Trasferimento a domanda per chiusura ente

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Stefanoo
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Trasferimento a domanda per chiusura ente

Messaggio da Stefanoo »

Buon giorno scrivo in merito alla mia situazione un po particolare ovvero il mio ente e' in fase di chiusura il DIPE gia' e venuto a chiederci dove vorremmo andare mettendo naturalmente dei paletti comunque sia il mio spostamento risulta a domanda il problema e' che sono in affitto e tra' 15 giorni devo presentarmi al nuovo reparto ,naturalmente il proprietario vuole comunque pagati i 6 mesi di affitto ,ho provato a vedere qualche legge che possa tutelarmi e l'unica che ne parla dice espressamente che se d'autorita' sono tutelato ma a domanda no ,allora chiedo se posso appellarmi al fatto che la mia si e' a domanda ma comunque non dovuto a una mia decisione inquanto per chiusura ente .
Aspetto chiarimenti e vi ringrazzio anticipatamente.


panorama
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Re: Trasferimento a domanda per chiusura ente

Messaggio da panorama »

Vai forum Carabinieri ove ho messo diverse sentenze a riguardo.
ciao
Stefanoo
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Re: Trasferimento a domanda per chiusura ente

Messaggio da Stefanoo »

Grazie per la risposta sono andato nella sezione carabinieri a leggere le varie sentenze ma non ne ho trovate riguardanti i contratti di locazione ,mi potrebbe indirizzare gentilmente .
panorama
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Re: Trasferimento a domanda per chiusura ente

Messaggio da panorama »

mi sembra di aver capito che i 6 mesi d'affitto sono x scadenza contratto (mancato guadagno) nell'attuale abitazione e NON x darli al nuovo proprietario?
Cmq. se vai nel forum GdF trovi sentenze che quando viene chiudo un comando per disposizione dell'Amm.ne anche se fai istanza di sede gradimento questa s'intende d'autorità e per questo devi fare ricorso al Tar magari citando le diverse sentenze in favore dell'argomento.
La soppressione di un comando e una forza maggiore disposta dall'alto, quindi x ottenere i benefici del trasferimento di sede bisogna andare al Tar anche se non è colpa tua che devi traslocare altrove, altrimenti devi fare domanda di revoca domanda e lasciando che destinano d'ufficio ad altra sede.
Per il fitto sono cose private e ti consiglio di sentirti con qualche associazione dei consumatori locali o nazionali, anche se per darti una risposta di solito ti chiedono d'associarti altrimenti non danno alcuna consulenza e di questo ne sono certo poiché mi sono trovato personalmente con 2 note associazioni.
Vedi cmq. se puoi raggiungere una trattativa diversa col tuo proprietario, magari gli lasci un solo mese d'affitto per quando arrivano le ultime bollette e spese varie, avendo cura per tua "salvaguardia di conteggi" di rilevare tutte le autoletture (luce, gas ed acqua) oltra ha provvedere ha dare notizia scritta (con timbro datario e protocollo) del tuo trasferimento di paese all'ufficio Tributi del comune ai fini della TARSU ed altro.
ciao
Stefanoo
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Re: Trasferimento a domanda per chiusura ente

Messaggio da Stefanoo »

Scusami non avevo specificato che i 6 mesi erano di preavviso prima di lasciare casa cosi' come scritto sul contratto .
panorama
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Re: Trasferimento a domanda per chiusura ente

Messaggio da panorama »

ti conviene parlare con il tuo proprietario al fine di raggiungere un accordo da ambedue le parti.
Ma il tuo contratto e registrato ufficialmente all'Agenzia delle Entrate e quindi ogni mese ti rilascia regolare ricevuta o è un contratto fra privati e, pertanto, il Fisco non sa di queste entrate "in nero" in favore del tuo proprietario?
Stefanoo
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Re: Trasferimento a domanda per chiusura ente

Messaggio da Stefanoo »

E regolarmente registrato pultroppo altrimenti avrei gia' risolto ,con il proprietario ci ho parlato ma nn e per niente comprensivo e questo il problema ,secondo me devo solamente rivolgermi a un legale per capire che posso fare ,speravo che ci fosse gia' qualche causa analoga in modo da avvalermi della stessa per chiudere questa situazione.
Mazdino
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Re: Trasferimento a domanda per chiusura ente

Messaggio da Mazdino »

Ciao Stefano, mi dispiace dirti che,purtroppo, non hai scelte: se il proprietario vuole far valere il contratto regolarmente registrato che prevede i 6 mesi, dovrai per forza pagarglieli. Tra l'altro, da poco tempo a questa parte, è pure cambiata la normativa dei trasferimenti per chiusura ente, prima considerati d'autorità (si percepiva la ex legge 100), oggi invece considerati a domanda ( ergo, niente soldini nè traslochi ecc)
panorama
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Re: Trasferimento a domanda per chiusura ente

Messaggio da panorama »

Giusto per orientamento, poiché, sicuramente potrebbe interessare a qualcuno.
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1) - trasferimento che l’A.D. ha qualificato "a domanda",; e ciò nell'ambito della riconfigurazione del citato Ente dalla sede di Cremona a quella di Mantova.

2) - Lo Stato Maggiore dell'Esercito, nell'ambito della riconfigurazione/ridislocazione in senso riduttivo degli Enti di Forza Armata

3) - Prima di giungere a tale esito un’apposita Commissione si è recata presso il detto reparto in soppressione prospettando i criteri che sarebbero stati seguiti per il reimpiego del personale da trasferire.

4) - In tale ambito, nel marzo del 2011, la Commissione stessa ha acquisito apposite schede (c.d. schede notizie) nelle quali i militari del Reparto hanno espresso le sedi di assegnazione da essi gradita.

Il resto x completezza leggetelo qui sotto.
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25/10/2013 201209028 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 25/09/2013


Numero 04407/2013 e data 25/10/2013

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 25 settembre 2013

NUMERO AFFARE 09028/2012

OGGETTO:
Ministero della difesa, Stato maggiore dell'esercito.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da L. S., avverso il trasferimento alla Scuola Militare “ Teuliè” in Milano di cui al provvedimento dello S.M.E -Dip.Impiego del Personale –Ufficio Sottufficiali, prot. n……/SU. NAZ/5.1.2 in data 12.03.2012;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 17991 del 14/09/2012, con il quale il Ministero della difesa Stato maggiore dell'esercito ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sandro Aureli;

Premesso e considerato:
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe riguarda il trasferimento del Mar. Ca. L. S.; trasferimento che l’A.D. ha qualificato "a domanda", dal l° Gruppo/4° Reggimento/ artiglieria contraerei "Peschiera" di Cremona, alla Scuola :Militare "Teuliè" di Milano; e ciò nell'ambito della riconfigurazione del citato Ente dalla sede di Cremona a quella di Mantova.

Il Sottufficiale ricorrente lamenta, con il mezzo in esame, eccesso di potere per sviamento della causa tipica del provvedimento, contraddittorietà intrinseca e con precedenti atti della stessa Amministrazione, oltreché con le risultanze istruttorie; ed infine perplessità ed illogicità manifesta e carenza della motivazione della determinazione finale; violazione dell'art. 3 L 241/90, violazione degli art. 977 e 1468 del D.Lvo n. 6612010; violazione delle direttive SME-DIPE ed.2005 e delle norme primarie e delle direttive in essa richiamate.

Successivamente alla proposizione del ricorso straordinario in esame l’Amministrazione ha trasmesso la relazione, pervenuta alla Sezione in data 17 ottobre 2012, richiedendo il parere di competenza di questo Consesso ed al contempo concludendo per l’infondatezza del gravame.

Parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti ai quali l’amministrazione ha replicato.

Tutti i motivi di ricorso, possono essere congiuntamente esaminati data la loro interconnessione.

In tale prospettiva sembra comunque utile rilevare in fatto che il Sottufficiale ricorrente ha prestato servizio nella sede di Cremona sin dal 1990.

Lo Stato Maggiore dell'Esercito, nell'ambito della riconfigurazione/ridislocazione in senso riduttivo degli Enti di Forza Armata, nel 2011, ha poi previsto 'la riconfigurazione del I° Gruppo/4° Reggimento artiglieria contraerei di Cremona nella sede di Mantova.

Prima di giungere a tale esito un’apposita Commissione si è recata presso il detto reparto in soppressione prospettando i criteri che sarebbero stati seguiti per il reimpiego del personale da trasferire.

In tale ambito, nel marzo del 2011, la Commissione stessa ha acquisito apposite schede (c.d. schede notizie) nelle quali i militari del Reparto hanno espresso le sedi di assegnazione da essi gradita.

Il Sottufficiale ricorrente a tal riguardo ha esplicitamente espresso il gradimento ad essere reimpiegato “ a domanda” presso una delle seguenti sedi: Milano, Pordenone, Solbiate Olona.

E’ stata quindi accolta la detta formale istanza di trasferimento, non a Mantova, o in altre sedi del territorio nazionale coerenti con le funzioni del Reparto di provenienza, ma a Milano, presso la Scuola Militare “ Teuliè” .

Tutto ciò ha comportato un effetto ben noto al richiedente, e ciò la sua riqualificazione, venendo inserito in un Reparto, a differenza del precedente, non operativo; cosicché quest’ultimo è stato riqualificato, nel senso che è passato dalla posizione organica di “operatore elettronico di artiglieria contraerei” a quella di “ assistente di branca” della Scuola Militare "Teulié" di Milano.

Alla luce di tali brevi puntualizzazioni in fatto, nessuna delle censure proposte merita adesione.

La questione portata all'esame della Sezione attiene dunque alla verifica dell’esatta natura del movimento che ha interessato il ricorrente; se, cioè, la determinazione dello Stato Maggiore dell’Esercito (che lo ha trasferito da Cremona-reggimento artiglieria contraerei “Peschiera” a Milano- Scuola militare “Teuliè” nella posizione organica di “assistente di branca”) sia da qualificare come trasferimento d'ufficio e "d'autorità" (con conseguente diritto a percepire, in relazione a tale trasferimento, l’indennità di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100), ovvero, invece, come mero trasferimento a domanda conseguente ad una espressa richiesta del militare interessato, che non dà luogo alla corresponsione di tale emolumento.

In proposito l'Amministrazione riferente afferma che il ricorrente ha prodotto apposita domanda di trasferimento (utilizzando un’apposita “scheda notizie” predisposta): è quindi fuori di dubbio che la dichiarazione di assenso al trasferimento stesso da lui rilasciata a seguito della sua individuazione tra il personale da trasferire per le esigenze di cui sopra abbia conferito al provvedimento in esame il carattere di trasferimento a domanda.

Le argomentazioni svolte dall'Amministrazione possono essere condivise nei termini che seguono, e quindi valorizzando le specifiche circostanze attraverso le quali la movimentazione che ha riguardato (anche) il ricorrente si è svolta.

Va premesso, in primo luogo, ed in via generale, che, secondo l'ormai prevalente e preferibile indirizzo giurisprudenziale, ampiamente richiamato, con opposti esiti, tanto dal ricorrente che dall’Amministrazione, il tratto differenziale dell'istituto del "trasferimento d'autorità" rispetto a quello disposto a domanda va ricercato nel rilievo che il primo viene disposto per il perseguimento di esigenze di natura pubblicistica, cioè per il soddisfacimento di necessità operative, organiche ed addestrative dei reparti e degli uffici (anche se, nella loro determinazione, possono, a volte, trovare specifica considerazione le aspirazioni del personale), mentre il trasferimento a domanda appare riservato a quelli che intendono far valere esigenze personali e, in quest'ultima ipotesi, l'interesse dell'Amministrazione si pone come limite di compatibilità all'accoglimento delle domande (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV: 30 gennaio 2001, n. 324; 15 dicembre 2000, n. 6624; 12 ottobre 2000, n. 5415; 12 dicembre 1997, n. 1435).

Nel caso in esame, lo Stato Maggiore dell’Esercito ha organizzato la procedura preparatoria relativa alla movimentazione in argomento inviando un’apposita commissione nel Reparto di Cremona con il compito di “dialogare” con il personale in servizio, che in tal modo è stato messo nella condizione di partecipare, con la rappresentazione delle proprie esigenze personali e famigliari, al processo di riqualificazione di cui s’è detto.

Orbene, il fatto che l'odierno ricorrente in tale ambito procedimentalizzato abbia rilasciato, su richiesta dell’Amministrazione, dichiarazione di gradimento (cioè “l’apposita scheda” di cui riferisce l’Amministrazione) al poi disposto trasferimento ed alla sua qualificazione come “a domanda” (dichiarazione libera e spontanea, profilo questo mai contestato), se non è idoneo a modificare la natura dello stesso (che è, e rimane, trasferimento d'autorità e quindi meritevole in astratto del beneficio di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100 in materia di trattamento di missione), si pone come manifestazione formale di acquiescenza, da parte dell’interessato, con tutte le relative conseguenze anche di carattere economico, ad un provvedimento, che diventa così inattaccabile in sede ricorsuale da parte dello stesso, che ha dimostrato, attraverso il suo comportamento attivo, di aderire all’operato dell’Amministrazione, motivato da esigenze di riorganizzazione, e di rinunciare così alle posizioni giuridiche attive, connesse ad ogni possibile diversa qualificazione del movimento de quo; senza contare, peraltro, come dagli atti emerga che l’anzidetta dichiarazione di gradimento costituiva la espressa condizione, cui era subordinata la efficacia del trasferimento perfino in relazione alla diversa posizione organica che il ricorrente stesso avrebbe rivestito, sì che nulla impediva a quest’ultimo di rifiutare il gradimento e, nello stesso tempo, il trasferimento stesso.

In conclusione, alla stregua delle osservazioni svolte, il ricorso straordinario in esame non può essere accolto. L’istanza cautelare può ritenersi assorbita.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Sandro Aureli Gerardo Mastrandrea




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Re: Trasferimento a domanda per chiusura ente

Messaggio da panorama »

Quando alcuni Comandi vengono chiusi/soppressi
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LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita 2013). (12G0252) (GU n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212 )

Art. 1 comma 163. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».
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Re: Trasferimento a domanda per chiusura ente

Messaggio da antoniomlg »

"LIMITROFA"
cosa si intende? che devono trasferirti comunque a quella piu vicino?
grazie
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Re: Trasferimento a domanda per chiusura ente

Messaggio da panorama »

Significa che se chiudono un comando e ti mandano altre i 10 Km, non pagano più l'indennità di trasferimento.
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Re: Trasferimento a domanda per chiusura ente

Messaggio da panorama »

17/04/2014 201400519 Sentenza 1

http://www.giustizia-amministrativa.it/ ... 519_01.XML" onclick="window.open(this.href);return false;


17/04/2014 201400520 Sentenza 1

http://www.giustizia-amministrativa.it/ ... 520_01.XML" onclick="window.open(this.href);return false;

2 ricorsi accolti per:

1) - In particolare, ai fini del presente ricorso, i predetti evidenziavano che a seguito di una più ampia riorganizzazione degli Enti della Difesa attuata nel corso del 2012, veniva disposto il ridislocamento del 7° Reggimento Bersaglieri dalla sede di Bari a quella di Altamura.
panorama
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Re: Trasferimento a domanda per chiusura ente

Messaggio da panorama »

1) - il provvedimento di trasferimento del ricorrente è avvenuto per soppressione del Reggimento ove prestava servizio.

2) - riconoscimento e la liquidazione dell'indennità di trasferimento di cui alla L. 29/03/2001 n.86.

IL TAR precisa:

3) - la circostanza che il militare abbia indicato la preferenza per la nuova sede di servizio, tra quelle disponibili, non incide sulla natura del provvedimento di trasferimento che rimane d’autorità;

Accolto.
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SENTENZA BREVE ,sede di CAGLIARI ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201500456 - Public 2015-03-25 -


N. 00456/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00191/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 191 del 2015, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Francesca Fazio, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna in Cagliari, Via Sassari N.17;

contro
Ministero della Difesa, 151° Reggimento Fanteria Sassari - Caserma Monfenera Cagliari, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati, in Via Dante N.23;

per l'annullamento
- della nota prot. 13105 del 18/07/2014 emessa dal Comando del 151° RGT Fanteria "Sassari" di Cagliari a firma del Comandante OMISSIS, con la quale è stata rigettata l'istanza formulata dal dipendente per il riconoscimento e la liquidazione dell'indennità di trasferimento di cui alla L. 29/03/2001 n.86 e dei benefici economici collegati, e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, allo stato non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di 151° Reggimento Fanteria Sassari - Caserma Monfenera Cagliari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2015 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato:

che il provvedimento di trasferimento del ricorrente è avvenuto per soppressione del Reggimento ove prestava servizio;

che la circostanza che il militare abbia indicato la preferenza per la nuova sede di servizio, tra quelle disponibili, non incide sulla natura del provvedimento di trasferimento che rimane d’autorità;

che l’aver accordato ai militari da trasferire la possibilità di indicare una o più sedi di preferenza non incide sulla natura del provvedimento di trasferimento, che rimane d’autorità perché connesso alla soppressione della sede di servizio, ma rappresenta una modalità procedimentale rispondente al principio di buon andamento, come tale doverosa per l’amministrazione procedente;

che pertanto il ricorso va accolto con l’annullamento del provvedimento impugnato e con l’accertamento del diritto del ricorrente a percepire i benefici economici connessi al trasferimento d’autorità;

che le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando accoglie ricorso come in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e dichiara la sussistenza del diritto del ricorrente a percepire i benefici di legge connessi al trasferimento d’autorità.

Condanna il Ministero soccombente al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 3000.00 (tremila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente, Estensore
Tito Aru, Consigliere
Antonio Plaisant, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2015
panorama
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Re: Trasferimento a domanda per chiusura ente

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ricorso ACCOLTO.
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1) - A seguito del provvedimento di riordinamento di forza armata, il ricorrente veniva trasferito, ....., dal soppresso 33° Reggimento Artiglieria Terrestre Aqui di stanza a L’Aquila, al 32° Reggimento Trasmissioni di Padova.

2) - Prima di procedere a detto trasferimento, lo Stato di Maggiore dell’Esercito chiedeva al ricorrente di esprimere una istanza di gradimento, ovvero di indicare in quale sede avrebbe desiderato essere riassegnato.

3) - In accordo al gradimento espresso, il ricorrente veniva quindi trasferito “a domanda” presso il 32° Reggimento Trasmissioni di Padova ove attualmente presta servizio.

IL TAR precisa:

4) - La controversia posta all’esame del Collegio concerne la spettanza del diritto all’indennità di trasferimento d’autorità per il militare che, dovendo necessariamente mutare di sede a seguito della soppressione del reparto di appartenenza, si veda tuttavia riconosciuta dall’Amministrazione la facoltà di indicare, in via preferenziale, la nuova sede di destinazione.

5) - Nel caso di specie, appare evidente che il trasferimento in questione sia conseguenza primaria e diretta dell’interesse pubblico alla soppressione del reparto di precedente assegnazione e che quello di nuova destinazione, ancorché formalmente individuato a domanda, sia il risultato di un’attività prevalentemente sollecitatoria svolta della stessa Amministrazione.

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di VENEZIA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201501019 - Public 2015-10-09 -


N. 01019/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01214/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1214 del 2014, proposto da:
G. M., rappresentato e difeso dall’avvocato Michela Scafetta, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. Veneto ai sensi dell’art. 25, comma 1, del c.p.a.;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; 32° Reggimento Trasmissioni di Padova;

per l’annullamento
del provvedimento in data 25 giugno 2014, prot. n. 7714, notificato in pari data, con il quale il 32° Reggimento Trasmissioni di Padova ha negato al ricorrente la corresponsione della speciale indennità connessa al trasferimento d’autorità; nonché per l’accertamento del diritto soggettivo del ricorrente predetto a percepire il trattamento economico per detta tipologia di trasferimento e la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata alla corresponsione di quanto dovuto a tal titolo.

Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2015 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. G. M., odierno ricorrente, è un graduato di truppa in servizio permanente a Padova presso la Compagnia Comando e Supporto Logistico (C.C.S.L.), OMISSIS.

A seguito del provvedimento di riordinamento di forza armata, il ricorrente veniva trasferito, a partire dal 30 giugno 2013, dal soppresso 33° Reggimento Artiglieria Terrestre Aqui di stanza a L’Aquila, al 32° Reggimento Trasmissioni di Padova.

Prima di procedere a detto trasferimento, lo Stato di Maggiore dell’Esercito chiedeva al ricorrente di esprimere una istanza di gradimento, ovvero di indicare in quale sede avrebbe desiderato essere riassegnato.

In accordo al gradimento espresso, il ricorrente veniva quindi trasferito “a domanda” presso il 32° Reggimento Trasmissioni di Padova ove attualmente presta servizio.

In data 20 giugno 2014, il ricorrente avanzava formale domanda di corresponsione dell’indennità di cui all’art. 1, comma 1 e segg., della legge n. 86 del 2001, alla quale il Comando del 32° Reggimento Trasmissioni replicava negativamente con nota in data 25 giugno 2014, opponendo che il trasferimento in questione era stato disposto su istanza di parte e, pertanto, non dava diritto all’indennità di trasferimento prevista per i trasferimenti d’ufficio.

Avverso detto provvedimento di diniego, il sig. G. M. ha proposto ricorso innanzi all’intestato Tribunale, formulando la seguente, doglianza:

I. Violazione dell’art. 1, comma 1 e segg. della legge n. 86/2001, dell’art. 3 della legge n 241/1990 ed eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche.

Il trasferimento in questione andrebbe considerato quale trasferimento disposto d’autorità e non su istanza di parte, atteso che l’interesse pubblico alla riorganizzazione dei reparti militari conseguente alla chiusura del Reggimento di precedente assegnazione, deve ritenersi prevalente rispetto all’interesse privato esternato dal ricorrente ad essere movimentato presso il Reggimento ove attualmente presta servizio.

Conclude il ricorrente per l’accoglimento del ricorso.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio eccependo l’inammissibilità e l’irricevibilità del gravame in conseguenza del fatto che il trasferimento in questione è stato disposto con provvedimento in data 7 giugno 2013, non impugnato da parte ricorrente.

Il ricorso andrebbe comunque rigettato nel merito, atteso che il trasferimento presso il Reggimento di Padova sarebbe stato disposto per venire incontro a specifiche esigenze personali del ricorrente, come formalizzate nell’istanza di movimentazione volontariamente prodotta.

Con memoria depositata in data 5 giugno 2015, il ricorrente ha replicato alle difese svolte dall’Amministrazione resistente.

Alla pubblica udienza del giorno 8 luglio 2015, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

La controversia posta all’esame del Collegio concerne la spettanza del diritto all’indennità di trasferimento d’autorità per il militare che, dovendo necessariamente mutare di sede a seguito della soppressione del reparto di appartenenza, si veda tuttavia riconosciuta dall’Amministrazione la facoltà di indicare, in via preferenziale, la nuova sede di destinazione.

In via preliminare, il Collegio deve rigettare le eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità del gravame, che parte resistente ritiene sussistere in relazione alla mancata impugnazione dell’atto di trasferimento del 7 giugno 2013, risultando invero evidente che la lamentata lesione del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta l’indennità in questione discenda dal provvedimento di diniego in data 25 giugno 2014, correttamente impugnato in termini.

Sgombrato il campo dalle eccezioni in rito, si può passare in esame il merito della controversa.

A tale riguardo, l’Amministrazione resistente sostiene che la dichiarazione di gradimento al trasferimento e la qualificazione di tale movimento a domanda di parte, sarebbero sufficienti a qualificarne il carattere volontario e dunque a giustificare il mancato riconoscimento dell’indennità prevista per i movimenti d’autorità, avendo il ricorrente, attraverso il proprio comportamento, aderito all’operato dell’Amministrazione motivato da esigenze di riorganizzazione, rinunciando così alle posizioni giuridiche attive connesse ad ogni possibile diversa qualificazione del movimento in questione, ivi comprese quelle di cui alla legge n. 86/2001.

Non ritiene il Collegio di aderire a detto orientamento, pur seguito da parte significativa della giurisprudenza, correttamente richiamata dalla Difesa erariale (Cons. St., 25 settembre 2013, parere n. 9028/12; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, 23 gennaio 2014, n. 420/2014).

Ed invero, ad avviso del Collegio, la distinzione tra trasferimenti d’ufficio e a domanda di parte deve principalmente ricercarsi nella diversa rilevanza che in essi assumono i contrapposto interessi in gioco.

Nel primo caso rileva infatti essenzialmente l’interesse dell’Amministrazione al regolare ed ordinato funzionamento degli uffici pubblici, nei cui confronti la posizione del dipendente è di completa subordinazione.

Nel secondo caso assume invece carattere prioritario l’interesse dell’istante al soddisfacimento delle proprie esigenze personali e familiari, riguardo alle quali l’interesse pubblico si atteggia a solo limite esterno di compatibilità (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 7 giugno 2012, n. 3383; 7 febbraio 2011, n. 814).

Discende da quanto osservato che, affinché un trasferimento possa essere qualificato a domanda, non è sufficiente la mera presentazione di una istanza da parte dell’interessato, dovendosi invero ricercare l’interesse pubblico o privato immediatamente e prioritariamente perseguito.

Nel caso di specie, appare evidente che il trasferimento in questione sia conseguenza primaria e diretta dell’interesse pubblico alla soppressione del reparto di precedente assegnazione e che quello di nuova destinazione, ancorché formalmente individuato a domanda, sia il risultato di un’attività prevalentemente sollecitatoria svolta della stessa Amministrazione.

Il che smentisce nei fatti l’asserita acquiescenza dell’interessato alle conseguenze di legge previste per i trasferimenti a domanda.

In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa fondato e va quindi accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e declaratoria del diritto del ricorrente al trattamento economico previsto per i trasferimenti d’autorità dalla legge n. 86/2001, nonché condanna del Ministero resistente al pagamento della relativa somma oltre interessi e rivalutazione come per legge.

Avuto riguardo al non univoco quadro giurisprudenziale, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Dichiara accertato il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta l’indennità di cui all’art. 1, comma 1 e segg., della legge n. 86/2001.

Condanna il Ministero della Difesa a corrispondere al ricorrente la somma dovuta a tale titolo, oltre rivalutazione ed interessi come per legge.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Alessio Falferi, Presidente FF
Nicola Fenicia, Referendario
Enrico Mattei, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2015
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