Trasferimento d'ufficio.

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PDRCC
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Trasferimento d'ufficio.

Messaggio da PDRCC »

Salve,
chiedo nel caso venga trsferito d'ufficio in un nuovo Comando che dista esattamente km 10, spetta l'eventuale indennita'? ( 30 diare etc etc )


luigino2010
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Re: Trasferimento d'ufficio.

Messaggio da luigino2010 »

il reparto deve essere in un comune diverso da quello di provenienza, oltre i 10 km. Fa fede la distanza che si evince dalla certificazione che rilascia il comune. risultano proprio 10 km?
saluti.
PDRCC
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Re: Trasferimento d'ufficio.

Messaggio da PDRCC »

si alro comune
10 km esatti.


grazie per le eventuali risposte
panorama
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Re: Trasferimento d'ufficio.

Messaggio da panorama »

Se può interessare a qualcuno c'è questa sentenza del Tar Lazio relativa ad un TRASFERIMENTO D'AUTORITA' PER ESIGENZE DI SERVIZIO che riguarda un Finanziere e che il Tar gli ha dato ragione.


N. 17787/2010 REG.SEN.
N. 04287/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4287 del 2008, proposto da:
M.. G.., rappresentato e difeso dagli avv. (omissis), con domicilio eletto presso l’avv. (omissis) in Roma, v.le Parioli, n…;
contro
Comando Generale Guardia di Finanza; Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
TRASFERIMENTO D'AUTORITA' PER ESIGENZE DI SERVIZIO.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2010 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 maggio 2008 l’odierno ricorrente ha impugnato la determinazione n. …./07 dell…. dicembre 2007 con cui allo stesso veniva comunicato il trasferimento, con decorrenza ….. novembre 2007, “per esigenze di servizio” dal (omissis) al Comando Regionale Lazio – Sede Roma presso il Nucleo operativo di Ciampino.
A sostegno del proposto ricorso si deduce difetto di motivazione, per essere l’avversato trasferimento d’autorità del tutto carente dell’esplicazione delle ragioni poste a suo fondamento.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.
A seguito del deposito di documentazione inerente la procedura di che trattasi, conseguente ad ordinanza istruttoria di questo Tribunale, il ricorrente ha dedotto motivi aggiunti con i quali viene rilevata come dalla detta documentazione emerga l’effettiva natura “disciplinare” del trasferimento in questione, per il quale si è utilizzata invece la sintetica ed anonima formula delle “esigenze di servizio”. In particolare, infatti, nella nota del Ministero dell’interno del …. giugno 2007, acquisita agli atti del presente giudizio, si legge che “..in data odierna il graduato in oggetto…si è reso responsabile (omissis) ”. Ed è appunto a seguito di detta nota che il Comando generale della Guardia di Finanza ha disposto, “per esigenze di servizio”, il trasferimento d’autorità del ricorrente. Ne trae il ricorrente l’assunto, in sede di motivi aggiunti, della illegittimità dell’avversato trasferimento motivato con mero richiamo a ragioni di servizio, ma che sottende in realtà ragioni di incompatibilità ambientale.
Alla pubblica udienza del 28 aprile 2010 il ricorso viene ritenuto per la decisione in esito alla discussione orale.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Anche a seguire, infatti, l’orientamento pacifico ed assai risalente nella giurisprudenza (cfr. Cons.Stato, IV Sezione n. 85 del 29 gennaio 1996; n. 3892 del 2007 e, da ultimo, n. 2929 del 13 maggio 2010), secondo cui i provvedimenti di trasferimento dei militari e degli appartenenti, come nel caso di specie, alle Forze di Polizia, rientrando nel genus degli ordini, sono sottratti alla disciplina generale sul procedimento amministrativo dettata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e, pertanto, non necessitano di particolare motivazione, in quanto l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente su altri eventuali interessi del subordinato (cfr., in particolare, Cons. Stato, IV Sezione, 5 ottobre 2006, n. 5921), tuttavia un principio di elementare civiltà giuridica vuole in ogni caso che le esigenze di servizio relative all'utilizzazione del personale militare vi siano obiettivamente e che le stesse vengano in qualche modo evidenziate (cfr. Cons. Stato, III Sezione, 14 ottobre 2008 n. 1664, che ha ritenuto non sufficiente una motivazione inespressiva o addirittura fuorviante, perché altrimenti si verificherebbe un'assoluta incontrollabilità delle determinazioni dell'Amministrazione).
Ciò posto, non può non rilevarsi come, nel caso di specie, il trasferimento disposto per “esigenze di servizio” risulti, a ben considerare, conseguire ad una valutazione dell’organismo presso il quale il ricorrente prestava servizio conducente alla rilevata opportunità di un suo allontanamento per essere venuto meno con il dipendente in questione il rapporto tecnico fiduciario, altrimenti necessario. Orbene, un siffatto trasferimento, un trasferimento cioè riconducibile alla detta ragione di fondo può comunque essere qualificato in termini generali come trasferimento per “esigenze di servizio”, e tuttavia per esso si impone un (benché) minimo supporto motivazionale che (tenga e) dia conto degli elementi emersi in sede procedimentale. In altri termini, se le ragioni di servizio sono altre rispetto agli evocati profili disciplinari e/o di incompatibilità ambientale, quali emersi dalla documentazione prodotta in esito ad ordinanza istruttoria, allora il mero richiamo a non meglio chiarite “esigenze di servizio” vizia l’atto per sviamento di potere, per come rilevato in sede di motivi aggiunti. Se, invece, le ragioni di servizio sono quelle che conseguono a quanto rilevato nella nota del Ministero dell’interno del …. giugno 2007, innanzi ampiamente richiamata, allora sussiste un difetto di motivazione, trattandosi di esigenze di servizio che non originano da discrezionali apprezzamenti dell’amministrazione in ordine al miglior e più efficace utilizzo del proprio personale, ma di “esigenze di servizio” che originano dal comportamento del ricorrente, da fatti specifici, da una condotta addirittura suscettibile di valutazione disciplinare, elementi questi che avrebbero dovuto trovare emersione nell’avversato trasferimento.
Pertanto, come è stato affermato da condivisibile giurisprudenza, per quanto sia stigmatizzabile il comportamento del dipendente, è illegittimo un provvedimento di trasferimento non mosso, come nella specie, da esigenze di servizio , bensì nella sostanza finalizzato a sanzionare comportamenti del dipendente suscettibili di essere valutati in altra e più appropriata sede (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 24 maggio 2004 , n. 3373).
In conclusione, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio accoglie il ricorso in esame e, per l’effetto, annulla l’impugnato trasferimento.
Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, II Sezione accoglie il ricorso di cui in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnato trasferimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
omissis, Presidente
omissis, Consigliere, Estensore
omissis, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/06/2010
panorama
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Re: Trasferimento d'ufficio.

Messaggio da panorama »

Alcune sentenze nuove del Consiglio di Stato ribadiscono che la nuova legge sui trasferimenti d'ufficio e quindi anche per il personale dell'Arma dei CC spetta l'indennità prevista anche se la nuova sede di servizio non supera i 10 Km infatti questa e la motivazione: "La Sezione rileva come sia evidente ictu oculi che l’Amministrazione ha erroneamente interpretato le norme applicabili al caso di specie, invocando un requisito, qual’é quello della distanza chilometrica, che non è in alcun modo previsto dalla legge n. 86/2001 che disciplina la materia dei trasferimenti e il relativo trattamento economico ex novo a decorrere dal 1° gennaio 2001".
Saluti
cicciuzzo79
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Re: Trasferimento d'ufficio.

Messaggio da cicciuzzo79 »

salve dal mese di giugno sono stato trasferito d'uffcio dalla mia attuale stazione a un nuovo reparto dove la distanza e di 8.5 km da precisare che il trasferimento d'ufficio è avvenuto ambito compagnia. volevo sapere se mi spetta l'indennita'
grazie anticipatamente
panorama
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Re: Trasferimento d'ufficio.

Messaggio da panorama »

Certo che ti spetta.
Fai l'istanza del beneficio e poi vedi cosa ti risponde il CNA se ti risponde NEGATIVO devi fare ricorso.
Se lo fai al TAR non so quanto tempo si prende (anni) ma ti consiglio di fare il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che entro circa 1 anno e mezzo avrai l'esito.


Numero 02911/2010 e data 23/06/2010

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Terza
Adunanza di Sezione del 27 aprile 2010

NUMERO AFFARE 02619/2009
OGGETTO:
Ministero della Difesa Direzione Personale Militare.
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO DAL MARESCIALLO CAPO DELL’ARMA CC. C. A. PER L’ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO, DI CUI ALL’ART. 1 DELLA L. 29 MARZO 2001, N. 86.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. M_D_GMIL_IV 15 SC 0296994 del 23.6.2009, con la quale il Ministero della difesa chiede il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Sabato Malinconico;

PREMESSO:
Il maresciallo capo dell’Arma CC. C. A., trasferito d’autorità in data 30.5.2008 dalla Tenenza di C. M. alla Compagnia di S. presentava in data 23.9.2008 istanza intesa ad ottenere la corresponsione dell’idoneità mensile di trasferimento prevista dall’art. 1, c. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86.
Con foglio prot. n. …….-2008 il Centro nazionale amministrativo dell’Arma CC. riscontrava l’istanza negando la richiesta indennità per mancanza di un presupposto essenziale costituito dalla insussistenza della distanza minima di 10 km. prescritta tra la sede di provenienza e quella di destinazione.
Avverso quest’ultimo provvedimento si è gravato il militare indicato in oggetto con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 15.4.2009 con il quale deduce:
Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 1 legge n. 86/2001.
In sostanza, il ricorrente contesta il provvedimento impugnato con il quale l’Amministrazione ha respinto l’istanza sulla scorta della presunta insussistenza del requisito della distanza di 10 km. tra sede di provenienza e sede di destinazione ritenendo che la normativa invocata disciplini il beneficio in argomento con applicazione in toto allo stesso del regime giuridico dettato per l’indennità di missione. A tal riguardo anche attraverso un diffuso richiamo a precedenti giurisprudenziali di segno opposto sottolinea l’errata interpretazione delle norme recate dalla legge n. 86/2001, che, innovando alla previgente normativa, hanno disciplinato ex novo la materia indicando espressamente quale requisito richiesto il trasferimento di autorità da una sede situata in un comune diverso da quello di provenienza.
Precisa che la citata legge n. 86/2001 fa riferimento, ai fini della determinazione dell’indennità mensile di trasferimento, alle diaria di missione esclusivamente come parametro di riferimento ma non riproduce la previsione previgente concernente la totale applicazione del beneficio economico in questione al regime giuridico concernente l’indennità di missione. Sottolinea altresì il disposto dell’art. 13, c. 1 della citata legge n. 86/2001, secondo il quale “le disposizioni di cui all’art. 1 si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2001” e il disposto del successivo comma 2 a monte del quale il trattamento indennitario corrisposto ex legge n. 100/1987 non è più applicabile ai movimenti eseguiti dopo il 31.12.2000, per rilevare l’erronea interpretazione data dall’Amministrazione alla normativa invocata dal ricorrente, alla quale ha continuato ad associare il requisito della distanza tra le sedi previste dalle norme previgenti e non più replicato dalla legge n. 86/2001.
Con una memoria integrativa prodotta il 22 luglio 2009 il ricorrente contesta le argomentazioni svolte dall’Amministrazione nella relazione difensiva e ribadisce i rilievi esposti nel ricorso introduttivo.
L’Amministrazione nella citata relazione istruttoria sostiene che il ricorso in argomento è infondato e con riferimenti doviziosi a numerose pronunce giurisdizionali non sempre pertinenti al caso di specie ribadisce l’interpretazione delle norme manifestata nell’atto in questa sede avversato sostenendo l’insussistenza nel caso di specie del requisito della distanza di 10 km. tra la sede di servizio di provenienza e quella di destinazione. a suo avviso tuttora prescritto dalle norme.
CONSIDERATO:
La Sezione rileva come sia evidente ictu oculi che l’Amministrazione ha erroneamente interpretato le norme applicabili al caso di specie, invocando un requisito, qual’é quello della distanza chilometrica, che non è in alcun modo previsto dalla legge n. 86/2001 che disciplina la materia dei trasferimenti e il relativo trattamento economico ex novo a decorrere dal 1° gennaio 2001, sulla base di parametri del tutto diversi da quelli stabiliti dalle norme previgenti e non più operanti richiamate nell’atto impugnato.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso straordinario in argomento deve essere accolto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sabato Malinconico Sergio Santoro




IL SEGRETARIO
Henry6.3

Re: Trasferimento d'ufficio.

Messaggio da Henry6.3 »

Buon giorno come al solito, il legislatore non conoscendo sul campo le condizioni in cui operano i dipendenti di una Ministero o Ente, magari consigliato anche da chi ne sa meno, burocrati militari sempre vissuti dietro ad una scrivania, iniziò male, con la precedente Legge n.100/87 non menzionando in modo esplicito se, si acquisiva il diritto o meno alle indennità connesse, per i trasferimenti d'autorità del personale in argomento.
Ci furono da quella data, una miriade di circolari interne, quesiti alle varie Direzioni di Amministrazione che peggiorarono a mio parere, la situazione, generando ancora più confusione e provocando a catena, una serie di ricorsi amministrativi, che di volta in volta potevano cambiare a favore o meno del ricorrente, dipendeva chi era il collegio giudicante.
Vedo che oggi nulla è cambiato, dove spesso si usufruisce delle proprie spettanze economiche, solo se non si nasconde la testa sotto la sabbia e se si ha la fortuna di districarsi nella giungla melmosa amministrativa-contabile.
Poi non parliamo, delle distanze chilometriche presentate, nel corso degli anni, dove le stesse cambiavano se a presentarle era personale del ruolo dirigenziale o dei bassi ranghi. Rammento le varie lotte che ho fatto, nel voler applicare la stessa misura per tutti, pagando poi nel corso della mia modesta carriera, personalmente con trasferimenti ecc.
In mancanza di ulteriori disposizioni la faccenda è allo stato dei fatti chiara, se nella legge citata non viene espresso il requisito chilometrico vincolante, le circolari non possono modificare, la legge stessa.
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Re: Trasferimento d'ufficio.

Messaggio da panorama »

Io personalmente ho voluto dare risalto a questa cose mettendola a disposizione di tutti i lettori del forum.
Poi, ne ho ancora un'altra di tal parere che la metto per ora "a riposo" nelle mie cartelle personali.
Saluto tutti
Henry6.3

Re: Trasferimento d'ufficio.

Messaggio da Henry6.3 »

Buona sera proprio stamattina sono andato a salutare colleghi in ufficio e ho parlato con chi tratta l'indennità in argomento. A tutt'oggi numerosi servizi amministrativi compreso C.N.A. di Chieti NON riconoscono se non in presenza del 10 km l'ex Legge 100/87. Mi ha mostrato una sentenza del 2009 del T.A.R. di una regione, che confermava il diniego alla corresponsione del beneficio di trasferimento. Siamo rimasti che farò avere questo ultimo importante documento e che promuoverà apposito quesito a Roma.
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Re: Trasferimento d'ufficio.

Messaggio da panorama »

Collega, se leggi bene quello che ha scritto il Consiglio di Stato il CNA ti renderai conto subito del perchè, comunque per semplicità lo riporto io: "L’Amministrazione nella citata relazione istruttoria sostiene che il ricorso in argomento è infondato e con riferimenti doviziosi a numerose pronunce giurisdizionali non sempre pertinenti al caso di specie ribadisce l’interpretazione delle norme manifestata nell’atto in questa sede avversato sostenendo l’insussistenza nel caso di specie del requisito della distanza di 10 km. tra la sede di servizio di provenienza e quella di destinazione. a suo avviso tuttora prescritto dalle norme.".
Se vuoi un mio consiglio, fai subito una istanza e nel caso di rigetto fai subito ricorso straordinario al PDR.
Henry6.3

Re: Trasferimento d'ufficio.

Messaggio da Henry6.3 »

L'assurdo è che lo stesso Consiglio di Stato in tempi diversi, ha dato risposte differenti sulla stessa legge.
Ciò non toglie che, al prossimo ricorrente ridà di nuovo torto con le conseguenze amministrative legali che oggi, può andar incontro chi perde il ricorso, spese.
panorama
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Re: Trasferimento d'ufficio.

Messaggio da panorama »

Al Militare deve essere sempre riconosciuto il disaggio creatogli sia personale che famigliare pertanto devono pagare "sempre" senza tenere conto di nessuna distanza kilometrica anche a 5 km.
Henry6.3

Re: Trasferimento d'ufficio.

Messaggio da Henry6.3 »

Il concetto è chiaro, quasi banale, ma davanti ad una successiva sentenza del C.S. l'amministrazione nega il diritto, in campo amministrativo non ci sono concetti ma sentenze e/o ricorsi. Ribadisco fino ad oggi ad esempio la Legione Milano non dico non corrisponde questa indennità in mancanza dei 10 km. Vedremo ora, che ho fatto avere a chi di competenza quanto detto, come si muoveranno.
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Re: Trasferimento d'ufficio.

Messaggio da panorama »

Il collega verrà pagato tra ottobre o novembre c.a..-
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