Termini per riicorso gerarchico, Amministrativo o straordinario al PDR

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Termini per riicorso gerarchico, Amministrativo o straordinario al PDR

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D.P.R. 1199/1971
Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

per opportuna notizia nel caso specifico di cui sotto:

Art. 6.
(Silenzio)

Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201900782

Numero 00782/2019 e data 11/03/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 6 marzo 2019


NUMERO AFFARE 02371/2017

OGGETTO:
Ministero della giustizia.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da G. P., contro il Ministero della giustizia - Dipartimento amministrazione penitenziaria - Provveditorato regionale per la Sicilia, Direzione casa circondariale - Palermo Pagliarelli, e nei confronti di E.. F.., per l’annullamento, previa sospensione, della nota prot. 34233-P/II dell’8 aprile 2014, con la quale il Provveditore regionale ha diramato l’interpello avente ad oggetto l’invio in servizio senza oneri a carico dell’amministrazione di unità di p.p. appartenenti ai vari ruoli non direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, per essere impiegate presso i Tribunali di sorveglianza della regione.

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 349382/2014 del 25 luglio 2017 con la quale il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Andrea Pannone;


1. Il signor P.. G.., ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento della nota prot. 34233-P/I dell’8 aprile 2014, con la quale il Provveditore Regionale ha diramato “l’interpello per l’invio in servizio senza oneri a carico dell’Amministrazione di unità di p.p. appartenenti ai vari ruoli non direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, per essere impiegate presso i Tribunali di Sorveglianza della Regione”.

Impugna anche la graduatoria relativa al “personale che presta servizio presso le sezioni detentive” e la graduatoria relativa al “personale che non presta servizio presso le sezioni detentive”.

Le graduatorie impugnate con il presente ricorso sono state redatte dalla Direzione della C.C. di Palermo Pagliarelli e quindi si tratta di atti non definitivi, suscettibili di ricorso gerarchico.

Occorre evidenziare che l’isp.re C. P.. ha (correttamente) proposto ricorso gerarchico avverso i citati atti, ricorso già deciso con decreto provveditoriale del 7 agosto 2014, notificato al ricorrente il 1° settembre 2014 dalla Direzione della C.C. di Palermo Ucciardone ove, nelle more, lo stesso è stato chiamato a svolgere servizio.

2. Questa Sezione osserva quanto segue.

Il ricorrente sottoscrive per presa visione le graduatorie qui impugnate il 27 aprile 2014.

Il 27 maggio 2014 presenta ricorso gerarchico.

Ai sensi dell’art. 6 (Silenzio) del d.P.R. n. 1199/1971: “Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l’organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all’autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica”.

Quindi, in assenza di decisione sul ricorso gerarchico, il ricorrente non può proporre ricorso straordinario prima di novanta giorni dalla proposizione del ricorso gerarchico: nel caso di specie non prima del 25 agosto 2014.

Il ricorso straordinario in trattazione è stato notificato il 4 agosto 2014, prima della eventuale formazione del silenzio rigetto e prima della tempestiva decisione sul ricorso gerarchico.

Come ha evidenziato l’amministrazione il ricorso gerarchico è stato deciso nei termini, ossia il 7 agosto 2014: il ricorrente aveva l’onere, non assolto, di impugnare quest’ultima decisione.

Il ricorso in esame deve essere quindi dichiarato inammissibile, anche perché il ricorso risulta formalmente proposto avverso in atto non definitivo e, quindi, in violazione del disposto di cui all’art. 8 del d.P.R. n. 11999/1071.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Pannone Roberto Giovagnoli




IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli


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Re: Termini per riicorso gerarchico, Amministrativo o straordinario al PDR

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novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso

(90 gg.)
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