Avvocato buonasera.
Con la presente intendo ricevere vostri consigli, opinioni ed informazioni circa i trasferimenti ai sensi della L. 104/1992 e dell'art.398 RGA (per gravi motivi familiari). Ovvero...
Personalmente ho dei problemi legati alla malattia di mia madre, e sto cercando di ottenere un trasferimento, ma le cose non mi vanno tanto bene...
Abito vicino a lei, ma "pendolo" (lavoro a circa 70 km da lei). Ho materialmente problemi circa la sua assistenza ed, essendo l'unico che puo' aiutarla- nonchè collaborare in famiglia- ho chiesto un trasferimento ai sensi dell'art.33 c.5 L.104/1992 (trattasi di soggetto con handicap in situazione di gravità) nonchè ai sensi dell'art.398 RGA (per gravi motivi familiari). In particolare le domande l'ho presentate a partire dal mese di novembre 2008 e poi integrata (la 398) nel mese di Aprile c.a. Ad oggi non so ancora NULLA...(ma è possibile???).
Il problema è questo...sono quasi sicuro che il trasferimento ai sensi della l.104/1992 non me lo concederanno perchè - purtroppo - la legge è molto chiara. Avendo mio padre che per poco non supera i 2/3 di invalidità, sicuramente (anche se anche lui necessita di assistenza- tutto documentato) sicuramente (anche per risposta ottenuta circa la concessione dei permessi) la motivazione del mancato trasferimento sarà inerente la mancanza- da parte mia - dell'esclusività. E fin qui ancora ci siamo. Purtroppo è la legge che lo dice.
Per quanto riguarda il trasferimento ai sensi dell'art.398, cosa mi puo' dire?
Sono venuto indirettamente a sapere che sarà quasi sicuramente negativo, perchè le motivazioni sono state giudicate di media rilevanza (ciò lo riscontrato dai trasferimenti online)...
quindi Le chiedo una cosa...
una donna di 50 con un tumore maligno infiltrante, in trattamento chemio-radioterapico, da chi deve essere assistita, atteso che mio padre non gode di ottima salute, mia sorella lavora ed ha un bimbo piccolo anch'egli malato (tutto documentato), il marito lavora...altri familiari non sono in grado (per motivi vari) non di prestarle l'assistenza, ma di assicurarle l'assistenza necessaria con constanza e continuità???
Cosa mi consiglia di fare in caso saranno entrambe negative?
Inoltre per quanto riguarda i tempi di risposta (circa le domande di trasferimento)?
Grazie
Appuntato CC.
Trasferimenti ai sensi della L.104/1992 e dell'art. 398 RGA
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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- Avv. Giorgio Carta
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- Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am
Re: Trasferimenti ai sensi della L.104/1992 e dell'art. 398 RGA
Messaggio da Avv. Giorgio Carta »
Caro Appuntato,
i Giudici amministrativi hanno chiarito che non è necessario il requisito dell'esclusività dell'assistenza, onde è ben possibile che il trasferimento sia concesso ex legge n. 104/1992, anche se, in ipotesi, altri congiunti potrebbero occuparsi dalla persona gravemente handicappata.
Quanto ai termini per la risposta, il procedimento non appare per ora illegittimo, atteso che le istanze di trasferimento vanno evase in 240 giorni.
In ogni caso, lei ha ora interesse a far decorrere tale termine, per tentare ( sottolineo: tentare) la strada del riconoscimento del silenzio-assenso.
Consideri, infine, che l'Amministrazione, prima di eventualmente rigettare la sua istanza, dovrà necesariamente - ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 - comunicarle gli ulteriori motivi ostativi e, in tal caso, lei disporrà di dieci giorni per controdedurre alle obiezioni dell'Amministrazione.
Almeno in questa fase finale, decisamente cruciale, si faccia assistere da un avvocato comeptente in materia.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
i Giudici amministrativi hanno chiarito che non è necessario il requisito dell'esclusività dell'assistenza, onde è ben possibile che il trasferimento sia concesso ex legge n. 104/1992, anche se, in ipotesi, altri congiunti potrebbero occuparsi dalla persona gravemente handicappata.
Quanto ai termini per la risposta, il procedimento non appare per ora illegittimo, atteso che le istanze di trasferimento vanno evase in 240 giorni.
In ogni caso, lei ha ora interesse a far decorrere tale termine, per tentare ( sottolineo: tentare) la strada del riconoscimento del silenzio-assenso.
Consideri, infine, che l'Amministrazione, prima di eventualmente rigettare la sua istanza, dovrà necesariamente - ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 - comunicarle gli ulteriori motivi ostativi e, in tal caso, lei disporrà di dieci giorni per controdedurre alle obiezioni dell'Amministrazione.
Almeno in questa fase finale, decisamente cruciale, si faccia assistere da un avvocato comeptente in materia.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
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