Buongiorno a tutti e grazie per l'ospitalità, espongo il mio quesito:
maturo i 40 anni (35 effettivi + 5 maggiorazioni) il 6/12/2018.
Qualche anno fa ho richiesto all’INPS la ricongiunzione di quasi 12 mesi riferiti ad un lavoro precedente, ma l’importo eccessivo richiesto, mi ha fatto rifiutare la proposta.
Ora la domanda è la seguente: esiste un modo – totalizzazione, cumulo …. – che mi permetta di andare in pensione 12 mesi prima utilizzando quei contributi versati in precedenza?
Grazie a tutti
Aldo
Totalizzazione o Cumulo
Re: Totalizzazione o Cumulo
===I trattamenti erogati tramite il cumuloAldo64 ha scritto:Buongiorno a tutti e grazie per l'ospitalità, espongo il mio quesito:
maturo i 40 anni (35 effettivi + 5 maggiorazioni) il 6/12/2018.
Qualche anno fa ho richiesto all’INPS la ricongiunzione di quasi 12 mesi riferiti ad un lavoro precedente, ma l’importo eccessivo richiesto, mi ha fatto rifiutare la proposta.
Ora la domanda è la seguente: esiste un modo – totalizzazione, cumulo …. – che mi permetta di andare in pensione 12 mesi prima utilizzando quei contributi versati in precedenza?
Grazie a tutti
Aldo
A seguito delle modifiche apportate dalla legge 232/2016 attraverso il cumulo dei periodi assicurativi è possibile conseguire sia la pensione di vecchiaia che la pensione anticipata al perfezionamento dei requisiti previsti dalla Legge Fornero per i lavoratori nel sistema misto. Ad esempio il cumulo può essere utilizzato per liquidare una pensione di vecchiaia all'età di 66 anni e 7 mesi ove il lavoratore ha 15 anni di contributi nella gestione separata e 5 nell'AGO; oppure nel caso l'interessato ha 20 anni nell'AGO e 10 nella gestione separata cioè ha già raggiunto un autonomo diritto a pensione in una delle gestioni interessate al cumulo. In entrambi i casi il lavoratore otterrà la liquidazione della pensione al perfezionamento dei requisiti anagrafici più elevati tra quelli previsti per i singoli fondi interessati al cumulo previsti per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Del pari il cumulo può essere utilizzato per liquidare una pensione anticipata al perfezionamento di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) a prescindere dall'età anagrafica. Si immagini, ad esempio, un assicurato di 62 anni che ha svolto 25 anni di lavoro dipendente nel settore pubblico ed altri 18 anni alle dipendenze di un datore privato. Periodi tutti non coincidenti da un punto di vista temporale. Ebbene dal 1° gennaio 2017 questi può sommare tali periodi (25+18=43) ed andare in pensione dato che ha ragguagliato il requisito contributivo minimo per la pensione anticipata. L'istituto può essere, peraltro, utilizzato anche per integrare il requisito contributivo ridotto di 41 anni di contributi in favore dei cd. lavoratori precoci, un'estensione particolarmente importante
Pensione di anzianità in regime di totalizzazione
Il diritto alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione si perfeziona con: un'anzianità contributiva di almeno 40 anni di contributi (2.080 contributi settimanali);
sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (cessazione del rapporto di lavoro, cancellazione dall'albo professionale, ecc.).
Il requisito contributivo (40 anni) deve essere raggiunto escludendo i contributi figurativi accreditati per disoccupazione e per malattia.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, il requisito contributivo viene adeguato alla speranza di vita.
La pensione di anzianità in regime di totalizzazione è riconosciuta con una decorrenza differita di 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.
Al soggetto che presenta la domanda di pensione di anzianità in totalizzazione oltre il decorso dei 18 mesi successivi alla data di maturazione dei prescritti requisiti, la decorrenza sarà attribuita dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Inoltre, per le pensioni di anzianità in totalizzazione che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2012 trova applicazione il posticipo della decorrenza previsto dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Pertanto se il perfezionamento del requisito si realizza nel:
2012, la pensione di anzianità in totalizzazione decorrerà trascorsi 19 mesi dalla data del perfezionamento del requisito;
2013, la pensione di anzianità in totalizzazione decorrerà trascorsi 20 mesi dalla data del perfezionamento del requisito;
2014 e in avanti, la pensione di anzianità in totalizzazione decorrerà trascorsi 21 mesi dalla data del perfezionamento del requisito.
Re: Totalizzazione o Cumulo
Grazie mille per la risposta ... letto tutto .... ora devo capire.
Quindi stanno così le cose, potrei utilizzare i 12 mesi di contributi esterni per raggiungere l'anzianità contributiva? (42 anni) ... o meglio ....
se tu fossi nei miei panni e volessi lasciare il servizio appena possibile e non ti interessasse assolutamente l'importo di pensione mensile e di TFS, cosa faresti e come utilizzeresti questi 12 mesi ??
Quindi stanno così le cose, potrei utilizzare i 12 mesi di contributi esterni per raggiungere l'anzianità contributiva? (42 anni) ... o meglio ....
se tu fossi nei miei panni e volessi lasciare il servizio appena possibile e non ti interessasse assolutamente l'importo di pensione mensile e di TFS, cosa faresti e come utilizzeresti questi 12 mesi ??
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