Transito. Novità dal Consiglio di Stato

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Daniele Gal
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Transito. Novità dal Consiglio di Stato

Messaggio da Daniele Gal »

Buongiorno a tutti.

Confidando possa essere di indirizzo utile a chiunque si trovi in situazione analoga, riporto in sintesi.

Viene impugnata dinnanzi al CdS l'ordinanza TAR sfavorevole.

Sostiene l'Avvocatura che “le motivazioni addotte dalla ricorrente, pur meritevoli di attenzione, non possono ritenersi dirimenti nelle decisioni che non sono discrezionali, in capo al M.E.F., il quale è tenuto ad accogliere nei propri ruoli il personale dichiarato inidoneo alle proprie attività di istituto secondo quanto disposto dalla, già richiamata, L. n. 266/1999.
Prevede, infatti, la L. 28 luglio 1999, n. 266, all’art. 14, comma 5, che il personale della Guardia di Finanzia – giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio – possa presentare richiesta di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del M.E.F. e, secondo il D.M. n. 47860/2013 e il successivo D.M. n. 99077/2017, essere poi “assegnato presso l’ultima sede nella quale il medesimo ha prestato effettivo servizio nella Guardia di Finanza per almeno due anni, ovvero una delle sedi di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4, nel numero massimo per ogni anno solare”.”

Nel ricorso si evidenzia che la l. 266/99, non dice proprio così. L’invocato c.5, art.14, cita:

5. Il personale ((...)) del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali ((...)) del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalita' e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto ((...)) da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.

Tralasciando che detti decreti, da aggiornare annualmente, sono parcheggiati al 2017 (DM 99077), le modalità e procedure stabilite da D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, riguardano:

Art. 1. - Il personale dei ruoli della Polizia di Stato(e quindi anche gdf, per modi ed analogia procedurale), che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta lo ulteriore impiego

Insiste, “Difatti, l’Amministrazione non ha condotto alcuno sviamento, bensì ha correttamente operato l’indicazione di tutte le sedi disponibili elencate nell’art. 2 D.M. n. 9907 del 20 luglio 2017 – che ha sostituito l’art. 2 del D.M. n. 47860 del 18 aprile 2013 – da cui è risultata di tutta evidenza l’impossibilità di accogliere la richiesta di assegnazione presso la sede di xxxxxxxx.”

Altro travisamento. Se il criterio statuito per il transito è quello secondo modalita' e procedure analoghe, va da se che l’asserita indisponibilità per la sede RICHIESTA, cozza con la previsione del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, che recita:

Art. 10. - Il trasferimento in altri ruoli della Polizia di Stato o in altre amministrazioni dello Stato non comporta modifiche delle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.

Indicazione che evidentemente stride con le accampate (in)disponibilità. Tanto più che il comma successivo ne indica la soluzione dell’eventuale esubero.

Il personale trasferito e' inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento, conservando la anzianita' nella qualifica ricoperta, l'anzianita' complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.

…e confermata dal seguente:

In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente decreto legislativo, sono resi indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza, i posti lasciati liberi da detto personale, fino al riassorbimento del soprannumero.

E che l’incombenza spetti all’amministrazione, si evince ed è confermata dal seguente:

Art. 9. - Qualora il personale di cui all'art. 1 sia ritenuto non idoneo all'assolvimento dei compiti propri degli altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero per esigenze di servizio non sia possibile trasferirlo in altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, e' dispensato dal servizio ai sensi degli articoli 129 e 130 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3
.

Ergo, se non c'è posto, devo essere dispensato.

Evidentemente il Consiglio di Stato ha ritenuto valide tali motivazioni e le ha recepite nell’odierna ordinanza n.1229/2023 pubblicata ieri 29.03.2023, ritenendo sussista un
“… necessario approfondimento nel merito circa la possibilità di indicazione di sedi diverse da quelle tabellari; …”

Vedremo ora se il TAR intenderà discostarsi dalla linea di indirizzo data dal CdS e sostenuta dall'avv. Manlio Davide Mario FERRARIO, artefice di quest'ennesimo successo.

Saluti


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nicobart
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Re: Transito. Novità dal Consiglio di Stato

Messaggio da nicobart »

Buonasera Daniele Gal,

ho fatto domanda per transito nei ruoli civili per una provincia che non corrisponde alla provincia in cui ho effettuato servizio negli ultimi due anni.
sempre stessa regione.
Quindi potrei essere accontentato?

Grazie intanto
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Daniele Gal
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Re: Transito. Novità dal Consiglio di Stato

Messaggio da Daniele Gal »

Buongiorno nicobart,

Potresti esserlo. Il condizionale si impone perché la disciplina in materia è talmente farraginosa che la "certezza del diritto" va a farsi benedire.

Quel che è sicuro è che il Consiglio di Stato, nel riformare l'ordinanza negativa e sollecitare la fissazione di udienza per discussione nel merito, indica al TAR due linee di indirizzo ben precise.

Una consistente nel "necessario approfondimento nel merito circa la possibilità di indicazione di sedi diverse da quelle tabellari".

L'altra, ritenendo "sussistenti i presupposti per la concessione della chiesta inibitoria, avuto riguardo, in particolare, al pregiudizio grave ed irreparabile esternato dall’appellante in relazione alla situazione familiare".

Anche perché è la stessa disciplina della materia ad indicare che "Eventuali deroghe potranno essere ammesse solo a fronte di particolari sopravvenute fattispecie degne di elevata protezione sociale opportunamente motivate e documentate, da valutarsi a cura dell’Amministrazione."

Spero di esserti stato di aiuto.

Saluti
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Re: Transito. Novità dal Consiglio di Stato

Messaggio da nicobart »

Buongiorno Daniele,

grazie molto della delucidazione.

ti farò sapere cosa mi succederà

saluti intanto
nicobart
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Re: Transito. Novità dal Consiglio di Stato

Messaggio da nicobart »

Daniele Gal ha scritto: mar apr 04, 2023 5:14 pm Buongiorno nicobart,

Potresti esserlo. Il condizionale si impone perché la disciplina in materia è talmente farraginosa che la "certezza del diritto" va a farsi benedire.

Quel che è sicuro è che il Consiglio di Stato, nel riformare l'ordinanza negativa e sollecitare la fissazione di udienza per discussione nel merito, indica al TAR due linee di indirizzo ben precise.

Una consistente nel "necessario approfondimento nel merito circa la possibilità di indicazione di sedi diverse da quelle tabellari".

L'altra, ritenendo "sussistenti i presupposti per la concessione della chiesta inibitoria, avuto riguardo, in particolare, al pregiudizio grave ed irreparabile esternato dall’appellante in relazione alla situazione familiare".

Anche perché è la stessa disciplina della materia ad indicare che "Eventuali deroghe potranno essere ammesse solo a fronte di particolari sopravvenute fattispecie degne di elevata protezione sociale opportunamente motivate e documentate, da valutarsi a cura dell’Amministrazione."

Spero di esserti stato di aiuto.

Saluti
Buongiorno Daniele,

sono un gdf in attesa di transito.
leggendo e rileggendo quanto postato.
Quando sarò convocato per la firma, sarà indicata la sede di servizio da civile.
Se volessi ricorrere al TAR per una sede a me non gradita, ovvero non una da me indicata oppure una sede diversa in cui ho fatto servizio gli ultimi due anni, cosa succederebbe?

saluti.
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Re: Transito. Novità dal Consiglio di Stato

Messaggio da NavySeals »

Per quanto di mia consocenza, tutti i (pochi) ricorsi presentati per i motivi che menzioni, sono stati rigettati. In pratica, la "tutela sociale" richeista dalla leggeper la'ssegnazione in una sede ben definita, è se il titolare (e non la moglie...bisnonna) ha personalmente la l. 104 art. 3 co. 3. In tutti gli altri casi, anche se CC e GdF danno precedenza alla medesima provincia, tutta la regione geografica è reputata idonea.
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Re: Transito. Novità dal Consiglio di Stato

Messaggio da Yggdra »

Buongiorno a tutti, sono un finanziere (ormai ex) in transito nei ruoli civili. Ho presentato domanda a fine gennaio chiedendo di essere assegnato in una provincia diversa da quella in cui ho prestato servizio, ma nella stessa regione. Nel caso in cui non dovessero accettare la mia richiesta verrei assegnato dove il Ministero ritiene ci sia bisogno di personale? (Quindi in una sede casuale?) Io ho fatto domanda per una corte di giustizia tributaria.

P.s.
Avendo presentato domanda a fine gennaio i famosi 150 giorni decorrono dalla data di presentazione della domanda?
O dalla data in cui il Comando Generale inoltra la domanda al Ministero?

Grazie a chiunque sappia aiutarmi.
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Daniele Gal
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Re: Transito. Novità dal Consiglio di Stato

Messaggio da Daniele Gal »

Buongiorno a tutti e scusate il ritardo nel rispondere, ma il periodo è infernale.
Vado con ordine partendo dalla fine.

Yggdra, i famosi 150gg. decorrono dalla data di presentazione della domanda decorsi i quali si intende implicitamente accolta.

NavySeal, la fattispecie da me citata in sintesi nulla ha a che fare con la l.104. Il "difetto" di interpretazione (colto ed accolto dal C.di S.) è tutto nella norma che prevede il transito.

Il soggetto interessato "transita nelle qualifiche funzionali ((...)) del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalita' e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339,...".

Da qui l'indicazione del CdS circa il "necessario approfondimento nel merito circa la possibilità di indicazione di sedi diverse da quelle tabellari".

I "sussistenti i presupposti per la concessione della chiesta inibitoria, avuto riguardo, in particolare, al pregiudizio grave ed irreparabile esternato dall’appellante in relazione alla situazione familiare", sempre avallati dal CdS, non afferiscono a situazioni ex l.104, ma attengono a valutazioni squisitamente economico-familiari.

Ergo, visto che il DPR 339/82 cita espressamente "...o in altre amministrazioni dello Stato..." qualsiasi diniego diventa illegittimo.

In primis perché le sedi vanno individuate ex lege su base annuale, cosa nella quale l'amm.ne è in difetto.

In secundis non può nemmeno accamparsi il classico diniego circa la disponibilità nella sede adita, posto che il predetto DPR ne prevede l'assegnazione "anche in soprannumero" indicando tempi e modi per il riassorbimento dell'eventuale esubero.

Per quel poco che so, spero di aver risposto anche a Nicobart.

Un saluto a tutti.
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Re: Transito. Novità dal Consiglio di Stato

Messaggio da nicobart »

Yggdra ha scritto: mer mag 31, 2023 11:53 am Buongiorno a tutti, sono un finanziere (ormai ex) in transito nei ruoli civili. Ho presentato domanda a fine gennaio chiedendo di essere assegnato in una provincia diversa da quella in cui ho prestato servizio, ma nella stessa regione. Nel caso in cui non dovessero accettare la mia richiesta verrei assegnato dove il Ministero ritiene ci sia bisogno di personale? (Quindi in una sede casuale?) Io ho fatto domanda per una corte di giustizia tributaria.

P.s.
Avendo presentato domanda a fine gennaio i famosi 150 giorni decorrono dalla data di presentazione della domanda?
O dalla data in cui il Comando Generale inoltra la domanda al Ministero?

Grazie a chiunque sappia aiutarmi.
Buongiorno,
io ho presentato domanda i primi di febbraio e il mio comando regionale mi ha girato la comunicazione del CIAN che ha inviato il carteggio al mistero E.F.
da quanto si evince dalla comunicazione del CIAN i 150 gg sono da intendersi dal momento in cui il Ministero riceve la PEC.

Ma ad esser onesto ho sempre ritenuto che i 150 gg partissero dal momento in cui la domanda venisse protocollata in "entrata" al reparto competente che poi dovrà gestire la pratica.
Hai ricevuto comunicazione dal CIAN?

saluti
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Re: Transito. Novità dal Consiglio di Stato

Messaggio da nicobart »

Daniele Gal ha scritto: mer mag 31, 2023 12:24 pm Buongiorno a tutti e scusate il ritardo nel rispondere, ma il periodo è infernale.
Vado con ordine partendo dalla fine.

Yggdra, i famosi 150gg. decorrono dalla data di presentazione della domanda decorsi i quali si intende implicitamente accolta.

NavySeal, la fattispecie da me citata in sintesi nulla ha a che fare con la l.104. Il "difetto" di interpretazione (colto ed accolto dal C.di S.) è tutto nella norma che prevede il transito.

Il soggetto interessato "transita nelle qualifiche funzionali ((...)) del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalita' e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339,...".

Da qui l'indicazione del CdS circa il "necessario approfondimento nel merito circa la possibilità di indicazione di sedi diverse da quelle tabellari".

I "sussistenti i presupposti per la concessione della chiesta inibitoria, avuto riguardo, in particolare, al pregiudizio grave ed irreparabile esternato dall’appellante in relazione alla situazione familiare", sempre avallati dal CdS, non afferiscono a situazioni ex l.104, ma attengono a valutazioni squisitamente economico-familiari.

Ergo, visto che il DPR 339/82 cita espressamente "...o in altre amministrazioni dello Stato..." qualsiasi diniego diventa illegittimo.

In primis perché le sedi vanno individuate ex lege su base annuale, cosa nella quale l'amm.ne è in difetto.

In secundis non può nemmeno accamparsi il classico diniego circa la disponibilità nella sede adita, posto che il predetto DPR ne prevede l'assegnazione "anche in soprannumero" indicando tempi e modi per il riassorbimento dell'eventuale esubero.

Per quel poco che so, spero di aver risposto anche a Nicobart.

Un saluto a tutti.
Buongiorno Daniele,
hai risposto in parte...o meglio la mia domanda è questa?
io accetterò la sede che mi daranno perché ne ho necessità ma non mi sta bene la sede, potrò fare ricorso al TAR per una sede da me indicata?
grazie ancora
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Daniele Gal
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Re: Transito. Novità dal Consiglio di Stato

Messaggio da Daniele Gal »

nicobart ha scritto: gio giu 01, 2023 7:43 am
Yggdra ha scritto: mer mag 31, 2023 11:53 am Buongiorno a tutti, sono un finanziere (ormai ex) in transito nei ruoli civili. Ho presentato domanda a fine gennaio chiedendo di essere assegnato in una provincia diversa da quella in cui ho prestato servizio, ma nella stessa regione. Nel caso in cui non dovessero accettare la mia richiesta verrei assegnato dove il Ministero ritiene ci sia bisogno di personale? (Quindi in una sede casuale?) Io ho fatto domanda per una corte di giustizia tributaria.

P.s.
Avendo presentato domanda a fine gennaio i famosi 150 giorni decorrono dalla data di presentazione della domanda?
O dalla data in cui il Comando Generale inoltra la domanda al Ministero?

Grazie a chiunque sappia aiutarmi.
Buongiorno,
io ho presentato domanda i primi di febbraio e il mio comando regionale mi ha girato la comunicazione del CIAN che ha inviato il carteggio al mistero E.F.
da quanto si evince dalla comunicazione del CIAN i 150 gg sono da intendersi dal momento in cui il Ministero riceve la PEC.

Ma ad esser onesto ho sempre ritenuto che i 150 gg partissero dal momento in cui la domanda venisse protocollata in "entrata" al reparto competente che poi dovrà gestire la pratica.
Hai ricevuto comunicazione dal CIAN?

saluti
se vuoi restiamo in contatto
Come ti dicevo, i 150gg. decorrono dalla data di presentazione (racc. a.r., protocollazione ovvero p.e.c.) posto che un eventuale inerzia o disguido che causi ritardi imputabile all'amm.ne non può certi riverberarsi proceduralmente sulle tempistiche stabilite per quello che è un diritto soggettivo, posto che il "transito" tale è.
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Daniele Gal
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Re: Transito. Novità dal Consiglio di Stato

Messaggio da Daniele Gal »

nicobart ha scritto: gio giu 01, 2023 7:46 am
Daniele Gal ha scritto: mer mag 31, 2023 12:24 pm Buongiorno a tutti e scusate il ritardo nel rispondere, ma il periodo è infernale.
Vado con ordine partendo dalla fine.

Yggdra, i famosi 150gg. decorrono dalla data di presentazione della domanda decorsi i quali si intende implicitamente accolta.

NavySeal, la fattispecie da me citata in sintesi nulla ha a che fare con la l.104. Il "difetto" di interpretazione (colto ed accolto dal C.di S.) è tutto nella norma che prevede il transito.

Il soggetto interessato "transita nelle qualifiche funzionali ((...)) del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalita' e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339,...".

Da qui l'indicazione del CdS circa il "necessario approfondimento nel merito circa la possibilità di indicazione di sedi diverse da quelle tabellari".

I "sussistenti i presupposti per la concessione della chiesta inibitoria, avuto riguardo, in particolare, al pregiudizio grave ed irreparabile esternato dall’appellante in relazione alla situazione familiare", sempre avallati dal CdS, non afferiscono a situazioni ex l.104, ma attengono a valutazioni squisitamente economico-familiari.

Ergo, visto che il DPR 339/82 cita espressamente "...o in altre amministrazioni dello Stato..." qualsiasi diniego diventa illegittimo.

In primis perché le sedi vanno individuate ex lege su base annuale, cosa nella quale l'amm.ne è in difetto.

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Per quel poco che so, spero di aver risposto anche a Nicobart.

Un saluto a tutti.
Buongiorno Daniele,
hai risposto in parte...o meglio la mia domanda è questa?
io accetterò la sede che mi daranno perché ne ho necessità ma non mi sta bene la sede, potrò fare ricorso al TAR per una sede da me indicata?
grazie ancora
Ovviamente si. Il ricorso al Tar è tuo privilegio farlo ogni qualvolta ti trovassi vittima di un ingiusto, illegittimo o illogico procedimento amministrativo o comunque per veder riconosciuto un tuo legittimo diritto.

Se l'amm.ne agisse secondo semplice buon senso (oltreché a rigor di norma) non sarebbe nemmeno necessario affrontare tali argomenti. Purtroppo, come ho spesso avuto modo di constatare, la P.A. è una sorta di entità astratta che tende a materializzarsi con maggior frequenza quando c'é da rompere le scatole al malcapitato di turno.

Detto questo:

a) il ricorso al Tar ha un suo costo;
b) nell'immediato potresti anche ottenere (ove richiesta e debitamente motivata) una sospensiva del procedimento che comunque comporterebbe la tua permanenza (mesi se non qualche anno) presso la sede assegnata fino a quando, all'esito dell'udienza di merito, il Tar abbia a pronunciarsi;
c) se il Tar respinge, hai perso tempo e denaro;
d) se il Tar accoglie, hai raggiunto il tuo obbiettivo .... ma dopo quanto tempo ???

Esperienze dirette ed indirette mi portano a suggerirti questa riflessione.

L'ambito civile e diametralmente differente rispetto a quello militare. Potresti, per assurdo, contattare direttamente il respons. Uff. Pers. della sede assegnata che potrebbe, egli stesso, sbrogliare la faccenda, oppure suggerirti come muoverti.

Con l'istituto della mobilità, potrebbero addirittura avvicendarti, tempo pochi giorni, con qualcuno della sede a te gradita che sia interessato a "traslocare" presso la sede a te assegnata. Questo giusto per citarne un di soluzione.

Con la carenza di personale nella P.A. ( lo vedi solo andando a consultare quanti concorsi sono presenti online), sono più che sicuro che risolveresti il tuo problema molto più velocemente e senza spendere nulla.

Pensaci.

Saluti
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