Termini Perentori o Ordinatori?

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Mareemare
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Termini Perentori o Ordinatori?

Messaggio da Mareemare »

Se nel Decreto di fissazione dell'udienza (in Appello) vi è testualmente trascritto: "ONERA L'ISTANTE (in questo caso l'INPS) DI NOTIFICARE IL PRESENTE DECRETO ALLA CONTROPARTE ENTRO 20 GIORNI DELLA SUA COMUNICAZIONE , AI SENSI DELL'ARTICOLO 181 E 182, COMMA 1 DEL Codice Giustizia Contabile...",

la domanda è, secondo la Vostra competenza giuridica, se "ONERA" PRODUCA IL TERMINE PERENTORIO affinché il ritardo di notifica produca la Decadenza di cui all'art. 111 CGC e non Ordinatorio come affermato in una sentenza dallo stesso giudice.


NOTE:

Dispositivo dell'art. 152 Codice di procedura civile

I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente (1).

I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori (2).

Note

(1) La legge attribuisce al giudice la facoltà di fissare anche termini perentori, ma nei soli casi tassativamente previsti, come ad esempio la fissazione del termine per l'integrazione del contraddittorio (art.102 e 331); la fissazione del termine per l'integrazione dei modi di deduzione della prova per testi (art.244); o infine del termine per la riassunzione della causa (art.307, III comma).
Nel caso in cui il giudice stabilisca arbitrariamente un termine questo non ha alcuna rilevanza.

(2) Il comma in analisi sancisce il principio generale della presunzione del carattere perentorio dei termini previsti per il compimento di atti processuali, nel senso che i termini non possono essere ritenuti perentori se non vengono espressamente qualificati come tali dalla legge.
Infatti, la natura perentoria di un termine deve essere espressamente prevista dalla legge, oppure può essere desunta dallo scopo e dalla funzione che il termine adempie.


naturopata
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Re: Termini Perentori o Ordinatori?

Messaggio da naturopata »

Mareemare ha scritto: lun mag 17, 2021 11:43 am Se nel Decreto di fissazione dell'udienza (in Appello) vi è testualmente trascritto: "ONERA L'ISTANTE (in questo caso l'INPS) DI NOTIFICARE IL PRESENTE DECRETO ALLA CONTROPARTE ENTRO 20 GIORNI DELLA SUA COMUNICAZIONE , AI SENSI DELL'ARTICOLO 181 E 182, COMMA 1 DEL Codice Giustizia Contabile...",

la domanda è, secondo la Vostra competenza giuridica, se "ONERA" PRODUCA IL TERMINE PERENTORIO affinché il ritardo di notifica produca la Decadenza di cui all'art. 111 CGC e non Ordinatorio come affermato in una sentenza dallo stesso giudice.

E' ordinatorio.

In materia di controversie di lavoro, il termine di dieci giorni assegnato al ricorrente per la notificazione del ricorso e del decreto giudiziale di fissazione dell’udienza di discussione al convenuto, ai sensi dell’art. 415, comma 4, c.p.c., non è perentorio, ma ordinatorio, con la conseguenza che la sua inosservanza non produce alcuna decadenza né implica la vulnerazione della costituzione del rapporto processuale a condizione che risulti garantito al convenuto il termine per la sua costituzione in giudizio non inferiore ai trenta giorni, come stabilito dal comma 5 della stessa norma(Corte di Cassazione, Sezione Vi Civile, ordinanza del 9 giugno 2020; n. 10950-Cassazione civile sez. VI, 10/01/2019, n.403,Corte di Cassazione, Sez. VI-2, Ordinanza n. 26267 del 16/10/2019, Rv.655749; Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5700 del 12/03/2014, Rv.629676))
Mareemare
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Re: Termini Perentori o Ordinatori?

Messaggio da Mareemare »

Ciao Naturopata,
questo che mi hai inviato avviene in materia di lavoro.
Ora il giudice ha negato la decadenza a un nostro collega militare con sentenza che allego, laddove in sintesi dichiara che il termine è Ordinatorio facendo ESPRESSO riferimento in Sentenza al Decreto modificativo che qui allego.

Il giudice a pagina 7 aggiunge: "Si osserva che il TERMINE DI 20 GIORNI dalla comunicazione assegnato all'appellante per la notificazione del decreto giudiziale di fissazione dell'udienza di discussione all'appellato ai sensi dell'articolo 181 e 182, comma 1 del Codice di Giustizia contabile...approvato omissis... come modificato dal decreto legislativo 7 ottobre 2929 n. 114, È UN TERMINE ORDINATORIO.

Lo afferma in modo inequivocabile riportandosi a quel decreto come se fosse trascritto a caratteri cubitali nero su bianco in quel testo legislativo.
Non c'è niente in proposito su quel decreto.

Inoltre ha fatto un voluto guazzabuglio:
1) ha scritto 181 e 182 "comma 1" (boh);

2) Il Decreto Legislativo modificativo non indica né specifica in nessuna parte e soprattutto all'articolo 182 che si tratta di un Termine ORDINATORIO come da egli testualmente affermato addirittura in Sentenza.
Ha rinnovato la Legge?

Ha mischiato le carte per non pagare dazio per non dichiarare la Decadenza?

Fa come gli pare?

E soprattutto scrive come gli pare INDICANDO MODIFICHE IN SENTENZA, TANTO DA ATTESTARNE CHE È UN TERMINE ORDINATORIO face di espresso riferimento ad un decreto modificativo di cui non si ha traccia nella modifica del 182 cga?
Ah, il 181 NON È STATO MODIFICATO

Un'ultima cosa: il TERMINE PERENTORIO è vero che deve essere previsto dalla Legge, ma è anche vero che se egli scrive nel decreto di fissazione il TERMINE "ONERA", egli stesso attenendosi alla Legge ha facoltà di disporre la PERENTORIETÀ della notifica indicandone peraltro i famosi 20 giorni.

In ultimo, riassumo:

la domanda è, se "ONERA" PRODUCA IL TERMINE PERENTORIO affinché il ritardo di notifica produca la Decadenza di cui all'art. 111 CGC e non Ordinatorio come affermato nella sentenza dallo stesso giudice, forse per salvare più la capra che i cavoli.


NOTE:

Dispositivo dell'art. 152 Codice di procedura civile

I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente (1).

I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori (2).

Note

(1) La legge attribuisce al giudice la facoltà di fissare anche termini perentori, ma nei soli casi tassativamente previsti, come ad esempio la fissazione del termine per l'integrazione del contraddittorio (art.102 e 331); la fissazione del termine per l'integrazione dei modi di deduzione della prova per testi (art.244); o infine del termine per la riassunzione della causa (art.307, III comma).
Nel caso in cui il giudice stabilisca arbitrariamente un termine questo non ha alcuna rilevanza.

(2) Il comma in analisi sancisce il principio generale della presunzione del carattere perentorio dei termini previsti per il compimento di atti processuali, nel senso che i termini non possono essere ritenuti perentori se non vengono espressamente qualificati come tali dalla legge.
Infatti, la natura perentoria di un termine deve essere espressamente prevista dalla legge, oppure può essere desunta dallo scopo e dalla funzione che il termine adempie.

Ciao.
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Re: Termini Perentori o Ordinatori?

Messaggio da naturopata »

Mareemare ha scritto: lun mag 17, 2021 4:51 pm Ciao Naturopata,
questo che mi hai inviato avviene in materia di lavoro.

La materia pensionistica fa parte della materia del lavoro (deriva da quello) e quindi è assolutamente pertinente ma poi ci sono altre sentenze citate di cassazione, ma non cambia nulla, la Cassazione enuncia principi generali e fa scuola.


Ora il giudice ha negato la decadenza a un nostro collega militare con sentenza che allego, laddove in sintesi dichiara che il termine è Ordinatorio facendo ESPRESSO riferimento in Sentenza al Decreto modificativo che qui allego.

Il Giudice un pò scarsetto, magari doveva citare proprio la Cassazione. Comunque il collega si è presentato e ha controdedotto, quindi ha dimostrato che il ritardo non ha influito sulla sua difesa. Non doveva presentarsi, oppure elevare l'impossibilità di preparare adeguata difesa ma, a quel punto, il Giudice avrebbe fatto rinnovare la notifica e non cambiava nulla, veniva solo rinviata l'udienza. E' meglio che i legali non perdano tempo con queste minchiate. Con un sentenza di appello, comunque non si può fare più nulla, anche se andasse in revoca non avrebbe scampo e verrebbe condannato alle spese. Se vuole provare, però, faccia pure.
Mareemare
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Re: Termini Perentori o Ordinatori?

Messaggio da Mareemare »

Ciao.
Nel mio caso sono contumace.
Inoltre il Giudice sicuramente sta provvedendo alla sentenza.
Nell'altro caso si sono costituiti.
Il termine "Onera""... quello è il mio interrogativo...

Purtroppo un giudice in appello può scrivere quello che vuole...ovvio che sì auto assolve.
Però indicare un decreto legislativo di modifica per asserire in una sentenza che ci si trova davanti ad un termine ordinatorio...mah, nemmeno è normale, secondo me.
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