Trattamento pensionistico "misto" e previdenza complementare
Trattamento pensionistico "misto" e previdenza complementare
Ricorso perso
1) - rifiuto a concludere il procedimento amministrativo relativo all’instaurazione della previdenza complementare di cui agli artt. 67 del D.P.R. 254/99, 74 della l. 388/200 e 1 della l. 243/2000
2) - i ricorrenti - in qualità di appartenenti “al personale non dirigente della Guardia di Finanza”, con svariate qualifiche, specificamente indicate, destinatari del nuovo regime pensionistico “misto” introdotto dalla legge n. 335 del 1995 – impugnano il provvedimento con cui, in data 6 novembre 2013, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è rifiutata di “avviare e concludere il procedimento amministrativo relativo all’instaurazione della previdenza complementare di cui agli artt. 67 del D.P.R. 254/99, 74 della L. 388/2000 e 1 della L. 243/2000”
3) - In ultimo, i ricorrenti chiedono, ancora, la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni subiti e subendi.
Il TAR LAZIO scrive:
- Ecco alcuni brani.
4) - Tuttavia, con riguardo al regime pensionistico del personale militare e di polizia, quale disciplinato dal D.Lgs. 30.4.1997 n. 165, va rilevato che per dette categorie di dipendenti pubblici non hanno ancora trovato attuazione le norme del D.Lgs. n. 195/1995, come modificato dal D.Lgs. 31.3.2000 n. 129, poiché il processo di avvio della previdenza complementare dei detti dipendenti pubblici potrà dirsi concluso nella prima fase, allorché saranno emanati i decreti del Presidente della Repubblica, all’esito di una concertazione tra Ministeri interessati, Comandi militari e rappresentanti dei Co.Ce.R. (Consigli Centrali di Rappresentanza), cioè degli organismi rappresentativi dei lavoratori.
5) - L’effettivo passaggio al nuovo regime potrà avvenire soltanto alla data dei provvedimenti presidenziali di recepimento degli accordi sindacali e delle piattaforme di concertazione.
6) - Ciò lascia intendere che il ritardo nelle procedure non possa essere ascritto all’inerzia dei Ministeri intimati, bensì alle lentezze di un tavolo di concertazione del quale fanno parte anche i rappresentanti sindacali delle categorie lavorative interessate.
7) - Se si considera che il DPR 16.4.2009 n. 51 (di recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia a ordinamento militare, tra cui vi è la Guardia di Finanza) ha approvato una pre-intesa per l’accelerazione di dette procedure negoziali nel comparto “Difesa-Sicurezza”, appare evidente che senza una definizione dei detti accordi, nessun Ministero possa autonomamente dar luogo all’istituzione della previdenza complementare per i propri dipendenti.
- Tale considerazione potrebbe persino indurre – e in effetti ha indotto il giudice amministrativo in alcune sue pronunce - a ritenere che, in questa fase, gli unici legittimati a stimolare l’iniziativa della concertazione verso i Ministeri siano proprio le rappresentanze sindacali dei dipendenti pubblici (cfr.: TAR Lazio I-bis 6.5.2015 n. 6491; TAR Lazio, I, 17.2.2015 n. 2738; Cons. Stato IV, 4.2.2014, n. 504; T.A.R. Lazio, I-bis, 26.3.2014 n. 3348; T.A.R. Lazio I, 8.3.2011 n. 2092; Cons. Stato IV, n. 5698/2011).
- Anche senza aderire a tale impostazione giurisprudenziale, è, pertanto, evidente che non si possa imputare ai Ministeri alcun ritardo per attività richiedenti una concertazione ai tavoli negoziali.
N.B.: rileggi i punti n. 6, 7 e 8.
1) - rifiuto a concludere il procedimento amministrativo relativo all’instaurazione della previdenza complementare di cui agli artt. 67 del D.P.R. 254/99, 74 della l. 388/200 e 1 della l. 243/2000
2) - i ricorrenti - in qualità di appartenenti “al personale non dirigente della Guardia di Finanza”, con svariate qualifiche, specificamente indicate, destinatari del nuovo regime pensionistico “misto” introdotto dalla legge n. 335 del 1995 – impugnano il provvedimento con cui, in data 6 novembre 2013, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è rifiutata di “avviare e concludere il procedimento amministrativo relativo all’instaurazione della previdenza complementare di cui agli artt. 67 del D.P.R. 254/99, 74 della L. 388/2000 e 1 della L. 243/2000”
3) - In ultimo, i ricorrenti chiedono, ancora, la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni subiti e subendi.
Il TAR LAZIO scrive:
- Ecco alcuni brani.
4) - Tuttavia, con riguardo al regime pensionistico del personale militare e di polizia, quale disciplinato dal D.Lgs. 30.4.1997 n. 165, va rilevato che per dette categorie di dipendenti pubblici non hanno ancora trovato attuazione le norme del D.Lgs. n. 195/1995, come modificato dal D.Lgs. 31.3.2000 n. 129, poiché il processo di avvio della previdenza complementare dei detti dipendenti pubblici potrà dirsi concluso nella prima fase, allorché saranno emanati i decreti del Presidente della Repubblica, all’esito di una concertazione tra Ministeri interessati, Comandi militari e rappresentanti dei Co.Ce.R. (Consigli Centrali di Rappresentanza), cioè degli organismi rappresentativi dei lavoratori.
5) - L’effettivo passaggio al nuovo regime potrà avvenire soltanto alla data dei provvedimenti presidenziali di recepimento degli accordi sindacali e delle piattaforme di concertazione.
6) - Ciò lascia intendere che il ritardo nelle procedure non possa essere ascritto all’inerzia dei Ministeri intimati, bensì alle lentezze di un tavolo di concertazione del quale fanno parte anche i rappresentanti sindacali delle categorie lavorative interessate.
7) - Se si considera che il DPR 16.4.2009 n. 51 (di recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia a ordinamento militare, tra cui vi è la Guardia di Finanza) ha approvato una pre-intesa per l’accelerazione di dette procedure negoziali nel comparto “Difesa-Sicurezza”, appare evidente che senza una definizione dei detti accordi, nessun Ministero possa autonomamente dar luogo all’istituzione della previdenza complementare per i propri dipendenti.
- Tale considerazione potrebbe persino indurre – e in effetti ha indotto il giudice amministrativo in alcune sue pronunce - a ritenere che, in questa fase, gli unici legittimati a stimolare l’iniziativa della concertazione verso i Ministeri siano proprio le rappresentanze sindacali dei dipendenti pubblici (cfr.: TAR Lazio I-bis 6.5.2015 n. 6491; TAR Lazio, I, 17.2.2015 n. 2738; Cons. Stato IV, 4.2.2014, n. 504; T.A.R. Lazio, I-bis, 26.3.2014 n. 3348; T.A.R. Lazio I, 8.3.2011 n. 2092; Cons. Stato IV, n. 5698/2011).
- Anche senza aderire a tale impostazione giurisprudenziale, è, pertanto, evidente che non si possa imputare ai Ministeri alcun ritardo per attività richiedenti una concertazione ai tavoli negoziali.
N.B.: rileggi i punti n. 6, 7 e 8.
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Re: Trattamento pensionistico "misto" e previdenza complementare
per opportuna notizia,
La CdC condanna il Ministero Difesa.
Giustamente mica può durare un'eternità questa problematica di cui alla Legge 335/1995.
Il GIUDICE conclude
Per determinare il montante degli optanti occorre quantificare, da un lato, l’ammontare della contribuzione che sarebbe stata apportata al fondo e, dall’altro lato, i rendimenti che si sarebbero conseguentemente realizzati, avendo a riferimento i rendimenti del fondo “Espero” in quanto unico fondo negoziale in essere per i dipendenti pubblici con una serie storica sufficientemente lunga, dal 2007, e, nel periodo anteriore, la media ponderata dei rendimenti del paniere dei tredici fondi negoziali individuato dal D.M. Economia e Finanze del 23 dicembre 2005.
La mancata attivazione della previdenza complementare è senz’altro imputabile pro parte - nella misura del 25% - al Ministero della Difesa, che sarà tenuto a calcolare il danno patrimoniale subìto dal ricorrente, applicando i criteri sopra indicati, nella misura percentuale innanzi indicata.
La CdC condanna il Ministero Difesa.
Giustamente mica può durare un'eternità questa problematica di cui alla Legge 335/1995.
Il GIUDICE conclude
Per determinare il montante degli optanti occorre quantificare, da un lato, l’ammontare della contribuzione che sarebbe stata apportata al fondo e, dall’altro lato, i rendimenti che si sarebbero conseguentemente realizzati, avendo a riferimento i rendimenti del fondo “Espero” in quanto unico fondo negoziale in essere per i dipendenti pubblici con una serie storica sufficientemente lunga, dal 2007, e, nel periodo anteriore, la media ponderata dei rendimenti del paniere dei tredici fondi negoziali individuato dal D.M. Economia e Finanze del 23 dicembre 2005.
La mancata attivazione della previdenza complementare è senz’altro imputabile pro parte - nella misura del 25% - al Ministero della Difesa, che sarà tenuto a calcolare il danno patrimoniale subìto dal ricorrente, applicando i criteri sopra indicati, nella misura percentuale innanzi indicata.
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Re: Trattamento pensionistico "misto" e previdenza complementare
promemoria,
Sezione PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2018 Numero 433 Pubblicazione 28/11/2018
OMISSIS
studio dell'Avv. Roberto Mandolesi
OMISSIS
P.Q.M.
La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello nei termini di cui in motivazione.
Sezione PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2018 Numero 433 Pubblicazione 28/11/2018
OMISSIS
studio dell'Avv. Roberto Mandolesi
OMISSIS
P.Q.M.
La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello nei termini di cui in motivazione.
Re: Trattamento pensionistico "misto" e previdenza complementare
Questa è una sentenza davvero coraggiosa.
Il Giudice sta dicendo: "Amici, avete sbagliato. TUTTI. Oltretutto con un sollecito di un Commissario ad Acta. Quindi, intanto, tu Sig. M.D., ti becchi la tua quota parte di responsabilità al 25%".
Tanto di cappello per questa decisione sacrosanta, anche se sarà sicuramente ribaltata in appello.
La battaglia va avanti, tra solleciti rimasti inascoltati, tra continui rimbalzi di competenza CdC/TAR, tra i tanti "Avete ragione, ma non siamo competenti a trattare la materia" oppure "Non siete ancora in pensione quindi non avete "un interesse attuale ad agire". Salvo, poi, una volta andati pensione, respingere comunque i ricorsi rimbalzandosi nuovamente la competenza!!! Ci sarebbe da scrivere un libro!!
Adesso, la saga è giunta in Cassazione, dove dovranno decidere CHI deve trattare il ricorso pensioni risarcimento danni.
Andrà a finire che dovrà essere adita la CEDU...
Re: Trattamento pensionistico "misto" e previdenza complementare
No, sulla previdenza complementare non è ancora arrivato alla CEDU!
I filoni sono 2: il fronte avvio dei fondi (TAR Lazio), dove siamo fermi al sollecito del 2013 del Commissario ad Acta nominato dal Tar Lazio che non ha avuto esito. Lo stesso, però, aveva solo un potere "residuale" in ordine all'avvio dei fondi, quindi, in sostanza, non poteva fare più di una semplice "missiva sollecitatoria" alle parti in causa!! Quindi è finito su un binario morto...nonostante una disposizione di Legge che obbligava all'avvio dei fondi ed un sollecito di un Commissario ad Acta: è assurdo, ma è così!!!
Poi c'è il fronte "risarcimento danni" (SACROSANTO), in attesa della pronuncia della Cassazione che dovrà sancire CHI è competente...dopo anni di rimbalzi di competenza tra CdC e TAR.
Poi arriverà la CEDU!!!
Re: Trattamento pensionistico "misto" e previdenza complementare
Tar Lazio su previdenza complementare - Si.Na.Fi. – Sindacato Nazionale Finanzieri e suoi iscritti.
- lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Per il resto leggetelo direttamente.
- lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Per il resto leggetelo direttamente.
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Re: Trattamento pensionistico "misto" e previdenza complementare
Allego 2 sentenze del CdS su "illegittimità del silenzio sulla richiesta di risarcimento danni per la mancata attuazione della previdenza complementare", che li respinge.
- Sent. n. 150 resa pubblica il 04/01/2024 (Siulm).
- Sent. n. 147 resa pubblica stessa data (Si.Na.Fi).
1) - Appello proposto dal legale rappresentante Segretario Generale del Siulm – Sindacato Unitario Lavoratori Militari ( con Rif. alla sentenza del Tar Lazio Sezione I, n. 2208 del 9 febbraio 2023);
2) - Appello proposto dal legale rappresentante - Segretario Generale del Si.Na.Fi – Sindacato Nazionale Finanzieri ( con Rif. alla sentenza del Lazio, Sezione VI, n. 2207 del 9 febbraio 2023).
N.B.: i motivi leggeteli direttamente dagli allegati.
- Sent. n. 150 resa pubblica il 04/01/2024 (Siulm).
- Sent. n. 147 resa pubblica stessa data (Si.Na.Fi).
1) - Appello proposto dal legale rappresentante Segretario Generale del Siulm – Sindacato Unitario Lavoratori Militari ( con Rif. alla sentenza del Tar Lazio Sezione I, n. 2208 del 9 febbraio 2023);
2) - Appello proposto dal legale rappresentante - Segretario Generale del Si.Na.Fi – Sindacato Nazionale Finanzieri ( con Rif. alla sentenza del Lazio, Sezione VI, n. 2207 del 9 febbraio 2023).
N.B.: i motivi leggeteli direttamente dagli allegati.
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