Transito nel ruolo Ufficiali: i Pro e i Contro.

Feed - CARABINIERI

Rispondi
iz0saq
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 22
Iscritto il: sab lug 05, 2014 11:52 am

Transito nel ruolo Ufficiali: i Pro e i Contro.

Messaggio da iz0saq »

Il recente riordino delle carriere, tra le altre cose, da la possibilità per quei Luogotenenti che hanno i requisiti previsti, di transitare nel ruolo Ufficiali.
Mi rivolgo ai più esperti del forum e a tutti quelli che vorranno esprimere la loro opinione sui pro e sui contro che possono derivare nel passaggio al nuovo ruolo.
Ci sono state anche discussioni in merito alla cassa sottufficiali: non si è capito se si perde oppure no.
Quali possono essere i benefici o le perdite di carattere economico relative alla pensione e al TFS.
Penso che molti, come me all’apice della carriera, hanno molti dubbi e perplessità per affrontare questa nuova impresa: è come comprare una cosa a scatola chiusa …non si conosce la sorpresa che contiene.
Ringrazio tutti quelli che esprimeranno la propria opinione.


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Transito nel ruolo Ufficiali: i Pro e i Contro.

Messaggio da panorama »

1) - I ricorrenti sono tutti luogotenenti dell’Arma dei Carabinieri aventi un’età inferiore ai 50 anni.

2) - Ma tutti hanno rapidamente conseguito la qualifica apicale del ruolo sottufficiali con notevole anticipo rispetto ai colleghi.

3) - Ovviamente il bando preclude la partecipazione ai Luogotenenti che non abbiano compiuto i 50 anni di età.

4) - La soluzione scelta è stata quella di consentire ai sottufficiali più alti in grado e con maggiore anzianità anagrafica di poter accedere al Ruolo Ufficiali con carriera limitata al gradi di capitano;
- ) - la scelta della soglia anagrafica, lungi dal voler significare un discrimine,
- ) - garantisce che il ruolo sia effettivamente ad esaurimento.
- ) - Dal momento che il limite di età per gli ufficiali inferiori e sessanta anni,
- ) - nessuno dei vincitori di concorso permarrà nel ruolo per più di dieci anni
- ) - e, dal momento che l’ultimo concorso sarà bandito nel 2021,
- ) - nel 2031 il ruolo sarà effettivamente esaurito.
- ) - A quella data è presumibile che anche il Ruolo Speciale si sarà esaurito e quindi l’Arma avrà a regime l’assetto che il D.lgs. 95/2017 ha stabilito.
--------------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA BREVE ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201800686, - Public 2018-01-19 -
Pubblicato il 19/01/2018

N. 00686/2018 REG.PROV.COLL.
N. 10498/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10498 del 2017, proposto da:
Massimo A.., Ignazio B.., Antonio Calogero C.., Davide C.., Vincenzo D'A.., Rosolino D'A.., Maurizio D. D.., Diego Salvatore D.., Giuseppe M.., Savino S.., Marco T.., rappresentati e difesi dagli avv.ti Giorgio Carta, Giovanni Carta, Giuseppe Piscitelli, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Parioli 55;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del decreto del 18 settembre 2017, con cui il Direttore Generale per il personale militare, del Ministero della difesa ha indetto «per l'anno 2017, il concorso per soli titoli, ai sensi dell'art. 2212 terdecies, comma 3, D.lgs. 66/2010, per l'immissione di 160 Luogotenenti in servizio permanente nell'Arma dei Carabinieri nel ruolo straordinario a esaurimento degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri», nella parte in cui riserva la partecipazione ai luogotenenti dell'Arma con un'età anagrafica non inferiore a cinquanta anni;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono tutti luogotenenti dell’Arma dei Carabinieri aventi un’età inferiore ai 50 anni.

Ma tutti hanno rapidamente conseguito la qualifica apicale del ruolo sottufficiali con notevole anticipo rispetto ai colleghi.

In virtù dell’art. 29 D.Lgs. 95/2017 è stato instituito il «ruolo straordinario a esaurimento», introducendo l’art. 2212 terdecies nel D.lgs. 66/2010 che riguarda ufficiali tratti dai luogotenenti in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri in possesso di un’età anagrafica non inferiore a cinquanta anni cui viene conferito mediante concorso per titoli il grado di sottotenente

In attuazione di tale norma, il direttore generale per il personale militare, del Ministero della difesa ha indetto il relativo concorso per 160 Luogotenenti in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri.

Ovviamente il bando preclude la partecipazione ai Luogotenenti che non abbiano compiuto i 50 anni di età.

I motivi di ricorso sono prospettati allo scopo di indurre il Collegio a sollevare questione di legittimità costituzionale.

Il D.Lgs. 95/2017, in attuazione delle legge delega sulla riforma della pubblica amministrazione 124/2015 ha proceduto alla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, modificando anche il Codice dell’ordinamento militare, per introdurre disposizioni di riordino delle carriere militari.

Nell’ambito di questo vasto disegno ordinamentale, l’art. 29 del D. Lgs. n. 95/2017, ha instituito il ruolo straordinario a esaurimento degli Ufficiali dell’Arma che possono conseguire al massimo il grado di capitano e che potrà essere alimentato da corsi fino al 2021 con organico massimo di 800 unità complessive suddivise in misura non superiore a 160 unità annue.

Il requisito di immissione in detto ruolo straordinario è l’essere un luogotenente in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri con anzianità di grado uguale o antecedente al 1° gennaio 2017 e in possesso di un’età anagrafica non inferiore a cinquanta anni.

Su questo discrimine di età si appuntano le censure dei ricorrenti.

Innanzitutto in base all’art. 3 Cost. il legislatore di non può immotivatamente discriminare, coloro che ambiscono ad ottenere un medesimo bene giuridico poiché va garantita l’uguaglianza formale dei cittadini rispetto all’ordinamento giuridico.

Nel caso di specie si favorisce la progressione di carriera dei luogotenenti sulla base di un criterio arbitrario e tutt’altro che meritocratico cioè l’anzianità anagrafica.

L’art. 3 Cost. viene violato altresì anche sotto il profilo della ragionevolezza poiché la norma censurata determina un’ingiustificata discriminazione tra i luogotenenti dell’Arma dei carabinieri, privilegiando più anziani in danno dei più giovani e riducendo illogicamente la platea dei concorrenti, con pregiudizio del principio della massima partecipazione, volto a perseguire l’interesse pubblico della selezione dei migliori che non necessariamente sono i più anziani.

Oltretutto i luogotenenti maggiori di 50 anni di età ben potrebbero avere un’anzianità nella qualifica minore rispetto ai colleghi più giovani, i quali quindi da più anni svolgono le mansioni apicali dei sottufficiali e vicarie degli ufficiali dell’Arma.

L’ assetto normativo è illogico altresì perché i luogotenenti “più giovani” potrebbero assicurare all’Amministrazione una permanenza in servizio, nel ruolo ad esaurimento, certamente maggiore rispetto ai “più anziani”, che inevitabilmente raggiungeranno prima il congedo per sopraggiunti limiti d’età.

Infine, il criterio in questione pregiudica proprio i luogotenenti “più meritevoli”, ossia coloro i quali hanno raggiunto la qualifica apicale più rapidamente rispetto ai colleghi, meritando una più rapida progressione di carriera che ora verrebbe irragionevolmente ribaltata in favore dei meno meritevoli.

I ricorrenti ritengono altresì violati: l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che vieta ogni discriminazione, l’art. 3, comma 6, L. 127/1997, per il quale la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, l’art. 2 D.lgs. 216/2003 che vieta la discriminazione per età.

Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio con comparsa di stile allegando una nota del Comando Generale dei Carabinieri.

Il Collegio non ritiene vi siano le condizioni per valutare le censure all’art. 3 Cost. adombrate nel ricorso non manifestamente infondate ( dal momento che sul requisito della rilevanza non può esservi dubbio alcuno ) così da porle al vaglio della Corte Costituzionale.

Il principio di uguaglianza presuppone che vi sia un’identità della situazione in fatto per poter censurare una disparità di trattamento.

I ricorrenti hanno valutato atomisticamente le loro prospettive professionali puntando l’attenzione su un concorso che vuole alimentare un ruolo straordinario a esaurimento.

Il D.Lgs. 95/2017 ha stabilito una riforma complessiva dei ruoli delle forze di polizia civili e militari; per rimanere nell’ambito dell’Arma dei Carabinieri quanto agli ufficiali in futuro i volumi organici del Ruolo Speciale saranno inseriti in quelli del Ruolo Normale, tanto che gli ufficiali attualmente inseriti nel Ruolo Speciale vi rimarranno ad esaurimento. Il Ruolo Normale sarà alimentato con concorso pubblico, per civili\ militari di età non superiore a 22 anni destinati in Accademia Militare e con concorso interno, riservato a:

a) Luogotenenti diplomati senza limiti di età (dal 2023, di età non superiore a 55 anni e non in possesso di laurea magistrale);

b) Militari di tutti i ruoli non direttivi e non dirigenti in possesso di laurea magistrale e di età non superiore a 45anni (dal 2023, 40 anni).

Ai luogotenenti nella condizione dei ricorrenti non è preclusa la possibilità di accedere al ruolo degli Ufficiali con prospettive di carriera più ampie di quelle stabilite per il concorso oggetto del ricorso.

Il ruolo straordinario a esaurimento riservato ai Luogotenenti ultracinquantenni ha lo scopo di ottenere un provvista di ufficiali inferiori che coprano le esigenze fin tanto che il nuovo assetto andrà a regime. Infatti non volendo più alimentare il Ruolo Speciale perché né è prevista la soppressione tanto che rimarrà in vita solamente come ruolo ad esaurimento, l’Arma perderà quell’aliquota di ufficiali inferiori che quel Ruolo garantiva ogni anno e, prima che essi siano sostituiti dall’ampliamento dell’immissione di ufficiali nel Ruolo Normale, era necessario garantire una copertura dell’organico.

La soluzione scelta è stata quella di consentire ai sottufficiali più alti in grado e con maggiore anzianità anagrafica di poter accedere al Ruolo Ufficiali con carriera limitata al gradi di capitano; la scelta della soglia anagrafica, lungi dal voler significare un discrimine, garantisce che il ruolo sia effettivamente ad esaurimento. Dal momento che il limite di età per gli ufficiali inferiori e sessanta anni, nessuno dei vincitori di concorso permarrà nel ruolo per più di dieci anni e, dal momento che l’ultimo concorso sarà bandito nel 2021, nel 2031 il ruolo sarà effettivamente esaurito. A quella data è presumibile che anche il Ruolo Speciale si sarà esaurito e quindi l’Arma avrà a regime l’assetto che il D.lgs. 95/2017 ha stabilito.

In conclusione il ruolo nel quale i ricorrenti lamentano di non poter entrare è uno strumento che permette di soddisfare le esigenze dell’Arma fin quando la riforma non andrà a regime, offre uno stimolo ai sottufficiali nel grado apicale più anziani di età e non pregiudica i luogotenenti più giovani anagraficamente che potranno ambire al concorso per titoli che offre maggiori prospettive di carriera proprio perché quei militari hanno un tempo maggiore per avanzare nel grado prima di essere colpiti da limiti d’età.

Così ricostruita la nuova disciplina del riordino della carriera degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, la previsione di un ruolo straordinario a esaurimento riservato ai Luogotenenti con anzianità anagrafica non inferiore a 50 anni non appare confliggere con alcun parametro costituzionale.

Il legislatore conserva una sua discrezionalità nello stabilire i requisiti di età per l'accesso ai pubblici impieghi e, nello stesso tempo, fissare la data di riferimento dell'età minima richiesta, purché detti requisiti non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole. Le norme ordinarie indicate nel corso servono a fissare dei principi di fondo, ma non ad ingessare le scelte del legislatore che seguano un criterio logico come in base a quanto finora argomentato è avvenuto nel caso di specie.

La novità della questione prospettata consente di compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Paola Patatini, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ugo De Carlo Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO
devilmaycry94
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 1
Iscritto il: sab mar 31, 2018 4:56 pm

Re: Transito nel ruolo Ufficiali: i Pro e i Contro.

Messaggio da devilmaycry94 »

Salve a tutti, sono un maresciallo attualmente effettivo alla Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze. Sono in vendita i miei appunti di matematica per la prova orale del concorso Ufficiali CC (a cui io stesso parteciperò appena possibile), chi fosse interessato mi contatti all'indirizzo e-mail cricri94497@live.it. A garanzia, vi posso inviare il file PDF, che però è protetto da password. Il costo è di 20 euro e al momento dell'avvenuto pagamento, sarà mia premura inviare il codice di sblocco. Tutte le ulteriori informazioni, ve le posso fornire in privato tramite il mio indirizzo email. Grazie per la Vostra attenzione !!
iz0saq
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 22
Iscritto il: sab lug 05, 2014 11:52 am

Re: Transito nel ruolo Ufficiali: i Pro e i Contro.

Messaggio da iz0saq »

Risposta a PANORAMA.
La sentenza che hai postato riguarda quelli che hanno fatto ricorso e che non hanno il requisito minimo dei 50 anni.
Io ho i requisiti previsti ma mi sorge un dubbio che è il seguente:
- arruolato nel 3/1981 e rientro tra quelli che dovranno fare ricorso per l'applicazione della famosa aliquota del 44%;
- nell'ipotesi dovessi transitare nel ruolo ufficiali potrei fare ricorso essendo uno status diverso dal precedente? (vedasi il ricorso perso dell'ufficiale dell'aeronautica già sottufficiale).
Ti ringrazio per l'eventuale risposta in considerazione che l'istituzione di questo ruolo straordinario di ufficiale, proprio perché è straordinario potrebbe nascondere delle amare sorprese per chi è prossimo alla pensione.
iosonoquì
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1010
Iscritto il: ven giu 19, 2009 7:16 pm

Re: Transito nel ruolo Ufficiali: i Pro e i Contro.

Messaggio da iosonoquì »

devilmaycry94 ha scritto:Salve a tutti, sono un maresciallo attualmente effettivo alla Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze. Sono in vendita i miei appunti di matematica per la prova orale del concorso Ufficiali CC (a cui io stesso parteciperò appena possibile), chi fosse interessato mi contatti all'indirizzo e-mail cricri94497@live.it. A garanzia, vi posso inviare il file PDF, che però è protetto da password. Il costo è di 20 euro e al momento dell'avvenuto pagamento, sarà mia premura inviare il codice di sblocco. Tutte le ulteriori informazioni, ve le posso fornire in privato tramite il mio indirizzo email. Grazie per la Vostra attenzione !!



.....spero che Lei stia scherzando!!!!!!
Darluc
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 92
Iscritto il: ven giu 17, 2011 11:19 am

Re: Transito nel ruolo Ufficiali: i Pro e i Contro.

Messaggio da Darluc »

Evidentemente NO....!
Che razza di gente...
ver21
Altruista
Altruista
Messaggi: 192
Iscritto il: lun feb 05, 2018 7:46 pm

Re: Transito nel ruolo Ufficiali: i Pro e i Contro.

Messaggio da ver21 »

Incominciamo bene!
Bel ufficiale dei CC
Rispondi