A pagamento! Sperequativo a volergli bene. Un vero furto aggiungo io. Nessun risentimento verso i colleghi più fortunati, grande irritazione verso chi ha perpretato tale legge, che ha creato tale divario di trattamento così ampio. Non me ne vogliate, ma se avessero introdotto per tutti il contributivo nel '95 avremmo perso gradatamente un pò tutti, e dimenticato pian pianino che nel lontano '95 i nostri colleghi percepivano più di pensione che di stipendio. Non può essere solo questione di fortuna.Kresura ha scritto:Qualcosa continua a sfuggire, il riscatto ante 1995 (o per meglio dire il periodo necessario per essere nel sistema retributivo) del servizio comunque prestato a questo punto sembrerebbe sperequativo.
Esempio valido per gli anni 80/81/82:
- Chi aveva una supervalutazione 1/3 è riuscito ad avere un'anzianità superiore ai 18 anni al 31/12/1995;
- Chi aveva una supervalutazione 1/5 in pochi casi è riuscito ad avere un'anzianità superiore ai 18 anni al 31/12/1995;
- Chi non aveva supervalutazione, perchè impiegato in reparti che non avevano le caratteristiche per farla maturare, può in base a quanto esposto farne richiesta.
un quesito per capire
Re: un quesito per capire
Messaggio da giulio61 »
Re: un quesito per capire
===sinceramente mi sono perso.giulio61 ha scritto:Ti ringrazio angri62. Un sospiro di sollievo e spero che sia come tu dici. Non ho maggiorazioni prima del '95 in quanto non ho categoria di volo e non ho prestato servizio in enti operativi (a saperlo!). Il servizio comunque prestato si può ricongiungere (o riscattare non so bene il termine) ma a titolo oneroso, mentre per chi ha la categoria di volo o ha prestato svz in enti operativi ci ha pensato l'amministrazione. Le maggiorazioni le ho percepite tutte dopo il '95, per intendersi da quando è uscita quella legge che imponeva il massimo di 5 anni figurativi, quindi 33+5. Il quesito che avevo posto anche a Gino59 era se conveniva ricongiungere (o riscattare) i due anni e sette mesi di servizio comunque prestato ante '95, e se questa operazione servirà a rendere più dignitosa la mia pensione nei confronti dei miei paricorso più fortunati che rientrano nel retributivo. Corrigetemi se sbaglio! Buona Domenica a tutti.angri62 ha scritto:
===non capisco cosa intendi per riscatto di 2 anni e 7 mesi, come mai non maturi maggiorazioni fino al 95? se poi dici 33+5?
cmq con i dati attuali ad ottobre € 1.961,92 di pensione netta con figli a carico.
ciao
sti 2 anni e 7 mesi cosa sono? servizio prestato di cosa?
se dici che non hai maggiorazioni, dove li prenderesti?
la maggiorazione del 1/5 che dici di aver riscattato parte da quando?
ante 95 non devi riscattare niente se non campagne di guerra ecc.. il resto è tutto in automatico.
Re: un quesito per capire
Messaggio da giulio61 »
Il riscatto del servizio comunque prestato esiste, non è in automatico e sopratutto è a domanda dell'interessato che deve corrispondere personalmente la moneta. Non sono un tecnico, meglio non so spiegartelo. Preciso che a conferma di tutto questo l'ufficio personale recentemente mi ha fatto i conteggi di quanto potrei riscattare.
"Se io dò una mela a te e tu dai una mela a me, abbiamo entrambi una mela. Se io dò un'idea a te e tu dai un'idea a me, abbiamo entrambi due idee". Citazione appropriata per l'andazzo del forum!
"Se io dò una mela a te e tu dai una mela a me, abbiamo entrambi una mela. Se io dò un'idea a te e tu dai un'idea a me, abbiamo entrambi due idee". Citazione appropriata per l'andazzo del forum!
Re: un quesito per capire
Per Giiulio61
Il problema, purtroppo, sta nel fatto che molti nostri colleghi cosiddetti "amministrativi" si sono ben guardati di rendere edotto il rimanente "populino" della possibilità fornita dall'art. 5 della Legge 165/97.
Anche io ho scoperto tardi di avere questa possibilità ... ma nonostante tutto appena capita l'antifona mi sono buttato nella mischia.
Il servizio comunque prestato ... nel mio caso ... si riferiva all'Operativa di Base che non dava possibilità di maggiorazione... ma fatti i dovuti conteggi ... ed avendo effettuato diversi anni in Operativa di Base che sono stati trasformati in Operativa di Campagna (1/5) mi hanno dato la possibilità di maturare quel periodo di aa. 01 mm. 09. e gg. 13 che mi ha permesso ... una volta ricongiunto ... di rientrare nel Sistema Retributivo.
Il conteggio della Delibera INPS Gestioni ex INPDAP si basava su un calcolo del Mod. PA04 fornito dall'Ente Amministratore dove venivano presi in considerazione gli emolumenti percepiti dal 01.01.1993 in poi.
Dopodichè è stato effettuato il conteggio del contributo da versare per poi dividerlo per i mesi ammessi a riscatto di ricongiunzione per il raggiungimento dei 18 anni di contribuzione alla data del 31.12.1995 ... nel mio caso specifico circa € 450 mensili x mesi 21
Spero di essere stato di aiuto ... rimango a disposizione per ulteriori informazioni in tal senso
Akagiampy
Il problema, purtroppo, sta nel fatto che molti nostri colleghi cosiddetti "amministrativi" si sono ben guardati di rendere edotto il rimanente "populino" della possibilità fornita dall'art. 5 della Legge 165/97.
Anche io ho scoperto tardi di avere questa possibilità ... ma nonostante tutto appena capita l'antifona mi sono buttato nella mischia.
Il servizio comunque prestato ... nel mio caso ... si riferiva all'Operativa di Base che non dava possibilità di maggiorazione... ma fatti i dovuti conteggi ... ed avendo effettuato diversi anni in Operativa di Base che sono stati trasformati in Operativa di Campagna (1/5) mi hanno dato la possibilità di maturare quel periodo di aa. 01 mm. 09. e gg. 13 che mi ha permesso ... una volta ricongiunto ... di rientrare nel Sistema Retributivo.
Il conteggio della Delibera INPS Gestioni ex INPDAP si basava su un calcolo del Mod. PA04 fornito dall'Ente Amministratore dove venivano presi in considerazione gli emolumenti percepiti dal 01.01.1993 in poi.
Dopodichè è stato effettuato il conteggio del contributo da versare per poi dividerlo per i mesi ammessi a riscatto di ricongiunzione per il raggiungimento dei 18 anni di contribuzione alla data del 31.12.1995 ... nel mio caso specifico circa € 450 mensili x mesi 21
Spero di essere stato di aiuto ... rimango a disposizione per ulteriori informazioni in tal senso
Akagiampy
Re: un quesito per capire
Messaggio da giulio61 »
AkaGiampy più esaustivo di me! Comunque hai centrato il problema.
Re: un quesito per capire
Il riscatto (per te 2 A e 7 mesi) è valido solo quale mezzo per poter rientrare nel contributivo?
Se tu però non ci rientri potrebbe servire solo a farti arrivare prima alla soglia della "pensione" ed aumentare la PAL di un paio di migliaia di euro.
Anche questo mi sembra un "mostro" !!
Io aspetto di capire quando AkaGiampy abbia effettuato la richiesta e se nel frattempo avesse maturato i 5 anni, ci sono sempre troppe cose che lasciano stupiti.
Oggi anche chi avrebbe la possibilità di riscattare i benefici combattentistici (avendoli maturati) non può farlo perchè non può andare oltre la soglia dei 5 anni neanche a pagamento.
Se tu però non ci rientri potrebbe servire solo a farti arrivare prima alla soglia della "pensione" ed aumentare la PAL di un paio di migliaia di euro.
Anche questo mi sembra un "mostro" !!
Io aspetto di capire quando AkaGiampy abbia effettuato la richiesta e se nel frattempo avesse maturato i 5 anni, ci sono sempre troppe cose che lasciano stupiti.
Oggi anche chi avrebbe la possibilità di riscattare i benefici combattentistici (avendoli maturati) non può farlo perchè non può andare oltre la soglia dei 5 anni neanche a pagamento.
Re: un quesito per capire
Messaggio da giulio61 »
Questi anni risulterebbero utili esclusivamente alla contribuzione valida ante '95, non consentendoti di andare prima in pensione visto il limite dei cinque anni figurativi. Ti ricordo che non rientro comunque nel retributivo. Saluti
Re: un quesito per capire
Messaggio da giulio61 »
E non so con questa operazione di quanto possa aumentare la P.A.L., sempre che aumenti!
Re: un quesito per capire
Però aumenteresti di 2 anni e 7 mesi il periodo calcolato con il sistema retributivo che per noi misti si interrompe il 31.12.1995. Io chiederei ai "vecchi" del forum l'eventuale differenza, paricorso ogni goccia è comunque qualcosa in più!
Re: un quesito per capire
3.4 Maggiorazione dei servizi
L’articolo 5, comma 1, del D.lgs. n.165/1997 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.
Si riportano, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni normative che dispongono aumenti dei periodi di servizio, utili ai fini del trattamento pensionistico, applicabili al personale in esame:
• articoli 19, 20 e 21 del Testo unico concernenti, rispettivamente, il servizio di navigazione e servizio su costa, il servizio di volo e quello di confine;
• articolo 17 legge n. 187/76 per servizio di impiego operativo (maggiorazione di 1/5: fino al 10/5/76 per il servizio presso enti addestrativi la maggiorazione è ridotta a 1/10);
• articolo 23 del Testo unico come recepito dall’articolo 8 della legge n. 838/73: servizio estero prestato presso residenze disagiate e particolarmente disagiate
Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti dì servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.
Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.
Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A) allegata alla legge n.335/1995 e s.m.i. Qualora l’interessato abbia, all’atto del collocamento a riposo, un’età inferiore.
Si precisa che gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili (riscattabili), a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.
3.5 Valorizzazione diploma di laurea
Si fa presente, inoltre, che nei confronti degli Ufficiali si applica l’articolo 32 del Testo unico il quale prevede che nei casi in cui per le nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data del conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi (valutazione ex se del corso di laurea).
3.6 Disposizioni particolari
In virtù di quanto disposto dall’articolo 8, ultimo comma, del Testo unico, il periodo trascorso dal militare durante la sospensione dall’impiego è computato in ragione della metà ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico; non viene, per contro, valutato il tempo trascorso durante la detenzione per condanna penale.
4 Valutazione ai fini pensionistici degli elementi retributivi La liquidazione dei trattamenti di quiescenza del personale in esame deve essere determinata in base all’ordinamento pensionistico previsto per gli iscritti alla CTPS.
Concorre alla formazione della base pensionabile relativa alla quota A di pensione (art. 13, comma 1, lettera a, del D.lgs. n.503/1992) la retribuzione contributiva annua alla data di cessazione dal servizio con riferimento ai soli emolumenti tassativamente previsti da norme di legge.
In particolare:
• Stipendio basato sul sistema dei parametri. In questa voce confluiscono, dal 1° gennaio 2005, i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l’indennità integrativa speciale, gli scatti di qualifica ed aggiuntivi, nonché altri emolumenti già valutati nella quota A di pensione.
Questo sistema non si applica al personale dirigente e al personale direttivo con trattamento stipendiale equiparato a quello dirigenziale; infatti, il personale appartenente a tali qualifiche continua ad essere disciplinato dal DPR 30 giugno 1972, n. 748 e la progressione economica stipendiale si sviluppa in classi biennali e successivi aumenti periodici determinati sull’ultima classe.
• Quote mensili di cui all’articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n.312, spettanti al solo personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e al personale direttivo con trattamento stipendiale equiparato a quello dirigenziale;
• assegno pensionabile per gli Ufficiali e assegno aggiuntivo pensionabile per i sottufficiali; eventuale assegno personale riassorbibile, previsto dall’art.3, comma 6 del Dlgs n. 193/2003 (compete in caso di accesso a qualifiche superiori di ruoli diversi a cui corrisponde un parametro inferiore a quello in godimento ed è pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro);
• retribuzione individuale di anzianità;
• eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 539/1950;
• assegno funzionale/assegno parziale omogeneizzazione;
• indennità operativa di base di cui alla legge 78/83 comprensiva delle maggiorazioni di cui all’articolo 18 della medesima legge;
• assegno di valorizzazione, viene ripartito per tredici mensilità a decorrere dal1° gennaio 2003 ai tenenti colonnelli e maggiori delle Forze Armate. Tale emolumento, introdotto con decreto 23 dicembre 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica — è volto a realizzare una valorizzazione graduale dei trattamenti economici di tale personale delle Forze Armate, in attesa di una completa armonizzazione con i trattamenti economici della dirigenza pubblica.
• S.I.P. (speciale indennità pensionabile), ai sensi dell’art. 65 – comma 4 – del D.lgs. n. 490/97 (Ufficiali Generali ed Ammiragli nominati Capi di Stato Maggiore della Difesa, dell’Esercito, della Marina e dell’Aereonautica ovvero Segretario Generale/Direttore Nazionale degli Armamenti del Ministero della Difesa).
Le disposizioni di cui all’articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n.177 e successive modificazioni ed integrazioni (maggiorazione del 18% della base pensionabile) trovano applicazione sullo stipendio, sulle quote mensili, sull’assegno personale (art.3, comma 6 del d.lgs 193/03), sulla RIA, e sugli eventuali scatti di cui alla legge n. 539/1950, con esclusione, pertanto, dell’assegno funzionale, e dell’assegno di valorizzazione.
Si rappresenta che il personale dell’Esercito beneficia dell’indennità operativa di base ai sensi della legge 78/83, comprensiva delle maggiorazioni ivi previste.
La medesima legge 78/83 prevede, inoltre, l’attribuzione di specifiche indennità per i periodi trascorsi in impiego operativo per reparti di campagna (art.3), imbarco (art. 4) aeronavigazione (art. 5), volo (art. 6) e controllo spazio aereo (art. 7). Per la valutazione in sede pensionistica dell’indennità di aeronavigazione e di volo si rinvia a quanto specificato nel paragrafo 8).
L’articolo 18 della citata legge 78/1983, disciplinante gli effetti pensionistici delle diverse indennità operative, stabilisce che per i periodi di impiego operativo per reparti di campagna, di imbarco e di controllo della spazio aereo venga valorizzato in pensione un importo calcolato prendendo a riferimento l’indennità di impiego operativo di base maggiorata, per ogni anno di servizio effettivo di impiego nelle suddette condizioni prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI allegata alla medesima legge.
In sede di pensione, quindi, al personale dell’Esercito, oltre all’importo corrispondente all’operativa di base, compete una percentuale di maggiorazione di detta indennità operativa per ogni anno di servizio prestato nelle condizioni di servizio di cui agli articoli 3, 4 e 7 della legge 78/83.
L’indennità operativa di base comprensiva della suddetta maggiorazione, da considerarsi come retribuzione fissa e continuativa non soggetta alla maggiorazione del 18%, concorrerà alla determinazione della quota A e per la quota B in relazione agli importi percepiti nel periodo di riferimento.
Qualora l’interessato venga restituito al servizio ordinario, non ha più titolo al godimento delle suddette particolari indennità ma, ferma restando l’attribuzione dell’indennità operativa con le modalità e gli importi stabiliti dalla legge n. 78/83 e s.m.i., ad una indennità c.d. Di ―trascinamento‖, in virtù dell’art. 13, dell’ultimo comma del D.P.R. 254/1999 di estensione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del DPR n.394 /1995, così come modificato dall’articolo 4, comma 3, del DPR n. 360/1996. L’indennità di ―trascinamento‖, quale retribuzione fissa e continuativa, incide esclusivamente ai fini della determinazione della quota B di pensione in relazione agli importi percepiti nel periodo di riferimento. La medesima indennità di trascinamento spetta anche a coloro che abbiano optato ai sensi del DPR n. 255/1999.
Si fa presente, inoltre, che il conglobamento nello stipendio dell’indennità integrativa speciale non modifica, per esplicita disposizione legislativa (art. 3, comma 2, del Dlgs n.193/2003), le modalità per determinare la base di calcolo del trattamento pensionistico, anche con riferimento all’articolo 2, comma 10, della legge n.335/1995.
Conseguentemente, nel contesto della base pensionabile, a decorrere dal 1° gennaio 2005, non si applica la maggiorazione del l8% di cui al già citato articolo 16 della legge n.177/1976, relativamente all’ indennità integrativa speciale conglobata nell’importo dello stipendio parametrato, considerando il valore relativo alla qualifica rivestita.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001 è stato attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2000, un’indennità perequativa ai Colonnelli ed ai Brigadieri Generali delle Forze Armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile.
Tale indennità è ripartita per tredici mensilità ed è valutabile, in virtù di quanto disposto dal citato decreto, nella quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1 lettera a) del D.Igs. n. 503/1992 . Ai Maggiori Generali e ai Tenenti Generali e gradi corrispondenti delle Forze Armate, è attribuita l’indennità di posizione di cui all’articolo 1 della legge n. 334/1997, suscettibile di maggiorazione (30%, 25%, 15%) a seconda del grado e dell’incarico rivestito.
Tali elementi rientrano nella quota A di pensione.
Si fa presente che, in virtù dell’art. 1 della legge 30 dic. 2002, n. 295, e successive modificazioni, è consentita l’attribuzione del trattamento economico (esteso, quindi , alle indennità operative previste dalla legge 78/83 e successive modifiche, nonché all’indennità pensionabile mensile per il personale in servizio presso gli Stabilimenti militari di pena) del Colonnello e del Brigadiere Generale e gradi corrispondenti delle altre FFAA, agli Ufficiali dell’Esercito che hanno maturato, rispettivamente, il requisito dei 15 e 25 anni di servizio militare prestato senza demerito dalla nomina ad ufficiale.
Gli effetti giuridici ed economici della presente disposizione decorrono dal 1° gennaio 2002, in virtù del 3° comma dello stesso articolo 1 della legge n. 295/2002.
L’articolo 1 della suddetta legge, mediante il comma 1 – lettera c) e il comma 2, ha riformulato, inoltre, l’articolo 5 — comma 3 bis, della legge n. 231/90, il quale, nella nuova stesura, stabilisce che ―Fino a quando non ricorrano le condizioni per l’attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3, agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito, a decorrere dal 1 aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al Colonnello e al Brigadiere Generale e gradi equiparati‖.
L’articolo 5, comma 1, del D.lgs. n.165/1997 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.
Si riportano, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni normative che dispongono aumenti dei periodi di servizio, utili ai fini del trattamento pensionistico, applicabili al personale in esame:
• articoli 19, 20 e 21 del Testo unico concernenti, rispettivamente, il servizio di navigazione e servizio su costa, il servizio di volo e quello di confine;
• articolo 17 legge n. 187/76 per servizio di impiego operativo (maggiorazione di 1/5: fino al 10/5/76 per il servizio presso enti addestrativi la maggiorazione è ridotta a 1/10);
• articolo 23 del Testo unico come recepito dall’articolo 8 della legge n. 838/73: servizio estero prestato presso residenze disagiate e particolarmente disagiate
Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti dì servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.
Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.
Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A) allegata alla legge n.335/1995 e s.m.i. Qualora l’interessato abbia, all’atto del collocamento a riposo, un’età inferiore.
Si precisa che gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili (riscattabili), a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.
3.5 Valorizzazione diploma di laurea
Si fa presente, inoltre, che nei confronti degli Ufficiali si applica l’articolo 32 del Testo unico il quale prevede che nei casi in cui per le nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data del conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi (valutazione ex se del corso di laurea).
3.6 Disposizioni particolari
In virtù di quanto disposto dall’articolo 8, ultimo comma, del Testo unico, il periodo trascorso dal militare durante la sospensione dall’impiego è computato in ragione della metà ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico; non viene, per contro, valutato il tempo trascorso durante la detenzione per condanna penale.
4 Valutazione ai fini pensionistici degli elementi retributivi La liquidazione dei trattamenti di quiescenza del personale in esame deve essere determinata in base all’ordinamento pensionistico previsto per gli iscritti alla CTPS.
Concorre alla formazione della base pensionabile relativa alla quota A di pensione (art. 13, comma 1, lettera a, del D.lgs. n.503/1992) la retribuzione contributiva annua alla data di cessazione dal servizio con riferimento ai soli emolumenti tassativamente previsti da norme di legge.
In particolare:
• Stipendio basato sul sistema dei parametri. In questa voce confluiscono, dal 1° gennaio 2005, i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l’indennità integrativa speciale, gli scatti di qualifica ed aggiuntivi, nonché altri emolumenti già valutati nella quota A di pensione.
Questo sistema non si applica al personale dirigente e al personale direttivo con trattamento stipendiale equiparato a quello dirigenziale; infatti, il personale appartenente a tali qualifiche continua ad essere disciplinato dal DPR 30 giugno 1972, n. 748 e la progressione economica stipendiale si sviluppa in classi biennali e successivi aumenti periodici determinati sull’ultima classe.
• Quote mensili di cui all’articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n.312, spettanti al solo personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e al personale direttivo con trattamento stipendiale equiparato a quello dirigenziale;
• assegno pensionabile per gli Ufficiali e assegno aggiuntivo pensionabile per i sottufficiali; eventuale assegno personale riassorbibile, previsto dall’art.3, comma 6 del Dlgs n. 193/2003 (compete in caso di accesso a qualifiche superiori di ruoli diversi a cui corrisponde un parametro inferiore a quello in godimento ed è pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro);
• retribuzione individuale di anzianità;
• eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 539/1950;
• assegno funzionale/assegno parziale omogeneizzazione;
• indennità operativa di base di cui alla legge 78/83 comprensiva delle maggiorazioni di cui all’articolo 18 della medesima legge;
• assegno di valorizzazione, viene ripartito per tredici mensilità a decorrere dal1° gennaio 2003 ai tenenti colonnelli e maggiori delle Forze Armate. Tale emolumento, introdotto con decreto 23 dicembre 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica — è volto a realizzare una valorizzazione graduale dei trattamenti economici di tale personale delle Forze Armate, in attesa di una completa armonizzazione con i trattamenti economici della dirigenza pubblica.
• S.I.P. (speciale indennità pensionabile), ai sensi dell’art. 65 – comma 4 – del D.lgs. n. 490/97 (Ufficiali Generali ed Ammiragli nominati Capi di Stato Maggiore della Difesa, dell’Esercito, della Marina e dell’Aereonautica ovvero Segretario Generale/Direttore Nazionale degli Armamenti del Ministero della Difesa).
Le disposizioni di cui all’articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n.177 e successive modificazioni ed integrazioni (maggiorazione del 18% della base pensionabile) trovano applicazione sullo stipendio, sulle quote mensili, sull’assegno personale (art.3, comma 6 del d.lgs 193/03), sulla RIA, e sugli eventuali scatti di cui alla legge n. 539/1950, con esclusione, pertanto, dell’assegno funzionale, e dell’assegno di valorizzazione.
Si rappresenta che il personale dell’Esercito beneficia dell’indennità operativa di base ai sensi della legge 78/83, comprensiva delle maggiorazioni ivi previste.
La medesima legge 78/83 prevede, inoltre, l’attribuzione di specifiche indennità per i periodi trascorsi in impiego operativo per reparti di campagna (art.3), imbarco (art. 4) aeronavigazione (art. 5), volo (art. 6) e controllo spazio aereo (art. 7). Per la valutazione in sede pensionistica dell’indennità di aeronavigazione e di volo si rinvia a quanto specificato nel paragrafo 8).
L’articolo 18 della citata legge 78/1983, disciplinante gli effetti pensionistici delle diverse indennità operative, stabilisce che per i periodi di impiego operativo per reparti di campagna, di imbarco e di controllo della spazio aereo venga valorizzato in pensione un importo calcolato prendendo a riferimento l’indennità di impiego operativo di base maggiorata, per ogni anno di servizio effettivo di impiego nelle suddette condizioni prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI allegata alla medesima legge.
In sede di pensione, quindi, al personale dell’Esercito, oltre all’importo corrispondente all’operativa di base, compete una percentuale di maggiorazione di detta indennità operativa per ogni anno di servizio prestato nelle condizioni di servizio di cui agli articoli 3, 4 e 7 della legge 78/83.
L’indennità operativa di base comprensiva della suddetta maggiorazione, da considerarsi come retribuzione fissa e continuativa non soggetta alla maggiorazione del 18%, concorrerà alla determinazione della quota A e per la quota B in relazione agli importi percepiti nel periodo di riferimento.
Qualora l’interessato venga restituito al servizio ordinario, non ha più titolo al godimento delle suddette particolari indennità ma, ferma restando l’attribuzione dell’indennità operativa con le modalità e gli importi stabiliti dalla legge n. 78/83 e s.m.i., ad una indennità c.d. Di ―trascinamento‖, in virtù dell’art. 13, dell’ultimo comma del D.P.R. 254/1999 di estensione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del DPR n.394 /1995, così come modificato dall’articolo 4, comma 3, del DPR n. 360/1996. L’indennità di ―trascinamento‖, quale retribuzione fissa e continuativa, incide esclusivamente ai fini della determinazione della quota B di pensione in relazione agli importi percepiti nel periodo di riferimento. La medesima indennità di trascinamento spetta anche a coloro che abbiano optato ai sensi del DPR n. 255/1999.
Si fa presente, inoltre, che il conglobamento nello stipendio dell’indennità integrativa speciale non modifica, per esplicita disposizione legislativa (art. 3, comma 2, del Dlgs n.193/2003), le modalità per determinare la base di calcolo del trattamento pensionistico, anche con riferimento all’articolo 2, comma 10, della legge n.335/1995.
Conseguentemente, nel contesto della base pensionabile, a decorrere dal 1° gennaio 2005, non si applica la maggiorazione del l8% di cui al già citato articolo 16 della legge n.177/1976, relativamente all’ indennità integrativa speciale conglobata nell’importo dello stipendio parametrato, considerando il valore relativo alla qualifica rivestita.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001 è stato attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2000, un’indennità perequativa ai Colonnelli ed ai Brigadieri Generali delle Forze Armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile.
Tale indennità è ripartita per tredici mensilità ed è valutabile, in virtù di quanto disposto dal citato decreto, nella quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1 lettera a) del D.Igs. n. 503/1992 . Ai Maggiori Generali e ai Tenenti Generali e gradi corrispondenti delle Forze Armate, è attribuita l’indennità di posizione di cui all’articolo 1 della legge n. 334/1997, suscettibile di maggiorazione (30%, 25%, 15%) a seconda del grado e dell’incarico rivestito.
Tali elementi rientrano nella quota A di pensione.
Si fa presente che, in virtù dell’art. 1 della legge 30 dic. 2002, n. 295, e successive modificazioni, è consentita l’attribuzione del trattamento economico (esteso, quindi , alle indennità operative previste dalla legge 78/83 e successive modifiche, nonché all’indennità pensionabile mensile per il personale in servizio presso gli Stabilimenti militari di pena) del Colonnello e del Brigadiere Generale e gradi corrispondenti delle altre FFAA, agli Ufficiali dell’Esercito che hanno maturato, rispettivamente, il requisito dei 15 e 25 anni di servizio militare prestato senza demerito dalla nomina ad ufficiale.
Gli effetti giuridici ed economici della presente disposizione decorrono dal 1° gennaio 2002, in virtù del 3° comma dello stesso articolo 1 della legge n. 295/2002.
L’articolo 1 della suddetta legge, mediante il comma 1 – lettera c) e il comma 2, ha riformulato, inoltre, l’articolo 5 — comma 3 bis, della legge n. 231/90, il quale, nella nuova stesura, stabilisce che ―Fino a quando non ricorrano le condizioni per l’attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3, agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito, a decorrere dal 1 aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al Colonnello e al Brigadiere Generale e gradi equiparati‖.
Re: un quesito per capire
Messaggio da giulio61 »
Ignorante che non sono altro, ho capito solo qualcosina. Chiedo molto se riesci a quantificare l'importo y(ossia aggiungendo i 31mesi nel retributivo)? Potrbbe essere una notizia utile a chi come me per poco non rientra nel sistama retributivo. Grazie
Re: un quesito per capire
===Art. 5. Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati pre-ruolo.AkaGiampy ha scritto:Per Giiulio61
Il problema, purtroppo, sta nel fatto che molti nostri colleghi cosiddetti "amministrativi" si sono ben guardati di rendere edotto il rimanente "populino" della possibilità fornita dall'art. 5 della Legge 165/97.
Anche io ho scoperto tardi di avere questa possibilità ... ma nonostante tutto appena capita l'antifona mi sono buttato nella mischia.
Il servizio comunque prestato ... nel mio caso ... si riferiva all'Operativa di Base che non dava possibilità di maggiorazione... ma fatti i dovuti conteggi ... ed avendo effettuato diversi anni in Operativa di Base che sono stati trasformati in Operativa di Campagna (1/5) mi hanno dato la possibilità di maturare quel periodo di aa. 01 mm. 09. e gg. 13 che mi ha permesso ... una volta ricongiunto ... di rientrare nel Sistema Retributivo.
Il conteggio della Delibera INPS Gestioni ex INPDAP si basava su un calcolo del Mod. PA04 fornito dall'Ente Amministratore dove venivano presi in considerazione gli emolumenti percepiti dal 01.01.1993 in poi.
Dopodichè è stato effettuato il conteggio del contributo da versare per poi dividerlo per i mesi ammessi a riscatto di ricongiunzione per il raggiungimento dei 18 anni di contribuzione alla data del 31.12.1995 ... nel mio caso specifico circa € 450 mensili x mesi 21
Spero di essere stato di aiuto ... rimango a disposizione per ulteriori informazioni in tal senso
Akagiampy
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all’articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187 [4], agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all’articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838 [4], e all’articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284 [4], e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
2. Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995.
3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.
4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.
5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l’amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.
6. I periodi pre-ruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell’indennità di fine servizio.
Re: un quesito per capire
Per Giulio61,
Per quello che ne so ... pur ricongiungendo 31 mesi anche se non rientri comunque nel Sistema Retributivo ... si incrementerebbe in ogni caso la cosiddetta quota "A" della base pensionabile (e non sarebbe propriamente poco ... credimi).
Certo ... circa € 14.000 è una cifra impegnativa ... ma dovresti verificare in qualche modo se il gioco puo valere la candela.
Per la cronaca, a me ... un paio di anni fa ... con 36 anni di contributi ed il Sistema Misto ... fecero un conteggio dove il rateo pensione mensile sarebbe ammontato a circa € 1800.
Trovi altre mie informazioni se entri in MARINA ... 36 anni di contributi e provvedimento di riforma ... ero Genesis778 ... ho dovuto modificare il nickname ed effettuare una nuova registrazione.
Akagiampy
Per quello che ne so ... pur ricongiungendo 31 mesi anche se non rientri comunque nel Sistema Retributivo ... si incrementerebbe in ogni caso la cosiddetta quota "A" della base pensionabile (e non sarebbe propriamente poco ... credimi).
Certo ... circa € 14.000 è una cifra impegnativa ... ma dovresti verificare in qualche modo se il gioco puo valere la candela.
Per la cronaca, a me ... un paio di anni fa ... con 36 anni di contributi ed il Sistema Misto ... fecero un conteggio dove il rateo pensione mensile sarebbe ammontato a circa € 1800.
Trovi altre mie informazioni se entri in MARINA ... 36 anni di contributi e provvedimento di riforma ... ero Genesis778 ... ho dovuto modificare il nickname ed effettuare una nuova registrazione.
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