Trattamento economico di cui all'art. 43 L.121/81

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Trattamento economico di cui all'art. 43 L.121/81

Messaggio da panorama »

art. 43 comma 22, della legge 1° aprile 1981 n. 121.

Ricorso Accolto
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1) - Lamentano i ricorrenti come, pur a fronte di una pregressa prestazione di servizio per oltre 15 anni (cumulativamente presso il Ministero dell’Interno e presso l’Amministrazione della Difesa), non sia stato ai medesimi riconosciuto il trattamento economico previsto per i primi dirigenti dal comma 22, dell’art. 43 della legge 1° aprile 1981 n. 121.

2) - Delimitata, secondo quanto precedentemente osservato, l’operatività della disposizione in questione al solo pregresso servizio prestato nella carriera direttiva, la pretesa sostanziale dedotta in giudizio dalla parte ricorrente si dimostra fornita di giuridico fondamento, atteso che gli interessati (provenienti dalle Forze Armate) rivestivano, all’atto del transito nei ruoli della Polizia di Stato, il grado di Tenente di Vascello assimilabile a posizione di carriera direttiva.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1T ,numero provv.: 201600444, - Public 2016-01-18 -


N. 00444/2016 REG.PROV.COLL.
N. 11323/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11323 del 2006, proposto da:
OMISSIS e OMISSIS, rappresentati e difesi dall’avv. Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17 Sc B Int.10;

contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, non costituito;

per l’accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico come stabilito dalla legge n. 121/1981 art. 43 e la condanna al pagamento delle relative somme.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2015 il Cons. Germana Panzironi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti chiedono l’accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico come stabilito dalla legge n.121/1981 all’ art. 43 e la condanna al pagamento delle relative somme.

Premettono in fatto di aver partecipato al concorso pubblico indetto dal Ministero dell’Interno per la nomina dei Commissari di Polizia di Stato, vincendo la procedura ed essendo immessi nei rispettivi ruoli, nel 1994 il OMISSIS ed nel 1997 l’OMISSIS.

Lamentano i ricorrenti come, pur a fronte di una pregressa prestazione di servizio per oltre 15 anni (cumulativamente presso il Ministero dell’Interno e presso l’Amministrazione della Difesa), non sia stato ai medesimi riconosciuto il trattamento economico previsto per i primi dirigenti dal comma 22, dell’art. 43 della legge 1° aprile 1981 n. 121.

Sollecitano ora – in presenza di un pregresso atto di diffida a provvedere al quale non faceva seguito alcuna determinazione da parte del Ministero ora intimato – la declaratoria dell’anzidetto diritto, sulla base delle seguenti ragioni:

Violazione dell’art. 43, comma 22, della legge 1° aprile 1981 n. 121. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

Nell’osservare che il servizio prestato anteriormente all’immissione nel ruolo dei Direttori tecnici della Polizia di Stato non ha formato oggetto di riconoscimento ad opera del Ministero dell’Interno, rileva parte ricorrente come la disposizione di cui all’art. 43 della legge 121/1981 abbia inteso promuovere una equiparazione di carattere stipendiale del trattamento previsto per gli Ufficiali dell’Esercito rispetto a quello già attribuito agli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.

Tale fondamento del reclamato diritto avrebbe, del resto, avuto riconoscimento anche da parte dell’Amministrazione intimata, la quale ha applicato il trattamento economico disciplinato dal ripetuto art. 43 in favore di altro vincitore del medesimo concorso al quale hanno preso parte gli odierni ricorrenti.

Concludono, questi ultimi, insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente accertamento del diritto come sopra rivendicato e condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme a tale titolo spettanti, con interessi e rivalutazione monetaria.

L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 9 dicembre 2015.

DIRITTO

Il ricorso è fondato ed è pertanto da accogliere anche alla luce di precedenti analoghi della Sezione da cui il Collegio non ritiene di doversi discostare.

Come è noto, uno dei punti qualificanti del nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, di cui alla legge 1° aprile 1981 n. 121, è stato quello di aver istituito un'unica figura di funzionario direttivo e dirigente «il cui scopo è stato raggiunto con la previsione di unificare gli attuali ruoli dei funzionari civili di pubblica sicurezza, delle ispettrici della polizia e degli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, garantendo nel contempo una sistemazione adeguata e consona alle funzioni svolte ed alle capacità dimostrate nel rispetto dei diritti acquisiti e nella salvaguardia della volontà dei singoli» (cfr. Atti Camera dei deputati, VIII legislatura, n. 895. Relazione del Ministro dell'interno).

Sulla base di siffatti principi e criteri direttivi è stato poi emanato il D.P.R. 24 aprile 1982 n. 336, concernente «l'inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta le funzioni di polizia», che, per quel che qui interessa, all'art. 3 stabilisce che «l'anzianità di servizio per i funzionari della pubblica sicurezza e per le ispettrici di polizia, viene determinata dalla data di nomina alla qualifica iniziale del ruolo di provenienza, e per gli ufficiali dalla data di nomina al grado di tenente».

Tale essendo il quadro normativo delineato dal Legislatore, il disposto di cui al 22’ comma dell'art. 43 della legge n. 121 del 1981 (secondo cui «ai funzionari del ruolo dei commissari ed ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore»), non appare altrimenti correttamente interpretabile se non intendendo il «servizio» ivi previsto come servizio reso dal funzionario a far tempo dalla data di nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei Commissari e non già come un servizio reso in qualsivoglia grado (guardia, sottufficiale, sottotenente, ufficiale), purché nella Polizia di Stato e «senza demerito».

Per vero, sarebbe oltremodo iniquo che fosse riconosciuta la stessa rilevanza a 25 anni di servizio tutti prestati a determinati livelli di professionalità, di responsabilità e di rischio (in qualità di funzionario di P.S.), rispetto ad un medesimo periodo di servizio, parte del quale, però prestato in livelli meno impegnativi, con apporto lavorativo qualitativamente inferiore (ufficiali di P.S., già sottotenenti, sottufficiali o guardie di P.S.).

La diversa tesi – secondo cui l'art. 43, comma 22, della legge 1° aprile 1981 n. 121 dovrebbe essere interpretato nel senso che ai fini della determinazione della predetta anzianità deve essere considerato il servizio comunque prestato presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (T.A.R. Toscana, 24 gennaio 1987 n. 78) – sia pure in un primo momento condivisa (Cons. Stato, sez. IV, 21 settembre 1989 n. 596) è stata successivamente superata (Cons. Stato, IV 19 ottobre 1994 n. 814), affermandosi la rilevanza del solo servizio prestato nella carriera direttiva,

per i funzionari, e nel grado di ufficiale, per gli appartenenti al disciolto corpo della Guardia di P.S. ai fini del trattamento economico spettante al dirigente superiore ai sensi del citato art. 43, della legge 121/1981, in relazione al periodo di servizio di 25 anni.

Nel ribadire, quindi, che l’art. 43, della legge 1° aprile 1981 n. 121 si riferisce esclusivamente al servizio reso nella carriera direttiva e non a quello eventualmente svolto in qualifiche inferiori (Cons. Stato, sez. IV, del 30 dicembre 1994 n. 1097), va conseguentemente escluso che nel computo dell’anzianità utile possa essere utilmente ricompreso tutto il servizio prestato, ovvero anche soltanto quello reso, in posizione o carriera immediatamente inferiore a quella direttiva di attuale appartenenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 23 gennaio 2002 n. 394 e sez. VI, 11 ottobre 1995 n. 1089; T.A.R. Veneto, 6 agosto 2003 n. 4155).

Delimitata, secondo quanto precedentemente osservato, l’operatività della disposizione in questione al solo pregresso servizio prestato nella carriera direttiva, la pretesa sostanziale dedotta in giudizio dalla parte ricorrente si dimostra fornita di giuridico fondamento, atteso che gli interessati (provenienti dalle Forze Armate) rivestivano, all’atto del transito nei ruoli della Polizia di Stato, il grado di Tenente di Vascello assimilabile a posizione di carriera direttiva.

Se è pur vero (come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità e dagli orientamenti manifestati dalla stessa Corte Costituzionale) che il trattamento economico differenziato (in origine) riconosciuto ai funzionari di P.S. ed agli Ufficiali delle Forze Armate rinviene giustificazione e fondamento dalla diversità delle attribuzioni ai medesimi, rispettivamente, attribuite (con le peculiarità che connotano l’attività di servizio dei primi, istituzionalmente rivolta alla difesa delle istituzioni democratiche e dell’ordine pubblico), è altrettanto vero che il Legislatore – come sopra dimostrato – ha, nel corso del tempo, posto in essere reiterati interventi di omogeneizzazione stipendiale, finalizzati ad una tendenziale equiparazione dei compendi retributivi riconosciuti alle due anzidette categorie di pubblici dipendenti.

In presenza del l’attuale quadro normativo di “omogeneizzazione” (riguardato con riferimento all’iniziale configurazione della disciplina di cui alla citata legge 231/1990, al successivo intervento del decreto-legge 157/2001, convertito con legge 250/2001, ed al conclusivo apporto modificativo realizzato dalla citata legge 295/2002), va quindi esclusa la presenza di elementi ostativi per una equipollente considerazione – ai fini del riconoscimento del trattamento economico di cui al comma 22 dell’art. 43 della legge 121/1981 – delle anzianità:

maturate nella carriera direttiva ad opera del personale -
appartenente ai ruoli della Polizia di Stato (il quale abbia, all’interno di essi, espletato servizio per una durata corrispondente a quella prevista dalla norma all’esame);

ovvero, maturate in gradi corrispondenti (e non inferiori) -a posizioni dell’anzidetta carriera direttiva da parte degli appartenenti alle Forze Armate i quali, come gli odierni ricorrenti, si trovino (per effetto dell’utile collocazione in un concorso riservato) a transitare nei ruoli della P.S..

Come sopra delineati – e delimitati – i margini di accoglibilità del proposto gravame, ritiene il Collegio che la fondatezza della domanda giudiziale proposta dalla parte ricorrente imponga:

l’accertamento e la conseguenziale declaratoria del diritto dei ricorrenti al trattamento economico di cui al comma 22 dell’art. 43 della legge 1° aprile 1981 n. 121, nei limiti dell’effettiva maturazione, da parte di ciascuno degli interessati, di un periodo di servizio (comunque non inferiore a quello previsto dalla predetta disposizione) prestato in grado corrispondente a posizione di carriera direttiva della Polizia di Stato, con decorrenza dalla data di maturazione, ad opera dei singoli ricorrenti, del requisito stesso;

la condanna dell’intimata Amministrazione dell’Interno alla liquidazione nei confronti dei ricorrenti – previo accertamento della effettiva acquisizione, da parte degli interessati, di un periodo di servizio presso l’Amministrazione di appartenenza in grado equiparabile alla posizione di carriera direttiva – delle somme ai medesimi spettanti per effetto della ricostruzione del trattamento economico secondo quanto precedentemente indicato, maggiorate degli interessi in misura di legge e degli ulteriori importi a titolo di rivalutazione monetaria, nei limiti di legge.

Nei termini ora precisati ribadito l ’accoglimento dell’impugnativa all’esame, rileva conclusivamente la Sezione la presenza di giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti indicati in motivazione e per l’effetto:

accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del trattamento economico di cui al comma 22, dell’art. 43 della legge 1° aprile 1981 n. 121, nei limiti dell’effettiva maturazione, da parte di ciascuno degli interessati, di un periodo di servizio in grado non inferiore a quello previsto dalla predetta disposizione, prestato in grado corrispondente a posizione di carriera direttiva della Polizia di Stato, con decorrenza dalla data di maturazione, ad opera dei singoli ricorrenti del requisito stesso;

condanna la resistente Amministrazione dell’Interno, nella persona del Ministro p.t., alla liquidazione nei confronti dei ricorrenti – previo accertamento della effettiva acquisizione, da parte degli interessati, di un periodo di servizio presso l ’Amministrazione di appartenenza in grado equiparabile a posizione di carriera direttiva – delle somme ai medesimi spettanti, nei limiti pure in motivazione precisati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente FF, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/01/2016


panorama
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Re: Trattamento economico di cui all'art. 43 L.121/81

Messaggio da panorama »

In questo mese ho trovato molte sentenze, come quella qui sotto postata, tutte NEGATIVE, riguardo al personale dell'Arma dei CC. e per i motivi meglio qui sotto citati in sentenza.

Ne posto una a caso.
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1) - benefici economici di cui ai commi 22 e 23 dell’art. 43 della L. 121/1981, devono essere attribuiti computando, non già dall’anzianità effettiva nel grado di ufficiale, ma, di contro, l’anzianità complessiva maturata in servizio.

Il Tar Lazio precisa:

2) - Pertanto, la reclamata equiparazione economica con il personale ad ordinamento civile, a mente del 16 comma dell’art. 43 della L. 121/81 cit. non è praticabile per i militari nei termini proposti dal ricorrente perché, in disparte le diversità sostanziali tra i due ordinamenti, i criteri di contabilizzazione dell’anzianità di servizio sono diversi e non possono essere omogeneizzati.

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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201603792 - Public 2016-03-25 -


N. 03792/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01740/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1740 del 2008, proposto da:
D. G. L., rappresentato e difeso dagli avv. Maria Antonelli, Maria Concetta Antonica, con domicilio eletto presso Maria Antonelli in Roma, piazza Gondar, 22;
contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Comando Generale Arma dei Carabinieri;

per l'annullamento
del provvedimento con il quale è stata rigettata l’istanza per il riconoscimento del trattamento economico ex art. 43 co. 22 e 23 della l. 121/81, nonché per l’accertamento e la declaratoria ad ottenere l’indicato trattamento economico e la ricostruzione di carriera con la corresponsione dei relativi emolumenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2015 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

l ricorrente è ufficiale dell’Arma dei carabinieri, transitato, per concorso, nell’indicato ruolo provenendo dai ruoli dei sottufficiali.

Successivamente lo stesso ha presentato istanza al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico di cui all’art. 43, commi 22 e 23 della L. 121/1981.

L’amministrazione ha respinto l’istanza.

Avverso tale negativa determinazione è insorto, con il presente ricorso giurisdizionale, il ricorrente.

In buona sostanza la parte ricorrente ha sostenuto che i benefici economici di cui ai commi 22 e 23 dell’art. 43 della L. 121/1981, devono essere attribuiti computando, non già dall’anzianità effettiva nel grado di ufficiale, ma, di contro, l’anzianità complessiva maturata in servizio.

Tale tesi sarebbe, altresì, dimostrata, dal fatto che i funzionari della Polizia di Stato, possono aggiungere, alla anzianità maturata nella indicata qualifica, il servizio svolto nel ruolo degli ispettori per un periodo massimo di quattro anni.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Osserva il Collegio.

La giurisprudenza ha chiarito, e più volte affermato, il carattere eccezionale delle disposizioni dell’art. 43, commi 22 e 23, l. n. 121 del 1981, ribadendo che l’anzianità di ruolo, necessaria perché gli ufficiali dell’Arma possano ottenere i benefici di cui al cit. art. 43, è quella maturata, esclusivamente, nel ruolo degli ufficiali o equiparati e non in quello dei sottufficiali (C.d.S., Sez. IV, 24 febbraio 2000. n. 1006; 10 marzo 2004, n. 1155; Cons. St., sez. III, parere n. 7002/2009 del 30 novembre 2009).

Infatti, l’art. 43, comma 22, l. n. 121 del 1981, recita : “ ai funzionari del ruolo commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni ( ora 13) è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente”, mentre, il successivo comma 23 statuisce che coloro che abbiano prestato servizio per 25 anni ( ora 23) è attribuito il trattamento economico di dirigente superiore.

Tale previsione normativa non può essere, come ritiene il ricorrente, declinata in modo da eliminare ogni differenzazione strutturale tra i due ordinamenti proprio in relazione ai modi di stabilire l’anzianità di servizio.

In altre parole, se è pacifico che solo il conseguimento della effettiva anzianità di servizio nel grado di ufficiale permette una reale equiparazione economica, siccome prevista dal 16° comma, dell’art. 43 cit., tra gli Ufficiali dell’Arma ed i funzionari della Polizia di Stato, nondimeno tale riconoscimento non può estendersi anche ai processi di progressione in carriera ed a quelli relativi alla determinazione dell’anzianità di servizio.

Deve, infatti, tenersi a mente che l’introduzione della riferita norma ha comportato una alterazione del principio secondo cui la progressione economica è intimamente collegata alla progressione di carriera, ma tale innovativo principio non può essere utilizzato anche per consentire una alterazione dei meccanismi di previsione del computo dell’anzianità nello specifico ordinamento militare, così da giustapporre ad esso le diverse previsioni dell’ordinamento civile che hanno, all’evidenza, presupposti e caratteri non equivalenti al primo.

Pertanto, tale disposta disarticolazione, è, come detto, norma eccezionale e di stretta interpretazione, nei termini come pacificamente intesa dalla giurisprudenza, nel senso che il servizio utile per il riferito incremento economico è soltanto quello reso nella stessa carriera di ufficiale.

Ne consegue che la misura dell’anzianità di servizio degli Ufficiali dell’Arma è disciplinata in modo diverso da quella prevista per gli impiegati civili e per il personale della Polizia di Stato e tale diversità è giustificata proprio dalla diversità di stato giuridico degli appartenenti ad ordinamenti militari, rispetto a quello dei dipendenti civili della P.A. (Cons. Stato, Sez. IV, 24 febbraio 2000, n. 1006 cit.).

In altri termini, la diversità del sistema che regola la progressione di carriera degli Ufficiali dell’Arma rispetto a quello previsto per i funzionari della Polizia di Stato, impedisce la meccanica applicazione, per i primi, dei benefici economici e di carriera nei termini più favorevoli previsti per gli appartenenti all’ordinamento civile.

Né può essere sottovalutato il fatto che nell’ordinamento militare, come quello in essere per l’Arma dei carabinieri, la peculiare struttura gerarchica tra i diversi ruoli, che non riguarda unicamente la diversità funzionale dei compiti istituzionalmente ad essi affidati, si esprime nella previsioni di una sostanziale subordinazione teleologicamente indirizzata secondo i canoni del comando e dell’ordine.

Ciò, pertanto, non consente, come nell’ordinamento civile, una equivalenza, almeno in termini generali, delle qualifiche funzionali con i gradi militari, proprio perchè, in disparte le singolari peculiarità dei diversi compiti che i primi prevedono, in realtà la diversità delle qualifiche si compone nel contesto di atti di indirizzo e di direttive che prevedono una partecipazione attiva del subordinato alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Ente pubblico.

Ciò conferma la eccezionalità della previsione normativa di cui all’art.51 della L. 10 ottobre 1986, n. 668 (abrogato dall’art. 40, comma 1), lettera b) del d.l. 19 maggio 2000, n. 139) che consentiva, per il solo personale della Polizia di Stato, la utilizzazione, ai fini del computo dell’anzianità di servizio, anche di quello pregresso “ … prestato nella carriera immediatamente inferiore…” e che “ …i servizi di cui al precedente comma non possono essere valutati per più di quattro anni complessivi”, in modo analogo al personale civile dall’ art. 41 del DPR 28 dicembre 1970, n. 1077, così come mutuato nel cit. art. 51.

Pertanto, la reclamata equiparazione economica con il personale ad ordinamento civile, a mente del 16 comma dell’art. 43 della L. 121/81 cit. non è praticabile per i militari nei termini proposti dal ricorrente perché, in disparte le diversità sostanziali tra i due ordinamenti, i criteri di contabilizzazione dell’anzianità di servizio sono diversi e non possono essere omogeneizzati.

Inconferente alla presente vicenda processuale è, infine, il richiamo, svolto da parte ricorrente, alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991, atteso che la disposta equiparazione ha riguardato il criterio di parificazione economica-funzionale tra ispettori della Polizia di Stato e sottufficiali dell’Arma ed è dovuta passare attraverso l’abrogazione dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza), della tabella C allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569 (Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121) nonché della nota in calce alla tabella, nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia.

Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

Sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Roberto Vitanza, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2016
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