trasferimento per mandato politico

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francesco 80

trasferimento per mandato politico

Messaggio da francesco 80 »

salve sono un carabinbiere eletto consigliere comunale in provincia di bari faccio servizio in calabria ed ho inoltrato una domanda di trasferimento in base al D.lgs. 267/2000 art. 78 sono 7 mesi che attendo una risposta .Qualcuno saprebbe dirmi quanto tempo ha a disposizione il comando generale per rispondermi ?Successivamente ho inoltrato una domanda di trasferimento temporaneo per una gravidanza a rischi di mia moglie tutta documentata dal policlinico di bari sono 80 giorni che attendo risposta cosa potrei fare per far muovere le acque ? visto che altri colleghi con la stessa problematica sono stati aggregati in tempi brevi....


Roberto Mandarino
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Re: trasferimento per mandato politico

Messaggio da Roberto Mandarino »

Il Com.Generale ha 240 giorni di tempo per rispondere alle domande di trasferimento.

Per maggiori informazioni ti consiglio di chiedere all'Avvocato Carta sul forum "L'avvocato risponde".

Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
francesco 80

Re: trasferimento per mandato politico

Messaggio da francesco 80 »

grazie!
alessiop
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Re: trasferimento per mandato politico

Messaggio da alessiop »

Caro collega anche io sono pugliese, precisamente di lecce, e presto servizio a rimini. Dalle ultime elezioni comunali sono diventato consigliere comunale e anche io ho presentato domanda di trasferimento.
Mi sono sentito con diversi colleghi che hanno fatto la nostra stessa procedura, alcuni sono stati accontentai e altri sono ancora in attesa di una risposta. Purtroppo il comando generale risponde con molta calma, ma comunque per quello che mi è stato detto tende sempre a rispondere in modo negativo, pur compiendo un abuso vista la legge che dispone il trasferimento per la durata del mandato elettorale.
Io aspetto ancora un po e dopo di che mi muovero tramite un legale.
In bocca al lupo
Alessio Podo Staz. CC Savignano sul Rubicone (FC)
iosonoquì
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Re: trasferimento per mandato politico

Messaggio da iosonoquì »

...confermo 240 giorni. Null'altro da aggiungere!!
panorama
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Re: trasferimento per mandato politico

Messaggio da panorama »

Per i colleghi futuri candidati alle provinciali meditate su questa sentenza del CdS dell'altro giorno che si riferisce ad un M/llo trasferito fuori della sua provincia di servizio. Non so se è giusta o sbagliata.

N. 02654/2010 REG.DEC.
N. 10417/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 10417 del 2009, proposto dal Ministero della Difesa, il persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Il signor E. O., rappresentato e difeso dagli avv. M. C. e S. U., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M. C. in Roma, piazza di Montecitorio … ;
per la riforma
della sentenze breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. 02427/2009, resa tra le parti, concernente TRASFERIMENTO AD ALTRA SEDE.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di E. O.;
Viste le memorie difensive;
Visto l’appello incidentale, con cui l’appellato ha chiesto, in riforma della sentenza gravata, il risarcimento del danno cagionato dall’Amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il combinato disposto degli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificati dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, e dopo aver preavvertito le parti;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 il Cons. Vito Carella e uditi per le parti l’avvocato C.. e l'avv. dello Stato Russo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.- La presente decisione viene assunta in forma semplificata, a termini del combinato disposto degli articoli 21 (comma decimo) e 26 (comma quarto) della legge n. 1034 del 1971, come modificata dalla legge n. 205 del 2000, dopo aver accertato la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e previo avviso alle parti.
Recita il citato art. 26 che, nel caso di manifesta fondatezza o infondatezza ovvero inammissibilità del ricorso nei suoi vari aspetti in rito, la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.
Nella specie, sulle questioni odiernamente controverse, questo Consiglio si è già pronunciato con una giurisprudenza condivisa dal Collegio, dalla quale non vi è ragione per discostarsi ed alla quale si rinvia, ai sensi dell’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
2.- In punto di fatto va preliminarmente precisato che con il provvedimento impugnato in primo grado (prot. n. 1472/3 del 18/05/2009) il Comando Legione Carabinieri Veneto disponeva il trasferimento immediato dell’appellato, per motivi d'incompatibilità ambientale, dalla posizione di Comandante della Stazione Carabinieri di …. (VR) a quella di “Addetto” presso la Stazione Carabinieri di …, in connessione alla sua candidatura nelle elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio provinciale di Verona.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con la gravata sentenza n. 2427 del 2009, ha accolto il ricorso presentato dall’interessato, rilevando l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di trasferimento, neppure giustificabile alla stregua dell’art. 21 octies, secondo comma, della stessa legge n. 241 del 1990 (come inserito dall’art. 14, comma 1, della L. 11 febbraio 2005 n. 15).
In particolare, il TAR ha osservato che l’incompatibilità prevista dall’art. 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121, riguardante gli appartenenti alle forze di polizia, va riferita unicamente alle circoscrizioni elettorali rispettivamente previste dall’art. 74 del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (coincidente, in tal caso, con l’intero territorio provinciale nell’ipotesi di candidatura a Presidente della Provincia), e dall’art. 75 del medesimo T.U. (coincidente, in tal caso, con il territorio dei Comuni formanti il singolo collegio uninominale, nel caso di candidatura alla carica di consigliere provinciale).
3.- Con l’appello principale in esame, il Ministero della Difesa ha chiesto che il ricorso di primo grado sia respinto, deducendo l’erroneità della sentenza con riguardo all’ambito di applicazione dell’art. 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e concludendo per l’accoglimento del gravame in discussione.
L’appellato si è costituito in giudizio ed ha resistito con la memoria depositata il 2.2.2010, rilevando in particolare la correttezza della sentenza poiché egli si era candidato alla carica di consigliere e, pertanto, l’incompatibilità prevista dalla legge andrebbe circoscritta al solo territorio della circoscrizione elettorale ove aveva espresso la propria candidatura, ossia al collegio uninominale n. 5 di Casaleone (comprendente i Comuni di Casaleone, Concamarise, Gazzo Veronese, Salizzole e Sanguinetto), mentre nessuno di tali Comuni rientra nell’ambito della ‘competenza territoriale’ della Stazione dei Carabinieri di …..
Con l’appello incidentale, l’interessato ha riproposto in questa sede la domanda risarcitoria, lamentando l’erroneità della statuizione di rigetto del TAR.
Nella Camera di Consiglio del 2 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta per una sua decisione in forma semplificata.
4.- L’appello è fondato e la sentenza merita di essere riformata.
L’art. 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dispone che gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative non possono comunque prestare servizio nell'ambito della “circoscrizione” nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni (e anche se non eletti), per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse.
Le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici non sono condivisibili, in quanto la disposizione citata ha fatto riferimento alla circoscrizione e dunque ai livelli territoriali di cui agli artt. 56, 122 e 129 della Costituzione, entro i cui confini è estesa la competenza dell’organo politico-amministrativo da eleggere e si svolge la competizione elettorale, mentre non hanno rilievo le ulteriori ripartizioni che possa avere la circoscrizione.
E’ al riguardo decisivo considerare che il collegio costituisce – a seconda del sistema elettorale - l’articolazione base per l’elezione dell’organo collegiale da eleggere e costituisce un livello ricompreso nella circoscrizione (Cons. St., VI, 19 dicembre 1991 n. 1222).
Nella specie, l’appellante si è candidato alle elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio provinciale di Verona, in pendenza del rapporto di lavoro e quale Comandante della Stazione dei Carabinieri posta nel Comune di ……. (VR), il cui territorio rientra nell’ambito della circoscrizione del tribunale di Verona.
Risulta pertanto del tutto legittimo il provvedimento che, rilevando l’incompatibilità disposta dall’art. 81 della legge n. 121 del 1981 e nel prendere le conseguenti misure d’urgenza, ha trasferito l’appellato ad una sede (V…) non rientrante nella circoscrizione di Verona.
5.- L’appello va perciò accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va respinto.
Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio possono essere tuttavia integralmente compensate tra le parti, in considerazione della natura e della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello n. 10417 del 2009 e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata del TAR Veneto n. 2427 del 2009, respinge il ricorso di primo grado. .
Compensa le spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:
Luigi Maruotti, Presidente FF
Pier Luigi Lodi, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere
Vito Carella, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/05/2010
bizio2009
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Re: trasferimento per mandato politico

Messaggio da bizio2009 »

Ma qualcuno che è stato trasferito esiste?
panorama
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Re: trasferimento per mandato politico

Messaggio da panorama »

Caro collega devi sapere che ancora in molti non conoscono questo forum per dare una loro testimonianza, io ho messo questa sentenza per "informazione" a coloro che aspirano la vita politica.
Però quello che conta è anche questa parte sottostante che richiama il Consiglio di Stato:
"L’art. 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dispone che gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative non possono comunque prestare servizio nell'ambito della “circoscrizione” nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni (e anche se non eletti), per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse."
Poi devi sapere che se il comando ufficiale "muove le carte per colpirti" allora aspettati il trasferimento mentre se "manda le carte diversamente" allora non avrai rogne e cercheranno di venirti incontro.
bizio2009
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Re: trasferimento per mandato politico

Messaggio da bizio2009 »

Praticamente quando c'è da trasferirti perchè non puoi più prestare servizio in quella determinata località in quanto candidato alle elezioni si muovono velocemente, quando invece uno chiede di essere trasferito in una località più vicina all'ente per il quale è stato eletto amministratore per poter eseguire al meglio il suo mandato non viene trasferito e in alcuni casi non gli viene neanche notificata la motivazione del rigetto dell'istanza.
L'avevo già postato prima ma nessuno ha risposto quindi lo riposto.
Che voi sappiate c'è qualche carabiniere che è riuscito ad avere il trasferimento da una sede magari lontanissima ad un'altra più vicina all'amministrazione per la quale è stato eletto amministratore? Da tutti i post che ho letto mi pare di capire che non viene accontentato mai nessuno. Possibile?.............
panorama
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Re: trasferimento per mandato politico

Messaggio da panorama »

Ho trovato questo parere del CdS che riguarda un collega della PS.

Numero 03584/2010 e data 30/07/2010

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 9 giugno 2010

NUMERO AFFARE 02261/2010
OGGETTO:
Ministero dell’Interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sovrintendente della Polizia di Stato, Sig. F. V. avverso il provvedimento di trasferimento d’ufficio.
LA SEZIONE
Vista la Relazione prot. 333-A.U.C./81413/1805/T, del 28 aprile 2010, con la quale il Ministero dell’Interno, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Francesco D'Ottavi;

Premesso e Considerato:
Il richiedente Ministero nella suindicata relazione premette che con nota in data 18 giugno 2009, il dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la L. comunicava che il dipendente, candidatosi alle elezioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009 per la carica di Consigliere Comunale nel Comune di Castelnuovo Magra (SP), era risultato ‘non eletto’.
In tale contesto si rendeva necessario valutare la posizione del dipendente, alla luce del disposto di cui all’art.53, del D.P.R. n.335/82 e del parere interpretativo n.1271/90, fornito al riguardo dal Consiglio di Stato, per cui quando vi sia una coincidenza, anche parziale, tra la circoscrizione elettorale dove il personale presenta la candidatura e la competenza giuridico-territoriale dell’ufficio di appartenenza dello stesso, si determina una situazione di incompatibilità.
Pertanto, con telex in data 21 ottobre 2009 veniva intrapresa, da parte del competente ufficio, l’istruttoria di rito, invitando il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la L. ad individuare un ufficio o reparto che non insistesse giurisdizionalmente e territorialmente nella circoscrizione elettorale ove il dipendente si era candidato; il Dirigente segnalava quale sede idonea la Sottosezione di Polizia Stradale di –omissis- (SP), rappresentando, tuttavia, che il dipendente aveva presentato istanze di trasferimento per il C.N.E.S. (Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia) e per il Posto di Polizia Ferroviaria di La Spezia.
Con provvedimento del 26 novembre 2009, il ricorrente veniva trasferito, nell’ambito del Compartimento Polizia Stradale per la L., dalla Sezione Polizia Stradale di ……. alla sottosezione Polizia Stradale di …….. (SP).
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato poiché non sarebbero state prese in considerazione le due sedi di servizio dallo stesso indicate e sarebbe stato trasferito presso una sede disagiata della Polizia Stradale; sostiene, poi, la carenza di motivazione del provvedimento stesso, in quanto non sarebbero state motivate le ragioni di tale scelta; ritiene, infine, di aver diritto alla corresponsione dell’indennità di trasferta, prevista dalla legge n.86/2001, perché, a suo dire, trattasi di trasferimento d’autorità.
Il Ministero, dopo analitica disamina delle censure prospettate, conclude per la reiezione del gravame.
Ciò premesso rileva la Sezione che, ferma restando l’incontestata applicabilità della richiamata normativa (che, come considerato impone il trasferimento dalla sede di servizio del dipendente presentatosi come candidato in una circoscrizione elettorale ricadente nel relativo territorio), sono fondate ed assorbenti le censure attinenti al difetto di motivazione circa la mancata valutazione delle due sedi di servizio indicate dal ricorrente; invero, se nel procedimento in esame, in conformità della menzionata normativa di riferimento, l’Amministrazione per prevalenti motivi di interesse pubblico attinenti al migliore espletamento del servizio, può prescindere dal conformarsi alle indicazioni dell’interessato, tale scelta deve essere comparativamente motivata; anche perché, come sottolineato dal ricorrente, tale comparazione è espressamente desumibile dalla stessa circolare interpretativa ed applicativa della norma di cui all’art. 53 del D.P.R. n. 335/1982 (circolare n. 333 – A/9801.G.D.8), che nell’ultima parte stabilisce espressamente l’onere dell’Amministrazione di valutare le istanze, onere il cui compiuto adempimento deve essere puntualmente motivato, non essendo sufficiente un vago riferimento alle ‘necessità dell’interessato’. Viceversa, nell’impugnato provvedimento non è dato ricavare alcun riferimento alle indicazioni prospettate dall’istante, né vi è una motivata valutazione della prevalente determinazione dell’Amministrazione rispetto a quelle indicazioni.
Pertanto il ricorso va accolto e per l’effetto va annullato l’impugnato provvedimento, facendo salva l’ulteriore attività dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, con assorbimento dell’istanza di sospensione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco D'Ottavi Vincenzo Sammarco




IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola
bizio2009
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Re: trasferimento per mandato politico

Messaggio da bizio2009 »

Grazie collega, questo ricorso però parla di un sovrintendente che è stato trasferito poichè candidatosi nel medesimo luogo dove prestava servizio, la sua posizione risultava incompatibile. Io invece ero curioso di sapere se il Comando Generale accoglieva la domanda di trasferimento ad un luogo vicino all'ente dove è stato eletto amministratore locale. Cioè se trasferisce o aggrega per la durata del mandato un carabiniere che per esempio presta servizio in Piemonte ad un comando cc vicino a Cagliari poichè è stato eletto consigliere comunale in un paese in di quella provincia. Grazie.
francesco 80

Re: trasferimento per mandato politico

Messaggio da francesco 80 »

salve a tutti, volevo farvi sapere che in data 06.05.2010 il comando generale dell'arma dei carabinieri mi notificava il 10 bis ovvero l'avviso di diniego della mia domanda per il trasefrimento politico,ed avevo 10 giorni per integrare la mia domanda.Questo però accadeva dopo ben 310 giorni dal momento in cui io avevo presentato domanda, quindi ben oltre i termini previsti"240 giorni" qiundi producevo un'altra istanza tramite il mio legale specificando che quel provvedimento non era valido in quanto notificatomi dopo la scadenza dei termini ed intimando l'amministrazione ad adottare un provvedimento "trasferito o non trasferito".In data 31.07.2010 il Comando Generale mi trasferiva in via definitiva presso il Comando Legione Puglia
SCEPPASAN

Re: trasferimento per mandato politico

Messaggio da SCEPPASAN »

francesco 80 ha scritto:salve a tutti, volevo farvi sapere che in data 06.05.2010 il comando generale dell'arma dei carabinieri mi notificava il 10 bis ovvero l'avviso di diniego della mia domanda per il trasefrimento politico,ed avevo 10 giorni per integrare la mia domanda.Questo però accadeva dopo ben 310 giorni dal momento in cui io avevo presentato domanda, quindi ben oltre i termini previsti"240 giorni" qiundi producevo un'altra istanza tramite il mio legale specificando che quel provvedimento non era valido in quanto notificatomi dopo la scadenza dei termini ed intimando l'amministrazione ad adottare un provvedimento "trasferito o non trasferito".In data 31.07.2010 il Comando Generale mi trasferiva in via definitiva presso il Comando Legione Puglia
A FRANCE' FATTI SENTIRE.......IO SONO NELLA TUA STESSA SITUAZIONE E VORREI QUALCHE CONSIGLIO DA TE!!!
panorama
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Re: trasferimento per mandato politico

Messaggio da panorama »

Un Poliziotto aveva chiesto il trasferimento nella sede viciniore a quella dove svolgeva il mandato elettivo, ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 267 del 2000.
Nella sentenza del Tar sez. di Pescara si commenta anche sul D.P.R. 335 dell'82, in particolare dall'articolo 55.
Di questo genere ne stanno altre 7, tutte negative.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


N. 00451/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00193/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 193 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Pescara, via Palermo 8;
contro
Il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliata per legge in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;
per l'annullamento
della nota del Ministero dell’Interno n. ……. del 25 marzo 2010 con cui si dispone l’assegnazione del ricorrente alla Polizia Stradale di Pescara in luogo del richiesto trasferimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2011 il dott. Umberto Zuballi e uditi l'avv. OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il ricorrente, dipendente dalla polizia di Stato, essendo risultato eletto alle elezioni amministrative, aveva chiesto il trasferimento nella sede viciniore a quella dove svolgeva il mandato elettivo, ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 267 del 2000.
Il ministero ha considerato la domanda non già come domanda di trasferimento ma di avvicinamento, e quindi ha disposto l'assegnazione temporanea alla questura richiesta, in tal modo rendendo l'assegnazione transeunte e precaria.
A sostegno del ricorso il ricorrente deduce la contraddittorietà e l'illogicità del provvedimento, oltre che una disparità di trattamento. Il ministero invero ritiene non applicabile la normativa dei trasferimenti a domanda, quando proprio questa normativa risultava richiamata in varie note ed è stata applicata ad altre istanze di trasferimento richieste ex articolo 78 sopra citato. Il ministero quindi ha previsto una sorta di trasferimento atipico, che prevede una revisione del trasferimento stesso al termine del mandato elettorale.
L'illogico cambio di opinione determina una disparità di trattamento. Inoltre l'articolo 55 del d.p.r. 335 dell'82 impone all'amministrazione di tener conto delle esigenze di famiglia e dell'anzianità di servizio, mentre il ricorrente dovrà tornare dopo anni alla sede di provenienza, creando in tal modo un notevole disagio. Inoltre il trasferimento temporaneo comporterà l'impossibilità di crescita professionale; in sostanza il provvedimento si risolve in una sorta di “ibernazione” del dipendente che si ripercuote sulla sua futura carriera.
A sostegno illustra una copiosa giurisprudenza. Il cambio di rotta del ministero non sarebbe dovuto a ragioni giuridiche ma ad altri motivi, in particolare a un accordo sindacale.
Sotto altro profilo il ricorrente sostiene che il trasferimento temporaneo contrasta con l'articolo 7 del d.p.r. 254 del 99, che prevede che le assegnazioni temporanee non possono essere superiori a 60 giorni. Tale norma vuole evitare le assegnazioni prolungate, a tutela anche del lavoratore.
Resiste in giudizio il Ministero che a confutazione deposita una relazione.
Nel corso della pubblica udienza del 7 luglio 2011 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Oggetto del presente ricorso è il provvedimento con cui l'amministrazione della polizia di Stato, accogliendo in parte la domanda del ricorrente di avvicinamento alla sede in cui deve svolgere il suo mandato elettorale, ne disponeva l'assegnazione temporanea anziché il vero e proprio trasferimento, con l'intesa che al termine del mandato elettorale la sua situazione sarebbe stata rivista. In sostanza, il ricorrente sostiene che doveva essere disposto a suo favore un vero e proprio trasferimento, perché il provvedimento assunto dall'amministrazione, congelando la sua situazione, renderebbe quanto mai gravoso e lesivo il ritorno alla sede di appartenenza, precludendo in tal modo anche la sua crescita professionale.
Va innanzi tutto osservato in punto di diritto che i soggetti eletti non godono di un vero e proprio diritto all'avvicinamento alla sede dove svolgere il loro mandato elettorale, ma solo di un interesse qualificato. Specificatamente in capo al dipendente pubblico non sussiste un diritto soggettivo al trasferimento nella sede di svolgimento del proprio mandato elettorale presso un ente locale, ma v'è un criterio di priorità nell'assegnazione, nel rispetto del generale principio del bilanciamento degli interessi, assicurando il rispetto dei diritti soggettivi dell'art. 51, terzo comma, Cost., congiuntamente alle esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro che devono essere valutate con riguardo all'interesse pubblico connesso con la prestazione del servizio pubblico (Consiglio di Stato, sez. III, 11 gennaio 2011, n. 1638).
Non si tratta in ogni caso di un trasferimento in senso tecnico - al di la del nomen usato sia da parte ricorrente sia dall’amministrazione - che come tale deve seguire criteri predeterminati e una precisa graduatoria, in cui vengono coinvolti anche gli altri soggetti che ne hanno fatto domanda e ne hanno diritto, ma di un beneficio temporaneo collegato strettamente al mandato elettorale.
In sostanza trova applicazione anche ai pubblici dipendenti l'articolo 78 del decreto legislativo 167 del 2000, che al sesto comma prevede appunto che “Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.”
Invero, mentre vige un divieto assoluto di trasferimento involontario durante il mandato elettorale, l’avvicinamento costituisce invece un beneficio soggetto a varie condizioni. Naturalmente la norma, riferita ai dipendenti privati e pubblici, per i secondi deve trovare la sua applicazione tenendo conto del servizio pubblico che essi espletano.
La ratio della norma risulta di tutta evidenza, in quanto si tratta di salvaguardare la possibilità per il lavoratore dipendente di espletare il proprio mandato elettorale, ma non intende affatto travolgere le regole, particolarmente rigide nel pubblico impiego, che riguardano i trasferimenti.
Nel caso in esame la concessione di un vero e proprio trasferimento e non di una semplice assegnazione temporanea comporterebbe un vulnus al sistema previsto dal d.p.r. 335 dell'82, in particolare dall'articolo 55, e ovviamente lederebbe le posizioni giuridiche degli altri soggetti che richiedono un trasferimento vero e proprio.
Un'interpretazione diversa della normativa applicabile porterebbe a seri dubbi sulla sua legittimità costituzionale in relazione all'articolo 3, e sarebbe contrastante con il suo carattere eccezionale nel sistema, collegato unicamente alla finalità e durata del mandato elettorale.
Il ricorrente si sofferma sulla disparità di trattamento e sul cambiamento di linea da parte dell'amministrazione rispetto a quanto deciso in altre analoghe ipotesi in precedenza. A parte che in questa materia non è configurabile una disparità di trattamento, perché eventuali illegittimità commesse o interpretazioni eccessivamente favorevoli della normativa effettuate nel passato non legittimano affatto un'ulteriore interpretazione non corretta della normativa, risulta evidente che un numero eccessivo di richieste di trasferimento, come quelle all'attenzione di questo tribunale in data odierna, provocherebbe un’alterazione dei meccanismi di trasferimento usuali nell'ambito della polizia di Stato.
In sostanza, è lo stesso elevato numero di dipendenti della polizia di Stato eletti nelle assemblee elettive che giustifica la modifica di linea seguita da parte dell'amministrazione.
In altri termini, gli interessi del ricorrente di poter svolgere in maniera corretta e piena il proprio mandato elettorale vanno contemperati con il canone di buona amministrazione che presiede anche e soprattutto alla polizia di Stato, che nello svolgimento dei propri delicati compiti istituzionali deve poter programmare e organizzare al meglio il proprio personale nel territorio nazionale.
Non è quindi configurabile alcuna contraddittorietà o illogicità della decisione dell'amministrazione, e ancor meno alcuna disparità di trattamento, anzi, la scelta effettuata appare in grado di contemperare in modo equilibrato le opposte esigenze in gioco.
Quanto al fatto che il ricorrente verrebbe privato della possibilità di crescita professionale, si tratta di una semplice illazione in quanto l'anzianità del ricorrente stesso continua a maturare come se stesse svolgendo servizio nell'originario ufficio o reparto di appartenenza. Quanto a eventuali corsi professionali, il ricorrente esprime solo un vago timore di non potervi accedere, laddove la questione non appare al momento di attualità.
Infine, al termine del mandato, nulla vieta al ricorrente di chiedere un vero proprio trasferimento che verrà valutato tenendo anche conto delle sue esigenze familiari, ivi comprese quelle maturate e manifestatesi durante il periodo di mandato elettorale, come del resto è previsto in via generale dall'articolo 55 del d.p.r. 335 del 1982.
Circa la presunta violazione dell'articolo 7 del d.p.r. 254 del 99, in quanto l'amministrazione avrebbe disposto un'assegnazione temporanea per più di 60 giorni, risulta agevole osservare come l'assegnazione in questione non è assimilabile alle usuali destinazioni temporanee, proprio perché presenta la finalità di consentire all'interessato l'espletamento del mandato elettorale e quindi è destinata a prolungarsi per l’intera durata dello stesso.
Va infine osservato come il diritto – dovere (conseguente a una scelta libera e volontaria) del cittadino a svolgere un mandato elettivo comporta oneri e onori, ma non può costituire un grimaldello per ottenere privilegi rispetto agli altri cittadini, come sarebbe ove venisse accolta la tesi del ricorrente, per cui egli otterrebbe un trasferimento scavalcando altri soggetti che ne avrebbero maggior diritto.
In un Paese democratico, moderno ed europeo, non deve essere nemmeno ipotizzabile la possibilità di trasformare un essenziale servizio alla comunità, quale lo svolgimento di un mandato elettivo, in un sistema per eludere la normativa sui trasferimenti dei pubblici dipendenti.
Per tutte le su indicate ragioni il ricorso va rigettato, anche se le oscillazioni giurisprudenziali in materia e la parziale novità delle questioni inducono il collegio a compensare le spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore
Michele Eliantonio, Consigliere
Dino Nazzaro, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/07/2011
gladiatoredicaserta
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Re: trasferimento per mandato politico

Messaggio da gladiatoredicaserta »

Cari amici a me serve una delucitazione relativamente all'art. 81 della legge 121/81.

Quando nell'art. 81 si parla di "Circoscrizione" si intende circoscrizione di servizio o circoscrizione elettorale?
Grazie a chi i aiuterà a risolvere questo dubbio. :wink:
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