TERMINI DEFINIZIONE PENSIONE PRIVILEGIATA

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alfredof58
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Re: TERMINI DEFINIZIONE PENSIONE PRIVILEGIATA

Messaggio da alfredof58 »

Salve volevo sapere se la documentazione relativa alla visita alla cmo e il relativo verbale che deve
essere spedito al mio comando, abbia dei termini previsti, o le cmo fanno come gli pare, io sono 7
mesi che aspetto che i verbali vengano spediti dalla cmo al mio comando, ma c'è chi dice che devo
aspettare ancora, ma esiste una scadenza??? Grazie a tutti per l'aiuto.


italiauno61

Re: TERMINI DEFINIZIONE PENSIONE PRIVILEGIATA

Messaggio da italiauno61 »

Salve,
il D.P.R. 461/2001 e le successive integrazioni ad esso apportate dal Dlg 66/2010, prevedono che le Commissioni Meidche Ospedaliere, entro trenta giorni dala ricezione degli atti dell'Amm.ne, effettuino la prescritta visita medica e trasmettano il verbale entro 15 giorni, ma, come ogni altra cosa nel nostro bellissimo e sfortunato paese, non conosco CMO che rispetti il termine. Siamo a settembre e la CMO competente delle mie faccende sta restituendo OGGI i verbali di dicembre-gennaio 2013...
alfredof58
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Re: TERMINI DEFINIZIONE PENSIONE PRIVILEGIATA

Messaggio da alfredof58 »

Ti ringrazio, quindi io avendo fatto visita a febbraio 2013 dovrei essere vicino alla trasmissione
degli atti da parte della cmo. Grazie a risentirci.
panorama
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Re: TERMINI DEFINIZIONE PENSIONE PRIVILEGIATA

Messaggio da panorama »

malattie a lunga latenza o meno, ricorso ACCOLTO
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1) - ricorso avverso le note del Ministero della Difesa in data 5.5.2011 e 21.3.2012, e pedissequo decreto del 28/01/2011, reiettivi dell’istanza di riliquidazione della pensione privilegiata ordinaria.

2) - ex OMISSIS dei Carabinieri in congedo dal 25.03.1997 e titolare di pensione privilegiata ordinaria di 6^ ctg. a vita, concessa con DM del 09.12.2004 – si duole del diniego opposto dal Ministero della Difesa con il decreto impugnato, in ordine alla domanda presentata in data 28.10.2008, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle ulteriori infermità
- ) - ”Esiti di colectomia per K colon”,

- ) - “Esiti intervento chirurgico aorta addominale”,

- ) - “Esiti intervento chirurgico cataratta occhio sx e dx”,

e per il riconoscimento dell’aggravamento delle infermità già pensionate, ai fini di rivalutazione della pensione in godimento.

3) - Chiede, l’accoglimento del ricorso con il riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione della pensione nella migliore misura di 1^ ctg, (in subordine 2^ ctg.) derivante dal riconoscimento delle nuove infermità e dell’aggravamento di quelle già pensionate

4) - A base del predetto diniego il Ministero ha opposto l’intempestività della domanda, ai sensi dell’art. 169 DPR n. 1092/73, in quanto, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 323/2008, le infermità riscontrate non rientrerebbero tra quelle a lunga latenza, senza peraltro pronunciarsi sull’aggravamento delle infermità già pensionate.

5) - Risulta dagli atti che, a seguito della visita collegiale presso la CMO di Roma in data 17.06.2009, le infermità già pensionate sono state assegnate, nel complesso, a 3^ ctg. a vita, elevata alla 1^ ctg. a vita qualora le infermità di nuovo riscontro siano riconosciute dipendenti da c.s.

6) - Il Ministero della Difesa ha chiesto il rigetto del ricorso, ..., e osservando che la domanda del 25.10.08 era stata prodotta oltre il termine quinquennale dal collocamento in congedo del militare, eccependo altresì il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione alla domanda di riconoscimento di equo indennizzo.

LA CORTE DEI CONTI precisa:

7) - Osserva, al riguardo, questo Giudice che nel ricorso non è contenuta alcuna richiesta di riconoscimento del diritto ad equo indennizzo, bensì la sola doglianza relativa al mancato riconoscimento della rivalutazione della pensione privilegiata in godimento, a causa della pronuncia di inammissibilità della domanda del 2008, relativa alle nuove infermità.

8) - Ciò posto, osserva ancora questo giudice che, ai sensi dell’art. 169 DPR n. 1092/73, la domanda per conseguire trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l’accertamento della dipendenza delle infermità o lesioni contratte.

9) - La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323/2008, ha dichiarato l’illegittimità del predetto articolo nella parte in cui non prevede che, laddove la malattia insorga dopo cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza decorra dalla manifestazione della malattia stessa, e ciò per scongiurare una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che hanno contratto malattie a normale decorso e coloro che hanno contratto patologie a lunga latenza.

10) - Al riguardo, la tesi dell’Amministrazione – secondo cui le infermità in questione non sarebbero a lunga latenza, e che perciò la domanda dell’interessato va dichiarata intempestiva, alla luce del previgente (non emendato) art. 169 citato – non può essere condivisa, e ciò per due ordini di motivi.

11) - In ogni caso, ..... non può condividersi la tesi dell’Amministrazione secondo cui, nella fattispecie, le infermità dedotte ........ non rientrino tra quelle a lungo decorso, per evidenti ragioni che possono agevolmente dedursi dalla comune esperienza, oltre che dalla scienza medica.

- ) - Il carcinoma del colon, infatti, come tutte le infermità tumorali, ha natura degenerativa e si manifesta dopo un periodo di latenza la cui durata può variare da una forma di tumore all’altra, ma che sicuramente esclude ogni manifestazione istantanea della patologia.

- ) - Così dicasi per l’aneurisma addominale, che consiste in una dilatazione dell’aorta nel tratto addominale, ed il cui lento decorso è dimostrato dalla circostanza, comunemente riconosciuta dalla scienza medica, che tale patologia è presente nelle persone ultrasessantenni ed è asintomatica. Da studi in materia, infatti, è stata riscontrata un'alta percentuale di persone inconsapevoli di essere portatori di tale patologia.

- ) - Quanto alla cataratta, essa è il risultato di un processo di progressiva perdita di trasparenza del cristallino. Questo processo, legato a fenomeni di ossidazione delle proteine che lo costituiscono, è il risultato di un fenomeno biochimico che si verifica con l'aumentare dell'età, dunque a carattere progressivo e latente.

12) - Di conseguenza, nella specie, poiché dette infermità si sono manifestate, rispettivamente, nel 2004 e nel 2005 (come risulta in atti), la domanda del ricorrente, presentata il 25.10.2008, risulta tempestiva, ai sensi dell’art. 169 DPR n. 1092/73, come emendato dalla sentenza n. 323/2008 della Corte Costituzionale, dovendosi fissare la decorrenza del quinquennio di decadenza da tali predette date.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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LAZIO SENTENZA 22 08/01/2014


SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO SENTENZA 22 2014 PENSIONI 08/01/2014



Sent 22/2014

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica
nella persona del Consigliere Maria Teresa Docimo,
in funzione di Giudice Unico delle pensioni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

Sul ricorso iscritto al n. 72127/M del registro di Segreteria, presentato da C. F., elettivamente domiciliato a Roma, in via Tagliamento n. 76, presso lo studio dell’avv. Fausto Tersitano, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, avverso le note del Ministero della Difesa in data 5.5.2011 e 21.3.2012, e pedissequo decreto del 28/01/2011, reiettivi dell’istanza di riliquidazione della pensione privilegiata ordinaria.

Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2013 è presente il dott. Michele Grisolia per il Ministero della Difesa, che chiede il rigetto del ricorso.

Esaminati gli atti.

F A T T O E D I R I T T O

Con il ricorso in epigrafe il sig. F. C. – ex OMISSIS dei Carabinieri in congedo dal 25.03.1997 e titolare di pensione privilegiata ordinaria di 6^ ctg. a vita per le infermità “spondiloartrosi diffusa del rachide”, “coxartrosi bilaterale” “bronchite cronica” e poliartromialgia reumatica”, concessa con DM del 09.12.2004 – si duole del diniego opposto dal Ministero della Difesa con il decreto impugnato, in ordine alla domanda presentata in data 28.10.2008, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle ulteriori infermità “”Esiti di colectomia per K colon”, “Esiti intervento chirurgico aorta addominale”, “Esiti intervento chirurgico cataratta occhio sx e dx”, e per il riconoscimento dell’aggravamento delle infermità già pensionate, ai fini di rivalutazione della pensione in godimento.

Chiede, conclusivamente, l’accoglimento del ricorso con il riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione della pensione nella migliore misura di 1^ ctg, (in subordine 2^ ctg.) derivante dal riconoscimento delle nuove infermità e dell’aggravamento di quelle già pensionate, con interessi e rivalutazione e vittoria di spese.

A base del predetto diniego il Ministero ha opposto l’intempestività della domanda, ai sensi dell’art. 169 DPR n. 1092/73, in quanto, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 323/2008, le infermità riscontrate non rientrerebbero tra quelle a lunga latenza, senza peraltro pronunciarsi sull’aggravamento delle infermità già pensionate.

Risulta dagli atti che, a seguito della visita collegiale presso la CMO di Roma in data 17.06.2009, le infermità già pensionate sono state assegnate, nel complesso, a 3^ ctg. a vita, elevata alla 1^ ctg. a vita qualora le infermità di nuovo riscontro siano riconosciute dipendenti da c.s.

All’odierna pubblica udienza il rappresentante del Ministero della Difesa ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamandosi alla memoria scritta depositata all’odierna udienza, e osservando che la domanda del 25.10.08 era stata prodotta oltre il termine quinquennale dal collocamento in congedo del militare, eccependo altresì il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione alla domanda di riconoscimento di equo indennizzo.

Osserva, al riguardo, questo Giudice che nel ricorso non è contenuta alcuna richiesta di riconoscimento del diritto ad equo indennizzo, bensì la sola doglianza relativa al mancato riconoscimento della rivalutazione della pensione privilegiata in godimento, a causa della pronuncia di inammissibilità della domanda del 2008, relativa alle nuove infermità.

Va, altresì osservato – al fine di circoscrivere esattamente l’oggetto del ricorso - che il diniego impugnato comprende anche, implicitamente, il mancato aggravamento e/o rivalutazione delle infermità già pensionate con 6^ ctg. a vita, ritenute ascrivibili nel complesso alla 3^ ctg. a vita dalla CMO nella predetta visita di riferimento.

Ciò posto, osserva ancora questo giudice che, ai sensi dell’art. 169 DPR n. 1092/73, la domanda per conseguire trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l’accertamento della dipendenza delle infermità o lesioni contratte.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323/2008, ha dichiarato l’illegittimità del predetto articolo nella parte in cui non prevede che, laddove la malattia insorga dopo cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza decorra dalla manifestazione della malattia stessa, e ciò per scongiurare una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che hanno contratto malattie a normale decorso e coloro che hanno contratto patologie a lunga latenza.

Al riguardo, la tesi dell’Amministrazione – secondo cui le infermità in questione non sarebbero a lunga latenza, e che perciò la domanda dell’interessato va dichiarata intempestiva, alla luce del previgente (non emendato) art. 169 citato – non può essere condivisa, e ciò per due ordini di motivi.

In primo luogo, sulla base di quanto disposto nella pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 323/2008, ove è affermato che “con riferimento ai casi nei quali la malattia insorga allorché siano già decorsi cinque anni dalla cessazione dal servizio – ferma restando la disciplina attuale per le altre ipotesi (vale a dire quelle in cui la malattia insorga entro i cinque anni dal servizio) – occorre che la norma impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che, in tale ipotesi (vale a dire insorgenza della malattia dopo i cinque anni) il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di accertamento (…) decorra dalla manifestazione della malattia stessa”(v. ultima parte del ‘considerato’ e conforme dispositivo), fermo restando ogni rigoroso accertamento sulla dipendenza dal servizio dell’infermità medesima.

Tale formulazione del giudizio di costituzionalità, dunque, sembra postulare la necessità della diversa decorrenza del termine di decadenza sulla base della sola manifestazione di infermità dopo il quinquennio dalla cessazione dal servizio, fermo restando ogni necessario approfondimento sulla dipendenza.

In ogni caso, anche a voler riconoscere che la suddetta pronuncia di incostituzionalità postuli una previa disamina sulla natura stessa delle infermità, ai fini di stabilirne la lunghezza del decorso, latente o meno, non può condividersi la tesi dell’Amministrazione secondo cui, nella fattispecie, le infermità dedotte – vale a dire il carcinoma del colon, l’aneurisma addominale e la cataratta agli occhi – non rientrino tra quelle a lungo decorso, per evidenti ragioni che possono agevolmente dedursi dalla comune esperienza, oltre che dalla scienza medica.

Il carcinoma del colon, infatti, come tutte le infermità tumorali, ha natura degenerativa e si manifesta dopo un periodo di latenza la cui durata può variare da una forma di tumore all’altra, ma che sicuramente esclude ogni manifestazione istantanea della patologia.

Così dicasi per l’aneurisma addominale, che consiste in una dilatazione dell’aorta nel tratto addominale, ed il cui lento decorso è dimostrato dalla circostanza, comunemente riconosciuta dalla scienza medica, che tale patologia è presente nelle persone ultrasessantenni ed è asintomatica. Da studi in materia, infatti, è stata riscontrata un'alta percentuale di persone inconsapevoli di essere portatori di tale patologia.

Quanto alla cataratta, essa è il risultato di un processo di progressiva perdita di trasparenza del cristallino. Questo processo, legato a fenomeni di ossidazione delle proteine che lo costituiscono, è il risultato di un fenomeno biochimico che si verifica con l'aumentare dell'età, dunque a carattere progressivo e latente.

Di conseguenza, nella specie, poiché dette infermità si sono manifestate, rispettivamente, nel 2004 e nel 2005 (come risulta in atti), la domanda del ricorrente, presentata il 25.10.2008, risulta tempestiva, ai sensi dell’art. 169 DPR n. 1092/73, come emendato dalla sentenza n. 323/2008 della Corte Costituzionale, dovendosi fissare la decorrenza del quinquennio di decadenza da tali predette date.

Il ricorso è pertanto giuridicamente fondato e, come tale, va accolto, allo stato degli atti, limitatamente alla pronuncia di intempestività della domanda.

Poiché, peraltro, oggetto del ricorso è anche il riconoscimento del sostanziale diritto alla migliore misura della pensione, sulla base del riconoscimento delle nuove infermità e dell’aggravamento di quelle già pensionate, con separata ordinanza si è disposta l’acquisizione del verbale del Comitato di verifica, di cui agli artt. 10, 12 e 14 del DPR n. 461/2001, nonché del nuovo decreto che l’Amministrazione emetterà in sostituzione di quello impugnato, a seguito della presente pronuncia parziale di accoglimento, per pronunciarsi sul merito della domanda di pensione privilegiata ordinaria, sia sotto il profilo delle nuove infermità che sotto quello dell’aggravamento di quelle già pensionate, tenuto conto dei termini di cui al predetto Regolamento n. 461/2001, affinchè questo giudice possa pronunciarsi sul complessivo diritto pensionistico reclamato con il ricorso.

Sussistono apprezzabili motivi per compensare le spese.

P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando su parte del ricorso

ACCOGLIE PARZIALMENTE

Il ricorso n. 72127/M presentato da C. F. e, per l’effetto, dichiara la tempestività della domanda di riliquidazione della pensione privilegiata ordinaria. Dispone, con separata ordinanza, gli incombenti procedurali indispensabili da parte dell’Amministrazione per la definitiva pronuncia sul merito della richiesta del ricorrente.

Rinvia alla definitiva pronuncia ogni statuizione sulle spese di giudizio. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2013.
IL GIUDICE
f.to Maria Teresa DOCIMO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 08/01/2014

P. Il Direttore
f.to Domenica LAGANA’
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Re: TERMINI DEFINIZIONE PENSIONE PRIVILEGIATA

Messaggio da panorama »

Sentenza della Corte Costituzionale n. 43 emessa in data 19.03.2015 in favore un ex direttore sanitario primario ospedaliero. Adesso con la presente sentenza anche gli altri sono equiparati a tutti gli effetti a noi FF.PP. e FF.AA. in materia di pensione privilegiata dopo essere andati in pensione in relazione ai tempi di decorrenza. Ora non c'è disparità in relazione alle malattie che si sviluppano dopo anni.
(Corte Costituzionale: nota sentenza n. 323 del 2008).
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SENTENZA N. 43
ANNO 2015


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
- Giuseppe FRIGO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), promosso dalla Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d’appello, nel procedimento vertente tra C.L. e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) quale successore ex lege dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) con ordinanza del 10 dicembre 2013, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti gli atti di costituzione di C.L. e dell’INPS quale successore ex lege dell’INPDAP;

udito nell’udienza pubblica del 24 febbraio 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra.

uditi gli avvocati Ettore Maria Cerasa per C.L. e Filippo Mangiapane per l’INPS quale successore ex lege dell’INPDAP.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 10 dicembre 2013, la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d’appello, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza per l’inoltro della domanda di pensione privilegiata, per malattie contratte per causa di servizio, da parte degli ex dipendenti delle Casse amministrate dagli istituti di previdenza (poi confluiti nell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), oggi nell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dalla data di cessazione dal servizio, anziché dal momento della manifestazione della malattia.

1.1.– La Corte rimettente premette di essere stata adita in appello per la riforma della sentenza del 26 febbraio 2009 n. 246, con la quale la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, aveva respinto la domanda – presentata da un ex direttore sanitario primario ospedaliero – di trattamento pensionistico di privilegio con riferimento ad una infermità neoplastica, accertata come dipendente da causa di servizio. Il Comitato di verifica per le cause di servizio (adunanza n. 138 del 2002) si era espresso in tal senso con un parere, poi confermato dalla perizia tecnica resa dal Collegio medico legale del Ministero della difesa (parere del 19 dicembre 2012). La domanda era stata ritenuta tardiva, in quanto proposta oltre il termine quinquennale di decadenza previsto appunto dall’art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991. La Corte rimettente sottolinea che all’appellante era stato riconosciuto il predetto trattamento di pensione privilegiata in riferimento ad altra patologia (artrosi) di cui pure era stata accertata la dipendenza da causa di servizio, dopo aver presentato domanda entro il termine prescritto dall’art. 14. La Corte rimettente precisa, inoltre, che l’appellante chiede di dichiarare il proprio diritto al trattamento pensionistico privilegiato anche per l’infermità neoplastica in quanto interdipendente con l’infermità artrosica, benché palesatasi successivamente, nonché di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.

Il giudice rimettente, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991, prospettata dall’appellante, la solleva nei suddetti termini.

1.2.– In particolare, il rimettente ritiene che la citata norma si ponga in contrasto, anzitutto, con l’art. 3, primo comma, Cost. Essa, infatti, creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti che hanno contratto malattie a normale decorso e lavoratori dipendenti che hanno contratto patologie a lunga latenza. Questi ultimi sarebbero per ciò stesso impossibilitati ad ottenere il trattamento di pensione privilegiata. La norma in esame violerebbe, altresì, l’art. 38, secondo comma, Cost., in quanto comprimerebbe ingiustificatamente il diritto alla pensione privilegiata dei lavoratori per i quali l’insorgenza della manifestazione morbosa, di cui sia accertata la dipendenza dal servizio, sia successiva al decorso del termine di cinque anni dalla cessazione dal servizio.

L’art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991, ad avviso del rimettente, presenterebbe i medesimi vizi di illegittimità costituzionale che inficiavano l’art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato). Quest’ultimo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n 323 del 2008, poiché, fissando il dies a quo del termine quinquennale di decadenza per la presentazione della domanda di pensione privilegiata al momento della cessazione dal servizio, a prescindere dalle modalità concrete di manifestazione della malattia, comprimeva del tutto ingiustificatamente il diritto alla pensione privilegiata dei lavoratori (ex dipendenti civili e militari dello Stato) per i quali l’insorgenza della manifestazione morbosa, di cui fosse stata accertata la dipendenza dal servizio, fosse successiva al decorso di detto termine. Ciò determinava un’ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti che avevano contratto malattie a normale decorso e lavoratori dipendenti con patologia a lunga latenza.

Ad avviso del giudice rimettente le affermazioni rese dalla Corte costituzionale nella citata sentenza, con riguardo all’art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, si adatterebbero perfettamente alla norma “gemella” di cui all’art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991. Anche in tal caso, si tratterebbe di un termine di decadenza da applicare ai pensionati delle allora Casse degli istituti di previdenza poi transitati nell’INPDAP, che non terrebbe conto di quelle patologie a lunga latenza per le quali sarebbe escluso il trattamento pensionistico privilegiato, pur se dipendenti da causa di servizio, allorquando si manifestino dopo il quinquennio decadenziale.

2.– Si è costituito in giudizio l’appellante nel giudizio principale, il quale chiede che questa Corte dichiari l’illegittimità costituzionale del citato art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991, nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia sia a lunga evoluzione ed insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per inoltrare la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio decorra dalla manifestazione della malattia stessa.

In particolare, la difesa dell’appellante evidenzia che le censure di illegittimità costituzionale proposte nei confronti del citato art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991, sono state già esaminate ed accolte in riferimento alla norma di cui all’art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, norma dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 323 del 2008. La difesa rileva come non sussista alcun motivo che possa giustificare il differente trattamento recato dalle due disposizioni di legge richiamate, considerato che l’unica differenza è costituita dalla circostanza che la norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973) si applica agli ex dipendenti civili e militari dello Stato, mentre la norma ora all’esame (art. 14, comma 1, legge n. 274 del 1991) riguarda gli ex dipendenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

3.– Si è costituito in giudizio anche l’INPS, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile o infondata nel merito.

In particolare, nella memoria, depositata nell’imminenza dell’udienza pubblica, l’INPS ritiene che la questione proposta – in specie in riferimento all’art. 3 Cost. – sia manifestamente infondata, posto che l’identità di ratio e di presupposti tra la norma ora all’esame della Corte e quella già oggetto dell’intervento manipolativo di cui alla sentenza n. 323 del 2008 (l’art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973) sarebbe soltanto apparente.

La censura di violazione dell’art. 38, secondo comma, Cost., ad avviso della difesa dell’INPS, sarebbe, invece, inammissibile, dato che il rimettente non avrebbe precisato nulla in ordine alle ragioni della dedotta violazione, eccettuato il richiamo alla sentenza n. 323 del 2008.

4.– All’udienza pubblica, le parti costituite nel giudizio hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1.– La Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d’appello, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza per l’inoltro della domanda di pensione privilegiata, per malattie contratte per causa di servizio, da parte degli ex dipendenti delle Casse amministrate dagli istituti di previdenza (poi dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica – INPDAP, oggi Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS), dalla data di cessazione dal servizio, anziché dal momento della manifestazione della malattia, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

A suo avviso tale norma determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti che, per causa di servizio, abbiano contratto malattie a normale decorso e lavoratori dipendenti che abbiano contratto, sempre per causa di servizio, patologie a lunga latenza, palesatesi dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, con conseguente ingiustificata compressione del diritto alla pensione privilegiata di questi ultimi.

2.– Preliminarmente, occorre rilevare che, prima del deposito dell’ordinanza di rimessione, l’art. 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto, fra l’altro, l’abrogazione dell’istituto della pensione privilegiata. Tuttavia, per espressa indicazione di detta norma, tale abrogazione non opera in riferimento «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data».

E’ incontrovertibile che alla fattispecie oggetto del giudizio a quo si applichino le norme antecedenti alla novella legislativa intervenuta prima del deposito dell’ordinanza di rimessione e che, pertanto, non si pone alcun profilo di inammissibilità della questione sollevata con quest’ultima (sentenza n. 140 del 2012).

3.– Ancora in via preliminare, va osservato che l’INPS ha eccepito l’inammissibilità della questione sollevata in riferimento all’art. 38, secondo comma Cost., in quanto il rimettente si sarebbe limitato a richiamare la sentenza n. 323 del 2008, senza fornire argomenti a sostegno della dedotta violazione, con riguardo alla fattispecie esaminata.

L’eccezione non è fondata.

Nella specie, il giudice rimettente, nel richiamare la sentenza n. 323 del 2008 di questa Corte e le argomentazioni ivi svolte, ha riprodotto ampi brani tratti dalla motivazione. Alla stregua di quella decisione, egli ha individuato sinteticamente, ma in maniera chiara e adeguata, le ragioni che lo inducono a dubitare della legittimità costituzionale della norma oggetto del presente giudizio. Tale motivazione deve ritenersi, pertanto, idonea a circoscrivere in modo appropriato ed autosufficiente l’oggetto dello scrutinio di costituzionalità demandato a questa Corte (in questo senso, fra le altre, sentenze n. 328 e n. 234 del 2011, ordinanze n. 224 e n. 42 del 2011).

4.– Nel merito, la questione è fondata.

Come ricordato dal giudice rimettente, questa Corte, con la sentenza n. 323 del 2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui, facendo decorrere il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di pensione privilegiata, da parte degli ex dipendenti civili e militari dello Stato, dalla data di cessazione dal servizio, anziché dal momento della manifestazione della malattia, comprimeva «del tutto ingiustificatamente il diritto alla pensione privilegiata dei lavoratori per i quali l’insorgenza della manifestazione morbosa, della quale sia accertata la dipendenza dal servizio, sia successiva al decorso di detto termine», in «palese violazione sia dell’art. 38, secondo comma, sia dell’art. 3 Cost.».

Si era già allora rilevato che «[l]e attuali conoscenze mediche […] hanno messo in luce l’esistenza di malattie in cui, fra la causa della patologia e la relativa manifestazione, intercorre un lungo e non preventivabile periodo di latenza in assenza di alcuna specifica sintomatologia». Pertanto, in tali casi, era palesemente irragionevole esigere, da parte del legislatore, che la domanda di accertamento della dipendenza della infermità dal servizio svolto fosse inoltrata entro un termine in cui ancora difettava il presupposto oggettivo (l’infermità) della richiesta medesima.

Analoghe considerazioni devono svolgersi con riguardo all’art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991 ora all’esame. Tale norma, infatti, ha un contenuto normativo sostanzialmente identico a quello dell’art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la citata sentenza n. 323 del 2008, in quanto – al pari della predetta norma – fa decorrere il termine di decadenza per l’inoltro della domanda di pensione privilegiata per infermità, dipendenti da causa di servizio, dalla data di cessazione dello stesso, anziché dal momento della manifestazione della malattia, anche nel caso di patologie a lunga latenza. L’unica differenza è, infatti, riscontrabile nella diversa platea dei destinatari delle due norme, che, in un caso (l’art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 323 del 2008) erano gli ex dipendenti civili e militari dello Stato, nell’altro (l’art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991 ora censurato) sono gli ex dipendenti delle Casse amministrate dagli istituti di previdenza (poi passati alla gestione INPDAP e successivamente confluiti nella gestione INPS). Tale differenza, tuttavia, non costituisce un ragionevole motivo di differenziazione delle discipline e non giustifica la compressione del diritto alla pensione privilegiata degli ex dipendenti delle Casse amministrate dagli istituti di previdenza, per i quali l’insorgenza della manifestazione morbosa, della quale sia accertata la dipendenza dal servizio, sia successiva al decorso del termine di cinque anni dalla sua cessazione. Per entrambe le categorie di soggetti il trattamento di pensione privilegiata costituisce, infatti, una sorta di “riparazione” conseguente al danno alla persona riportato per infermità contratte in relazione al servizio prestato.

Deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991, nella parte in cui non prevede che, se la malattia, contratta per causa di servizio, insorga allorché siano già decorsi cinque anni dalla cessazione dal servizio stesso, il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte – ai fini dell’ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato – decorra dalla manifestazione della malattia stessa.

Occorre ribadire, al riguardo, che, per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, l’infermità deve in ogni caso trarre evidenti origini dal servizio, sulla base di una rigorosa verifica della dipendenza dal medesimo.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia, contratta per causa di servizio, insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell’ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015.

F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2015.
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Re: TERMINI DEFINIZIONE PENSIONE PRIVILEGIATA

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per opportuna notizia in modo da non fare errori.
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SARDEGNA SENTENZA 21 21/01/2010

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SARDEGNA SENTENZA 21 2010 PENSIONI 21/01/2010



sl - Sent. n. 21/2010


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere Enrico BASSAREO, quale giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso, iscritto al n. 20550 del registro di Segreteria, proposto dal signor G.F., nato a omissis il omissis e residente in omissis nella omissis, avverso l’Agenzia delle Entrate, Sede di Sassari, ed avverso l’INPDAP per la declaratoria del diritto di ottenere la detassazione della pensione privilegiata ordinaria.

Uditi, nella pubblica udienza del 20 gennaio 2010, il giudice unico consigliere Enrico Bassareo ed il dott. Giovanni Pes per l’I.N.P.D.A.P.;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO

Il signor G.F., già Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, collocato in congedo dal 5 gennaio 1992, titolare della pensione privilegiata ordinaria concessa dal Ministero della Difesa, a decorrere dal 13 dicembre 1996, chiede, con il ricorso giurisdizionale depositato il 2 aprile 2009, che venga riconosciuto e dichiarato il proprio diritto alla detassazione della quota (10%) di privilegio del trattamento pensionistico.

Al riguardo, il ricorrente afferma che: “la quota di privilegio, concessa per accertata e dichiarata invalidità permanente riconosciuta dipendente da causa di servizio, è da considerare risarcitoria di danno patrimoniale e non reddituale”.

A sostegno del proprio assunto, il signor G.F. sostiene che in tal senso si sarebbero espresse le Commissioni tributarie regionali.

Si è costituita ritualmente in giudizio l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Sassari, mediante il deposito di un’articolata memoria scritta, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, deducendo al riguardo quanto segue:

«Il contribuente non ha notificato allo scrivente Ufficio alcun ricorso giurisdizionale, ma ha semplicemente presentato una istanza di rimborso di ritenute IRPEF, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/73.

Ferma restando l'assenza di un ricorso giurisdizionale validamente notificato all'Ufficio, si eccepisce, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate nelle controversie instaurate presso codesta On.le Corte, riguardanti l'accertamento dell'imponibilità o meno del decimo della pensione privilegiata ordinaria percepita dal sig. G.F. Giuseppe.

Sempre in via pregiudiziale, in ordine alla istanza di rimborso IRPEF presentata dal contribuente, si rileva il difetto di giurisdizione di codesta On.le Corte, atteso che, a norma dell'art. 2 del D. Lgs. N. 546/92, rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, ivi comprese quelle aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della restituzione dei tributi, secondo quanto previsto dall'art. 19 comma I lett. g) del D. Lgs. N. 546/92.

Il contribuente avrebbe dovuto proporre ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi a seguito della presentazione della domanda di rimborso nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Sassari, al fine di ottenere la tutela giurisdizionale dei propri diritti, e non investire codesta On.le Corte di questioni che non rientrano nella propria giurisdizione.

In via di mero subordine, e con riguardo al merito della pretesa tributaria, si rileva che l'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, afferma che sono esenti dall'IRPEF "Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare".

Come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 387 dell'11 luglio 1989, il trattamento fiscale agevolato di cui al citato articolo 34 del DPR n. 601 del 1973 va esteso alla pensione privilegiata ordinaria "tabellare", quella cioè erogata in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva, sia perché si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio (articolo 52, secondo comma, della Costituzione), sia perché la sua entità non è correlata al pregresso trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione della capacità di lavoro subita in occasione della prestazione del servizio di leva. Tale trattamento di favore, non si applica invece alla pensione privilegiata ordinaria "comune" quella cioè ascrivibile a lesioni e infermità derivanti dall'attività di servizio, sofferte da dipendenti, civili o militari.

Secondo la Corte Costituzionale emerge "la natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria ‘militare tabellare’ (prevista dall'art. 67, ultimo comma, del DPR n. 1092 del 1973). Natura che la diversifica dalle pensioni privilegiate ordinarie ‘comuni’, le quali presentano invece carattere reddituale (di retribuzione differita), mentre la rende assimilabile alle pensioni di guerra in ragione della comune funzione risarcitoria" (cfr. sentenza n. 387 del 1989; sul punto cfr. anche sentenza n. 151 del 24 luglio 1981).

Il giudice delle leggi ha ritenuto che il diverso trattamento fiscale al quale sono sottoposte le pensioni privilegiate ordinarie "comuni" (ed anche l'aumento del decimo previsto dall'articolo 67, quarto comma, del DPR n. 1092 del 1973), rispetto a quelle "tabellari", trova giustificazione nel differente fondamento giuridico su cui le stesse si basano, in quanto la pensione privilegiata ordinaria "comune" ha il suo titolo in un rapporto di dipendenza volontariamente costituito dal soggetto e rappresenta pertanto la proiezione di un precedente rapporto di servizio, del quale condivide la natura reddituale. In linea con il principio affermato dalla Consulta è il consolidato orientamento della Corte di cassazione che, in particolare, con sentenza n. 595 dell'11 gennaio 2006 ha statuito che "per quanto riguarda il regime Irpef del cosiddetto aumento del decimo previsto dall'art. 67 del D.P.R. n. 1092 del 1973, la Corte si è già pronunciata in merito con la sentenza n. 12092 del 1992. In tale decisione, ribadita la natura reddituale della pensione privilegiata ordinaria, la Corte ha osservato che la maggiorazione in questione costituisce un semplice aumento del trattamento pensionistico, per cui è da ritenere che lo stesso abbia la medesima natura della pensione e non possa, perciò, essere considerato un assegno connesso alla pensione privilegiata ordinaria `secondo la previsione dell'art. 34, comma 1, del D.P.R. n. 601/1973. Il citato art. 67 stabilisce, quindi, solo un criterio di liquidazione , per evitare che al militare, menomato nell'integrità personale per fatti di servizio, possa essere liquidata una pensione pari (o addirittura inferiore) a quella già spettantegli per il normale trattamento di quiescenza" (in senso conforme, Cass. n. 18012 del 24 agosto 2007). Per quanto riguarda la prassi, con risoluzione n. 143/E del 20 luglio 1996 è stato chiarito che le pensioni privilegiate ordinarie "comuni", civili e militari, sono integralmente assoggettate ad imposizione in quanto escluse dal contesto applicativo dell'articolo 34, primo comma, del citato DPR n. 601 del 1973.

Per quanto detto sopra, non può riconoscersi alla predetta maggiorazione della pensione privilegiata ordinaria percepita dal contribuente natura risarcitoria di danno patrimoniale, bensì natura di emolumento integrativo della pensione ordinaria avente carattere reddituale, come tale soggetto ad imposizione ai fini IRPEF.»

La Sezione deve preliminarmente precisare che la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Sassari, ha comunque sanato l’eventuale mancata notifica alla stessa del ricorso da parte del signor G.F..

Va peraltro accolta l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione in questione. Questo Giudice rileva, infatti, che la questione dedotta in giudizio non rientra nella cognizione del giudice delle pensioni ma in quella delle Commissioni Tributarie provinciali, come esattamente affermato dall’Agenzia delle Entrate.

Il ricorso all’esame della Sezione va quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in capo alla Corte dei Conti.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione in capo alla Corte dei Conti, il ricorso iscritto al n. 20550 del registro di Segreteria, proposto dal signor G.F..

Nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari, il 20 gennaio 2010.

IL GIUDICE UNICO
f.to Enrico Bassareo

Depositata in Segreteria il 21 gennaio 2010

IL DIRIGENTE
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antoniomlg
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Re: TERMINI DEFINIZIONE PENSIONE PRIVILEGIATA

Messaggio da antoniomlg »

Quindi secondo questa sentenza, la pensione
cosi detta "tabellare" è comunque esente dall'IRPEF??????

Grazie
panorama
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Re: TERMINI DEFINIZIONE PENSIONE PRIVILEGIATA

Messaggio da panorama »

Tassazione dell'indennità di buonuscita
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pubblico una sentenza della C.T.P. di Viterbo che illustra come applicare le agevolazioni fiscali sulla tassazione dell'attività di buonuscita per i dipendenti pubblici.

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panorama
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Re: TERMINI DEFINIZIONE PENSIONE PRIVILEGIATA

Messaggio da panorama »

La CdC Siciliana accolla le spese al Ministero dell'Interno e all'Inps per il ritardo.

Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, occorre tener conto del notevole ritardo con il quale è stato definito il procedimento amministrativo, sicché il ricorrente è stato costretto ad adire questa Corte, ottenendo l’esito favorevole in sede amministrativa nell’autunno del 2020; tale conclusione dell’iter amministrativo palesa la fondatezza delle tesi del ricorrente.

Pertanto, sulla base del criterio della soccombenza virtuale, le spese legali vanno poste solidalmente a carico dell’INPS e del Ministero dell’Interno, che dovranno pagarne il relativo importo, quantificato complessivamente in euro 1.000 (mille/00), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, in favore di parte ricorrente.
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