Unificazione dei ruoli di amministrazione e di commissariato

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Unificazione dei ruoli di amministrazione e di commissariato

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unificazione dei ruoli del corpo di amministrazione e del corpo di commissariato

1) - provvedimento (comunicatogli con nota del 2.3.99) con cui – da parte dei competenti organi del Dicastero della Difesa – è stata disposta l’unificazione dei ruoli del “Corpo di Amministrazione” e del “Corpo di Commissariato” dell’Esercito.

2) - l’unificazione di cui è causa è la naturale conseguenza del disposto dell’art.47 del d.lg. n.490/97;.

Per completezza leggete qui sotto
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03/09/2014 201404473 Sentenza 4


N. 04473/2014REG.PROV.COLL.
N. 02903/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2903 del 2012, proposto da:
M. G., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Modena, con domicilio eletto presso Roberto C/O Schwarzenberg Modena in Roma, via Monte delle Gioie,24;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 08625/2011, resa tra le parti, concernente unificazione dei ruoli del corpo di amministrazione e del corpo di commissariato

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2014 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Modena e l'Avvocato dello stato Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso al TAR del Lazio, il Maggiore dell’Esercito M. G. ha impugnato il provvedimento (comunicatogli con nota del 2.3.99) con cui – da parte dei competenti organi del Dicastero della Difesa – è stata disposta l’unificazione dei ruoli del “Corpo di Amministrazione” e del “Corpo di Commissariato” dell’Esercito.

Con la sentenza epigrafata , il TAR ha respinto il ricorso osservando che :

- “l’unificazione di cui è causa è la naturale conseguenza del disposto dell’art.47 del d.lg. n.490/97;

- “tale norma (di rango primario) non consentiva, e non consente, all’Amministrazione militare di adottare un provvedimento diverso da quello in esame;

-che il provvedimento gravato ha “una natura intrinsecamente vincolata: e, nei suoi confronti, non sono – pertanto – deducibili i vizi (quali quelli prospettati, nella circostanza, dal ricorrente) propri dell’atto discrezionale.”.

2.- Di qui l’appello proposto dal G… ed istante per la riforma della cennata pronunzia. Nel giudizio si è costituito il Ministero della difesa, resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria (dep. il 5.4.2014) le proprie argomentazioni difensive, che si intendono qui riportate.

2.1.- L’appello in trattazione controverte della legittimità di un provvedimento amministrativo di unificazione di due distinti ruoli del Ministero della difesa, adottato in base all’art. 45 del decreto leg.vo n. 490/1997.

Dalla lettura del ricorso emergono alcune censure a carico della sentenza impugnata, che risultano però infondate.

a)- La prima, dopo aver premesso che il contrastato provvedimento avrebbe dato erroneamente attuazione all’art.45 comma 2 lett. c, anzicchè all’art. 47 del citato decreto, sostiene a carico della sentenza la conseguenza che non vi sarebbe corrispondenza tra quanto richiesto dal ricorso di primo grado e quanto pronunziato dalla sentenza che lo ha deciso. Si tratta in realtà di due questioni distinte seppur correlate e entrambe senza fondamento.

In ordine alla norma applicata dal provvedimento impugnato, la tematica in controversia attiene pienamente all’art. 45, mentre l’art.47 si riferisce alla specifica e diversa tematica dell’unificazione tra ruolo medici e ruolo farmacisti. Da questo punto di vista non sussiste quindi alcun errore dell’amministrazione.

Quanto alla norma applicata dal TAR, l’espresso riferimento all’art. 47 (considerato il diverso oggetto della disposizione) integra quindi un mero errore materiale nella citazione della norma. Conseguentemente, essendosi il primo giudice nella sostanza pronunziato sulle questioni poste dal ricorso e regolate dall’art. 45, si riscontra anche corrispondenza tra il “petitum” ed il pronunziato.

b)- Privo d’ogni rilievo è poi evidenziare che la sentenza ha integralmente recepito un documento depositato fuori termine dall’amministrazione, con ciò violando le norme processuali sul punto. La decisione gravata, infatti, risposa sufficientemente sul principio di diritto da essa richiamato e per il quale ha nei confronti di provvedimenti di natura intrinsecamente vincolata non sono pertanto deducibili vizi “(quali quelli prospettati, nella circostanza, dal ricorrente) propri dell’atto discrezionale”, principio peraltro contro il quale l’appellante non muove alcuna deduzione giuridica.

2.2.- Il sufficiente fondarsi della sentenza sul punto testè evidenziato, riveste, ad avviso del Collegio , una valenza assorbente di tutte le altre argomentazioni in merito svolte dall’appello sull’applicazione delle disposizioni di cui si tratta.

2.3.- In tale assorbimento non possono essere inclusi i dubbi costituzionalità delle norme applicate, le quali violerebbero gli artt. 3 e 97 della Costituzione poichè per il ruolo commissariale dell’Aereonautica (a differenza del ruolo di amministrazione dell’esercito) sarebbe stata di fatto conservata una separazione delle preesistenti funzioni, incarichi e della progressione di carriera. Premesso che la censura, pur facendo riferimento ad una ritenuta discriminazione meramente fattuale, non precisa i fatti di rilievo che costituirebbero tale discriminazione. Per altro verso, ove si intenda dimostrare la presenza di discriminazioni di fatto che vengano a penalizzare di progressione di carriera o altre posizioni del dipendente specificamente tutelate dall’ordinamento, l’interessato può dolersene in sede giurisdizionale attraverso una specifica contestazione del comportamento (o degli atti specifici) dell’amministrazione che tali fatti si ritiene abbia determinato. A tale riguardo è utile comunque ricordare che:

- l’art. 45, primo comma, del decreto stabilisce espressamente che l’unificazione avviene “mantenendo la propria posizione di stato”;

- al provvedimento di unificazione dei ruoli ha fatto seguito una precisa procedura (sindacabile in sede giurisdizionale) di formazione del ruolo unico (ex art.9. l.n.113/1954 , richiamato dal decreto) al preciso scopo di regolarne la formazione negli aspetti della anzianità e della conseguente progressione in carriera.

Le modalità prescelte dal legislatore per procedere alla unificazione dei ruoli sono con evidenza rispettose delle posizioni acquisite dagli appartenenti ai ruoli da unificare con il che è escluso ogni profilo di eventuale illegittimità costituzionale della norma richiamata con riguardo ai dedotti profili di disparità di trattamento o di inefficienza ed ingiustizia della soluzione adottata.

2.4.- Infine il ricorso critica la sentenza anche in punto spese del giudizio, osservando che la loro liquidazione in favore l’Amministrazione sia avvenuta nonostante essa non abbia svolto alcuna attività difensiva, e quindi in violazione disposto del secondo comma dell’art. 92 c.p.c., che risulterebbe quindi gravemente violato. Anche questa tesi non può trovare accoglimento. Premesso che la decisione gravata ha applicato il principio generale per cui le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza, si osserva che il secondo comma dell’art. 92 prevede chiaramente la compensazione in caso di soccombenza reciproca o in caso di gravi ed eccezionali ragioni, tutti elementi che, in tutta evidenza , non sono emersi nel giudizio di primo grado.

- Per la stessa ragione non può trovare accoglimento la richiesta qui formulata di compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

3.- Conclusivamente l’appello deve essere respinto.-

Restano assorbiti ulteriori motivi ed eccezioni, che il Collegio non ritiene rilevanti ai fini della presente decisione.

4.- Le spese del presente giudizio seguono il generale principio della soccombenza (art. 91 c.p.c), non sussistendo elementi per procedere alla loro motivata compensazione.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe,

respinge l’appello.

Condanna parte appellante al pagamento, in favore del Ministero della difesa, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida complessivamente in Euro duemila (2.000), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Marzio Branca, Consigliere
Nicola Russo, Consigliere
Michele Corradino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2014


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