per notizia, Parere non definitivo.
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Art. 2052
Riconoscimento del servizio militare per l'inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego
1. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.
2. Il servizio militare valutabile ai sensi del comma 1 è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, nonché quello prestato successivamente.
Rimane fermo il computo ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con onere a carico dell'INPDAP, indipendentemente dall'epoca nella quale siano stati prestati. Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal presente comma, cessano di essere corrisposti; le somme già erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza.
Note all'art. 2052:
- La legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1987, n. 11.
- Il testo dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 1991, n. 199, è il seguente:
«Art. 1 (Servizi militari). - 1. Ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i periodi di servizio militare di leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati ai sensi delle disposizioni vigenti sono computati, a domanda, ai sensi dell'articolo 20 della L. 24 dicembre 1986, n. 958, con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986, con onere a carico delle predette Casse pensioni. A tali fini viene considerato equiparato al servizio militare di leva il corrispondente periodo di servizio di volontariato prestato non in costanza di rapporto d'impiego nei Paesi in via di sviluppo ai sensi della L. 15 dicembre 1971, n. 1222 , e successive modificazioni.».
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PARERE INTERLOCUTORIO ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201801630
- Public 2018-06-26 -
Numero 01630/2018 e data 25/06/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 aprile 2018
NUMERO AFFARE 00502/2018
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Quesito sulla possibilità di riconoscere il beneficio economico derivante dall’applicazione dell’art. 2052 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 al personale contrattualizzato dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno.
LA SEZIONE
Visto il quesito posto dal Ministero dell’interno - dipartimento per le politiche dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - con nota 15 marzo 2018 prot. n. 12469;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Vincenzo Neri.
Premesso:
1. Il Ministero dell’interno riferisce di avere accolto le istanze di due dipendenti volte ad ottenere la valutazione, a fini economici, del servizio militare di leva, attribuendo un incremento retributivo pari all’1,25% dello stipendio in godimento alla data dell’istanza.
I provvedimenti sono stati restituiti non vistati dal Ministero dell’economia e delle finanze - ufficio centrale del bilancio - presso il Ministero dell’interno, sul presupposto che il beneficio, in linea con il parere reso dall’ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico – RGS con nota n. 15516 del 24-2-2016, non può essere applicato.
L’ufficio centrale del bilancio nell’atto citato richiama anche precedenti note che confermerebbero la scelta, e precisamente la nota 12 marzo 1996 n. 209959 e la nota 7 luglio 2000 n. 30491.
2. Per il Ministero richiedente la questione, e la necessità di proporre il quesito, nasce dal fatto che, dopo la soppressione della progressione economica degli stipendi per classi e scatti, secondo il Ministero dell’economia e delle finanze la norma, prima prevista dall’articolo 20 della legge n. 958 del 1986 ed oggi confluita nell’articolo 2052 del codice dell’ordinamento militare del 2010, sarebbe inapplicabile per il venir meno del regime degli automatismi stipendiali.
Mentre per altro orientamento, fatto proprio anche da un parere reso dall’adunanza generale del Consiglio di Stato, la soppressione degli automatismi stipendiali non esclude la possibilità di continuare ad utilizzare lo scatto di stipendio come misura del beneficio.
3. Da qui il dubbio sull’interpretazione da dare all’articolo 2052, che prevede:
“ 1. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.
2. Il servizio militare valutabile ai sensi del comma 1 è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, nonché quello prestato successivamente. Rimane fermo il computo ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi previsti dall’articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con onere a carico dell’INPDAP, indipendentemente dall’epoca nella quale siano stati prestati. Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal presente comma, cessano di essere corrisposti; le somme già erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza”.
Considerato
4. Per rispondere compiutamente al quesito occorre chiedere al Ministero dell’economia e delle finanze:
a) una circostanziata relazione sulla questione proposta dal Ministero dell’interno, corredata da tutti gli atti ritenuti necessari;
b) le note 12 marzo 1996 n. 209959 e 7 luglio 2000 n. 30491;
c) chiarimenti sulle eventuali previsioni di riconoscimento a fini economici del servizio militare di leva contenute nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro anche in relazione alle fattispecie concrete citate nel quesito del Ministero richiedente.
Si dispone, pertanto, l’invio del presente parere interlocutorio, unitamente al quesito formulato, al Ministero dell’Economia e delle Finanze affinché, nel termine di giorni 90, predisponga la relazione e fornisca i chiarimenti richiesti.
P.Q.M.
richiede al Ministero dell’Economia e delle Finanze i documenti e i chiarimenti sopra specificati.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vincenzo Neri Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa
Valutazione, a fini economici, del servizio militare di leva
Re: Valutazione, a fini economici, del servizio militare di leva
seguito suindicato parere ma non ancora definitivo
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Il CdS nel Parere richiede
Occorrerà dunque disporre, in via interlocutoria, l’acquisizione:
a) da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, di una relazione illustrativa che, oltre a riferire la posizione interpretativa condivisa da quell’Ufficio, fornisca la sopra indicata, completa ricognizione dello stato applicativo dell’art. 2052 del codice dell’ordinamento militare presso tutti i comparti del pubblico impiego ad esso interessati, fornendo anche una stima dei costi medi stimati per il caso di una generalizzata sua applicazione, ove la norma dovesse risultare, ad oggi, non applicata o solo sporadicamente applicata:
b) da parte del richiedente Ministero dell’interno, una relazione integrativa che specifichi quale sia stata, dal 1992 ad oggi, la prassi applicativa della norma suddetta all’interno di quel comparto, con l’indicazione di quale e quanto personale sia stato interessato e di quali costi stimati deriverebbero per anno dall’opzione, favorita da quel Ministero, per un’interpretazione favorevole alla perdurante applicabilità dell’istituto in esame.
vedi allegato
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Il CdS nel Parere richiede
Occorrerà dunque disporre, in via interlocutoria, l’acquisizione:
a) da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, di una relazione illustrativa che, oltre a riferire la posizione interpretativa condivisa da quell’Ufficio, fornisca la sopra indicata, completa ricognizione dello stato applicativo dell’art. 2052 del codice dell’ordinamento militare presso tutti i comparti del pubblico impiego ad esso interessati, fornendo anche una stima dei costi medi stimati per il caso di una generalizzata sua applicazione, ove la norma dovesse risultare, ad oggi, non applicata o solo sporadicamente applicata:
b) da parte del richiedente Ministero dell’interno, una relazione integrativa che specifichi quale sia stata, dal 1992 ad oggi, la prassi applicativa della norma suddetta all’interno di quel comparto, con l’indicazione di quale e quanto personale sia stato interessato e di quali costi stimati deriverebbero per anno dall’opzione, favorita da quel Ministero, per un’interpretazione favorevole alla perdurante applicabilità dell’istituto in esame.
vedi allegato
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Re: Valutazione, a fini economici, del servizio militare di leva
Art. 2052 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (recante il Codice dell’ordinamento militare)
Fa seguito ai Pareri interlocutori del CdS sopra indicati
La questione del QUESITO continua
Quesito sulla possibilità di riconoscere il beneficio economico derivante dall’applicazione dell’art. 2052 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 al personale contrattualizzato dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno.
Ora il CdS scrive:
1) - Sic stantibus rebus, il Collegio non ritiene di potersi pronunciare nel merito del quesito proposto e dispone nel senso che la richiesta istruttoria sia reiterata nei confronti del richiedente Ministero.
e conclude con
P.Q.M.
Sospende la pronuncia del parere in attesa degli ulteriori adempimenti istruttori indicati in motivazione.
Fa seguito ai Pareri interlocutori del CdS sopra indicati
La questione del QUESITO continua
Quesito sulla possibilità di riconoscere il beneficio economico derivante dall’applicazione dell’art. 2052 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 al personale contrattualizzato dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno.
Ora il CdS scrive:
1) - Sic stantibus rebus, il Collegio non ritiene di potersi pronunciare nel merito del quesito proposto e dispone nel senso che la richiesta istruttoria sia reiterata nei confronti del richiedente Ministero.
e conclude con
P.Q.M.
Sospende la pronuncia del parere in attesa degli ulteriori adempimenti istruttori indicati in motivazione.
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