trattenuta fondo credito
- luiscypher
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Re: trattenuta fondo credito
Messaggio da luiscypher »
Quanto ti trattengono al mese? È una mia curiosità perché, non avendo aderito, peraltro perché non lo sapevo, non ho potuto chiedere il "piccolo prestito"...
- antoniomlg
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Re: trattenuta fondo credito
Messaggio da antoniomlg »
quando gestiva INPDAP bastava inviare modulo di disdettagerryg ha scritto:salve volevo sapere come si puo recedere al fondo credito inps, in pensione fa ottobre 2017
vedi se riesci modificando il modulo
Modulo scaricato alla pagina web
http://www.vincenzobrancatisano.it/arti ... sdetta.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: trattenuta fondo credito
antoniomlg ha scritto:quando gestiva INPDAP bastava inviare modulo di disdettagerryg ha scritto:salve volevo sapere come si puo recedere al fondo credito inps, in pensione fa ottobre 2017
vedi se riesci modificando il modulo
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Non si può più recedere dal contributo fondo credito- vi erano 6 mesi di tempo dalla prima trattenuta sia sulla pensione che sullo stipendio-
Infatti quelli che non hanno aderito nel 2007 non possono accedere al fondo credito Inps ex Inpdap
Re: trattenuta fondo credito
Un collega andato in pensione qualche anno fa, in questo mese di Luglio, ha scritto all'INPS per avere chiarimenti in merito alla trattenuta e questa qui sotto è stata la risposta:
Si riscontra la richiesta pervenuta, derubricata a richiesta informazioni, per premettere che il decreto n. 45 del 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dando attuazione al disposto di cui all’articolo unico comma 347 della L. 266/2005, ha esteso l’iscrizione e l’accesso alle prestazioni contemplate dal D.M. n. 463 del 1998 per gli iscritti alla “Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell’INPDAP (ad oggi INPS Gestione ex INPDAP)”, già previste per i dipendenti pubblici in attività di servizio, anche a coloro che divengono titolari di trattamento di quiescenza quali ex dipendenti pubblici, oltre che ai dipendenti o pensionati di enti od amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 iscritti ai fini pensionistici presso gestioni previdenziali diverse dalla gestione ex INPDAP.
Segnatamente, l’adesione del pensionato è volontaria ma, una volta manifestata, comporta l’iscrizione alla summenzionata “Gestione unitaria” ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 1032/’73, concernente, per l’appunto, l’iscrizione alla predetta “Gestione” dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Ciò comporta che l’iscrizione è definitiva e non più revocabile con conseguente obbligatorietà del versamento del relativo contributo, come già prescritto per i dipendenti in attività di servizio.
L’unica differenza è che l’aliquota contributiva viene stabilita, anziché nella misura dello 0,35% della retribuzione contributiva di cui all’art.1 comma 242 della L. 662/’96, nella misura dello 0,15% dell’ammontare lordo della pensione, come indicato nell’art.3 comma 2 del D.M. 45 del 2007.
Distinti saluti.
Raimondo Curiale
Responsabile L.P.S.
Si riscontra la richiesta pervenuta, derubricata a richiesta informazioni, per premettere che il decreto n. 45 del 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dando attuazione al disposto di cui all’articolo unico comma 347 della L. 266/2005, ha esteso l’iscrizione e l’accesso alle prestazioni contemplate dal D.M. n. 463 del 1998 per gli iscritti alla “Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell’INPDAP (ad oggi INPS Gestione ex INPDAP)”, già previste per i dipendenti pubblici in attività di servizio, anche a coloro che divengono titolari di trattamento di quiescenza quali ex dipendenti pubblici, oltre che ai dipendenti o pensionati di enti od amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 iscritti ai fini pensionistici presso gestioni previdenziali diverse dalla gestione ex INPDAP.
Segnatamente, l’adesione del pensionato è volontaria ma, una volta manifestata, comporta l’iscrizione alla summenzionata “Gestione unitaria” ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 1032/’73, concernente, per l’appunto, l’iscrizione alla predetta “Gestione” dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Ciò comporta che l’iscrizione è definitiva e non più revocabile con conseguente obbligatorietà del versamento del relativo contributo, come già prescritto per i dipendenti in attività di servizio.
L’unica differenza è che l’aliquota contributiva viene stabilita, anziché nella misura dello 0,35% della retribuzione contributiva di cui all’art.1 comma 242 della L. 662/’96, nella misura dello 0,15% dell’ammontare lordo della pensione, come indicato nell’art.3 comma 2 del D.M. 45 del 2007.
Distinti saluti.
Raimondo Curiale
Responsabile L.P.S.
Re: trattenuta fondo credito
N.B.: solo ed esclusivamente nel 2007 veniva data la possibilità di recedere dall’iscrizione a tale Fondo Credito entro i 6 MESI, tanto che, veniva riportata la qui sotto indicata comunicazione ma, in nessun altro atto successivo viene più citato il discorso di tale possibilità. Infatti nel 2007 veniva fatto presente che: “Va comunque detto che il provvedimento è ancora in fase di approvazione da parte del Parlamento”.
P.S.: infatti solo allora nel 2007 si poteva leggere: “Inoltre, per sei mesi a partire dalla prima trattenuta, i pensionati Inpdap che hanno aderito alla Gestione credito possono decidere di recedere dall’iscrizione”.
P.S.: infatti solo allora nel 2007 si poteva leggere: “Inoltre, per sei mesi a partire dalla prima trattenuta, i pensionati Inpdap che hanno aderito alla Gestione credito possono decidere di recedere dall’iscrizione”.
Re: trattenuta fondo credito
Dal sito INPS (chi lo vuole può anche scaricarlo in PDF).
Inoltre, se vi servono, potete anche scaricare direttamente gli allegati 1 e 2.
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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidita' civile e altre prestazioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 11-08-2017
Messaggio n. 3282
Allegati n.2
OGGETTO: chiarimenti richieste di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Variazioni al piano dei conti.
Premessa
A seguito delle richieste di chiarimento pervenute, si ritiene utile riepilogare le indicazioni date nel tempo[1] - riferite ai soggetti iscritti in forma facoltativa alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (di seguito gestione credito) ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze n. 45 del 7 marzo 2007 e successive modifiche - per consentire alle strutture territoriali di verificare la regolarità delle richieste presentate. Con successivo messaggio saranno fornite altresì le indicazioni per gestire gli adempimenti consequenziali.
1. Iscrizione facoltativa alla gestione credito
Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2007, n. 45 “Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP”, come modificato dall'art. 3 bis del decreto legge n. 159/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 222/2007, è stata introdotta l’iscrizione facoltativa alla gestione credito per talune categorie, previa manifestazione di volontà di adesione esplicita.
Si evidenzia che le richieste di adesione devono essere presentate, per le diverse categorie, entro i termini indicati nei successivi punti a, b e c.
L’adesione una volta esercitata non può essere revocata e l’iscrizione in qualità di aderente permane per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica per il quale non sussiste l’iscrizione obbligatoria alla gestione credito. Per i pensionati l’iscrizione permane fino all’ultimo giorno di esistenza in vita.
a. Lavoratori in servizio: termini di adesione alla gestione credito per periodi concomitanti al rapporto di lavoro.
I lavoratori in servizio alla data del 31/05/2008 presso Enti e Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, non iscritti ai fini pensionistici o per le prestazioni di fine servizio (TFS/TFR) alla gestione pubblica, dovevano manifestare la volontà di aderire alla gestione credito, presentando l’apposito modulo all’INPDAP entro la medesima data del 31 maggio 2008.
La facoltà di adesione può essere esercitata, altresì, dai lavoratori - assunti o trasferiti successivamente al 31/05/2008 presso Enti e Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n.165 - non iscritti ad una delle casse pensionistiche o ai fondi per le prestazioni di fine servizio (TFS/TFR) della gestione pubblica.
I soggetti interessati, entro 30 giorni dalla data dell’assunzione o dalla data del trasferimento, devono manifestare all’Istituto la volontà di aderire.
b. Pensionati/pensionandi: termini di adesione alla gestione credito per periodi successivi al pensionamento.
I lavoratori in quiescenza alla data del 31/05/2008 - pensionati ex dipendenti pubblici con trattamento a carico delle Casse pensionistiche della gestione dipendenti pubblici o di altri enti previdenziali - dovevano manifestare all’INPDAP la volontà di aderire alla gestione credito, entro la medesima data del 31 maggio 2008.
A decorrere dal 1/06/2008, la facoltà di adesione può essere esercitata dai dipendenti in servizio, iscritti obbligatoriamente o per adesione alla gestione credito e prossimi al pensionamento.
Tale facoltà di adesione deve essere esercitata entro l’ultimo giorno di servizio.
I titolari di pensioni indirette o di reversibilità sono esclusi dalla facoltà di aderire alla gestione credito.
c. Personale in ausiliaria
Le norme che regolano la facoltà di adesione devono essere coordinate con la disciplina specifica del collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali.
Ufficiali in ausiliaria
Gli ufficiali transitati nella posizione di ausiliaria fruiscono di un trattamento provvisorio di pensione a carico del Ministero della Difesa e sono iscritti obbligatoriamente alla gestione credito (cfr. art. 6, comma 2, del Decreto 28 luglio 1998, n. 463 e art.1874, comma 2, del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell'ordinamento militare”).
Per mantenere l’iscrizione alla gestione credito dopo la cessazione dall’ausiliaria, gli ufficiali devono manifestare la volontà di aderire alla gestione medesima entro l’ultimo giorno di iscrizione obbligatoria, quindi entro l’ultimo giorno di ausiliaria.
Sottufficiali in ausiliaria
I sottufficiali collocati in ausiliaria fruiscono di un trattamento provvisorio di pensione a carico del Ministero della Difesa ma, a differenza degli ufficiali, non sono iscritti obbligatoriamente alla gestione credito [2].
I sottufficiali prossimi al collocamento in ausiliaria possono chiedere di aderire alla gestione credito entro l’ultimo giorno di servizio antecedente al collocamento in ausiliaria.
2. Modalità di esercizio della facoltà di adesione alla gestione credito
I soggetti legittimati di cui ai precedenti punti a, b e c che intendono esercitare la facoltà di adesione alla gestione credito devono inviare, entro i termini sopraindicati, alla struttura territoriale di riferimento dell’INPS il modulo “Adesione Gestione Credito”, reperibile sul sito istituzionale.
I neo assunti o trasferiti e i sottufficiali prossimi al collocamento in ausiliaria devono inviare contestualmente una copia della richiesta alla propria amministrazione.
Il modulo di adesione non deve essere presentato dal personale in servizio prossimo al pensionamento e dagli ufficiali prossimi alla cessazione dell’ausiliaria se hanno manifestato la volontà di aderire alla gestione credito in sede di domanda di pensione, fermo restando il rispetto dei termini sopraindicati.
3. Gestione delle richieste di adesione
Dalla data di pubblicazione del presente messaggio, le strutture territoriali procederanno come di seguito indicato per gestire le richieste di adesione alla gestione credito e gli adempimenti consequenziali.
Le strutture territoriali che ricevono la richiesta di adesione la protocollano tempestivamente e, nel caso in cui non siano competenti a gestire la posizione assicurativa del lavoratore nel Sistema Informativo della gestione pubblica (SIN) inoltrano la richiesta protocollata alla struttura territoriale competente.
3.1. Adesione lavoratori di nuova assunzione o trasferiti in amministrazioni pubbliche
Acquisita la domanda di adesione, la struttura territorialmente competente ne verifica la legittimità secondo le indicazioni date in precedenza (soggetto con diritto all’esercizio della facoltà e domanda presentata nei termini prescritti).
Al termine dell’istruttoria, la struttura territoriale provvederà a notificare l’esito del procedimento all’interessato e al datore di lavoro.
Nel caso di accoglimento dell’istanza, la struttura territoriale provvederà altresì, ad inserire l’adesione nel SIN secondo le istruzioni procedurali che saranno fornite con un successivo messaggio.
3.2. Adesione iscritti pensionandi e degli ufficiali prossimi alla cessazione dall’ausiliaria
Acquisita la domanda di adesione, la struttura territorialmente competente ne verifica la legittimità secondo le indicazioni date in precedenza (soggetto con diritto all’esercizio della facoltà, domanda presentata nei termini prescritti e, per il personale prossimo alla pensione, cessazione dal servizio con diritto a pensione); al termine dell’istruttoria provvede a notificare l’esito del procedimento all’interessato e, nel caso di esito favorevole, ad inserire l’adesione nel SIN secondo le istruzioni procedurali che saranno fornite con un successivo messaggio.
Per i pensionati che fruiscono di un trattamento pensionistico non erogato dall’INPS ma da un altro Ente previdenziale (ad es. INPGI, ENPAM), la struttura territoriale provvederà a comunicare a quest’ultimo l’accoglimento dell’istanza affinché l’Ente effettui la trattenuta sul trattamento pensionistico erogato.
3.3. Adesione dei sottufficiali prossimi al collocamento in ausiliaria
Acquisita la domanda di adesione, la struttura territorialmente competente ne verifica la legittimità secondo le indicazioni date in precedenza (soggetto con diritto all’esercizio della facoltà e domanda presentata nei termini prescritti).
Al termine dell’istruttoria, la struttura territoriale provvederà a notificare l’esito del procedimento all’interessato e all’Amministrazione di riferimento.
Nel caso di accoglimento dell’istanza, la struttura territoriale provvederà altresì, ad inserire l’adesione nel SIN secondo le istruzioni procedurali che saranno fornite con un successivo messaggio.
4. Precisazioni sulla trattenuta da operare sui trattamenti pensionistici ed effetti sulle prestazioni creditizie
Nel caso in cui il pensionato sia titolare di più pensioni obbligatorie dirette, a carico della gestione pubblica ovvero di pensioni rientranti nell’ambito di applicazione del D.M.45/2007, la trattenuta deve essere applicata a ciascun trattamento pensionistico diretto lordo.
L’obbligo contributivo decorre, per tutti i trattamenti pensionistici sopra richiamati, dalla data di iscrizione alla gestione credito in qualità di aderente in pensione.
Per i soggetti titolari di un trattamento pensionistico in regime di totalizzazione o di cumulo, sia con fondi tutti gestiti da INPS, sia nel caso di presenza di enti o casse esterne, la trattenuta è applicata sull’intero trattamento pensionistico lordo.
Si evidenzia che nessun contributo è dovuto nel caso in cui il trattamento pensionistico preso a riferimento per l’applicazione della trattenuta sia inferiore o pari a 600 euro lorde mensili, importo rivalutato prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. La trattenuta sarà operata sull’importo lordo della pensione al superamento del suindicato limite.
In sede di erogazione di prestiti il quinto cedibile va calcolato sull’importo complessivo del trattamento pensionistico in regime di totalizzazione o cumulo sui quali opera la trattenuta[3].
5. Indicazioni gestione denunce contributive e versamenti
5.1. Lavoratori aderenti e militari in ausiliaria
Le denunce contributive relative ai lavoratori attivi ovvero ai sottufficiali in ausiliaria aderenti alla gestione credito devono essere effettuate secondo le indicazioni fornite dall’Istituto (cfr. circolare INPS n.105 dell’8 agosto 2012) avendo cura di indicare nell’elemento <AderenteCredito45_2007> il codice 01 “Dipendente” per i lavoratori attivi e 02 “Pensionato” per i sottufficiali in ausiliaria. Per quest’ultimi, il Tipo Impiego da indicare deve essere quello identificato dal Codice 41 “Ausiliaria Sottufficiali”. Il pagamento dei contributi deve essere effettuato con le stesse modalità utilizzate per il versamento degli altri contributi discendenti dalle denunce mensili <ListaPosPA>. Si evidenzia, infine, che per gli ufficiali in ausiliaria per i quali l’iscrizione alla gestione credito è obbligatoria, il Tipo Impiego da indicare è quello identificato con il Codice 40 “Ausiliaria Ufficiali” e nelle denunce contributive non deve essere valorizzato l’elemento <AderenteCredito45_2007>.
5.2 Pensionati aderenti
Nel caso in cui la trattenuta per la gestione credito non sia effettuata dall’INPS ma da altri Istituti previdenziali (ad es. INPGI, ENPAM), questi ultimi in luogo della denuncia contributiva <ListaPosPA> devono inviare mensilmente, alla struttura territorialmente competente, il prospetto allegato al presente messaggio (allegato 1) contenente l’elenco dei codici fiscali dei pensionati per i quali hanno effettuato la trattenuta per la gestione credito con gli importi relativi all’ammontare lordo del trattamento pensionistico e dei contributi versati. Il versamento dei contributi trattenuti ai pensionati deve essere effettuato utilizzando il codice contributo F24 P910 “Contribuzione cassa unica del credito – pensionati aderenti di cui al dm 45/2007”.
6. Istruzioni contabili
Le trattenute effettuate da altri Istituti previdenziali sulle pensioni da loro erogate per l’esercizio della facoltà di adesione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, verranno accreditate sulla contabilità speciale della Tesoreria Centrale dello Stato “21039 – INPS – ex Inpdap - Gest. Aut. Prestaz. Creditizie, tramite i versamenti effettuati con i modelli F24 che avranno la valorizzazione il codice tributo P910 “Contribuzione cassa unica del credito – pensionati aderenti di cui al dm 45/2007”.
La contribuzione versata dagli Enti previdenziali verrà contabilizzata, in via automatizzata, al conto di nuova istituzione:
INC22101 Contributi dovuti da altri Istituti previdenziali per le trattenute operate sulle pensioni quale adesione facoltativa alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Si allega la variazione al piano dei conti (allegato 2).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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[1] Circolare INPDAP n. 27 del 04.10.2007; nota operativa della D.C. Credito dell’INPDAP n. 1 del 29.02.2008; circolare INPDAP n. 11 del 07.07.2008; circolare INPS n. 6 del 16.01.2014; messaggio n. 4325 del 30.04.2014.
[2] cfr. circolare INPDAP n. 27 del 4/10/2007 e nota operativa n. 1 del 29/02/2008 della Direzione Centrale Credito INPDAP.
[3] Cfr. Circolare INPDAP n. 27 del 4 ottobre 2007 e nota operativa della D.C. Credito dell’ex INPDAP del 29 febbraio 2008, n.1.
Allegato N.1
Allegato N.2
Inoltre, se vi servono, potete anche scaricare direttamente gli allegati 1 e 2.
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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidita' civile e altre prestazioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 11-08-2017
Messaggio n. 3282
Allegati n.2
OGGETTO: chiarimenti richieste di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Variazioni al piano dei conti.
Premessa
A seguito delle richieste di chiarimento pervenute, si ritiene utile riepilogare le indicazioni date nel tempo[1] - riferite ai soggetti iscritti in forma facoltativa alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (di seguito gestione credito) ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze n. 45 del 7 marzo 2007 e successive modifiche - per consentire alle strutture territoriali di verificare la regolarità delle richieste presentate. Con successivo messaggio saranno fornite altresì le indicazioni per gestire gli adempimenti consequenziali.
1. Iscrizione facoltativa alla gestione credito
Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2007, n. 45 “Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP”, come modificato dall'art. 3 bis del decreto legge n. 159/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 222/2007, è stata introdotta l’iscrizione facoltativa alla gestione credito per talune categorie, previa manifestazione di volontà di adesione esplicita.
Si evidenzia che le richieste di adesione devono essere presentate, per le diverse categorie, entro i termini indicati nei successivi punti a, b e c.
L’adesione una volta esercitata non può essere revocata e l’iscrizione in qualità di aderente permane per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica per il quale non sussiste l’iscrizione obbligatoria alla gestione credito. Per i pensionati l’iscrizione permane fino all’ultimo giorno di esistenza in vita.
a. Lavoratori in servizio: termini di adesione alla gestione credito per periodi concomitanti al rapporto di lavoro.
I lavoratori in servizio alla data del 31/05/2008 presso Enti e Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, non iscritti ai fini pensionistici o per le prestazioni di fine servizio (TFS/TFR) alla gestione pubblica, dovevano manifestare la volontà di aderire alla gestione credito, presentando l’apposito modulo all’INPDAP entro la medesima data del 31 maggio 2008.
La facoltà di adesione può essere esercitata, altresì, dai lavoratori - assunti o trasferiti successivamente al 31/05/2008 presso Enti e Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n.165 - non iscritti ad una delle casse pensionistiche o ai fondi per le prestazioni di fine servizio (TFS/TFR) della gestione pubblica.
I soggetti interessati, entro 30 giorni dalla data dell’assunzione o dalla data del trasferimento, devono manifestare all’Istituto la volontà di aderire.
b. Pensionati/pensionandi: termini di adesione alla gestione credito per periodi successivi al pensionamento.
I lavoratori in quiescenza alla data del 31/05/2008 - pensionati ex dipendenti pubblici con trattamento a carico delle Casse pensionistiche della gestione dipendenti pubblici o di altri enti previdenziali - dovevano manifestare all’INPDAP la volontà di aderire alla gestione credito, entro la medesima data del 31 maggio 2008.
A decorrere dal 1/06/2008, la facoltà di adesione può essere esercitata dai dipendenti in servizio, iscritti obbligatoriamente o per adesione alla gestione credito e prossimi al pensionamento.
Tale facoltà di adesione deve essere esercitata entro l’ultimo giorno di servizio.
I titolari di pensioni indirette o di reversibilità sono esclusi dalla facoltà di aderire alla gestione credito.
c. Personale in ausiliaria
Le norme che regolano la facoltà di adesione devono essere coordinate con la disciplina specifica del collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali.
Ufficiali in ausiliaria
Gli ufficiali transitati nella posizione di ausiliaria fruiscono di un trattamento provvisorio di pensione a carico del Ministero della Difesa e sono iscritti obbligatoriamente alla gestione credito (cfr. art. 6, comma 2, del Decreto 28 luglio 1998, n. 463 e art.1874, comma 2, del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell'ordinamento militare”).
Per mantenere l’iscrizione alla gestione credito dopo la cessazione dall’ausiliaria, gli ufficiali devono manifestare la volontà di aderire alla gestione medesima entro l’ultimo giorno di iscrizione obbligatoria, quindi entro l’ultimo giorno di ausiliaria.
Sottufficiali in ausiliaria
I sottufficiali collocati in ausiliaria fruiscono di un trattamento provvisorio di pensione a carico del Ministero della Difesa ma, a differenza degli ufficiali, non sono iscritti obbligatoriamente alla gestione credito [2].
I sottufficiali prossimi al collocamento in ausiliaria possono chiedere di aderire alla gestione credito entro l’ultimo giorno di servizio antecedente al collocamento in ausiliaria.
2. Modalità di esercizio della facoltà di adesione alla gestione credito
I soggetti legittimati di cui ai precedenti punti a, b e c che intendono esercitare la facoltà di adesione alla gestione credito devono inviare, entro i termini sopraindicati, alla struttura territoriale di riferimento dell’INPS il modulo “Adesione Gestione Credito”, reperibile sul sito istituzionale.
I neo assunti o trasferiti e i sottufficiali prossimi al collocamento in ausiliaria devono inviare contestualmente una copia della richiesta alla propria amministrazione.
Il modulo di adesione non deve essere presentato dal personale in servizio prossimo al pensionamento e dagli ufficiali prossimi alla cessazione dell’ausiliaria se hanno manifestato la volontà di aderire alla gestione credito in sede di domanda di pensione, fermo restando il rispetto dei termini sopraindicati.
3. Gestione delle richieste di adesione
Dalla data di pubblicazione del presente messaggio, le strutture territoriali procederanno come di seguito indicato per gestire le richieste di adesione alla gestione credito e gli adempimenti consequenziali.
Le strutture territoriali che ricevono la richiesta di adesione la protocollano tempestivamente e, nel caso in cui non siano competenti a gestire la posizione assicurativa del lavoratore nel Sistema Informativo della gestione pubblica (SIN) inoltrano la richiesta protocollata alla struttura territoriale competente.
3.1. Adesione lavoratori di nuova assunzione o trasferiti in amministrazioni pubbliche
Acquisita la domanda di adesione, la struttura territorialmente competente ne verifica la legittimità secondo le indicazioni date in precedenza (soggetto con diritto all’esercizio della facoltà e domanda presentata nei termini prescritti).
Al termine dell’istruttoria, la struttura territoriale provvederà a notificare l’esito del procedimento all’interessato e al datore di lavoro.
Nel caso di accoglimento dell’istanza, la struttura territoriale provvederà altresì, ad inserire l’adesione nel SIN secondo le istruzioni procedurali che saranno fornite con un successivo messaggio.
3.2. Adesione iscritti pensionandi e degli ufficiali prossimi alla cessazione dall’ausiliaria
Acquisita la domanda di adesione, la struttura territorialmente competente ne verifica la legittimità secondo le indicazioni date in precedenza (soggetto con diritto all’esercizio della facoltà, domanda presentata nei termini prescritti e, per il personale prossimo alla pensione, cessazione dal servizio con diritto a pensione); al termine dell’istruttoria provvede a notificare l’esito del procedimento all’interessato e, nel caso di esito favorevole, ad inserire l’adesione nel SIN secondo le istruzioni procedurali che saranno fornite con un successivo messaggio.
Per i pensionati che fruiscono di un trattamento pensionistico non erogato dall’INPS ma da un altro Ente previdenziale (ad es. INPGI, ENPAM), la struttura territoriale provvederà a comunicare a quest’ultimo l’accoglimento dell’istanza affinché l’Ente effettui la trattenuta sul trattamento pensionistico erogato.
3.3. Adesione dei sottufficiali prossimi al collocamento in ausiliaria
Acquisita la domanda di adesione, la struttura territorialmente competente ne verifica la legittimità secondo le indicazioni date in precedenza (soggetto con diritto all’esercizio della facoltà e domanda presentata nei termini prescritti).
Al termine dell’istruttoria, la struttura territoriale provvederà a notificare l’esito del procedimento all’interessato e all’Amministrazione di riferimento.
Nel caso di accoglimento dell’istanza, la struttura territoriale provvederà altresì, ad inserire l’adesione nel SIN secondo le istruzioni procedurali che saranno fornite con un successivo messaggio.
4. Precisazioni sulla trattenuta da operare sui trattamenti pensionistici ed effetti sulle prestazioni creditizie
Nel caso in cui il pensionato sia titolare di più pensioni obbligatorie dirette, a carico della gestione pubblica ovvero di pensioni rientranti nell’ambito di applicazione del D.M.45/2007, la trattenuta deve essere applicata a ciascun trattamento pensionistico diretto lordo.
L’obbligo contributivo decorre, per tutti i trattamenti pensionistici sopra richiamati, dalla data di iscrizione alla gestione credito in qualità di aderente in pensione.
Per i soggetti titolari di un trattamento pensionistico in regime di totalizzazione o di cumulo, sia con fondi tutti gestiti da INPS, sia nel caso di presenza di enti o casse esterne, la trattenuta è applicata sull’intero trattamento pensionistico lordo.
Si evidenzia che nessun contributo è dovuto nel caso in cui il trattamento pensionistico preso a riferimento per l’applicazione della trattenuta sia inferiore o pari a 600 euro lorde mensili, importo rivalutato prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. La trattenuta sarà operata sull’importo lordo della pensione al superamento del suindicato limite.
In sede di erogazione di prestiti il quinto cedibile va calcolato sull’importo complessivo del trattamento pensionistico in regime di totalizzazione o cumulo sui quali opera la trattenuta[3].
5. Indicazioni gestione denunce contributive e versamenti
5.1. Lavoratori aderenti e militari in ausiliaria
Le denunce contributive relative ai lavoratori attivi ovvero ai sottufficiali in ausiliaria aderenti alla gestione credito devono essere effettuate secondo le indicazioni fornite dall’Istituto (cfr. circolare INPS n.105 dell’8 agosto 2012) avendo cura di indicare nell’elemento <AderenteCredito45_2007> il codice 01 “Dipendente” per i lavoratori attivi e 02 “Pensionato” per i sottufficiali in ausiliaria. Per quest’ultimi, il Tipo Impiego da indicare deve essere quello identificato dal Codice 41 “Ausiliaria Sottufficiali”. Il pagamento dei contributi deve essere effettuato con le stesse modalità utilizzate per il versamento degli altri contributi discendenti dalle denunce mensili <ListaPosPA>. Si evidenzia, infine, che per gli ufficiali in ausiliaria per i quali l’iscrizione alla gestione credito è obbligatoria, il Tipo Impiego da indicare è quello identificato con il Codice 40 “Ausiliaria Ufficiali” e nelle denunce contributive non deve essere valorizzato l’elemento <AderenteCredito45_2007>.
5.2 Pensionati aderenti
Nel caso in cui la trattenuta per la gestione credito non sia effettuata dall’INPS ma da altri Istituti previdenziali (ad es. INPGI, ENPAM), questi ultimi in luogo della denuncia contributiva <ListaPosPA> devono inviare mensilmente, alla struttura territorialmente competente, il prospetto allegato al presente messaggio (allegato 1) contenente l’elenco dei codici fiscali dei pensionati per i quali hanno effettuato la trattenuta per la gestione credito con gli importi relativi all’ammontare lordo del trattamento pensionistico e dei contributi versati. Il versamento dei contributi trattenuti ai pensionati deve essere effettuato utilizzando il codice contributo F24 P910 “Contribuzione cassa unica del credito – pensionati aderenti di cui al dm 45/2007”.
6. Istruzioni contabili
Le trattenute effettuate da altri Istituti previdenziali sulle pensioni da loro erogate per l’esercizio della facoltà di adesione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, verranno accreditate sulla contabilità speciale della Tesoreria Centrale dello Stato “21039 – INPS – ex Inpdap - Gest. Aut. Prestaz. Creditizie, tramite i versamenti effettuati con i modelli F24 che avranno la valorizzazione il codice tributo P910 “Contribuzione cassa unica del credito – pensionati aderenti di cui al dm 45/2007”.
La contribuzione versata dagli Enti previdenziali verrà contabilizzata, in via automatizzata, al conto di nuova istituzione:
INC22101 Contributi dovuti da altri Istituti previdenziali per le trattenute operate sulle pensioni quale adesione facoltativa alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Si allega la variazione al piano dei conti (allegato 2).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
-------------------------------------
[1] Circolare INPDAP n. 27 del 04.10.2007; nota operativa della D.C. Credito dell’INPDAP n. 1 del 29.02.2008; circolare INPDAP n. 11 del 07.07.2008; circolare INPS n. 6 del 16.01.2014; messaggio n. 4325 del 30.04.2014.
[2] cfr. circolare INPDAP n. 27 del 4/10/2007 e nota operativa n. 1 del 29/02/2008 della Direzione Centrale Credito INPDAP.
[3] Cfr. Circolare INPDAP n. 27 del 4 ottobre 2007 e nota operativa della D.C. Credito dell’ex INPDAP del 29 febbraio 2008, n.1.
Allegato N.1
Allegato N.2
Re: trattenuta fondo credito
CdS Parere su adesione e partecipazione.
- Adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali - Articolo 1, commi 483 - 484, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
1) - Lo schema di regolamento dà, in particolare, attuazione all’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: "Adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
- L’iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali permette di fruire di diverse prestazioni creditizie e sociali (formule agevolate di accesso al credito, linee di credito che prevedono l’erogazione di piccolo prestiti, finanziamenti pluriennali, mutui ipotecari, vacanze studio per i giovani, borse di studio anche a livello universitario, interventi assistenziali).
- Adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali - Articolo 1, commi 483 - 484, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
1) - Lo schema di regolamento dà, in particolare, attuazione all’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: "Adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
- L’iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali permette di fruire di diverse prestazioni creditizie e sociali (formule agevolate di accesso al credito, linee di credito che prevedono l’erogazione di piccolo prestiti, finanziamenti pluriennali, mutui ipotecari, vacanze studio per i giovani, borse di studio anche a livello universitario, interventi assistenziali).
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: trattenuta fondo credito
N.B.: per esperienza personale mia, posso solo dirVi che circa 6 anni fa, dovevo acquistare un'autovettura usata e telefonicamente avevo chiesto notizie all’INPS tramite telefono per avere un finanziamento ma, mi è stato NEGATO, perché loro il prestito lo danno per le autovetture NUOVE e non USATE previa esibizione di documentazione di acquisto tutta a nome del richiedente. Penso proprio che l'iscrizione sia proprio una fregatura per arricchire le Casse dell'INPS e sempre con somme del contribuente ma dietro una legge dello Stato.
Re: trattenuta fondo credito
Dal sito INPS
Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)
Tutte le informazioni che riguardano il Fondo Credito che eroga prestazioni creditizie ai dipendenti pubblici, i quali versano al Fondo stesso un’apposita contribuzione. Sono iscritti i dipendenti pubblici appartenenti alla gestione ex INPDAP.
Pubblicazione: 15 novembre 2021 Ultimo aggiornamento: 29 novembre 2022
Il Fondo della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito) è stato istituito nel 1996 (legge 23 dicembre 1996, n. 662) ed eroga numerose prestazioni creditizie e sociali ai dipendenti pubblici, i quali versano al Fondo stesso un’apposita contribuzione.
Chi è iscritto
Al Fondo sono obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti pubblici appartenenti alla gestione ex INPDAP. Il decreto ministeriale 45/2007 ha esteso fino al 31 maggio 2008 la possibilità di iscrizione ai dipendenti e pensionati di tutte le amministrazioni pubbliche.
Recentemente sono stati riaperti i termini per l’iscrizione volontaria al Fondo Credito (articolo 1, comma 483, legge 27 dicembre 2019, n. 160) dal 20 agosto 2021 al 20 febbraio 2022.
Attualmente possono iscriversi volontariamente al Fondo coloro che dopo il 20 febbraio 2022 sono stati assunti o trasferiti presso enti pubblici non appartenenti alle gestioni ex INPDAP, entro 30 giorni dall’assunzione o dal trasferimento.
Chi ne ha i requisiti può iscriversi al Fondo online attraverso la pagina “Adesione alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”.
Gli iscritti che vogliono continuare ad aderire al Fondo Credito anche dopo il pensionamento devono esercitare l’opzione entro l’ultimo giorno di servizio.
Aliquota contributiva
L'aliquota contributiva è pari allo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile. La trattenuta si applica ogni mese sulla retribuzione degli iscritti al Fondo. Questo prelievo obbligatorio sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici non ha nulla a che vedere con la contribuzione trattenuta ai fini previdenziali: si tratta di un contributo aggiuntivo e specifico per il Fondo.
I pensionati già dipendenti pubblici versano lo 0,15% della pensione.
Finanziamento
Le prestazioni creditizie e sociali sono finanziate esclusivamente con i contributi dei dipendenti pubblici e con il reinvestimento dei proventi derivanti da mutui e prestiti.
In sostanza, le prestazioni sono autofinanziate e neanche un euro viene sottratto alle altre Gestioni o allo Stato.
Le prestazioni
I benefici vengono erogati a seguito di pubblicazione di bandi pubblici ai quali possono partecipare tutti gli iscritti al Fondo in possesso dei requisiti richiesti. Le graduatorie sono formate sulla base dei criteri presenti in ciascun bando. Ad esempio, nel caso delle borse di studio si tiene conto del merito scolastico, ma in tutti, prioritariamente, viene valutata la situazione reddituale più modesta. Per la concessione di prestiti e mutui, ricorrendone i requisiti previsti dai relativi regolamenti, è possibile presentare domanda tramite i servizi disponibili sul portale dell’Istituto.
Le prestazioni messe a disposizione degli iscritti sono:
- piccoli prestiti annuali, biennali, triennali e quadriennali, prestiti quinquennali e decennali verso cessione del quinto della retribuzione nonché mutui ipotecari a tassi agevolati;
- ammissione in convitto e presso collegi universitari, soggiorni vacanza estivi in Italia e all'estero per i figli, orfani ed equiparati degli iscritti;
- borse di studio in favore dei figli e degli orfani degli iscritti;
- master universitari, corsi di perfezionamento, master dedicati alla pubblica amministrazione;
- corsi di lingue in Italia e all’estero e programmi di studio all’estero;
- ammissione in case di soggiorno degli iscritti cessati dal servizio e dei loro coniugi nonché il ricovero presso idonee strutture esterne di ospiti divenuti non autosufficienti;
- assistenza domiciliare per persone non autosufficienti;
- screening per la prevenzione delle principali patologie oncologiche e cardiovascolari.
Per conoscere in modo dettagliato tutte le prestazioni offerte è possibile consultare le brochure illustrative.
Il Fondo è dinamico e nuove prestazioni vengono periodicamente istituite per rispondere alle esigenze che di volta in volta emergono nel contesto sociale ed economico italiano.
Le strutture sociali che ospitano gli iscritti al Fondo Credito (convitti e case albergo per anziani), sono di proprietà della Gestione stessa. A queste si aggiungono le case di soggiorno per insegnanti del disciolto Ente Nazionale di Assistenza Magistrale (ENAM). Queste strutture sono pervenute alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in tempo risalente e sono destinate esclusivamente all’ospitalità degli iscritti lavoratori e/o pensionati e/o dei loro congiunti.
Tra questi rientrano gli insegnanti delle scuole statali di infanzia e primarie a tempo indeterminato iscritti, per legge, sia alla Gestione Dipendenti Pubblici (alla quale versano, come il resto dei dipendenti pubblici, lo 0,35% della loro retribuzione mensile), sia alla Gestione ENAM (alla quale versano, in aggiunta, lo 0,80% della loro retribuzione mensile). Gli insegnati iscritti all'ENAM fruiscono anche di contributi per spese sanitarie in ragione di previsioni statutarie e regolamentari dell'ENAM, approvate con norme mai abrogate.
All’ospitalità presso le strutture di proprietà si affianca quella presso convitti e collegi universitari riconosciuti dal MUR, convenzionati con l’Istituto.
Numero prestazioni erogate
Il Fondo eroga prestazioni a oltre tre milioni di iscritti e loro familiari per un totale di oltre dieci milioni di beneficiari e un miliardo e mezzo l’anno di servizi erogati, interamente autofinanziati senza alcun costo per la fiscalità generale.
Di seguito i bandi e avvisi credito e welfare e le schede relative ai piccoli prestiti, ai prestiti pluriennali e ai mutui ipotecari, da consultare per conoscere le attività e i benefici sociali, le opportunità formative e le modalità di concessione di prestiti e mutui ipotecari riservati agli iscritti.
Ecco il link
https://www.inps.it/it/it/dettaglio-app ... dito-.html
Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)
Tutte le informazioni che riguardano il Fondo Credito che eroga prestazioni creditizie ai dipendenti pubblici, i quali versano al Fondo stesso un’apposita contribuzione. Sono iscritti i dipendenti pubblici appartenenti alla gestione ex INPDAP.
Pubblicazione: 15 novembre 2021 Ultimo aggiornamento: 29 novembre 2022
Il Fondo della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito) è stato istituito nel 1996 (legge 23 dicembre 1996, n. 662) ed eroga numerose prestazioni creditizie e sociali ai dipendenti pubblici, i quali versano al Fondo stesso un’apposita contribuzione.
Chi è iscritto
Al Fondo sono obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti pubblici appartenenti alla gestione ex INPDAP. Il decreto ministeriale 45/2007 ha esteso fino al 31 maggio 2008 la possibilità di iscrizione ai dipendenti e pensionati di tutte le amministrazioni pubbliche.
Recentemente sono stati riaperti i termini per l’iscrizione volontaria al Fondo Credito (articolo 1, comma 483, legge 27 dicembre 2019, n. 160) dal 20 agosto 2021 al 20 febbraio 2022.
Attualmente possono iscriversi volontariamente al Fondo coloro che dopo il 20 febbraio 2022 sono stati assunti o trasferiti presso enti pubblici non appartenenti alle gestioni ex INPDAP, entro 30 giorni dall’assunzione o dal trasferimento.
Chi ne ha i requisiti può iscriversi al Fondo online attraverso la pagina “Adesione alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”.
Gli iscritti che vogliono continuare ad aderire al Fondo Credito anche dopo il pensionamento devono esercitare l’opzione entro l’ultimo giorno di servizio.
Aliquota contributiva
L'aliquota contributiva è pari allo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile. La trattenuta si applica ogni mese sulla retribuzione degli iscritti al Fondo. Questo prelievo obbligatorio sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici non ha nulla a che vedere con la contribuzione trattenuta ai fini previdenziali: si tratta di un contributo aggiuntivo e specifico per il Fondo.
I pensionati già dipendenti pubblici versano lo 0,15% della pensione.
Finanziamento
Le prestazioni creditizie e sociali sono finanziate esclusivamente con i contributi dei dipendenti pubblici e con il reinvestimento dei proventi derivanti da mutui e prestiti.
In sostanza, le prestazioni sono autofinanziate e neanche un euro viene sottratto alle altre Gestioni o allo Stato.
Le prestazioni
I benefici vengono erogati a seguito di pubblicazione di bandi pubblici ai quali possono partecipare tutti gli iscritti al Fondo in possesso dei requisiti richiesti. Le graduatorie sono formate sulla base dei criteri presenti in ciascun bando. Ad esempio, nel caso delle borse di studio si tiene conto del merito scolastico, ma in tutti, prioritariamente, viene valutata la situazione reddituale più modesta. Per la concessione di prestiti e mutui, ricorrendone i requisiti previsti dai relativi regolamenti, è possibile presentare domanda tramite i servizi disponibili sul portale dell’Istituto.
Le prestazioni messe a disposizione degli iscritti sono:
- piccoli prestiti annuali, biennali, triennali e quadriennali, prestiti quinquennali e decennali verso cessione del quinto della retribuzione nonché mutui ipotecari a tassi agevolati;
- ammissione in convitto e presso collegi universitari, soggiorni vacanza estivi in Italia e all'estero per i figli, orfani ed equiparati degli iscritti;
- borse di studio in favore dei figli e degli orfani degli iscritti;
- master universitari, corsi di perfezionamento, master dedicati alla pubblica amministrazione;
- corsi di lingue in Italia e all’estero e programmi di studio all’estero;
- ammissione in case di soggiorno degli iscritti cessati dal servizio e dei loro coniugi nonché il ricovero presso idonee strutture esterne di ospiti divenuti non autosufficienti;
- assistenza domiciliare per persone non autosufficienti;
- screening per la prevenzione delle principali patologie oncologiche e cardiovascolari.
Per conoscere in modo dettagliato tutte le prestazioni offerte è possibile consultare le brochure illustrative.
Il Fondo è dinamico e nuove prestazioni vengono periodicamente istituite per rispondere alle esigenze che di volta in volta emergono nel contesto sociale ed economico italiano.
Le strutture sociali che ospitano gli iscritti al Fondo Credito (convitti e case albergo per anziani), sono di proprietà della Gestione stessa. A queste si aggiungono le case di soggiorno per insegnanti del disciolto Ente Nazionale di Assistenza Magistrale (ENAM). Queste strutture sono pervenute alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in tempo risalente e sono destinate esclusivamente all’ospitalità degli iscritti lavoratori e/o pensionati e/o dei loro congiunti.
Tra questi rientrano gli insegnanti delle scuole statali di infanzia e primarie a tempo indeterminato iscritti, per legge, sia alla Gestione Dipendenti Pubblici (alla quale versano, come il resto dei dipendenti pubblici, lo 0,35% della loro retribuzione mensile), sia alla Gestione ENAM (alla quale versano, in aggiunta, lo 0,80% della loro retribuzione mensile). Gli insegnati iscritti all'ENAM fruiscono anche di contributi per spese sanitarie in ragione di previsioni statutarie e regolamentari dell'ENAM, approvate con norme mai abrogate.
All’ospitalità presso le strutture di proprietà si affianca quella presso convitti e collegi universitari riconosciuti dal MUR, convenzionati con l’Istituto.
Numero prestazioni erogate
Il Fondo eroga prestazioni a oltre tre milioni di iscritti e loro familiari per un totale di oltre dieci milioni di beneficiari e un miliardo e mezzo l’anno di servizi erogati, interamente autofinanziati senza alcun costo per la fiscalità generale.
Di seguito i bandi e avvisi credito e welfare e le schede relative ai piccoli prestiti, ai prestiti pluriennali e ai mutui ipotecari, da consultare per conoscere le attività e i benefici sociali, le opportunità formative e le modalità di concessione di prestiti e mutui ipotecari riservati agli iscritti.
Ecco il link
https://www.inps.it/it/it/dettaglio-app ... dito-.html
Re: trattenuta fondo credito
Richiesta di anticipo TFS e TFR
Non dimentichiamo infine un altro dettaglio molto importante: l’iscrizione al Fondo Credito è fondamentale anche ai fini della richiesta di anticipo TFS e TFR all’Inps. I pensionati che hanno scelto di aderire al Fondo Credito Inps, infatti dal primo febbraio potranno avere subito tutta la buonuscita all’1%.
Questo perché l’Istituto di previdenza si è attivato in merito all’anticipo buonuscita. In particolare, lo scorso novembre sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione Inps alcuni provvedimenti in tema di erogazione di anticipazioni ordinarie del TFS e TFR agli iscritti alla Gestione unitaria delle Prestazioni Creditizie e sociali.
Oggi l’Inps prevede la facoltà per tutti i pensionati, che hanno aderito al Fondo Credito entro il 31 agosto dell’anno di cessazione, di poter conseguire dal prossimo primo febbraio l’anticipo di tutta la buonuscita (TFS/TFR) al tasso di interesse all’1%, più una tantum 0,50% di spese di amministrazione.
Si tratta di una novità importante per i pensionati pubblici con iscrizione al Fondo Credito Inps, perché da inizio febbraio l’anticipo del TFS e del TFR – maturati presso la PA – potrà avvenire anche con una nuova prestazione creditizia a carico della Gestione Unitaria del Credito e Welfare.
Non dimentichiamo infine un altro dettaglio molto importante: l’iscrizione al Fondo Credito è fondamentale anche ai fini della richiesta di anticipo TFS e TFR all’Inps. I pensionati che hanno scelto di aderire al Fondo Credito Inps, infatti dal primo febbraio potranno avere subito tutta la buonuscita all’1%.
Questo perché l’Istituto di previdenza si è attivato in merito all’anticipo buonuscita. In particolare, lo scorso novembre sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione Inps alcuni provvedimenti in tema di erogazione di anticipazioni ordinarie del TFS e TFR agli iscritti alla Gestione unitaria delle Prestazioni Creditizie e sociali.
Oggi l’Inps prevede la facoltà per tutti i pensionati, che hanno aderito al Fondo Credito entro il 31 agosto dell’anno di cessazione, di poter conseguire dal prossimo primo febbraio l’anticipo di tutta la buonuscita (TFS/TFR) al tasso di interesse all’1%, più una tantum 0,50% di spese di amministrazione.
Si tratta di una novità importante per i pensionati pubblici con iscrizione al Fondo Credito Inps, perché da inizio febbraio l’anticipo del TFS e del TFR – maturati presso la PA – potrà avvenire anche con una nuova prestazione creditizia a carico della Gestione Unitaria del Credito e Welfare.
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