TFS. tempistica di liquidazione

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Pally65
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TFS. tempistica di liquidazione

Messaggio da Pally65 »

Buonasera. E' una semplice curiosità visto che sò per certo che l'INPS si prende 24 mesi + 105n gg. per trattazione della pratica e liquidazione della 1^ trance della liquidazione.
Ma le mie domande sono: quanto in percentuale viene elargita con benevolo consenso Inps come 1^ trance?... e la 2^ trance dopo quanto viene liquidata?
grazie a tutti coloro che potranno illuminarmi visto che sembra un mistero nel mistero….mah!


giuseppesa
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Re: TFS. tempistica di liquidazione

Messaggio da giuseppesa »

allora andiamo per ordine adesso sul sito inps c'e' il simulatore per la buonuscita, entro 24 mesi + 3 mesi per eventuali calcoli della pratica, la stessa deve essere corrisposta, i signori del 'inps alla scadenza dei 24 mesi si prendono 3 mesi per fare il calcolo;
qui la mia domanda sorge spontanea ma nei due anni precedenti non hanno avuto la possibilità di fare i conteggi? boh.tu hai chiesto a quanto corrisponde prima tranche?
esempio
se ti sei congedato il 1 ottobre 2016 aggiungi 24 mesi ed il 1 ottobre 2018 avresti dovuto percepire la prima tranche di buonuscita ma ovvio signori inps vanno con calma e aggiungono altri tre mesi quindi diventano 27 quindi scaleranno al 1 gennaio 2019 .
poi se devi percepire buonuscita totale di 65000 euro
inps il 1 gennaio 2019 ti corrisponde 50000 euro ed il 1 gennaio 2020 ti corrisponde gli altri 15ooo
che paese strano che è l 'italia o gli italiani
panorama
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Re: TFS. tempistica di liquidazione

Messaggio da panorama »

Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 17 Aprile 2019

LEGITTIMO IL PAGAMENTO DIFFERITO DELLA BUONUSCITA DEGLI STATALI PENSIONATI PRIMA DEL RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DI ETA’


La Corte costituzionale si è riunita oggi in camera di consiglio per discutere le questioni sollevate dal Tribunale di Roma sulla legittimità della normativa riguardante il pagamento differito e rateale delle indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici.

In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che al termine della discussione le questioni sono state dichiarate infondate ma con esclusivo riferimento al caso di una lavoratrice in pensione per ragioni diverse dal raggiungimento dei limiti massimi di età o di servizio. In questa ipotesi, la Corte ha ritenuto non irragionevole il regime restrittivo introdotto dal legislatore, che prevede la liquidazione delle indennità nel termine di 24 mesi e il pagamento in rate annuali.

Restano quindi impregiudicate le questioni sul pagamento delle indennità nel termine di 12 mesi, e sulle relative rateizzazioni, per i pensionati che hanno raggiunto i limiti massimi di età o di servizio.

Roma, 17 aprile 2019


Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma - Tel. 06.46981/06.4698224/06.4698511
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Re: TFS. tempistica di liquidazione

Messaggio da panorama »

Fa seguito al mio post del 17/04/2019 circa i tempi di liquidazione del TFS accennati dalla Corte Costituzionale.

Ora qui sotto posto la sentenza completa n. 159/2019 datata 25/06/2019 della Corte Costituzionale.

Ora possiamo capire meglio i motivi.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
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Re: TFS. tempistica di liquidazione

Messaggio da panorama »

si legge nel finale:

1) - Restano impregiudicate, in questa sede, le questioni di legittimità costituzionale della normativa che dispone il pagamento differito e rateale delle indennità di fine rapporto anche nelle ipotesi di raggiungimento dei limiti di età e di servizio o di collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio.

2) - Nonostante l’estraneità di questo tema rispetto all’odierno scrutinio, questa Corte non può esimersi dal segnalare al Parlamento l’urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell’àmbito di una organica revisione dell’intera materia, peraltro indicata come indifferibile nel recente dibattito parlamentare.

3) - La disciplina che ha progressivamente dilatato i tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di lavoro ha smarrito un orizzonte temporale definito e la iniziale connessione con il consolidamento dei conti pubblici che l’aveva giustificata. Con particolare riferimento ai casi in cui sono raggiunti i limiti di età e di servizio, la duplice funzione retributiva e previdenziale delle indennità di fine rapporto, conquistate «attraverso la prestazione dell’attività lavorativa e come frutto di essa» (sentenza n. 106 del 1996, punto 2.1. del Considerato in diritto), rischia di essere compromessa, in contrasto con i princìpi costituzionali che, nel garantire la giusta retribuzione, anche differita, tutelano la dignità della persona umana.
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