Trattamento di fine servizio per transito (militare a civile)

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Trattamento di fine servizio per transito (militare a civile)

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N.B.: diversi si domandano se transitando a seguito di riforma, da Militare a Civile, spetta la liquidazione della Buonuscita.

Il CdS con il presente Parere rigetta il ricorso straordinario

Il CdS precisa:

1) - La materia è disciplinata dal D.P.R. n. 1032 del 29 dicembre 1973, che agli artt. 3, 25 e 28 stabilisce:
1. All'iscritto al Fondo di previdenza ... che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuità, e che comunque dopo tali passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto della cessazione definitiva dal servizio un'unica indennità di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato";
2. "la liquidazione e la corresponsione dell'indennità di buonuscita sono a carico dell'INPS”.

2) - I ricorrenti dopo il transito nei ruoli civili, hanno continuato ad essere iscritti al medesimo Fondo di previdenza: tale circostanza costituisce di per sé un primo elemento escludente il presupposto richiesto dalla fonte primaria per l’elargizione del beneficio.

3) - Ad esso si aggiunge l’ulteriore circostanza che nella fattispecie in esame il transito è avvenuto nell’ambito della stessa amministrazione e ha comportato una mera immutazione del ruolo (da militare a civile).
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 201900086

Numero 00086/2019 e data 07/01/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 19 dicembre 2018


NUMERO AFFARE 00145/2017

OGGETTO:
Ministero della difesa - Comando generale dell'Arma dei carabinieri.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Carlo A.., M.. Gian Luca, Maurizio S.., contro Ministero della Difesa, per l’annullamento:

- del provvedimento con cui l’amministrazione ha negato il diritto a percepire l'indennità di buonuscita di cui al DPR 1032/1973;

- della nota n. 311442UX/1-3PBN del 1° marzo 2016, con cui è stato negato il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità di buonuscita;

nonché,
- per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità di buonuscita di cui al D.P.R. n. 1032/1973, oltre maggiorazioni, rivalutazione monetaria e interessi come per legge fino all'effettivo soddisfo.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. N. 7/29878-8-2015 di prot. del 30 gennaio 2016, con la quale il Ministero della Difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rotondo;


Gli istanti, tutti ex appartenenti dell'Arma dei Carabinieri, sono stati dichiarati non idonei al servizio militare, ma idonei al transito nei ruoli civili.

Con decreto interdirettoriale di Persociv e Persomil è stato autorizzato il loro transito nei ruoli civili e hanno iniziato il rapporto di lavoro presso il relativo ufficio amministrativo di assegnazione.

Sostengono di avere diritto all'indennità di buonuscita di cui al D.P.R. n. 1032/1973 (c.d. trattamento di fine servizio), in quanto iscritti al fondo di previdenza da più anni e stante la (ritenuta) cessazione, formale e di fatto, del precedente rapporto lavorativo. Deducono vizi formali e sostanziali.

Il Ministero ha depositato documenti e relazione.

All’adunanza del 19 dicembre 2018, il ricorso è stato trattenuto per la deliberazione del parere.

La questione controversa s’incentra sulla verifica di sussistenza dei presupposti per l’elargizione ai ricorrenti della indennità di buonuscita.

I ricorrenti sostengono che al loro transito nei ruoli civili si sarebbe interrotto il precedente rapporto di lavoro e così createsi le condizioni per beneficiare della indennità di buonuscita.

Di diverso avviso il Ministero, che non ravvede nel suddetto transito alcuna soluzione di continuità e quindi di interruzione nel rapporto di lavoro dall’amministrazione della difesa ad un’altra.

I ricorrenti hanno dedotto vizi formali e sostanziali.

Con riguardo ai vizi formali, il collegio osserva che si tratta di rilievi inconferenti rispetto alla natura dell’attività scrutinata, strettamente vincolata alla verifica circa la sussistenza in concreto dei presupposti per il riconoscimento delle pretese avanzate dai ricorrenti e dunque priva di ambiti di discrezionalità amministrativa (art. 21-octies, L. n. 241 del 1990).

Con riguardo al vizio sostanziale, il Collegio osserva che l’azione dedotta in contenzioso ha natura di accertamento del diritto (dei ricorrenti) alla corresponsione della indennità di buonuscita; sostanzialmente un’azione confessoria.

Le posizioni possedute e azionate in giudizio hanno, pertanto, consistenza di diritto soggettivo patrimoniale.

L’atto formalmente gravato tramite il ricorso in esame non si configura, dunque, come atto impugnabile ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d. P.R. n. 1199 del 1971, nella parte in cui dispone che il ricorso straordinario al Capo dello Stato è ammesso “contro gli atti amministrativi definitivi” e per soli “motivi di legittimità”.

Il ricorso, dunque, andrebbe dichiarato inammissibile.

Si può prescindere dal superiore rilievo, in quanto il gravame s’appalesa comunque infondato nel merito ove pure volesse attribuirsi natura provvedimentale all’atto in questione.

La materia è disciplinata dal D.P.R. n. 1032 del 29 dicembre 1973, che agli artt. 3, 25 e 28 stabilisce: 1. All'iscritto al Fondo di previdenza ... che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuità, e che comunque dopo tali passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto della cessazione definitiva dal servizio un'unica indennità di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato"; 2. "la liquidazione e la corresponsione dell'indennità di buonuscita sono a carico dell'INPS”.

I ricorrenti dopo il transito nei ruoli civili, hanno continuato ad essere iscritti al medesimo Fondo di previdenza: tale circostanza costituisce di per sé un primo elemento escludente il presupposto richiesto dalla fonte primaria per l’elargizione del beneficio.

Ad esso si aggiunge l’ulteriore circostanza che nella fattispecie in esame il transito è avvenuto nell’ambito della stessa amministrazione e ha comportato una mera immutazione del ruolo (da militare a civile).

Orbene, il transito di ruolo non è altro che un peculiare forma di trasferimento del dipendente nell’ambito della stessa amministrazione che non estingue, né cancella il precedente rapporto giuridico, ma ne opera soltanto una sua modificazione, senza cesura alcuna del rapporto medesimo e senza che rilevi la circostanza della stipula di un nuovo contratto, utile solo ai fini della individuazione del contenuto delle prestazioni dovute. Tanto vero che permangono inalterati tutti i diritti quesiti, compresi quelli di natura patrimoniale e previdenziale in precedenza ottenuti (cfr. Tar Lazio, sez. I, 10 settembre 2015, n.11199).

Per quanto sopra argomentato, il ricorso in esame s’appalesa infondato e va, pertanto, respinto.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Rotondo Gabriele Carlotti




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà


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