Transito nel Ruolo civile del Ministero della Difesa

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sthefanomar

Transito nel Ruolo civile del Ministero della Difesa

Messaggio da sthefanomar »

Salve,purtroppo a causa di una inidoneità al servizio rischio di transitare nel ruolo civile del Ministero della Difesa...volevo sapere se possibile questo cosa comporta a livello di stipendio,ferie,pensioni,mansioni e trasferimenti.Preciso che sono effettivo al Comando Legione CC Campania...grazie


jak

Re: Transito nel Ruolo civile del Ministero della Difesa

Messaggio da jak »

Un vecchio proverbio dice: Chi cerca trova.
Con questo voglio dirti che se usi il tasto CERCA in alto a dx,potrai trovare tutte le domande alle tue risposte,molto piu in fretta di quanto un utente possa fare a risponderti...
Se vai nella sezione apposita dei CC,troverai tanti post di colleghi che ci son passati pria di te.


ps:poi un consiglio,se vuoi un consulto sulla tua situazione,sarebbe giusto indicare almeno qualche dato lavorativo,tipo età anagrafica,anni di servizio,patologia e giorni di malattia/aspettativa già fruita.
Ciao e in bocca al lupo
gino59
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Re: Transito nel Ruolo civile del Ministero della Difesa

Messaggio da gino59 »

sthefanomar ha scritto:Salve,purtroppo a causa di una inidoneità al servizio rischio di transitare nel ruolo civile del Ministero della Difesa...volevo sapere se possibile questo cosa comporta a livello di stipendio,ferie,pensioni,mansioni e trasferimenti.Preciso che sono effettivo al Comando Legione CC Campania...grazie




:arrow: Ragazzi.... :!: :!: :!: :arrow: pero',diamoci una mossa: :arrow: non stiamo ad aspettare che ci :arrow: cade tutto dalle muvole come giustamente ha ribadito :arrow: l'amico jak :arrow: :wink:
:arrow: Un vecchio proverbio dice: Chi cerca trova. :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:






PER OPPORTUNA CONOSCENZA.-
da gino59 » mar feb 05, 2013 7:07 pm

Direzione Generale per il Personale Civile (PERSOCIV)
Transito ex militari all'impiego civile


TRANSITO MILITARI

(Aggiornamento al 31/12/2012)

-Aspetti giuridici-



1) Qual è la normativa di riferimento per il transito degli ex militari, fisicamente inidonei, nei ruoli civili?

L'art. 14 della legge 28 luglio 1999, n. 266, il relativo Decreto Interministeriale 18 aprile 2002, attuativo di tale norma e l'art. 930 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare).
Secondo tale normativa il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio transita, a domanda, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione e secondo la tabella di comparazione allegata al predetto D.I.

2) Chi sono i destinatari di tale normativa?

Tutto il personale militare giudicato inidoneo, per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, al servizio militare incondizionato, ma idoneo al transito nei ruoli civili che, al momento del giudizio di inidoneità, si trovi nella posizione di servizio permanente effettivo e non abbia superato il periodo massimo d'aspettativa di 730 giorni nel quinquennio.

3) A chi deve essere inoltrata l'istanza di transito ed in quali termini?

L'istanza di transito deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 30 gg. dalla data di notifica del giudizio definitivo di inidoneità al servizio militare per lesioni, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza il quale provvederà a trasmetterla alla competente 1^ Div.-1^Sez. della Direzione generale per il personale civile, nonché alla Direzione generale per il personale militare, corredata dell’apposita documentazione così come indicato nella circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, reperibile su questo sito nella sezione "Circolari ed altra documentazione".

4) E' previsto un modulo per la compilazione dell'istanza?

Sì, è previsto un modulo esemplificativo di proposizione della domanda di transito secondo lo schema di cui al modello Allegato 1) alla sopra richiamata circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, reperibile su questo sito nella sezione "Modulistica".

5) Quali documenti devono essere allegati all'istanza?

Secondo le indicazioni della su indicata circolare la domanda deve pervenire a questa Direzione generale, obbligatoriamente corredata di:

1) processo verbale BL/B o estratto dei verbali mod. BL/G e BL/S firmato da tutti i componenti della competente Commissione medica, in originale o copia conforme, dal quale, nel contesto dei giudizi previsti dalla circolare n. 2/03 di DIFESAN, risulti:

a) il giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato;
b) l’espressa indicazione che l’inidoneità al servizio militare incondizionato sia conseguenza di “lesioni dipendenti o no da causa di servizio”.
In caso di coesistenza di più lesioni dipendenti e non da causa di servizio ovvero per le quali sia in corso il relativo riconoscimento, la Commissione stessa deve precisare se la inabilità permanente sia da attribuire, se del caso in misura prevalente, alle une o alle altre.
c) l’idoneità all’ulteriore reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ovvero l’indicazione della non idoneità a tale ulteriore impiego.
d) eventuali controindicazioni all’ulteriore utilizzazione del personale in relazione ai profili professionali del personale civile del Ministero della difesa, tenendo conto dell'infermità accertata (sia in caso di inidoneità al servizio militare incondizionato con idoneità nella riserva, sia in caso di eventuale inidoneità parziale in attesa del giudizio su dipendenza da causa di servizio, sia in caso di inidoneità assoluta), con l’esplicito richiamo all’art. 930 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2) modello GL Allegato C alla direttiva DIFESAN PROT. N. 5000/2007 con il quale l’Ente-Distaccamento-Reparto-Comando di appartenenza ha richiesto al Dipartimento Militare di Medicina Legale di competenza, ai fini dell’accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, di avviare il militare alla visita medica collegiale da cui è derivato il giudizio di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato e idoneità all’impiego civile.

3) foglio “AVVERTENZE”, di cui all’Allegato A alla circolare di PERSOMIL DGPM/II/5/1.3 del 16 giugno 2003, opportunamente sottoscritto dall’interessato.

4) dichiarazione di autocertificazione di cui al modello in Allegato 2 alla circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, debitamente compilato a cura dell’interessato.

5) foglio notizie di cui al modello in Allegato 3 alla circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011 debitamente compilato a cura dell’Ente/Distaccamento/Reparto/Comando di appartenenza.

6) Come viene determinata la sede di servizio?

I profili professionali da attribuire e l’indicazione delle sedi di servizio cui assegnare il personale militare transitato saranno individuati nell’ambito di apposite riunioni, a scadenza mensile, con i rappresentanti degli Stati Maggiori/Comando Generale delle FF.AA. e del Segretariato Generale della difesa tenendo presente, per quanto possibile, le esigenze degli istanti nonché l’imprescindibile e superiore interesse pubblico al buon andamento della Pubblica Amministrazione nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa.
Il personale transitato, ove non in contrasto con le esigenze funzionali dell’Amministrazione, rimane in forza, in qualità di dipendente civile, nella regione in cui era in servizio al momento in cui è stato giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato.
Quanto sopra salvo quelle particolari fattispecie meritevoli di elevata tutela sociale che, opportunamente motivate e documentate e purché sussistano corrispondenti vacanze organiche nelle sedi interessate, potranno costituire deroghe alla procedura.
Il militare giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato transitato nei ruoli civili ha l’obbligo di permanenza presso la sede assegnata per almeno un anno dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Eventuali deroghe potranno essere ammesse solo a fronte di particolari sopravvenute fattispecie degne di elevata protezione sociale opportunamente motivate e documentate, da valutarsi a cura dell’Amministrazione.

7) In quale posizione giuridica si trova il personale in attesa di transito?

In attesa delle determinazioni dell'Amministrazione in ordine alla domanda di transito, il personale militare è considerato in aspettativa.

In quale momento gli ex militari possono considerarsi transitati e quindi appartenenti, a tutti gli effetti, ai ruoli civili?

Con la firma del contratto individuale di lavoro il transito di un ex militare si considera concluso e di conseguenza, prima di allora, e dunque durante tutta la fase istruttoria, l'ex militare continuerà ad essere amministrato dalla Direzione generale per il personale militare.
Solo contestualmente alla firma del contratto ed alla presentazione in servizio, l'interessato, divenuto a tutti gli effetti dipendente civile, sarà amministrato dalla Direzione generale del personale civile.

9) Monetarizzazione della licenza non fruita.

Eventuali richieste di ferie maturate in ragione del pregresso rapporto di servizio e non fruite all'atto del transito stesso, devono essere fatte valere esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione militare.
Va inoltre chiarito che il periodo di aspettativa previsto dal D.I. 18.04.2002 non dà diritto a maturazione di ferie, trattandosi di speciale aspettativa prevista ad hoc nelle more del perfezionamento del transito stesso.
Eventuali ulteriori quesiti in materia dovranno essere indirizzati alla competente Direzione Generale per il Personale Militare.




TRANSITO MILITARI NEI RUOLI CIVILI AI SENSI DELLA LEGGE 191/75 (riserve di posti in favore della categoria di ex militari congedati senza demerito) e DELLA LEGGE 599/54 (riserve di posti per i sottufficiali che abbiano compiuto 12 anni di effettivo servizio).

Le istanze ai sensi delle leggi indicate non possono essere accolte in quanto le disposizioni contemplate da leggi speciali sono ricadute nell'ambito del dispositivo dell'art. 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, che non le ha fatte salve, a differenza delle riserve in favore delle categorie protette. La legge n. 254/88 ha dunque sospeso l'efficacia degli artt. 28 e 29 della Legge 191/75 e quindi le assunzioni degli ex militari volontari congedati senza demerito e dell'art. 57 della legge 1954 n. 599 e quindi le assunzioni dei sottoufficiali con 12 anni di effettivo servizio. In tal senso si è espressa anche la Corte dei Conti, sez. controllo, con delibera n. 86 del 1993.
Oltretutto il D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, in vigore dal 09/10/2010, ha espressamente abrogato, tra le altre, le due leggi in questione.




TRANSITO MILITARI

-Aspetti economici-



1) Quale è la normativa di riferimento per il trattamento economico degli ex militari transitati all'impiego civile?

Il Decreto Interministeriale 18 aprile 2002, attuativo della legge 266/1999, stabilisce che il personale militare giudicato non idoneo al servizio militare transita a domanda,nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.

2) Quale è l'Ufficio competente a gestire il trattamento economico spettante al militare che transita nei ruoli del personale civile?

A seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro e dell'effettiva presentazione in servizio quale dipendente civile, la determinazione del trattamento economico diventa competenza della Direzione Generale per il personale civile, in particolare della 6^ Divisione (ex 10^), che acquisisce la documentazione relativa agli emolumenti - continuativi e pensionabili - percepiti alla data di decorrenza del giudizio di non idoneità al servizio militare.

3) Il trattamento economico spettante al personale militare, che ha prodotto domanda di transito ed in attesa della pronuncia dell'amministrazione, è di competenza della Direzione Generale per il personale civile?

No, il trattamento economico per il periodo di aspettativa nelle more dell'accoglimento della domanda di transito e fino all'assunzione in servizio come impiegato civile, è di competenza della Direzione Generale per il personale militare.
Infatti, il momento del transito di detto personale nei ruoli civili non può che identificarsi con la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro che, come noto, produce effetti costitutivi del rapporto.
Eventuali pretese economiche relative al suddetto periodo, pertanto, presentate sottoforma di quesiti, istanze o ricorsi, non devono essere avanzate a Persociv.

4) A quale Ente Persociv effettua la richiesta di documentazione economica relativa al militare transitato all' impiego civile?

La richiesta viene indirizzata :

- all'ultimo Ente di servizio ovvero al Centro Documentale (o Distretto Militare) di appartenenza per gli ex militari appartenenti alle FF.AA. dell'Esercito e dell'Aereonautica;
- alla 10^ Divisione (ex 14^) di Persomil ed alla Direzione di Commissariato Marina Militare - Roma, per gli appartenenti alla F.A. della Marina Militare;
- al Comando Generale dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, per gli appartenenti alla F.A. dei Carabinieri.

5) Quale trattamento economico spetta al dipendente civile ex militare?

Quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale in vigore alla data di assunzione come dipendente civile, integrato da un assegno personale riassorbibile qualora il trattamento economico spettante risulti inferiore a quello in godimento da militare.

6) Come viene calcolato l'assegno riassorbibile?

Sulla base di un raffronto tra gli emolumenti - fissi e continuativi - che compongono la retribuzione percepita nella posizione di militare (stipendio, retribuzione individuale di anzianità, indennità di impiego operativo, altri eventuali emolumenti pensionabili) e quella spettante da civile - costituita da stipendio determinato dal C.C.N.L. in vigore, retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) ed indennità di amministrazione - .

7) Qual è il trattamento economico che l'Ente di destinazione del personale militare appena transitato nei ruoli civili è tenuto ad erogare, nelle more della determinazione stipendiale definitiva adottata dalla Direzione Generale per il personale civile?

Nelle more dell'emissione da parte della Direzione Generale per il personale civile, dell'atto che dispone il trattamento economico totale, comprensivo dell'assegno ad personam, gli Enti di destinazione del personale militare transitato nei ruoli civili, sono tenuti all'erogazione del solo stipendio base corrispondente al profilo professionale dei dipendenti ex militari.
Un volta emesso da Persociv il provvedimento di determinazione stipendiale, l'Ente di destinazione del personale in argomento, provvede all'adeguamento del trattamento economico, conguagliando gli arretrati delle somme di eventuali somme non ancora percepite.
Si precisa, che eventuali anticipi di somme corrisposti oltre lo stipendio base agli ex militari, non regolate secondo la modalità sopra rappresentata, rientrano nella discrezionalità del Direttore dell'Ente che si assume, pertanto, anche le relative responsabilità contabili.

L'indennità di amministrazione è esclusa dal raffronto delle retribuzioni per il calcolo dell'assegno ad personam?

L'indennità di amministrazione non può essere esclusa dal raffronto delle retribuzioni per il calcolo dell'assegno ad personam,in quanto è elemento fisso e continuativo della retribuzione ed è invariabile nel tempo.

9) Come viene riassorbito l'assegno personale?

L'assegno personale è definito "riassorbibile" in quanto è una parte di retribuzione che viene a scalare man mano che vi sono aumenti contrattuali. Tramite l'assegno, infatti, viene riconosciuto uno stipendio netto superiore rispetto allo standard contrattuale previsto per la posizione giuridica quale dipendente civile, ma se lo standard contrattuale aumenta lo stipendio comprensivo di assegno riassorbibile resta stabile finché due valori non si equivalgono. In sintesi tutti i futuri miglioramenti economici spettanti a vario titolo al personale civile non hanno effetto sulla retribuzione dell' ex militare fino a concorrenza dell' assegno stesso.

10) L'assegno ad personam subisce il riassorbimento anche in caso di progressioni economiche?

L'assegno ad personam si riassorbe anche in caso di progressioni economiche, poiché comportano un aumento di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi, come disciplinato dal comma 8, dell'articolo 2, del decreto interministeriale 18 aprile 2002.

11) Effetti del passaggio all'impiego civile

Il dipendente proveniente dai ruoli militari una volta passato a domanda all'impiego civile rimane sottoposto a tutti gli effetti alla disciplina contrattuale e legislativa prevista per l'impiego civile.

12) Cause di servizio

L'art.70 della legge 133/2008 dispone che a decorrere dal 1°.1.2009 per i dipendenti civili, il riconoscimento della causa di servizio non dà più luogo all'incremento percentuale sul trattamento economico.
Tale norma trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti transitati dai ruoli militari per i quali la procedura di riconoscimento della causa di servizio, anche se iniziata quando rivestivano lo status di militare, si sia conclusa con provvedimento successivo al 31.12.2008. Saluti


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gino59
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jak

Re: Transito nel Ruolo civile del Ministero della Difesa

Messaggio da jak »

Purtroppo Gino59,posso capire chi in condizioni emotive poco serene,possa volere risposte qnt prima x togliersi magari i dubbi che ha...
Ma non importa,siamo qui a darci una mano a vicenda,e x un collega in difficoltà,NOI FACCIAMO QUESTO ED ALTRO :wink: :wink: :wink: :wink:
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Re: Transito nel Ruolo civile del Ministero della Difesa

Messaggio da gino59 »

jak ha scritto:Purtroppo Gino59,posso capire chi in condizioni emotive poco serene,possa volere risposte qnt prima x togliersi magari i dubbi che ha...
Ma non importa,siamo qui a darci una mano a vicenda,e x un collega in difficoltà,NOI FACCIAMO QUESTO ED ALTRO :wink: :wink: :wink: :wink:



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sthefanomar

Re: Transito nel Ruolo civile del Ministero della Difesa

Messaggio da sthefanomar »

Grazie x la comprensione e x l'esaustiva risposta.Vi auguro una buona giornata
jak

Re: Transito nel Ruolo civile del Ministero della Difesa

Messaggio da jak »

al 99% resterai in Amm.Difesa,è difficile che ti spostano di Ministero,e sicuramente resterai in Emilia Romagna,ma non è detto che la città sarà Rimini...
jak

Re: Transito nel Ruolo civile del Ministero della Difesa

Messaggio da jak »

Si certo,potresti capitare in un comando aeronautica,esercito,marina...un mio collega,è stato trasferito in un comando aeronautico,a 40km da dove faceva prima servzio....sempre stessa regione e stessa prov.
però non so se il comando debba avere la carenza organica,ma credo di si,altrimeti si rischi di intasare un solo reparto,se fosse molto appetibile...nn so se mi son spiegato :lol:
panorama
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Re: Transito nel Ruolo civile del Ministero della Difesa

Messaggio da panorama »

Qui c'è la circolare del M.D. con relativo modulo di domanda ed altro.


http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA ... 6.2011.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
panorama
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Re: Transito nel Ruolo civile del Ministero della Difesa

Messaggio da panorama »

Per dirimere ogni dubbio avvenire.
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Reiezione della istanza ad ottenere trattamento economico misura intera nelle more del passaggio dall’Arma dei carabinieri al personale civile del Ministero della Difesa.

1) - passaggio, per inidoneità, dall’Arma dei Carabinieri (15\9\2009) al personale civile del Ministero della Difesa (30\6\2011).

2) - il tenente ……., è stato assunto, in qualità di funzionario amministrativo (A3-F3) soltanto in data 1\7\2011, ben oltre il termine imposto dalla legge per definire il passaggio, dei carabinieri giudicati inidonei al servizio, nei ruoli civili del Ministero della difesa.

3) - Con DM 18\4\2002 è stata data attuazione alla previsione legislativa sopra ricordata ed il procedimento ivi previsto ha stabilito che l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro 150 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Qualora entro predetto termine l’amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza s’intende accolta”.

4) - Erra l’Avvocatura dello Stato laddove interpreta in senso restrittivo l’art. 2 comma 7 ritenendo che fino alla sottoscrizione del contratto il militare giudicato inidoneo al servizio d’istituto, debba godere il trattamento economico goduto all’atto del giudizio d’inidoneità.

5) - La norma in discussione infatti recita: ” In attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio d’inidoneità ”.

6) - La norma invocata dunque associa il trattamento economico da corrispondere soltanto per il tempo previsto dalla legge per il passaggio nei ruoli, passaggio che per letterale espressione della norma, decorso il termine di 150 gg. si intende maturato “la domanda si considera accolta”.

7) - Seguendo l’amministrazione nella sua difesa, vi sarebbe da un lato un’assenza di sanzione, in relazione al superamento del termine di legge, e un ingiustificato aggravio della condizione economica del militare che, pur avendo dopo i 150 gg. maturato il diritto all’impiego, si vede pregiudicato economicamente con il permanere della decurtazione dell’indennità di aspettativa, per un tempo a lui non imputabile e, teoricamente, non conoscibile.

8) - Il Collegio condivide pertanto quella giurisprudenza (Tar Sardegna, I 1\2\2010 n.108) che afferma che il danno derivante dal ritardo dell’amministrazione nel dare esecuzione all’inserimento nei ruoli civili dell’ex militare, non possa che ricadere sull’amministrazione stessa, azzerando il regime economico dell’aspettativa fino a quel momento in godimento, per riespandere il diritto a tale trattamento nella misura intera.

Ricorso ACCOLTO.

I miei punti interessanti sono il 7 e 8 di cui sopra.

Il resto leggetelo direttamente qui sotto.
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23/01/2014 201400133 Sentenza 1


N. 00133/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01088/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1088 del 2011, proposto da:
S. R., rappresentato e difeso dall'avv. Armando Gamalero, con domicilio eletto presso Armando Gamalero in Genova, via XX Settembre 14/12a;

contro
Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

per l'annullamento della nota 30\8\2011 avente ad oggetto la reiezione della istanza ad ottenere trattamento economico misura intera nelle more del passaggio dall’Arma dei carabinieri al personale civile del Ministero della Difesa.

E per la condanna del Ministero al pagamento della predetta indennità.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso regolarmente notificato e depositato il ricorrente chiede al Tribunale l'annullamento della nota 30\8\2011 avente ad oggetto la reiezione della istanza volta ad ottenere il trattamento economico misura intera, nelle more del suo passaggio, per inidoneità, dall’Arma dei Carabinieri (15\9\2009) al personale civile del Ministero della Difesa (30\6\2011).

Veniva altresì chiesta la condanna del Ministero al pagamento della predetta indennità.

L’azione di annullamento è affidata ad un unico motivo di ricorso così rubricato.

1)-Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 l.n.266\1999 e del DM 18\4\2002. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità, ingiustizia grave e manifesta, carenza d’istruttoria e di motivazione.

Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato per il Ministero intimato che con apposita memoria, ribadiva la legittimità dell’operato dell’amministrazione concludendo per il rigetto del ricorso.

Acquisita la memoria di replica del ricorrente la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 5\12\2013.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Come già accennato nella narrazione in fatto, il tenente ……., è stato assunto, in qualità di funzionario amministrativo (A3-F3) soltanto in data 1\7\2011, ben oltre il termine imposto dalla legge per definire il passaggio, dei carabinieri giudicati inidonei al servizio, nei ruoli civili del Ministero della difesa.

La norma invocata (art. 14, comma 5 l.n.266\1999) afferma infatti che il militare giudicato “non idoneo al servizio militare incondizionato, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal DPR n.339\32 da definire con Decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica”.

Con DM 18\4\2002 è stata data attuazione alla previsione legislativa sopra ricordata ed il procedimento ivi previsto ha stabilito che l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro 150 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Qualora entro predetto termine l’amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza s’intende accolta”.

La situazione del militare in transito nei ruoli civili del Ministero ha quindi un diverso regime nel tempo lasciato dalla legge affinchè l’Amministrazione si pronunci sulla domanda e un regime che non può che essere diverso scaduto il termine dopo il quale il soggetto ha maturato il diritto alla sottoscrizione del contratto presso l’amministrazione di destinazione.

Erra l’Avvocatura dello Stato laddove interpreta in senso restrittivo l’art. 2 comma 7 ritenendo che fino alla sottoscrizione del contratto il militare giudicato inidoneo al servizio d’istituto, debba godere il trattamento economico goduto all’atto del giudizio d’inidoneità.

La norma in discussione infatti recita:”In attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio d’inidoneità”.

La norma invocata dunque associa il trattamento economico da corrispondere soltanto per il tempo previsto dalla legge per il passaggio nei ruoli, passaggio che per letterale espressione della norma, decorso il termine di 150 gg. si intende maturato “la domanda si considera accolta”.

Seguendo l’amministrazione nella sua difesa, vi sarebbe da un lato un’assenza di sanzione, in relazione al superamento del termine di legge, e un ingiustificato aggravio della condizione economica del militare che, pur avendo dopo i 150 gg. maturato il diritto all’impiego, si vede pregiudicato economicamente con il permanere della decurtazione dell’indennità di aspettativa, per un tempo a lui non imputabile e, teoricamente, non conoscibile.

Il Collegio condivide pertanto quella giurisprudenza (Tar Sardegna, I 1\2\2010 n.108) che afferma che il danno derivante dal ritardo dell’amministrazione nel dare esecuzione all’inserimento nei ruoli civili dell’ex militare, non possa che ricadere sull’amministrazione stessa, azzerando il regime economico dell’aspettativa fino a quel momento in godimento, per riespandere il diritto a tale trattamento nella misura intera.

Il provvedimento impugnato va dunque accolto ed annullata la nota racc. del Comando Generale dell’Arma dei CC. nella parte in cui nega il trattamento economico in misura intera, dal momento della maturazione del termine di conclusione del procedimento per il passaggio nei ruoli civili del Min. della difesa (15\9\2009) fino all’atto di sottoscrizione del nuovo contratto (30\6\2011).

Condanna conseguentemente l’Amministrazione al pagamento delle differenze dovute, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota racc. 30\8\2011 del Comando Generale dell’Arma dei CC. nella parte in cui nega il trattamento economico dell’aspettativa in misura intera, dal momento della maturazione del termine di conclusione del procedimento per il passaggio nei ruoli civili del Min. della difesa (15\9\2009) fino all’atto di sottoscrizione del nuovo contratto (30\6\2011).

Condanna conseguentemente l’Amministrazione al pagamento delle differenze dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Le spese di lite sono poste a carico del Ministero resistente e liquidate nella misura complessiva di €.2000 (duemila), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Santo Balba, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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panorama
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Re: Transito nel Ruolo civile del Ministero della Difesa

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Ricorso Accolto
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1) - in data 27 ottobre 2008, dichiarato “non idoneo permanentemente al s. m. i. in modo assoluto e da congedare dalla data odierna” e “reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell'A.D. (L.266/99)”.

2) - in data del 12 novembre 2008, il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 14 della legge 266/1999 (norma oggi abrogata e sostituita dall'art. 930 del ed. Codice dell'ordinamento Militare, emanato con d.lgs. n. 66/2010), nonché del D.M. 18 aprile 2002, di transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

3) - solo in data 15 marzo 2010, dopo la sottoscrizione del contratto in data 1° marzo 2010, è stato assunto

4) - Lo stesso lamenta che nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di transito nei ruoli civili o meglio dalla data della accertata inidoneità al servizio e la stipula del contratto di impiego, non ha percepito alcun tipo di trattamento economico nei termini indicati dal D.M. 18.4.2002 e dall'art. 14 della legge 266/1999 (oggi art. 930 del ed. Codice dell'ordinamento Militare)

5) - in data 12 aprile 2009 (termine di scadenza di 150 giorni previsto dall'art. 2 DM 18 aprile 2002).


IL TAR LAZIO precisa:

6) - alla parte ricorrente, ……., non sono stati corrisposti gli emolumenti relativi al periodo di Aspettativa, così come statuito dalla normativa vigente e sopra riportata, mentre lo stipendio afferente al nuovo impiego è stato riconosciuto, dopo i 150 giorni previsti e solo dopo la stipula del relativo contratto.

7) - accertata la inidoneità e presentata la domanda di transito, l’istante è posto in Aspettativa ed ha diritto, dal giorno in cui è stato dichiarato non idoneo al servizio e per tutti i successivi 150 giorni, al trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità nei termini indicati dall’art. 26 della Legge n. 187/1976.

8) - La seconda fase è affidata alla valutazione della p.a. che entro gli indicati 150 giorni dovrà determinarsi sulla istanza avanzata.

9) - In questo caso, però, la valutazione non ha natura discrezionale, ma la p.a. è tenuta ad adottare il provvedimento ove ricorrano i presupposti di fatto stabiliti dalla legge (Consiglio di Stato, IV Sezione, 31 Luglio 2009, n. 4854).

10) - Ne consegue che il ricorrente ha titolo alla corresponsione della indennità di aspettativa a far data dal giorno della accertata inidoneità per i successivi 150 giorni dalla presentazione della domanda di transito presso l’amministrazione, assegnati dal legislatore all’amministrazione per definire il procedimento e cioè sino al 12 aprile 2009, secondo le previsioni normative di cui all’art. 26 della Legge n. 187/1976.

11) - Successivamente e sino alla effettiva presa in servizio nell’amministrazione civile il predetto ha diritto, a titolo di risarcimento, allo stipendio previsto per la qualifica successivamente acquisita con il transito.

N.B.: rileggi il punto n. 4, 6-7 e 10-11.

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201809066, - Public 2018-08-29 –

Pubblicato il 29/08/2018


N. 09066/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00209/2013 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 209 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Lanza ed Emilio Forrisi, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Cucchiarelli in Roma, via Lazio, 9;

contro
Ministero della Difesa, Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale Militare, Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento
del diritto a percepire il trattamento economico corrispondente alla propria qualifica ed anzianità, a norma dell'art. 14 della l. n. 266/1999, nonché per la condanna del Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, in persona del legale rappresentante p.t., del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile, in persona del legale rappresentante p.t., ciascuno per quanto di ragione e competenza, a corrispondere le relative somme maturate dal ricorrente, maggiorate degli interessi legali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale Militare e del Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, già sergente in servizio presso il Reggimento di Artiglieria a Cavallo di Milano, è stato, con verbale della C.M.O. di Caserta, n. 511 del 27 ottobre 2008, dichiarato “non idoneo permanentemente al s. m. i. in modo assoluto e da congedare dalla data odierna” e “reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell'A.D. (L.266/99)”.

Con istanza del 12 novembre 2008, il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 14 della legge 266/1999 (norma oggi abrogata e sostituita dall'art. 930 del ed. Codice dell'ordinamento Militare, emanato con d.lgs. n. 66/2010), nonché del D.M. 18 aprile 2002, di transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

Il predetto, solo in data 15 marzo 2010, dopo la sottoscrizione del contratto in data 1° marzo 2010, è stato assunto presso il …… con le mansioni dì assistente di amministrazione, profilo professionale cod 0103, settore 0100, seconda area, fascia retributiva F3 (ex area B, posizione economica B3).

Lo stesso lamenta che nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di transito nei ruoli civili o meglio dalla data della accertata inidoneità al servizio e la stipula del contratto di impiego, non ha percepito alcun tipo di trattamento economico nei termini indicati dal D.M. 18.4.2002 e dall'art. 14 della legge 266/1999 (oggi art. 930 del ed. Codice dell'ordinamento Militare)

Recita, infatti, l’art. 2, settimo comma del D.M. cit. (tutt’ora vigente) : "in attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità".

Con nota raccomandata a/r del 14 giugno 2011 il ricorrente ha inoltrato richiesta di pagamento delle somme spettanti in base al trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.

La Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa, con nota prot. n. 59292 del 1° settembre 2011, ha rappresentato, tra l'altro, che "la gestione del collocamento in aspettativa per i periodi di assenza tra la data di cessazione dal servizio e quella di non idoneità al transito, comprensiva di qualsivoglia richiesta di carattere economico, non essendosi ancora costituito il rapporto di lavoro con l'Amministrazione civile, spetta agli organismi militari, competenti in materia".

Con nota prot. n. M_DACE001/12844 DEL 8.8.2011, invece, l'Ufficio Comando — Sezione Personale Civile del 9° Stormo "F. Baracca" dell'Aeronautica Militare ha comunicato che "per le azioni di competenza, si trasmette copia del foglio in riferimento (non allegato) significando che il Dipendente in parola è stato trasferito presso Codesto comando in data 15 giugno 2011".

Successivamente, con nota prot. n. 0011644 del 18 agosto 2011, l'Ufficio Amministrazione del "Reggimento Artiglieria a Cavallo" di Milano ha precisato che "... prendendo atto di quanto comunicato con lettera a riferimento, provvederà ad esaminare ed espletare gli atti di propria competenza e renderne edotte, successivamente, le parti interessate".

Emerge dal carteggio prodotto in atti dalla parte e non contestato dalla resistente, che i diversi reparti interessati hanno, in buona sostanza, declinato la loro competenza a liquidare gli emolumenti richiesti, tanto che il ricorrente lamenta che, alla data di presentazione del presente ricorso, l'Amministrazione Militare non aveva ancora corrisposto le somme per legge a lui spettanti.

Conseguentemente la parte ricorrente ha chiesto la declaratoria del pagamento delle indicate somme, a far data dal 27 ottobre 2008 (data del verbale di inidoneità pronunciato dal CMO di Caserta) ovvero, in subordine, a far data dal 12 novembre 2008 (data di presentazione della domanda di transito) oppure, in via ulteriormente subordinata, a far data dal 12 aprile 2009 (termine di scadenza di 150 giorni previsto dall'art. 2 DM 18 aprile 2002).

Alla udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018, il Collegio con ordinanza interlocutoria n. 2818/18 ha chiesto alla resistente : “l’acquisizione di dettagliati e documentati chiarimenti in merito alla vicenda per cui è causa”.

La p.a. ha prodotto, peraltro oltre i termini previsti, la chiesta relazione, in cui, in buona sostanza ed a prescindere dalle asserite e non condivisibili ragioni del ritardo nella stipulazione del contratto di impego, ha confermato che al ricorrente non è stato corrisposto il pagamento del periodo di aspettativa.

In prossimità dell’udienza la parte ha prodotto una memoria riepilogativa.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Risulta dagli atti di causa, confermato peraltro dalla stessa resistente, che alla parte ricorrente, dichiarata non idonea al servizio per cause ad esso estranee, non sono stati corrisposti gli emolumenti relativi al periodo di aspettativa, così come statuito dalla normativa vigente e sopra riportata, mentre lo stipendio afferente al nuovo impiego è stato riconosciuto, dopo i 150 giorni previsti e solo dopo la stipula del relativo contratto.

La normativa di riferimento, invero, descrive, in modo chiaro ed univoco, le differenti fasi procedimentali previsto per i militari non più idonei al servizio che hanno, nel termine decadenziale, avanzato istanza di transito nell’amministrazione civile.

Ora, accertata la inidoneità e presentata la domanda di transito, l’istante è posto in aspettativa ed ha diritto, dal giorno in cui è stato dichiarato non idoneo al servizio e per tutti i successivi 150 giorni, al trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità nei termini indicati dall’art. 26 della Legge n. 187/1976.

La seconda fase è affidata alla valutazione della p.a. che entro gli indicati 150 giorni dovrà determinarsi sulla istanza avanzata.

In questo caso, però, la valutazione non ha natura discrezionale, ma la p.a. è tenuta ad adottare il provvedimento ove ricorrano i presupposti di fatto stabiliti dalla legge (Consiglio di Stato, IV Sezione, 31 Luglio 2009, n. 4854).

Infatti, l’art. 2 comma 4 del già citato D.M. del 18.04.2002 recita : “l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Qualora entro il predetto termine l’amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta”.

Si tratta cioè di una ipotesi di silenzio assenso, in cui alla inerzia della p.a. consegue, senz’altro, il provvedimento positivo chiesto dall’istante.

Né il ritardo, della intervenuta convenzione negoziale, può essere imputato, come sostiene la resistente nei chiarimenti prodotti, al ricorrente quale conseguenza della mancata produzione documentale a sostegno dell’istanza.

Sul punto il legislatore ha inteso, con l’art. 18 della L. 241/90, superare ogni pretestuosa richiesta procedimentale della p.a., la quale, di contro, ha l’obbligo di attivarsi nell’acquisizione documentale : “ …sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni”.

In poche parole, il legislatore ha inteso, proprio in ossequio al principio di leale cooperazione tra le parti, obbligare la p.a. a svolgere le dovute e conseguenti attività acquisitive dei documenti già in possesso dell’amministrazione e non assumere comportamenti defatiganti con richieste oggettivamente non giustificate.

Nel caso di specie i documenti richiesti, in disparte le dichiarazioni di parte circa l’avvenuta produzione, erano, comunque, nella disponibilità dell’amministrazione militare.

Quindi le istanze interlocutorie avanzate dalla p.a. al ricorrente affinché questi producesse i documenti a conforto della richiesta di transito, non avevano ragion d’essere ed il procedimento doveva, in ogni caso, essere definito entro 150 giorni.

Ne consegue che il ricorrente ha titolo alla corresponsione della indennità di aspettativa a far data dal giorno della accertata inidoneità per i successivi 150 giorni dalla presentazione della domanda di transito presso l’amministrazione, assegnati dal legislatore all’amministrazione per definire il procedimento e cioè sino al 12 aprile 2009, secondo le previsioni normative di cui all’art. 26 della Legge n. 187/1976.

Successivamente e sino alla effettiva presa in servizio nell’amministrazione civile il predetto ha diritto, a titolo di risarcimento, allo stipendio previsto per la qualifica successivamente acquisita con il transito.

Sulla somma così complessivamente individuata dovranno essere corrisposti gli interessi, a decorrere dalla accertata inidoneità, sino al soddisfo, nei termini indicati dal D.M. n. 352/98, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (Cons. St. A.P. n. 18/2012; Cass. Sez. un. Civ. n. 14429/17).

Non sono dovute somme a titolo di rivalutazione monetaria, in applicazione del divieto di cumulo fra rivalutazione monetaria e interessi, sancito per i crediti di lavoro dall'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, trattandosi di crediti retributivi maturati dopo la data del 31 dicembre 1994 (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. V, 05/04/2017, n.1598; T.A.R. Roma (Lazio) sez. III 04 maggio 2017 n. 5262; Cons.Stato, Sez. V, 22/10/2015, n. 4864).

La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Re: Transito nel Ruolo civile del Ministero della Difesa

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Il CdS rigetta l'Appello del Ministero della Difesa

1) - diniego al trattamento economico in misura intera per il passaggio dall'Arma dei Carabinieri al personale civile del Ministero della difesa;

2) - con l’unico motivo di appello il Ministero censura la sentenza impugnata sostenendo che, contrariamente a quanto in essa statuito, l’appellato avrebbe dovuto mantenere il trattamento economico (50%) percepito durante il periodo di aspettativa ex art. 2, comma 7, d.m. 18 aprile 2002 e fino alla data di sottoscrizione del contratto (30 giugno 2011).

Il CdS precisa:

3) - Ne consegue che, una volta scaduto il termine dei 150 giorni, unitamente al tacito accoglimento dell'istanza di transito, deve essere riconosciuto anche il diritto del soggetto a percepire il trattamento economico in godimento prima della fase di aspettativa, senza alcuna decurtazione (cfr. ex multis Tar Campania, Napoli, VI, 09.05.2017, n. 2465; Tar Puglia, Lecce, 09.07.2015, n. 2266).


vedi allegato
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Re: Transito nel Ruolo civile del Ministero della Difesa

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Il CdS respinge l'Appello del Ministero della Difesa circa il trattamento economico goduto (retribuzione) dal momento della dichiarazione di "NON IDONEO" sino all'accoglimento della domanda e la sottoscrizione del contratto.

In sentenza il CdS precisa altresì:

- Esiste un recentissimo precedente di questa sezione ( sentenza 221/2021 ) che ha già affrontato la questione ed al quale ci si può richiamare perché il Collegio condivide pienamente la decisione assunta.

N.B.: il resto leggetelo direttamente nella sentenza allegata.
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