TRANSITO NEL RUOLO CIVILE-DESTINAZIONI-PENSIONE

Forum dedicato agli operatori del comparto Sicurezza e Difesa in transito (o già transitati) all'impiego civile.
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taokit
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Re: TRANSITO NEL RUOLO CIVILE-DESTINAZIONI-PENSIONE

Messaggio da taokit »

a me (ministero difesa) ad esempio sono passati (dalla data di presentazione della domanda di transito) 60 giorni e mi hanno risposto con una lettera che stanno facendo l'istruttoria della pratica per vedere se ci sono i requisiti oggettivi e soggettivi bla bla bla... ai fini della definizione del relativo procedimento... quindi non so ora quanto altro tempo ancora passerà per l'effettivo impiego


gianni1971
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Re: TRANSITO NEL RUOLO CIVILE-DESTINAZIONI-PENSIONE

Messaggio da gianni1971 »

Siete stati gentilissimi a rispondermi così velocemente, grazie. Vi terrò aggiornati sul mio iter burocratico.
armandino
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Re: TRANSITO NEL RUOLO CIVILE-DESTINAZIONI-PENSIONE

Messaggio da armandino »

Salve a tutti, sono un sov.capo della polstato, ad aprile 2015 riformato per causa di servizio, chiesto il transito per i ruoli civili.A dicembre 2015 fatto visita presso asl di lecce, giudicato idoneo:Sono in attesa di essere chiamato per la prova a Roma, qualcuno si trova nella mia stessa situazione?
Come sara' la prova? E' complicata?
Sto leggendo qualcosa riguarda il diritto amministrativo, legge 241, organizzazione e attivita' del ministero, non vi nascondo che e' un casino:
Speriamo bene.
Un saluto a tutti
lino
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Re: TRANSITO NEL RUOLO CIVILE-DESTINAZIONI-PENSIONE

Messaggio da lino »

Scusate,qualche collega della difesa ha i nr.telefonici Di persociv inerenti le destinazioni.
Saluto tutti i transitanti e ringrazio sin d'ora.
Per Aspera ad Astra!!!!
maunap
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Re: TRANSITO NEL RUOLO CIVILE-DESTINAZIONI-PENSIONE

Messaggio da maunap »

Buonasera, per quanto ne so io, persociv per quanto riguarda il transito nel ruolo civile, si limita ad avallare ciò che viene deciso in sede di riunione alla quale partecipano gli stati maggiori, il comando generale dei carabinieri e segredifesa. Quindi persociv viene a conoscenza della destinazione del momento in cui perviene la comunicazione. un recapito potrebbe essere questo:
1^ DIVISIONE
(Organici, reclutamento e assunzioni)
Capo 1^ sezione
(Assunzioni per passaggio personale militare all’impiego civile)
Telefono 06.49862447.
Sicuramente le destinazioni e i profili da assegnare sono gestite dal Reparto impiego del personale dello stato maggiore della F.A. a cui appartiene il militare che deve transitare.
Sembra strano ma è così.
lino
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Re: TRANSITO NEL RUOLO CIVILE-DESTINAZIONI-PENSIONE

Messaggio da lino »

Grazie Maunap ,si conoscevo questa sorta di dipendenza "gerarchica"di persociv.
Per Aspera ad Astra!!!!
Halibut
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Re: TRANSITO NEL RUOLO CIVILE-DESTINAZIONI-PENSIONE

Messaggio da Halibut »

Grazie mille x l info maunap. Molto molto utile. Quindi chi decide alla fine è lo stato maggiore di ffaa.
A questo punto chiederei se qualcuno mi sa rispondere se nel caso di trasferimento in sede diversa dall ultima con status mitare è previsto il trattamento economico previsto normalmente x i trasferimenti da mitare ed anche se la risposta è positiva se è possibile chiedere il trasferimento senza oneri x l amministrazione anche x chi passa ai ruoli civili .
gino59
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Re: TRANSITO NEL RUOLO CIVILE-DESTINAZIONI-PENSIONE

Messaggio da gino59 »

Per chi è in procinto o è in riflessione al transito.......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




Transito ex militari impiego civile

Pagina aggiornata al 26/02/2015





​TRANSITO MILITARI

​-Aspetti giuridici-



1) Qual è la normativa di riferimento per il transito degli ex militari, fisicamente inidonei, nei ruoli civili?

L'art. 14 della legge 28 luglio 1999, n. 266, il relativo Decreto Interministeriale 18 aprile 2002, attuativo di tale norma e l'art. 930 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare).
Secondo tale normativa il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio transita, a domanda, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione e secondo la tabella di comparazione allegata al predetto D.I.

2) Chi sono i destinatari di tale normativa?

Tutto il personale militare giudicato inidoneo, per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, al servizio militare incondizionato, ma idoneo al transito nei ruoli civili che, al momento del giudizio di inidoneità, si trovi nella posizione di servizio permanente effettivo e non abbia superato il periodo massimo d'aspettativa di 730 giorni nel quinquennio.

3) A chi deve essere inoltrata l'istanza di transito ed in quali termini?

L'istanza di transito deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 30 gg. dalla data di notifica del giudizio definitivo di inidoneità al servizio militare per lesioni, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza il quale provvederà a trasmetterla alla competente 1^ Div.-1^Sez. della Direzione generale per il personale civile, nonché alla Direzione generale per il personale militare, corredata dell’apposita documentazione così come indicato nella circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, reperibile su questo sito nella sezione "Circolari ed altra documentazione".

4) E' previsto un modulo per la compilazione dell'istanza?

Sì, è previsto un modulo esemplificativo di proposizione della domanda di transito secondo lo schema di cui al modello Allegato 1) alla sopra richiamata circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, reperibile su questo sito nella sezione "Modulistica".

5) Quali documenti devono essere allegati all'istanza?

Secondo le indicazioni della su indicata circolare la domanda deve pervenire a questa Direzione generale, obbligatoriamente corredata di:


1) processo verbale BL/B o estratto dei verbali mod. BL/G e BL/S firmato da tutti i componenti della competente Commissione medica, in originale o copia conforme, dal quale, nel contesto dei giudizi previsti dalla circolare n. 2/03 di DIFESAN, risulti:


a) il giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato;
b) l’espressa indicazione che l’inidoneità al servizio militare incondizionato sia conseguenza di “lesioni dipendenti o no da causa di servizio”.
In caso di coesistenza di più lesioni dipendenti e non da causa di servizio ovvero per le quali sia in corso il relativo riconoscimento, la Commissione stessa deve precisare se la inabilità permanente sia da attribuire, se del caso in misura prevalente, alle une o alle altre.
c) l’idoneità all’ulteriore reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ovvero l’indicazione della non idoneità a tale ulteriore impiego.
d) eventuali controindicazioni all’ulteriore utilizzazione del personale in relazione ai profili professionali del personale civile del Ministero della difesa, tenendo conto dell'infermità accertata (sia in caso di inidoneità al servizio militare incondizionato con idoneità nella riserva, sia in caso di eventuale inidoneità parziale in attesa del giudizio su dipendenza da causa di servizio, sia in caso di inidoneità assoluta), con l’esplicito richiamo all’art. 930 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.


2) modello GL Allegato C alla direttiva DIFESAN PROT. N. 5000/2007 con il quale l’Ente-Distaccamento-Reparto-Comando di appartenenza ha richiesto al Dipartimento Militare di Medicina Legale di competenza, ai fini dell’accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, di avviare il militare alla visita medica collegiale da cui è derivato il giudizio di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato e idoneità all’impiego civile.


3) foglio “AVVERTENZE”, di cui all’Allegato A alla circolare di PERSOMIL DGPM/II/5/1.3 del 16 giugno 2003, opportunamente sottoscritto dall’interessato.


4) dichiarazione di autocertificazione di cui al modello in Allegato 2 alla circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, debitamente compilato a cura dell’interessato.


5) foglio notizie di cui al modello in Allegato 3 alla circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011 debitamente compilato a cura dell’Ente/Distaccamento/Reparto/Comando di appartenenza.

6) Come viene determinata la sede di servizio?

I profili professionali da attribuire e l’indicazione delle sedi di servizio cui assegnare il personale militare transitato saranno individuati nell’ambito di apposite riunioni, a scadenza mensile, con i rappresentanti degli Stati Maggiori/Comando Generale delle FF.AA. e del Segretariato Generale della difesa tenendo presente, per quanto possibile, le esigenze degli istanti nonché l’imprescindibile e superiore interesse pubblico al buon andamento della Pubblica Amministrazione nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa.
Il personale transitato, ove non in contrasto con le esigenze funzionali dell’Amministrazione, rimane in forza, in qualità di dipendente civile, nella regione in cui era in servizio al momento in cui è stato giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato.
Quanto sopra salvo quelle particolari fattispecie meritevoli di elevata tutela sociale che, opportunamente motivate e documentate e purché sussistano corrispondenti vacanze organiche nelle sedi interessate, potranno costituire deroghe alla procedura.
Il militare giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato transitato nei ruoli civili ha l’obbligo di permanenza presso la sede assegnata per almeno un anno dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Eventuali deroghe potranno essere ammesse solo a fronte di particolari sopravvenute fattispecie degne di elevata protezione sociale opportunamente motivate e documentate, da valutarsi a cura dell’Amministrazione.


7) In quale posizione giuridica si trova il personale in attesa di transito?

In attesa delle determinazioni dell'Amministrazione in ordine alla domanda di transito, il personale militare è considerato in aspettativa.

8) In quale momento gli ex militari possono considerarsi transitati e quindi appartenenti, a tutti gli effetti, ai ruoli civili?

Con la firma del contratto individuale di lavoro il transito di un ex militare si considera concluso e di conseguenza, prima di allora, e dunque durante tutta la fase istruttoria, l'ex militare continuerà ad essere amministrato dalla Direzione generale per il personale militare.
Solo contestualmente alla firma del contratto ed alla presentazione in servizio, l'interessato, divenuto a tutti gli effetti dipendente civile, sarà amministrato dalla Direzione generale del personale civile.

9) Monetarizzazione della licenza non fruita.

Eventuali richieste di ferie maturate in ragione del pregresso rapporto di servizio e non fruite all'atto del transito stesso, devono essere fatte valere esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione militare.
Va inoltre chiarito che il periodo di aspettativa previsto dal D.I. 18.04.2002 non dà diritto a maturazione di ferie, trattandosi di speciale aspettativa prevista ad hoc nelle more del perfezionamento del transito stesso.
Eventuali ulteriori quesiti in materia dovranno essere indirizzati alla competente Direzione Generale per il Personale Militare.




TRANSITO MILITARI NEI RUOLI CIVILI AI SENSI DELLA LEGGE 191/75 (riserve di posti in favore della categoria di ex militari congedati senza demerito) e DELLA LEGGE 599/54 (riserve di posti per i sottufficiali che abbiano compiuto 12 anni di effettivo servizio).

Le istanze ai sensi delle leggi indicate non possono essere accolte in quanto le disposizioni contemplate da leggi speciali sono ricadute nell'ambito del dispositivo dell'art. 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, che non le ha fatte salve, a differenza delle riserve in favore delle categorie protette. La legge n. 254/88 ha dunque sospeso l'efficacia degli artt. 28 e 29 della Legge 191/75 e quindi le assunzioni degli ex militari volontari congedati senza demerito e dell'art. 57 della legge 1954 n. 599 e quindi le assunzioni dei sottoufficiali con 12 anni di effettivo servizio. In tal senso si è espressa anche la Corte dei Conti, sez. controllo, con delibera n. 86 del 1993.
Oltretutto il D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, in vigore dal 09/10/2010, ha espressamente abrogato, tra le altre, le due leggi in questione.




TRANSITO MILITARI

-Aspetti economici-


​1) Quale è la normativa di riferimento per il trattamento economico degli ex militari transitati all’impiego civile?



L’art. 2, commi 5 e 8 del Decreto Interministeriale 18 aprile 2002, attuativo dell’art. 14 della legge 266/1999 (v. ora art. 930 d.lgs. 90/2010), stabilisce che il personale transitato nei ruoli civili mantiene la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico risulti inferiore a quello in godimento, allo stesso titolo, all’atto del transito, l’eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi incrementi economici a titolo di assegni fissi e continuativi.




2) Quale è l’Ufficio competente a determinare il trattamento economico spettante ai militari che transitano nel ruolo del personale civile?



In seguito alla sottoscrizione del contratto di lavoro ed all’effettiva presentazione in servizio in qualità di dipendente civile, la determinazione del trattamento economico diventa competenza della Direzione Generale per il Personale Civile - 3° Reparto - 6^ Divisione, che acquisisce la documentazione relativa agli emolumenti ? continuativi e pensionabili – percepiti alla data del giudizio di non idoneità al servizio militare.




3) Il trattamento economico spettante al personale militare, che ha prodotto domanda di transito ed è in attesa della pronuncia dell’amministrazione, è di competenza della Direzione Generale del Personale Civile?



No, il trattamento economico per il periodo di aspettativa, nelle more dell’accoglimento della domanda di transito e fino all’assunzione in servizio come impiegato civile, è di competenza della Direzione Generale per il personale militare. Il momento del transito di detto personale nei ruoli civili si identifica con la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, che produce effetti costitutivi del rapporto. Eventuali pretese economiche relative a detto periodo, pertanto, devono essere avanzate alla Direzione Generale del personale militare.




4) A quale Ente la Direzione Generale per il Personale Civile effettua la richiesta di documentazione economica relativa al militare transitato all’impiego civile?



La richiesta viene indirizzata:




- all’ultimo Ente di servizio ovvero al Centro Documentale (già Distretto Militare) di appartenenza per gli ex militari alle FFAA dell’Esercito Italiano e della Aeronautica Militare;

- alla 10^ Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare ed alla Direzione di Commissariato Marina Militare - Roma, per gli appartenenti alla F.A. della Marina Militare;

- al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, per gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri.




5) Quale trattamento economico spetta al dipendente civile ex militare?



Quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore alla data di assunzione come dipendente civile, integrato da un assegno personale riassorbibile qualora il trattamento economico spettante risulti inferiore a quello in godimento da militare (art. 2, comma 8, D.I. 18 aprile 2002).




6) Come viene calcolato l’assegno riassorbibile?



Sulla base di un raffronto tra gli emolumenti ? fissi e continuativi ? che compongono la retribuzione percepita nella posizione militare (stipendio, retribuzione individuale di anzianità ,indennità di impiego operativo, altri eventuali emolumenti pensionabili) e quella spettante nella qualità di dipendente civile, costituita da stipendio determinato dal CCNL in vigore, retribuzione individuale di anzianità, R.I.A. ed indennità di amministrazione.




7) Quale è il trattamento economico che l’Ente di destinazione del personale militare appena transitato nei ruoli civili è tenuto ad erogare, nelle more della determinazione stipendiale adottata della Direzione Generale per il personale civile?



Nelle more dell’adozione, da parte della Direzione Generale per il personale civile, dell’atto che dispone il trattamento economico, comprensivo dell’assegno personale, gli Enti di destinazione del personale militare transitato nei ruoli civili sono tenuti all’erogazione del solo stipendio base corrispondente all’area e alla fascia retributiva di inquadramento. Successivamente all’adozione del provvedimento di determinazione stipendiale ad opera della Direzione Generale per il personale civile, l’Ente di destinazione del personale in argomento provvede al relativo adeguamento.




8) L’indennità di amministrazione è esclusa dal raffronto delle retribuzioni per il calcolo dell’assegno ad personam?



L’indennità di amministrazione non può essere esclusa dal raffronto delle retribuzioni ai fini del calcolo dell’assegno ad personam, in quanto è elemento fisso e continuativo della retribuzione ed è invariabile nel tempo.




9) Come può essere riassorbito l’assegno personale?



L’assegno personale è definito “riassorbibile” in quanto è una parte di retribuzione che si riduce di pari importo in corrispondenza di miglioramenti economici contrattuali ovvero discendenti da sviluppi economici (acquisizione della fascia retributiva superiore nell’ambito dell’area di inquadramento). Con l'assegno personale, infatti, viene riconosciuto un trattamento economico ad hoc superiore a quello previsto per l’area e la fascia retributiva d’inquadramento fino al suo completo assorbimento, vale a dire fino a quando gli incrementi retributivi predetti progressivamente intervenuti non lo avranno “azzerato”.




10) E’ possibile chiedere l’attribuzione dei benefici economici per un’infermità dipendente da causa di servizio?



Non è più possibile, perché l’art. 70 della legge 133/2008 ha disposto che a decorrere dal 1.1.2009 per i dipendenti civili il riconoscimento della causa di servizio non dà luogo ad un incremento percentuale del trattamento economico.

Tale norma trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti transitati dai ruoli militari per i quali la procedura di riconoscimento della causa di servizio, anche se iniziata quando rivestivano lo status militare, si sia conclusa con provvedimento successivo al 31.12.2008.
KV380AC
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Re: TRANSITO NEL RUOLO CIVILE-DESTINAZIONI-PENSIONE

Messaggio da KV380AC »

Vorrei capire un attimo perché sulla domanda di pppmar c'è tanta confusione.
Ha detto che ha 43 anni e 25 anni effettivi + 5 figurativi.
Dovrebbe essere classe 1971 oppure del 1972.
Passando ai ruoli civili dovrebbe maturare l'anzianità contributiva con 44 anni versati (pensione di anzianità), male che vada andrebbe in pensione a 63 anni.

Qualora pero all'atto della riforma al s.m.i. gli vengano conteggiati i 25+5 = 30 anni
e passi alla gestione impiegato civile dovrebbe lavorare altri 14 anni ( 44 anni di contributi richiesti per pensione di anzianità) pertanto 30 anni + 14 = 44.
Visto che ha 43 anni e dovrebbe lavorarne altri 14 pertanto la pensione è prevista all'eta dei 58 anni circa.

Il discorso dei 67 anni riguarda la pensione di vecchiaia qualora non maturi i contributi richiesti per quella di anzianità.

E' giusto oppure sto sbagliando io ??
furore5
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Re: TRANSITO NEL RUOLO CIVILE-DESTINAZIONI-PENSIONE

Messaggio da furore5 »

Una volta transitati al ruolo civile purtroppo i 5 anni di scivolo si perdono ai fini dell' età pensionabile, se riscatati ai fini del tfs quelli valgono.
coccolo
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Re: TRANSITO NEL RUOLO CIVILE-DESTINAZIONI-PENSIONE

Messaggio da coccolo »

Siamo certi che ai transitati non vengano riconosciuti i 5 anni figurativi maturati al fine del diritto alla pensione?

Quelli maturati entro il 31/12/1995 dovrebbero anche valere al fine del calcolo pensionistico.
naturopata
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Re: TRANSITO NEL RUOLO CIVILE-DESTINAZIONI-PENSIONE

Messaggio da naturopata »

Pubblicato il 27/02/2020
N. 01445/2020REG.PROV.COLL.

N. 08556/2019 REG.RIC.




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8556 del 2019, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;


contro

Il signor-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Bruzzese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor-OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2020 il Cons. Roberto Proietti e uditi per le parti l’Avvocato Elena Del Trono, su delega dichiarata dell’Avvocato Francesco Bruzzese, e l'Avvocato dello Stato Eugenio De Bonis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’appellato, ex assistente capo della Polizia di Stato, è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio nei ruoli della pubblica sicurezza, ma idoneo ai ruoli civili dello Stato che non comportino l’uso delle armi, in seguito a visita medico-collegiale della Commissione medica ospedaliera della Polizia di Stato svoltasi in data 20 marzo 2017.

A seguito della notifica del verbale di inidoneità, in data 21 marzo 2017, l’interessato si è avvalso della facoltà di presentare domanda di transito in altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni civili dello Stato, da esercitare nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 339 del 24 aprile 1982 (recante la disciplina sul “Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato”).

L’interessato ha inoltrato al Ministero dell’Interno, in data 29 marzo 2017, l’istanza per il passaggio ad altre amministrazioni civili dello Stato, chiedendo espressamente di essere assegnato al Ministero degli affari esteri; tale istanza è stata respinta in data 12 giugno 2017 dalla medesima Amministrazione.

E’ stata, allora presentata un’altra istanza al Ministero dell’Interno, in data 14 agosto 2017, al fine di ottenere il transito in altre amministrazioni dello Stato.

Nel frattempo, con provvedimento n. 333 del 28 luglio 2017, il Ministero dell’Interno ha disposto la definitiva dispensa dal servizio dell’appellato, con cessazione del periodo di aspettativa speciale a decorrere dal 15 luglio 2017.

Con successivo provvedimento datato 18 agosto 2017, n. 333D/9172 DIS, la medesima Amministrazione ha dichiarato irricevibile per tardività la seconda domanda di transito in altre Amministrazioni.

2. L’interessato ha proposto ricorso dinanzi al TAR per il Lazio, chiedendo l’annullamento del provvedimento del Ministero degli Affari Esteri del 12 giugno 2017, di rigetto della prima domanda di transito; del provvedimento del Ministero dell’Interno n. 333 del 28 luglio 2017, di dispensa dal servizio per fisica inabilità e di cessazione del periodo di aspettativa speciale; del provvedimento del Ministero dell’Interno n. 333D/9172 DIS del 18 agosto 2017 di irricevibilità della seconda istanza di transito.

Con ricorso per motivi aggiunti, è stato, poi, impugnato il provvedimento prot. n. 12143/2018, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole ha comunicato al Ministero dell’Interno di non poter accogliere la domanda del 17 ottobre 2018 di trasferimento dell’interessato nei propri ruoli.

Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. -OMISSIS-, il TAR ha accolto la domanda cautelare del ricorrente, ai fini del riesame dell’istanza di trasferimento.

In esecuzione di tale ordinanza, il Ministero dell’Interno ha riaperto il procedimento avente ad oggetto il passaggio dell’interessato ad altre amministrazioni civili dello Stato, collocandolo, nelle more, nella posizione di aspettativa speciale prevista dall’articolo 8 del d.P.R. n. 339/1982.

3. Con sentenza n. -OMISSIS-, il TAR per il Lazio ha accolto parzialmente il ricorso, rigettando l’eccezione di incompetenza avanzata dall’Amministrazione, ha annullato i provvedimenti del Ministero dell’Interno n. 333 del 28 luglio 2017 (di dispensa dal servizio per fisica inabilità e di cessazione del periodo di aspettativa speciale) e n. 333D/9172 DIS del 18 agosto 2017 (di irricevibilità della seconda istanza di transito), ha respinto la domanda di annullamento del provvedimento del Ministero degli Affari Esteri del 12 giugno 2017 (di diniego delle prima istanza di transito in data 29 marzo 2017) ed ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti avente ad oggetto il provvedimento prot. n. 12143/2018 con il quale il Ministero delle Politiche Agricole aveva comunicato al Ministero dell’Interno di non poter accogliere la domanda del 17 ottobre 2018 di trasferimento dell’interessato nei propri ruoli.

4. Il Ministero dell’Interno ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato la sentenza del giudice di primo grado, chiedendo la sua riforma nella parte recante l’annullamento dei propri atti.

In particolare, l’Amministrazione ha affermato l’erroneità della sentenza impugnata, deducendo la violazione dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 339 del 24 aprile 982, recante la disciplina relativa al passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato.

L’appellato si è costituito nel giudizio di secondo grado, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza di primo grado.

All’udienza del 13 febbraio 2020, la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. In via preliminare, il Collegio osserva che l’Amministrazione appellante ha affermato che il giudice di primo grado avrebbe errato nel rigettare l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado per difetto di competenza, perché si avrebbe considerato che al momento della presentazione del ricorso il dipendente prestava servizio presso il III Reparto Mobile di Milano, sicché la competenza a giudicare la controversia sarebbe spettata al TAR per la Lombardia.

Al riguardo, va rilevato che il giudice di primo grado ha correttamente dichiarato improcedibile l’eccezione sulla incompetenza, senza giudicarla nel merito, considerando che l’art. 15, comma 2, c.p.a. impone al giudice di decidere sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare.

Nel caso di specie, non è contestato che l’Amministrazione abbia eccepito il difetto di competenza in corso di causa ed, in particolare, dopo l’esame dell’istanza cautelare; infatti, il TAR per il Lazio si era già pronunciato sull’istanza cautelare al momento della proposizione dell’eccezione da parte dell’Amministrazione, sicché, ha correttamente rilevato la preclusione a decidere sulla competenza.

6. Nel merito, l’Amministrazione ha affermato l’erroneità della sentenza del giudice di prime cure, affermando che il testo dell’art. 1 del D.P.R. n. 339/1982 esclude che si possa interpretare estensivamente – come avrebbe fatto il giudice di primo grado - la disciplina inerente al passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato.

Invero, la disposizione in esame attribuirebbe ai dipendenti valutati come inidonei ai ruoli della pubblica sicurezza, ma idonei al servizio in ruoli civili, un beneficio di carattere eccezionale e di stretta interpretazione.

Inoltre, aderire al principio espresso dal TAR per il Lazio nella sentenza di primo grado significherebbe lasciare aperti sine die i termini per la presentazione delle domande volte al trasferimento ad altra amministrazione dello Stato, con aggravio per il bilancio del Ministero di prima appartenenza e per l’erario pubblico in generale.

7. Il Collegio ritiene che l’appello sia fondato e debba essere accolto.

7.1. L’art. 1, del D.P.R. n. 339/1982, stabilisce che “Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego, anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», istituita nell'ambito dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica. La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità assoluta”.

7.2. In applicazione di tale disposizione, il giudice di primo grado ha annullato gli atti del Ministero dell’Interno affermando che:

“L’amministrazione resistente, preso atto dell’esito negativo della domanda di trasferimento al Ministero degli affari esteri, interpretando rigorosamente i termini del procedimento, ha ritenuto irricevibile la seconda domanda ed ha pertanto disposto la dispensa dal servizio del dipendente”.

“L’interpretazione ministeriale della normativa, seppure formalmente corretta, non è sostanzialmente condivisibile, in quanto non aderente allo spirito della norma, tendente a favorire la ricollocazione del personale di Polizia, idoneo al reimpiego, in altre mansioni”.

“Si deve considerare che l’interessato ha presentato tempestivamente la domanda di passaggio ad altra amministrazione civile, non incorrendo quindi nella decadenza procedimentale dall’esercizio di tale facoltà”.

“È vero che la domanda conteneva l’indicazione di una sola amministrazione quale potenziale destinataria del trasferimento e che la richiesta di poter transitare, eventualmente, anche in altri ministeri è stata presentata tardivamente rispetto al termine stabilito dal regolamento, ma occorre considerare l’incolpevole affidamento dell’interessato che, in base al giudizio di idoneità al servizio in qualsiasi ruolo amministrativo non implicante l’uso delle armi, aveva ritenuto di poter esprimere un’unica preferenza, quella, appunto, per il Ministero degli affari esteri, confidando nell’esito necessariamente favorevole della stessa”.

“Pertanto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, si deve ritenere che l’amministrazione resistente avrebbe dovuto consentire la integrazione della prima domanda prima di disporre la definitiva cessazione dal servizio dell’interessato; ciò in quanto lo scopo del regolamento applicato è quello di favorire, per quanto possibile, il reimpiego del personale di Polizia inidoneo alle proprie mansioni; tale finalità deve prevalere sul rispetto formale dei termini del procedimento che non possono essere intesi come perentori, purché, come nel caso concreto, la volontà di reimpiego sia stata chiaramente espressa entro il termine di 30 giorni dalla valutazione medico-legale di inidoneità”.

7.3. Tali affermazioni non sono condivisibili, posto che lo stesso giudice di primo grado ha rilevato che:

- l’Amministrazione appellante ha dato una interpretazione testuale alla normativa di riferimento;

- l’interessato ha presentato tempestivamente solo la domanda di passaggio ad altra amministrazione civile recante l’indicazione di una sola amministrazione quale potenziale destinataria del trasferimento;

- la richiesta di poter transitare, eventualmente, anche in altri ministeri è stata presentata tardivamente rispetto al termine stabilito dal regolamento.

Come correttamente affermato dall’Amministrazione appellante, l’iter argomentativo seguito dal giudice di primo grado deve ritenersi errato, in quanto in contrasto con il principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione e con quanto chiaramente stabilito dall’art. 1 D.P.R. n. 339/1982, posto che il legislatore non ha attribuito ai dipendenti giudicati inidonei ai servizi di pubblica sicurezza, ma idonei ai ruoli civili delle amministrazioni, la possibilità di chiedere il trasferimento in altre amministrazioni in qualunque tempo.

Infatti, la disposizione richiamata, come rilevato, prevede espressamente che la domanda di trasferimento possa essere presentata entro un termine stringente di 30 giorni (art. 1 del DPR n. 339/1982), decorrente dalla valutazione medico-legale di inidoneità; così come un termine stringente (di 150 giorni) è messo a disposizione dell’Amministrazione per pronunciarsi (art. 8, comma 2, DPR n. 339/1982), altrimenti l’istanza si intende accolta per effetto del silenzio-assenso (art. 8, comma 3, DPR n. 339/1982).

7.4. Tale disposizione prevede un beneficio di carattere eccezionale e, quindi, va considerata di stretta interpretazione; anche per evitare che possano essere presentate domande a distanza di tempo dall’accertamento dell’inidoneità, con aggravio di spesa determinato dalla necessità di prolungare la permanenza nella posizione di aspettativa retribuita ex art. 8, comma 4, del DPR n. 339/1982, il quale stabilisce che “Nel periodo intercorrente, il personale è collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità”).

7.5. Una diversa interpretazione non può essere condivisa neanche prendendo in considerazione l’esigenza di tutelare il legittimo affidamento dell’interessato all’accoglimento della prima domanda presentata per il trasferimento presso il Ministero degli Affari Esteri.

Infatti, il testo dell’articolo 1 del DPR n. 339/1982 induce chiaramente a ritenere che l’Amministrazione destinataria della richiesta abbia un potere discrezionale di valutazione circa l’accoglimento o meno dell’istanza.

Quindi, è onere dell’interessato presentare tempestivamente ulteriori domande tese ad ottenere il trasferimento in altre amministrazioni, per prevenire un esito negativo dell’istanza di transito presso il Ministero degli Affari Esteri.

7.6. In conclusione, il Collegio ritiene che – in assenza di deroghe al disposto di cui all’articolo 1 del D.P.R. n. 339/1982 - devono ritenersi legittimi i provvedimenti adottati dal Ministero dell’Interno n. 333 del 28 luglio 2017 (con cui è stata disposta la definitiva dispensa dal servizio del Signor Campagna) e n. 333D/9172 DIS del 18 agosto 2017 (con cui è stata dichiarata irricevibile per tardività la seconda domanda di transito in altre amministrazioni).

8. Alla luce delle considerazioni precedono, il Collegio ritiene che l’appello sia fondato e debba essere accolto, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I Quater, n.-OMISSIS-.

9. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellato.

10. Sussistono gravi ed eccezionali motivi – alla particolare natura della controversia, della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese dei due gradi di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 8556 del 2019, come in epigrafe proposto, così provvede:

accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma la sentenza del TAR per il Lazio, Sez. I quater, n. -OMISSIS-, respinge il ricorso di primo grado;

dispone la integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio fra le parti in causa;

manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellato;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:




Luigi Maruotti, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore







L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Proietti Luigi Maruotti






IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Re: TRANSITO NEL RUOLO CIVILE-DESTINAZIONI-PENSIONE

Messaggio da perdu »

Se vieni riformato,senza causa di servizio è non prendi pensione privilegiata, nel ruolo civile vai in pensione con gli anni di contributi previsti con legge la Fornero, cioe con 43 anni e 10 mesi.
Se invece sei riformato e prendi la pensione privilegiata per causa di servizio, andrai in pensione con gli anni del ruolo civile, cioe con la legge Fornero devi avere minimo di 20 anni di contributi, 67 anni di età.
Salude e trigu
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Re: TRANSITO NEL RUOLO CIVILE-DESTINAZIONI-PENSIONE

Messaggio da oreste.vignati »

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