TRASFERIMENTO X CHIUSURA COMANDO

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Re: TRASFERIMENTO X CHIUSURA COMANDO

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Interessante sentenza del Tar Campania sezione staccata di Salerno che accoglie il ricorso di 2 ricorrenti nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

- pagamento dell'indennità di trasferimento così come prevista dall'art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, dalla data di avvenuto trasferimento dalla sede di servizio di Potenza ad Altamura (BA), oltre il maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo i criteri stabiliti dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato 15 giugno 1988, n. 3, 13 ottobre 2011, n. 18 e 5 giugno 2012, n. 18;

- Trasferimento avvenuto in data 20 novembre 2009, la richiesta di pagamento avanzata a maggio 2016 ...... Omissis

Per meglio comprendere il giudizio, bisogna leggere tutti i punti n. 6 della sentenza.

6. Il dies a quo del termine di prescrizione, peraltro, non coincide con le verifiche dell'amministrazione circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, ma, secondo la regola generale, deve essere individuato nel momento in cui il credito può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), vale a dire in ogni scadenza mensile successiva alla data del trasferimento.
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Re: TRASFERIMENTO X CHIUSURA COMANDO

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L'Appello è stato proposto dal Ministero della Difesa,

- sono stati tutti trasferiti, per riorganizzazione dei reparti, dalla sede di Altamura a quella di Lecce, con effetto dal 15 febbraio 2012.

Il CdS precisa:

1) - La più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito che l’indennità di trasferimento, al pari dell’indennità di prima sistemazione prevista dall’art. 21 della legge 18 dicembre 1973 n. 836, è soggetta al termine di prescrizione quinquennale contemplato dall’art. 2, comma 1, del R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 295, come modificato dalla L. n. 428 del 1985 (Consiglio di Stato sez. IV, 4 marzo 2019, n. 1470 e sez. II 4 giugno 2020 n. 3538).

2) - La disposizione sopra indicata, infatti, si applica alle indennità di missione, tramutamento e simili riconosciuti ai dipendenti pubblici dall’articolo unico del D. Lgs. Lgt. 2 agosto 1917, n. 1278 il cui contenuto, attraverso il rinvio statico, è incorporato nel testo dell’articolo richiamante.

3) - La natura meramente materiale e statica del rinvio esclude qualunque rilevanza dell’intervenuta abrogazione del citato D. Lgs. Lgt. 2 agosto 1917, n. 1278 (avvenuta con il D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, conv. nella legge 18 febbraio 2009, n. 9) sull’ambito di applicazione dall’art. 2, comma 1, del R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 295, con la conseguenza che l’indennità di trasferimento continua ad essere assoggettata al termine di prescrizione quinquennale.

4) - Con riferimento al dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, è stato chiarito che lo stesso “non coincide con le verifiche dell'amministrazione circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, ma, secondo la regola generale, deve essere individuato nel momento in cui il credito può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), vale a dire in ogni scadenza mensile successiva alla data del trasferimento” (Cons. Stato 1470/2019, cit.).

5) - Ne discende che il momento dal quale il diritto può essere fatto valere deve essere individuato in ogni scadenza mensile successiva al trasferimento, fino alla scadenza dei ventiquattro mesi per i quali, in base all’art. 1, comma 1, della L. n. 86 del 2001, deve essere corrisposta l’indennità in questione.

6) - Per tale ragione, contrariamente a quanto sostenuto dal TAR, il credito si è parzialmente prescritto.

7) - Gli appellati, infatti, sono stati tutti trasferiti, per riorganizzazione dei reparti, dalla sede di Altamura a quella di Lecce con effetto dal 15 febbraio 2012 e hanno compiuto il primo atto interruttivo della prescrizione in data 27 aprile 2017 con la conseguenza che il diritto di credito si è prescritto dal periodo 15.02.2012 al 27.04.2012.

N.B.: leggete tutto il contesto direttamente dall'allegato per comprendere il finale.
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