Pagina 2 di 3

Re: Trasferimento per chiusura comando

Inviato: mar ago 13, 2013 3:30 pm
da Loyd
panorama ha scritto:Per aver diritto all'indennità di trasferimento devi prima prendere servizio al nuovo comando dopodiché puoi fare domanda per l'indennità di trasferimento.
Inoltre, in base ai tuoi annoi di servizio una volta preso servizio (anche un solo giorno) puoi metterti in convalescenza a lungo termine, tanto ogni mese ti pagano sullo stipendio il dovuto per il trasferimento.
Puoi anche farlo per stress e ansia poiché "questo trasferimento" ti ha creato dei problemi di disaggio.
Non sarebbe il mio obiettivo quello, preferisco evitare e fare qualcosa prima se possibile... anche se di stress e ansia in questo periodo ne ho abbastanza...

Re: Trasferimento per chiusura comando

Inviato: mar ago 13, 2013 9:08 pm
da alex59
Attenzione colleghi!!!
L'art. 1, c. 163°della Legge di bilancio del 24.12.2012 n. 228 ha previsto:
...163. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'indennita' di cui al comma 1 nonche' ogni altra indennita' o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorita' non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».....
Quindi, è da ritenere che in caso di chiusura di un comando, possono mandare il personale dove vogliono - purché in sede limitrofa ...!- senza dovergli pagare il trasferimento...
Saluti.
Alex59

Re: Trasferimento per chiusura comando

Inviato: mar ago 13, 2013 10:19 pm
da Loyd
alex59 ha scritto:Attenzione colleghi!!!
L'art. 1, c. 163°della Legge di bilancio del 24.12.2012 n. 228 ha previsto:
...163. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'indennita' di cui al comma 1 nonche' ogni altra indennita' o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorita' non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».....
Quindi, è da ritenere che in caso di chiusura di un comando, possono mandare il personale dove vogliono - purché in sede limitrofa ...!- senza dovergli pagare il trasferimento...
Saluti.
Alex59
Bene! Quindi le belle parole dette dal generale venuto da roma appositamente erano tutte al vento...

Re: Trasferimento per chiusura comando

Inviato: mar ago 13, 2013 11:38 pm
da natalind
E gia' questa spending rewieu sta mietendo vittime, sono molto dispiaciuto di cio' che ti sta accadendo, le notizie non sono per nulla confortanti! Per il momento non ci resta che riflettere sul nostro futuro e su quello dei colleghi che già stanno vivendo sulla propria pelle quanto sino a poco tempo sembrava la solita notizia della famigerata "radio scarpa"! Restiamo informati e contribuiamo a darci notizie certe e reali. In bocca al lupo collega saluti Raf

Re: Trasferimento per chiusura comando

Inviato: dom nov 24, 2013 7:55 pm
da panorama
1) - i ricorrenti erano in forza al comando della OMISSIS, facente parte della compagnia di Domodossola del corpo;

2) - il reparto era stato soppresso con una determinazione organizzativa del comandante generale;

3) - al personale era stata prospettata la possibilità di scegliere in anticipo una sede preferita che sarebbe stata quella di destinazione, salve le preminenti esigenze dell’organizzazione militare.

4) - Tutti gli interessati erano stati poi trasferiti presso dei reparti ubicati in provincia di La Spezia, secondo le indicazioni di ciascuno, e gli atti concretamente attuativi dei tramutamenti erano stati rubricati come trasferimento a domanda;

4a) - i destinatari dei provvedimenti avevano contestato in via amministrativa tale qualificazione, rilevando che la nuova destinazione era stata bensì disposta verso una sede prescelta, ma che la determinazione di dar corso all’avvicendamento era derivato da un’iniziativa del corpo.

5) - Il tribunale deve rilevare a questo proposito che il consiglio di Stato ha seguito per lungo tempo una giurisprudenza collidente con le tesi dei ricorrenti:

5a) - tuttavia la più recente e condivisa sentenza 12.7.2013, n. 4159 ha preso spunto da una modifica normativa recentemente apportata per riconoscere il titolo al beneficio domandato, nel caso in cui il trasferimento sia stato disposto prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Ricorso ACCOLTO.

Il resto x completezza leggetelo qui sotto.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

19/11/2013 201301391 Sentenza 2


N. 01391/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00071/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 71 del 2012, proposto dai signori O. A., A. C., D. S. e D. T., rappresentati e difesi dagli avvocati Clementina Spagnolo e Michele Denicolò, con domicilio eletto presso la segreteria del tribunale amministrativo intestato;

contro
Ministero dell’economia e delle finanze in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, domiciliato presso l’ufficio;

per l'annullamento
del provvedimento 21.10.2011, n, 231769/11 del comando regionale ligure della guardia di finanza

per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti alla percezione dell’indennità richiesta, e per la conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento della somma dovuta a tale titolo

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2013 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il signor O. A. ed altre tre appartenenti al corpo della guardia di finanza si ritengono lesi dalla determinazione 21.10.2011, n. 231769/11 del comando ligure per il cui annullamento hanno notificato l’atto 22.12.2011, depositato il 20.1.2012, con cui deducono:

violazione di legge per difetto di motivazione ed erronea motivazione.

Violazione di legge per falsa applicazione delle norme in materia di trasferimento.

L’amministrazione statale si è costituita in causa con memoria con cui ha chiesto la reiezione della domanda, ed ha poi depositato una memoria difensiva.

Il ricorso censura gli atti con cui il comando regionale ligure della guardia di finanza ha negato agli interessati la corresponsione del trattamento economico previsto dalla legge 29.3.2001, n. 86 per i militari che vengono trasferiti per servizio.

In fatto era accaduto che:

i ricorrenti erano in forza al comando della OMISSIS, facente parte della compagnia di Domodossola del corpo;

il reparto era stato soppresso con una determinazione organizzativa del comandante generale;

al personale era stata prospettata la possibilità di scegliere in anticipo una sede preferita che sarebbe stata quella di destinazione, salve le preminenti esigenze dell’organizzazione militare.

Tutti gli interessati erano stati poi trasferiti presso dei reparti ubicati in provincia di La Spezia, secondo le indicazioni di ciascuno, e gli atti concretamente attuativi dei tramutamenti erano stati rubricati come trasferimento a domanda; i destinatari dei provvedimenti avevano contestato in via amministrativa tale qualificazione, rilevando che la nuova destinazione era stata bensì disposta verso una sede prescelta, ma che la determinazione di dar corso all’avvicendamento era derivato da un’iniziativa del corpo.

Riportata la questione sul terreno applicativo della ricordata legge 29.3.2001, n. 86 i ricorrenti si dolgono per la natura fuorviante della qualificazione impressa dal comando all’avvicendamento subito; essa sarebbe pregiudizievole per la loro situazione giuridica, per cui hanno proposto l’impugnazione in esame.

Il tribunale deve rilevare a questo proposito che il consiglio di Stato ha seguito per lungo tempo una giurisprudenza collidente con le tesi dei ricorrenti: tuttavia la più recente e condivisa sentenza 12.7.2013, n. 4159 ha preso spunto da una modifica normativa recentemente apportata per riconoscere il titolo al beneficio domandato, nel caso in cui il trasferimento sia stato disposto prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Questo è il caso di specie, per cui la domanda va accolta, dovendosi con ciò condannare la p.a. alla corresponsione dell’indennità richiesta dagli interessati, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Non di meno le spese vanno compensate, attesa l’esistenza dei ricordati orientamenti giurisprudenziali in senso divergente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
Accoglie il ricorso e per l’effetto condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti a titolo di indennità per il trasferimento, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2013

Re: Trasferimento per chiusura comando

Inviato: dom nov 24, 2013 8:18 pm
da panorama
N.B.: l'articolo citato nella sentenza del Tar Liguria riporta il seguente testo:
------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita 2013). (12G0252) (GU n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212 )

Art. 1 comma 163. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».

Re: Trasferimento per chiusura comando

Inviato: gio giu 19, 2014 10:51 pm
da panorama
In Sicilia, l'Amministrazione perde l'Appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (Consiglio di Stato Siciliano).

Adesso devono pagare.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
soppressione per esigenze organizzative della Brigata di Castellamare del Golfo.

1) - Non è, pertanto, sufficiente la mera presentazione di una domanda del pubblico dipendente affinché l’assegnazione ad una nuova sede di servizio possa essere sicuramente qualificata come trasferimento a domanda, dovendo indagarsi su quale interesse sia stato perseguito immediatamente e prioritariamente. ( cfr. ex multis C.G.A. nn. 582 del 2007, 505 del 2010 e 777 del 2012).

2) - Il connotato autoritativo del trasferimento non scolora per l’effetto della domanda ( o dichiarazione di gradimento ) presentata dal militare, in quanto questi risulta coinvolto in una procedura di mobilità non per scelta sua personale ma in esclusiva conseguenza delle opzioni organizzative valorizzate dall’amministrazione.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

18/06/2014 201400367 Sentenza 1


N. 00367/2014REG.PROV.COLL.
N. 00433/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 433 del 2013, proposto da:
Ministero Economia e Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, N. 81;

contro
Costa Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo D'Asaro, con domicilio eletto presso Giacomo D'Asaro in Palermo, via XX Settembre N.29;

per la riforma
della sentenza del TAR SICILIA - PALERMO :Sezione I n. 02218/2012, resa tra le parti, concernente lavoro - diniego corresponsione indennita' di trasferimento di cui alla l. 86/01;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2014 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti l’ avv. di Stato Pollara e l’avv. A. D'Asaro su delega di G. D'Asaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Comando Regionale Sicilia del Corpo della Guardia di Finanza, avendo stabilito di sopprimere per esigenze organizzative la Brigata di Castellamare del Golfo, ha invitato il personale da questa dipendente ad indicare la sede preferita come nuova destinazione.

Acquisite le domande, il Comando ha disposto i relativi trasferimenti, qualificandoli come avvenuti a domanda ed escludendo quindi l’erogazione delle provvidenze previste dalla legge in favore dei militari trasferiti d’autorità.

Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito TAR Palermo ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato avverso il diniego di erogazione delle indennità in parola.

La sentenza è impugnata con l’atto di appello in esame dall’Amministrazione la quale ne chiede l’integrale riforma, deducendo che la presentazione da parte del militare della domanda ( di trasferimento o gradimento per una specifica sede) preclude la corresponsione in suo favore di benefici che la legge correla ai soli trasferimenti autoritativi.

Si è costituito l’appellato, instando per il rigetto dell’appello.

L’appello non è fondato e va pertanto respinto.

La questione oggetto della presente controversia è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato la quale è in prevalenza orientata in senso sfavorevole alla tesi dell’Amministrazione ( cfr. fra le molte IV Sez. nn. 6611 del 2007, 5197 del 2008, 2928 del 2010 e 5767 del 2011).

Si rinviene tuttavia, in seno al Consiglio di Stato, anche un indirizzo restrittivo secondo il quale la presentazione da parte del militare della domanda interrompe il nesso di immediata causalità tra la decisa soppressione del comando di appartenenza ed il successivo movimento dell’interessato ( cfr. IV Sez. nn. 5212 del 2008 e 3835 del 2012).

Al riguardo questo Consiglio di Giustizia Amministrativa ha da sempre e costantemente aderito all’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, sulla base di considerazioni sistematiche che questo Collegio condivide pienamente e fa proprie.

Infatti, come è stato osservato, la distinzione fra i trasferimenti d’autorità o d’ufficio e i trasferimenti a domanda trova fondamento nella diversa rilevanza che in essi assumono i contrapposti interessi in gioco: quello dell’amministrazione, diretto ad assicurare il regolare ed ordinato funzionamento degli uffici pubblici, e quello del dipendente, volto al più diretto soddisfacimento delle proprie esigenze personali e familiari, interessi che devono entrambi trovare la giusta composizione nel rispetto dei principi costituzioni fissati dall’art. 97 della Costituzione.

Mentre i trasferimenti d’ufficio perseguono in via immediata ed esclusiva l’interesse specifico dell’amministrazione alla funzionalità dell’ufficio, al quale è completamente subordinata la posizione del pubblico dipendente, le aspirazioni del quale possono essere tenute presente eventualmente nei limiti delle preferenze da lui espresse circa la sede di servizio, nei trasferimenti a domanda risulta invece prevalente il perseguimento del soddisfacimento delle necessità personali e familiari del ricorrente, rispetto alle quali l’interesse pubblico funziona esclusivamente come limite esterno di compatibilità, dovendo in ogni caso essere sempre assicurato il rispetto dei principi dell’art. 97 della Costituzione.
Non è, pertanto, sufficiente la mera presentazione di una domanda del pubblico dipendente affinché l’assegnazione ad una nuova sede di servizio possa essere sicuramente qualificata come trasferimento a domanda, dovendo indagarsi su quale interesse sia stato perseguito immediatamente e prioritariamente. ( cfr. ex multis C.G.A. nn. 582 del 2007, 505 del 2010 e 777 del 2012).

Nel caso in esame, come si è detto sopra, l’esigenza di trasferire l’appellato discende dalla decisione del Comando Regionale di sopprimere l’articolazione presso la quale lo stesso prestava servizio: in tale contesto, la dislocazione in ambito regionale del personale già dipendente dal comando soppresso risponde dunque in via esclusiva o comunque del tutto prioritaria ai superiori interessi pubblici perseguiti dal Corpo mediante la adottata misura organizzativa.

Il connotato autoritativo del trasferimento non scolora per l’effetto della domanda ( o dichiarazione di gradimento ) presentata dal militare, in quanto questi risulta coinvolto in una procedura di mobilità non per scelta sua personale ma in esclusiva conseguenza delle opzioni organizzative valorizzate dall’amministrazione.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va quindi conclusivamente respinto.

Le spese di questo grado del giudizio seguono soccombenza e sono liquidate in via forfettaria nel dispositivo, tenendo presente la natura seriale della controversia.

P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’Amministrazione appellante al pagamento di Euro 500,00 ( oltre accessori di legge) per spese e onorari del grado in favore del Difensore dell’appellato, dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Maria De Lipsis, Presidente
Antonino Anastasi, Consigliere, Estensore
Marco Buricelli, Consigliere
Alessandro Corbino, Consigliere
Giuseppe Barone, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A seguire ci sono altre 34 sentenze, tutte stessa data e tutte stesso giudizio.


18/06/2014 201400366 Sentenza 1

18/06/2014 201400365 Sentenza 1

18/06/2014 201400364 Sentenza 1

18/06/2014 201400363 Sentenza 1

18/06/2014 201400362 Sentenza 1

18/06/2014 201400361 Sentenza 1

18/06/2014 201400360 Sentenza 1

18/06/2014 201400359 Sentenza 1

18/06/2014 201400358 Sentenza 1

18/06/2014 201400357 Sentenza 1

18/06/2014 201400356 Sentenza 1

18/06/2014 201400355 Sentenza 1

18/06/2014 201400354 Sentenza 1

18/06/2014 201400353 Sentenza 1

18/06/2014 201400352 Sentenza 1

18/06/2014 201400351 Sentenza 1

18/06/2014 201400350 Sentenza 1

18/06/2014 201400349 Sentenza 1

18/06/2014 201400348 Sentenza 1

18/06/2014 201400347 Sentenza 1

18/06/2014 201400346 Sentenza 1

18/06/2014 201400345 Sentenza 1

18/06/2014 201400344 Sentenza 1

18/06/2014 201400343 Sentenza 1

18/06/2014 201400342 Sentenza 1

18/06/2014 201400341 Sentenza 1

18/06/2014 201400340 Sentenza 1

18/06/2014 201400339 Sentenza 1

18/06/2014 201400338 Sentenza 1

18/06/2014 201400337 Sentenza 1

18/06/2014 201400336 Sentenza 1

18/06/2014 201400335 Sentenza 1

18/06/2014 201400334 Sentenza 1

18/06/2014 201400333 Sentenza 1

Re: Trasferimento per chiusura comando

Inviato: dom giu 22, 2014 11:59 pm
da Loyd
Grazie per la dritta. Sembra la stessa identica situazione che abbiamo vissuto noi.

Re: Trasferimento per chiusura comando

Inviato: lun giu 23, 2014 8:01 am
da panorama
Importante che nell'eventuale ricorso, l'avvocato inserisce il discorso di cui alla sopra sentenza da far intendere al giudice, poiché ogni giudice è autonomo nella decisione.
ciao

Re: Trasferimento per chiusura comando

Inviato: sab nov 15, 2014 3:52 pm
da panorama
Il Ministero ed il C.do Generale della GdiF hanno perso l'appello al CdS.
------------------------------------------------------------------------------------------------
1) - sino alla fine dell’anno 2011 in servizio presso la Tenenza di Prato alla Drava, i quali, in seguito alla soppressione di detta Tenenza, disposta per sopravvenute esigenze operative dal Comando generale della Guardia di Finanza con determinazione del 30 novembre 2011, avevano presentato domande di trasferimento indicando quale sede gradita la Compagnia di Brunico (domande, accolte in data 21 dicembre 2011) – avverso altrettanti provvedimenti del 26 settembre 2012, con i quali l’Amministrazione di appartenenza aveva respinto le loro istanze di riconoscimento del diritto all’indennità di trasferimento di cui agli artt. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86, e 37, comma 5, d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51. Il diniego si basava sul rilievo che i trasferimenti in oggetto non potevano qualificarsi alla stregua di trasferimenti ‘di autorità’ ai sensi della citata normativa, poiché la dichiarazione di gradimento implicava l’accettazione della propria disponibilità al trasferimento a domanda, incompatibile con la configurabilità di un trasferimento d’ufficio.

IL CdS precisa:

2) - La questione centrale della presente controversia si risolve nel quesito, se al militare, il quale, dovendo necessariamente mutare di sede a seguito della soppressione del reparto di appartenenza, si veda tuttavia riconosciuta dall’Amministrazione la facoltà di indicare la nuova sede di destinazione, spetti, o meno, il diritto all’indennità di trasferimento ‘di autorità’ di cui all’art. 1, comma 1, l. 29 marzo 2001, n. 86 (Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia).

3) - Rileva il Collegio, in adesione a recenti pronunce di questo Consiglio di Stato (v. Cons. St., Sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4159; Cons. St., Sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4806),
che il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla sopra delineata questione (v., per la tesi favorevole alla posizione dei dipendenti trasferiti, Cons. Stato, Sez. I, 11 luglio 2012, parere sull’affare n. 1677/2012; C.G.A.R.S. 18 settembre 2012, n. 777; per la tesi favorevole all’Amministrazione: Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5767; Cons. Stato, Sez. IV, 28 giugno 2012, n. 3835) deve, ormai, ritenersi superato dal recente intervento legislativo di cui all’art. 1, comma 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato la normativa di riferimento (art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86), inserendo, dopo il comma 1, un nuovo comma 1-bis, che testualmente recita: «L’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».

4) - Infatti, nella nuova disposizione – introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228 del 2012 – non è rinvenibile alcun elemento che possa indurre a considerarla di natura interpretativa e, dunque, munita di efficacia retroattiva (si veda invece, in senso testualmente contrario, l’art. 3, comma 74, l. 24 dicembre 2003, n. 350, con riguardo alla questione – analoga a quella qui trattata – del regime conseguente al trasferimento, previa domanda, alle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica; cfr. al riguardo, per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 30 luglio 2012, n. 4290).
---------------------------------------------------------------------------------

12/11/2014 201405553 Sentenza 6


N. 05553/2014REG.PROV.COLL.
N. 06915/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6915 del 2013, proposto da:
Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
Patrick Capri, Nicolino Mancini, Gino Busin e Giuseppe Martino, rappresentati e difesi dall’avvocato Fabio Costan, con domicilio eletto presso lo studio degli avvocati Fortuna Giuseppe e Salvatore Coronas, in Roma, via Giuseppe Ferrari, 4;

per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 183/2013, resa tra le parti e concernente: indennità di trasferimento;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2014, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Aiello e l’avvocato Umberto Coronas, per delega dell’avvocato Costan;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.r.g.a. - Sezione autonoma di Bolzano accoglieva il ricorso n. 276 del 2012, proposto collettivamente dagli odierni quattro appellati – tutti appartenenti al Corpo militare della Guardia di Finanza sino alla fine dell’anno 2011 in servizio presso la Tenenza di Prato alla Drava, i quali, in seguito alla soppressione di detta Tenenza, disposta per sopravvenute esigenze operative dal Comando generale della Guardia di Finanza con determinazione del 30 novembre 2011, avevano presentato domande di trasferimento indicando quale sede gradita la Compagnia di Brunico (domande, accolte in data 21 dicembre 2011) – avverso altrettanti provvedimenti del 26 settembre 2012, con i quali l’Amministrazione di appartenenza aveva respinto le loro istanze di riconoscimento del diritto all’indennità di trasferimento di cui agli artt. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86, e 37, comma 5, d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51. Il diniego si basava sul rilievo che i trasferimenti in oggetto non potevano qualificarsi alla stregua di trasferimenti ‘di autorità’ ai sensi della citata normativa, poiché la dichiarazione di gradimento implicava l’accettazione della propria disponibilità al trasferimento a domanda, incompatibile con la configurabilità di un trasferimento d’ufficio.

L’adìto T.r.g.a. accoglieva il ricorso sul presupposto che i ricorrenti avevano presentato domanda di trasferimento su sollecitazione della stessa Amministrazione, in vista della soppressione della Tenenza di Prato alla Drava, a seguito della riorganizzazione dei reparti dipendenti dal Comando generale del Trentino Alto Adige, con la conseguenza che ad essi non poteva ritenersi precluso il riconoscimento dei benefici collegati al trasferimento d’ufficio, essendo il trasferimento avvenuto non già per libera scelta dei militari, ma su sollecitazione dell’Amministrazione di appartenenza, nel prevalente interesse di quest’ultima. Il T.r.g.a. annullava pertanto gli impugnati provvedimenti e condannava l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, dell’indennità in questione, oltre agli accessori di legge.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’Amministrazione soccombente, censurando l’erronea valutazione dei presupposti di fatto nonché l’erronea applicazione dell’art. 1 l. n. 86 del 2001, in particolare sostenendo che le istanze degli originari ricorrenti non rappresenterebbero mere generiche dichiarazioni di disponibilità, bensì manifestazioni di volontà aventi ad oggetto l’accettazione del trasferimento quale «movimento a domanda, con tutte le relative conseguenze anche di carattere economico».

L’Amministrazione appellante chiedeva dunque, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza e in sua riforma, la reiezione dell’avversario ricorso di primo grado.

3. Si costituivano in giudizio gli appellati, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.

4. All’udienza pubblica dell’8 luglio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. L’appello è infondato.

La questione centrale della presente controversia si risolve nel quesito, se al militare, il quale, dovendo necessariamente mutare di sede a seguito della soppressione del reparto di appartenenza, si veda tuttavia riconosciuta dall’Amministrazione la facoltà di indicare la nuova sede di destinazione, spetti, o meno, il diritto all’indennità di trasferimento ‘di autorità’ di cui all’art. 1, comma 1, l. 29 marzo 2001, n. 86 (Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia).

Rileva il Collegio, in adesione a recenti pronunce di questo Consiglio di Stato (v. Cons. St., Sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4159; Cons. St., Sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4806), che il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla sopra delineata questione (v., per la tesi favorevole alla posizione dei dipendenti trasferiti, Cons. Stato, Sez. I, 11 luglio 2012, parere sull’affare n. 1677/2012; C.G.A.R.S. 18 settembre 2012, n. 777; per la tesi favorevole all’Amministrazione: Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5767; Cons. Stato, Sez. IV, 28 giugno 2012, n. 3835) deve, ormai, ritenersi superato dal recente intervento legislativo di cui all’art. 1, comma 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato la normativa di riferimento (art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86), inserendo, dopo il comma 1, un nuovo comma 1-bis, che testualmente recita: «L’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».

Infatti, nella nuova disposizione – introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228 del 2012 – non è rinvenibile alcun elemento che possa indurre a considerarla di natura interpretativa e, dunque, munita di efficacia retroattiva (si veda invece, in senso testualmente contrario, l’art. 3, comma 74, l. 24 dicembre 2003, n. 350, con riguardo alla questione – analoga a quella qui trattata – del regime conseguente al trasferimento, previa domanda, alle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica; cfr. al riguardo, per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 30 luglio 2012, n. 4290).

Ne discende che la citata disposizione legislativa ha inteso avere un effetto innovativo nell’ordinamento, modificando la normativa previgente.

Deve quindi ritenersi, argomentando e contrariis dal nuovo dato normativo, che, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, l’indennità connessa al trasferimento ‘di autorità’ spettasse – nella sussistenza di tutti i necessari requisiti di legge, a partire dalla distanza superiore ai dieci chilometri fra la sede di provenienza e quella di destinazione (v. Cons. Stato, Ad. Plen., 16 dicembre 2011, n. 23) –, allorché il trasferimento facesse seguito alla soppressione del reparto di appartenenza e, dunque, fosse avvenuto per ragioni d’ufficio nell’interesse dell’Amministrazione, irrilevante essendo il gradimento espresso dal militare in ordine alla nuova sede, in quanto inidoneo ad immutare l’elemento causale tipico connotante siffatto tipo di trasferimento.

Ne deriva che, collocandosi i trasferimenti de quibus in epoca anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina normativa, gli stessi restano assoggettati alla vecchia disciplina che, per quanto sopra esposto, riconosceva l’indennità di trasferimento ‘di autorità’ anche nei casi di trasferimento per soppressione del reparto di appartenenza, a prescindere dal gradimento, o meno, espresso dal militare in ordine alla nuova sede.

Per le esposte ragioni, in reiezione dell’appello interposto dall’Amministrazione, s’impone la conferma dell’appellata sentenza.

6. Considerato che la presente pronuncia trae argomento decisivo da una normativa intervenuta medio tempore, sussistono giustificati motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 6915 del 2013), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; dichiara le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2014, con l’intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Aldo Scola, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2014

Re: Trasferimento per chiusura comando

Inviato: ven mar 27, 2015 7:45 pm
da panorama
1) - il provvedimento di trasferimento del ricorrente è avvenuto per soppressione del Reggimento ove prestava servizio.

2) - riconoscimento e la liquidazione dell'indennità di trasferimento di cui alla L. 29/03/2001 n.86.

IL TAR precisa:

3) - la circostanza che il militare abbia indicato la preferenza per la nuova sede di servizio, tra quelle disponibili, non incide sulla natura del provvedimento di trasferimento che rimane d’autorità;

Accolto.
-----------------------------------------------------------------

SENTENZA BREVE ,sede di CAGLIARI ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201500456 - Public 2015-03-25 -


N. 00456/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00191/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 191 del 2015, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Francesca Fazio, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna in Cagliari, Via Sassari N.17;

contro
Ministero della Difesa, 151° Reggimento Fanteria Sassari - Caserma Monfenera Cagliari, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati, in Via Dante N.23;

per l'annullamento
- della nota prot. 13105 del 18/07/2014 emessa dal Comando del 151° RGT Fanteria "Sassari" di Cagliari a firma del Comandante OMISSIS, con la quale è stata rigettata l'istanza formulata dal dipendente per il riconoscimento e la liquidazione dell'indennità di trasferimento di cui alla L. 29/03/2001 n.86 e dei benefici economici collegati, e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, allo stato non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di 151° Reggimento Fanteria Sassari - Caserma Monfenera Cagliari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2015 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato:

che il provvedimento di trasferimento del ricorrente è avvenuto per soppressione del Reggimento ove prestava servizio;

che la circostanza che il militare abbia indicato la preferenza per la nuova sede di servizio, tra quelle disponibili, non incide sulla natura del provvedimento di trasferimento che rimane d’autorità;

che l’aver accordato ai militari da trasferire la possibilità di indicare una o più sedi di preferenza non incide sulla natura del provvedimento di trasferimento, che rimane d’autorità perché connesso alla soppressione della sede di servizio, ma rappresenta una modalità procedimentale rispondente al principio di buon andamento, come tale doverosa per l’amministrazione procedente;

che pertanto il ricorso va accolto con l’annullamento del provvedimento impugnato e con l’accertamento del diritto del ricorrente a percepire i benefici economici connessi al trasferimento d’autorità;

che le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando accoglie ricorso come in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e dichiara la sussistenza del diritto del ricorrente a percepire i benefici di legge connessi al trasferimento d’autorità.

Condanna il Ministero soccombente al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 3000.00 (tremila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente, Estensore
Tito Aru, Consigliere
Antonio Plaisant, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2015

Re: Trasferimento per chiusura comando

Inviato: sab apr 18, 2015 5:11 pm
da panorama
Ricorso ACCLTO per il personale della GdiF
--------------------------------------------------------------
1) - tutti hanno prestato servizio presso la tenenza di Mezzolombardo (Trento) fino al luglio 2012, quando la sede è stata soppressa.

2) - Poco prima della soppressione, e in previsione della stessa, i ricorrenti hanno espresso le loro preferenze sulla loro futura destinazione, che sono state tutte accolte.

3) - In seguito, hanno chiesto la corresponsione dell’indennità di trasferimento, di cui all’art. 1 della l. 29 marzo 2001, n. 86, nonché l’indennità d’alloggio, prevista dall’art. 37, V comma del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.

4) - Con separate determinazioni del 7 luglio 2014, il Capo gestione amministrativa del reparto tecnico logistico amministrativo Trentino Alto Adige della Guardia di Finanza ha respinto le richieste dei ricorrenti, sul presupposto che le indennità richieste spetterebbero soltanto per i trasferimenti disposti d’autorità, e non per quelli a domanda, come in specie.

IL TAR scrive:

5) - La questione ha peraltro trovato ormai soluzione, dopo che l’art. 1 della l. 86/2001 è stato integrato con il comma 1 bis, inserito con l’art. 1, comma CLXIII, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il quale “l’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”: norma introdotta a decorrere dal 1 gennaio 2013, ex art. 1, comma DLXI l. ult. cit., che non si applica dunque ai ricorrenti.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
---------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di TRENTO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500148 - Public 2015-04-15 -


N. 00148/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00329/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso 329/2014, proposto da E. R., F. M., A. S., W. M. G., J. C. U. e M. T., rappresentati e difesi dall'avv. R. De Pretis, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via ss. Trinità 14;

contro
il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del ministro pro tempore,
il Comando regionale Trentino Alto Adige della Guardia di finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore;

il Comando provinciale Trentino Alto Adige della Guardia di finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, domiciliataria ex lege;

- delle determinazioni 7 luglio 2014 con cui il capo gestione amministrativa del Reparto tecnico logistico amministrativo Trentino Alto Adige della Guardia di finanza ha separatamente respinto le istanze dei ricorrenti di riconoscimento dell'indennità di trasferimento di cui all'art. 1, l. 29 marzo 2001, n. 86, e dell'indennità accessoria di cui all'art. 37, co. 5, D.P.R. 51/2009,

e per l'accertamento e la declaratoria
del diritto dei ricorrenti al riconoscimento delle predette indennità

e per la conseguente condanna
dell'amministrazione al pagamento delle somme così dovute con interessi legali o, alternativamente, di rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione delle finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2015 il dott. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. W. M. G., F. M., E. R., A. S., M. T. e J. C. U. appartengono, con gradi diversi, al Corpo della Guardia di Finanza, e tutti hanno prestato servizio presso la tenenza di Mezzolombardo (Trento) fino al luglio 2012, quando la sede è stata soppressa.

1.2. Poco prima della soppressione, e in previsione della stessa, i ricorrenti hanno espresso le loro preferenze sulla loro futura destinazione, che sono state tutte accolte.

1.3. In seguito, G.., M.., R.., S.., T.. e U.. hanno chiesto la corresponsione dell’indennità di trasferimento, di cui all’art. 1 della l. 29 marzo 2001, n. 86, nonché l’indennità d’alloggio, prevista dall’art. 37, V comma del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.

1.4. Con separate determinazioni del 7 luglio 2014, nn. 0059726 (G..), 0059729 (M..), 0059733 (R..), 0059730 (S..), 0059735 (T..) e 0059738 (U..), il Capo gestione amministrativa del reparto tecnico logistico amministrativo Trentino Alto Adige della Guardia di Finanza ha respinto le richieste dei ricorrenti, sul presupposto che le indennità richieste spetterebbero soltanto per i trasferimenti disposti d’autorità, e non per quelli a domanda, come in specie.

1.5. Da ciò il ricorso in esame, in cui alla domanda di annullamento, in sé carente d’interesse, trattandosi di atti ricognitivi e paritetici, si assomma peraltro quella di accertamento e condanna alla corresponsione delle somme, oltre a interessi e rivalutazione, se maggiore.

2.1. L’art. 1, I comma, cit. - nel testo da ultimo modificato dall’art. 10, X comma, del d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 - dispone che, tra gli altri, al personale in servizio permanente delle Forze armate, trasferito “d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”; a sua volta l’art. 37, V comma, prevede che “Al personale con famiglia a carico trasferito d’autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, è dovuta in un’unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un emolumento di € 1.500,00”, ridotto a € 775,00 “al personale senza famiglia a carico o al seguito”.

2.2. La giurisprudenza – come gli stessi ricorrenti rammentano - si è lungamente divisa sul thema decidendum della lite, ovvero se, per qualificare un trasferimento a domanda, sia comunque sufficiente una richiesta, o si debba invece indagare sull’interesse perseguito prioritariamente: questo, anche in presenza di un’istanza espressa, potrebbe essere infatti quello dell’Amministrazione, come appunto nel caso di soppressione di un reparto e conseguente trasferimento nelle sedi preventivamente indicate dei militari interessati, il cui spostamento non dipenderebbe dalla loro iniziativa, ma appunto dall’eliminazione della struttura, per cui la fattispecie rientrerebbe nel trasferimento d’autorità.

2.3. La questione ha peraltro trovato ormai soluzione, dopo che l’art. 1 della l. 86/2001 è stato integrato con il comma 1 bis, inserito con l’art. 1, comma CLXIII, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il quale “l’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”: norma introdotta a decorrere dal 1 gennaio 2013, ex art. 1, comma DLXI l. ult. cit., che non si applica dunque ai ricorrenti.

2.4. Ebbene, nella più recente - e condivisibile – sentenza emessa in subiecta materia dal giudice d’appello (C.d.S., VI, 12 novembre 2014 n. 5553), si rileva, “in adesione a recenti pronunce di questo Consiglio di Stato (v. Cons. St., Sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4159; Cons. St., Sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4806), che il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla sopra delineata questione (v. per la tesi favorevole alla posizione dei dipendenti trasferiti, Cons. Stato, Sez. I, 11 luglio 2012, parere sull’affare n. 1677/2012; C.G.A.R.S. 18 settembre 2012, n. 777;
per la tesi favorevole all’Amministrazione: Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5767; Cons. Stato, Sez. IV, 28 giugno 2012, n. 3835) deve, ormai, ritenersi superato dal recente intervento legislativo di cui all’art. 1, comma 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato la normativa di riferimento (art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86), inserendo, dopo il comma 1, un nuovo comma 1-bis … Infatti, nella nuova disposizione … non è rinvenibile alcun elemento che possa indurre a considerarla di natura interpretativa e, dunque, munita di efficacia retroattiva … Ne discende che la citata disposizione legislativa ha inteso avere un effetto innovativo nell’ordinamento, modificando la normativa previgente… Deve quindi ritenersi, argomentando a contrariis dal nuovo dato normativo, che, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, l’indennità connessa al trasferimento di autorità spettasse - nella sussistenza di tutti i necessari requisiti di legge, a partire dalla distanza superiore ai dieci chilometri fra la sede di provenienza e quella di destinazione (v. Cons. Stato, Ad. Plen., 16 dicembre 2011, n. 23) -, allorché il trasferimento facesse seguito alla soppressione del reparto di appartenenza e, dunque, fosse avvenuto per ragioni d’ufficio nell’interesse dell’Amministrazione, irrilevante essendo il gradimento espresso dal militare in ordine alla nuova sede, in quanto inidoneo ad immutare l’elemento causale tipico connotante siffatto tipo di trasferimento”.

3.1. In conclusione, spetta a tutti i ricorrenti l’indennità di trasferimento, e così pure – stante l’analoga ratio –l’indennità sostitutiva d’alloggio, con gli interessi legali, che andranno calcolati – con le decorrenze a partire dall’avvenuto trasferimento, e negli importi di cui al combinato disposto dell’art. 16, VI comma, della l. 30 dicembre 1991, n. 412, e dell’art. 22, XXXVI, della l. 23 dicembre 1994, n. 724, e secondo i criteri successivamente stabiliti da C.d.S. aa. pp. 15 giugno 1988, n. 3, 13 ottobre 2011, n. 18, e 5 giugno 2012, n. 18.

3.2. Non è comunque dovuta l’eventuale differenza tra gli interessi e la maggiore indennità per svalutazione, mancando la prova, sia pure presuntiva, “del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito” (così l’art. 16, VI comma cit.).

3.3. Le spese di lite, essendosi solo da ultimo consolidata l’interpretazione della disciplina in senso favorevole ai ricorrenti, possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige/Südtirol, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie le domande di accertamento e condanna e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione delle finanze a corrispondere ai ricorrenti l'indennità di trasferimento, di cui all'art. 1, I comma, l. 29 marzo 2001, n. 86, e l'indennità accessoria di cui all'art. 37, V comma, del d.P.R. 51/2009, con gli interessi di legge, secondo quanto precisato in motivazione.

Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio addì 26 marzo 2015 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente FF, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Alma Chiettini, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/04/2015

Re: Trasferimento per chiusura comando

Inviato: sab ott 10, 2015 12:41 pm
da panorama
ricorso ACCOLTO.
------------------------------------------------

1) - A seguito del provvedimento di riordinamento di forza armata, il ricorrente veniva trasferito, ....., dal soppresso 33° Reggimento Artiglieria Terrestre Aqui di stanza a L’Aquila, al 32° Reggimento Trasmissioni di Padova.

2) - Prima di procedere a detto trasferimento, lo Stato di Maggiore dell’Esercito chiedeva al ricorrente di esprimere una istanza di gradimento, ovvero di indicare in quale sede avrebbe desiderato essere riassegnato.

3) - In accordo al gradimento espresso, il ricorrente veniva quindi trasferito “a domanda” presso il 32° Reggimento Trasmissioni di Padova ove attualmente presta servizio.

IL TAR precisa:

4) - La controversia posta all’esame del Collegio concerne la spettanza del diritto all’indennità di trasferimento d’autorità per il militare che, dovendo necessariamente mutare di sede a seguito della soppressione del reparto di appartenenza, si veda tuttavia riconosciuta dall’Amministrazione la facoltà di indicare, in via preferenziale, la nuova sede di destinazione.

5) - Nel caso di specie, appare evidente che il trasferimento in questione sia conseguenza primaria e diretta dell’interesse pubblico alla soppressione del reparto di precedente assegnazione e che quello di nuova destinazione, ancorché formalmente individuato a domanda, sia il risultato di un’attività prevalentemente sollecitatoria svolta della stessa Amministrazione.

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
-------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di VENEZIA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201501019 - Public 2015-10-09 -


N. 01019/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01214/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1214 del 2014, proposto da:
G. M., rappresentato e difeso dall’avvocato Michela Scafetta, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. Veneto ai sensi dell’art. 25, comma 1, del c.p.a.;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; 32° Reggimento Trasmissioni di Padova;

per l’annullamento
del provvedimento in data 25 giugno 2014, prot. n. 7714, notificato in pari data, con il quale il 32° Reggimento Trasmissioni di Padova ha negato al ricorrente la corresponsione della speciale indennità connessa al trasferimento d’autorità; nonché per l’accertamento del diritto soggettivo del ricorrente predetto a percepire il trattamento economico per detta tipologia di trasferimento e la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata alla corresponsione di quanto dovuto a tal titolo.

Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2015 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. G. M., odierno ricorrente, è un graduato di truppa in servizio permanente a Padova presso la Compagnia Comando e Supporto Logistico (C.C.S.L.), OMISSIS.

A seguito del provvedimento di riordinamento di forza armata, il ricorrente veniva trasferito, a partire dal 30 giugno 2013, dal soppresso 33° Reggimento Artiglieria Terrestre Aqui di stanza a L’Aquila, al 32° Reggimento Trasmissioni di Padova.

Prima di procedere a detto trasferimento, lo Stato di Maggiore dell’Esercito chiedeva al ricorrente di esprimere una istanza di gradimento, ovvero di indicare in quale sede avrebbe desiderato essere riassegnato.

In accordo al gradimento espresso, il ricorrente veniva quindi trasferito “a domanda” presso il 32° Reggimento Trasmissioni di Padova ove attualmente presta servizio.

In data 20 giugno 2014, il ricorrente avanzava formale domanda di corresponsione dell’indennità di cui all’art. 1, comma 1 e segg., della legge n. 86 del 2001, alla quale il Comando del 32° Reggimento Trasmissioni replicava negativamente con nota in data 25 giugno 2014, opponendo che il trasferimento in questione era stato disposto su istanza di parte e, pertanto, non dava diritto all’indennità di trasferimento prevista per i trasferimenti d’ufficio.

Avverso detto provvedimento di diniego, il sig. G. M. ha proposto ricorso innanzi all’intestato Tribunale, formulando la seguente, doglianza:

I. Violazione dell’art. 1, comma 1 e segg. della legge n. 86/2001, dell’art. 3 della legge n 241/1990 ed eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche.

Il trasferimento in questione andrebbe considerato quale trasferimento disposto d’autorità e non su istanza di parte, atteso che l’interesse pubblico alla riorganizzazione dei reparti militari conseguente alla chiusura del Reggimento di precedente assegnazione, deve ritenersi prevalente rispetto all’interesse privato esternato dal ricorrente ad essere movimentato presso il Reggimento ove attualmente presta servizio.

Conclude il ricorrente per l’accoglimento del ricorso.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio eccependo l’inammissibilità e l’irricevibilità del gravame in conseguenza del fatto che il trasferimento in questione è stato disposto con provvedimento in data 7 giugno 2013, non impugnato da parte ricorrente.

Il ricorso andrebbe comunque rigettato nel merito, atteso che il trasferimento presso il Reggimento di Padova sarebbe stato disposto per venire incontro a specifiche esigenze personali del ricorrente, come formalizzate nell’istanza di movimentazione volontariamente prodotta.

Con memoria depositata in data 5 giugno 2015, il ricorrente ha replicato alle difese svolte dall’Amministrazione resistente.

Alla pubblica udienza del giorno 8 luglio 2015, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

La controversia posta all’esame del Collegio concerne la spettanza del diritto all’indennità di trasferimento d’autorità per il militare che, dovendo necessariamente mutare di sede a seguito della soppressione del reparto di appartenenza, si veda tuttavia riconosciuta dall’Amministrazione la facoltà di indicare, in via preferenziale, la nuova sede di destinazione.

In via preliminare, il Collegio deve rigettare le eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità del gravame, che parte resistente ritiene sussistere in relazione alla mancata impugnazione dell’atto di trasferimento del 7 giugno 2013, risultando invero evidente che la lamentata lesione del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta l’indennità in questione discenda dal provvedimento di diniego in data 25 giugno 2014, correttamente impugnato in termini.

Sgombrato il campo dalle eccezioni in rito, si può passare in esame il merito della controversa.

A tale riguardo, l’Amministrazione resistente sostiene che la dichiarazione di gradimento al trasferimento e la qualificazione di tale movimento a domanda di parte, sarebbero sufficienti a qualificarne il carattere volontario e dunque a giustificare il mancato riconoscimento dell’indennità prevista per i movimenti d’autorità, avendo il ricorrente, attraverso il proprio comportamento, aderito all’operato dell’Amministrazione motivato da esigenze di riorganizzazione, rinunciando così alle posizioni giuridiche attive connesse ad ogni possibile diversa qualificazione del movimento in questione, ivi comprese quelle di cui alla legge n. 86/2001.

Non ritiene il Collegio di aderire a detto orientamento, pur seguito da parte significativa della giurisprudenza, correttamente richiamata dalla Difesa erariale (Cons. St., 25 settembre 2013, parere n. 9028/12; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, 23 gennaio 2014, n. 420/2014).

Ed invero, ad avviso del Collegio, la distinzione tra trasferimenti d’ufficio e a domanda di parte deve principalmente ricercarsi nella diversa rilevanza che in essi assumono i contrapposto interessi in gioco.

Nel primo caso rileva infatti essenzialmente l’interesse dell’Amministrazione al regolare ed ordinato funzionamento degli uffici pubblici, nei cui confronti la posizione del dipendente è di completa subordinazione.

Nel secondo caso assume invece carattere prioritario l’interesse dell’istante al soddisfacimento delle proprie esigenze personali e familiari, riguardo alle quali l’interesse pubblico si atteggia a solo limite esterno di compatibilità (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 7 giugno 2012, n. 3383; 7 febbraio 2011, n. 814).

Discende da quanto osservato che, affinché un trasferimento possa essere qualificato a domanda, non è sufficiente la mera presentazione di una istanza da parte dell’interessato, dovendosi invero ricercare l’interesse pubblico o privato immediatamente e prioritariamente perseguito.

Nel caso di specie, appare evidente che il trasferimento in questione sia conseguenza primaria e diretta dell’interesse pubblico alla soppressione del reparto di precedente assegnazione e che quello di nuova destinazione, ancorché formalmente individuato a domanda, sia il risultato di un’attività prevalentemente sollecitatoria svolta della stessa Amministrazione.

Il che smentisce nei fatti l’asserita acquiescenza dell’interessato alle conseguenze di legge previste per i trasferimenti a domanda.

In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa fondato e va quindi accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e declaratoria del diritto del ricorrente al trattamento economico previsto per i trasferimenti d’autorità dalla legge n. 86/2001, nonché condanna del Ministero resistente al pagamento della relativa somma oltre interessi e rivalutazione come per legge.

Avuto riguardo al non univoco quadro giurisprudenziale, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Dichiara accertato il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta l’indennità di cui all’art. 1, comma 1 e segg., della legge n. 86/2001.

Condanna il Ministero della Difesa a corrispondere al ricorrente la somma dovuta a tale titolo, oltre rivalutazione ed interessi come per legge.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Alessio Falferi, Presidente FF
Nicola Fenicia, Referendario
Enrico Mattei, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2015

Re: Trasferimento per chiusura comando

Inviato: ven mar 04, 2016 4:59 pm
da panorama
L'Amministrazione perde l'Appello al CdS.

Trasferimento per soppressione del reparto di appartenenza.

Per chi è ancora in tempo può rifarsi con questa ulteriore sentenza.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201600863
- Public 2016-02-29 -


N. 00863/2016REG.PROV.COLL.
N. 08447/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8447 del 2015, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono ope legis domiciliati;

contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Paolo Manfredini, Fabrizio Ravida', con domicilio eletto presso Fabrizio Ravidà in Roma, Via Attilio Bertoloni 44/46;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. del PIEMONTE – Sede di TORINO - SEZIONE I n. 00960/2015, resa tra le parti, concernente corresponsione dell'indennità di trasferimento;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OMISSIS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2015 il Consigliere Fabio Taormina e udito parte appellata l’ Avvocato Fabrizio Ravidà;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con la sentenza in epigrafe appellata, il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte – sede di Torino - ha scrutinato ed accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato OMISSIS per l’accertamento del diritto del predetto ricorrente alla corresponsione dell'indennità di cui all' art.1 della L. 100/1987 e successivamente prevista dall'art. 1 e ss. della L. 86/2001 nonchè dell'indennità di prima sistemazione di cui alla L. 836/73 e L. n. 417/1978 e art. 47, comma 5 DPR n. 164/2002 oltre interessi legali, in relazione al proprio trasferimento necessitato dalla soppressione del reparto di appartenenza e conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle predette indennità.

In punto di fatto l’appellato aveva fatto presente che in previsione della soppressione della Tenenza della Guardia di Finanza di Arona, disposta con circolare del 15 giugno 2011 del Comando Generale della Guardia di Finanza, l’Amministrazione aveva sottoposto a tutti gli interessati la facoltà di presentare istanza di trasferimento esprimendo un minimo di due reparti in ambito provinciale, regionale o interregionale, con l’assicurazione che, fatte salve le prioritarie esigenze dell’Amministrazione, le stesse sarebbero state accolte.

L’appellato aveva quindi presentato in data 11 luglio 2011 istanza di trasferimento, alternativamente, per la sede del Gruppo Malpensa (prima scelta) o per quella della Compagnia di Gallarate (seconda scelta) e l’Amministrazione aveva accolto l’istanza del ricorrente in relazione alla sede di “seconda scelta” e disposto il suo trasferimento presso la Compagnia di Gallarate a far data dall’1 agosto 2011.

Egli aveva fatto quindi presente che trattavasi di una domanda cui era stato facultizzato dall’Amministrazione, e che si innestava in una soppressione del Reparto, facendo presente che gli spettava quindi la richiesta indenniità.

Il Tar ha accolto il mezzo, richiamando copiosa giurisprudenza e motivando in ordine alla inapplicabilità dello jus superveniens ed alle conseguenze che dovevano discendere dalla natura non retroattiva del predetto jus superveniens; ha in proposito richiamato i principi di cui alla propria precedente sentenza n. 778/2015 del 15 maggio 2015, con conseguente accertamento del diritto dell’appellato a percepire le indennità indicate in epigrafe e condanna dell'Amministrazione a corrispondergli sulla base dei criteri di cui all'art. 1 della legge n. 86 del 2001, tutti gli emolumenti arretrati, maggiorati degli interessi legali per le somme non ancora corrisposte.

Il Tar ha invece escluso che all’appellato spettasse la rivalutazione monetaria.

La odierna parte appellante, già resistente rimasta soccombente nel giudizio di prime cure ha proposto una articolata critica alla sentenza in epigrafe chiedendo la riforma dell’appellata decisione e richiamando numerose decisioni giurisprudenziali che –a suo dire- confortavano le proprie critiche.

Alla adunanza camerale del 3 novembre 2015 la trattazione dell’incidente cautelare è stata differita al fine di consentire il perfezionamento delle notifiche

Parte appellata, con memoria depositata il 16.11.2015 ha chiesto la reiezione dell’appello, facendo presente che era rimasto definitivamente chiarito in giurisprudenza che in ipotesi di avvio di una domanda di trasferimento per soppressione di reparto, l’eventuale gradimento manifestato dal militare non valeva a trasformare la natura della procedura avviata da “trasferimento d’ufficio ” a quella di “trasferimento su domanda”.

Alla adunanza camerale dell’ 1 dicembre 2015 la causa è stata posta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1.Stante la completezza del contraddittorio, la non necessità di disporre incombenti istruttorii e la mancata opposizione delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio della possibilità di immediata definizione nel merito della causa l’appello può essere definitivamente deciso nel merito.

1.1. L’appello è infondato e va disatteso, in armonia con il recente orientamento della giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. VI 12/11/2014 n. 5553, CGA,n. 00367/2014).

2. La questione centrale della presente controversia si risolve nel quesito, se al militare, il quale, dovendo necessariamente mutare di sede a seguito della soppressione del reparto di appartenenza, si veda tuttavia riconosciuta dall'Amministrazione la facoltà di indicare la nuova sede di destinazione, spetti, o meno, il diritto all'indennità di trasferimento 'di autorità' di cui all'art. 1, comma 1, l. 29 marzo 2001, n. 86 (Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia).

Rileva il Collegio, in adesione a recenti pronunce di questo Consiglio di Stato (v. Cons. St., Sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4159; Cons. St., Sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4806), che il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla sopra delineata questione (v., per la tesi favorevole alla posizione dei dipendenti trasferiti, Cons. Stato, Sez. I, 11 luglio 2012, parere sull'affare n. 1677/2012; C.G.A.R.S. 18 settembre 2012, n. 777; per la tesi favorevole all'Amministrazione: Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5767; Cons. Stato, Sez. IV, 28 giugno 2012, n. 3835) deve, ormai, ritenersi superato dal recente intervento legislativo di cui all'art. 1, comma 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato la normativa di riferimento (art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86), inserendo, dopo il comma 1, un nuovo comma 1-bis, che testualmente recita: "L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni".

Infatti, nella nuova disposizione - introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228 del 2012 - non è rinvenibile alcun elemento che possa indurre a considerarla di natura interpretativa e, dunque, munita di efficacia retroattiva (si veda invece, in senso testualmente contrario, l'art. 3, comma 74, l. 24 dicembre 2003, n. 350, con riguardo alla questione - analoga a quella qui trattata - del regime conseguente al trasferimento, previa domanda, alle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica; cfr. al riguardo, per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 30 luglio 2012, n. 4290).

Ne discende che la citata disposizione legislativa ha inteso avere un effetto innovativo nell'ordinamento, modificando la normativa previgente.

Deve quindi ritenersi, argomentando a contrariis dal nuovo dato normativo, che, prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, l'indennità connessa al trasferimento 'di autorità' spettasse - nella sussistenza di tutti i necessari requisiti di legge, a partire dalla distanza superiore ai dieci chilometri fra la sede di provenienza e quella di destinazione (v. Cons. Stato, Ad. Plen., 16 dicembre 2011, n. 23) -, allorché il trasferimento facesse seguito alla soppressione del reparto di appartenenza e, dunque, fosse avvenuto per ragioni d'ufficio nell'interesse dell'Amministrazione, irrilevante essendo il gradimento espresso dal militare in ordine alla nuova sede, in quanto inidoneo ad immutare l'elemento causale tipico connotante siffatto tipo di trasferimento.

Ne deriva che, collocandosi i trasferimenti de quibus in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina normativa, gli stessi restano assoggettati alla vecchia disciplina che, per quanto sopra esposto, riconosceva l'indennità di trasferimento 'di autorità' anche nei casi di trasferimento per soppressione del reparto di appartenenza, a prescindere dal gradimento, o meno, espresso dal militare in ordine alla nuova sede.

2.1. Non è, pertanto, sufficiente la mera presentazione di una domanda del pubblico dipendente affinché l’assegnazione ad una nuova sede di servizio possa essere sicuramente qualificata come trasferimento a domanda, dovendo indagarsi su quale interesse sia stato perseguito immediatamente e prioritariamente. ( cfr. ex multis C.G.A. nn. 582 del 2007, 505 del 2010 e 777 del 2012).

Nel caso in esame, come si è detto sopra, l’esigenza di trasferire l’appellato discende dalla decisione dell’Amministrazione di sopprimere l’articolazione presso la quale lo stesso prestava servizio: in tale contesto, la dislocazione in ambito regionale del personale già dipendente dal comando soppresso risponde dunque in via esclusiva o comunque del tutto prioritaria ai superiori interessi pubblici perseguiti dal Corpo mediante la adottata misura organizzativa.

Il connotato autoritativo del trasferimento non scolora per l’effetto della domanda ( o dichiarazione di gradimento ) presentata dal militare, in quanto questi risulta coinvolto in una procedura di mobilità non per scelta sua personale ma in esclusiva conseguenza delle opzioni organizzative valorizzate dall’amministrazione.

3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va quindi conclusivamente respinto.

4. Le spese di questo grado del giudizio vanno compensate tra le parti avuto riguardo alla natura della controversia ed alla pluralità di opzioni ermeneutiche patrocinate in passato dalla giurisprudenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese processuali compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/02/2016

Re: Trasferimento per chiusura comando

Inviato: gio mar 24, 2016 11:34 pm
da panorama
Il M.D. perde l'appello e devono pagare.
-------------------------------------------------------

SENTENZA BREVE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201601219
- Public 2016-03-24 -


N. 01219/2016REG.PROV.COLL.
N. 00430/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2016, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
A. D. P., G. S., R. D. M., M. G., A. C., M. N., D. S., rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Santomassimo, con domicilio eletto presso Maddalena Villone in Roma, via Eritrea 20;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna: Sezione I n. 01010/2015, resa tra le parti, concernente diniego corresponsione indennità di trasferimento

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A. D. P., G. S., R. D. M., M. G., A. C., M. N. e D. S.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 il cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti l’avvocato dello Stato D'Avanzo e l’avv. Santomassimo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Nel corso del 2011 gli odierni appellati, militari dell’Esercito, sono stati trasferiti “a domanda” da Ravenna a Bologna a seguito della soppressione del 1° Gruppo del 5° Reggimento di artiglieria “Pescara”, presso il quale prestavano servizio.

Ritenendo di essere stati, in realtà, trasferiti d’autorità, hanno chiesto la corresponsione della relativa indennità e hanno poi impugnato il diniego dell’Amministrazione militare, proponendo un ricorso che il T.A.R. per l’Emilia Romagna, sez. I, ha accolto con sentenza 16 novembre 2015, n. 1010, sul rilievo che il trasferimento avrebbe avuto natura autoritativa per essere stato disposto per necessità organizzative e operative dell’Amministrazione stessa.

Il Ministero della difesa ha interposto appello contro la sentenza, chiedendone anche la sospensione dell’efficacia esecutiva.

Gli appellati si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello.

Alla camera di consiglio del 10 marzo 2016 la domanda cautelare è stata chiamata e trattenuta in decisione.

Nella sussistenza dei requisiti di legge e avendone preventivamente informato le parti comparse, il Collegio ritiene di poter definire il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, a norma del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a.

In via preliminare, va rilevato che la ricostruzione in fatto, come sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non è stata contestata dalle parti costituite. Di conseguenza, vigendo la preclusione posta dall’art. 64, comma 2, c.p.a., devono considerarsi assodati i fatti oggetto di giudizio.

Come osservano i militari appellati, il punto di diritto, oggetto della presente controversia, ha dato luogo a un contrasto di giurisprudenza nell’ambito stesso di questo Consiglio, che ha condotto a sottoporre la questione all’Adunanza plenaria.

Con sentenza 29 gennaio 2016, n. 1, questa ha enunziato il principio di diritto che segue.

“Prima dell'entrata in vigore (al 1° gennaio 2013) dell'art. 1, comma 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228 - che ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 1, l. 29 marzo 2001, n. 86 - spetta al personale militare l'indennità di trasferimento prevista dal comma 1 del medesimo articolo, a seguito del mutamento della sede di servizio dovuto a soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni), anche in presenza di clausole di gradimento (o istanze di scelta) della nuova sede, purché ricorrano gli ulteriori presupposti individuati dalla norma, ovvero una distanza fra la nuova e l'originaria sede di servizio superiore ai 10 chilometri e l'ubicazione in comuni differenti”.

Alla stregua del principio fissato dall'Adunanza Plenaria, che ha composto il richiamato contrasto giurisprudenziale, e non essendo controversa né la soppressione del reparto di precedente assegnazione né l'ubicazione della sede di destinazione in un comune distante oltre il limite spaziale dei dieci chilometri, l'appello deve essere quindi rigettato, con conferma della sentenza impugnata.

In relazione all'esistenza dei due opposti orientamenti ermeneutici e alla loro ricomposizione soltanto a seguito della pronuncia dell'Adunanza Plenaria, successiva alla proposizione dell'appello, le spese relative al presente grado di giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa fra le parti le spese processuali del presente grado.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2016