Buongiorno a tutti , prossimo alla pensione mi sono imbattuto in questa legge 284/77 che per me è cinese, cos'è, chi ne ha diritto a queste maggiorazioni ed eventuali vantaggi
Grazie anche un reindirizzo su una discussione in corso và bene
Di nuovo grazie
Vantaggi l. 284/77 art. 3
Re: Vantaggi l. 284/77 art. 3
Ciao Butrus64,
la legge a cui fai riferimento e la maggiorazione del servizio ad 1/5 (indennità d'Istituto).
Ai fini pensionistici.
Viene concessa in automatico per massimo 5 annualità, 1 anno di abbuono ogni 5 anni di servizio effettivamente prestato, quella maturata entro il 31 dicembre 1997 è riconosciuta valida anche se superiore i cinque anni e, in tal caso, non è ulteriormente aumentabile dal 1° gennaio 1998.
Se antecedente al 01/01/1993 rientra nel conteggio della 1^ quota di pensione (A).
Se realizzata tra il 01/01/1993 ed il 31/12/1995 rientra nella 2^ quota (B).
In sostanza in ambedue i casi serve ad incrementare l'assegno pensionistico (misura) e, per andare prima in quiescenza (diritto).
Se effettuata a decorrere dal 01/01/1996 non influisce minimamente sull’importo della pensione ma, serve solo ed esclusivamente per transitare prima in quiescenza.
Riscatto ai fini della buonuscita (TFS).
si ha la possibilità di riscattare a pagamento i 5 anni di maggiorazione del servizio ad 1/5;
Il suddetto periodo risultando figurativo le tasse non sono state versate, perciò, per aggiungerlo al servizio effettivamente prestato è necessario riscattarlo a pagamento. E' maggiormente vantaggioso farlo appena maturato e non a fine carriera, poichè il costo del riscatto è direttamente proporzionale all'attuale stipendio ed i coefficienti in base all’età al momento della domanda.
Ciò considerato è comunque sempre conveniente ricongiungere il periodo di cui sopra, in quanto è possibile dedurre il 36-37% dell'importo versato nella successiva dichiarazione dei redditi.
Il riscatto a titolo oneroso incide solamente sul TFS, cioè per incrementare l'importo della buonuscita.
Ci sono altre tipologie di maggiorazioni ad 1/2 e 1/3, ma la legge in questione è riferita ad 1/5.
la legge a cui fai riferimento e la maggiorazione del servizio ad 1/5 (indennità d'Istituto).
Ai fini pensionistici.
Viene concessa in automatico per massimo 5 annualità, 1 anno di abbuono ogni 5 anni di servizio effettivamente prestato, quella maturata entro il 31 dicembre 1997 è riconosciuta valida anche se superiore i cinque anni e, in tal caso, non è ulteriormente aumentabile dal 1° gennaio 1998.
Se antecedente al 01/01/1993 rientra nel conteggio della 1^ quota di pensione (A).
Se realizzata tra il 01/01/1993 ed il 31/12/1995 rientra nella 2^ quota (B).
In sostanza in ambedue i casi serve ad incrementare l'assegno pensionistico (misura) e, per andare prima in quiescenza (diritto).
Se effettuata a decorrere dal 01/01/1996 non influisce minimamente sull’importo della pensione ma, serve solo ed esclusivamente per transitare prima in quiescenza.
Riscatto ai fini della buonuscita (TFS).
si ha la possibilità di riscattare a pagamento i 5 anni di maggiorazione del servizio ad 1/5;
Il suddetto periodo risultando figurativo le tasse non sono state versate, perciò, per aggiungerlo al servizio effettivamente prestato è necessario riscattarlo a pagamento. E' maggiormente vantaggioso farlo appena maturato e non a fine carriera, poichè il costo del riscatto è direttamente proporzionale all'attuale stipendio ed i coefficienti in base all’età al momento della domanda.
Ciò considerato è comunque sempre conveniente ricongiungere il periodo di cui sopra, in quanto è possibile dedurre il 36-37% dell'importo versato nella successiva dichiarazione dei redditi.
Il riscatto a titolo oneroso incide solamente sul TFS, cioè per incrementare l'importo della buonuscita.
Ci sono altre tipologie di maggiorazioni ad 1/2 e 1/3, ma la legge in questione è riferita ad 1/5.
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