turni settimanali, aggiungendo ad ogni servizio 13 minuti, divisi in 5 minuti prima e 8 minuti dopo ciascun turno.
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28/05/2014 201303276 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 02/04/2014
Numero 01724/2014 e data 28/05/2014
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 2 aprile 2014
NUMERO AFFARE 03276/2013
OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’ assistente capo della Polizia di Stato G. B. avverso mancata concessione di un giorno libero ogni 28 giorni lavorativi, con richiesta di risarcimento del danno.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 333-A/U.C./7060/2613/V del 12 settembre 2013 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
Il signor G. B. è assistente capo della Polizia di Stato, ed impugna il decreto del Capo della Polizia del 2 luglio 2012, di reiezione del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso il provvedimento del dirigente del Reparto prevenzione crimine della OMISSIS prot. n. …. del 20 marzo 2012, che aveva respinto l’istanza del ricorrente, datata 15 marzo 2012 e avanzata tramite avvocato, di applicazione dell’istituto del giorno libero ogni 28 giorni lavorativi per il servizio espletato dal 1999 al 2008, e da attribuirsi mediante risarcimento sostitutivo dell’indennità prevista per il giorno di riposo non fruito.
Il diniego ministeriale si fonda sulle seguenti considerazioni:
- l’istituto invocato può essere riconosciuto esclusivamente ai “turnisti” che svolgono un servizio continuativo articolato in sei turni settimanali, aggiungendo ad ogni servizio 13 minuti, divisi in 5 minuti prima e 8 minuti dopo ciascun turno, con esclusione di qualsiasi altra tipologia di orario, come previsto dagli accordi nazionali quadro sottoscritti negli anni 1990, 1997 e 2000;
- il ricorso gerarchico respinto deve essere valutato in riferimento alla normativa in materia di articolazione dell’orario di lavoro vigente all’epoca;
- deve dunque farsi riferimento alla disciplina contenuta negli accordi nazionali quadro degli anni sopra indicati;
- il ricorrente non può essere individuato quale “turnista” poiché egli risulta avere espletato turni di servizio senza l’incremento dei 13 minuti sopra indicati e di aver fruito del giorno di riposo settimanale la domenica.
I motivi di ricorso sono i seguenti.
1) Eccesso di potere; contraddittoriorietà dell’atto.
La condizione ostativa, ravvisata dal Ministero, di non essere il ricorrente qualificabile come “turnista” non tiene conto della circostanza che nell’immediato precedente il lavoro svolto dall’interessato era da considerarsi come continuativo e “turnista”, poiché svolto secondo le modalità che avrebbe consentito l’applicazione dell’istituto del giorno libero e quindi avrebbero consentito l’accoglimento della richiesta indennità.
In particolare il ricorrente:
- dal 1999 al 2000 lavorava presso il Reparto prevenzione crimine di OMISSIS con “turni in terza” comprendendo anche le notti;
- dal 2000 al 2004 presso la questura di OMISSIS con “turno in quinta”,
- dal 2004 al 2005 presso il commissariato di OMISSIS con “turno in quinta”;
- dal 2005 in poi presso il Reparto prevenzione crimine della OMISSIS con “turno in quinta”.
Inoltre dal 2009 quello stesso Reparto prevenzione crimine della OMISSIS, a seguito delle richieste di indennità per gli anni dal 1999 al 2008, applicava senza modificare il tipo di turnazione e in costanza della medesima disciplina normativa l’istituto del giorno libero.
2) Violazione di legge.
Il dirigente del Reparto prevenzione crimine della OMISSIS non aveva alcun potere per derogare alla normativa degli accordi nazionali quadro del 1990, del 1997 e del 2000, e la deroga a quella normativa non può essere imputata al ricorrente, che ha semplicemente eseguito degli ordini.
3) Illogicità dell’atto impugnato.
Diversamente da quanto asserito dall’atto impugnato è proprio la disciplina prevista dagli accordi nazionali quadro sottoscritti negli anni 1990, 1997 e 2000 (segnatamente dall’articolo 7 dell’accordo nazionale quadro del 1990, richiamato negli accordi nazionali quadro successivi) a prevedere il beneficio economico richiesto dal ricorrente.
4) Disparità di trattamento.
Tutte le questure d’Italia hanno applicato, dal 1990, il citato articolo 7 di quell’accordo nazionale quadro, sicché non è dato di comprendere per quale ragione l’indennità richiesta non sia stata riconosciuta al ricorrente.
Inoltre è il tipo di servizio che ne comporta la qualificazione di continuativo, non già una definizione del Questore.
Infine il ricorrente ha tutti i requisiti per ottenere l’indennità richiesta, poiché lo stesso Ministero ha affermato che il giorno libero ogni 28 giorni di servizio spetta al personale che espleta servizio continuativo, anche qualora l’interessato non sia riuscito a completare i 28 giorni lavorativi per assenza legittima.
Il Ministero riferente ha eccepito preliminarmente:
- la inammissibilità del ricorso straordinario nella parte in cui chiede il riconoscimento di un diritto;
- la inammissibilità del ricorso straordinario nella parte in cui chiede il risarcimento del danno;
- la prescrizione dei crediti retributivi anteriori al quinquennio anteriore alla data di proposizione del ricorso gerarchico originario (26 marzo 2010);
- acquiescenza relativamente alla denuncia di violazione dell’articolo 7, primo comma, dell’accordo nazionale quadro del 1997, poiché a suo tempo non contestata né dal ricorrente né dalle associazioni sindacali;
e nel merito la infondatezza dei motivi posti a base del gravame.
La Sezione, con parere interlocutorio reso nella nell’adunanza del 23 novembre 2013 ha prospettato la necessità che il ricorrente fosse posto a conoscenza (ove già non avvenuto) della relazione ministeriale; e che gli fosse consentito di controdedurre entro un termine adeguato.
Il Ministero ha ottemperato, e ha fatto pervenire le controdeduzioni del ricorrente.
Considerato:
Può prescindersi dal valutare la fondatezza delle eccezioni preliminari di parziale inammissibilità e di parziale prescrizione, poiché il ricorso è comunque da respingere per l’infondatezza nel merito delle censure.
Quanto alla eccezione di acquiescenza essa è fondata (v. infra).
Come specificato in premessa, il diniego ministeriale si fonda sulla considerazione che l’istituto invocato può essere riconosciuto esclusivamente ai “turnisti” che svolgono un servizio continuativo articolato in sei turni settimanali, aggiungendo ad ogni servizio 13 minuti, divisi in 5 minuti prima e 8 minuti dopo ciascun turno, con esclusione di qualsiasi altra tipologia di orario, così come previsto dagli accordi nazionali quadro sottoscritti negli anni 1990, 1997 e 2000; e senza fruizione del giorno di riposo settimanale la domenica.
Il ricorrente non contesta specificamente che il servizio da lui espletato, e per il quale rivendica l’applicazione dell’istituto del giorno libero ogni 28 giorni lavorativi (e conseguentemente il ristoro economico sostitutivo per il giorno di riposo non fruito), non è stato espletato con le esatte modalità testé indicate, ed alle quali - esclusivamente - l’Amministrazione, in applicazione degli accordi nazionali quadro successivi succedutisi dal 1990, ha collegato il regime di quel riposo periodico.
Il ricorrente afferma di aver prestato servizi sostanzialmente equivalenti, ma ciò non è sufficiente a concretare la specifica turnazione. Ed è solo a quella specifica turnazione che la normativa di settore - risultante dall’applicazione dei suddetti accordi sindacali, incontestati – collega il trattamento perseguito dal ricorrente.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi Giuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa
Turnista: giorno libero ogni 28 giorni lavorativi
Re: Turnista: giorno libero ogni 28 giorni lavorativi
vedi anche allegato anche se è di un po' di anni fa.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: Turnista: giorno libero ogni 28 giorni lavorativi
Il “giorno libero” per il personale impiegato in turni continuativi
L’art. 8, co. 1, lettera a), A.N.Q. 31.7.2009 prevede che il personale impiegato in servizi continuativi fruisca di un giorno libero dal servizio, oltre al riposo settimanale, dopo 28 giorni lavorativi effettuati, secondo quanto indicato nel prospetto A) allegato all’A.N.Q. medesimo.
Per “giorni lavorativi effettuati” devono intendersi non solo i giorni in cui si è materialmente prestato servizio, ma anche quelli di legittima assenza dal servizio e pertanto equiparati al servizio medesimo a tutti gli effetti; per giorni lavorativi effettuati si intendono dunque anche il riposo settimanale, i giorni di congedo ordinario o straordinario, i giorni di aspettativa per infermità, i giorni di permesso sindacale, eccetera.
L’art. 16, comma 4 d.P.R. 164/2002 stabilisce inoltre che, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, al personale impiegato in turni continuativi è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
L’art. 8, co. 1, lettera a), A.N.Q. 31.7.2009 prevede che il personale impiegato in servizi continuativi fruisca di un giorno libero dal servizio, oltre al riposo settimanale, dopo 28 giorni lavorativi effettuati, secondo quanto indicato nel prospetto A) allegato all’A.N.Q. medesimo.
Per “giorni lavorativi effettuati” devono intendersi non solo i giorni in cui si è materialmente prestato servizio, ma anche quelli di legittima assenza dal servizio e pertanto equiparati al servizio medesimo a tutti gli effetti; per giorni lavorativi effettuati si intendono dunque anche il riposo settimanale, i giorni di congedo ordinario o straordinario, i giorni di aspettativa per infermità, i giorni di permesso sindacale, eccetera.
L’art. 16, comma 4 d.P.R. 164/2002 stabilisce inoltre che, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, al personale impiegato in turni continuativi è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
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