Trasferimento 398 negato

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SerseSecondo
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Trasferimento 398 negato

Messaggio da SerseSecondo »

Salve a tutti, sono un Carabiniere Scelto in avanzamento ad appuntato ed espongo la mia problematica certo di ricevere un consiglio su come muovermi;

Premetto di svolgere servizio in uno dei posti piu' belli dell'Emilia Romagna ma... disgraziatamente ho entrambi i genitori malati di cancro, mia madre ha 59 anni ed è malata terminale con metastasi ematiche epatiche ed al cervello, mio padre invece (fortunatamente) ha solo un tumore alla prostata con una metastasi al polmone la depressione cronica certificata ed ha la veneranda età di 80 anni...
Alla luce di quanto sopra, ho fatto nel mese di marzo 2010, in base all'aggravamento della situazione sanitaria, richiesta di trasferimento sia provvisorio che definitivo presso la provincia di chieti (prov. di residenza) o pescara, non avanzando richieste particolari sulla destinazione.
La prima richiesta mi è stata accolta con tre mesi di servizio provvisorio presso un Comando Stazione, con successiva proroga di altri 5 (cinque) mesi.
Dopo la bellezza di un anno e 2 (due) mesi arriva anche la risposta del Comando Generale che in base all'art.10 di non ricordo quale legge, mi risponde che...
I comprovati e fondati motivi per adempire ad un trasferimento d' eccezione, non ci sono, poichè il quadro generale, non rispecchia una situazione drammatica ...
Ah, dimenticavo... mia sorella, unica congiunta nell'arco di 400 km, è domiciliata per motivi di studio in provincia di pescara, in un Comune sito a 30 Km dalla residenza dei miei genitori!!!
Bene, nella missiva del Supremo Comando, è esplicato che lei, che ha 25 anni e studia Economia presso l'Università di Pescara (facoltà un po' impegnativa...) puo' tranquillamente compiere 60 Km (andata+ritorno), quando è necessario per assistere alle esigenze mediche .... Eppure la Asl parla di assistenza continuativa nella documentazione inviata...
Bene...ora ho 10 giorni di tempo per fornire all'Ufficio BAC delle giustificazioni aggiuntive che possano far cambiare loro idea sul parere negativo che sta per arrivare...
Ora chiedo scusa per l'ironia ed il sarcasmo che ho inserito tra le righe ma...dopo un primo momento di sgomento, vedendo i miei genitori piangere, a me viene un po' da ridere pensando a chi barbaramente abbia avuto il coraggio di non prendere in considerazione la mia problematica piccola piccola...
Certo di una tempestiva risposta saluto tutti quelli che risponderanno!!!


puma
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Re: Trasferimento 398 negato

Messaggio da puma »

Caro collega mi dispiace per la tua situazione familiare, hai fatto tutto il possibile per i tuoi e hai visto il risultato, se io fossi in te andrei dal tuo cte. di compagnia e gli dici che se non ti trasferiscono mandi tutto il tuo fascicolo ai giornali nazionali e al Presidente della Repubblica, a MALI ESTREMI ESTREMI RIMEDI, purtroppo è cosi' e non avere paura che sei dalla parte della ragione.
giuseppedemarco
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Re: Trasferimento 398 negato

Messaggio da giuseppedemarco »

Caro collega.. ti parlo per esperienza personale/diretta.. Io presentai domanda ai sensi del 398 R.G.A. per gravi motivi di sanitari ( in questo caso i miei dovuti ad una menomazione fisica avvenuta in servizio).. all'inizio, dopo aver presentato domanda.. chi di dovere fece orecchie da mercante (nel senso che nessuno si degnò di trattare la mia richiesta).. passati svariati mesi senza ricevere alcuna notizia positiva o negativa in merito, presentai ISTANZA DI RAPPORTO EX ARTICOLO 39 D.P.R. 545/86 – R.D.M. PER MOTIVI PERSONALI al signor Comandante Generale dell'Arma.. Per non dilungarmi più del dovuto ti dico che non mi fecero arrivare mai dall'illustre Generale.. Venni chiamato dopo brevissimo tempo a rapporto dal signor Comandante della Legione che dopo aver ascoltato e constatato di persona il mio handicap.. nel giro di otto giorni fui trasferito.
Quindi non demordere.. fa valere le tue ragioni.. e nel tuo caso come ha già scritto il collega (puma) sei dalla parte della ragione
Auguroni di cuore. ciao
delfino

Re: Trasferimento 398 negato

Messaggio da delfino »

ragazzi, io non vorrei demordere nessuno, ma per esperienza personale diretta dico:

mi sono messo a rapporto dall'illustrissimo, nell'arco di 20gg mi hanno ricevuto il c.te prov.le e il com.te di legione, entrambi mi hanno inoltrato la richiesta al comgen ma poi è passato quasi 1 anno e non ho saputo + nulla (dopo circa 6 mesi mi hanno solo chiesto se volevo ancora conferire con il supremo). Ora sto valutando di mettermi a rapporto dal ministro della difesa, ma sono demoralizzato in partenza

x quanto riguarda giornalisti e cose di questo genere: stai attento, xkè potresti cacciarti nei guai (inutilmente aggiungo io)
sarebbe troppo facile, basterebbe offrire una cena ad un amico giornalista, non è così semplice
e poi ricordate sempre che il 398 è un beneficio che il comgen ha FACOLTA' di concedere, non è mai e in nessun caso OBBLIGATO a concedere (che poi sia giusto o sbagliato è un'altro discorso)

detto questo caro collega car.sc. il mio consiglio è che non è quella la strada da percorrere, ma continua a fare domanda, chiedi un trasf. provvisorio e poi produci ulteriore certificazione medica comprovante un aggravamento della situazione (così dimostri che l'aiuto di sola tua sorella non basta, trattandosi di ben 2 persone che stanno male)

in bocca al lupo
serraciro

Re: Trasferimento 398 negato

Messaggio da serraciro »

Amico fai subito un ricorso al T.A.R. che lo vinci,in quanto se il tuo comando in base alla legge 104 ti ha avvicinato,ha ravvisato che vi erano i presupposti.Per cui se vi erano prima ci sono anche dopo-Un buon ricorso al T.A.R averso il diniego al trasferimento,con opportuna documentazione sanitaria-e Visto che non hai nessun parente nelle vicinanze,che possa dare assistenza continuativa ai tuoi genitori-Vi sono dei buoni presupposti che il ricorso possa essere accolto-

Auguri
cimapier
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Re: Trasferimento 398 negato

Messaggio da cimapier »

Caro ed esimio carabiniere ho letto il tuo post. Si rimane sbalorditi da tanta barbaria burocratica. Ti auguro tanta fortuna e che Dio protegga i tuoi cari. Non riesco a darti consigli, se non quello di avere fiducia nella giustizia divina. Buona fortuna... P.S.- sii orgoglioso e non supplicare nessuno.
delfino

Re: Trasferimento 398 negato

Messaggio da delfino »

serraciro ha scritto:Amico fai subito un ricorso al T.A.R. che lo vinci,in quanto se il tuo comando in base alla legge 104 ti ha avvicinato,ha ravvisato che vi erano i presupposti.Per cui se vi erano prima ci sono anche dopo-Un buon ricorso al T.A.R averso il diniego al trasferimento,con opportuna documentazione sanitaria-e Visto che non hai nessun parente nelle vicinanze,che possa dare assistenza continuativa ai tuoi genitori-Vi sono dei buoni presupposti che il ricorso possa essere accolto-

Auguri
caro collega, non vorrei contraddirti, ma il T.A.R. "ove ritenga fondato il ricorso, annulla il provvedimento impugnato", ma in questo caso non è stato emesso nessun provvedimeto.
Classico esempio è quando uno viene trasferito d'ufficio, propone ricorso al TAR e questo, se gli da ragione, emette la cosiddetta sentenza sospensiva.
Ripeto: non è questa la strada da seguire (parole consigliatemi da più di un legale)
serraciro

Re: Trasferimento 398 negato

Messaggio da serraciro »

Caro amico-
Ti conviene cambiare avvocato.perchè per fare ricorso al T.A.R. non occorre un provvdimento,anche una lettera di diniego si può impugnare avanti al T.A.R.nel caso tuo il ricorso segue il rito ordinario senza sospensive-
Io non sono un legale,ma posso dirti su alcune tematiche,forse sono più preparato dei tuo legali-

Per cui accetta il consiglio della volpe,-Altrimenti cosa ti lamenti su questo sito,se sai già che nulla si può fare ? O pensi che il Comando Generale dell'Arma,visita il Forum,legge la tua lettera e si impietosisce?

Datti una svegliata amico-
delfino

Re: Trasferimento 398 negato

Messaggio da delfino »

E' vero, hai ragione, anche un diniego si può impugnare,
ma io volevo solo dire che, trattandosi di un beneficio (quello del 398) che l'Arma in maniera del tutto discrezionale PUO' concedere, NON è OBBLIGATA a concederti.
La valutazione delle motivazioni è troppo soggettiva, per te i tuoi motivi sono importantissimi, mentre un altro (il comgen) li giudica "poco rilevanti". Non vi è un metro di valutazione univoco per giudicare gli elementi ammessi a fondamento di una istanza per "fondati e comprovati" motivi a cui il TAR possa fare riferimento.

E poi, visto che ne capisci, dovresti sapere che il tar giudica la leggitimità degli atti nel procedimento, non entra nel merito alle valutazioni di opportunità dei provvedimenti emessi.
serraciro

Re: Trasferimento 398 negato

Messaggio da serraciro »

Amico il T.A.R. Entra nel merito,in quanto il tuo e un diritto soggettivo- Chiedilo al tuo avvocato-Che poi il Giudice decide di accoglierlo o meno,ma come detto trattandosi di diritto soggettivo entra nel merito della questione sulla fondatezza del ricorso-
serraciro

Re: Trasferimento 398 negato

Messaggio da serraciro »

Collega-Leggi questa sente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. Reg. Sent.
Anno 2005
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. 248 Reg. Ric.
Anno 2005
- Sezione I-quater -
ha pronunciato la seguente
Sentenza
sul ricorso n. 248 del 2005, proposto da Sorrentino Lorenza, rappresentata e difesa dall’Avv. Eros Polzella ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Nicola Maria De Angelis, situato in Roma, viale Giulio Cesare n. 2
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è ex lege domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12
per l’annullamento
del provvedimento dirigenziale del 16 settembre 2004, emesso dal Direttore Generale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio II – Trasferimenti e Assegnazioni Corpo di Polizia Penitenziaria, prot. n. GDAP – 0336152-2004, con il quale veniva rigettata l’istanza di trasferimento presentata dalla ricorrente in data 16.12.2003 ai sensi e per gli effetti della legge n. 104/92, e di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente;
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti le memorie ed i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 15 luglio 2005 il Primo Ref. Antonella MANGIA; uditi, altresì, i procuratori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
Fatto
Espone la ricorrente:
- di prestare servizio presso la Casa Circondariale di Milano S.V., in qualità di Vice Ispettore, dal 2003;
- di aver inoltrato, in data 16.12.2003, domanda di trasferimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 33, comma 5, della legge n. 104/92 al fine di poter prestare la necessaria assistenza al proprio padre, riconosciuto affetto da una “minorazione prevista dalla definizione di handicap” di cui all’art. 3, commi 1 e 2, della medesima legge;
- che, con il provvedimento in epigrafe, il Ministero della Giustizia rigettava la domanda di cui sopra, ritenendo non individuabile il requisito della continuità nell’assistenza a causa dell’oggettiva lontananza intercorrente tra la sede di servizio ed il domicilio del disabile.
Avverso tale provvedimento la ricorrente propone le seguenti censure:
Eccesso di potere per violazione ed erronea interpretazione di legge in relazione agli artt. 1, 3 e 33, comma 5, della legge 05.02.1992 n. 104. Nessuna disposizione prevede – come ritiene il Ministero – che il beneficio del trasferimento ai sensi del 5° comma dell’art. 33 in argomento possa essere concesso solo al lavoratore che già assista con continuità un familiare portatore di handicap e non anche al dipendente che, non assistendo con continuità il soggetto, aspiri al trasferimento proprio al fine di poter instaurare detto rapporto. La normativa de qua persegue il meritevole fine di poter garantire in ogni caso, in quanto possibile, la continuità della tutela dell’assistenza e non certo di ostacolarla. Per le stesse motivazioni la ricorrente è stata distaccata temporaneamente presso la Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli. La motivazione del provvedimento è carente e contraddittoria perché non ricorrono riferimenti all’impossibilità di trasferire il lavoratore in una delle sedi richieste.
Con atto n. CT/3161/2005 si è costituito il Ministero della Giustizia, astenendosi nel prosieguo dal depositare memorie e/o documenti.
Nel corso della Camera di Consiglio in data 3 febbraio 2005, la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare proposta, nella prospettiva di una pronta trattazione del ricorso nel merito, fissata per l’udienza pubblica del 15 luglio 2005.
Con memoria depositata in data 5 luglio 2005, la ricorrente ha ribadito l’illegittimità dell’interpretazione restrittiva dell’art. 33, comma 5, l. 104/92, scaturente dal provvedimento, e che l’Amministrazione è incorsa nel vizio di manifesta contraddittorietà e irragionevolezza perché con il diniego di trasferimento ha disconosciuto principi che, invece, ha positivamente valutato disponendo il suo distacco temporaneo presso la Casa Circondariale di Pozzuoli.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica del 15 luglio 2005.
Diritto
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
2. Come esposto nella narrativa che precede, la ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento con il quale l’Amministrazione intimata ha respinto l’istanza di trasferimento dalla stessa presentata ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/92, adducendo che “nessuna disposizione prevede…….che il beneficio del trasferimento ai sensi del 5° comma dell’art. 33 della legge 104/92 possa essere concesso solo al lavoratore che già assista con continuità un familiare portatore di handicap e non anche al dipendente che, non assistendo in atto con continuità il soggetto, aspiri al trasferimento proprio al fine di poter instaurare detto rapporto…..” e che la restrittiva interpretazione della norma, ritenuta dall’Amministrazione, si pone in evidente contrasto con la ratio delle disposizioni della legge, che si prefiggono di tutelare il bene salute e di reintegrare nella vita sociale la persona handicappata.
3. L’esposta censura è infondata, atteso che la ricostruzione interpretativa prospettata dalla ricorrente non è meritevole di condivisione.
3.1. La legge n. 104 del 1992, all’art. 33, comma 5, ha inteso tutelare – come chiarito anche dalla Corte Costituzionale con la nota pronuncia n. 325 del 1996 – la continuità dell’assistenza prestata al soggetto bisognevole dal pubblico o privato dipendente.
Detta disciplina trova sicuramente fondamento nei principi di solidarietà sociale di rango costituzionale in materia di salute, famiglia, istruzione e lavoro e non può che avere carattere derogatorio rispetto alla ordinaria regolamentazione delle assegnazioni di sedi di servizio ai dipendenti, in fase sia di assegnazione che di successivo trasferimento.
Nonostante la necessità sottesa di ripristino delle condizioni di eguaglianza nei confronti dei portatori di handicap, va, però, escluso che l’art. 33, comma 5, attribuisca un vero e proprio diritto.
Un’analisi non superficiale della disciplina de qua conduce, infatti, a ravvisare un semplice interesse legittimo in quanto – stante l’inciso ove possibile” – l’esigenza di tutela della persona handicappata deve essere fatta valere alla stregua del generale principio del bilanciamento degli interessi, specie quando l’esercizio di tale facoltà venga a ledere in misura consistente le aspettative di personale munito di titoli professionali pozioni nonché le esigenze organizzative ed economiche del datore di lavoro, traducendosi in un danno per la collettività (cfr. C.d.S., Sez. IV, sent. n. 898 del 7 febbraio 2001; C.d.S., PASP, n. 394 del 19 gennaio 1998; TAR Lazio, sent. n. 9695 del 5 novembre 2002; TAR Sardegna, sent. n. 606/2002).
3.2. Per quanto attiene ai requisiti soggettivi richiesti dalla legge per la concessione del beneficio del trasferimento, il citato comma 5 richiedeva, almeno nell’interpretazione giurisprudenziale dominante, la convivenza nel medesimo domicilio tra lavoratore e portatore di handicap.
Anche per superare gravi difficoltà determinatesi in molte famiglie tra quelle interessate, la legge n. 53/2000 ha eliminato il requisito della convivenza ed ha inserito la previsione dell’esclusività dell’assistenza da salvaguardare.
Come espressamente riconosciuto nel parere n. 1623/2000 del Consiglio di Stato, Sez. III, “si tratta di un’innovazione particolarmente rigorosa, ma che ben si coniuga con la precedente nel perseguimento del meritevole fine di garantire la continuità della tutela dell’assistenza quando effettivamente prestata….”.
Atteso che non sono state apportate dalla normativa sopravvenuta ulteriori innovazioni alla disposizione in argomento, il criterio ispiratore della decisione di accordare o meno il beneficio del trasferimento non può che restare quello, già espresso dalla Corte Costituzionale, di tutelare le situazioni di assistenza già esistenti, mentre esigenze successivamente insorte a causa della sopravvenienza di uno stato di disabilità non possono trovare soddisfazione in virtù dell’applicazione della previsione legislativa in esame.
Ne consegue che - seppure debba essere ritenuto ampliato il numero dei casi in cui il diritto all’avvicinamento di sede può essere esercitato attraverso l’inglobamento delle fattispecie in cui l’assunzione in posto di lavoro abbia comportato l’allontanamento del lavoratore dalla sede ove prestava la propria assistenza con continuità – la concessione del beneficio di cui all’art. 33, comma 5, della legge n. 104/92 non può in alcun caso prescindere dal riscontro di una già esistente situazione di assistenza continuativa ovvero dall’attualità dell’assistenza, sicché non può essere concesso ai dipendenti che, non assistendo con continuità un familiare, aspirino al trasferimento proprio al fine di poter instaurare detto rapporto di assistenza continuativa (C.d.S., sent. n. 898 del 7 febbraio 2001; Cass. Civ., sent. 20 gennaio 2001, n. 829; C.d.S., parere n. 1623/2000, già citato; TAR Puglia, sent. n. 1997 del 2003; TAR Lombardia, sent. n. 4465 del 25 giugno 2001; TAR Sicilia, Catania, sent. n. 1145 del 22 giugno 2000) .
E’ da aggiungere che la censura sollevata – in verità – rivela la carenza del requisito dell’assistenza continuativa in atto.
Tale doglianza si concentra sulla prospettazione di un’interpretazione estensiva dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/92 – comprensiva anche dei casi in cui “il dipendente …….. aspiri al trasferimento proprio al fine di poter instaurare” un rapporto di assistenza – e non investe profili differenti, volti – invece – a dimostrare la sussistenza del requisito dell’assistenza continuativa pur in presenza dell’oggettiva lontananza tra la sede di servizio del dipendente ed il domicilio del disabile, contestando così il presupposto del provvedimento adottato.
4. Del pari infondata è la censura di manifesta contraddittorietà e irragionevolezza del provvedimento impugnato, basata sulla disposizione da parte del Ministero del distacco temporaneo della ricorrente presso la Casa Circondariale di Pozzuoli.
L’eventuale concessione da parte dell’Amministrazione di periodi di assegnazione temporanea è, infatti, inidonea ad incidere sulla legittimità di un provvedimento di diniego di trasferimento ex lege n. 104/92, atteso che gli istituti in argomento, contemplati da disposizioni differenti, sono caratterizzati da propri presupposti e perseguono finalità diverse.
5. Per quanto attiene alla carenza e contraddittorietà della motivazione, denunciata in ragione dell’assenza di riferimenti “all’impossibilità di trasferire il lavoratore in una delle sedi richieste”, il Collegio ritiene di non poter pervenire ad una conclusione differente.
Si è, infatti, in presenza di un provvedimento con il quale l’Amministrazione non accoglie l’istanza presentata adducendo un valido motivo ostativo, in linea con la disciplina che regolamenta la materia.
Orbene, è evidente come – anche in ragione del criterio di economicità al quale deve attenersi l’attività amministrativa ex art. 1, comma 1, della legge n. 241/90- non possa ritenersi dovuto il proseguimento dell’istruttoria procedimentale in tutte le ipotesi in cui l’Amministrazione abbia già rilevato elementi e/o circostanze ostativi alla soddisfazione dell’interesse del privato, sotteso all’istanza che ha dato avvio al procedimento.
Precisato tale assunto, è, altresì, evidente come la motivazione volta ad “indicare” detti elementi e/o circostanze debba essere ritenuta congrua e sufficiente.
6. Per le considerazioni sopra esposte, il diniego opposto dall’Amministrazione per carenza del requisito della continuità dell’assistenza è legittimo.
Il ricorso è respinto perché infondato.
Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I quater respinge il ricorso n. 248/2005.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2005, con l’intervento dei Magistrati:
Dr. Pio GUERRIERI – Presidente
Dr.ssa Gabriella DE MICHELE – Consigliere
Dr.ssa Antonella MANGIA– Primo Ref.- Relatore – Estensore
IL PRESIDENTE IL MAGISTRATO ESTENSORE

nza-dove evidenzia quali sono i presupposti per un trasferimento per l'assistenza agenitori disabili
delfino

Re: Trasferimento 398 negato

Messaggio da delfino »

caro collega,
forse confondi la L.104/92 , che è una legge dello stato, con la 398 che è un regolamento interno all'Arma.

comunque prima di allegare una sentenza....leggitela
in fondo c'è scritto Il ricorso è respinto perché infondato

ricorda che puoi intimare l'arma ad applicarti la 104/92, ma non puoi obbligarla concederti un beneficio che lei stessa deve valutare
serraciro

Re: Trasferimento 398 negato

Messaggio da serraciro »

Per questo l'ho allegata per farti capire quali sono i motivi per cui e stata respinta-e quali circostanze devono esserci per aver diritto al trasferimento vicno ai genitori-cambia la norma ma la sostanza e la stessa-se non ci sono quei requisiti che dice il giudice,non può essere applicata -Ma ci sono anche sentenze favoevoli del t.a.r-
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