TRANSITO RUOLO CIVILE NEGATO
Forum dedicato agli operatori del comparto Sicurezza e Difesa in transito (o già transitati) all'impiego civile.
TRANSITO RUOLO CIVILE NEGATO
Buonasera a tutti, volevo chiedere un'informazione urgente. So che chi sta in aspettativa per stati d'ansia e viene giudicato inidoneo al servizio di istituto dalla CMO può fare entro 30 giorni richiesta di transito a ruolo civile.
Tale richiesta dev'essere necessariamente accolta dall'amministrazione penitenziaria? O possono rifiutare? Perché ho sentito di alcuni colleghi ai quali è stato negato il transito per la mia stessa patologia e si sono ritrovati senza lavoro... E sinceramente sono molto preoccupato non vorrei finire disoccupato!
Vi prego di delucidarmi in merito
Tale richiesta dev'essere necessariamente accolta dall'amministrazione penitenziaria? O possono rifiutare? Perché ho sentito di alcuni colleghi ai quali è stato negato il transito per la mia stessa patologia e si sono ritrovati senza lavoro... E sinceramente sono molto preoccupato non vorrei finire disoccupato!
Vi prego di delucidarmi in merito
Re: TRANSITO RUOLO CIVILE NEGATO
Buongiorno all'atto della riforma la cmo si esprime: "Non idoneo ai servizi d'Istituto si idoneo ai servizi civili dell'amministrazione" oppure "Non idoneo a prestare servizio nei ruoli della Polizia Penitenziaria; Idoneo nei ruoli civili delle Pubbliche amministrazioni"
Hai sentito alcuni colleghi che è stato negato il passaggio? l'Art 75 del DLGS 443 /1992 è chiaro:
Art. 75
(Utilizzazione del personale invalido)
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, semprechè l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
2. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità assoluta.
3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio, la quale non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può essere, a domanda, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'uffico nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, semprechè l'infermità accertata ne consente l'ulteriore impiego.
4. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità.
5. Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato un'invalidità, dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, semprechè l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
6. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità.
7. Il suddetto personale può essere altresì utilizzato per l'espletamento delle attività assistenziali e previdenziali in favore del personale anche per le esigenze dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.
8. Il giudizio di inidoneità di cui al presente articolo compete alle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
9. Le dette commissioni devono, altresì, fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata. ((11))
Il sentito dire NON CONTA...
Inoltre vi è la circolare DAP che si è espressa in modo chiaro... Il personale dichiarato non idoneo ai ruoli della Polizia Penitenziaria deve essere assorbito in sovrannumero nei ruoli civili dell'amministrazione sempreché sia stato riconosciuto idoneo al passaggio...
Diverso è il discorso se si supera il limite dei 913 giorni di aspettativa in questo caso c'è la decadenza dall'impiego... (LICENZIAMENTO) "le cause di cessazione dal servizio del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria sono quelle previste dal testa unico approvato con decreta del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e successive modificazioni". Bisogna ricordare che i famosi 913 giorni NON SONO CONTINUATIVI ma anche frazionati...
Hai sentito alcuni colleghi che è stato negato il passaggio? l'Art 75 del DLGS 443 /1992 è chiaro:
Art. 75
(Utilizzazione del personale invalido)
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, semprechè l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
2. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità assoluta.
3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio, la quale non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può essere, a domanda, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'uffico nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, semprechè l'infermità accertata ne consente l'ulteriore impiego.
4. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità.
5. Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato un'invalidità, dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, semprechè l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
6. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità.
7. Il suddetto personale può essere altresì utilizzato per l'espletamento delle attività assistenziali e previdenziali in favore del personale anche per le esigenze dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.
8. Il giudizio di inidoneità di cui al presente articolo compete alle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
9. Le dette commissioni devono, altresì, fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata. ((11))
Il sentito dire NON CONTA...
Inoltre vi è la circolare DAP che si è espressa in modo chiaro... Il personale dichiarato non idoneo ai ruoli della Polizia Penitenziaria deve essere assorbito in sovrannumero nei ruoli civili dell'amministrazione sempreché sia stato riconosciuto idoneo al passaggio...
Diverso è il discorso se si supera il limite dei 913 giorni di aspettativa in questo caso c'è la decadenza dall'impiego... (LICENZIAMENTO) "le cause di cessazione dal servizio del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria sono quelle previste dal testa unico approvato con decreta del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e successive modificazioni". Bisogna ricordare che i famosi 913 giorni NON SONO CONTINUATIVI ma anche frazionati...
Re: TRANSITO RUOLO CIVILE NEGATO
Innanzitutto ti ringrazio per la tua celere risposta, io avevo già letto l'Art 75 del DLGS 443 /1992 e pensavo che per quanto riguarda lo stato ansioso in generale (che sia depressivo, reattivo o altro) il passaggio in casa di inidoneità fosse garantito. Quando si ribadisce nei diversi comma il "sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego", significa che se vengo giudicato inidoneo per stati d'ansia esiste la possibilità che venga buttato fuori dall'amministrazione? O riguarda magari esclusivamente problemi di salute "piu gravi" che non consentirebbero di lavorare nemmeno in ufficio?
Re: TRANSITO RUOLO CIVILE NEGATO
Non capisco chi metta in giro tale voci...
Come se non fosse già grave avere patologie che impediscano il proseguio della propria professione.
PS.se continua così, la penitenziaria avrà ulteriori problematiche di difficile soluzione, speriamo che qualcuno prenda serie iniziative.
Come se non fosse già grave avere patologie che impediscano il proseguio della propria professione.
PS.se continua così, la penitenziaria avrà ulteriori problematiche di difficile soluzione, speriamo che qualcuno prenda serie iniziative.
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: TRANSITO RUOLO CIVILE NEGATO
Effettivamente c'è molta disinformazione in giro e tanti colleghi fanno terrorismo psicologico... Grazie comunque per le conferme e le risposte che mi avete dato, siete stati d'aiuto e di conforto
Re: TRANSITO RUOLO CIVILE NEGATO
Come ha scritto il buon Mauri... Inabile per la 335...oppure Non idoneo ai ruoli Pol.Pen con possibilità di pensione anticipata a cifra irrisoria oppure transito ai ruoli civili... Il transito NON È OBBLIGATORIO... Le amministrazioni sottopongono a test... O colloquio... Qualora non si superano....La faccio dura "SI VIENE LICENZIATI"Biagio30 ha scritto: ↑sab ott 12, 2024 12:40 pm Innanzitutto ti ringrazio per la tua celere risposta, io avevo già letto l'Art 75 del DLGS 443 /1992 e pensavo che per quanto riguarda lo stato ansioso in generale (che sia depressivo, reattivo o altro) il passaggio in casa di inidoneità fosse garantito. Quando si ribadisce nei diversi comma il "sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego", significa che se vengo giudicato inidoneo per stati d'ansia esiste la possibilità che venga buttato fuori dall'amministrazione? O riguarda magari esclusivamente problemi di salute "piu gravi" che non consentirebbero di lavorare nemmeno in ufficio?
Re: TRANSITO RUOLO CIVILE NEGATO
@Valensky
I quiz a cui si viene sottoposti dalle amministrazioni suppongo siano semplici formalità, visto che non sono obbligatori per tutti e se non ti chiamano entro 155 giorni la prova risulta automaticamente superata, giusto?
Grazie comunque per aver risposto
I quiz a cui si viene sottoposti dalle amministrazioni suppongo siano semplici formalità, visto che non sono obbligatori per tutti e se non ti chiamano entro 155 giorni la prova risulta automaticamente superata, giusto?
Grazie comunque per aver risposto
Re: TRANSITO RUOLO CIVILE NEGATO
Vertico, basta avere 15 anni contributivi utili...
Se anche la commissione Asl non darebbe l' idoneità al transito,si può sempre ricorrere alla giustizia amministrativa.
Vi è inoltre una notevole incongruenza tra le cmo che autorizzano il transito e il possibile diniego della commissione ASL.
Insomma il solito pasticcio all' italiana.
Per intuito e per i molti transitati conosciuti, credo che la Asl indichi solo per i casi più gravi, l' esatta collocazione
nell' ambito ministeriale.
Quindi state tranquilli, certo questi sembrano ulteriori paletti , per arginare i numeri sempre crescenti delle riforme.
Mentre nei corpi armati militari questo ancora non succede, bastano le due righe delle cmo.
Un caro saluto a tutti.
Se anche la commissione Asl non darebbe l' idoneità al transito,si può sempre ricorrere alla giustizia amministrativa.
Vi è inoltre una notevole incongruenza tra le cmo che autorizzano il transito e il possibile diniego della commissione ASL.
Insomma il solito pasticcio all' italiana.
Per intuito e per i molti transitati conosciuti, credo che la Asl indichi solo per i casi più gravi, l' esatta collocazione
nell' ambito ministeriale.
Quindi state tranquilli, certo questi sembrano ulteriori paletti , per arginare i numeri sempre crescenti delle riforme.
Mentre nei corpi armati militari questo ancora non succede, bastano le due righe delle cmo.
Un caro saluto a tutti.
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: TRANSITO RUOLO CIVILE NEGATO
Grazie Lino per la risposta. Per fortuna ho il doppio dei 15 anni, quindi non correrei pericoli strani.. Mi permetto di chiederti/vi.se in fase di scelta delle destinazioni, sia possibile indicarne anche fuori regione? Nella attesa ringrazio!
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