Lamenta la mancata considerazione delle caratteristiche del -OMISSIS-, causa del decesso del padre, che è effettivamente una -OMISSIS- lesione, e precisamente -OMISSIS-, che negli anni sviluppa la patologia letale, caratterizzata però dall’impercettibilità dell’esatto momento del suo sorgere; e sostiene che l’interpretazione data dall’Amministrazione alla disposizione di legge è irragionevole. Sottolinea che dalla documentazione da lui allegata all’istanza di assunzione risulta chiaramente che il -OMISSIS--OMISSIS- è stato ritenuto dipendente da causa di servizio. Tuttavia non essendo possibile ricollegare l’evento all’espletamento di un’individuata e determinata attività istituzionale svolta in un dato momento storico, l’Amministrazione ha ritenuto mancante l’espresso requisito cui il decreto legislativo n. 217/2005 subordina la possibilità dell’assunzione diretta dei congiunti del personale deceduto. Al riguardo il ricorrente richiama il parere del Consiglio di Stato n. 1648/2011 che, in relazione ad un ricorso straordinario in materia di riconoscimento dello status di “vittima del dovere” e non di assunzione diretta, ha stabilito che tale riconoscimento può avvenire anche nei confronti del personale dell’Arma dei carabinieri esposto all’amianto: sul punto, il ricorrente censura il provvedimento impugnato rilevando che esso vorrebbe “imporre per patologie scaturenti da lesioni poi evolutesi in tumore già certificate come derivante causalmente dal servizio … l’elemento … della necessaria determinazione dell’attività svolta nel momento in cui la lesione, microscopica e silente, ma letale, si è verificata”. Viceversa, una simile patologia, rivelatasi purtroppo come una piaga nella categoria, dovrebbe essere considerata quale tipico esempio di decesso o inabilità al servizio “per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali”, visto che proprio le attività istituzionali hanno esposto per molti anni (anche in periodi successivi alla messa al bando dell’amianto) i vigili del fuoco all’assunzione di fibre che, insinuandosi nei tessuti, provocano poi la lenta ma mortale evoluzione del tumore.

L’Amministrazione sostiene che alla luce delle ultime specifiche disposizioni dell’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco viene ad essere evidente come il beneficio dell’assunzione diretta (nomina) sia applicabile esclusivamente in favore dei congiunti degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco “deceduti o divenuti inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali”. Ne segue che tali disposizioni possono trovare applicazione solo in alcuni specifici e limitati casi che presentino le precise caratteristiche puntualmente indicate dalle disposizioni applicabili (ferite o lesioni).

Nello specifico, le predette norme richiedono, ai fini dell’assunzione diretta dei congiunti del personale deceduto, che il decesso dell’ex dipendente sia avvenuto “ per effetto di ferite o lesioni” ed in tal senso il provvedimento impugnato è stato motivato, con richiamo a statuizioni giurisdizionali intervenute sulla specifica questione.

In sostanza, l’assunzione diretta dei congiunti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – in quanto beneficio applicabile solo in favore dei congiunti “degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti”, è possibile quando sussistano due condizioni:

1. l’ex dipendente (congiunto di colui che richiede di essere assunto) deve aver subito ferite o lesioni nel corso di un singolo evento traumatico riconducibile all’espletamento dell’attività istituzionale svolta in dato momento;

2. le ferite o lesioni subìte devono essere state tali da determinare, quale conseguenza, il decesso (o la permanente inabilità) del congiunto dei richiedenti l’assunzione.

Ulteriori considerazioni di ordine generale vengono svolte, in relazione alla terminologia medico-legale, circa i concetti di ferita o lesione utilizzati dal legislatore nell’ambito del decreto legislativo n. 217/2005. I termini “ferite” e “lesioni”, nel contesto normativo in esame, sono evidentemente da ritenere sinonimi ed indicativi di una modificazione peggiorativa, talvolta sino all’annientamento, dello stato anteriore della persona cui necessariamente va assegnato un significato assai circoscritto e teso ad indicare i soli esiti permanenti di eventi lesivi da trauma e quindi non i fenomeni patologici trasformativi in atto o già stabilizzati ad esito permanente (“infermità”), che si inquadrano nel più ampio novero della patologia morbosa.

Il termine “lesioni”, secondo l’Amministrazione, individua i fatti traumatici cagionati dall’energia da cui si origina l’idoneità a ledere (sia essa meccanica, chimica, o di altro dei tipi in cui le energie vengono classificate), presupponendo ciò un’elettiva pertinenza per le perturbazioni organiche da causa violenta determinate da un agente capace di determinare un danno all’integrità psicosomatica della persona.

Sempre secondo l’Amministrazione, il ricorso, diretto a dimostrare la riconducibilità del -OMISSIS- ad una lesione consistente nell’insediamento nel tessuto di fibre d’amianto (le “caratteristiche del -OMISSIS- che è effettivamente una -OMISSIS- lesione”) non sembra idoneo a dimostrare l’illegittimità del provvedimento, perché il concetto di lesione esposto a supporto dell’impugnazione non è riconducibile alla nozione di lesione (ferita) già precedentemente esposta in termini medico-legali. Analogamente, non pare sussistere neppure l’altro requisito richiesto dal decreto legislativo n. 217/2005: non vi è prova che il decesso dell’ex dipendente sia conseguenza di lesioni (o ferite) riconducibili all’attività istituzionale intesa quale specifico evento traumatico, ossia unico sinistro ben identificato nel tempo e nello spazio (cfr. in tal senso, Consiglio di Stato n. 6665/2011 e n. 6574/2011 citt.).

Considerato

Non può essere presa in considerazione la deduzione dell’Amministrazione, la quale pregiudizialmente nega che nella specie sia ricorsa la patologia “-OMISSIS- -OMISSIS-”, quale causa prima del decesso del padre dell’istante.

Trattasi invero di profilo del tutto estraneo al contenuto del provvedimento impugnato, essendo in questo stata affrontata esclusivamente la questione della sussumibilità di detta patologia nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 2-bis, del d.l. 20 giugno 2012, n. 79, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 131 e normativa ivi richiamata, senza contestazione alcuna circa la sua effettiva sussistenza.

Neppure può più essere posta in dubbio la dipendenza da causa di servizio dell’affezione tumorale, atteso che il relativo riconoscimento è già avvenuto giusta d.d. -OMISSIS-, n. 1673.

Quanto poi al merito della questione, va ricordato che l’art, 132, comma 1), lett. b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, contempla l’assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio, nei limiti previsti dai precedenti artt. 5, 21, 88, 97 e 108.

Va altresì ricordato che dette richiamate disposizioni legano l’assunzione diretta obbligatoria nelle varie posizioni di lavoro da esse considerate, alla circostanza che l’appartenente al Corpo sia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio “per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali”.

Va ricordato ancora che, identicamente, l’art. 4, comma 2-bis, del citato d.l. 20 giugno 2012, n. 79, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 131, condiziona in via generale l’assunzione obbligatoria del familiare al fatto che l’appartenente al Corpo sia deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa “per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali”.

Al fine della fruizione del beneficio, dunque, le menzionate disposizioni impongono il ricorrere in origine non di una generica “infermità” dovuta a causa di servizio, ma di una puntuale “ferita o lesione” riportata nello svolgimento delle attività istituzionali.

Ora, è nota la distinzione tra dette due nozioni medico-legali: per infermità invero si intende l’alterazione, con diversi possibili esiti, dello stato fisiologico di un organismo capace di ridurre o modificare negativamente le funzionalità normali; per “lesione” e a fortiori per “ferita”, si intende invece l’alterazione a carico di un tessuto o di un organo che comporti un cambiamento della forma, della funzione o della morfologia degli stessi, come conseguenza dell’esplicazione di energia sotto qualsiasi forma, meccanica, barica, termica, chimica, elettrica, atomica, radioattiva, fotica etc..

Senonché a questo secondo riguardo, mentre l’evento “ferita” non può necessariamente che derivare da uno specifico evento traumatico, non altrettanto può dirsi riguardo alla figura della “lesione”, la quale è obiettivamente ben atta a comprendere anche le situazioni in cui l’alterazione traumatica dell’organismo deriva da fattori non dotati di puntuale specificità, quanto meno sotto il profilo della loro precisa individuazione, ma comportanti comunque un analogo processo invalidante.

Tanto può in effetti riconoscersi alla affezione “-OMISSIS- -OMISSIS-”, la quale, secondo le risultanze della scienza medica, consegue alla penetrazione nel tessuto (di qui il concetto di “lesione”) di una o più fibre di amianto che negli anni evolvono lentamente in patologia mortale.

Su tale medesima ottica, sia pure seguita in altro ambito, questo Consiglio di Stato, con parere della III Sezione 4 maggio 2010, n. 1693, ha negato che al fine della fruizione del beneficio di cui all’art. 1, commi 563 e 564, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, si debbano individuare specifici eventi che abbiano determinato la dispersione della micro-fibra di amianto nei luoghi di lavoro. Infatti ‒ ha precisato la Sezione ‒ secondo la dottrina medico-legale, una tale indagine è da escludere alla luce del fatto che le conseguenti patologie non sono correlate alla cd. dose killer, ma a lunghissima gestazione delle stesse, che ridurrebbero simile indagine ad una probatio diabolica.

È appena il caso di aggiungere che le esposte conclusioni non sono in contraddizione con la giurisprudenza citata nella sua relazione dall’Amministrazione, giurisprudenza la quale ha avuto riguardo a patologie diverse da quella considerata nel caso in esame o, comunque, non ha avuto occasione di approfondire il peculiare evidenziato profilo eziologico del “-OMISSIS- -OMISSIS-”.

Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada accolto, restando per l’effetto priva di rilevanza l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 132, comma 1), lett. b), del decreto legislativo n. 217 del 2005, sollevata dall’istante.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto e il provvedimento di diniego impugnato, annullato.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO
Giorgio Giovannini


L'ESTENSORE
Rocco Antonio Cangelosi



IL SEGRETARIO GENERALE
Oberdan Forlenza
Grazie per condividere i dettagli .. io credo amministratori hanno preso la decisione giusta e dobbiamo tutti li apprezzano.
RaleighDorrell

Re: VEDOVA e figli, ass. diretta,art.132 d.lgs. n.217/2005

Messaggio da RaleighDorrell »

RaleighDorrell ha scritto:
panorama ha scritto:1) - orfano di -OMISSIS-, caporeparto dei vigili del fuoco deceduto per -OMISSIS-, riconosciuta dipendente da causa di servizio con decreto ministeriale-.

2) - Pertanto l’Amministrazione ha attribuito alla vedova, madre del ricorrente, la pensione privilegiata di reversibilità di prima categoria.

3) - In forza di ciò il signor -OMISSIS-, disoccupato, coniugato e padre di due figli, ha richiesto l’applicazione a suo favore dell’articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 217/2005 sull’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4) - L’Amministrazione ha negato l’assunzione, perché il decesso dell’ex dipendente non è riconducibile a “ferite o lesioni” riportate nell’espletamento dell’attività istituzionale; tant’è che non era iscritto negli elenchi delle “vittime del dovere”.

Ricorso straordinario ACCOLTO.

Per completezza della vicenda leggete il tutto qui sotto.
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05/02/2014 201300795 Definitivo C Adunanza Generale 30/10/2013


Numero 00439/2014 e data 05/02/2014


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato

Adunanza Generale del 30 ottobre 2013

NUMERO AFFARE 00795/2013

OGGETTO:
Ministero dell'interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS--OMISSIS-, nato il -OMISSIS- a -OMISSIS- ed ivi residente, per l’annullamento del provvedimento ministeriale 11 ottobre 2012 n. 29239, di rigetto dell’istanza di assunzione diretta nel Corpo dei vigili del fuoco ai sensi art. 132 del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217.

Vista la relazione 12 marzo 2013 prot. n. 6918 con la quale il Ministero dell’interno - dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, datato 25 ottobre 2012;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Rocco Antonio Cangelosi.

Premesso:
Il signor -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS- è orfano di -OMISSIS-, caporeparto dei vigili del fuoco deceduto per -OMISSIS-, riconosciuta dipendente da causa di servizio con decreto ministeriale del -OMISSIS-. Pertanto l’Amministrazione ha attribuito alla vedova, madre del ricorrente, la pensione privilegiata di reversibilità di prima categoria.

In forza di ciò il signor -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, disoccupato, coniugato e padre di due figli, ha richiesto l’applicazione a suo favore dell’articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 217/2005 sull’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che prevede l’assunzione obbligatoria per chiamata diretta nominativa, a domanda, dei congiunti degli appartenenti al Corpo “deceduti o divenuti inabili al servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali”, sulla base del fatto che il decesso del congiunto era avvenuto in conseguenza d’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

L’Amministrazione ha negato l’assunzione, perché il decesso dell’ex dipendente non è riconducibile a “ferite o lesioni” riportate nell’espletamento dell’attività istituzionale; tant’è che non era iscritto negli elenchi delle “vittime del dovere”.

Il signor -OMISSIS- ha impugnato il diniego con il ricorso in esame.

Lamenta la mancata considerazione delle caratteristiche del -OMISSIS-, causa del decesso del padre, che è effettivamente una -OMISSIS- lesione, e precisamente -OMISSIS-, che negli anni sviluppa la patologia letale, caratterizzata però dall’impercettibilità dell’esatto momento del suo sorgere; e sostiene che l’interpretazione data dall’Amministrazione alla disposizione di legge è irragionevole. Sottolinea che dalla documentazione da lui allegata all’istanza di assunzione risulta chiaramente che il -OMISSIS--OMISSIS- è stato ritenuto dipendente da causa di servizio. Tuttavia non essendo possibile ricollegare l’evento all’espletamento di un’individuata e determinata attività istituzionale svolta in un dato momento storico, l’Amministrazione ha ritenuto mancante l’espresso requisito cui il decreto legislativo n. 217/2005 subordina la possibilità dell’assunzione diretta dei congiunti del personale deceduto. Al riguardo il ricorrente richiama il parere del Consiglio di Stato n. 1648/2011 che, in relazione ad un ricorso straordinario in materia di riconoscimento dello status di “vittima del dovere” e non di assunzione diretta, ha stabilito che tale riconoscimento può avvenire anche nei confronti del personale dell’Arma dei carabinieri esposto all’amianto: sul punto, il ricorrente censura il provvedimento impugnato rilevando che esso vorrebbe “imporre per patologie scaturenti da lesioni poi evolutesi in tumore già certificate come derivante causalmente dal servizio … l’elemento … della necessaria determinazione dell’attività svolta nel momento in cui la lesione, microscopica e silente, ma letale, si è verificata”. Viceversa, una simile patologia, rivelatasi purtroppo come una piaga nella categoria, dovrebbe essere considerata quale tipico esempio di decesso o inabilità al servizio “per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali”, visto che proprio le attività istituzionali hanno esposto per molti anni (anche in periodi successivi alla messa al bando dell’amianto) i vigili del fuoco all’assunzione di fibre che, insinuandosi nei tessuti, provocano poi la lenta ma mortale evoluzione del tumore.

L’Amministrazione sostiene che alla luce delle ultime specifiche disposizioni dell’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco viene ad essere evidente come il beneficio dell’assunzione diretta (nomina) sia applicabile esclusivamente in favore dei congiunti degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco “deceduti o divenuti inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali”. Ne segue che tali disposizioni possono trovare applicazione solo in alcuni specifici e limitati casi che presentino le precise caratteristiche puntualmente indicate dalle disposizioni applicabili (ferite o lesioni).

Nello specifico, le predette norme richiedono, ai fini dell’assunzione diretta dei congiunti del personale deceduto, che il decesso dell’ex dipendente sia avvenuto “ per effetto di ferite o lesioni” ed in tal senso il provvedimento impugnato è stato motivato, con richiamo a statuizioni giurisdizionali intervenute sulla specifica questione.

In sostanza, l’assunzione diretta dei congiunti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – in quanto beneficio applicabile solo in favore dei congiunti “degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti”, è possibile quando sussistano due condizioni:

1. l’ex dipendente (congiunto di colui che richiede di essere assunto) deve aver subito ferite o lesioni nel corso di un singolo evento traumatico riconducibile all’espletamento dell’attività istituzionale svolta in dato momento;

2. le ferite o lesioni subìte devono essere state tali da determinare, quale conseguenza, il decesso (o la permanente inabilità) del congiunto dei richiedenti l’assunzione.

Ulteriori considerazioni di ordine generale vengono svolte, in relazione alla terminologia medico-legale, circa i concetti di ferita o lesione utilizzati dal legislatore nell’ambito del decreto legislativo n. 217/2005. I termini “ferite” e “lesioni”, nel contesto normativo in esame, sono evidentemente da ritenere sinonimi ed indicativi di una modificazione peggiorativa, talvolta sino all’annientamento, dello stato anteriore della persona cui necessariamente va assegnato un significato assai circoscritto e teso ad indicare i soli esiti permanenti di eventi lesivi da trauma e quindi non i fenomeni patologici trasformativi in atto o già stabilizzati ad esito permanente (“infermità”), che si inquadrano nel più ampio novero della patologia morbosa.

Il termine “lesioni”, secondo l’Amministrazione, individua i fatti traumatici cagionati
peimar energia da cui si origina l’idoneità a ledere (sia essa meccanica, chimica, o di altro dei tipi in cui le energie vengono classificate), presupponendo ciò un’elettiva pertinenza per le perturbazioni organiche da causa violenta determinate da un agente capace di determinare un danno all’integrità psicosomatica della persona.

Sempre secondo l’Amministrazione, il ricorso, diretto a dimostrare la riconducibilità del -OMISSIS- ad una lesione consistente nell’insediamento nel tessuto di fibre d’amianto (le “caratteristiche del -OMISSIS- che è effettivamente una -OMISSIS- lesione”) non sembra idoneo a dimostrare l’illegittimità del provvedimento, perché il concetto di lesione esposto a supporto dell’impugnazione non è riconducibile alla nozione di lesione (ferita) già precedentemente esposta in termini medico-legali. Analogamente, non pare sussistere neppure l’altro requisito richiesto dal decreto legislativo n. 217/2005: non vi è prova che il decesso dell’ex dipendente sia conseguenza di lesioni (o ferite) riconducibili all’attività istituzionale intesa quale specifico evento traumatico, ossia unico sinistro ben identificato nel tempo e nello spazio (cfr. in tal senso, Consiglio di Stato n. 6665/2011 e n. 6574/2011 citt.).

Considerato

Non può essere presa in considerazione la deduzione dell’Amministrazione, la quale pregiudizialmente nega che nella specie sia ricorsa la patologia “-OMISSIS- -OMISSIS-”, quale causa prima del decesso del padre dell’istante.

Trattasi invero di profilo del tutto estraneo al contenuto del provvedimento impugnato, essendo in questo stata affrontata esclusivamente la questione della sussumibilità di detta patologia nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 2-bis, del d.l. 20 giugno 2012, n. 79, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 131 e normativa ivi richiamata, senza contestazione alcuna circa la sua effettiva sussistenza.

Neppure può più essere posta in dubbio la dipendenza da causa di servizio dell’affezione tumorale, atteso che il relativo riconoscimento è già avvenuto giusta d.d. -OMISSIS-, n. 1673.

Quanto poi al merito della questione, va ricordato che l’art, 132, comma 1), lett. b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, contempla l’assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio, nei limiti previsti dai precedenti artt. 5, 21, 88, 97 e 108.

Va altresì ricordato che dette richiamate disposizioni legano l’assunzione diretta obbligatoria nelle varie posizioni di lavoro da esse considerate, alla circostanza che l’appartenente al Corpo sia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio “per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali”.

Va ricordato ancora che, identicamente, l’art. 4, comma 2-bis, del citato d.l. 20 giugno 2012, n. 79, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 131, condiziona in via generale l’assunzione obbligatoria del familiare al fatto che l’appartenente al Corpo sia deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa “per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali”.

Al fine della fruizione del beneficio, dunque, le menzionate disposizioni impongono il ricorrere in origine non di una generica “infermità” dovuta a causa di servizio, ma di una puntuale “ferita o lesione” riportata nello svolgimento delle attività istituzionali.

Ora, è nota la distinzione tra dette due nozioni medico-legali: per infermità invero si intende l’alterazione, con diversi possibili esiti, dello stato fisiologico di un organismo capace di ridurre o modificare negativamente le funzionalità normali; per “lesione” e a fortiori per “ferita”, si intende invece l’alterazione a carico di un tessuto o di un organo che comporti un cambiamento della forma, della funzione o della morfologia degli stessi, come conseguenza dell’esplicazione di energia sotto qualsiasi forma, meccanica, barica, termica, chimica, elettrica, atomica, radioattiva, fotica etc..

Senonché a questo secondo riguardo, mentre l’evento “ferita” non può necessariamente che derivare da uno specifico evento traumatico, non altrettanto può dirsi riguardo alla figura della “lesione”, la quale è obiettivamente ben atta a comprendere anche le situazioni in cui l’alterazione traumatica dell’organismo deriva da fattori non dotati di puntuale specificità, quanto meno sotto il profilo della loro precisa individuazione, ma comportanti comunque un analogo processo invalidante.

Tanto può in effetti riconoscersi alla affezione “-OMISSIS- -OMISSIS-”, la quale, secondo le risultanze della scienza medica, consegue alla penetrazione nel tessuto (di qui il concetto di “lesione”) di una o più fibre di amianto che negli anni evolvono lentamente in patologia mortale.

Su tale medesima ottica, sia pure seguita in altro ambito, questo Consiglio di Stato, con parere della III Sezione 4 maggio 2010, n. 1693, ha negato che al fine della fruizione del beneficio di cui all’art. 1, commi 563 e 564, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, si debbano individuare specifici eventi che abbiano determinato la dispersione della micro-fibra di amianto nei luoghi di lavoro. Infatti ‒ ha precisato la Sezione ‒ secondo la dottrina medico-legale, una tale indagine è da escludere alla luce del fatto che le conseguenti patologie non sono correlate alla cd. dose killer, ma a lunghissima gestazione delle stesse, che ridurrebbero simile indagine ad una probatio diabolica.

È appena il caso di aggiungere che le esposte conclusioni non sono in contraddizione con la giurisprudenza citata nella sua relazione dall’Amministrazione, giurisprudenza la quale ha avuto riguardo a patologie diverse da quella considerata nel caso in esame o, comunque, non ha avuto occasione di approfondire il peculiare evidenziato profilo eziologico del “-OMISSIS- -OMISSIS-”.

Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada accolto, restando per l’effetto priva di rilevanza l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 132, comma 1), lett. b), del decreto legislativo n. 217 del 2005, sollevata dall’istante.

P.Q.M.


Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto e il provvedimento di diniego impugnato, annullato.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO
Giorgio Giovannini


L'ESTENSORE
Rocco Antonio Cangelosi



IL SEGRETARIO GENERALE
Oberdan Forlenza
Grazie per condividere i dettagli .. io credo amministratori hanno preso la decisione giusta e dobbiamo tutti li apprezzano.
panorama
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Re: VEDOVA e figli, ass. diretta,art.132 d.lgs. n.217/2005

Messaggio da panorama »

Ricorso Accolto al CdS e lo stesso precisa altresì:

1) - Le considerazioni appena esposte comportano anche l’accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 112, terzo comma, del codice del processo amministrativo, essendo palese che l’Amministrazione non ha dato esecuzione in forma specifica al decreto presidenziale.

2) - L’Amministrazione deve quindi essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma pari alle retribuzioni della qualifica iniziale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non godute dal ricorrente, a decorrere dalla data del predetto decreto decisorio, detratto quanto percepito quale Vigile del Fuoco precario o a qualsiasi altro titolo retributivo.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201604384
- Public 2016-10-20 -


Pubblicato il 20/10/2016

N. 04384/2016REG.PROV.COLL.
N. 01712/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1712 del 2016, proposto da:
S. G. R., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Bava C.F. BVANDR64L24D969O ed Enrico Rossi , con domicilio eletto presso l’avvocato Enrico Rossi in Roma, via Ottaviano n. 66;

contro
Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco - Soccorso Pubblico - Difesa Civile in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'ottemperanza
al decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 2015, reso tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso straordinario avverso il diniego di assunzione diretta nel Corpo dei Vigili del Fuoco


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco -Soccorso Pubblico - Difesa Civile;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi per le parti l’avvocato Andrea Bava e l'avvocato dello Stato Wally Ferrante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il signor S. G. R., figlio di Vigile del Fuoco deceduto per patologia dichiarata dipendente da causa di servizio, ai sensi dell’art. 132, primo comma lett. b), del d. lgs.13 ottobre 2005, n. 217, ha chiesto l’assunzione diretta al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Con provvedimento n. 29239 in data 11 ottobre 2012 l’Amministrazione ha respinto la sua domanda ritenendo la disposizione applicabile solo qualora il decesso sia stato provocato da ferita o lesione riportata per causa di servizio, circostanza ritenuta non sussistente nel caso di specie.

Con ricorso straordinario al capo dello Stato il signor R. impugnava quindi il suddetto provvedimento lamentando violazione dell’art. 132, primo comma, lett. b), del d. lgs.13 ottobre 2005, n. 217, e chiedendo il suo annullamento.

Con atto n. 439 in data 5 febbraio 2014, a seguito dell’Adunanza Generale del 30 ottobre 2013, il Consiglio di Stato esprimeva parere favorevole all’accoglimento del ricorso e all’annullamento del provvedimento impugnato.

L’Amministrazione formulava quindi richiesta di riesame che il Consiglio di Stato con parere n. 1694/2015 dichiarava inammissibile.

Sullo scorta dei suindicati pareri il Presidente della Repubblica con decreto in data 29 luglio 2015 accoglieva il ricorso e annullava l’impugnato atto di diniego.

Con atto n. 5796 in data 2 febbraio 2016 il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Risorse Umane, respingeva nuovamente l’istanza affermando che per l’applicazione della norma, di cui si sottolineava l’eccezionalità, non è sufficiente l’esistenza di una causa di servizio, ma occorre un “quid pluris” dato dalla specifica presenza di una ferita o lesione riportata nel corso di un evento di servizio, vale a dire per l’effetto di un sinistro ben individuato nel tempo e nello spazio; l’atto affermava quindi che l’evento che ha provocato il decesso del genitore del ricorrente è riconducibile non a un unico fattore patogeno estrinseco bensì per complicanze chirurgiche conseguenti a intervento condotto per patologie non riconducibili all’esposizione all’amianto

Il signor S. G. R. propone quindi il ricorso in epigrafe, rubricato al n. 1712/2016, con il quale sostiene che il suddetto provvedimento ha carattere palesemente elusivo del comando contenuto nella decisione del Capo dello Stato, chiedendo quindi sia data esecuzione alla medesima e proponendo domanda di risarcimento del danno subito per la mancata esecuzione.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco, chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa è stata assunta in decisione all’udienza camerale del 22 settembre 2016.

2. Il ricorso è fondato.

Invero, non vi ha dubbio sul fatto che il ricorso straordinario al Capo dello Stato (proposto dall’odierno ricorrente avverso il provvedimento, di cui al punto 1 che precede, di rigetto dell’istanza di assunzione diretta, ai sensi dell’art. 132, primo comma lett. b), del d. lgs.13 ottobre 2005, n. 217, nei ruoli del Corpo Nazional dei Vigili del Fuoco in qualità di figlio di Vigile del Fuoco deceduto per causa di servizio) sia stato accolto essendo stata condivisa la censura di violazione della norma appena richiamata, che inficia il suddetto diniego.

L’Amministrazione osserva che l’annullamento dell’atto autoritativo non fa venir meno la possibilità di esercitare nuovamente il potere, e di essersi avvalsa di tale facoltà.

La tesi dell’Amministrazione non può essere condivisa.

E’ vero che l’intervento del giudicato di annullamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere nuovamente, eventualmente anche in senso sfavorevole per l’interesse del destinatario del provvedimento negativo; il giudicato peraltro vincola la successiva azione amministrativa, inibendo la ripetizione delle illegittimità riscontrate in giudizio.

Nel caso di specie l’Amministrazione non ha individuato nuove circostanze, in precedenza trascurate, tali da giustificare un ulteriore diniego di assunzione.

L’Amministrazione si è limitata a riproporre le argomentazioni, relative all’inapplicabilità, nel caso di specie, dell’art. 132, primo comma, lett. b), del d. lgs.13 ottobre 2005, n. 217, in ragione dell’evento che ha condotto al decesso del padre del ricorrente.

Tale problematica è stata espressamente affrontata nei pareri presupposti all’adozione del decreto di accoglimento del ricorso straordinario, e invero non è dato comprendere come possa l’Amministrazione contestare un dato di fatto di così palese evidenza.

Afferma di conseguenza il Collegio che il provvedimento n. 5796 in data 2 febbraio 2016 nonostante la qualificazione, auto attribuita, di atto di esecuzione del predetto decreto decisorio in realtà ignora totalmente il suo contenuto, di fatto reiterando, puramente e semplicemente, la determinazione annullata.

3. Il ricorso in epigrafe deve, in conclusione, essere accolto e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di assumere il ricorrente nei ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza.

Decorso tale termine provvederà, in luogo dell’Amministrazione inadempiente, il Direttore del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’Interno o un funzionario da lui delegato, il quale darà esecuzione al predetto decreto entro i successivi sessanta giorni.

4. Le considerazioni appena esposte comportano anche l’accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 112, terzo comma, del codice del processo amministrativo, essendo palese che l’Amministrazione non ha dato esecuzione in forma specifica al decreto presidenziale.

L’Amministrazione deve quindi essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma pari alle retribuzioni della qualifica iniziale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non godute dal ricorrente, a decorrere dalla data del predetto decreto decisorio, detratto quanto percepito quale Vigile del Fuoco precario o a qualsiasi altro titolo retributivo.

5. Le spese del presente procedimento seguono, come di regola, la soccombenza.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1712/2016, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione.

Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore del ricorrente, di spese e onorari del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge, fermo restando il diritto al recupero del contributo unificato eventualmente versato, a carico della stessa Amministrazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
Stefania Santoleri, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Manfredo Atzeni Marco Lipari





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Cobrani
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Re: VEDOVA e figli, ass. diretta,art.132 d.lgs. n.217/2005

Messaggio da Cobrani »

Buongiorno
Chiedo scusa a tutti, ho bisogno che divulghiate il messaggio qui sotto allegato a tutti i vostri contatti, se potete partecipate in massa.

In questo periodo il personale delle Forze Armate sta correndo il serio pericolo che i danni da infortuni e malattie subite nel corso del servizio siano valutate dall'inail, con la conseguente eliminazione del Comitato di Verifica e della normativa pensionistica correlata.
In buona sostanza è in corso una manovra tesa alla banalizzazione dello status di militare e della condizione a questo sottesa.
Esiste un pdl ora in discussione presso le commissioni XI e XII della Camera.
E' necessario che tutti i militari, le vittime e i familiari sappiano il rischio che si sta correndo.
Abbiamo creato un gruppo FORZE ARMATE: NO ALL'INAIL
Forze Armate: No all'INAIL !!!
Che non si dica...NON LO SAPEVO !
Il momento giusto è arrivato. Ora o mai più.

Partecipa al SIT-IN a Roma, in Piazza Montecitorio, previsto mercoledi 17/05/2017 dalle 11.00 alle 17,30
per dire: No all'INAIL !!! per dire che c'è bisogno di tutt'altro !!!
Il 17 maggio, alle ore 14.30, l'AFeVA Sardegna e l'AFEA Nazionale, componenti del CAD, saranno audite dalle Commissioni Lavoro e Affari Sociali della Camera dei Deputati.
Partecipa !
Per supportare la costante azione delle Associazioni delle Vittime dell'amianto e degli altri fattori nocivi che hanno minato e minano la salute del personale delle Forze Armate e Sicurezza Nazionale.

Il momento giusto è ora!

Maggiori Informazioni su
http://www.afevasardegna.it/attachments" onclick="window.open(this.href);return false; ... HE'_ok.pdf
Grazie a tutti e ricordatevi di divulgare in massa.
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