TRASFERIMENTO. Incompatibilità Ambientale

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TRASFERIMENTO. Incompatibilità Ambientale

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N. 17313/2010 REG.SEN.
N. 03449/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3449 del 2009, proposto da:
F. C., rappresentato e difeso dall'avv. (omissis), con domicilio eletto in Napoli, via Mezzocannone n. ……;
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale Arma dei Carabinieri, Comando Regione Carabinieri Campania; in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la quale per legge è domiciliato in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento della determina di trasferimento (omissis) emessa dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- I° Reparto- SM- Ufficio Personale Brigadieri Appuntati e Carabinieri a firma del Comandante in data ……..2009 nonché di tutti gli atti preordinati, antecedenti, consequenziali;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato per conto dell’Amministrazione intimata;
Visto le memorie difensive;
Visto tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2010 il Cons. (omissis) e udito per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il ricorrente si duole del provvedimento di trasferimento d’autorità dalla stazione Carabinieri di T..…. al 4° Battaglione Carabinieri " Veneto" con sede a Mestre, quale addetto senza alloggio di servizio.
A sostegno del gravame l’interessato deduce profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
L’Avvocatura distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio per conto del Ministero della Difesa ed ha resistito al ricorso.
Alla pubblica udienza del 9 giugno 2010 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Il ricorrente impugna il provvedimento di trasferimento d’autorità in epigrafe indicato, lamentando l’inosservanza del termine di 90 giorni – dalla proposta formulata dal Comando provinciale – l’omessa considerazione delle controdeduzioni presentate, la violazione del diritto di difesa, lo sviamento di potere, il contrasto con i precedenti di carriera, il difetto dei presupposti - perché “non sussiste alcuna situazione di incompatibilità ambientale” - il difetto di motivazione per l’omessa valutazione delle rappresentate esigenze di carattere personale e familiare a fronte della lontananza della sede di destinazione.
Il ricorso è fondato in relazione a tale ultimo profilo, di carattere assorbente.
E’ noto il prevalente indirizzo giurisprudenziale in materia, per il quale non sussiste obbligo di specifica motivazione del provvedimento di trasferimento del personale militare, in quanto non è configurabile per tale categoria una situazione giuridica tutelabile in ordine alla sede di servizio, la permanenza nella quale costituisce semplice modalità di svolgimento del servizio medesimo, cui il militare è adibito in forza di un provvedimento rientrante nella categoria degli ordini, come tali sottratti appunto alla disciplina generale degli atti amministrativi ( ex multis Consiglio di stato, sez. IV, 27 ottobre 2005, n. 6048; T.A.R. Campania Napoli sez. VI 23 febbraio 2009 n. 1027, 11 novembre 2008, n. 19461).
Peraltro – in disparte il contrastante indirizzo basato sul diverso principio che sottopone tali atti, pur ampiamente discrezionali, al generale obbligo di motivazione (cfr. Consiglio di stato, sez. IV, 07 novembre 2001, Cons. giust. amm. reg. Sicilia n. 878 del 28 dicembre 2006; T.A.R. Basilicata, 13 settembre 2005, n. 770, Tar Puglia, Bari, sez. II, sentenza 29 maggio – 27 giugno 2008, n.1563) – il Collegio osserva che l’Amministrazione – sebbene, si ripete, il provvedimento di trasferimento d’autorità rientri nel ‘genus’ degli ordini e sia senz’altro applicabile anche nel caso in cui si determinino situazioni di incompatibilità ambientali - è tenuta a fare quantomeno riferimento alle specifiche situazioni connesse al provvedimento adottato, vale a dire quelle concernenti le necessità organiche o gli impegni tecnico operativi ovvero i motivi di opportunità connessi con vicende attinenti alla possibile compromissione del prestigio e dell’ordinato svolgimento dei compiti istituzionali.
Invero interpretare il suddetto prevalente orientamento giurisprudenziale nel senso che i ripetuti trasferimenti d’autorità possano essere del tutto privi di motivazione comporterebbe da un lato che l’Amministrazione potrebbe essere indotta a non giustificare in alcun modo le ragioni in ogni ipotesi di trasferimento – e quindi a sottrarli di fatto al sindacato giurisdizionale – dall’altro che tali provvedimenti in sostanza immotivati - in luogo di altri più adatti alle singole concrete esigenze, anche personali - contrasterebbero palesemente con i canoni costituzionali di efficienza e di buona amministrazione.
Ciò premesso in via generale, va rilevata nel caso di specie la totale inosservanza del suddetto onere motivazionale seppure attenuato.
Invero il provvedimento impugnato si limita a disporre il trasferimento d’autorità, senza alcun riferimento alla situazione di fatto sottesa, la quale solo nella nota n. (OMISSIS) del …...2009 di riscontro all’ordinanza istruttoria di questa sezione (n. 1632/2009) viene genericamente ravvisata in “una accertata situazione di incompatibilità ambientale e funzionale”.
La mancanza di tale riferimento da un lato non rende verificabili le ragioni poste a base del provvedimento – in particolare quelle per le quali sarebbe stato pregiudicato il corretto e sereno svolgimento delle funzioni da parte del ricorrente – dall’altro, a prescindere dal dubbio di un oggettivo sviamento in relazione a finalità sostanzialmente disciplinari, quantomeno non esplicita i motivi dell’omessa comparazione delle peculiari esigenze personali e familiari rappresentate dal ricorrente – (OMISSIS)……. diritto di visita ad altra figlia - con la lontananza della sede di destinazione.
In questo senso il Collegio non può che ribadire il convincimento già espresso già in sede cautelare circa la fondatezza del gravame nei limiti del difetto di motivazione “sotto il profilo della mancanza di una benché minima valutazione da parte dell’Amministrazione delle indicazioni fornite dal ricorrente in ordine all’individuazione della sede presso cui essere trasferito”, confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV (ord.za n. 3449/09), .
In tali esclusivi limiti il ricorso può essere accolto, con conseguente annullamento del trasferimento impugnato, fatta salva la facoltà di rinnovazione dell’Amministrazione.
Sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sezione VI,
ACCOGLIE
nei sensi di cui in motivazione il ricorso n.3449/2009 e, per l’effetto, pronuncia l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:
(omissis), Presidente
(omissis), Consigliere, Estensore
(omissis), Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/09/2010


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Re: TRASFERIMENTO. Incompatibilità Ambientale

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Altra sentenza del Tar Lazio su incompatibiltà ambientale ed il Tar gli ha dato ragione, riguarda il caso di un M/llo.


N. 01450/2011 REG.PROV.COLL.
N. 08516/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8516 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Aldo Ceci, Pier Luigi Ceci, con domicilio eletto presso Anna Maria Venchi in Roma, v.le G. Mazzini, 142;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della determina del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, I° reparto, Ufficio Personale Marescialli, prot. n. OMISSIS del 21.6.2010, notificata in data 5.7.2010, di trasferimento d'autorità del ricorrente dal reparto OMISSIS di Roma alla Legione Carabinieri Lazio OMISSIS, quale "addetto", senza alloggio di servizio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del trasferimento di autorità dal reparto OMISSIS di Roma, quale “comandante nucleo comando” alla Legione Carabinieri Lazio, OMISSIS per l’impiego al OMISSIS;
Considerato che il ricorrente nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti, deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, lamentando, in particolare, l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento con la conseguenza dell’impossibilità per lo stesso di partecipare all’iter formativo del provvedimento impugnato;
Considerato che tale censura si appalesa fondata, atteso che anche per il personale militare il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, a meno che sussistano valide ragioni di celerità che ne possano giustificare l’omissione e che, pertanto, debbano essere esternate, cosa che nella fattispecie non si è verificata;
Considerato, peraltro, che tale interpretazione discende dal chiaro dettato normativo contenuto nell’art. 7 della legge n. 241/90, che non può non applicarsi anche all’Amministrazione militare, in ragione di quanto anche disposto dall’art. 52, comma terzo, della Costituzione, secondo cui “l’ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica” (cfr. T.A.R. TOSCANA – SEZ. I – 19 gennaio 2010 n. 71);
Considerato, inoltre, che tale principio partecipativo si ritrova anche esplicitato nella Circolare n. 243754-1 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, nella quale viene chiaramente indicato che nel caso di provvedimenti di trasferimento per incompatibilità ambientale “occorrerà partecipare all’interessato il procedimento che si sta svolgendo nei suoi confronti”;
Considerato, pertanto, che nel caso in esame tale obbligo procedimentale non è stato rispettato, per cui il ricorso va accolto con il conseguente annullamento del gravato provvedimento, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, il pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/02/2011
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Re: TRASFERIMENTO. Incompatibilità Ambientale

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Questa era rimasta in pendenza da postare.

1) - è stato disposto d'autorità per incompatibilità ambientale il trasferimento del ricorrente

2) - è stato disposto di provvedere a comunicare al ricorrente che la sua richiesta, intesa ad ottenere il riesame del provvedimento di trasferimento e l'immediata revoca, non trova possibilità di accoglimento.

3) - il ricorrente ha depositato ulteriore ricorso per motivi aggiunti per muovere altre censure ai provvedimenti impugnati.

4) - In particolare con il secondo atto di motivi aggiunti viene fatto rilevare che la natura effettiva del provvedimento adottato è di tipo disciplinare

IL TAR per la SARDEGNA precisa:

5) - La rilevata violazione procedimentale risulta infatti decisiva

6) - Con riferimento al diverso caso degli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato ( ma il precedente è significativo per il principio affermato) il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che il trasferimento disposto per incompatibilità ambientale, è caratterizzato da un'ampia discrezionalità, ben maggiore di quella di cui gode l'amministrazione nei rapporti ordinari di pubblico impiego; tuttavia tale ampia discrezionalità non può non essere incisa dalla previsione dell'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, a mente della quale al soggetto nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti deve essere data comunicazione dell'avvio del procedimento, salvo che sussistano ragioni di celerità (Consiglio Stato sez. IV, 07 novembre 2001, n. 5718).

7) - Orbene, nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio, si rileva che nei provvedimenti impugnati non vi è riferimento alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ed anzi essa è stata omessa per una asserita e del tutto apodittica affermazione in ordine all’urgenza di provvedere (peraltro non negli atti impugnati ma nella relazione inviata all’avvocatura distrettuale dello Stato - documento 1 produzioni dell’Amministrazione).

8) - La necessità della comunicazione è stata più volte affermata dalla giurisprudenza amministrativa anche per i trasferimenti dovuti ad incompatibilità ambientale in applicazione del principio generale stabilito dall'art. 7 della legge n. 241/1990, trattandosi di atti affatto del tutto vincolati, quantomeno nel loro concreto contenuto dispositivo, ed è stata, altresì, ritenuta anche nel caso di appartenenti al Corpo della Polizia dello Stato (v. sentenza sopra citata), del Corpo degli agenti della Polizia Penitenziaria (TAR Lazio, Sez. I, 13 agosto 2003 n. 7097), in genere, dei militari dello Stato (TAR Abruzzo, Pescara, 23 gennaio 2003 n. 204; TAR Toscana, Sez. I, 19 gennaio 2010 n. 71).

9) - Da ultimo ha avuto modo di esprimersi con argomenti che il Collegio condivide appieno il T.a.r. Abruzzo, Pescara sez. I, con sentenza 19 novembre 2010 n. 1237 nella quale si afferma esplicitamente che “la comunicazione di che trattasi, ad avviso del Collegio, è necessaria anche per gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, non essendo ravvisabile alcun motivo specifico perché anche nei loro confronti non debba essere applicata questa norma di garanzia e di partecipazione al procedimento, neppure in considerazione della ritenuta natura di "ordine" del provvedimento che lo dispone, trattandosi pur sempre di un atto che attiene direttamente ed esclusivamente allo stato giuridico del dipendente o non all'espletamento di un "concreto" e "specifico" servizio attribuito alla competenza dell'Arma: di contro, neppure è stata fornita prova in giudizio che il trasferimento non poteva essere altrimenti disposto anche in considerazioni delle "prevalenti" ragioni di servizio”.

10) Va anche ricordato che proprio di recente il Consiglio di Stato, con sentenza della IV Sezione, n. 78 del 09 gennaio 2013 ha, in un caso specifico, adottato differente soluzione rispetto alle posizioni assunte con la precedente sentenza, sempre della sez. IV, 04 luglio 2012, n. 3921, confermando la sentenza di primo grado del T.a.r. Toscana, sez. I, 11 giugno 2009 n. 1016 che aveva accolto (sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento) il ricorso di un appuntato scelto dei carabinieri trasferito d’autorità (ma il trasferimento era per incompatibilità ambientale).

11) - Proprio le argomentazioni utilizzate dal Consiglio di Stato supportano la tesi, qui sostenuta dal Collegio, secondo cui la partecipazione al procedimento amministrativo è d’obbligo nei casi di trasferimento per incompatibilità ambientale. Ciò in quanto, se le valutazioni dei fatti che hanno dato origine al trasferimento risultano (ovviamente) rilevanti per la valutazione da compiersi in sede giurisdizionale per escludere la sussistenza dei presupposti dello stesso, costituirebbe una contraddizione in termini sostenere che le garanzie partecipative sarebbero inutili nella fase procedimentale.

IL TAR conclude

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

N.B.: Per completezza leggete il tutto qui sotto (vds. punto n. 5 sopra)

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31/05/2013 201300442 Sentenza 1


N. 00442/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00857/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 857 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Miscali, con domicilio eletto presso Francesco Angelo Arca in Cagliari, via Goito n. 24;

contro
Comando Legione Carabinieri Sardegna, Comando Provinciale Carabinieri Oristano, Comando Generale Carabinieri, Ministero della Difesa, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Cagliari, via Dante n. 23;

per l'annullamento
- della determinazione prot. 14/371-2 del 3.10.2012, emessa dal Comando Legione Carabinieri Sardegna, con la quale è stato disposto d'autorità per incompatibilità ambientale il trasferimento del ricorrente dalla Stazione dei Carabinieri di ……. a quella di ……..;
- di ogni altro atto connesso, presupposto, preordinato e consequenziale.
e con i motivi aggiunti depositati il 23.11.2012:
- della nota prot. 14/371-9 del 7.11.2012, emessa dal Comando Legione Carabinieri Sardegna, con la quale è stato disposto di provvedere a comunicare al ricorrente che la sua richiesta, intesa ad ottenere il riesame del provvedimento di trasferimento e l'immediata revoca, non trova possibilità di accoglimento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Legione Carabinieri Sardegna, del Comando Provinciale Carabinieri di Oristano, del Comando Generale Carabinieri e del Ministero della Difesa;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l’avvocato Miscali per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Tenaglia per l’Amministrazione;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Espone il ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso la Stazione Carabinieri di ……. fino al ……, di essere stato trasferito per incompatibilità ambientale alla Stazione Carabinieri di ……...

Ritenendo ingiusto il provvedimento propone il presente ricorso deducendo le seguenti articolate censure:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. 241 del 1990, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 52 comma 3 e 97 della Costituzione, eccesso di potere per inosservanza del giusto procedimento;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 77, 78 comma 6 d.lgs. 267/2000, violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 97 della Costituzione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, mancanza dei presupposti.

Conclude per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.

Si è costituita l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso

Il 23 novembre 2012 il ricorrente ha depositato ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento della nota prot. 14/371-9 del 7.11.2012.

Le censure dedotte avverso quel provvedimento sono riproduttive di quelle contenute nel ricorso introduttivo del giudizio.

Alla camera di consiglio del 28 novembre 2012 la domanda cautelare è stata rigettata per insussistenza dell’elemento del pregiudizio grave ed irreparabile.

Il 5 gennaio 2013 il ricorrente ha depositato ulteriore ricorso per motivi aggiunti per muovere altre censure ai provvedimenti impugnati.

In particolare con il secondo atto di motivi aggiunti viene fatto rilevare che la natura effettiva del provvedimento adottato è di tipo disciplinare.

Alla udienza pubblica del 20.03.2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO
Il ricorso è fondato.

In particolare, a conferma dell’orientamento che la Sezione ha già adottato con precedenti sentenze (in particolare, da ultimo, T.a.r. Sardegna, Sezione I, 13 febbraio 2013 n. 118) è fondato il primo motivo di ricorso che determina l’accoglimento dello stesso con assorbimento degli ulteriori motivi dedotti avverso gli atti impugnati.

La rilevata violazione procedimentale risulta infatti decisiva.

Il trasferimento per incompatibilità ambientale ha la finalità specifica di porre riparo a situazioni di turbativa che riguardano il corretto e sereno funzionamento di un ufficio, restituendo allo stesso il prestigio e l’immagine compromessi ed evitando ulteriori conseguenze negative che possano aggravare la situazione di precarietà e di minore armonia creatasi in ragione della presenza del militare in quel determinato ufficio pubblico.

E’ poi vero che le preminenti finalità di pubblico interesse rendono sostanzialmente irrilevanti le condizioni personali o familiari dell’interessato che devono recedere di fronte all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’Amministrazione.

Tutto ciò premesso e scontato (considerazioni che sono, in sostanza alla base dell’ordinanza del Consiglio di Stato 3150/2012 citata dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato con il primo atto di motivi aggiunti) è altrettanto vero che l’essenza stessa del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale è incompatibile con l’affermazione secondo la quale esso non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento.

Il Collegio rileva che sul punto si è formata una consolidata giurisprudenza del tutto condivisibile poiché afferma principi del tutto pacifici.

Con riferimento al diverso caso degli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato ( ma il precedente è significativo per il principio affermato) il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che il trasferimento disposto per incompatibilità ambientale, è caratterizzato da un'ampia discrezionalità, ben maggiore di quella di cui gode l'amministrazione nei rapporti ordinari di pubblico impiego; tuttavia tale ampia discrezionalità non può non essere incisa dalla previsione dell'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, a mente della quale al soggetto nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti deve essere data comunicazione dell'avvio del procedimento, salvo che sussistano ragioni di celerità (Consiglio Stato sez. IV, 07 novembre 2001, n. 5718).

Orbene, nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio, si rileva che nei provvedimenti impugnati non vi è riferimento alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ed anzi essa è stata omessa per una asserita e del tutto apodittica affermazione in ordine all’urgenza di provvedere (peraltro non negli atti impugnati ma nella relazione inviata all’avvocatura distrettuale dello Stato - documento 1 produzioni dell’Amministrazione).

La necessità della comunicazione è stata più volte affermata dalla giurisprudenza amministrativa anche per i trasferimenti dovuti ad incompatibilità ambientale in applicazione del principio generale stabilito dall'art. 7 della legge n. 241/1990, trattandosi di atti affatto del tutto vincolati, quantomeno nel loro concreto contenuto dispositivo, ed è stata, altresì, ritenuta anche nel caso di appartenenti al Corpo della Polizia dello Stato (v. sentenza sopra citata), del Corpo degli agenti della Polizia Penitenziaria (TAR Lazio, Sez. I, 13 agosto 2003 n. 7097), in genere, dei militari dello Stato (TAR Abruzzo, Pescara, 23 gennaio 2003 n. 204; TAR Toscana, Sez. I, 19 gennaio 2010 n. 71).

Da ultimo ha avuto modo di esprimersi con argomenti che il Collegio condivide appieno il T.a.r. Abruzzo, Pescara sez. I, con sentenza 19 novembre 2010 n. 1237 nella quale si afferma esplicitamente che “la comunicazione di che trattasi, ad avviso del Collegio, è necessaria anche per gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, non essendo ravvisabile alcun motivo specifico perché anche nei loro confronti non debba essere applicata questa norma di garanzia e di partecipazione al procedimento, neppure in considerazione della ritenuta natura di "ordine" del provvedimento che lo dispone, trattandosi pur sempre di un atto che attiene direttamente ed esclusivamente allo stato giuridico del dipendente o non all'espletamento di un "concreto" e "specifico" servizio attribuito alla competenza dell'Arma: di contro, neppure è stata fornita prova in giudizio che il trasferimento non poteva essere altrimenti disposto anche in considerazioni delle "prevalenti" ragioni di servizio”.

Per completezza di esposizione il Collegio osserva che la citata sentenza ha trovato conferma, seppure ai limitati fini della sommaria delibazione cautelare, da parte del giudice di appello che, con ordinanza n. 2891/2011 della IV Sezione, ha affermato che “l’appello dell’Amministrazione, ad un primo sommario esame, non sembra possedere sicuri argomenti che consentano di dissentire dall’avviso espresso dal primo Giudice in ordine alla necessità dell’avviso di avvio di procedimento in caso di trasferimento per incompatibilità ambientale, quale quello in questione”.

Non sfugge al Collegio quella giurisprudenza che ritiene l’inapplicabilità ai trasferimenti del personale militare delle garanzie in discorso (fra le tante Cons. Stato, Sez. IV, 10 giugno 2010 n. 36905; 21 maggio 2010 32207; 18 febbraio 2010 n. 944; 11 novembre 2010 n. 8018 e, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 04 luglio 2012, n. 3921).

Ciò, essenzialmente, proprio ritenendo che detti provvedimenti siano qualificabili come "ordini" che sfuggirebbero alle garanzie procedimentali in ragione del particolare status di soggezione del personale militare.

Ma tale orientamento, ad avviso di questo Collegio, non è condivisibile e merita un’ulteriore riflessione la riconducibilità dei trasferimenti del personale militare nella categoria degli ordini.

In tal senso appaiono pregevoli le argomentazioni che ha usato il T.a.r. Umbria con sentenza 1 giugno 2011 n. 163 che ha affermato:
“Difatti, sembra opportuno classificare come tali solo le disposizioni, comunque impartite, volte all'impiego operativo di singoli militari o di reparti.

Per vero, un simile impiego, caratterizzato da esigenze di immediatezza, omogeneità ed efficacia può, anzi deve, prescindere da ogni appesantimento di ordine procedurale, ontologicamente insito nelle garanzie in questione.

Pare invece opportuno distinguere dagli ordini i provvedimenti, qual è quello qui avversato, di natura organizzativa. Tali si profilano quelli volti non tanto ad assicurare l'immediata azione militare, quanto a predisporre la base strutturale della medesima.

Sembra evidente, in base alla comune esperienza, che tale predisposizione, attenga essa all'organizzazione, al reclutamento, agli approvvigionamenti ecc., richieda comunque del tempo e non presupponga l'immediatezza propria dell'impiego operativo delle unità militari.

Tanto esclude, in particolare, che i provvedimenti organizzativi possano considerarsi per loro natura urgenti (quindi sottratti all’obbligo d’avviso, ex art. 7 , 1° comma, cit.). Questo, naturalmente, facendo salvi specifici casi ove l’urgenza può essere esplicitata nei singoli atti, il che qui non si verifica.

Per tali ragioni, non sembra logico estendere ai provvedimenti organizzativi la disciplina tipica dei provvedimenti operativi, quali appunto gli ordini, in considerazione della loro diversità concettuale e funzionale, or ora messa in luce.

Questo, soprattutto in considerazione del fatto che la limitazione delle garanzie procedimentali per i militari possa giustificarsi solo in via eccezionale, alla luce dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e buon andamento dell'Amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.) nonché di democraticità dell'ordinamento delle Forze Armate ex art. 52, comma 3° Cost. (Tar Toscana 19 gennaio 2010 n. 71; Tar Abruzzo Pescara 23 gennaio 2003 n.204).

Deve poi essere messo in evidenza come l’opinione del Collegio, trovi conforto, oltre che in una parte della giurisprudenza (TT.AA.RR. Lazio, Roma, Sez. I bis, 16 febbraio 2011 n. 1450; id. Sez. I, 13 agosto 2003 n. 7097; Toscana n. 71/2010 cit; Abruzzo, Pescara n. 204/2003 cit.) nella stessa normativa interna dell'Arma dei Carabinieri.

Difatti, la circolare del Comando Generale n. 243754 del 18 marzo 1993 che disciplina i trasferimenti prevede espressamente l'avviso d’avvio del procedimento (pag. 7, 8° cpv.), menzionato anche nel modello (4° cpv.), allegato sub 1 alla circolare stessa.

In tal senso si è pronunciato il Tar Lazio, Sez. I bis, con la menzionata Sentenza n. 1450/2011, citata dall'attenta difesa del ricorrente (memoria del 31 marzo 2011, non contestata).

Per completezza, si aggiunge che se la garanzia partecipativa è necessaria per i trasferimenti in genere, lo è a maggior ragione per i trasferimenti per incompatibilità ambientale giacché postulano un approfondito esame delle condotte di tutti gli addetti alle unità operative interessate al fine d’individuare, fra l’altro, i soggetti da trasferire.

E’ evidente che quell'esame possa essere tanto più accurato quanto più si disponga di informazioni dettagliate, acquisibili anche grazie all'apporto diretto di tutti i soggetti coinvolti, per cui, a ben vedere, la garanzia procedimentale opera anche nell'interesse dell'Amministrazione”.

Va anche ricordato che proprio di recente il Consiglio di Stato, con sentenza della IV Sezione, n. 78 del 09 gennaio 2013 ha, in un caso specifico, adottato differente soluzione rispetto alle posizioni assunte con la precedente sentenza, sempre della sez. IV, 04 luglio 2012, n. 3921, confermando la sentenza di primo grado del T.a.r. Toscana, sez. I, 11 giugno 2009 n. 1016 che aveva accolto (sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento) il ricorso di un appuntato scelto dei carabinieri trasferito d’autorità (ma il trasferimento era per incompatibilità ambientale).

Proprio le argomentazioni utilizzate dal Consiglio di Stato supportano la tesi, qui sostenuta dal Collegio, secondo cui la partecipazione al procedimento amministrativo è d’obbligo nei casi di trasferimento per incompatibilità ambientale. Ciò in quanto, se le valutazioni dei fatti che hanno dato origine al trasferimento risultano (ovviamente) rilevanti per la valutazione da compiersi in sede giurisdizionale per escludere la sussistenza dei presupposti dello stesso, costituirebbe una contraddizione in termini sostenere che le garanzie partecipative sarebbero inutili nella fase procedimentale.

Si perverrebbe alla incongrua conclusione secondo cui le ragioni che il militare non ha potuto far valere nel momento procedimentale (che non necessariamente devono attenere ad una propria mancanza di responsabilità) devono essere fatte valere solo davanti al Giudice.

Il Collegio non condivide, pertanto, l’assunto secondo cui “le circostanze oggettive, pur riferibili al funzionario interessato, prescindono da ipotesi di responsabilità delle quali il medesimo debba essere ammesso a discolparsi, o che possa contribuire a rimuovere con la partecipazione al procedimento” (Consiglio di Stato, sez. IV, 04 luglio 2012, n. 3921). Intanto perché le circostanze possono definirsi oggettive solo se accertate, e poi perché è proprio sul piano della logica che, una volta verificatisi i presupposti sulla base dei quali l’Amministrazione deve compiere quella valutazione ampiamente discrezionale, alla base del provvedimento di trasferimento, la stessa deve sentire l’interessato al fine di valutare con pienezza di cognizione la sussistenza delle circostanze che giustifichino un provvedimento che, viceversa, potrebbe assumere, in molti casi, carattere sanzionatorio senza alcuna garanzia procedimentale.

Nel caso qui esaminato vi erano:
a) circostanze di fatto da chiarire;
b) nessuna urgenza qualificata a sostegno della mancata comunicazione di avvio, posto che l’affermazione dell’Amministrazione (non contenuta negli atti impugnati bensì nella relazione prot. 19/7-2 del 19.11.2012 inviata all’Avvocatura dello Stato) risulta del tutto apodittica; se diversamente si opinasse, ogni atto sarebbe sottratto all’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento essendo sufficiente il mero riferimento generico alla presenza di ragioni di urgenza.

In definitiva, il ricorso deve essere accolto con assorbimento delle ulteriori censure dedotte avverso gli atti impugnati.

Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna l’Amministrazione alle spese del presente giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 2.500/00 (duemilacinquecento) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lensi, Presidente
Grazia Flaim, Consigliere
Gianluca Rovelli, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 31/05/2013
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Re: TRASFERIMENTO. Incompatibilità Ambientale

Messaggio da panorama »

Ricorso del collega CC. accolto al Tar di Catanzaro

giusto x notizia

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panorama
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Re: TRASFERIMENTO. Incompatibilità Ambientale

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Consiglio di Stato.

N.B.: tempo fa avevo letto questa Ordinanza del CdS ma solo oggi scopro che riguardano i citati fatti di cui al link sopra/precedentemente da me posato oggi.

Strano che il Tar di Catanzaro non abbia fatto menzione in sentenza.
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24/04/2013 201301502 Ordinaria 4

N. 01502/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01955/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1955 del 2013, proposto da:

R. R., rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Grassellini, con domicilio eletto presso Antonio Lombardo in Roma, Circonvallazione Trionfale, 27;

contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Roma, Comando Legione Carabinieri "Calabria", rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE II n. 00646/2012, resa tra le parti, concernente trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Roma e di Comando Legione Carabinieri "Calabria";
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Di Cunzolo, per delega dell'Avv. Grassellini, e l'Avvocato dello Stato D'Elia;

Considerato – anche in relazione ai precedenti di carriera – che nel caso di specie:

-- non pare possano realmente essere ravvisati comportamenti nel militare, anche nella vita privata, che possano essere ritenuti violazione dei principi dell’onore e del decoro;

-- non risultano ulteriori fatti o condotte che, successivamente ai fatti, possano seriamente pregiudicare la sua attività all’interno dell’ufficio, e neppure situazioni di reale conflittualità per motivi estranei alle attività di servizio.

Atteso quanto al danno che, oltre al disagio di carattere economico, appare meritevole di favorevole considerazione la situazione di famiglia, per cui sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta):

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 1955/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




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Il 24/04/2013
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Re: TRASFERIMENTO. Incompatibilità Ambientale

Messaggio da panorama »

Mio pensiero: "Certamente il risarcimento dei danni non può mai coprire un ansia, né una rabbia sopportata internamente e quindi non ha prezzo che può fare ritornare quella serenità/tranquillità di un tempo".
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risarcimento dei danni (ACCOLTO)

1) - derivanti dal decreto del Capo della Polizia del giorno 8 maggio 2004, con il quale per “motivi di opportunità e di incompatibilità ambientale” il ricorrente veniva trasferito d’ufficio dalla Sezione di Polizia stradale di -OMISSIS- – Sottosezione autostradale di -OMISSIS- – al Compartimento di Polizia stradale di OMISSIS, successivamente annullato in data 5.10.2006, a seguito di ricorso straordinario al P.d.R.

IL TAR afferma.

Ecco alcuni passaggi:

2) - Il ricorso è fondato e va accolto, seppur secondo le considerazioni successive.

3) - La perizia ha però riconosciuto il danno psichico, nella misura di lieve entità del 5%, come descritto a pag. 2 della relazione.

4) - Va pertanto accolta la domanda risarcitoria seppur limitatamente a tale danno.

5) - Nel caso di specie:

-) - sussiste certamente un "fatto ingiusto", corrispondente al provvedimento di trasferimento illegittimo adottato dall'Amministrazione;

-) - sussiste un "danno ingiusto" causato al ricorrente da detto provvedimento, sotto il profilo non patrimoniale, come accertato dal C.T.U.;

-) - sussiste il "nesso di causalità" tra il fatto ingiusto e il danno sofferto, dal momento che, senza il trasferimento (illegittimo) del ricorrente, quel disturbo distimico e stato di ansia non si sarebbero prodotti;

6) - Alla luce di tali considerazioni, ricorrono in definitiva tutti i presupposti di cui all'art. 2043 c.c. per l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal ricorrente, sia pure limitatamente al danno psichico che il Collegio ritiene equitativamente di quantificare nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila/00).

Il resto per completezza leggetelo qui sotto.
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10/07/2014 201400860 Sentenza 2


N. 00860/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01884/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2008, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. G. S., con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Calefati 396;

contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale è legalmente domiciliato in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di
OMISSIS;

per il risarcimento dei danni
derivanti dal decreto del Capo della Polizia nr. -OMISSIS- del giorno 8 maggio 2004, con il quale per “motivi di opportunità e di incompatibilità ambientale” il ricorrente veniva trasferito d’ufficio dalla Sezione di Polizia stradale di -OMISSIS- – Sottosezione autostradale di -OMISSIS- – al Compartimento di Polizia stradale di OMISSIS, successivamente annullato in data 5.10.2006, a seguito di ricorso straordinario al P.d.R. del -OMISSIS-, con decreto del Ministero dell’Interno addì -OMISSIS-, nonché a causa di tutti gli atti pregressi, consequenziali e comunque connessi all’atto annullato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell'Udienza Pubblica del giorno 29 maggio 2014 la dott.ssa Paola Patatini;
Uditi per il ricorrente il difensore avv. S. S., su delega dell'avv. G. S.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. -OMISSIS- ha adito questo Tribunale per ottenere la condanna del Ministero dell’Interno al risarcimento dei danni, asseritamente subiti a seguito del decreto di trasferimento dello stesso per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale, poi annullato in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il ricorrente, successivamente reintegrato in servizio presso l’originaria sezione di P.S. di -OMISSIS- – Sottosezione stradale di -OMISSIS-, lamenta in questa sede di aver subito un ingiustificato trattamento, cui è seguito un ingiustificato danno tanto in termini morali - quale crollo della stima e autostima nei luoghi di lavoro, quanto in termini biologici ed esistenziali, quale perdita delle funzionalità bio-fisiche, quantificando così il danno non patrimoniale in una somma totale pari a euro -OMISSIS-.

Il Ministero dell’Interno si è ritualmente costituito, chiedendo il rigetto della domanda proposta.

All’Udienza Pubblica del 14.11.2013, il Collegio, ritenuto necessario disporre incombenti istruttori ai fini della decisione, ha nominato ai sensi dell’art.67 c.p.a. il dott. OMISSIS quale C.T.U., ponendo i seguenti quesiti:
1) dica il consulente se le patologie -OMISSIS- ed -OMISSIS- C5 –C6 siano o siano state sussistenti;
2) ne indichi la riferibilità all’evento indicato quale causa scatenante, con particolare riferimento al trasferimento d’ufficio disposto con decreto del Capo di Polizia n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-;
3) laddove le patologie vengano riscontrate e ne venga rinvenuto il nesso di causalità con il predetto evento, indichi il consulente la quantificazione del c.d. danno biologico, secondo i parametri ministeriali.

In data 16.12.2013, il C.T.U., come nominato con l’Ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha prestato giuramento innanzi al Giudice Delegato.

Con memoria del 4.01.2014, l’Amministrazione ha chiesto il rigetto delle domande avanzate dal ricorrente, contestando l’esistenza dell’asserito intento punitivo nell’adozione del provvedimento di trasferimento, affermandone anzi la legittimità, e lamentando la mancata prova fornita dal sig. -OMISSIS- circa la negligenza e l’imperizia nell’agire dell’ente.

In data 27.2.2014, il C.T.U. provvedeva al deposito della relazione peritale, trasmessa in precedenza anche ai procuratori delle parti che tuttavia non facevano pervenire in merito osservazioni.

All’Udienza Pubblica del 29.05.2014, sentito il difensore del ricorrente, il Collegio ha introitato la causa in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto, seppur secondo le considerazioni successive.

Il sig. -OMISSIS- ha chiesto il risarcimento del danno biologico, nonché di quello morale, connesso alle patologie dalle quali assume essere afflitto a seguito dell’illegittimo trasferimento disposto con il decreto poi annullato in sede di ricorso straordinario, patologie - -OMISSIS- ed -OMISSIS- - in relazione alle quali solo per la prima vi è stato il riconoscimento della causa di servizio.

Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, dalle quali il Collegio non ritiene di discostarsi, smentiscono tuttavia la sussistenza di un nesso di causalità o concausalità tra le patologie lamentate ed il trasferimento.

In particolare, relativamente all’-OMISSIS-, “la sintomatologia accusata è sorta nel mese di Dicembre 2005 con il ricovero in Cardiologia, cioè a distanza di ben 20 mesi, se ci fosse stata una correlazione, la sua genesi avrebbe dovuto coincidere con l’evento stressante cioè con il trasferimento, e non insorgere dopo un lunghissimo periodo di latenza”.

Inoltre, la patologia osteoarticolare è stata riconosciuta preesistente all’evento legato al trasferimento, e quindi non causata dallo stesso, essendo semmai “legata al processo artrosico e di usura del comparto osseo cartilagineo”.

La perizia ha però riconosciuto il danno psichico, nella misura di lieve entità del 5%, come descritto a pag. 2 della relazione.

Va pertanto accolta la domanda risarcitoria seppur limitatamente a tale danno.

A tal fine, non vale quanto sostenuto dall’Amministrazione sulla mancata prova, da parte del ricorrente, dei presupposti necessari all’accoglimento della domanda risarcitoria.

Secondo principi ormai consolidati, se è vero che la domanda di risarcimento dei danni proposta dinanzi al giudice amministrativo si inquadra nello schema della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. ed è regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale chi vuole far valere un diritto in giudizio deve far valere i fatti che ne costituiscono il fondamento, tuttavia, è altrettanto consolidato il principio per cui l'accertata illegittimità dell'azione amministrativa produce effetti riflessi anche sulla distribuzione dell'onere della prova, nel senso che sollecita l'Amministrazione convenuta a sottoporre al giudice del risarcimento concreti elementi di giudizio atti a dimostrare l'assenza di colpa, nonostante l'accertata illegittimità della propria condotta (Cassazione civile, sez. III, 27 luglio 2005, n. 15686; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 1 marzo 2012, n. 479; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 1 settembre 2008, n. 7972).

Nel caso di specie:
- sussiste certamente un "fatto ingiusto", corrispondente al provvedimento di trasferimento illegittimo adottato dall'Amministrazione;

- sussiste un "danno ingiusto" causato al ricorrente da detto provvedimento, sotto il profilo non patrimoniale, come accertato dal C.T.U.;

- sussiste il "nesso di causalità" tra il fatto ingiusto e il danno sofferto, dal momento che, senza il trasferimento (illegittimo) del ricorrente, quel disturbo distimico e stato di ansia non si sarebbero prodotti;

- sussiste, infine, anche l'elemento soggettivo della "colpa della P.A." dal momento che, alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, in sede di risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l'illegittimità dell'atto quale indice presuntivo della colpa, perché resta a carico dell'Amministrazione l'onere di dimostrare che si è trattato di un errore scusabile derivante da contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione della norma o dalla complessità dei fatti, ovvero ancora dal comportamento delle parti del procedimento; al privato danneggiato non è dunque richiesto un particolare impegno probatorio per dimostrare la colpa dell'Amministrazione, potendo egli limitarsi ad allegare l'illegittimità dell'atto e dovendosi fare applicazione, al fine della prova dell'elemento soggettivo, delle regole di comune esperienza e della presunzione semplice di cui all'art. 2727 c.c.; e a questo punto spetta all'Amministrazione dimostrare, se del caso, di essere incorsa in un errore scusabile (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 26 novembre 2013, n. 5624).

Nel caso di specie, la difesa erariale non ha fornito sufficienti elementi di valutazione in tal senso, mentre per contro dalla lettura del parere emesso dall’Adunanza della Prima Sezione del Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario, emerge che il trasferimento è stato adottato in mancanza dei presupposti per l’adozione di tale misura, non potendosi inoltre condividere le considerazioni sul discredito derivante all’Amministrazione in presenza di una assoluzione piena del ricorrente perché il fatto non sussiste.

Alla luce di tali considerazioni, ricorrono in definitiva tutti i presupposti di cui all'art. 2043 c.c. per l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal ricorrente, sia pure limitatamente al danno psichico che il Collegio ritiene equitativamente di quantificare nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila/00).

Atteso il parziale accoglimento del ricorso, le spese possono essere compensate.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti del danno psichico accertato e per l’effetto, condanna il Ministero dell’Interno a risarcire il danno sofferto dal ricorrente quantificato nella somma di euro 12.000,00 (dodicimila/00).

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
OMISSIS.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 29 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 10/07/2014
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Re: TRASFERIMENTO. Incompatibilità Ambientale

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Tar Sardegna su CC. (questo mese)

Ricorso del collega ACCOLTO
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FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso introduttivo, avviato alla notifica il 21 novembre 2013 e depositato il successivo 29 novembre, il sig. OMISSIS, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso la Stazione Carabinieri di OMISSIS fino al 14 novembre 2013, chiede l’annullamento del provvedimento di trasferimento d’ufficio, per incompatibilità ambientale, alla Stazione Carabinieri di OMISSIS, adottato dal Comandante della Legione Carabinieri Sardegna con la determinazione meglio indicata in epigrafe.

Avverso il provvedimento impugnato deduce le seguenti censure:

a) violazione degli articoli 77 e 78, comma 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, degli articoli 51 e 97 della Costituzione, posto che il ricorrente è consigliere comunale e assessore presso il Comune di OMISSIS;
e il trasferimento ad OMISSIS costituirebbe un impedimento di fatto all’esercizio delle funzioni della carica elettiva ricoperta;

b) eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà rispetto a provvedimenti connessi, mancanza dei presupposti oggettivi, carenza di istruttoria e motivazione, con riferimento sia alla genericità delle contestazioni, sia alla mancanza delle ragioni oggettive poste a fondamento della incompatibilità ambientale, sia alla difformità tra quanto asserito nella motivazione del provvedimento di trasferimento (riguardo alla contestazione di “atti compiuti … contro il Comandante di Stazione [di OMISSIS] nel periodo maggio-agosto 2013”) e quanto affermato nella nota dell’11 novembre 2013, con la quale il Comando Legione CC Sardegna ha negato al ricorrente l’accesso al “registro delle visite del Comandante di Compagnia per il periodo maggio-agosto 2013”: ossia, che in quel periodo “l’Appuntato Scelto OMISSIS non era effettivo alla Stazione di OMISSIS”.

2. – Con ordinanza collegiale del 18 dicembre 2013, n. …, la Sezione ha respinto la domanda cautelare volta sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato.

3. - Con motivi aggiunti, avviati alla notifica il 7 gennaio 2014 e depositati il successivo 29 gennaio, asseritamente giustificati dal deposito della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di OMISSIS, n. …. del 28 ottobre 2013, il ricorrente deduce un ulteriore profilo di eccesso di potere per mancanza dei presupposti di fatto, nonché difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione alla circostanza che il procedimento penale aperto davanti al Tribunale Militare di Roma, per i fatti contestati al ricorrente, si è concluso con sentenza di non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste”.
Ciò confermerebbe come l’amministrazione, in sede di adozione del provvedimento di trasferimento impugnato, non avrebbe provveduto ad una seria e congrua verifica dell’effettiva situazione di incompatibilità.

Sotto altro profilo, con i motivi aggiunti il ricorrente contesta la rilevanza dei messaggi sms riportati nella nota citata del Comando Provinciale di OMISSIS, il cui contenuto non risulta da alcun istruttoria e non è oggetto di valutazione in sede di motivazione.

4. - Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, chiedendo il rigetto del ricorso, richiamando, in specie, la consolidata giurisprudenza che riconosce ampia discrezionalità all’autorità militare nelle determinazioni in tema di trasferimento per incompatibilità ambientale.

5. – Ricomponendo l’ordine logico delle censure sollevate dal ricorrente, vanno esaminate, innanzitutto, quelle incentrate sull’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria e di motivazione, come dedotte sia nel secondo motivo del ricorso introduttivo che nei motivi aggiunti.

6. - Tali censure sono fondate.

6.1. - Occorre premettere, in linea di fatto, che la motivazione del provvedimento impugnato fa integrale rinvio, per quanto concerne i fatti contestati al ricorrente, alla proposta di trasferimento formulata dal Comando Provinciale di OMISSIS, in cui si fa riferimento a due episodi accaduti, il primo, il 18 settembre 2012 (inottemperanza “agli ordini impartiti dal diretto superiore”); il secondo, il giorno successivo, quando il M.llo OMISSIS (superiore dell’Appuntato OMISSIS) rinveniva, all’interno del memoriale del servizio, un appunto del ricorrente in cui lo stesso riferiva le ragioni della mancata esecuzione di quanto ordinatogli; e, nel pomeriggio dello stesso giorno, quando nell’ufficio del M.llo OMISSIS si sarebbe verificato un acceso scontro verbale tra l’App. OMISSIS e il maresciallo. Infine, nella proposta di trasferimento si richiamano anche due messaggi sms pervenuti sull’utenza di servizio del M.llo OMISSIS, provenienti dall’utenza dello OMISSIS, e definiti come aventi “tono ironico e minaccioso”.

6.2. - Ciò posto, deve rilevarsi che per gli episodi del 18 e 19 settembre 2012 nei confronti dell’App. Sc. OMISSIS era stato aperto un procedimento penale dalla Procura militare presso il Tribunale militare di Roma, che ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio del 20 settembre 2013. Peraltro, come affermato con i motivi aggiunti e non contestato dall’amministrazione, all’udienza preliminare del 13 dicembre 2013, il processo penale è stato definito con sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.

E’ noto che, secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’amministrazione può prendere in considerazione, sia ai fini disciplinari, sia al fine di valutare la sussistenza di situazioni di incompatibilità ambientale, fatti che non siano stati accertati in sede giurisdizionale (e penale, in specie); o che, in tali ambiti, siano stati oggetto di valutazioni differenti. L’amministrazione è, infatti, libera - in linea di principio - di valutare autonomamente la rilevanza dei fatti addebitati all’impiegato, nell’ambito del procedimento disciplinare o di quello di trasferimento per incompatibilità ambientale.

Tuttavia, fa eccezione a questo principio il caso in cui il giudizio penale si sia concluso con l’accertamento della insussistenza dei fatti contestati ovvero con l’accertamento che i fatti non sono stati commessi dall’imputato (come ha ricordato recentemente il Consiglio di Stato, sez. III, 7 marzo 2014, n° 1073).

6.3. - L’insussistenza dei fatti contestati al ricorrente manifesta la sua rilevanza innanzitutto sotto il profilo dell’eccesso di potere per travisamento, posto che appare di tutta evidenza che la valutazione circa l’esistenza di una situazione di incompatibilità, pur essendo sganciata dal riconoscimento di una responsabilità sotto il profilo disciplinare, e pur essendo dominata da un’ampia discrezionalità in capo all’amministrazione militare, non può essere affrancata dal riferimento a fatti dimostrabili e riconducibili alla sfera del soggetto nei cui confronti si svolge il procedimento per incompatibilità. La valutazione dei fatti da parte dell’amministrazione militare resta ampiamente discrezionale e limitatamente sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, ma i fatti su cui la valutazione si compie debbono essere (se non certi almeno) dimostrabili in maniera plausibile.

Ciò che nel caso di specie non può essere affermato, a seguito della pronuncia del giudice penale sopra richiamata.

6.4. - L’insussistenza dei fatti addebitati al ricorrente, rivela, altresì, la carente istruttoria procedimentale compiuta dall’amministrazione.

6.5. - Come accennato, la motivazione del trasferimento fa leva anche sugli sms che, ad avviso dell’amministrazione, l’App. OMISSIS avrebbe inviato al M.llo OMISSIS.

Tuttavia, né dalla motivazione del provvedimento, né dagli altri atti del procedimento versati in giudizio dall’amministrazione, risulta il contenuto dei messaggi. Si conosce solo il giudizio sul contenuto, formulato nella proposta di trasferimento del Comando Provinciale di OMISSIS e, per relationem, fatto proprio dal Comandante della Legione nel provvedimento di trasferimento: si tratterebbe di messaggi dal «tono ironico e minaccioso». Manca, quindi, una compiuta ricostruzione di circostanze di fatto essenziali su cui si basa la motivazione del provvedimento impugnato; il che assurge a ulteriore profilo di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

6.6. - Inoltre, è del tutto assente una valutazione di come i messaggi, che nella stessa prospettazione dell’amministrazione hanno un ruolo marginale (due messaggi nell’arco di quattro mesi, uno a maggio, l’altro ad agosto 2013), abbiano contribuito a creare una situazione di incompatibilità ambientale tale da imporre il trasferimento del ricorrente.

7. - Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto per le ragioni sopra enunciate. L’accoglimento delle censure esaminate, ampiamente satisfattivo delle pretese del ricorrente, giustifica, inoltre, l’assorbimento degli ulteriori motivi dedotti.

8. - Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano sufficienti ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione prot. n. OMISSIS, del 14 novembre 2013, del Comandante della Legione Carabinieri Sardegna.

Spese compensate, salva, a carico dell’amministrazione soccombente, la rifusione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: TRASFERIMENTO. Incompatibilità Ambientale

Messaggio da umtambor »

Le sentenze testè postate dimostrano come nell'Arma non esista ad alcun livello la minima preparazione in materia amministrativa: provvedimenti che hanno riflessi pesanti sulla vita del militare e della famiglia sono spesso opera di Ufficiali inesperti o peggio prevenuti. Il peggio è che la scala gerarchica, che potrebbe annullarli in autotutela, il 90% delle volte si limita ad appoggiare le proposte senza un minimo di approfondimento! Perchè non fare pagare i danni a questi signori che giocano con le vite altrui? In un caso, del quale posso parlare a ragion veduta, un comandante di Stazione riceve una proposta di trasferimento per incompatibilità ambientale (ed ha un figlio disabile in famiglia) per asserita (e mai documentate) divergenze con la popolazione (?) e per dissapori con il sindaco che prima firma una lettera nel senso e poi la disconosce...
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Re: TRASFERIMENTO. Incompatibilità Ambientale

Messaggio da panorama »

Novità in arrivo da parte del Comando e della CORTE DEI CONTI

disposta la restituzione delle somme percepite relative al trasferimento d'ufficio.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ecco alcuni passaggi della sentenza della Corte dei Conti:

Il giudizio penale si concludeva con sentenza di condanna n. ...../2014 del Tribunale di ...... che riteneva colpevole il sig. OMISSIS

A seguito di delega della Procura contabile della Regine OMISSIS, il ……. della Guardia di Finanza con nota del 5 giugno 2015 comunicava che per il sig. OMISSIS era stato disposto il trasferimento di autorità motivato da incompatibilità ambientale.

La Procura contabile osservava che la condotta dell’odierno convenuto aveva causato un danno erariale nella specie del danno da disservizio, in conseguenza dei costi sostenuti dall’ Amministrazione per supplire al comportamento del citato finanziere, e quantificabili nelle spese connesse al trasferimento per incompatibilità ambientale e nelle spese connesse all’ utilizzo di risorse umane altrimenti destinate agli ordinari impieghi istituzionali.

Il danno veniva quantificato in via equitativa nella misura pari a …….; b) le spese, pari a € 16.235,71, connesse al trasferimento per incompatibilità ambientale.

A fronte delle deduzioni dell’invitato secondo cui il trasferimento per incompatibilità ambientale è stato formalizzato come trasferimento d’ autorità, osservava la Procura che, al di là del nomen utilizzato dalla Guardia di Finanza, emergevano dal contenuto degli atti endoprocedimentali le reali motivazioni che avevano dettato il trasferimento del sig. OMISSIS (la non possibilità della ulteriore sua presenza sul territorio) con conseguente danno erariale.

DIRITTO

Appare fondata, di converso, la richiesta di danno diretto, che deve essere accolto nella sua interezza, ed afferente ai costi derivanti dal trasferimento del sig. OMISSIS dal Comando OMISSIS, sede presso la quale era in servizio all’ epoca dei fatti delittuosi, al OMISSIS trasferimento derivante da un necessario allontanamento dalla sede di servizio in conseguenza dei fatti delittuosi commessi.

In specie il Comando regionale della OMISSIS disponeva il trasferimento d’ autorità motivato da incompatibilità ambientale, siccome si evince dalla proposta del Comandante Provinciale OMISSIS, che proponeva “il trasferimento di autorità per incompatibilità ambientale, a tutela dell’interesse pubblico alla salvaguardia del prestigio del Corpo e dei suoi appartenenti nonché a garanzia della regolarità del servizio” in conseguenza dei fatti delittuosi commessi.

Gli oneri a carico dell’Amministrazione, derivanti dal “trasferimento d’ autorità per esigenze di servizio, pari a € 16.235,71 costituiscono, nell’ intero, danno finanziario, in quanto derivante (con causalità ascrivibile al solo sig. OMISSIS) da comportamenti dolosi di soggetto legato da rapporto di servizio con l’Amministrazione (Guardia di Finanza): cfr. questa Sezione 18 aprile 2016 n. 105.

La somma va corrisposta per intero al lordo di quanto erogato dall’ Amministrazione, atteso che le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti, possono essere portate in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’ imposta successivi, siccome statuito dall’ art. 10 d) bis D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, siccome modificato dall’ art. 1, comma 174, ml. 27 dicembre 2013 n. 147.

Il sig. OMISSIS deve, pertanto, essere condannato al pagamento in favore della Guardia di Finanza, della somma di € 16.235,71, oltre rivalutazione monetaria fino alla data di pubblicazione della presente pronuncia, ed unitamente agli interessi legali sulla somma così rivalutata decorrenti dalla data della decisione sino al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione OMISSIS, pronunciando sulla domanda proposta dal Vice Procuratore Generale nei confronti del signor OMISSIS, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, condanna il signor OMISSIS al pagamento in favore dell’Erario della Guardia di Finanza di € 16.235,71 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei sensi di cui in motivazione. Le spese giudiziali seguono la soccombenza, e sono da quantificare in € 281,33.=(Euro duecentottantuno/33.=)

OMISSIS

Depositata in Segreteria il 12 SETTEMBRE 2016
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Re: TRASFERIMENTO. Incompatibilità Ambientale

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ai colleghi CC. partecipo che,

il C.G.A. - SM - Ufficio Personale Marescialli, ha pubblicato nel portale la circolare n. 944001-1/T31-8, datata 28/07/2017, ad Oggetto: Raccolta di disposizioni riguardanti le assegnazioni e i trasferimenti dei Marescialli, Brigadieri e Carabinieri. Edizione 2017.

Praticamente sarebbe un Compendio che sostituisce la Pubblicazione del 1970.
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Re: TRASFERIMENTO. Incompatibilità Ambientale

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per opportuna notizia, questo ricorso è stato Accolto dal Tar del Molise (Campobasso) a favore del collega CC.

A lui va un plauso per aver fatto valere le proprie ragioni.

Ma veramente ancora oggi dobbiamo sentir parlare di questi fatti?
-----------------------

Il Tar precisa:

1) - Per contro, il fatto di essere oggetto di una denuncia o querela altrui non costituisce, di per sé, motivo di disdoro, almeno fino a che l’accertamento dell’A.G. non consenta di valutare o anche solo di ipotizzare, su basi attendibili, una responsabilità penale in capo al denunciato o al querelato.

2) - Non risulta in alcun modo che il ricorrente abbia posto in essere una condotta disdicevole o tale da suscitare giudizi negativi in ambito lavorativo o negli ambienti esterni dove si svolge la sua vita quotidiana.

3) - Viceversa, risulta che le denunce-querele per atti persecutori presentate dal ricorrente verso i suoi vicini di casa siano confluite in due procedimenti penali n. -OMISSIS- a carico della -OMISSIS- tuttora in corso, di guisa che si può ipotizzare una situazione nella quale il ricorrente e la sua famiglia -OMISSIS-.

4) - Ciò premesso in fatto, appare evidente che non sussistano i presupposti per un giudizio di incompatibilità ambientale.

5) - Nessuna delle ragioni addotte a fondamento della motivazione giustifica il trasferimento di autorità. La possibilità che il ricorrente, durante i servizi preventivi, possa essere chiamato a intervenire in contesti in cui siano coinvolti i suoi vicini, appare alquanto remota ed è, comunque, facilmente ovviabile mediante l’obbligo di astensione del pubblico ufficiale dagli affari nei quali possa assumere un proprio interesse ovvero incorrere in un conflitto d’interesse.

6) - Nel caso di specie, non emergono nel giudizio - neppure dalla narrazione in fatto della difesa erariale - elementi tali da far supporre un disimpegno non efficiente dei compiti d’istituto da parte del ricorrente, ovvero “tali da offuscare la figura dell’agente al punto da nuocere, mercé la sua persona, al prestigio dell’Amministrazione”.

7) - Pertanto, fa totalmente difetto il presupposto fattuale del provvedimento la qual cosa pone in evidenza un difetto istruttorio e di motivazione che ne vizia la legittimità.


vedi e leggi gli allegati.
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Re: TRASFERIMENTO. Incompatibilità Ambientale

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Ricorso straordinario dichiarato irricevibile.

CC.

- L’atto impugnato è stato notificato al ricorrente il 19 ottobre 2016 (per ammissione dello stesso istante: vedi premessa al ricorso).

- Il ricorso straordinario, pertanto, doveva essere notificato entro la data del 16 febbraio 2016.

- Sennonché, il plico raccomandato è stato avviato a spedizione il giorno 17 febbraio 2017, dunque oltre il termine di decadenza per la proposizione del gravame.

Il CdS tratta anche l'argomento sulla firma dei provvedimenti.

1) - Il provvedimento impugnato non è stato emesso da un dirigente di ufficio dirigenziale generale, la cui figura nell'Arma dei Carabinieri è riconducibile unicamente al Comandante generale e al Vice Comandante generale (v. art. 16, comma 4, e art. 19 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), bensì dal comandante della Legione Carabinieri -OMISSIS- che ha adottato a sua volta la determinazione su delega ordinaria del comandante generale.

Il provvedimento di trasferimento è stato, dunque, emesso dal comandante della Legione Carabinieri -OMISSIS- non già nell'esercizio di una competenza propria bensì derivata dal dirigente generale in virtù di una delega di firma.

Alla luce delle superiori considerazioni si può affermare, quindi, che l'atto in questione, non era suscettibile di ricorso gerarchico in quanto definitivo, alla stessa stregua degli atti emessi dal comandante generale.

Si rimanda il tutto ad una lettura complessiva nell'allegato.
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Re: TRASFERIMENTO. Incompatibilità Ambientale

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Il CdS Accoglie l'appello dell'Amministrazione

Il CdS precisa:

1) - la giurisprudenza della Sezione è consolidata nel ritenere che i provvedimenti di trasferimento di militari per incompatibilità ambientale possono esser adottati senza la previa comunicazione di avvio del procedimento.

2) - In tal senso è stato chiarito che i provvedimenti di trasferimento d'autorità di militari, ivi compresi quelli assunti per ragioni d'incompatibilità ambientale, sono qualificabili come "ordini", rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto.

3) - Tali provvedimenti, in quanto strettamente connessi alle esigenze organizzative dell'Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale, sono sottratti all'applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo in conformità di quanto ora testualmente dispone l'art. 1349, comma 3, D.lg. 15 marzo 2010, n. 66.
( cfr. ex plurimis IV Sez. n. 239 del 2018).
---------------------------------------------------------

SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 4, numero provv.: 201902167

Pubblicato il 02/04/2019

N. 02167/2019 REG. PROV. COLL.
N. 02466/2013 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2466 del 2013, proposto da
Ministero della Difesa, Legione Carabinieri Sardegna, Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
Matteo C.., rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Fois, con domicilio eletto presso lo studio Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 00118/2013, resa tra le parti, concernente diniego trasferimento ad altra sede per incompatibilità ambientale


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Matteo C..;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2019 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Angelo Venturini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Nel febbraio del 2012 il Comandante della Legione Carabinieri Sardegna trasferì, per incompatibilità ambientale, l’appuntato C.. dalla stazione Carabinieri di C…. a quella di B……

L’interessato ha impugnato tale provvedimento avanti al TAR Sardegna il quale con la sentenza in epigrafe indicata ha accolto il gravame, stigmatizzando il mancato invio al militare della comunicazione di avvio del relativo procedimento.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi in esame dalla Amministrazione della Difesa che ne ha chiesto l’integrale riforma.

Si è costituito in resistenza l’appellato.

Con memoria depositata in vista dell’udienza l’appellato – premesso di essere stato ormai collocato in congedo - rappresenta che nel prosieguo l’Amministrazione ha reiterato il provvedimento di trasferimento, facendolo precedere dalla comunicazione d’avvio. Secondo l’appellato, quindi, il gravame in trattazione sarebbe improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

All’Udienza del 28 marzo 2019 l’Avvocatura erariale ha invece chiesto che l’appello fosse trattenuto in decisione.

L’eccezione di improcedibilità dell’appello non può essere accolta, avendo l’Amministrazione perdurante interesse alla riforma della sentenza impugnata, quanto meno nel capo portante sua condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.

Nel merito l’appello è fondato.

Infatti, come dedotto dalla appellante Amministrazione, la giurisprudenza della Sezione è consolidata nel ritenere che i provvedimenti di trasferimento di militari per incompatibilità ambientale possono esser adottati senza la previa comunicazione di avvio del procedimento.

In tal senso è stato chiarito che i provvedimenti di trasferimento d'autorità di militari, ivi compresi quelli assunti per ragioni d'incompatibilità ambientale, sono qualificabili come "ordini", rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto. Tali provvedimenti, in quanto strettamente connessi alle esigenze organizzative dell'Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale, sono sottratti all'applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo in conformità di quanto ora testualmente dispone l'art. 1349, comma 3, D.lg. 15 marzo 2010, n. 66.
( cfr. ex plurimis IV Sez. n. 239 del 2018).

Anche volendo prescindere da questo rilievo di carattere generale, deve però evidenziarsi che nel caso all’esame – diversamente da come opinato dal TAR – ricorrevano motivi di urgenza che avrebbero comunque giustificato l’omissione.

Il trasferimento dell’appellato infatti faceva seguito ad un episodio ( relativo ai rapporti tra l’appuntato e il comandante della stazione) che aveva avuto negativa risonanza in ambito locale ed imponeva un pronto intervento dei responsabili al fine di evitare ulteriori danni alla immagine dell’Arma.

Sulla scorta di queste considerazioni l’appello va perciò accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso introduttivo.

Le spese del giudizio sono integralmente compensate, mentre rimane a carico del soccombente il contributo unificato relativo ai due gradi di giudizio.


P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, riforma la sentenza impugnata e respinge il ricorso introduttivo.

Spese compensate, come in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente, Estensore
Oberdan Forlenza, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Antonino Anastasi





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Re: TRASFERIMENTO. Incompatibilità Ambientale

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Il CdS rigetta il ricorso del ricorrente

Nel contesto il ricorrente inserisce anche:

1) - Infine l’appellante rammenta di aver evidenziato, nel corso dell’istruttoria, le problematiche familiari e assistenziali connesse al grave stato di salute del figlio minore, delle quali l’Amministrazione non ha evidentemente inteso tenere conto.

Il CdS precisa:

2) - Infatti, come chiarito, i provvedimenti di trasferimento d'autorità di militari, ivi compresi quelli assunti per ragioni d'incompatibilità ambientale, sono qualificabili come "ordini", rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto.

3) - Tali trasferimenti sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell'Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale, il che spiega il motivo per cui essi sono sottratti all'applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo in conformità di quanto ora testualmente dispone l'art. 1349, comma 3, D.lg. 15 marzo 2010, n. 66.

4) - Soprattutto i provvedimenti militari di trasferimento per incompatibilità non richiedono una particolare motivazione, atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato, tanto più che essi non hanno carattere sanzionatorio, ma sono preordinati a ovviare alla situazione d'incompatibilità ambientale determinatasi, a prescindere da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta dell'interessato. ( cfr. ex plurimis IV Sez. n. 239 del 2018).

5) - In questo quadro di riferimento, il compito del giudice è limitato al riscontro della effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità rilevata dall'Amministrazione (e costituente presupposto del provvedimento in base a sue valutazioni di opportunità) e della proporzionalità del rimedio adottato dall'Amministrazione stessa per rimuoverla.

6) - L’esame, quindi, va spostato sul versante della proporzionalità, con l’ovvia precisazione metodologica che il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella di merito dell’Amministrazione ma deve solo verificare se la misura in concreto adottata esibisse profili di irragionevolezza percepibili ab estrinseco.

7) - Infatti le esigenze di servizio sottostanti al trasferimento di un militare per incompatibilità possono essere individuate anche in tutti quei motivi i quali alla stregua di un giudizio di opportunità si rivelino potenzialmente atti a compromettere l'ordinato svolgimento dei compiti istituzionali affidati alla struttura delle Forze armate.

8) - Sotto altro profilo l’appellante lamenta la mancata considerazione delle sue gravi esigenze famigliari, analiticamente rappresentate nel corso del procedimento.

9) - Al riguardo deve infatti considerarsi da un lato che – come evidenziato dall’Amministrazione – la nuova sede prescelta di OMISSIS dista da OMISSIS solo 40 km ed è agevolmente raggiungibile a mezzo treno in circa 30 minuti; dall’altro che le esigenze di assistenza al figlio minore ben potevano essere valorizzate mediante i numerosi strumenti (congedi, permessi etc.) che l’ordinamento di settore appresta in casi consimili.

Allego
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Re: TRASFERIMENTO. Incompatibilità Ambientale

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l’art. 393 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri afferma che “il militare dell'Arma non può prestare servizio nelle sedi in cui sussistano obiettive situazioni di incompatibilità ambientale che possano condizionarne l’imparzialità nell'espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell'istituzione”;

il trasferimento di cui si tratta è stato disposto “per incompatibilità ambientale e funzionale”

necessità di evitare un pregiudizio alla “immagine dell’Istituzione”

va ricordato che, ai sensi dell’art. 238, primo comma, lettera a), del d.p.r. n. 90/2010, il militare dell’Arma dei Carabinieri non può “prestare servizio nelle sedi in cui sussistono obiettive situazioni di incompatibilità ambientale che possano condizionarne l’imparzialità nell’espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell’Istituzione”.

E’ chiaro, inoltre, che non può ritenersi sussistente nel caso in esame un obbligo in capo all’Amministrazione di illustrare nel dettaglio le ragioni per le quali sia stata individuata, ai fini del trasferimento, una sede anziché qualsiasi altra,
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