Trattamento economico: legge n. 838/73

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Trattamento economico: legge n. 838/73

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La citata sentenza di questa Sezione è stata quindi confermata in appello con sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 7945 del 1999.

Ricorso ACCOLTO
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201504199 - Public 2015-03-14 -


N. 04199/2015 REG.PROV.COLL.
N. 04306/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4306 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso lo Studio Legale OMISSIS in Roma, Via Monte delle Gioie, 24;

contro
Ministero della Difesa e Ministero degli Affari Esteri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento
del diritto del ricorrente al trattamento economico previsto dalla legge n. 838/73 per il periodo 03/02/1993 - 30/09/1996 trascorso presso U.E.O.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero degli Affari Esteri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2015 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone l’odierno ricorrente di aver prestato servizio, con decorrenza 3 febbraio 1993 e con l’incarico di Ufficiale addetto alla Sezione Operazioni, presso la cellula di pianificazione dell’Unione Europea Occidentale (U.E.O), incarico assolto fino al 30 settembre 1996, data in cui ne è stato disposto il rientro in Italia e la destinazione ad altro incarico. Nel detto periodo di impiego presso la U.E.O. all’allora colonnello OMISSIS è stata corrisposta, oltre alla normale retribuzione prevista per il grado rivestito, l’indennità di cui alla legge n. 642 del 1961 (cd. indennità per incarichi in ambito NATO) in luogo dell’indennità ex lege n. 838 del 1973, che il ricorrente assume spettargli, per come peraltro accertato in fattispecie analoga con sentenza n. 1931 del 1998 di questa Sezione, confermata in appello, in favore di altro Ufficiale, anch’esso addetto alla ricordata cellula di pianificazione e, all’epoca, diretto superiore del ricorrente. In altri termini, il ricorrente afferma che per il fatto di aver prestato servizio presso la U.E. vanta il diritto a vedersi attribuito per il periodo 3 febbraio 1993 – 30 settembre 1996 il corrispondente e più favorevole trattamento (rispetto a quello già corrispostogli ai sensi della legge n. 642/61) di cui alla invocata legge n. 838/73.

Di qui il presente ricorso volto innanzitutto all’accertamento del diritto di credito vantato con conseguente richiesta di condanna dell’amministrazione al relativo pagamento delle somme spettanti e, comunque, volto anche all’annullamento della nota in data 25 marzo 2010 con cui l’amministrazione, in risposta a diffida del ricorrente, afferma la non dovutezza, per le ragioni ivi esposte, degli importi retributivi richiesti.

All’uopo deduce il ricorrente violazione degli artt. 3, 26, 97, 111 e 113 della Costituzione; violazione della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per motivazione perplessa, apodittica e contraddittoria; ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti e disparità di trattamento.

Si è costituito in giudizio con atto meramente formale il Ministero della difesa.

Alla pubblica udienza del 4 febbraio 2015 il ricorso viene ritenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

In sede di deposito documenti, il Ministero della difesa pone sia pure non in maniera diretta la questione della intervenuta prescrizione della pretesa creditoria avanzata dal ricorrente, non essendo stato rinvenuto nel carteggio ad esso relativo alcun atto interruttivo della prescrizione.

Osserva al riguardo il Collegio che l'art. 2938 Cod. civ., a norma del quale il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta, comporta che la prescrizione stessa è oggetto di un'eccezione di merito in senso proprio e stretto, riservata alla disponibilità della parte interessata e può essere dichiarata dal giudice solo in quanto la parte positivamente la opponga e ritualmente nel rispetto dei principi del contraddittorio, con la precisazione che, pur senza richiedersi a tal fine l'adozione di formule rituali o sacramentali e nemmeno il riferimento a precisi dati normativi, occorre pur sempre che risulti espressa in maniera chiara e inequivoca la volontà della parte di avvalersi dell'estinzione del diritto per decorso del tempo (non potendo desumersi da una generica espressione difensiva con la quale si chieda il rigetto della domanda), e ciò anche al fine di permettere alla controparte di difendersi sul punto, ad esempio comprovando l'esistenza di atti o di fatti che impediscano l'operatività della prescrizione medesima. Ciò implica, che detta eccezione non può, come nella specie, desumersi in via peraltro indiretta, dalla produzione documentale della resistente amministrazione, non essendo appunto formalizzata – per come se del caso dovuto - nei pertinenti scritti difensivi della difesa erariale.

Chiarito, dunque, il perché non si può nella presente sede affrontare la questione della eventuale (invero parziale) prescrizione del diritto di credito vantato, in quanto appunto non ritualmente posta, osserva il Collegio che la pretesa sostanziale dedotta è fondata.

Con precedente esattamente in termini, riferito come si è già ricordato ad altro Ufficiale applicato presso la medesima struttura in ambito U.E.O., la Sezione ha osservato che l’ufficiale in questione “in base all’art. 22 del Trattato di Parigi, doveva risultare provvisto dello status diplomatico con i privilegi e le immunità che ne discendono…Una volta acclarato che al ricorrente spetta lo status diplomatico, discende che allo stesso, destinato a prestare servizio all’estero, deve essere corrisposto il conseguente trattamento economico, di cui alla legge 27 dicembre 1973 n. 838 e non quello previsto dalla legge 8 luglio 1961 n. 642, che riguarda il personale militare all’estero sprovvisto dello “status” diplomatico.” (così. T.A.R. Lazio, I Bis, 16 giugno 1998 n. 1931). Nella citata sentenza è stato peraltro affermato, del pari condivisibilmente, che l’U.E.O. è un organismo del tutto diverso dalla NATO, “in quanto gli organismi dell’U.E.O. hanno il loro fondamento in un distinto trattato internazionale , che conferisce all’Unione una propria soggettivazione internazionale”. Di qui la conclusione, a valere anche per l’odierno ricorrente, per cui la posizione dell’ufficiale in questione non può essere equiparata a quella del parigrado in servizio a Bruxelles presso organismi NATO, non coperti dal Trattato di Ottawa e privi dello status diplomatico.

La citata sentenza di questa Sezione è stata quindi confermata in appello con sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 7945 del 1999.

Pertanto, la fondatezza della dedotta pretesa creditoria implica, in accoglimento del proposto ricorso, oltre che l’annullamento della nota pure avversata, l’accertamento dell’invocato diritto alla corresponsione delle somme spettanti ex lege n. 838 del 1973 – nel senso della differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto spettante ai sensi di detta citata disciplina - maggiorate degli interessi legali fino al soddisfo. Non spetta la rivalutazione monetaria, attesa la natura indennitaria e non retributiva degli importi in questione.

Infatti, in sede di ottemperanza alla citata sentenza n. 1931/1998, la Sezione ha anche precisato che non spetta la rivalutazione monetaria delle somme di cui trattasi in ragione appunto della rilevata natura indennitaria e non retributiva degli emolumenti da riconoscersi. In detta sede si è pure ulteriormente rilevato, e le relative statuizioni meritano qui di essere richiamate, che, per quanto concerne la misura degli interessi legali spettanti sul credito principale, il pagamento di questo non scaturisce da una singola e complessiva obbligazione, da assolvere ratealmente, ma deriva da una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l’intera prestazione dovuta in quel determinato periodo, per cui ogni rateo della prestazione è soggetto, in caso di inadempimento, al regime previsto dalla legislazione vigente al momento della sua maturazione, coincidente quest’ultima, ai sensi dell’art. 429 del c.p.c., con la sua “esigibilità” e cioè con la scadenza di ciascun rateo; principio che trova ovviamente applicazione anche nella determinazione del credito accessorio e cioè del quantum dovuto a titolo di interessi legali per stabilire il quale occorre applicare la disciplina vigente all’epoca della maturazione dei singoli ratei (T.A.R. Lazio, I Bis, n. 3420 del 2002).

In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la nota avversata e condanna la resistente amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle somme a questi spettanti, ai sensi e nei limiti di cui sopra.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota avversata e condanna la resistente amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle somme a questi spettanti, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Condanna la resistente Amministrazione della difesa al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2015


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