Transito ruolo civile/ pensione privilegiata

Forum dedicato agli operatori del comparto Sicurezza e Difesa in transito (o già transitati) all'impiego civile.
Feed - IMPIEGO CIVILE

Avatar utente
pietro17
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 2434
Iscritto il: sab mar 10, 2012 9:50 am

Re: Transito ruolo civile/ pensione privilegiata

Messaggio da pietro17 »

Spartagus, mi permetto di darti un consiglio. Premetto di non aver letto tutti i tuoi post. Ma se non l'hai già, per la questione vittime, fatti seguire, da subito, da un legale. Troverai benefici successivamente.


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Transito ruolo civile/ pensione privilegiata

Messaggio da panorama »

1) - ex dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria quale assistente capo nel Corpo di Polizia Penitenziaria, poi transitato nei ruoli civili ove risulta ancora in servizio, titolare di pensione privilegiata gestita dall’INPS.

2) - Il Giudice Unico ha pertanto riconosciuto il diritto del pensionato a percepire l’assegno rinnovabile quadriennale e la tredicesima mensilità dalla data di cessazione dal servizio (3 giugno 2008), a nulla rilevando che il dipendente abbia presentato apposita domanda in epoca successiva.

3) - L’ INPS ha proposto appello, lamentando violazione degli articoli 167, 2° comma, e 192 del DPR n. 1092 del 1973, ed ha precisato che, poiché nella specie non si verte in ipotesi di conferimento d’ufficio del trattamento privilegiato, non essendo il OMISSIS cessato dal servizio, bensì trasferito in diverso ruolo, la fattispecie risulta soggetta alle norme sopra citate, con la conseguenza che il trattamento viene conferito su domanda dell’interessato e, se sono trascorsi oltre due anni da quando è sorto il diritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

LA CORTE precisa:

4) - E’ importante sottolineare che il sig. OMISSIS non è cessato dalla Polizia Penitenziaria e poi transitato altrove, bensì è transitato dai ruoli del personale della Polizia Penitenziaria ai ruoli del Personale civile del Ministero della Giustizia, e pertanto il caso rientra nella disciplina prevista dall’art. 191 del DPR n. 1092 del 1973.

5) - Da quanto premesso appare chiaro che detto trasferimento non possa essere considerato una cessazione dal servizio nel senso voluto dal legislatore affinché si configuri l’ipotesi di conferimento d’ufficio del trattamento pensionistico di privilegio.

6) - Pertanto, avendo il OMISSIS chiesto il trattamento pensionistico privilegiato dopo due anni dalla dichiarazione di inidoneità al servizio nell’Amministrazione Penitenziaria, correttamente l’INPS ha stabilito la decorrenza non (come da richiesta dell’interessato) dalla data del verbale della C.M.O. di Chieti del 28.11.2007, bensì dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (14.09.2010), ai sensi dell’art. 191 del DPR n. 1092 del 1973, cioè dal 1.10.2010.

7) - Non è luogo, infine, a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall’art. 10 della 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità: v., ex multis, Corte dei conti, Sez.I app., n. 642/2009 e 648/2009).

N.B.: rileggi i punti sopra n. 4,6 e 7

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 228 16/03/2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 228 2015 PENSIONI 16/03/2015



228/2015/A

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

Composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Piera MAGGI Presidente
Dott. Nicola LEONE Consigliere
Dott.ssa Rita LORETO Consigliere relatore
Dott.ssa Emma ROSATI Consigliere
Dott.ssa Giuseppa MANEGGIO Consigliere
Ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di appello in materia di pensioni civili , iscritto al n. 46087 del Registro di Segreteria, proposto dall’INPS ex INPDAP, quale successore ex lege, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo Mangiapane;

avverso la sentenza n. 419/2012, depositata il 21.12.2012, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Abruzzo;

e nei confronti di OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Raimondi e Giuseppe Orsini del Foro di Chieti, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassiodoro n. 1/A, presso lo studio legale dell’Avv. Gianfranco Falcone,

Visto l’ atto di appello e gli altri atti e documenti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 21 ottobre 2014, il Consigliere relatore dott.ssa Rita Loreto, l’Avv. Maria Passarelli, in delega, per l’INPS e l’Avv. Giuseppe Orsini per la parte appellata;

FATTO

Con la sentenza gravata il Giudice unico per le pensioni presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo ha accolto parzialmente il ricorso del signor OMISSIS, ex dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria quale assistente capo nel Corpo di Polizia Penitenziaria, poi transitato nei ruoli civili ove risulta ancora in servizio, titolare di pensione privilegiata gestita dall’INPS.

Il Giudice Unico ha pertanto riconosciuto il diritto del pensionato a percepire l’assegno rinnovabile quadriennale e la tredicesima mensilità dalla data di cessazione dal servizio (3 giugno 2008) oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria, a nulla rilevando che il dipendente abbia presentato apposita domanda in epoca successiva.

L’ INPS ha proposto appello, lamentando violazione degli articoli 167, 2° comma, e 192 del DPR n. 1092 del 1973, ed ha precisato che, poiché nella specie non si verte in ipotesi di conferimento d’ufficio del trattamento privilegiato, non essendo il OMISSIS cessato dal servizio, bensì trasferito in diverso ruolo, la fattispecie risulta soggetta alle norme sopra citate, con la conseguenza che il trattamento viene conferito su domanda dell’interessato e, se sono trascorsi oltre due anni da quando è sorto il diritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Il OMISSIS si è costituito in giudizio con memoria depositata il giorno 11 settembre 2013, con la quale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità dell’appello, in quanto notificato oltre i sessanta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, effettuata in data 8.04.2013.

Ha poi ritenuto comunque inammissibile il gravame, sia perché notificato oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 21 dicembre 2013, sia perché privo della indicazione dei capi della decisione per i quali si intende appellare.

Nel merito, la difesa di parte appellata ha insistito per l’infondatezza dell’appello, dal momento che il OMISSIS deve intendersi cessato dal servizio all’atto della cessazione di quelle mansioni che lo hanno reso inabile al servizio.

Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2014, udito il consigliere relatore, l’Avv. Maria Passarelli per l’INPS e l’Avv. Orsini per l’appellato si sono riportati agli atti.

Considerato in

DIRITTO

Va in primo luogo esaminata la tempestività dell’appello dell’INPS, avendo la parte appellata eccepito la tardività del gravame.

Il motivo di appello è infondato, poiché dagli atti di causa risulta che nel giudizio di primo grado, per l’udienza del 27 novembre 2012, si era formalmente costituito l’INPS, Direzione Regionale dell’Abruzzo, con sede a L’Aquila, Via Saragat s.n.c., come si evince dalla costituzione in giudizio a firma del Dirigente di Sede dr. Giuseppe Ferrigno, inserita nel fascicolo di primo grado. La notifica della sentenza impugnata risulta invece effettuata al legale rappresentante della sede INPDAP di Chieti e non a quella de L’Aquila, che si era invece costituito in giudizio.

Pertanto tale notifica non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, e dunque il gravame, notificato il 22 giugno 2013, deve considerarsi tempestivo.

Non è meritevole di accoglimento neppure la censura di inammissibilità fondata sul mancato rispetto del termine di sei mesi per impugnare, atteso che per costante giurisprudenza di queste Sezioni di appello tale termine non trova applicazione per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, in presenza della disciplina specifica dettata dal comma 5 bis della legge n. 19/1994, art. 1, che si ritiene invece prevalente.

Nel merito l’appello, in cui i motivi di gravame – contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata – sono ben delineati, deve ritenersi fondato.

Ed infatti risulta dagli atti di causa che in data 28.11.2007 il OMISSIS è stato dichiarato dalla C.M.O. di Chieti, per causa dipendente dal servizio, “non idoneo permanentemente al servizio d’istituto in modo assoluto, sì idoneo al reimpiego nei ruoli civili dell’Amministrazione della Giustizia” dove è stato inquadrato nel profilo professionale di collaboratore, posizione economica B2 .- Operatore amministrativo, e tale risulta ancora in servizio.

E’ importante sottolineare che il sig. OMISSIS non è cessato dalla Polizia Penitenziaria e poi transitato altrove, bensì è transitato dai ruoli del personale della Polizia Penitenziaria ai ruoli del Personale civile del Ministero della Giustizia, e pertanto il caso rientra nella disciplina prevista dall’art. 191 del DPR n. 1092 del 1973.

A conforto di tale tesi, che questo Collegio condivide, va poi rilevato che il primo comma dell’art. 75 del D.Lgs. n. 443 del 1992 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria) stabilisce che “Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all’assolvimento dei compiti d’istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, sempre che l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego”.

Da quanto premesso appare chiaro che detto trasferimento non possa essere considerato una cessazione dal servizio nel senso voluto dal legislatore affinché si configuri l’ipotesi di conferimento d’ufficio del trattamento pensionistico di privilegio.

Pertanto, avendo il OMISSIS chiesto il trattamento pensionistico privilegiato dopo due anni dalla dichiarazione di inidoneità al servizio nell’Amministrazione Penitenziaria, correttamente l’INPS ha stabilito la decorrenza non (come da richiesta dell’interessato) dalla data del verbale della C.M.O. di Chieti del 28.11.2007, bensì dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (14.09.2010), ai sensi dell’art. 191 del DPR n. 1092 del 1973, cioè dal 1.10.2010.

Per le considerazioni sopra esposte l’appello dell’INPS merita accoglimento, nei limiti di cui in motivazione.
Sono poste a carico dell’appellato, a cagione della soccombenza, le spese sostenute dall’INPS per la difesa nel presente giudizio, che si liquidano equitativamente in euro 1.000,00 (MILLE/00).

Non è luogo, infine, a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall’art. 10 della 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità: v., ex multis, Corte dei conti, Sez.I app., n. 642/2009 e 648/2009).

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, in parziale riforma dell’impugnata sentenza

- ACCOGLIE l’appello prodotto dall’INPS avverso la sentenza n. 419/2012 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo, depositata il 21.12.2012 e, per l’effetto, dichiara che al signor OMISSIS spetta l’assegno rinnovabile e la tredicesima mensilità dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, ovvero dal 1.10.2010.

Spese legali a carico dell’appellato euro 1.000,00 (MILLE/00) in favore dell’INPS:
Nulla per le spese di giustizia.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del 21.10.2014.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Rita LORETO Piera MAGGI


Depositata in Segreteria il 16 MAR. 2015

IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Transito ruolo civile/ pensione privilegiata

Messaggio da panorama »

Ricorso ACCOLTO.

- ammissibilità del cumulo tra trattamento pensionistico privilegiato e trattamento stipendiale percepito sulla base di un rapporto di servizio derivato da quello che ha originato la pensione privilegiata.

- cumulare il trattamento pensionistico privilegiato con lo stipendio dell’attività di servizio.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUGLIA SENTENZA 333 23/09/2016
-------------------------------------------------------

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA SENTENZA 333 2016 RESPONSABILITA 23/09/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Dott. Alfio Vecchio ha pronunciato la seguente
SENTENZA N° 333/2016

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 32448 del registro di segreteria, promosso
ad istanza di
X X C.F. XXXX nato a X (X) il X.X.XXXX, rapp. dall’avv. Andrea Lippi che difende

nei confronti di
INPS (gestione ex INPDAP)
VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e la legge 21 luglio 2000, n. 205;
VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

Ritenuto in
FATTO

In costanza di servizio X in X in data 12.10.2006 durante una missione in X nel contesto dell'operazione "Leonte" il ricorrente si procurava una lesione traumatica diagnosticata “esiti progresso intervento di ligamentoplastica legamento crociato anteriore del ginocchio sx con lieve lassità secondaria e condropatia femoro-tibiale mediale omolaterale da episodi distorsivi recidivanti; pregressa lombalgia" con Pv. N. 66. dell'08.09.2010 la quale riconosceva il medesimo non idoneo permanentemente a servizio in X, idoneo al transito nei ruoli civili .

Il sig, X X veniva conseguentemente riformato per l'infermità contratta in data 08.09.2010.

Il medesimo, con domanda del 30.09.2010 faceva richiesta di transito nei ruoli civili e, dapprima posto in aspettativa, veniva assunto dal XX— ruolo X in data 15.03.2012 con l'incarico di "assistente amministrativo".
Ciò a seguito della firma del contratto X in data 28.02.2012.

Nel frattempo, con verb. n. 356 in data 29.03.2011 la CM di 2^ Istanza di Bari valutava l'infermità predetta ascrivibile alla 8^ cat. tab. A ai fini di E.I. e — ai fini della PPO ad assegno rinnovabile di 8^, cat. tab. A per 4 anni.

con decreto n. 231 del 23.0.2015 veniva liquidato l'Equo Indennizzo di 8^ cat. tab. A, mentre non veniva emesso alcun provvedimento in ordine alla Pensione privilegiata ordinaria.

Il ricorrente presentava una diffida in data 31.03.2015, ma l’Inps rigettava la domanda in quanto “lo stesso risulta attualmente in servizio senza soluzione di continuità . Si desume, quindi, che il sig. X sia transitato all'impiego X ai sensi della legge n. 266/99. Pertanto, in relazione all'istanza di pensione privilegiata ordinaria presentata in data 04/10/2012, la stessa non può trovare accoglimento in quanto, trattandosi di in un rapporto di lavoro che costituisce derivazione e continuazione di quello precedente, -ai sensi degli arti. 133 e 139 del D.P.R. 1092/73, non è ammesso il cumulo tra il trattamento privilegiato ..ed il trattamento di attività".

Il sig. X con il presente ricorso chiede che venga dichiarato il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato di 8° cat. Tab. A per anni 4 rinnovabili, oltre interessi, da conteggiare secondo il nuovo testo dell’art. 1284 cod. civ.

Considerato in
DIRITTO

Il presente giudizio verte, in primo luogo, sull’ammissibilità del cumulo tra trattamento pensionistico privilegiato e trattamento stipendiale percepito sulla base di un rapporto di servizio derivato da quello che ha originato la pensione privilegiata.

La materia è disciplinata dall’art. 139 del d.P.R. del d.P.R. n.1092/1973 (t.u. delle pensioni dei dipendenti civili e militari dello Stato) che così recita “La pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all'assegno anzidetti”.

Occorre immediatamente chiarire che l’art. 139 non può essere letto in combinazione con l’art. 133 che si riferisce a diverse fattispecie, vale a dire ai trattamenti pensionistico normali diretti; l’art. 133 adotta una disciplina più restrittiva perché, con ogni evidenza, il legislatore, con l’art. 139, ha inteso favorire il reimpiego di chi ha subito un’infermità anche in giovane età per causa di servizio rispetto a chi ha maturato il diritto di conseguire il trattamento di quiescenza.

Tale differenza di disciplina è stata ben colta dalla risalente sentenza delle Sezioni Riunite n.21/QM/1998.

Ed in effetti, mentre l’art. 133 esclude il cumulo nel caso in cui il nuovo rapporto di lavoro derivi dal precedente, l’art. 139 contrariamente ammette il cumulo richiedendo un altro requisito, il “rapporto di servizio diverso” (e non la non derivazione).

Una corretta applicazione dell’art 139, senza interpretare con analogie con l’art 133 che detta una disciplina del tutto distinta per ipotesi difformi, elimina ogni incertezza.

Nel caso in esame, a parere di questo Giudice, essendo il ricorrente transitato dai ruoli militari a quelli civili , non sussistono dubbi sulla diversità del rapporto di servizio (l’uno X, l’altro X), anche se esiste un rapporto di derivazione tra le due attività svolte.

Tale interpretazione della norma, è palesemente confermata anche dal terzo comma dell’art. 139 che esplicita un caso in cui si ammette il cumulo, pur rientrando nell’elencazione dei casi di cui all’art. 133.

Si conferma quindi che le fattispecie di applicazione dell’art. 133 e dell’art. 139 sono differenti.

La presente interpretazione risulta confermata, di recente anche dalla Seconda sezione di Appello con la sentenza n. 640 del 2016.

Ne consegue che l’X può, in astratto, cumulare il trattamento pensionistico privilegiato con lo stipendio dell’attività di servizio.

Il presente ricorso deve, quindi, essere accolto per la parte che impugna la nota negativa del 18.5.2015 che applica indebitamente il divieto di cumulo di cui all’art 139 del d.P.R. n.1092/1973.

Deve, invece, essere dichiarato inammissibile il ricorso per la parte che richiede l’immediato ottenimento del beneficio del trattamento pensionistico privilegiato.

Sotto tale aspetto il ricorso risulta carente, non adducendo elementi idonei, in fatto e in diritto per l’immediata liquidazione dell’invocato beneficio.

L’art. 1 del regio decreto 13 agosto 1933 n. 1038 prevede che “… i ricorsi … da presentarsi alla Corte dei Conti devono contenere … la esposizione dei fatti e la qualità nella quale furono compiuti, l’oggetto della domanda e l’indicazione dei titoli su cui è fondata”; l’art. 6, comma 7, della legge 14 gennaio 1994 n. 19 statuisce che “i ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni civili , militari e di guerra devono contenere, a pena di inammissibilità, oltre all’indicazione del giudice, l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni”.

La normativa sopra richiamata sanziona, senza alcuna ombra di dubbio, con l’inammissibilità, rilevabile anche d’ufficio, il ricorso che non contenga gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la richiesta. Nel ricorso in esame non sono addotte sufficienti ragioni di fatto e di diritto che giustifichino l’immediata erogazione dell’invocato trattamento pensionistico privilegiato.

Il ricorso non risulta inoltre proposto nei confronti del Ministero della Difesa, ma solo nei confronti dell’Inps.
In conclusione, è riconosciuto in astratto il diritto del ricorrente a richiedere il trattamento pensionistico privilegiato pur essendo percettore di stipendio per un rapporto di servizio diverso, anche se derivato, da quello che ha eziologicamente causato la lamentata infermità.

Per la concessione in concreto del trattamento pensionistico privilegiato si rinvia agli accertamenti del procedimento che l’amministrazione dovrà condurre.

In considerazione dell’accoglimento solo parziale della pretesa attorea si compensano le spese di lite.

PQM

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso di cui in epigrafe e, per l’effetto, astratto il diritto del ricorrente a richiedere il trattamento pensionistico privilegiato pur essendo percettore di stipendio, rinviando al procedimento amministrativo di accertamento degli altri presupposto per la concessione dell’invocato beneficio.

Spese compensate
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 20 settembre 2016.
IL GIUDICE
F.to Alfio Vecchio

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.
IL GIUDICE
F.to Alfio Vecchio
Depositata in Segreteria il 23.9.16

Il Responsabile della Segreteria
F.to Maurizio Pizzi
In esecuzione del provvedimento del G.U.P., ai sensi dell’art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.
Bari, 23.9.16
F.to Maurizio Pizzi
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Transito ruolo civile/ pensione privilegiata

Messaggio da panorama »

questa qui sotto è la sentenza della Corte d'Appello 2^ Sez. , richiamata dalla Corte dei Conti Puglia di Bari, che ha rigettato l'Appello proposto dal Ministero della Difesa circa la cumulabilità tra la pensione privilegiata con il trattamento di attività,
----------------------------------------------------------------------------------------------

SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 640 20/06/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 640 2016 RESPONSABILITA 20/06/2016



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

composta dai seguenti magistrati
dott. Stefano Imperiali Presidente
dott. Piero Floreani Consigliere
dott. ssa Giuseppina Maio Consigliere
dott.ssa Daniela Acanfora Consigliere-rel
dott.ssa Francesca Padula Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello, con contestuale istanza cautelare di sospensione, iscritto al n.49860 del ruolo generale, proposto dal MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva- I Reparto - 4° Divisione - Sezione Contenzioso – rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Isabella Cimmino - .

contro
il sig. V. B., nato a Omissis il Omissis, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Galletti e Pietro Redivo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, piazzale Don Giovanni Minzoni n.9

avverso
la sentenza emessa dalla Sezione Giurisdizionale Regionale per il Friuli Venezia- Giulia n.34/2015, depositata in data 9 giugno 2015.

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 9 giugno 2016, il relatore cons. Acanfora e l’avv. Redivo per l’appellato; non comparsa l’Amministrazione appellante.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata, la Sezione giurisdizionale regionale friulana, in composizione monocratica, ha accolto un ricorso proposto dal sig. B., ex dipendente del Ministero della Difesa, quale militare di carriera, poi transitato con un contratto sottoscritto in data 26 maggio 2011, nel ruolo civile del medesimo Dicastero, nel profilo di assistente amministrativo (Area 2^fascia retributiva F2) presso il Comando Militare Esercito - Friuli Venezia Giulia -Trieste.

In precedenza, la commissione medico ospedaliera del CMML di Padova, con verbale del 13 novembre 2006, aveva giudicato dipendente da causa di servizio l’infermità “lombalgia cronica con saltuaria sciatica destra per ernia discale L3 L4 e L4 L5”; con successivo verbale del 30 giugno 2009 il militare era stato poi giudicato non idoneo in modo assoluto e permanente ai servizi d’istituto.

L’istanza amministrativa per ottenere la pensione privilegiata veniva respinta dal Ministero della Difesa con la nota del 17 marzo 2014, impugnata in primo grado dal sig. V. B..

Il giudice monocratico delle pensioni ha riconosciuto il diritto del predetto a cumulare la pensione privilegiata con il trattamento di attività, ritenendo che la disciplina recata in materia dall’art.139 d.P.R.n.1092/1973, che ammette il cumulo purchè il rapporto di lavoro sia “diverso” dal precedente, sia differente da quella contenuta, per le pensioni normali, dall’art.133 del medesimo t.u., che preclude la cumulabilità qualora il rapporto costituisca “derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente”; ha richiamato, a sostegno della decisione, i principi ermeneutici enunciati dalle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti nella sentenza n.21/QM/1998.

In conclusione, ha accolto il ricorso “nella parte in cui denuncia che il Ministero della Difesa era tenuto ad attivare il procedimento di concessione della pensione di privilegio e a non respingere l’istanza pensionistica con il preliminare arresto di una supposta non cumulabilità della pensione privilegiata con il trattamento economico di attività”(pag.9).

Nel contempo, ha rinviato però gli atti all’Amministrazione per la decisione nel merito della pretesa pensionistica; infine, ha compensato integralmente le spese.

Con l’odierno appello, di cui è stata depositata in data 3 settembre 2015 una “velina” (ovvero una copia in corso di notificazione, foglio 0141016 del 26 agosto 2015), facendo espressa salvezza di depositare l’atto di appello in originale non appena restituito dall’UNEP, il Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza deducendo il seguente motivo:

Violazione e falsa applicazione degli artt.133 e 139 d.P.R. n.1092/1973.

Osserva che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, ai sensi del combinato disposto dei predetti artt.133 e 139 del d. P.R. n.1092/1973, essendo il sig. V. B. transitato nel ruolo civile a domanda, non è ammesso il cumulo della pensione privilegiata, sensi del combinato disposto dei predetti artt.133 e 139, configurandosi l’ipotesi disciplinata dalla lett. f) dell’art.133 e non quella della lett.c) richiamata dal comma 3 del medesimo art.139.

L’Amministrazione ha invocato, infatti, l’interpretazione data dal Consiglio di Stato – Commissione Speciale per il Pubblico Impiego- nell’adunanza del 3 luglio 1995, secondo cui le fattispecie descritte dal legislatore agli artt.133 e 139 del d.P.R.n.1092/1973 sono perfettamente speculari, nel senso che “il primo è formulato nei termini di norma proibitiva (il cumulo dei trattamenti…non è ammesso), l’art.139 è espresso in forma di norma permissiva (la pensione privilegiata o l’assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attività)”.

In conclusione, l’Amministrazione ha chiesto che, in accoglimento dell’appello, la sentenza venga annullata; nel contempo ha depositato un’istanza cautelare di sospensione della sua esecuzione.

In data 24 settembre 2015, a scioglimento della riserva, il Ministero della Difesa ha depositato una copia dell’appello, munita della relata di notificazione al sig. V. B., presso l’avv. Redivo, recante la data del 27 agosto 2015.

Il sig. V. B. si è costituito in giudizio depositando una memoria, in data 4 novembre 2015, nella quale eccepisce che gli artt.130 e 133 del d.P.R.n.1092/1973 si riferiscono soltanto al cumulo delle pensioni ordinarie con il trattamento di attività, mentre non si applicano alle pensioni privilegiate, disciplinate dal successivo art.139 che invece consente il cumulo qualora si tratti di un rapporto “diverso”, quand’anche sia “derivato” da quello di servizio militare.

Pertanto, il sig. V. B. ha affermato che nel suo caso è incontrovertibile che il rapporto lavorativo alle dipendenze dell’Amministrazione in qualità di civile, sia diverso da quello militare, di talchè del tutto correttamente il giudice di primo grado ha accolto il suo ricorso.

La domanda cautelare è stata respinta con l’ordinanza n.87/2015, depositata in data 16 novembre 2015, per la ravvisata insussistenza del periculum in mora .

Nella pubblica udienza odierna è comparso l’avv. Redivo che si è integralmente riportato alla memoria di costituzione ed ha insistito affinchè l’appello venga respinto, in quanto giuridicamente infondato, con ogni conseguenza di legge.

La causa è passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale, va rilevato che il gravame è ammissibile, in adesione all’orientamento, ormai pacifico, di questa Sezione di appello (sent. n.319/2015, n.329/2015), che recepisce quello formatosi in seno alla Cassazione, secondo cui l’iscrizione a ruolo della causa (mediante il deposito della c.d. "velina") prima del perfezionamento della notificazione, si giustifica “alla luce della lettura (costituzionalmente orientata) operata dal Giudice delle leggi (cfr. sentenza 2 aprile 2004, n. 107, ed ordinanza 12 aprile 2005, n. 154, ma già prima v., in senso analogo, l'ordinanza 23 giugno 2000, n. 239), secondo cui tale ultimo adempimento si perfeziona per il notificante sin dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, sicché a partire da tale momento egli è legittimato a compiere tutte le attività che presuppongono la notificazione, ferma restando la decorrenza del termine ultimo per la costituzione dalla consegna effettiva al destinatario” (ex multis, Cass. Sez. II n. 15715/2013 ).

Nella concreta fattispecie l’Amministrazione appellante, dopo il deposito della “velina” dell’atto in corso di notificazione, in data 3 settembre 2015, ha poi depositato, in data 24 settembre 2015, l’originale munito della relata di notifica al sig. V. B., del 27 agosto 2015, quindi nel pieno rispetto del termine di 30 giorni previsto dall’art.1, comma 5 bis del d.l.n.453/1994, conv. nella l.n.19/1994, introdotto dall’art.1 del d.l.n.543/1996, conv. nella l.n.639/1996.

Nel merito della questione di diritto sollevata dal gravame, sulla quale peraltro va detto che permangono oscillazioni giurisprudenziali, anche dopo che sulla stessa si sono pronunciate le Sezioni Riunite (vedasi sent.n.21/QM/98 ed in terminis Sez. II Appello n.144/2003, n.302/2005, n.265/2008; contra, Sez. II Appello n.59/2014, Sez. I n.432/2015, n.284/2013), il Collegio ritiene che essa sia infondata.

La fattispecie si colloca, infatti, nell’ambito applicativo del’art.139 del d.P.R. del d.P.R. n.1092/1973 (t.u. delle pensioni dei dipendenti civili e militari dello Stato) che così recita “La pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all'assegno anzidetti”.

Qualora l’interessato chieda la riunione o la ricongiunzione dei servizi si applicano le norme di cui al titolo VII.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per i sottufficiali e i graduati che abbiano conseguito, con o senza soluzione di continuità, la nomina ad impiego civile di cui all'art. 133, lettera c)”.

Orbene, per il corretto inquadramento giuridico del concetto di rapporto “diverso” non è possibile far riferimento, operando una commistione di precetti distinti, e non già “speculari”, come ritenuto invece nel parere del Consiglio di Stato– Commissione Speciale per il Pubblico Impiego- del 3 luglio 1995, all’art. 133 del medesimo testo unico.

Detto articolo, si colloca dopo l’art.130 che dispone che “è ammesso il cumulo, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di attività quando detti trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di amministrazioni statali comprese quelle con ordinamento autonomo, di Regioni, Province, Comuni o di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di Enti parastatali, di enti o istituzioni di diritto pubblico anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorre con contributi a carattere continuativo, nonché di aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli altri Enti suindicati”.

Il predetto va poi coniugato con il successivo art. 133, che al comma 1, dispone che “il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell'art. 130 non è ammesso nei casi in cui il nuovo rapporto costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione”, specificando, al comma 2, che tale divieto opera nei casi di:

“a) riammissione in servizio di personale civile;

b) richiamo alle armi di personale militare provvisto di pensione per il precedente servizio militare;

c) nomina all'impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione delle particolari disposizioni concernenti riserva di posti in favore di detti militari;

d) nomina conseguita mediante concorso riservato esclusivamente a soggetti che hanno già prestato servizio ovvero a tali soggetti insieme con appartenenti a particolari categorie di professionisti;

e) conferimento di incarichi di insegnamento in scuole o istituti dello stesso grado di quelli presso cui è stato prestato il servizio precedente in qualità di incaricato;

f) nomina senza concorso a posto statale o presso gli enti di cui all'art. 130, conseguita in derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza di un precedente rapporto d'impiego rispettivamente con lo Stato o con gli enti stessi”.

Nei casi in cui il precedente rapporto abbia dato titolo alla liquidazione di un trattamento di pensione, il trattamento stesso è sospeso.

Al termine del nuovo servizio spetta il trattamento di quiescenza secondo il disposto del quarto comma dell'art. 131 comma 4 (quest’ultimo così recita: “All'atto della cessazione del nuovo rapporto, spetta il trattamento di quiescenza da liquidarsi sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in relazione a detta cessazione”).

Ne consegue che, ai fini del cumulo tra la pensione privilegiata e la retribuzione, l’esistenza di una relazione genetica di derivazione (continuazione o rinnovo) del nuovo rapporto lavorativo con quello precedente non esclude ex se la diversità.

Invero, come affermato dalle Sezioni Riunite nella succitata sentenza n.21/QM/1998, correttamente applicata dal giudice di prime cure, “la nozione di diversità non può coincidere con la mancanza di derivazione, essendo eterogenee le situazioni disciplinate, annettendo le richiamate norme efficacia esattamente contraria alle due ipotesi, permissiva nel primo caso, proibitiva nel secondo.

Il rapporto di natura diversa che non esclude il diritto a cumulo va individuato in termini derogatori nell’ambito del più esteso genere dei rapporti derivati. La norma permissiva di cui all’art.139 si caratterizza come deroga al criterio del divieto e introduce una condizione speciale della natura affatto nuova del rapporto quand’anche derivata: la diversità”(pagg.15-16).

Tale interpretazione risulta confermata, ad avviso di questo Collegio, dal comma 3 dell’art.139 che, prevedendo espressamente il cumulo nel caso contemplato dalla lett.c) dell’art.133, implica che anche in questa ipotesi di rapporto “derivato”, per il quale, quindi, non è consentita la cumulabilità della pensione ordinaria con il trattamento di attività, è invece ammessa quella della pensione privilegiata con il medesimo trattamento di attività.

Ora, nella concreta fattispecie, pur a volersi ammettere che, come sostiene l’Amministrazione, il passaggio del sig. V. B. nel ruolo civile del Ministero della Difesa si inquadri nell’ ipotesi della lett.f) e non già in quella della lett.c) dell’art.133, essendosi trattato di un transito a domanda senza l’espletamento di una procedura concorsuale e/o selettiva, con riserva di posti, di talchè ricorrono le condizioni per escludere il cumulo tra pensione ordinaria e trattamento di attività, invece trattandosi di un rapporto di lavoro che è incontestabilmente connotato dal requisito della “diversità”, come ha giustamente rilevato il giudice di prime cure, è da riconoscere la cumulabilità della retribuzione con la pensione privilegiata; non risulta infatti che il predetto si sia avvalso della facoltà, contemplata dal comma 2 dell’art.133, di chiedere la riunione dei servizi.

Per i suesposti motivi il gravame è giuridicamente infondato.

Si ravvisa nelle oscillazioni giurisprudenziali esistenti sulla questione di diritto sollevata dal gravame, una grave ed eccezione ragione, in applicazione dell’art.92, comma 2 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) in combinato disposto con l’art.26 r.d.n.1038/1933, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

definitivamente pronunciando contrariis reiectis

RESPINGE l’appello iscritto al n.49860 del ruolo generale proposto dal Ministero della Difesa avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale Regionale per il Friuli Venezia- Giulia n.34/2015, depositata in data 9 giugno 2015.

COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2016.

L ' ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Daniela Acanfora) (Stefano Imperiali)
f.to Daniela Acanfora f.to Stefano Imperiali
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgvo 30 giugno 2003, n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti dell’appellante
Il Presidente
(Stefano Imperiali)
f.to Stefano Imperiali
Depositato in Segreteria 20 Giu. 2016

Il Dirigente
(dott.ssa Daniela D’Amaro)
f.to Daniela D’Amaro
In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del d.lgvo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell’appellante.
Roma, li 20 Giu. 2016
Il Dirigente
(dott.ssa Daniela D’Amaro)
f.to Daniela D’Amaro
gianfranco zoppi
Altruista
Altruista
Messaggi: 146
Iscritto il: lun set 10, 2012 9:32 am

Re: Transito ruolo civile/ pensione privilegiata

Messaggio da gianfranco zoppi »

Grazie panorama. Le tue ricerche giurisprudenziali faranno sicuramente comodo a molti
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Transito ruolo civile/ pensione privilegiata

Messaggio da panorama »

Lo so, infatti lo faccio per il bene di tutta la comunità.
andrea1982
Disponibile
Disponibile
Messaggi: 44
Iscritto il: dom set 11, 2016 12:49 am

Re: Transito ruolo civile/ pensione privilegiata

Messaggio da andrea1982 »

Ciao Luigi 1969,
quanto hai postato “ ..nel caso in cui si smette e si resta con la sola privilegiata di 1500 euro lordi …” rispecchia la mia posizione e per questo, la prossima settima, mi attiverò per rivalutare la mia decisione di transitare al ruolo civile, sono in attesa del decreto che dispone il transito, gli uffici di Roma mi avevano assicurato che in caso di rinuncia al ruolo civile la pensione privilegiata si rivaluta per l’importo indicatomi di circa euro 1900.
Nei limiti del possibile, per la Tua competenza e chiarezza nel trattare l’argomento, posso contattarTi telefonicamente?
Grazie.
Un saluto a tutti gli amici del forum
Andrea
gianfranco zoppi
Altruista
Altruista
Messaggi: 146
Iscritto il: lun set 10, 2012 9:32 am

Re: Transito ruolo civile/ pensione privilegiata

Messaggio da gianfranco zoppi »

Chiedo una cortesia a panorama. Per caso hai delle sentenze della Corte dei conti inerente accoglimento di ricorsi x la pensione privilegiata x malattia afferenti la sfera psicologica/psichica dopo stato ansioso dovute a causa di servizio come ad esempio condizioni di servizio stressanti o ingiuste sottoposizioni a procedimento penali? Caso positivo potresti fornire gli estremi che poi me le scarico del sito della Corte dei conti? Potrebbero tornare utili a diverse persone. Grazie in anticipo in ogni caso
gianfranco zoppi
Altruista
Altruista
Messaggi: 146
Iscritto il: lun set 10, 2012 9:32 am

Re: Transito ruolo civile/ pensione privilegiata

Messaggio da gianfranco zoppi »

Panorama ti è arrivata la mia richiesta di aiuto? Fammi sapere. Grazie in ogni caso. Ciao
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Transito ruolo civile/ pensione privilegiata

Messaggio da panorama »

PolPen transitato nei ruoli civili.

Ricorso ACCOLTO per la P.P.O..
-------------------------------------------

1) - è stata respinta l'istanza, presentata dal ricorrente il 9 novembre 2006, di concessione della pensione privilegiata per l’infermità "stato d'ansia generalizzato" contratta durante il servizio prestato nel Corpo di Polizia Penitenziaria.

2) - In data 7 marzo 2006, fu sottoposto a visita collegiale presso la C.M.O. di Palermo che, ........ e giudicò l'interessato NON idoneo permanentemente al servizio d'Istituto e da collocare in congedo assoluto e SI idoneo al transito in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o in altre Amministrazioni dello Stato.

3) - non è cessato dal servizio ma è transitato nel ruolo civile del medesimo Ministero, incorrendo, pertanto, nel divieto di cumulo tra pensione e stipendio, disciplinata dagli art. 133 e 139 del D.P.R. n. 1092 del 1973.

4) - L’oggetto della presente controversia riguarda l’eventuale diritto del ricorrente, dipendente civile del Ministero della Giustizia, alla pensione privilegiata a causa dell’infermità contratta durante lo svolgimento del servizio nel Corpo della Polizia Penitenziaria.

La Corte dei Conti chiarisce:

5) - Pertanto, il passaggio del R. all'impiego “civile” ha determinato l'assoggettamento alle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, sicché il ricorrente è venuto a trovarsi in una condizione assolutamente diversa da quella da cui proveniva, essendo transitato ad un ruolo civile alle dipendenze della medesima Amministrazione della giustizia con una disciplina del rapporto di lavoro e contrattuale assolutamente diversa.

Cmq. per completezza leggete il contesto completo qui sotto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

SICILIA SENTENZA 970 27/12/2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 970 2016 RESPONSABILITA 27/12/2016



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
La Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

Il Giudice Unico delle Pensioni
Dott. Sergio Vaccarino ha pronunciato la seguente

SENTENZA 970/2016

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. 62403 del registro di segreteria, proposto da R. S. nato a OMISSIS, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Paolo Guerra e Maurizio Maria Guerra ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Marchese di Villabianca n. 82, presso lo Studio Legale Associato Guerra,

CONTRO
INPS (ex gestione INPDAP) Direzione Regionale Sicilia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Giovanna Norrito, giusta procura generale alle liti conferita con atto del Notaio Paolo Castellini del 21 luglio 2015, elettivamente domiciliato in Palermo, via F. Laurana 59;

VISTI il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;

VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa.

Uditi all’udienza del 21 dicembre 2016, l’avv. Alessandro Maggio, per delega depositata degli avv.ti Paolo e Maurizio Maria Guerra, per il ricorrente e l’avv. Maria Grazia Sparacino, per delega orale dell’avv. Tiziana Giovanna Norrito per l’INPS.

FATTO

Con ricorso depositato in data 10 aprile 2015, il Sig. R. già Assistente Capo di Polizia Penitenziaria, dal 1987 fino al 3 novembre 2006, ricorre avverso la determinazione dell'INPS, gestione ex INPDAP, n. 42 del 6 marzo 2013, con la quale è stata respinta l'istanza, presentata dal ricorrente il 9 novembre 2006, di concessione della pensione privilegiata per l’infermità "stato d'ansia generalizzato" contratta durante il servizio prestato nel Corpo di Polizia Penitenziaria.

Riferisce il ricorrente che, in seguito alla domanda inoltrata il 26 febbraio 1999, la C.M.O. di Palermo con processo verbale n. 857 del 27 settembre 2000 riconosceva la dipendenza da causa di servizio dell’infermità "pregresso disturbo d'ansia" anche sulla scorta dei pareri favorevoli dell'Ufficio Sanitario dell'Ente di appartenenza e del Direttore della Casa Circondariale "Ucciardone" di Palermo e giudicò, comunque, il ricorrente idoneo al servizio d'Istituto.

Successivamente, il ricorrente, che usufruì di diversi periodi di malattia, fu sottoposto a numerose altre visite presso la CMO di Palermo che diagnosticò, nel tempo, “note d'ansia reattive - tratti ansiosi reattivi - note d'ansia reattive, note disforiche, lievi tratti di oppositività - sindrome ansiosa reattiva - sindrome ansioso depressiva reattiva - note d'ansia e note depressive reattive - iperemotività reattiva - personalità immatura con ambivalenza affettiva, tratti di disadattabilità e deflessione del tono dell'umore”.

In data 7 marzo 2006, fu sottoposto a visita collegiale presso la C.M.O. di Palermo che, con il verbale n. 123, diagnosticò: "personalità immatura con ambivalenza affettiva e con disadattabilità e lieve deflessione del tono dell'umore" e giudicò l'interessato NON idoneo permanentemente al servizio d'Istituto e da collocare in congedo assoluto e SI idoneo al transito in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o in altre Amministrazioni dello Stato.

Detta infermità fu ascritta, ai fini della pensione privilegiata, alla Tabella A, VI categoria per anni quattro.

Infine, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nell’adunanza n. 26 del 30 gennaio 2012, si esprimeva negativamente in merito alla dipendenza da causa di servizio della predetta infermità.

Chiede, pertanto, nel merito, il riconoscimento della pensione privilegiata di VI categoria, tabella “A” a vita, con interessi e rivalutazione monetaria e, in linea subordinata, eventuale attività istruttoria tesa sia all’acquisizione di alcuni verbali di visite mediche collegiali analiticamente elencate nel ricorso, sia acquisizione di una CTU medico legale da effettuarsi da parte della Commissione Medico Legale presso questa Sezione.

In data 4 luglio 2016, si è costituito in giudizio l’INPS, depositando una memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso.

Ad avviso dell’Istituto previdenziale mancherebbe, nella fattispecie, l’interesse ad agire del ricorrente atteso che lo stesso non è cessato dal servizio ma è transitato nel ruolo civile del medesimo Ministero, incorrendo, pertanto, nel divieto di cumulo tra pensione e stipendio, disciplinata dagli art. 133 e 139 del D.P.R. n. 1092 del 1973.

In data 8 luglio 2016, parte ricorrente depositava in segreteria ulteriore memoria al fine di controdedurre alla difesa dell’INPS, affermando, la sussistenza dell’interesse ad agire del ricorrente e, conseguentemente, il diritto dello stesso alla percezione della pensione privilegiata in costanza di servizio, in quanto il passaggio dal ruolo militare a quello civile del Ministero della Giustizia ha implicato la costituzione di un diverso rapporto di servizio. Questa circostanza, ad avviso del difensore escluderebbe il divieto di cumulo di cui all’art. 133 del su citato d.P.R..

Insiste, pertanto, nelle richieste formulate con l’atto introduttivo.

Alla precedente udienza del 13 luglio 2016, questo giudicante emetteva ordinanza istruttoria n. 132/2016 con la quale chiedeva alla Commissione Medico Legale presso questa Sezione di esprimere il parere in ordine all’eventuale accertamento della dipendenza da causa di servizio delle lamentate infermità, indicando, eventualmente il corrispondente trattamento di privilegio, se spettante.

In data 27 settembre 2016 la Commissione Medico Legale depositava in cancelleria il richiesto parere.

In data 12 dicembre 2016, parte ricorrente depositava ulteriore memoria difensiva nella quale riproponeva le domande ed eccezioni formulate sia nel ricorso introduttivo che nella precedente memoria e insisteva nella richiesta di accoglimento del ricorso e nel rigetto dell’eccezione di prescrizione proposta dall’istituto previdenziale.

All’odierna pubblica udienza, l’avv. Maggio, per il ricorrente e l’avv. Sparacino, per l’INPS, insistevano nelle rispettive domande e la causa, pertanto, è stata posta in decisione.

DIRITTO

L’oggetto della presente controversia riguarda l’eventuale diritto del ricorrente, dipendente civile del Ministero della Giustizia, alla pensione privilegiata a causa dell’infermità contratta durante lo svolgimento del servizio nel Corpo della Polizia Penitenziaria.

A tal fine, è, pertanto, necessario accertare se nel caso di specie possa configurarsi un’ipotesi di divieto di cumulo, disciplinato dalle norme dianzi richiamate, tra pensione privilegiata e trattamento di attività.

L’art. 130 del D.P.R. n. 1092 del 1973 dispone che “E’ ammesso il cumulo, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di attività quando detti trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di amministrazioni statali (….)”.

La norma, pertanto, nell’affermare il principio generale della legittimità del cumulo fra trattamento pensionistico e trattamento di attività, puntualizza l’esistenza di deroghe: “salvo quanto disposto nei seguenti articoli”.

Infatti, il primo comma del successivo art. 133 afferma che “il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell’art. 130 (pensione e trattamento di attività) non è ammesso nei casi in cui il nuovo rapporto costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione”.

Il terzo comma afferma che “nei casi in cui il precedente rapporto abbia dato titolo alla liquidazione di un trattamento di pensione, il trattamento stesso è sospeso”.

Dall’esegesi delle predette norme se ne ricava il principio che l’esistenza di una derivazione genetica del nuovo rapporto di lavoro con il vecchio, esclude in radice la cumulabilità dei due trattamenti di attività e di pensione, trovando applicazione la riunione o ricongiunzione dei servizi di cui all’art. 131.

Per quanto concerne le pensioni privilegiate, l’art.139 dispone che “la pensione privilegiata o l’assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attività, ovvero con un altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all’assegno anzidetti”.

Pertanto, dal combinato disposto degli artt. 133 e 139 del testo normativo su citato consegue che la pensione privilegiata è cumulabile con un trattamento di attività, ovvero con un altro trattamento pensionistico normale, soltanto se questi ultimi afferiscono ad un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione, laddove, invece, non è cumulabile qualora ne sia derivazione o continuazione.

Il secondo comma del predetto art. 133 elenca tutta una serie di ipotesi in cui viene confermato il divieto di cumulo, escludendo, per ciò stesso, la “diversità del rapporto”.

Da quanto sopra sono gli artt. 130 e 133, comma 2 cui si deve fare riferimento al fine di dare una connotazione giuridica al concetto di “diverso rapporto”, al fine di escludere la relazione genetica tra vecchio e nuovo rapporto di lavoro.

Come affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 21/QM/1998, “il rapporto di natura diversa, che non esclude il diritto al cumulo, va individuato in termini derogatori nell’ambito del più esteso genere dei rapporti derivati”, nel senso che la norma permissiva di cui all’art. 139 “si caratterizza come deroga al criterio del divieto e introduce una condizione speciale della natura affatto nuova del rapporto quand’anche derivata: la diversità”.

La citata sentenza delle Sezioni Riunite afferma che “rapporto diverso non può essere inteso come rapporto non derivato, altrimenti la norma con diversa previsione non avrebbe significato”, in quanto la diversità “va individuata come specificazione nell’ambito derivato, essendo già fuori del divieto i rapporti non derivati”.

Conseguentemente, il “rapporto diverso” deve essere individuato nella concreta disciplina del nuovo rapporto in termini oggettivi avuto riguardo alla natura della prestazione e allo status del dipendente.

Nel caso di specie, non appare revocabile in dubbio che il rapporto d’impiego civile che lega il R. al Ministero della Giustizia sia derivato dal precedente rapporto nel Corpo della Polizia Penitenziaria dipendente dalla medesima Amministrazione e tra il trattamento pensionistico privilegiato e il trattamento di attività, sussista una relazione genetica.

Va, inoltre, sottolineato che, sebbene il Corpo di polizia penitenziaria, al pari della polizia di Stato sia stato smilitarizzato, i loro appartenenti sono pur sempre soggetti alla speciale disciplina che regola il rapporto di lavoro della forze di Polizia.

Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge 15 dicembre 1990 n. 395, il Corpo di polizia penitenziaria “(…..) ha ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali.

Il successivo terzo comma afferma che “Ferme restando le proprie attribuzioni, il Corpo fa parte delle forze di polizia”.

Trattasi, pertanto, di un rapporto di lavoro estremamente gerarchizzato che prevede, tra l’altro, l’obbligo di permanenza e di reperibilità, doveri di subordinazione e soprattutto la sottoponibilità alle speciali norme disciplinari e penali di cui al capo sesto, articoli 70 e seguenti della legge n. 121 del 1981, applicabile per espressa previsione della medesima legge.

La specialità e “diversità” del rapporto può essere rinvenuta pure nella circostanza che il trattamento economico del personale del Corpo è equiparato a quello previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato, appartenendo allo stesso “comparto sicurezza” e non a quello previsto per i dipendenti civili dello Stato

Pertanto, il passaggio del R. all'impiego “civile” ha determinato l'assoggettamento alle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, sicché il ricorrente è venuto a trovarsi in una condizione assolutamente diversa da quella da cui proveniva, essendo transitato ad un ruolo civile alle dipendenze della medesima Amministrazione della giustizia con una disciplina del rapporto di lavoro e contrattuale assolutamente diversa.

Inoltre, con la nota operativa n. 27 del 25 luglio 2007, applicabile ratione temporis, l’Inpdap detta disposizioni applicative per la concessione della pensione di privilegio al personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile affermando che:

“Nei confronti del personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia penitenziaria del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché per il personale del Corpo forestale dello Stato appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti dei sovrintendenti e degli ispettori, dichiarato non idoneo all'espletamento del servizio di istituto, specifiche disposizioni normative (rispettivamente DPR 24 aprile 1982, n. 339, D. lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, DPR 10 aprile 19841 n. 210, D.M. 7 ottobre 2005, n. 228 nonché articolo 134 del D. lgs. 13 ottobre 2005, n. 217) disciplinano il passaggio ad altri ruoli della medesima amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.

Ai fini che qui interessano si rappresenta che l'interessato ha facoltà di chiedere, per il servizio prestato presso l'Amministrazione di provenienza, il trattamento pensionistico privilegiato per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio quando tale passaggio è avvenuto con cessazione o cancellazione dai ruoli dell'amministrazione di appartenenza; tale pensione di privilegio è cumulabile con il trattamento di attività, a norma dell'articolo 139 del DPR n. 1092/1973”.

Conseguentemente il rapporto di impiego civile del ricorrente, pur proveniente dal presupposto rapporto di servizio nella forza di polizia rientra a pieno titolo nella ipotesi di diversità del rapporto di cui al già citato art. 139 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

Pertanto, l’eccezione, proposta dall’Istituto resistente, di inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse fondata sulla non cumulabilità del trattamento privilegiato con altro trattamento di attività, va rigettata.

Superato, per quanto sopra esposto, il predetto problema della incumulabilità dei trattamenti, deve, ora, essere verificato il diritto del ricorrente all’ottenimento della pensione privilegiata ordinaria con riferimento alla sussistenza del requisito della dipendenza da causa di servizio dell’infermità e la sua ascrivibilità a categoria di pensione.

In considerazione della questione eminentemente tecnica, questo giudicante affidava alla Commissione Medico Legale la redazione della relativa consulenza tecnica.

Nel parere n. R/3843/2016 del 27 settembre 2016 l’Organo di consulenza afferma che l’infermità “disturbo d’ansia generalizzato”, riconosciuta nel 1999, non andò mai in remissione definitiva. Infatti il ricorrente fu sottoposto a più visite collegiali e dalle diagnosi poste si rileva come nel tempo le note d'ansia reattiva assunsero i connotati di sindrome ansiosa reattiva e poi di sindrome ansioso depressiva reattiva. L'ultima diagnosi collegiale posta fu di personalità immatura con ambivalenza affettiva, tratti di disadattabilità e deflessione del tono dell'umore.

Ebbene, ad avviso della CML, la personalità immatura è inquadrabile nel capitolo dei disturbi di personalità che si evidenziano già dall’infanzia, sono presenti per tutta la vita e, conseguentemente, si sarebbero dovuti rivelare all’arruolamento e non dopo circa vent’anni di servizio. Pertanto, ritiene che l'infermità del ricorrente fosse meglio inquadrabile come disturbo d'ansia generalizzato, diagnosi già posta nel 1999, riformulata per diversi anni dal 2000 in poi e, ancora, nel referti del 2012, del 2014 e del 2016.

Nel caso in esame, in considerazione del servizio svolto dal ricorrente, caratterizzato da turnazioni e dal contatto diretto con i detenuti, molti dei quali particolarmente pericolosi, da mansioni particolarmente delicate e stressanti specie dal punto di vista psichico e da eventi di pericolo, come le numerose minacce subite e la tragica morte di un collega, la CML ritiene che il servizio “abbia potuto costituire un insulto psichico tale da determinare l'infermità personalità immatura con ambivalenza affettiva e con disadattabilità e lieve deflessione del tono dell'umore meglio inquadrabile, per le motivazioni suddette, come disturbo d'ansia generalizzato.

Pertanto, può essere riconosciuta la dipendenza dell’infermità da causa di servizio e la sua ascrivibilità, alla data del congedo assoluto, alla Tab. A, VI categoria per anni quattro e, successivamente, Tab. A VIII categoria a vita.

Per quanto sopra esposto, questo Giudice condivide il parere espresso dalla Commissione Medico Legale presso questa Sezione che appare correttamente formulato e supportato dalla scienza medica e dalla documentazione presente in atti.

Pertanto, la pretesa pensionistica dell’odierno ricorrente va accolta e riconosciuto il suo diritto alla corresponsione della pensione privilegiata di cui alla Tab. A, VI categoria per anni quattro e successivamente Tab. A, VIII categoria a vita, a decorrere dalla data del congedo (3 novembre 2006).

Rigetta, altresì, l’eccezione di prescrizione proposta dall’INPS considerato che tra la determinazione negativa impugnata e la data di notifica del presente ricorso non è maturato il termine quinquennale di prescrizione.

Le somme dovute a titolo di arretrati vanno maggiorate con il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 429, comma 3, c. p. c., tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002, sino al soddisfo.

In relazione alle spese di giudizio, attesa la complessità della questione trattata, ritiene questo Giudice, che sussistano gli eccezionali e giustificati motivi per ritenerle compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in funzione di Giudice Unico delle Pensioni , definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso come in motivazione e dichiara:

1) il diritto del ricorrente al cumulo del trattamento pensionistico privilegiato con il trattamento di attività ai sensi dell’art. 139 del d.P.R. n. 1092 del 1973;

2) il diritto del ricorrente, a decorrere dal 3 novembre 2006, alla pensione privilegiata di cui alla Tab. A, VI categoria per anni quattro e successivamente Tab. A, VIII categoria a vita.

Le somme dovute a titolo di arretrati vanno maggiorate con il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 429, comma 3, c. p. c., tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002, sino al soddisfo.

Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 dicembre 2016.
IL GIUDICE
F.to Sergio Vaccarino

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 21 dicembre 2016

Pubblicata in Palermo il 27 dicembre 2016

Il Funzionario di Cancelleria
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora
gianfranco zoppi
Altruista
Altruista
Messaggi: 146
Iscritto il: lun set 10, 2012 9:32 am

Re: Transito ruolo civile/ pensione privilegiata

Messaggio da gianfranco zoppi »

Grazie panorama
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Transito ruolo civile/ pensione privilegiata

Messaggio da panorama »

Penso che ti sia utile
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Transito ruolo civile/ pensione privilegiata

Messaggio da panorama »

Per tali ragioni, quindi, il Collegio è indotto a rimettere alle Se¬zioni riunite la seguente questione di massima:

“Se al soggetto, cessato da un ruolo militare per inidoneità, possa essere riconosciuta la pensione privilegiata in relazione a infermità insorta durante il servizio stesso, pur dopo il suo passaggio a un impiego statale civile anche senza concorso, trovando al riguardo comunque applicazione l’art. 139 del dPR 29 dicembre 1973, n. 1092”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA\ORDINANZA 261 18/07/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA/ORDINANZA 261 2017 PENSIONI 18/07/2017


261/2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione prima giurisdizionale centrale di appello

composta dai magistrati:
dott. Enzo Rotolo Presidente
dott. Salvatore Nicolella Consigliere
dott.ssa Fernanda Fraioli Consigliere
dott.ssa Elena Tomassini Consigliere
dott.ssa Giuseppina Mignemi Primo Referendario
ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA - ORDINANZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 50647 del ruolo generale, promosso dal Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva, 1° Reparto, 4^ Divisione, in persona della dott.ssa Patrizia Cangini, contro il sig. Davide F., rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Paolo Guerra e Maurizio Maria Guerra, presso i quali ha eletto domicilio in Roma nello studio di via Magnagrecia n. 95, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia 24 febbraio 2016 n. 74.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi nel pubblico dibattimento del 4 aprile 2017, con l’assistenza del segretario dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore Consigliere Salvatore Nicolella, la dott.ssa Rosa Maria Gianfico per il Ministero della difesa e l’avv. Paolo Guerra per la parte appellata.

Ritenuto in
FATTO

Con nota 2 maggio 2011 il Ministero della difesa ha respinto la istanza di pensione privilegiata avanzata dal sig. Davide F.., eccependo il divieto di cumulo, ex art. 133 del dPR 29 dicembre 1973 n. 1092, tra il trattamento collegato al servizio da costui prestato nella Marina Militare negli anni 2001-2009 e quello di attività relativo all’impiego poi assunto nei ruoli civili della predetta Amministrazione.

Con la sentenza in epigrafe la Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, adìta dal sig. F.., gli ha riconosciuto la pensione privilegiata di 7^ categoria, con decorrenza dalla domanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

A tal fine il Giudice territoriale ha evidenziato che il ricorrente era cessato dal ruolo militare non per effetto di transito nei ruoli civili ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999 n. 266 (come affermato dall’Amministrazione) bensì per inidoneità al servizio, che il nuovo rapporto instaurato non costituisce derivazione ovvero continuazione del precedente e che nella fattispecie trova applicazione l’art. 139 del citato dPR n. 1092/1973, come interpretato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con la sentenza 24 settembre 1998 n. 21/QM.

Avverso la pronuncia ha interposto appello il Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva, 1° Reparto, 4^ Divisione, in persona della dott.ssa Patrizia Cangini, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 133 e 139 del dPR n. 1092/1973.

L’appellante precisa preliminarmente che il sig. F.. è transitato a domanda nei ruoli civili in data 24 aprile 2009 ai sensi dell’art. 36 del dPR 24 marzo 1981 n. 145, senza pubblico concorso, per cui il nuovo rapporto di impiego civile costituisce continuazione/derivazione del precedente.

Quindi sostiene che alla posizione del medesimo trova applicazione il divieto di cumulo recato dall’art. 133, lettera f), del dPR 1092/1973 e non il successivo art. 139, ultimo comma, in quanto quest’ultimo si riferisce all’ipotesi, di cui alla lettera c) del predetto art. 133, del passaggio all’impiego civile del personale militare, mediante procedure selettive e nei limiti dei posti organici ad essi riservati ai sensi degli artt. 57 e seguenti della legge 13 luglio 1954 n. 599 e dell’art. 33 della legge 18 ottobre 1961 n. 1168.

Segnala altresì, a sostegno della propria tesi, che il personale in attesa delle determinazioni dell’Amministrazione sulla domanda di transito , è considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

Conclusivamente, chiede la sospensione dell’esecutività della sentenza e, di conseguenza, l’annullamento/riforma della medesima, con vittoria di spese.

Il sig. F.. si è costituito in giudizio col patrocinio degli avv.ti Paolo Guerra e Maurizio Maria Guerra.

Nel gravame, corredato da un elaborato sulla normativa del transito e da una nota operativa dell’Inpdap, nonché da varie sentenze, i difensori ripercorrono la storia del giudizio e, quindi, analizzano dettagliatamente l’evoluzione della giurisprudenza in materia, soffermandosi in particolare sulla decisione delle Sezioni Riunite 24 settembre 1998 n. 21/QM.

In estrema sintesi, essi sostengono il diritto del proprio assistito a cumulare la pensione privilegiata col trattamento di attività sulla base del disposto dell’art. 139 del dPR n. 1092/1973, che a loro avviso ha introdotto un regime derogatorio rispetto a quello pur eccezionale dettato dal precedente art. 133, regime fondato sul concetto di “diversità” tra i rapporti in questione, che costituisce caratteristica speciale rispetto a quella generale di “derivazione” su cui si fonda l’altra norma citata.

Chiedono pertanto che, respinte doglianze riferite alla circostanza che la pronuncia non sia limitata alla dichiarazione di inammissibilità della domanda pensionistica per intervenuto transito nei ruoli civili, la sentenza venga confermata in ossequio alle motivazioni della pronuncia di massima delle Sezioni riunite n. 21/1998/QM.

In subordine, laddove la Sezione non intendesse uniformarsi a detta decisione, che gli atti vengano rimessi alle Sezioni riunite per una nuova pronuncia che tenga eventualmente conto di altre osservazioni e deduzioni non valutate dal precedente Consesso.

In via ulteriormente gradata, che si sollevi questione di costituzionalità - per violazione degli artt. 2, 3, 4, 35 e 97 della Carta fondamentale - sia dell’art. 139 del dPR 29 dicembre 1973 n. 1092 in combinato disposto con il precedente art. 133, anche per illegittimità sopravvenuta a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 con il quale è stato soppresso l’istituto della causa di servizio e della pensione privilegiata; sia, per quanto di interesse, dell’art. 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (ex art. 14, comma 5, della legge n. 266/ 1999), nella parte in cui è stato omesso di regolamentare, in siffatte fattispecie, il diritto al cumulo della pensione privilegiata col trattamento di attività conseguente al transito e, quindi, con il relativo trattamento di quiescenza.

Gli avv.ti Guerra hanno poi fatto avere una memoria scritta intesa a illustrare la vicenda e a insistere in particolare perché, stante il contrasto giurisprudenziale in sede di appello, la Sezione valuti, già prima della statuizione cautelare, la rimessione di questione di massima alle Sezioni riunite.

A seguito dell’udienza camerale del 18 ottobre 2016, con ordinanza n. 96/2016 la Sezione ha respinto la richiesta cautelare.

Alla pubblica udienza del 4 aprile 2017 la dott.ssa Gianfico si è riportata agli atti e ha affermato che il richiamo alla sentenza 24 settembre 1998 n. 21/QM non è pertinente in quanto la stessa riguardava transiti diversi da quelli presi in considerazione dalla normativa successiva.

Depositata quindi copia del d.m. 18 aprile 2002, ha chiarito che il medesimo ha disciplinato la tipologia di passaggio di cui si discute e che da esso si rileva come non esista in realtà alcuna soluzione di continuità, anche in ragione del transito avvenuto a domanda.

L’avv. Guerra ha sottolineato che la vicenda riguarda il passaggio di un soggetto che, a causa di un incidente patito, fu dichiarato inabile al servizio militare e riconosciuto invece idoneo a quello civile .

Richiamata la nota Inpdap già depositata, in tema di diritto alla richiesta del trattamento di privilegio, il legale ha quindi sostenuto che nello specifico non si configura alcuna riunione di servizi perché quello anteriore non ha alcun rilievo ai fini della successiva prestazione civile .

Rilevato che l’ordinanza pronunciata dalla Sezione ha in sostanza disatteso la richiesta cautelare sotto il profilo del fumus boni iuris, ha poi sottolineato che i problemi interpretativi sono insorti circa due anni addietro, quando non si è più tenuta in considerazione la sentenza n. 21/1998/ QM.

Depositate quindi alcune pronunce favorevoli e richiamata la normativa che ha escluso la possibilità dei dipendenti civili di chiedere il riconoscimento della pensione privilegiata, il legale ha insistito per la rimessione di questione di massima alle Sezioni riunite ovvero, in via gradata, perché si sollevi questione di costituzionalità e, comunque, perché l’appello sia respinto.

In sede di replica, la dott.ssa Gianfico, richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato, si è associata alla richiesta di rimessione di questione di massima.

In tale stato il giudizio è passato in decisione.

Considerato in
DIRITTO

1. Come si è riferito in narrativa, la difesa del sig. F.. ha avanzato una serie di eccezioni di incostituzionalità, peraltro in via di mero subordine rispetto alle richieste di rigetto del gravame, ovvero di deferimento di questione di massima alle Sezioni riunite sull’argomento che ne occupa.

Al riguardo il Collegio, che d’ufficio non rileva alcun profilo di illegittimità, ritiene che l’esame di dette censure andrebbe subordinato alla soluzione che le medesime Sezioni riunite daranno alla questione di massima che si promuove col presente atto.

In ogni caso, al fine di prevenire un’eventuale dichiarazione di inammissibilità della questione stessa e ritenuto quindi opportuno procedere fin d’ora all’esame dei dubbi esposti, il Collegio rileva innanzitutto che rispetto all’art. 139 del dPR n. 1092/1973, in combinato disposto con il precedente art. 133 dello stesso testo normativo, la parte lamenta la violazione dell’art. 97 della Costituzione; sul punto, però, va osservato che questa censura risulta del tutto generica (e, quindi inammissibile) poiché non reca la precisazione delle ragioni del vulnus che deriverebbe dal prospettato difetto di preventiva informazione dell’interessato.

Con riguardo agli artt. 2, 4 e 35 della Costituzione, poi, l’appellato sospetta di incostituzionalità la normativa in questione in quanto non realizzerebbe il principio secondo il quale il lavoro deve reputarsi quale strumento di esplicazione e realizzazione della personalità del lavoratore.

Detta censura, però, deve ritenersi manifestamente infondata, atteso che “il divieto del cumulo tra pensione e stipendio, o la riduzione del trattamento di pensione in concorso con un trattamento di attività, non appaiono costituzionalmente illegittimi, atteso che la funzione previdenziale della pensione non si esplica, o almeno viene notevolmente ridotta, quando il lavoratore si trovi ancora in godimento di un trattamento di attività” (Corte costituzionale, sentenza n. 275/1976).

Neppure può riconoscersi fondata l’eccezione sollevata con riferimento all’art. 3 della Costituzione, atteso che a tal fine l’appellato pone a raffronto due situazioni non omologhe (soggetto che riporti una invalidità parziale dipendente da causa di servizio e che permanga nel ruolo di appartenenza con mansioni meno impegnative - soggetto dichiarato del tutto inidoneo al servizio militare e che transita pertanto nel ruolo civile ).

Né hanno rilevanza alcuna, ai fini del presente giudizio, le “critiche” mosse con riguardo alla normativa che ha disposto l’abrogazione dell’istituto della pensione privilegiata nei confronti del personale civile dello Stato, atteso che trattasi di disposizione intervenuta in epoca successiva a quella di riferimento.

Le censure riferite all’art. 930 del decreto legislativo n. 66/2010, infine, sono manifestamente infondate, atteso che la disciplina del cumulo pensione-stipendio è materia demandata al dPR n. 1092/1973, di cui si è detto.

2. Va poi chiarito che, per quanto consta, nell’appello che ne occupa il Ministero della difesa non ha sollevato alcuna critica circa il fatto che la pronuncia impugnata non sia limitata alla dichiarazione di inammissibilità della domanda pensionistica per intervenuto transito nei ruoli civili, tant’è che, nelle premesse del gravame, si dà atto che con nota n. 74348/2011, impugnata in primo grado, l’Amministrazione “respingeva” (pronunciando quindi nel merito) le istanze di pensione privilegiata avanzate dall’interessato, “conformandosi alle vigenti disposizioni di stato giuridico”.

Pertanto neppure tale circostanza può essere di ostacolo alcuno alla rimessione di questione di massima alle Sezioni riunite.

3. La presente fattispecie concerne il diritto del soggetto, cessato da un ruolo militare per inidoneità al servizio, di vedersi riconosciuta la pensione privilegiata per infermità insorta a causa del servizio stesso, pur essendo transitato a un impiego civile .

Il tema, in ultima analisi, viene a incentrarsi sulla portata da riconoscere agli artt. 130, 133 e 139 del dPR 29 dicembre 1973 n. 1092, in particolare:

• se trovi applicazione in merito il divieto di cumulo sancito dall’art. 133, dovendo tenersi conto del concetto di “derivazione, continuazione o rinnovo” tra il nuovo rapporto rispetto a quello precedente che costituisce titolo per il riconoscimento della pensione privilegiata;

• se, in contrario, trovi applicazione la disposizione recata dall’art. 139 e, quindi, debba tenersi conto del concetto di “diversità” tra il nuovo rapporto rispetto a quello precedente che costituisce titolo per il riconoscimento della pensione privilegiata.

Negli ultimi anni questa Sezione si è espressa al riguardo in termini negativi (cfr. sentenze 12 aprile 2013 n. 284; 9 luglio 2015 n. 432; 21 dicembre 2015 n. 614) e a tale ripensamento si era allineata anche la Sezione Seconda centrale giurisdizionale di appello con la sentenza 17 febbraio 2014 n. 59, salvo poi operare un ripensamento (cfr. sentenza 20 giugno 2016 n. 640).

In quest’ultimo senso si è posta quindi anche questa Sezione con la sentenza 31 gennaio 2017 n. 24, nella quale peraltro vengono messe in ampio risalto le oscillazioni giurisprudenziali di cui si è detto.

In sintesi, l’iniziale orientamento favorevole, che faceva seguito alla pronuncia delle Sezioni riunite 24 settembre 1998 n. 21/QM, di cui si è detto in narrativa, fonda l’ammissibilità del cumulo sul concetto di “diversità” da applicare nell’art. 139 del dPR n. 1092, ritenuto differente da quello di “non derivazione” dal precedente rapporto, indipendentemente dalla circostanza che il militare sia o meno transitato nel servizio civile .

L’orientamento negativo, invece, nega l’ammissibilità di detto cumulo alla luce delle continuità del rapporto civile seguente alla dichiarazione di idoneità al servizio del soggetto che in seguito abbia richiesto la concessione della pensione privilegiata, sulla base dell’interpretazione del¬l’art. 133, lett. f) del dPR n. 1092, che esclude dall’operatività del divieto i casi di accesso al secondo rapporto a seguito di pubblico concorso, sia pure con quote di riserva.

Orbene, il contrasto che emerge con tutta evidenza da quanto innanzi riportato è chiaramente rilevante ai fini della definizione del presente giudizio.

La questione, inoltre, è caratterizzata da particolare importanza, desumibile dalla complessità della materia, dall'ampiezza della platea di riferimento e dalla specifica necessità di assicurare la tendenziale coerenza giurisprudenziale, oltretutto attraverso pronuncia di massima dotata del carattere “vincolante” ribadito dal codice della giustizia contabile approvato col decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Per tali ragioni, quindi, il Collegio è indotto a rimettere alle Sezioni riunite la seguente questione di massima:

“Se al soggetto, cessato da un ruolo militare per inidoneità, possa essere riconosciuta la pensione privilegiata in relazione a infermità insorta durante il servizio stesso, pur dopo il suo passaggio a un impiego statale civile anche senza concorso, trovando al riguardo comunque applicazione l’art. 139 del dPR 29 dicembre 1973, n. 1092”.

Visto l’art. 114, commi 1 e 2, del codice della giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, pronunciando non definitivamente, dichiara inammissibili ovvero rigetta, nei termini precisati in motivazione, le questioni di costituzionalità sollevate da parte appellata.

Sospesa quindi ogni ulteriore pronuncia, rimette alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale la seguente questione di massima:

“Se al soggetto, cessato da un ruolo militare per inidoneità, possa essere riconosciuta la pensione privilegiata in relazione a infermità insorta durante il servizio stesso, pur dopo il suo passaggio a un impiego statale civile anche senza concorso, trovando al riguardo comunque applicazione l’art. 139 del dPR 29 dicembre 1973, n. 1092”.

Manda alla Segreteria, per la trasmissione del fascicolo di ufficio alla Segreteria delle Sezioni riunite e per tutti gli altri adempimenti di rito.

Spese al definitivo.

Così deciso non definitivamente e disposto in Roma, nella camera di consiglio del 4 aprile 2017.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
(f.to dott. Salvatore Nicolella) (f.to dott. Enzo Rotolo)


Depositata in Segreteria il giorno 18 LUG.2017


IL DIRIGENTE
f.to Daniela D’Amaro
spartagus57

Re: Transito ruolo civile/ pensione privilegiata

Messaggio da spartagus57 »

A questo punto conviene aspettare le sezioni unite per andare sul sicuro, caro Panorama tienici informati sulla sentenza delle sezioni unite un abbraccio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Transito ruolo civile/ pensione privilegiata

Messaggio da panorama »

tranquillo
Rispondi