transito c.d ruolo civile requisiti pensione

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Pietro1271
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transito c.d ruolo civile requisiti pensione

Messaggio da Pietro1271 »

Ciao a tutti , siccome regna molta confusione in materia di pensione per i transitati al cosi detto ruolo civile (art.75) chiedo gentilmente a qualcuno bene informato in materia , di fornire un chiarimento in merito.
Vorrei sapere cortesemente , in caso di transito a ruolo civile per problemi di salute ( non dipendente da causa di servizio) si conserva il diritto ad andare in pensione con i requisiti anagrafici e contributivi della Pol. Penit. ? ovvero solo in parte , oppure si farà riferimento esclusivo ai requisiti del comparto Ministeri 67 anni ?
grazie in anticipo a chi risponderà.


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nonno Alberto
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Re: transito c.d ruolo civile requisiti pensione

Messaggio da nonno Alberto »

Pietro1271 ha scritto: mer ott 21, 2020 2:30 pm Ciao a tutti , siccome regna molta confusione in materia di pensione per i transitati al cosi detto ruolo civile (art.75) chiedo gentilmente a qualcuno bene informato in materia , di fornire un chiarimento in merito.
Vorrei sapere cortesemente , in caso di transito a ruolo civile per problemi di salute ( non dipendente da causa di servizio) si conserva il diritto ad andare in pensione con i requisiti anagrafici e contributivi della Pol. Penit. ? ovvero solo in parte , oppure si farà riferimento esclusivo ai requisiti del comparto Ministeri 67 anni ?
grazie in anticipo a chi risponderà.


Nel frattempo che ti rispondono puoi leggere il forum Impiego Civile. Ciao Alberto
firefox
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Re: transito c.d ruolo civile requisiti pensione

Messaggio da firefox »

Pietro1271 ha scritto: mer ott 21, 2020 2:30 pm Ciao a tutti , siccome regna molta confusione in materia di pensione per i transitati al cosi detto ruolo civile (art.75) chiedo gentilmente a qualcuno bene informato in materia , di fornire un chiarimento in merito.
Vorrei sapere cortesemente , in caso di transito a ruolo civile per problemi di salute ( non dipendente da causa di servizio) si conserva il diritto ad andare in pensione con i requisiti anagrafici e contributivi della Pol. Penit. ? ovvero solo in parte , oppure si farà riferimento esclusivo ai requisiti del comparto Ministeri 67 anni ?
grazie in anticipo a chi risponderà.
si farà riferimento esclusivo ai requisiti del comparto Ministeri 67 anni
Pietro1271
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Re: transito c.d ruolo civile requisiti pensione

Messaggio da Pietro1271 »

Firefox grazie per la risposta , ma è un tuo pensiero oppure supportato da evidenze normative ??perché per quel poco che ho letto , i diritti acquisiti nn possono cancellarli ...
Spero di ricevere qualche risposta più chiara ...
59Andrea
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Re: transito c.d ruolo civile requisiti pensione

Messaggio da 59Andrea »

Non mene ne volere, ma se non sei convito della risposta di Firefox "persona affidabile" segui il consiglio suggerito da Zippone. Saluti
Pietro1271
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Re: transito c.d ruolo civile requisiti pensione

Messaggio da Pietro1271 »

59 Andrea , ho provato a seguire il consiglio fi Zippone , senza trovare risposta chiara.
Il dubbio resta perché ; un istituto vicino a quello dove lavoro io , un ex collega arruolato a 19 anni ( ausiliare ) riformato e transitato al ruolo civile a 47 anni , é andato in pensione lo scorso anno a 59 anni di età!
Sto cercando di mettermi in contatto con lui per capire , ma purtroppo nn riesco ...
59Andrea
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Re: transito c.d ruolo civile requisiti pensione

Messaggio da 59Andrea »

Penso che sia andato in pensione non per vecchia (67 anni) bensì per anzianità oppure ci sono altri particolari attinenti che solo l'interessato può spiegarti.
cicciotto
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Re: transito c.d ruolo civile requisiti pensione

Messaggio da cicciotto »

potrebbe essere andato in pensione con il requisito di (almeno) 42 anni e 10 mesi di contributi (in questo caso si prescinde dall'età anagrafica)
Pietro1271
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Re: transito c.d ruolo civile requisiti pensione

Messaggio da Pietro1271 »

Appunto questo chiedevo qualche informazione SICURA da qualche esperto del forum ... ma ancora non si riesce a chiarire quali sono i requisiti "contributivi"
Non anagrafici per il personale transitato ...
Rinnovo la richiesta ...
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nonno Alberto
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Re: transito c.d ruolo civile requisiti pensione

Messaggio da nonno Alberto »

Pietro1271 ha scritto: ven ott 23, 2020 7:18 pm Appunto questo chiedevo qualche informazione SICURA da qualche esperto del forum ... ma ancora non si riesce a chiarire quali sono i requisiti "contributivi"
Non anagrafici per il personale transitato ...
Rinnovo la richiesta ...
Vedi se di interesse. Ciao Alberto

Gli ex militari transitati all’impiego civile hanno diritto, ai fini pensionistici, al beneficio della supervalutazione di 1/5 dei periodi di servizio militare comunque prestato purché ne facciano richiesta prima della cessazione del rapporto di pubblico impiego.




Il principio è stato ribadito dalla Corte dei Conti nell’ambito di una causa promossa da un maresciallo abruzzese dell’Esercito, difeso dall’avv. Pierluigi Abrugiati del foro di Chieti. L’ex militare era transitato a luglio 2011 nel ruolo civile del Ministero della Difesa dopo che nell’anno 2008, a causa di un’infermità, era stato ritenuto non più idoneo permanentemente al servizio militare ma idoneo alla riammissione nei corrispondenti ruoli civili dell’Amministrazione. A novembre del 2015 il maresciallo aveva inoltrato domanda all’Inps chiedendo il riscatto della supervalutazione ma l’Istituto previdenziale aveva respinto la domanda adducendo la decadenza dell’ interessato dalla possibilità di fruire del beneficio richiesto in quanto non più in possesso dello status militare. La causa sia di fronte alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti sia per la Corte Centrale d’Appello di Roma, si è conclusa in favore dell’ex militare: la magistratura contabile, dando atto dell’assoluta novità della questione trattata in quanto mai esaminata e decisa in precedenza, ha dunque introdotto un principio nuovo, riconoscendo anche agli ex militari transitati all’impiego civile il diritto di aggiungere ulteriore anzianità contributiva utile per anticipare il pensionamento ed incrementare il valore del relativo assegno.
firefox
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Re: transito c.d ruolo civile requisiti pensione

Messaggio da firefox »

Pietro1271 ha scritto: ven ott 23, 2020 7:18 pm Appunto questo chiedevo qualche informazione SICURA da qualche esperto del forum ... ma ancora non si riesce a chiarire quali sono i requisiti "contributivi"
Non anagrafici per il personale transitato ...
Rinnovo la richiesta ...
C'è poco da avere informazioni sicure, è tutto scritto in ogni dove e devi vedere quali le possibilità di pensione del "pubblico dipendente" fatte salve le maggiorazioni del servizio, come indicato da Zippone....poi i discorsi ed i "sentito dire" li porta via il vento.

Quindi oggi tu se transiti nei ruoli civili potresti andare in pensione, a prescindere dall'età e considerando anche le maggiorazioni del servizio (ma anche qua se NON te le applicano credo dovrai fare ricorso) a circa 43 AA di contributi, soggetti, domani, ad aumento in funzione dell'aspettativa di vita.

Altrimenti a 67 AA di età anagrafica, soggetti anche loro a quanto sopra.

Ancora in base alle "leggine" del momento, come ad esempio l'attuale "quota 100".
SandroRoma
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Re: transito c.d ruolo civile requisiti pensione

Messaggio da SandroRoma »

Scusate e nel caso di un dipendente una volta riformato e transitato ai ruoli civili , dovesse accusare nuovamente la patologia per la quale era stato riformato e dopo visita medica disposta dall'Amministrazione, in seguito o prima dei 18 mesi (+ eventuali 18 senza retribuzione economica ) venisse giudicato INIDONEO dall'organo medico competente ??
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nonno Alberto
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Re: transito c.d ruolo civile requisiti pensione

Messaggio da nonno Alberto »

SandroRoma ha scritto: lun ott 26, 2020 8:44 am Scusate e nel caso di un dipendente una volta riformato e transitato ai ruoli civili , dovesse accusare nuovamente la patologia per la quale era stato riformato e dopo visita medica disposta dall'Amministrazione, in seguito o prima dei 18 mesi (+ eventuali 18 senza retribuzione economica ) venisse giudicato INIDONEO dall'organo medico competente ??

Sandro, vedi se può essere utile come traccia
Ciao Alberto


Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi (c. d. “periodo di comporto”), durante il quale è garantita la maturazione dell’anzianità di servizio e una retribuzione calcolata ai sensi dell’art. 21, comma 7, lettere a), b) e c) del CCNL 16.5.1995 (cfr. FAQ n. 301).

Superato il suddetto periodo di comporto non è più possibile assentarsi per malattia, salvo che, ai sensi dell’art. 21, comma 2, CCNL 16.5.1995, non venga concesso dall’Amministrazione – a seguito di espressa e documentata istanza prodotta tempestivamente dal lavoratore – un ulteriore periodo di assenza di 18 mesi, senza retribuzione e senza diritto alla maturazione dell’anzianità di servizio e delle ferie; occorre, pertanto, prestare la massima attenzione all’individuazione del periodo di comporto ed al conteggio dei giorni di assenza per malattia in esso ricadenti.

Nella particolare ipotesi in cui l’assenza sia dovuta a infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, con o senza ascrizione a tabella, il dipendente – per tutto il periodo di conservazione del posto di lavoro previsto dall’art. 21, commi 1 e 2, del CCNL 16.5.1995 (art. 22, comma 2, CCNL cit.) – ha diritto all’intera retribuzione di cui all’art. 21, comma 7, lett. a), CCNL 16.5.1995 (inclusiva dell’indennità di amministrazione), nonché alla maturazione dell’anzianità di servizio e delle ferie.

L’Amministrazione, prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza, procede – ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 3, CCNL 16.5.1995 – all’accertamento delle condizioni di salute dell’interessato per il tramite dell’organo medico competente, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psicofisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro (cfr. circolare Persociv n. 10078 del 12.2.2014, § 7.2).

La concessione, da parte dell’Amministrazione, dell’ulteriore periodo di assenza ai sensi dell’art. 21, comma 2, CCNL 16.5.1995 cit. – fruibile soltanto in un’unica soluzione e non in modalità frazionata – è frutto di una valutazione discrezionale compiuta dall’Amministrazione stessa circa l’esistenza di motivi particolarmente gravi che possano giustificarla.

Il diniego di concessione – da parte dell’Amministrazione – dell’ulteriore periodo di assenza, come pure la mancata presentazione – da parte del dipendente – dell’istanza di cui all’art. 21, comma 2, del CCNL 16.05.1995, possono comportare la risoluzione del rapporto di lavoro alla data di raggiungimento del periodo di 18 mesi previsto dal comma 1 del citato art. 21. Nel caso in cui – a seguito dell’accertamento medico – emerga, per il dipendente, un’assoluta e permanente inidoneità psicofisica al servizio,

l’Amministrazione procede, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 171/2011, alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Cosa deve fare l’ente di servizio in prossimità del superamento del periodo di comporto?

In
prossimità del superamento del periodo di conservazione del posto previsto dall’art.21, comma 1, del CCNL 16.5.1995 – e, comunque, almeno 15 giorni prima della scadenza di tale periodo – l’Ente di servizio dovrà comunicare al dipendente che:

il superamento di detto periodo può dar luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 21, comma 4, CCNL cit.;  qualora intendesse avvalersi della concessione dell’ulteriore periodo di assenza previsto dal comma 2 dell’art. 21 del CCNL 16.5.1995, l’interessato è invitato a produrre la relativa istanza, allegando idonea certificazione medica attestante la particolare gravità della patologia;


Quali tipologie di assenze per malattia devono essere computate nel periodo di comporto e quali ne devono essere escluse?

Nel periodo di 18 mesi di conservazione del posto di lavoro, di cui all’art. 21, comma 1, CCNL 16.5.1995, rientrano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti la data di inizio dell’episodio morboso in corso, ivi comprese le assenze dovute ad infermità dipendente da causa di servizio, a ricovero ospedaliero, a day hospital e a day surgery, nonché le assenze dovute a visite, terapie, prestazioni specialistiche, ad esami diagnostici e a day-service.


Sono escluse dal computo ai fini della determinazione dell’eventuale superamento del periodo di comporto le tipologie individuate espressamente dalle norme contrattuali, quali:

la terapia salvavita, la cui necessità in relazione alla gravità della malattia sia debitamente documentata;  le cure termali per mutilati o invalidi di guerra o per servizio la cui infermità sia ascrivibile alle categorie dalla I alla V della tab. A di cui al d.lgs. n.834/81;  i progetti di recupero per dipendenti che versano in particolari condizioni psicofisiche (alcolismo cronico o tossicodipendenza) o che sono portatori di handicap;  il congedo per cure agli invalidi;  l’infortunio sul lavoro – compreso quello c. d. “in itinere” – certificato dall’INAIL.
SandroRoma
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Re: transito c.d ruolo civile requisiti pensione

Messaggio da SandroRoma »

zippone alberto ha scritto: mar ott 27, 2020 8:35 am
SandroRoma ha scritto: lun ott 26, 2020 8:44 am Scusate e nel caso di un dipendente una volta riformato e transitato ai ruoli civili , dovesse accusare nuovamente la patologia per la quale era stato riformato e dopo visita medica disposta dall'Amministrazione, in seguito o prima dei 18 mesi (+ eventuali 18 senza retribuzione economica ) venisse giudicato INIDONEO dall'organo medico competente ??

Sandro, vedi se può essere utile come traccia
Ciao Alberto
Ciao Alberto ,
ma infatti nel nostro caso è chiaro una volta superati i termini : transito a ruolo civile o congedo assoluto.
Nel caso invece una volta transitati a ruolo civile , 3-4 anni dopo , fossimo nuovamente sottoposti ad aspettativa per malattia e superati i termini dei 18 mesi , non fossimo idonei anche altri impieghi , cosa succederebbe ?
Potremmo andare in pensione o dovremmo aspettare , prima di ricevere la pensione ,i requisiti minimi per l'età pensionabile ?
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nonno Alberto
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Re: transito c.d ruolo civile requisiti pensione

Messaggio da nonno Alberto »

SandroRoma ha scritto: ven ott 30, 2020 10:18 am
zippone alberto ha scritto: mar ott 27, 2020 8:35 am
SandroRoma ha scritto: lun ott 26, 2020 8:44 am Scusate e nel caso di un dipendente una volta riformato e transitato ai ruoli civili , dovesse accusare nuovamente la patologia per la quale era stato riformato e dopo visita medica disposta dall'Amministrazione, in seguito o prima dei 18 mesi (+ eventuali 18 senza retribuzione economica ) venisse giudicato INIDONEO dall'organo medico competente ??

Sandro, vedi se può essere utile come traccia
Ciao Alberto
Ciao Alberto ,
ma infatti nel nostro caso è chiaro una volta superati i termini : transito a ruolo civile o congedo assoluto.
Nel caso invece una volta transitati a ruolo civile , 3-4 anni dopo , fossimo nuovamente sottoposti ad aspettativa per malattia e superati i termini dei 18 mesi , non fossimo idonei anche altri impieghi , cosa succederebbe ?
Potremmo andare in pensione o dovremmo aspettare , prima di ricevere la pensione ,i requisiti minimi per l'età pensionabile ?
Le soluzioni:


Nel ruolo civile, transitato per riforma , si presume senza causa di servizio, e viene accertato che non si è più idonei per sopraggiunto aggravamento e non più idonei a proseguire l'attività lavorativa potrebbero applicarsi le condizioni di riconoscimento della pensione di inabilità secondo l'articolo 2, comma 12, legge 335/1995 comporta l'attribuzione di un "bonus" o di un'anzianità convenzionale come se l'iscritto avesse lavorato fino al compimento del 60° anno di età oppure fino al 40° anno di servizio.

Oppure,o per anzianità o per vecchiaia :lol:

Sandro, stai facendo un pensierino? :lol:

Ciao Alberto
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