TERMINI DEFINIZIONE PENSIONE PRIVILEGIATA

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fox62
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TERMINI DEFINIZIONE PENSIONE PRIVILEGIATA

Messaggio da fox62 »

Buongiorno a tutti i colleghi del forum. Volevo chiedere un consiglio su come regolarmi per la seguente vicenda: Sono stato riformato ad aprile 2011, per patologia non dipendente da causa di servizio. Il giorno successivo su modulistica INPDAP ho presentato domanda di pensione privilegiata diretta per due patologie tabella B massima, già decretate e riconosciute anche dal comitato di verifica. Il 25 novembre 2011, la CMO mi chiama a visita e mi ascrive una tabella A categoria 8^ a vita. In considerazione che in via ufficiale non ricevevo alcuna notifica dall'ufficio pratiche sanitarie Legionale, mi recavo personalmente per chiedere lumi. Un addetto tirava fuori il verbale ed alle mie rimostranze sul perché non gli davano seguito mi rispondeva che l'avevano ricevuto dalla CMO solo il 1° febbraio 2012. Quindi gli chiedevo la cortesia se lo trasmetteva al CNA di Chieti ed al Ministero della difesa per la lavorazione. Lo stesso mi rassicurava, adesso è ' passato un altro mese ed ancora non hanno inviato nulla. Quanto ci vuole a fare una lettera di trasmissione ? Secondo voi cosa devo fare ? Inviare una lettera ai sensi della 241/90, direttamente al Ministero Difesa, CNA di Chieti e Comando Generale Arma Direzione di Amministrazione lamentando il notevole ritardo ? La Domanda l'ho presentata il 6 aprile 2011 cosa pensate che l'immobilismo di codesti uffici mi stia penalizzando ? Ciò anche alla luce dell'armonizzazione che vuole fare il Governo Monti sulle pensioni. Penso che se scrivo sarò molto tagliente e farò danno. Vi ringrazio per le risposte ed i consigli che mi darete. buona Pasqua a tutti.


Mario56

Re: TERMINI DEFINIZIONE PENSIONE PRIVILEGIATA

Messaggio da Mario56 »

scusa sarei anch'io interessato, dove hai trovato la modulistica e la domanda a chi è stata presentata? Alla Legione o all'Inpdap? Grazie ciao!
fox62
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Re: TERMINI DEFINIZIONE PENSIONE PRIVILEGIATA

Messaggio da fox62 »

La modulistica la trovi tranquillamente sul sito dell'INPDAP. Una volta compilata la domanda la presenti direttamente in quattro copie presso la Stazione CC di residenza, ove il collega ti redige il verbale di avvenuta presentazione ( tipo una notifica) controfirmato da entrambi, te ne rilascia copia allegato alla domanda e successivamente e suo preciso dovere e cura spedirlo al Comando Legione di appartenenza - Ufficio pratiche sanitarie, che lo invierà al Ministero della Difesa, CNA di Chieti e Direzione di Amministrazione Comando Generale Arma. Verrai chiamato a visita presso la CMO e se la patologia verrà ascritta ad almeno una delle categorie della tabella A ( dalla 1^ alla 8^) percepirai la p.p.o. N.B. Dalla 3^ catg. alla 8^ attualmente è il 10% sull'intera P.A.L. così calcolata : P.A.L + 10% - IRPF.
IRPF da 0 a 15000 euro - 23%
IRPF da 15.001 a 28.000 euro - 27%
IRPF da 28.000 euro in su - 38%.
Se sei in congedo, ti suggerisco di presentarla subito poichè con le voci che corrono da giugno p.v. potrebbe scomparire. Inoltre qualora ti verrà riconosciuta percepirai gli arretrati dal 1° giorno del mese successivo della presentazione della domanda. Se ti serve qualche altra informazione chiedimela tranquillamente ormai mi sono fatto le ossa anche in questa materia. Buona Pasqua.
urasxx

Re: TERMINI DEFINIZIONE PENSIONE PRIVILEGIATA

Messaggio da urasxx »

caro ex collega i tempi di definizione di una pratica sono di 320 giorni per legge, sucessivamente alla visita della c.m.o. adesso devi attendere anni affinche ti venga notificato il decreto dopodiche devi metterti un'avvocato altrimenti non vedrai mai la privileggiata ne equo indennizzo, io ho risolto un caso dopo che il soggetto e stato congedato nel 1968, deceduto il 1998 e mai visto ne equo indennizzo ne privileggiata, adesso se la stanno godendo i familiari, se ai bisogno di documentazione mandami un' mail e vedo di accontentarti sono un cc. in servizio con 10 cause di servizio gia riconoscute ritengo di essere abbastanza esperto solo che per arrivare all'apice del tutto per accellerare la pratica per legge ci vuole sempre un legale.-
fox62
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Re: TERMINI DEFINIZIONE PENSIONE PRIVILEGIATA

Messaggio da fox62 »

E si urasxx, mi servirebbero gli estremi della normativa che sancisce che la pensione privilegiata deve essere elargita entro i temini da te postati.Ti saluto cordialmente.
urasxx

Re: TERMINI DEFINIZIONE PENSIONE PRIVILEGIATA

Messaggio da urasxx »

caro amico qua ce sta tutto
1. PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA
1.1 - Finalità e natura:
la pensione privilegiata può definirsi un trattamento economico a carattere continuativo avente
lo scopo di risarcire il dipendente per le menomazioni dell’integrità personale subite a causa di
infermità o lesioni di natura inabilitante riportate per fatti di servizio e riconosciute ascrivibili
ad una delle categorie di cui alla tabella “A” annessa al D.P.R. n. 834/81 e dipendenti da fatti
di servizio, a nulla rilevando la durata del rapporto di lavoro, né l’entità della contribuzione
versata.
1.2 - Destinatari:
la pensione privilegiata spetta a:
· militari che vengono dichiarati permanentemente non idonei al servizio militare
incondizionato per effetto di infermità/lesioni riconosciute dipendenti da causa di
servizio;
· militari che, dopo la cessazione dal servizio, chiedono la concessione del trattamento
privilegiato per infermità/lesioni già riconosciute dipendenti da causa di servizio ed
ascritte a categoria, ovvero da riconoscere dipendenti e da ascrivere a categoria.
1.3 - Termine per la presentazione della domanda:
la domanda di pensione privilegiata - nel caso in cui l’infermità letale/invalidità non sia stata già
riconosciuta dipendente da causa di servizio - va presentata entro cinque anni dalla data della
cessazione dal servizio, elevati a dieci per invalidità derivanti da “parkinsonismo” o da malattie
ad eziopatogenesi non definita o idiopatica.
2
La Corte Costituzionale con una recente sentenza (n. 323/2008 del 9.7.2008) ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 169 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 nella parte in cui
non prevede che (allorché la malattia, avente la caratteristica di patologia “a lunga latenza”,
insorga dopo i cinque o dieci anni dalla cessazione dal servizio) il termine quinquennale di
decadenza per l’inoltro della domanda di riconoscimento della “dipendenza” ai fini della
pensione privilegiata decorra dal momento in cui la malattia stessa si è manifestata.
Detta pronuncia produce effetti, in particolare, per coloro che risultano affetti da patologie
provocate dall’esposizione all’amianto caratterizzate da un lungo intervallo di tempo tra la
“esposizione” e la comparsa della malattia.
Per ottenere il beneficio economico della pensione privilegiata sin dalla data di cessazione dal
servizio, la relativa domanda deve essere presentata entro due anni dalla cessazione stessa.
Qualora la domanda sia presentata oltre il termine di due anni, il pagamento della pensione
decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa,
rimanendo prescritti i ratei precedentemente maturati.
1.4 - Documentazione da produrre:
l’istanza di concessione della pensione privilegiata deve essere corredata da:
· documentazione sanitaria attestante la malattia, le lesioni o la causa del decesso;
· in caso di domanda da parte dei superstiti aventi diritto del militare defunto, certificato di
morte e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui risultino la composizione della
famiglia al momento della morte, luogo e data di nascita dei familiari, residenza, la data in cui è
stato contratto il matrimonio e che non vi è stata separazione tra i coniugi (per la/il vedova/o).
3
1.5 - Modello di domanda:
la domanda, presentata dopo la cessazione dal servizio e redatta secondo gli schemi (Mod.
PPO/A – Mod. PPO/B) allegati n. 1 e n. 2 al termine del presente paragrafo, deve contenere
l’indicazione dettagliata:
· della natura della/e infermità o lesione/i per la/e quale/i si richiede la pensione privilegiata;
· dei fatti di servizio che vi hanno concorso e che siano, dunque, rilevanti ai fini
dell’accertamento del nesso di causalità (ove non sia ancora intervenuto il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio) e ove possibile, delle conseguenze sull’integrità fisica, psichica o
sensoriale, con allegato ogni documento utile;
· del numero, della data del processo verbale e della Commissione Medica Ospedaliera
emittente, nel caso sia stata già accertata la malattia o la lesione (modello “C ” o modello “AB”)
durante il servizio.
1.6 - Istruttoria della pratica:
- d’ufficio in caso di:
· decesso del militare avvenuto in attività di servizio e per causa violenta
nell’adempimento degli obblighi istituzionali (art. 184, comma 4, D.P.R. n. 1092/73
e art. 3, comma 2, D.P.R. n. 461/01);
· cessazione dal servizio/riforma a causa di infermità/lesioni riconosciute dipendenti
da causa di (art. 167, comma 1, D.P.R. n. 1092/73) servizio o per infermità contratte
nell’esporsi, per obbligo di servizio, a cause morbigene (art. 3, comma 1, D.P.R. n.
461/01);
- a domanda degli interessati quando questi ritengano che le infermità sofferte e, per il coniuge
superstite, l’infermità letale, siano da ricondursi a fatti di servizio;
4
i fatti di servizio debbono costituire la causa unica, diretta ed immediata dell’infermità, lesione
o morte ovvero rivestire un ruolo concausale efficiente e determinante.
La domanda deve essere presentata all’ultimo Ente di servizio e da quest’ultimo inviata a
PREVIMIL, corredata di un rapporto informativo sul servizio svolto e gli incarichi
disimpegnati.
L’Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale (PREVIMIL) dispone gli
accertamenti sanitari, inviando la relativa documentazione presso la Commissione Medica
Ospedaliera territorialmente competente (per luogo di residenza dell’interessato).
La Commissione Medica Ospedaliera sottopone a visita diretta l’interessato o a domicilio nel
caso versi in gravi condizioni di salute; il sopraindicato organo medico legale esprime il
giudizio sanitario sull’entità delle menomazioni dell’integrità fisica o sulle cause della morte ed
esprime, nel processo verbale, un giudizio sull’ascrivibilità a categoria di pensione e
sull’idoneità al servizio.
L’Amministrazione, ricevuto il processo verbale dalla Commissione Medica Ospedaliera, invia
al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, una relazione per richiesta di parere sulla
dipendenza da causa di servizio.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio si pronuncia con parere motivato sulla
dipendenza da causa di servizio dell’infermità o della morte. Tale parere è obbligatorio e
vincolante per l’Amministrazione, nonché definitivo anche ai fini delle cure.
1.7 - Importo del beneficio:
La pensione privilegiata ordinaria si caratterizza quale trattamento sostitutivo della pensione
ordinaria ed è pari al 100% della base pensionabile se le infermità o le lesioni sono ascrivibili
alla prima categoria della tabella “A” annessa al D.P.R. n. 834/81, riducendosi al 90, 80, 70, 60,
5
50, 40, 30 per cento per infermità ascrivibili, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta,
sesta, settima ed ottava categoria.
Categoria di
ascrivibilità
della infermità
o lesione
Ammontare del
trattamento
rispetto alla base
pensionabile
1^ 100%
2^ 90%
3^ 80%
4^ 70%
5^ 60%
6^ 50%
7^ 40%
8^ 30%
Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate, rispettivamente, dello 0,20% e dello
0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, in favore del personale che abbia
compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo, senza aver maturato l'anzianità minima
richiesta per conseguire la pensione normale.
La pensione così aumentata non può comunque eccedere la misura del 44%.
La pensione privilegiata sarà liquidata, se più favorevole, nella misura prevista per la pensione
ordinaria aumentata di un decimo, a condizione che l’interessato, all’atto della cessazione, abbia
maturato almeno 15 anni di servizio utile di cui 12 di servizio effettivo.
Per i militari di truppa l’importo del beneficio è correlato esclusivamente alla categoria di
ascrivibilità e commisurato ad un importo tabellare che viene aggiornato annualmente sulla
base dell’ Indice Istat di variazione dei prezzi al consumo.
6
1.8 - Assegno rinnovabile:
Qualora le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella “A”, siano
ritenute dalla C.M.O. suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile di
misura uguale alla pensione e di durata da 2 a 4 anni (art. 68, D.P.R. n. 1092/73, come
modificato dall’art. 5, primo comma, della Legge n. 9/1980).
Se in sede di visita per il rinnovo spetta un assegno rinnovabile che, insieme al precedente,
supera la durata di 6 anni, viene concessa la pensione privilegiata vitalizia.
I congiunti del titolare di assegno rinnovabile hanno diritto alla pensione privilegiata di
reversibilità nel caso in cui il militare muoia in costanza di assegno (ossia prima della scadenza
delle annualità per le quali è stato conferito l’assegno).
1.9 - Indennità una tantum privilegiata
Il militare che abbia contratto infermità o riportato lesioni dipendenti da fatti di servizio ed
ascritte dalla C.M.O. alla tabella B annessa al D.P.R. n. 834/1981, ha diritto ad una indennità
per una volta tanto pari ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, fino ad un
massimo di cinque (art. 69, D.P.R. n. 1092/73).
1.10 - Aggravamento
Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia stato già attribuito il
trattamento privilegiato, il militare può produrre domanda di revisione per aggravamento senza
limiti di tempo.
Se la prima domanda di aggravamento è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte
per la medesima infermità.
7
La pensione o l’assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento decorrono dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
1.11 - Trattamento privilegiato di reversibilità
Il trattamento privilegiato di reversibilità compete, a domanda, agli aventi diritto del militare
che, in servizio, muoia per infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio (art. 92 D.P.R. n.
1092/1973) o interdipendenti con infermità già riconosciute (domanda redatta secondo il Mod.
PPO/C di cui all’allegato n. 3).
1.12 - Trattamento speciale
Al coniuge e agli orfani minorenni del dipendente:
· deceduto in servizio e per causa di servizio per causa violenta nell’adempimento degli
obblighi istituzionali (d’ ufficio),
· titolare del trattamento privilegiato di 1^ categoria (d’ ufficio),
· titolare di pensione privilegiata ordinaria, che muoia per effetto diretto della/e stessa/e
infermità o lesione/i per la/e quale/i gli era stato riconosciuto il diritto al trattamento privilegiato
(a domanda) è attribuito (ai sensi dell’art. 93 del T.U. di cui al D.P.R. n. 1092/1973), per la
durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello di
prima categoria (100% della base pensionabile).
Detto beneficio compete inoltre agli orfani maggiorenni purché inabili a proficuo lavoro o in
età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del militare o del pensionato e in condizioni
economiche disagiate.
Scaduto il termine di tre anni comincia a decorrere la pensione privilegiata di reversibilità.
8
1.13 - Destinatari della pensione privilegiata di reversibilità e del trattamento
speciale
I destinatari della pensione privilegiata di reversibilità e del trattamento speciale possono essere,
in ordine di priorità:
1- Coniuge solo o in concorso con:
- figli minorenni;
- studenti di scuola media superiore;
- studenti universitari per gli anni del corso legale di laurea e, comunque, non oltre il
26° anno di età;
- figli maggiorenni purché inabili, a carico, conviventi e nullatenenti.
Sono presi in considerazione i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi; in assenza dei
figli legittimi e legittimati o nei casi in cui questi non ne abbiano diritto, il trattamento
compete anche agli affiliati.
Per il coniuge superstite devono sussistere le seguenti CONDIZIONI:
· che non gli sia stata addebitata la separazione, ovvero che, pur ricorrendo tale
circostanza, abbia diritto agli alimenti;
· se divorziato, essere titolare del relativo assegno (di divorzio);
· che mantenga lo stato vedovile;
2- figli, in assenza del coniuge o nei casi in cui questi non abbia titolo alla riversibilità,
ferme restando le condizioni previste per i maggiorenni di cui sopra (ovvero che siano
inabili, a carico, conviventi e nullatenenti);
3- padre, purché si trovi nelle sottoindicate condizioni:
· inabile a proficuo lavoro o di età non inferiore a 60 anni (57 anni, sei mesi ed un
giorno per la pensionistica di guerra);
9
· sia provvisto di redditi assoggettabili all’IRPEF inferiori a determinati limiti (la cui
entità è stabilita periodicamente per legge o con decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze – per l’anno 2008 pari ad €. 14.886,28) ed a carico del dipendente;
Si prescinde da tali condizioni quando il militare defunto era figlio unico; in questo caso
compete la pensione tabellare secondo la pensionistica di guerra;
4- madre, in mancanza del padre, purché sussistano le stesse condizioni previste per il
padre;
5- entrambi i genitori, se separati legalmente, purché sussistano le altre condizioni in
precedenza specificate e la madre non fruisca degli alimenti a carico del padre.
6- fratelli e sorelle, purché siano minorenni o inabili a proficuo lavoro o in età superiore a
sessanta anni, nonché conviventi e a carico del dante causa e nullatenenti.
Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di
reversibilità devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato. Qualora
dette condizioni vengano meno la pensione di reversibilità è revocata.
Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:
coniuge solo = 60%
coniuge con 1 figlio a carico = 80%
coniuge con 2 o più figli a carico = 100%
1 figlio = 70%
2 figli = 80%
3 o più figli = 100%
genitore/i = 50%
da 1 a 3 fratelli o sorelle = 50%
4 fratelli o sorelle = 60%
5 fratelli o sorelle = 75%
10
6 fratelli o sorelle = 90%
7 fratelli o sorelle = 100%
Vengono previsti limiti alla possibilità di cumulare la pensione di reversibilità con i redditi
posseduti dai beneficiari della stessa.
Sono in questo caso applicate le riduzioni percentuali, in base al reddito posseduto dall’avente
diritto al trattamento pensionistico di reversibilità, indicate nella tabella “F” annessa alla L. n.
335/95.
Per i redditi inferiori a tre volte → Cumulo con il trattamento
il trattamento minimo di reversibilità
Per i redditi superiori a: → Cumulo con il trattamento di reversibilità
nella misura del:
- tre volte il trattamento minimo → 75%;
- quattro volte il trattamento minimo → 60%;
- cinque volte il trattamento minimo → 50%.
In presenza nel nucleo familiare di figli minori di età, studenti o inabili non operano i limiti
sopra indicati.
A titolo di esempio si indica la tabella relativa ai redditi 2008 validi per l’anno 2009:
Fino a €. 17.869,80 → 100%;
da €. 17.869,81 a € 23.826,40 → 75%;
da €. 23.826,41 a € 29.873,00 → 60%;
da €. 29.783,01 in poi → 50%.
11
1.14 - Uffici competenti alla trattazione:
Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei
Volontari Congedati (PREVIMIL), viale dell’Esercito, n. 186 – 00143 Roma:
- Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.): tel. (+39) 06.517051008;
fax (+39) 06.517052800; e-mail: urp@previmil.difesa.it;
- Divisione 2^ (per ufficiali C.C., E.I., M.M. ed A.M.):
fax 06.517052709;
- Divisione 3^ (per sottufficiali M.M. ed A.M.):
fax 06.517052715;
- Divisione 4^ (per ispettori C.C. e sottoufficiali E.I.):
fax 06.517052705;
- Divisione 5^ (per Carabinieri – appuntati – sovrintendenti C.C.):
fax 06.517052706;
- Divisione 6^ (per volontari delle 4 FF.AA.):
fax 06.517052707.
NOTA:
A decorrere dal 01/01/2010 è previsto il subentro parziale dell’INPDAP nella trattazione delle
pensioni sia ordinarie che privilegiate per il personale militare che transita, a decorrere dalla stessa
data, direttamente nella riserva (cessazione a domanda, per inidoneità, per perdita del grado,
deceduti).
Permarranno invece nella competenza dell’Amministrazione della Difesa tutti i cessati che
transitano nell’ausiliaria.
Le domande di pensione privilegiata andranno, pertanto a decorrere da tale date, indirizzate
all’INPDAP, territorialmente competente per luogo di residenza, nonché, per conoscenza,
all’ultimo ente di servizio.
12
1.15 – Tempi di definizione del procedimento:
- 330 gg. dalla data di ricezione della domanda di pensione privilegiata (D.M. n. 603/93);
- 330 gg. dalla cessazione o dal decesso nel caso di procedimento d’ufficio.
1.16 - Tutela giurisdizionale:
avverso i decreti di pensione privilegiata è ammesso ricorso alle Sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei Conti senza limiti di tempo dall’emissione del provvedimento.
1.17 - Principali riferimenti normativi:
- D.P.R. 29.12.1973, n. 1092;
- D.P.R. 29.10.2001, n. 461;
- Legge n. 9/1980;
- D.P.R. n. 834/1981.
13
ALL. 1
(MOD. PPO/A)
DOMANDA PER LA CONCESSIONE
DI PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA
(successiva al riconoscimento della causa di servizio)
(1) AL MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e
del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati
__ Reparto – __^ Divisione
Viale dell’Esercito n. 186
00143 ROMA
Il/La sottoscritto/a (grado e F.A., cognome e nome)_________________________________,
nato/a a il _______ e residente in via
n. ____ (C.A.P.) , riformato/a o cessato/a dal servizio il _ ,
CHIEDE
la concessione della pensione privilegiata ordinaria per la/le seguente/i infermità:
1) _____________________________________________________________________ ,
riconosciuta SI’ dipendente da causa di servizio con il seguente provvedimento (decreto; MOD. AB
delle C.M.O. – infermità anteriori al 2001); MOD. C:
______________________________________________ ;
2) _____________________________________________________________________ ,
riconosciuta SI’ dipendente da causa di servizio con il seguente provvedimento (decreto; MOD. AB
delle C.M.O. – infermità anteriori al 2001); MOD. C:
______________________________________________ ;
3) _____________________________________________________________________ ,
riconosciuta SI’ dipendente da causa di servizio con il seguente provvedimento (decreto; MOD. AB
delle C.M.O. – infermità anteriori al 2001); MOD. C:
______________________________________________ ;
./.
14
Dichiara
che per le infermità sopraindicate di cui ai numeri ___________ ha percepito l’equo indennizzo
liquidato con D.M. ________________________________________________________________________ .
Allega (ove in possesso)
- copia o estremi dei precedenti processi verbali (modello “AB” o modello “C”), nonché estremi del
parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
- copia o estremi di eventuali decreti concessivi di equo indennizzo per la/e medesima/e infermità;
- copia o estremi di eventuali decreti di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per la/e
medesima/e infermità.
(Luogo e Data)
__________
(FIRMA)
Nota:
(1) Nei casi in cui è subentrata l’INPDAP nella gestione pensionistica (vedasi punto 1.14) la domanda deve
essere presentata al predetto Ente.
15
ALL. 2
(MOD. PPO/B)
DOMANDA PER LA CONCESSIONE
DI PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA
(contestuale alla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio)
(1) AL MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del
Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati
__ Reparto – __^ Divisione
Viale dell’Esercito n. 186
00143 ROMA
Il/La sottoscritto/a (grado e F.A., cognome e nome)_________________________________,
nato/a a il _______ e residente in via
n. ____ (C.A.P.) , riformato/a o cessato/a dal servizio il __, fa presente che in data ________
gli è stata riscontrata la seguente infermità/lesione: _________________________________ come risulta
dall’allegata documentazione sanitaria.
La suddetta infermità/lesione è da ritenersi in rapporto di causalità con il servizio prestato, in
quanto: (1)
Pertanto, il/la scrivente chiede di essere sottoposto/a ai previsti accertamenti sanitari ai fini del
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità/lesione
_____________________________________ e della concessione della pensione privilegiata
ordinaria (precisare se la domanda è finalizzata anche all’equo indennizzo).
A tal fine allega:
- documentazione sanitaria attestante la malattia;
- (1) dichiarazione, ove possibile, sui periodi e sui fatti di servizio che hanno concorso all’insorgenza
della malattia e che siano rilevanti ai fini dell’accertamento del nesso di causalità;
Luogo e Data _______
(FIRMA)
Nota:
(1) Nei casi in cui è subentrata l’INPDAP nella gestione pensionistica (vedasi punto 1.14) la domanda deve
essere presentata al predetto Ente.
16
ALL. 3
(MOD. PPO/C)
DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA
CAUSA DI SERVIZIO AI FINI DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA
(per gli eredi del militare deceduto)
(1) AL MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e
del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati
__ Reparto – __^ Divisione
Viale dell’Esercito n. 186
00143 ROMA
Il/La sottoscritto/a nato/a a il
___________ e residente in via n. ____ (C.A.P.)
, (grado di parentela con il deceduto)______________________ del (grado, F.A.), nato/a a
il già in servizio presso _________________ , e deceduto/a il _____ ,
fa presente che il proprio congiunto è deceduto/a per la seguente affezione:
________________________________________________ da ritenersi in rapporto di causalità con il
servizio prestato in quanto _________________________________________________________________ .
Per quanto sopra, il/la scrivente chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini
di pensione privilegiata (precisare se la domanda è finalizzata anche all’equo indennizzo).
A tal fine allega:
- documentazione sanitaria attestante la malattia le lesioni, o la causa del decesso;
- certificato necroscopico;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui risultino la composizione della famiglia al
momento della morte, luogo e data di nascita dei familiari, residenza, data in cui è stato contratto il
matrimonio e che non vi sia stata separazione tra i coniugi.
Luogo e Data, ___
(FIRMA)
Nota:
(1) Nei casi in cui è subentrata l’INPDAP nella gestione pensionistica (vedasi punto 1.14) la domanda deve
essere presentata al predetto Ente.
urasxx

Re: TERMINI DEFINIZIONE PENSIONE PRIVILEGIATA

Messaggio da urasxx »

...................................per la c.m.o sono un'incubo....................................................
li distruggo
denise

Re: TERMINI DEFINIZIONE PENSIONE PRIVILEGIATA

Messaggio da denise »

ciao, ti chiedo scusa, sono un ass.c. della p.s., mi dici qual'è la modulistica per la ppo???
Si deve fare anche domanda della pensione ordinaria o va in automatico?
Sono stata rif. il 28.03.c.a.
posso fare la domanda anche se ancora non è arrivato il decreto di dispensa??
il mio ultimo processo verbale è quello di quando ero in parziale: V^ cat, devo avere qualche altro pv???

grazie tante e scusa l'invadenza
urasxx

Re: TERMINI DEFINIZIONE PENSIONE PRIVILEGIATA

Messaggio da urasxx »

scusa ma non riesco a capire la domanda cosa vuoi sapere
panorama
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Re: TERMINI DEFINIZIONE PENSIONE PRIVILEGIATA

Messaggio da panorama »

In questo parere interlocutorio (e non definitivo) emerge un dato "particolare" circa la competenza della Commissione Medica di II istanza su determinate valutazioni, infatti relativamente al d.P.R. n. 461/01 si legge:

1) - che a far data dal 2002 le Commissioni di II istanza sono state esautorate dal pronunciarsi sulla dipendenza/interdipendenza/aggravamento di infermità da causa di servizio, essendo stata la competenza delle stesse limitata alla sola procedura di accertamento di idoneità al servizio;

Posto questo parere interlocutorio a titolo orientativo poichè non si finisce mai d'imparare.
Cmq. bisogna ora attendere il giudizio finale che chiarisce il tutto.

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05/09/2012 201005225 Interlocutorio 2 Adunanza di Sezione 09/05/2012


Numero 03805/2012 e data 05/09/2012 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 9 maggio 2012

NUMERO AFFARE 05225/2010
OGGETTO:
Ministero della Difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sig. OMISSIS, avverso la negata revisione del trattamento pensionistico privilegiato di 6^ categoria.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 214/09 del 15.09.2011, con la quale il Ministero della Difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, consigliere Nicolò Pollari;
ritenuto quanto riferito dall’Amministrazione nella menzionata relazione;

PREMESSO:
In data 16.02.2001, il sig. OMISSIS presentava istanza di revisione del trattamento pensionistico privilegiato per intervenuto aggravamento dell’infermità “Ulcera duodenale”, nonché il riconoscimento di nuove menomazioni interdipendenti da quelle già riconosciute dipendenti da causa di servizio.

A seguito dell’asserito silenzio dell’Amministrazione, il ricorrente, con atto di diffida del 29.12.2008, reiterava l’istanza di essere sottoposto a visita medica necessaria per valutare l’aggravamento della menomazione già riscontratagli ed il riconoscimento di nuove menomazioni interdipendenti da quelle già riconosciute dipendenti da causa di servizio.

In data 24.03.2009, il Ministero della Difesa disponeva gli accertamenti sanitari di rito.

Con verbale mod. BL/B n. ……… del 22.06.2009, la Commissione Medico Ospedaliera di Torino confermava le ascrivibilità a tabella/categoria già operate precedentemente, non riconosceva alcuna interdipendenza tra le patologie, né la dipendenza da causa di servizio delle infermità “Ernia Iatale” e “Spondiloartrosi cervicale”, e lasciava immutate le precedenti pronunce sul trattamento privilegiato.

Avverso il verbale mod. BL/B n. …….. del 22.06.2009 della CMO di Torino, in data 26.06.2009, il ricorrente ha presentato ricorso innanzi alla Commissione Medica di II istanza.

La Commissione Medica di II istanza restituiva la pratica al ricorrente sostenendo che il ricorso essere presentato tramite l’Ente di appartenenza. Di conseguenza, il ricorrente trasmetteva dapprima il ricorso al Ministero della Difesa, che si dichiarava incompetente, e successivamente, in data 14.09.2009, alla Direzione Generale della Sanità Militare (Difesan).

Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla ricezione del ricorso da parte della Direzione Generale della Sanità Militare (Difesan), il ricorrente ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, integrato da motivi aggiunti in data 20.11.2010, avverso il silenzio rigetto formatosi sul ricorso in parola, nonché avverso il decreto n. 26 del 04.11.2009 del Ministero della Difesa, con il quale è stata respinta l’istanza di revisione del trattamento pensionistico privilegiato del 16.02.2001.

A mezzo di tale gravame, il ricorrente chiede l’annullamento o la riforma dei suddetti provvedimenti dell’Amministrazione, deducendo i seguenti motivi di diritto: eccesso di potere, violazione e falsa applicazione di legge, erronea valutazione dei fatti, insufficiente motivazione e sviamento di potere.

Il Ministero riferente, nella propria relazione, rileva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in quanto presentato avverso un atto non definitivo di natura endoprocedimentale, ossia il verbale mod. BL/B n. …….. del 22.06.2009 della Commissione Medico Ospedaliera di Torino.

Quanto, poi, al ricorso presentato dal ricorrente in data 26.06.2009 alla Commissione Medica di II istanza, il Ministero osserva che tale Organismo ha dichiarato la propria incompetenza a pronunciarsi sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio, in ossequio alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 461/01. Lo stesso Dicastero, inoltre, sostiene che l’Amministrazione ha provveduto a comunicare all’interessato, tramite il legale, che a far data dal 2002 le Commissioni di II istanza sono state esautorate dal pronunciarsi sulla dipendenza/interdipendenza/aggravamento di infermità da causa di servizio, essendo stata la competenza delle stesse limitata alla sola procedura di accertamento di idoneità al servizio
Riguardo poi al rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente volta alla revisione del trattamento pensionistico privilegiato, determinata con decreto n. 26 del 04.11.2009, l’Amministrazione fa rilevare che, trattandosi di materia pensionistica, è esclusa la proposizione del ricorso straordinario in virtù della giurisdizione speciale attribuita alla Corte dei Conti nella stessa materia.

Con atto del 30.01.2012, il ricorrente ha prodotto una memoria di replica alle controdeduzioni svolte dal Ministero della Difesa.

CONSIDERATO:
Si ritiene che ai fini dell’espressione del parere occorre preliminarmente acquisire la seguente documentazione che non risulta versata in atti:
- il foglio con cui la Commissione Medica di II istanza si è dichiarata incompetente a pronunciarsi sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio, in ossequio alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 461/01;

- copia della lettera con cui l’Amministrazione ha comunicato all’interessato, tramite il legale, che a far data dal 2002 le Commissioni di II istanza sono state esautorate dal pronunciarsi sulla dipendenza/interdipendenza/aggravamento di infermità da causa di servizio, essendo stata la competenza delle stesse limitata alla sola procedura di accertamento di idoneità al servizio;

- il foglio del 21.03.2011, pratica n. 214/2009, richiamato dal parere del Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa del prot. n. 0068/2011 del 30.06.2011.
P.Q.M.
Sospende ogni pronuncia in attesa che l’Amministrazione provveda agli incombenti istruttori suindicati.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Nicolo' Pollari Roberto Garofoli




IL SEGRETARIO
D.ssa Elvira Pallotta
fox62
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Re: TERMINI DEFINIZIONE PENSIONE PRIVILEGIATA

Messaggio da fox62 »

Buonassera a tutti i colleghi del forum, qualora posiibile volevo sapere qualche informazione sulla seguente tematica:
In considerazione che presso l'Ufficio provinciale INPDAP, che tratta la mia partita di pensione è arrivata già da tempo tutta la documentazione dalla Direzione di Amministrazione del Comando Generale inerente la corresponsione della pensione privilegiata ordinaria a cui tale Ente è stato deputato a far data dal 1° gennaio 2010. Poichè gli impiegati riferiscono tempi biblici per l'erogazione, si può chiedere l'aumento del decimo, così come si chiedeva prima del 2010 al Ministero della Difesa ? Se si a chi va indirizzata la domanda ?
panorama
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Re: TERMINI DEFINIZIONE PENSIONE PRIVILEGIATA

Messaggio da panorama »

Questo Parere del CdS definitivo fa seguito a quello di cui sopra precedentemente postato.

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23/01/2013 201005225 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 14/11/2012


Numero 00225/2013 e data 23/01/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 14 novembre 2012


NUMERO AFFARE 05225/2010
OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sig. OMISSIS, avverso la negata revisione del trattamento pensionistico privilegiato di 6^ categoria.
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Nicolo' Pollari;

PREMESSO:
In data 16.02.2001, il sig. OMISSIS presentava istanza di revisione del trattamento pensionistico privilegiato per intervenuto aggravamento dell’infermità “OMISSIS”, nonché il riconoscimento di nuove menomazioni interdipendenti da quelle già riconosciute dipendenti da causa di servizio.

A seguito dell’asserito silenzio dell’Amministrazione, il ricorrente, con atto di diffida del 29.12.2008, reiterava l’istanza di essere sottoposto a visita medica necessaria per valutare l’aggravamento della menomazione già riscontratagli ed il riconoscimento di nuove menomazioni interdipendenti da quelle già riconosciute dipendenti da causa di servizio.

In data 24.03.2009, il Ministero della Difesa disponeva gli accertamenti sanitari di rito.

Con verbale mod. BL/B n. ACOMM/…….. del 22.06.2009, la Commissione Medico Ospedaliera di Torino confermava le ascrivibilità a tabella/categoria già operate precedentemente, non riconosceva alcuna interdipendenza tra le patologie, né la dipendenza da causa di servizio delle infermità “OMISSIS” e “OMISSIS”, e lasciava immutate le precedenti pronunce sul trattamento privilegiato.

Avverso quest’ultimo provvedimento, in data 26.06.2009, il ricorrente ha presentato ricorso innanzi alla Commissione Medica di II istanza, per il tramite della Direzione Generale della Sanità Militare (Difesan).

Trascorsi inutilmente novanta giorni dal ricevimento del ricorso da parte della Direzione Generale della Sanità Militare (Difesan), il ricorrente ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, integrato con motivi aggiunti del 30.11.2010, avverso il silenzio rigetto formatosi sul ricorso in parola, nonché avverso il decreto n. 26 del 04.11.2009 del Ministero della Difesa, con il quale è stata respinta l’istanza di revisione del trattamento pensionistico privilegiato del 16.02.2001.

A mezzo di tale gravame, il ricorrente chiede l’annullamento o la riforma dei suddetti provvedimenti dell’Amministrazione, deducendo i seguenti motivi di diritto: eccesso di potere, violazione e falsa applicazione di legge, erronea valutazione dei fatti, insufficiente motivazione e sviamento di potere.

Il ricorrente chiede inoltre il riconoscimento delle situazioni di diritto soggettivo e/o interesse legittimo che si sarebbero formate con riferimento alle istanze di cui al ricorso gerarchico inoltrato dal medesimo ricorrente.

Il Ministero riferente, nella propria relazione, rileva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in quanto presentato avverso un atto non definitivo di natura endoprocedimentale, ossia il verbale mod. BL/B n. ACOMM/……… del 22.06.2009 della Commissione Medico Ospedaliera di Torino.

Quanto, poi, al ricorso presentato dal ricorrente in data 26.06.2009 alla Commissione Medica di II istanza, il Ministero osserva che tale Organismo ha dichiarato la propria incompetenza a pronunciarsi sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio, in ossequio alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 461/01. Lo stesso Dicastero, inoltre, sostiene che l’Amministrazione ha provveduto a comunicare all’interessato, tramite il legale, che a far data dal 2002 le Commissioni di II istanza sono state esautorate dal pronunciarsi sulla dipendenza/interdipendenza/aggravamento di infermità da causa di servizio, essendo stata la competenza delle stesse limitata alla sola procedura di accertamento di idoneità al servizio.

Riguardo infine al rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente volta alla revisione del trattamento pensionistico privilegiato, determinata con decreto n. 26 del 04.11.2009, l’Amministrazione fa rilevare che, trattandosi di materia pensionistica, è esclusa la proposizione del ricorso straordinario in virtù della giurisdizione speciale attribuita alla Corte dei Conti nella stessa materia.

La Sezione, con parere interlocutorio n. 5225/2010 reso nell’Adunanza del 05.09.2012, ha richiesto che l’Amministrazione provvedesse a versare in atti la seguente documentazione:
- il foglio con cui la Commissione Medica di II istanza si è dichiarata incompetente a pronunciarsi sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio, in ossequio alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 461/01;
- copia della lettera con cui l’Amministrazione ha comunicato all’interessato, tramite il legale, che a far data dal 2002 le Commissioni di II istanza sono state esautorate dal pronunciarsi sulla dipendenza/interdipendenza/aggravamento di infermità da causa di servizio, essendo stata la competenza delle stesse limitata alla sola procedura di accertamento di idoneità al servizio;
- il foglio del 21.03.2011, pratica n. 214/2009, richiamato dal parere del Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa del prot. n. 0068/2011 del 30.06.2011.

L’Amministrazione ha eseguito il disposto adempimento.

CONSIDERATO:
L’argomentazione dell’Amministrazione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere condivisa.
Il gravame, infatti, risulta proposto avverso atto di natura endoprocedimentale, il verbale mod. BL/B n. ACOMM/…… del 22.06.2009 della Commissione Medico Ospedaliera di Torino, istruttorio di successivo provvedimento dell’Amministrazione di appartenenza e pertanto non definitivo, ai sensi del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Nicolo' Pollari Roberto Garofoli




IL SEGRETARIO
Tiziana Tomassini
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Re: TERMINI DEFINIZIONE PENSIONE PRIVILEGIATA

Messaggio da panorama »

Quanto volte bisogna stare attenti?

(riduzione del 50% del nuovo indennizzo in considerazione del riconoscimento della pensione privilegiata)

1) - il ricorrente, magistrato a riposo dal 29 giugno 2007, si è vista riconosciuta come dipendente da causa di servizio l’infermità “ OMISSIS ”, infermità interdipendente con la pregressa infermità cardiaca di cui al d.m. n. 3253/ter del 12 giugno 1992.

2) - Con decreto in data 10 settembre 2009 il Direttore generale del personale, richiamato il d.m. in data 9 settembre 2009 (n. 6006/IV), ha stabilito che al ricorrente non spettasse nulla per equo indennizzo categ. Tabella A, disponendo che, in sede di concessione della pensione privilegiata, fosse recuperato l’importo di € 21.238,51 percepito in eccesso a titolo di equo indennizzo.

3) - Ad avviso del ricorrente, invero, l’Amministrazione avrebbe dovuto prima calcolare l’indennizzo applicando l’art. 57, d.P.R. n. 686/1957, e solo dopo applicare la riduzione della metà, prescritta dall’art. 50 dello stesso d.P.R. n. 686/1957, per l’ipotesi di riconoscimento della pensione privilegiata.

Per comprendere meglio i fatti vi rimando alla lettura qui sotto.

Ricorso straordinario Accolto.

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19/02/2013 201003883 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 14/11/2012


Numero 00750/2013 e data 19/02/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 14 novembre 2012

NUMERO AFFARE 03883/2010

OGGETTO:
Ministero della giustizia.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS, per chiedere l’annullamento del decreto del ministero della giustizia, direzione generale del personale n. 6006/V in data 10 settembre 2009;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 81291, in data 25/08/2010, con la quale il Ministero della giustizia, dipartimento organizzazione giudiziaria, personale e servizi, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
visto il parere istruttorio reso da questa Sezione nella Adunanza del 18 maggio 2011;
Esaminati gli tutti atti e udito il relatore, consigliere Paolo De Ioanna;

Premesso:

1. Con parere interlocutorio, emesso da questa Sezione in data 18 maggio 2011, sono state impartite disposizioni istruttorie che, con nota di adempimento del Ministero, in data 13 settembre 2011, prot. n. 0086203, non sono state ritenute eseguibili dal Presidente del Comitato di verifica per le cause di servizio, operante presso la Direzione centrale dei servizi del tesoro – Ministero dell’Economia e delle Finanze. In particolare, il parere interlocutorio disponeva di richiedere al Presidente del comitato di verifica per le cause di servizio di incaricare un funzionario o un componente esperto perche’ esaminasse i criteri applicati ed i calcoli contenuti nel provvedimento impugnato.

2. Con il parere interlocutorio questa Sezione intendeva in buona sostanza provocare un riesame della vicenda che riguarda il ricorrente, perché fossero rivalutati complessivamente sia i criteri applicati che i calcoli contenuti nel provvedimento impugnato. Infatti, il ricorrente, magistrato a riposo dal 29 giugno 2007, si è vista riconosciuta come dipendente da causa di servizio l’infermità “ OMISSIS ”, infermità interdipendente con la pregressa infermità cardiaca di cui al d.m. n. 3253/ter del 12 giugno 1992, “con ascrivibilità della conseguente menomazione complessiva dell’integrità fisica – per cumulo con quella relativa alle precedenti infermità già riconosciute - alla prima categoria (VI + VII + III categoria) della tabella A, prevista dalle vigenti disposizioni di legge, ai fini della concessione dell’equo indennizzo e con diritto alla concessione della pensione privilegiata. Con decreto in data 10 settembre 2009 il Direttore generale del personale, richiamato il d.m. in data 9 settembre 2009 (n. 6006/IV), ha stabilito che al ricorrente non spettasse nulla per equo indennizzo categ. Tabella A, disponendo che, in sede di concessione della pensione privilegiata, fosse recuperato l’importo di € 21.238,51 percepito in eccesso a titolo di equo indennizzo.

3. Il ricorrente ha impugnato quest’ultimo provvedimento deducendone l’illegittimità per violazione degli artt. 60, d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, e 144 del d.P.R. n. 1092 del 1973. Il ricorrente sostiene che il calcolo per la determinazione dell’equo indennizzo, in esito al quale è risultata a credito dell’Amministrazione una somma pari alla differenza tra quanto riconosciuto per equo indennizzo con decreto del 2009 e quanto già liquidatogli – sempre per equo indennizzo – nel 1989, erroneo nella parte in cui è stata effettuata prima l’operazione prevista dall’art. 50, d.P.R. n. 686/1957 (riduzione del 50% del nuovo indennizzo in considerazione del riconoscimento della pensione privilegiata) e dopo quella di cui all’art. 57 dello stesso d.P.R. n. 686/1957 (detrazione dal nuovo indennizzo della somma già in precedenza liquidata a titolo di equo indennizzo). Ad avviso del ricorrente, invero, l’Amministrazione avrebbe dovuto prima calcolare l’indennizzo applicando l’art. 57, d.P.R. n. 686/1957, e solo dopo applicare la riduzione della metà, prescritta dall’art. 50 dello stesso d.P.R. n. 686/1957, per l’ipotesi di riconoscimento della pensione privilegiata.

CONSIDERATO
1. Il ricorso è fondato. La procedura seguita nel caso in esame dall’Ufficio pensioni non pare alla Sezione coerente con il quadro normativo di riferimento. L’Ufficio pensioni una volta in possesso della deliberazione in data 22 luglio 2009 del CSM , in ordine alla pensione privilegiata , procedeva nella relativa determinazione fissando in euro 68.184,54 l’importo del nuovo equo indennizzo di prima categoria Tabella A, correlato al livello della pensione privilegiata. Tuttavia la procedura corretta avrebbe richiesto che l’Ufficio pensioni procedesse prioritariamente a detrarre da tale nuovo importo, ai sensi dell’art. 57, comma commi 1 e 2, del d.P.R. n. 686 del 1957, gli euro 56.332,28 già liquidati nel 1989, per l’indennizzo di seconda categoria Tabella A; solo successivamente, l’ufficio avrebbe quindi dovuto procedere alla riduzione, prevista dagli artt. 50 del d.P.R. n. 686 del 1957 e 144 del d.P.R. n. 1092 del 1973, per l’ipotesi di riconoscimento della pensione privilegiata.

Ove avesse operato con le modalità prima indicate, l’Amministrazione sarebbe pervenuta a determinare in euro 5.976,16 l’ammontare dell’indennizzo da riconoscere (68.184,54 meno 56.332,28 = 11.932,26; somma da dividere per due).

Viceversa, l’Ufficio ha erroneamente ridotto della metà (in ragione del riconoscimento della pensione privilegiata), l’importo del nuovo equo indennizzo, pari a euro 68.184,52, portandolo così ad euro 34.093,77; successivamente ha detratto dall’indennizzo di seconda categoria già liquidato nel 1989 (pari a 56.332,28), la metà del nuovo indennizzo, pari ad euro 34.043,77, ottenendo così la somma di euro 22.238,51, ritenendola conseguentemente corrisposta in eccesso e prevedendone il recupero.

2. La Sezione ritiene, pertanto, che siano stati non correttamente applicati gli artt. 50, d. P.R n. 686 del 1957, e 144, d.P.R n. 1092 del 1973.

3. Infatti, il principio che informa le disposizioni prima ricordate (artt. 50 e 60, d.P.R. n. 686 del 1957, e 144, d.P.R. 1092 del 1973), è quello di non duplicare benefici riferiti alla stessa causa. La circostanza che per la stessa causa per la quale è stato riliquidato l’equo indennizzo sia stata riconosciuta anche la pensione privilegiata è alla base della scelta di ridurre del cinquanta per cento l’equo indennizzo. Proprio tenendo conto della illustrata ratio sottesa al quadro normativo descritto appare fondata la linea proposta dal ricorrente; la differenza tra l’equo indennizzo di seconda categoria e quello di prima categoria, che sarebbe spettato in assenza di concessione della pensione privilegiata, configura esattamente la base su cui operare la prevista riduzione del cinquanta per cento. In tal modo, la riduzione crea un effetto di compressione proporzionale dell’equo indennizzo, riferito tuttavia al quadro patologico che è alla base della concessione della pensione privilegiata; attraverso il calcolo della riduzione del cinquanta per cento sulla differenza tra i due indennizzi si realizza il ristoro del pregiudizio effettivamente subìto, senza effetti di arricchimento.

P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto debba essere accolto nei termini di cui in motivazione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Paolo De Ioanna Roberto Garofoli




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Re: R: TERMINI DEFINIZIONE PENSIONE PRIVILEGIATA

Messaggio da adklv »

panorama ha scritto:In questo parere interlocutorio (e non definitivo) emerge un dato "particolare" circa la competenza della Commissione Medica di II istanza su determinate valutazioni, infatti relativamente al d.P.R. n. 461/01 si legge:

1) - che a far data dal 2002 le Commissioni di II istanza sono state esautorate dal pronunciarsi sulla dipendenza/interdipendenza/aggravamento di infermità da causa di servizio, essendo stata la competenza delle stesse limitata alla sola procedura di accertamento di idoneità al servizio;

Posto questo parere interlocutorio a titolo orientativo poichè non si finisce mai d'imparare.
Cmq. bisogna ora attendere il giudizio finale che chiarisce il tutto.

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05/09/2012 201005225 Interlocutorio 2 Adunanza di Sezione 09/05/2012


Numero 03805/2012 e data 05/09/2012 Spedizione


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Adunanza di Sezione del 9 maggio 2012

NUMERO AFFARE 05225/2010
OGGETTO:
Ministero della Difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sig. OMISSIS, avverso la negata revisione del trattamento pensionistico privilegiato di 6^ categoria.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 214/09 del 15.09.2011, con la quale il Ministero della Difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, consigliere Nicolò Pollari;
ritenuto quanto riferito dall’Amministrazione nella menzionata relazione;

PREMESSO:
In data 16.02.2001, il sig. OMISSIS presentava istanza di revisione del trattamento pensionistico privilegiato per intervenuto aggravamento dell’infermità “Ulcera duodenale”, nonché il riconoscimento di nuove menomazioni interdipendenti da quelle già riconosciute dipendenti da causa di servizio.

A seguito dell’asserito silenzio dell’Amministrazione, il ricorrente, con atto di diffida del 29.12.2008, reiterava l’istanza di essere sottoposto a visita medica necessaria per valutare l’aggravamento della menomazione già riscontratagli ed il riconoscimento di nuove menomazioni interdipendenti da quelle già riconosciute dipendenti da causa di servizio.

In data 24.03.2009, il Ministero della Difesa disponeva gli accertamenti sanitari di rito.

Con verbale mod. BL/B n. ……… del 22.06.2009, la Commissione Medico Ospedaliera di Torino confermava le ascrivibilità a tabella/categoria già operate precedentemente, non riconosceva alcuna interdipendenza tra le patologie, né la dipendenza da causa di servizio delle infermità “Ernia Iatale” e “Spondiloartrosi cervicale”, e lasciava immutate le precedenti pronunce sul trattamento privilegiato.

Avverso il verbale mod. BL/B n. …….. del 22.06.2009 della CMO di Torino, in data 26.06.2009, il ricorrente ha presentato ricorso innanzi alla Commissione Medica di II istanza.

La Commissione Medica di II istanza restituiva la pratica al ricorrente sostenendo che il ricorso essere presentato tramite l’Ente di appartenenza. Di conseguenza, il ricorrente trasmetteva dapprima il ricorso al Ministero della Difesa, che si dichiarava incompetente, e successivamente, in data 14.09.2009, alla Direzione Generale della Sanità Militare (Difesan).

Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla ricezione del ricorso da parte della Direzione Generale della Sanità Militare (Difesan), il ricorrente ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, integrato da motivi aggiunti in data 20.11.2010, avverso il silenzio rigetto formatosi sul ricorso in parola, nonché avverso il decreto n. 26 del 04.11.2009 del Ministero della Difesa, con il quale è stata respinta l’istanza di revisione del trattamento pensionistico privilegiato del 16.02.2001.

A mezzo di tale gravame, il ricorrente chiede l’annullamento o la riforma dei suddetti provvedimenti dell’Amministrazione, deducendo i seguenti motivi di diritto: eccesso di potere, violazione e falsa applicazione di legge, erronea valutazione dei fatti, insufficiente motivazione e sviamento di potere.

Il Ministero riferente, nella propria relazione, rileva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in quanto presentato avverso un atto non definitivo di natura endoprocedimentale, ossia il verbale mod. BL/B n. …….. del 22.06.2009 della Commissione Medico Ospedaliera di Torino.

Quanto, poi, al ricorso presentato dal ricorrente in data 26.06.2009 alla Commissione Medica di II istanza, il Ministero osserva che tale Organismo ha dichiarato la propria incompetenza a pronunciarsi sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio, in ossequio alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 461/01. Lo stesso Dicastero, inoltre, sostiene che l’Amministrazione ha provveduto a comunicare all’interessato, tramite il legale, che a far data dal 2002 le Commissioni di II istanza sono state esautorate dal pronunciarsi sulla dipendenza/interdipendenza/aggravamento di infermità da causa di servizio, essendo stata la competenza delle stesse limitata alla sola procedura di accertamento di idoneità al servizio
Riguardo poi al rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente volta alla revisione del trattamento pensionistico privilegiato, determinata con decreto n. 26 del 04.11.2009, l’Amministrazione fa rilevare che, trattandosi di materia pensionistica, è esclusa la proposizione del ricorso straordinario in virtù della giurisdizione speciale attribuita alla Corte dei Conti nella stessa materia.

Con atto del 30.01.2012, il ricorrente ha prodotto una memoria di replica alle controdeduzioni svolte dal Ministero della Difesa.

CONSIDERATO:
Si ritiene che ai fini dell’espressione del parere occorre preliminarmente acquisire la seguente documentazione che non risulta versata in atti:
- il foglio con cui la Commissione Medica di II istanza si è dichiarata incompetente a pronunciarsi sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio, in ossequio alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 461/01;

- copia della lettera con cui l’Amministrazione ha comunicato all’interessato, tramite il legale, che a far data dal 2002 le Commissioni di II istanza sono state esautorate dal pronunciarsi sulla dipendenza/interdipendenza/aggravamento di infermità da causa di servizio, essendo stata la competenza delle stesse limitata alla sola procedura di accertamento di idoneità al servizio;

- il foglio del 21.03.2011, pratica n. 214/2009, richiamato dal parere del Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa del prot. n. 0068/2011 del 30.06.2011.
P.Q.M.
Sospende ogni pronuncia in attesa che l’Amministrazione provveda agli incombenti istruttori suindicati.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Nicolo' Pollari Roberto Garofoli




IL SEGRETARIO
D.ssa Elvira Pallotta
quesito
ma il Comitato Nazionale di Verifica può determinare un cumulo tra due o tre cause di servizio classificate con B massima in ottava?
Al momento non ho il verbale ma mi è stato appena corrisposto quale equo indennizzo la somma di circa 1.500 euro per una patologia per la quale la CMO aveva stabilito una B massima.
Grazie

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Re: R: TERMINI DEFINIZIONE PENSIONE PRIVILEGIATA

Messaggio da adklv »

panorama ha scritto:In questo parere interlocutorio (e non definitivo) emerge un dato "particolare" circa la competenza della Commissione Medica di II istanza su determinate valutazioni, infatti relativamente al d.P.R. n. 461/01 si legge:

1) - che a far data dal 2002 le Commissioni di II istanza sono state esautorate dal pronunciarsi sulla dipendenza/interdipendenza/aggravamento di infermità da causa di servizio, essendo stata la competenza delle stesse limitata alla sola procedura di accertamento di idoneità al servizio;

Posto questo parere interlocutorio a titolo orientativo poichè non si finisce mai d'imparare.
Cmq. bisogna ora attendere il giudizio finale che chiarisce il tutto.

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05/09/2012 201005225 Interlocutorio 2 Adunanza di Sezione 09/05/2012


Numero 03805/2012 e data 05/09/2012 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 9 maggio 2012

NUMERO AFFARE 05225/2010
OGGETTO:
Ministero della Difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sig. OMISSIS, avverso la negata revisione del trattamento pensionistico privilegiato di 6^ categoria.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 214/09 del 15.09.2011, con la quale il Ministero della Difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, consigliere Nicolò Pollari;
ritenuto quanto riferito dall’Amministrazione nella menzionata relazione;

PREMESSO:
In data 16.02.2001, il sig. OMISSIS presentava istanza di revisione del trattamento pensionistico privilegiato per intervenuto aggravamento dell’infermità “Ulcera duodenale”, nonché il riconoscimento di nuove menomazioni interdipendenti da quelle già riconosciute dipendenti da causa di servizio.

A seguito dell’asserito silenzio dell’Amministrazione, il ricorrente, con atto di diffida del 29.12.2008, reiterava l’istanza di essere sottoposto a visita medica necessaria per valutare l’aggravamento della menomazione già riscontratagli ed il riconoscimento di nuove menomazioni interdipendenti da quelle già riconosciute dipendenti da causa di servizio.

In data 24.03.2009, il Ministero della Difesa disponeva gli accertamenti sanitari di rito.

Con verbale mod. BL/B n. ……… del 22.06.2009, la Commissione Medico Ospedaliera di Torino confermava le ascrivibilità a tabella/categoria già operate precedentemente, non riconosceva alcuna interdipendenza tra le patologie, né la dipendenza da causa di servizio delle infermità “Ernia Iatale” e “Spondiloartrosi cervicale”, e lasciava immutate le precedenti pronunce sul trattamento privilegiato.

Avverso il verbale mod. BL/B n. …….. del 22.06.2009 della CMO di Torino, in data 26.06.2009, il ricorrente ha presentato ricorso innanzi alla Commissione Medica di II istanza.

La Commissione Medica di II istanza restituiva la pratica al ricorrente sostenendo che il ricorso essere presentato tramite l’Ente di appartenenza. Di conseguenza, il ricorrente trasmetteva dapprima il ricorso al Ministero della Difesa, che si dichiarava incompetente, e successivamente, in data 14.09.2009, alla Direzione Generale della Sanità Militare (Difesan).

Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla ricezione del ricorso da parte della Direzione Generale della Sanità Militare (Difesan), il ricorrente ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, integrato da motivi aggiunti in data 20.11.2010, avverso il silenzio rigetto formatosi sul ricorso in parola, nonché avverso il decreto n. 26 del 04.11.2009 del Ministero della Difesa, con il quale è stata respinta l’istanza di revisione del trattamento pensionistico privilegiato del 16.02.2001.

A mezzo di tale gravame, il ricorrente chiede l’annullamento o la riforma dei suddetti provvedimenti dell’Amministrazione, deducendo i seguenti motivi di diritto: eccesso di potere, violazione e falsa applicazione di legge, erronea valutazione dei fatti, insufficiente motivazione e sviamento di potere.

Il Ministero riferente, nella propria relazione, rileva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in quanto presentato avverso un atto non definitivo di natura endoprocedimentale, ossia il verbale mod. BL/B n. …….. del 22.06.2009 della Commissione Medico Ospedaliera di Torino.

Quanto, poi, al ricorso presentato dal ricorrente in data 26.06.2009 alla Commissione Medica di II istanza, il Ministero osserva che tale Organismo ha dichiarato la propria incompetenza a pronunciarsi sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio, in ossequio alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 461/01. Lo stesso Dicastero, inoltre, sostiene che l’Amministrazione ha provveduto a comunicare all’interessato, tramite il legale, che a far data dal 2002 le Commissioni di II istanza sono state esautorate dal pronunciarsi sulla dipendenza/interdipendenza/aggravamento di infermità da causa di servizio, essendo stata la competenza delle stesse limitata alla sola procedura di accertamento di idoneità al servizio
Riguardo poi al rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente volta alla revisione del trattamento pensionistico privilegiato, determinata con decreto n. 26 del 04.11.2009, l’Amministrazione fa rilevare che, trattandosi di materia pensionistica, è esclusa la proposizione del ricorso straordinario in virtù della giurisdizione speciale attribuita alla Corte dei Conti nella stessa materia.

Con atto del 30.01.2012, il ricorrente ha prodotto una memoria di replica alle controdeduzioni svolte dal Ministero della Difesa.

CONSIDERATO:
Si ritiene che ai fini dell’espressione del parere occorre preliminarmente acquisire la seguente documentazione che non risulta versata in atti:
- il foglio con cui la Commissione Medica di II istanza si è dichiarata incompetente a pronunciarsi sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio, in ossequio alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 461/01;

- copia della lettera con cui l’Amministrazione ha comunicato all’interessato, tramite il legale, che a far data dal 2002 le Commissioni di II istanza sono state esautorate dal pronunciarsi sulla dipendenza/interdipendenza/aggravamento di infermità da causa di servizio, essendo stata la competenza delle stesse limitata alla sola procedura di accertamento di idoneità al servizio;

- il foglio del 21.03.2011, pratica n. 214/2009, richiamato dal parere del Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa del prot. n. 0068/2011 del 30.06.2011.
P.Q.M.
Sospende ogni pronuncia in attesa che l’Amministrazione provveda agli incombenti istruttori suindicati.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Nicolo' Pollari Roberto Garofoli




IL SEGRETARIO
D.ssa Elvira Pallotta
quesito
ma il Comitato Nazionale di Verifica può determinare un cumulo tra due o tre cause di servizio classificate con B massima in ottava?
Al momento non ho il verbale ma mi è stato appena corrisposto quale equo indennizzo la somma di circa 1.500 euro per una patologia per la quale la CMO aveva stabilito una B massima.
Grazie

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