Trasferimento d'autorità

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Trasferimento d'autorità

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Accolto.

Il Tar precisa:

1) - In linea generale, questo Tribunale dissente dalla tesi propugnata dall’Avvocatura dello Stato.

- ) - Ferma restando la peculiarità dello status di appartenente alle Forze armate e ferma restando l’ampia discrezionalità con la quale l’Amministrazione della difesa provvede alle proprie esigenze organizzative e operative, va comunque ribadito che al militare, al pari di ogni cittadino, va garantito l’esercizio del diritto di difesa contro gli atti arbitrari della pubblica Autorità, in conformità allo spirito democratico che informa l’Ordinamento militare (cfr., T.A.R. Campania – Salerno, Sez. I^, sentenza n. 2060/2014).
- ) - Dunque, anche gli atti che hanno come destinatari gli appartenenti alle Forze armate sono soggetti al rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla L. n. 241/1990 (cfr., T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. I^, sentenza n. 2847/2015).

Il resto leggetelo qui sotto.
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SENTENZA BREVE ,sede di TRIESTE ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201600091 - Public 2016-03-18 -


N. 00091/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00044/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex articolo 60 Cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 44 del 2016, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Cosmo Leccese, domiciliato ex lege presso la Segreteria Generale del T.A.R., in Trieste, piazza Unità d’Italia n. 7;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege presso gli uffici della medesima, in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;

per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia
del provvedimento di impiego presso il OMISSIS in Trieste notificato in data 9.09.2015 con messaggio prot. n. ….. dell’ 8.09.2015;
del provvedimento di designazione d’impiego per esigenze di Forza Armata per la sede di Trieste, presso il Comando OMISSIS;
nonché di ogni altro atto connesso, conseguente, precedente e successivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 Cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

A seguito di riassunzione dopo la declinatoria di competenza da parte del T.A.R. per l’Emilia Romagna, il signor OMISSIS, tenente colonnello dell’Esercito con qualificazione di pilota elicotterista, impugna l’atto in epigrafe compiutamente indicato con il quale è stato trasferito dalla sede di OMISSIS a quella di Trieste per ricoprire un incarico amministrativo.

Il provvedimento è motivato con l’ordinario avvicendamento degli ufficiali nell’ambito della consueta attività di pianificazione del personale e di rotazione degli incarichi.

Sostiene il ricorrente che il trasferimento d’autorità sia discriminatorio, perché in realtà legato ad alcuni episodi accaduti in servizio e di cui si dà ampiamente conto nel ricorso.

Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa, contestando la prospettazione avversaria e concludendo per la reiezione del gravame.

In particolare, la difesa erariale insiste sulla natura di ordine del provvedimento in esame, come tale sottratto alla disciplina della L. n. 241/1990.

Alla camera di consiglio del 9.03.2016, fissata per la decisione sull’istanza cautelare avanzata dal ricorrente, il Collegio, ritenute sussistenti le condizioni di cui all’articolo 60 Cod. proc. amm., e avvertito di un tanto i procuratori delle parti, come risulta dal verbale, tratteneva la causa per la decisione in forma semplificata.

In linea generale, questo Tribunale dissente dalla tesi propugnata dall’Avvocatura dello Stato. Ferma restando la peculiarità dello status di appartenente alle Forze armate e ferma restando l’ampia discrezionalità con la quale l’Amministrazione della difesa provvede alle proprie esigenze organizzative e operative, va comunque ribadito che al militare, al pari di ogni cittadino, va garantito l’esercizio del diritto di difesa contro gli atti arbitrari della pubblica Autorità, in conformità allo spirito democratico che informa l’Ordinamento militare (cfr., T.A.R. Campania – Salerno, Sez. I^, sentenza n. 2060/2014). Dunque, anche gli atti che hanno come destinatari gli appartenenti alle Forze armate sono soggetti al rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla L. n. 241/1990 (cfr., T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. I^, sentenza n. 2847/2015).

Nel caso di specie, al ricorrente non viene mutata solamente la sede di servizio, ma anche il tipo di incarico. E quel che è rilevante è che un ufficiale a elevata specializzazione, quale può essere un pilota elicotterista, viene assegnato a un ufficio con compiti esclusivamente amministrativi.

Una siffatta scelta che prima facie pare configgere, oltre che con l’interesse del destinatario dell’ordine di trasferimento, anche con l’interesse pubblico a non vanificare un bagaglio di conoscenze e abilità frutto di un cospicuo investimento di tempo e risorse pubbliche, meritava una motivazione più puntuale con riguardo alle altre esigenze che in tal modo si è inteso perseguire. Diversamente, il provvedimento si appalesa illogico e irragionevole, e, come tale, illegittimo.

Ulteriormente, va considerato che i suvvisti profili di perplessità del trasferimento in relazione alla estraneità dei nuovi compiti affidati rispetto alla specifica formazione professionale erano stati prospettati dall’interessato in sede procedimentale con lo strumento tipizzato degli elementi d’informazione. E, quindi, a maggior ragione l’Amministrazione non poteva limitarsi a ritenere non rilevanti le circostanze ivi evidenziate, ma doveva, nel riconfermare l’ordine di trasferimento, rendere manifeste le ragioni che con riguardo al singolo caso giustificavano la scelta, e che superavano le surriportate obiezioni.

Dunque, il provvedimento viene annullato per difetto di motivazione.

Di contro, stante la natura del vizio che affligge l’atto, l’Amministrazione conserva intatta la propria discrezionalità. Ne consegue, che non essendovi allo stato certezza della spettanza del bene della vita, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria pure formulata dal ricorrente unitamente a quella caducatoria.

Le medesime ragioni giustificano, poi, l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Manuela Sinigoi, Primo Referendario
Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/03/2016


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