TERMINI DA OSSERVARE PER LA CONTESTAZIONE ADDEBITI

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attilaattila
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TERMINI DA OSSERVARE PER LA CONTESTAZIONE ADDEBITI

Messaggio da attilaattila »

Con la presente per chiedere un consulto inerente all'argomento in oggetto.
La connessione del procedimento disciplinare con procedimento penale, in particolare il caso che mi riguarda è il seguente:
mi notificano avviso di garanzia a Maggio 2015 (rivesto la qualità di indagato) vengo sospeso cautelativamente nello stesso mese nel maggio.
Nel Maggio 2016 (dopo un anno) vengo rinviato a giudizio (imputato) in questo periodo da indagato a imputato (quasi un anno) non mi viene notificato nessuna contestazione addebiti.
Il processo di primo grado finisce a dicembre 2016 con la condanna.
Segue appello a maggio 2017 (riforma parziale della condanna) + Cassazione che in data Aprile 2018 conferma sentenza della corte d'appello e quindi diventa definitiva.
L'amministrazione solo dopo la sentenza di cassazione (trasmessa direttamente dalla cancelleria della cassazione) quindi dopo più di tre anni mi notifica per la prima volta la contestazione degli addebiti.
Per quanto sopra esposto volevo chiedere se l'amministrazione si è attenuta ad osservare i "termini della contestazione degli addebiti" considerato la cospicua giurisprudenza su tale argomentazione.
Rimango in attesa di una vs. cortese risposta. Grazie.


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pokemon
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Re: TERMINI DA OSSERVARE PER LA CONTESTAZIONE ADDEBITI

Messaggio da pokemon »

salve attila,
se gli addebiti proposti nel procedimento disciplinari sono in tutto o in parte gli stessi in relazione ai quali procede la Magistratura, la procedura e l'apertura del procedimento disciplinare alla fine di quello penale appare corretta.
Difatti l'amministrazione ai sensi della originaria formulazione dell'art. 1393 del D.l.vo 66/2010 (sempre che sei un militare) è vincolata nell'apertura del procedimento disciplinare alla preclusione penale della conclusione definitiva dello stesso.
tuttavia questa preclusione è stata modificata con l'introduzione del D.l.vo 26 aprile 2016 n. 91, che consente di aprire un procedimento disciplinare anche in pendenza di quello penale, sempre che i fatti siano a conoscenza dell'amministrazione dopo l'entrata in vigore di detta legge ( 28 agosto 2015).
se l'amministrazione ha ricevuto notizia dei fatti dopo questa data, comunque può invocare la seconda eccezzione,in base alla quale se la vicenda giudiziaria presenta profili di particolare complessità dell’accertamento dei fatti da addebitare,l'amministrazione procede all'apertura del procedimento disciplinare a conclusione definitiva di quello penale.
Pertanto il procedimento disciplinare previsto dall’art. 1398 del D.L.vo 66/2010 conferma che l’apertura dello stesso, interviene dalla conoscenza del provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale; La disposizione è chiara ed univoca nell’esigere la sussistenza (congiunta) di due elementi, ovverossia la conoscenza integrale della sentenza penale e l’attestazione della irrevocabilità della medesima, ed ha previsto che la data dalla quale decorre il termine dell’esercizio dell’azione disciplinare coincide con quella in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale del provvedimento giurisdizionale.
ritengo quindi che l'amministrazione nel tuo caso abbia agito correttamente, anzi concedendoti la massima garanzia possibile.
spero di esserti stato utile.
ciao.
GiulioTR
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Re: TERMINI DA OSSERVARE PER LA CONTESTAZIONE ADDEBITI

Messaggio da GiulioTR »

Posso confermare quello che ha detto il collega pokemon essendo stato per tanti anni responsabile dell'ufficio disciplina di un grande reparto.
Aggiungo che talvolta anche a seguito di sentenza di assoluzione si è proceduto ad aprire il fascicolo disciplinare, chiuso anche con irrogazione di pesanti sanzioni disciplinari.
Molto dipende dalle motivazioni delle sentenze stesse..
attilaattila
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Re: TERMINI DA OSSERVARE PER LA CONTESTAZIONE ADDEBITI

Messaggio da attilaattila »

La mia domanda era in funzione di una serie di sentenze che di seguito riporto che confermerebbero che la contestazione degli addebiti deve avvenire subito per poi sospenderlo in attesa della sentenza penale definitiva.
Se mi date un chiarimento. Grazie.


La connessione del procedimento disciplinare con procedimento penale. L’ interpretazione dell’art. 11 D.P.R. n. 737/1981.

L’aspetto di maggior interesse della sentenza del TAR Veneto di cui ci occupiamo riguarda però la problematica della pendenza – della coesistenza – di un procedimento penale. L’art. 11 D.P.R. n. 737/1981 impone infatti la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di un procedimento penale. La norma non chiarisce però quale sia il momento in cui può considerarsi pendente un procedimento penale.

Tale lacuna, che come vedremo è solo apparente, ha indotto l’’Amministrazione ad avviare il procedimento disciplinare solo dopo che la Procura della Repubblica aveva comunicato che non c’erano i presupposti per iniziare un’azione penale. Il ricorrente, invece, ha eccepito che l’azione disciplinare era stata esercitata tardivamente, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto immediatamente contestargli gli addebiti.

Il TAR del Veneto ha accolto le ragioni del collega ricorrente, aderendo alla prevalente interpretazione del Consiglio di Stato, che sul punto si è già ripetutamente espresso. Più precisamente l’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato – Decisione n. 1 del 29 gennaio 2009 – aveva stabilito infatti che «la questione interpretativa posta dall’art. 11 del d.P.R. n. 737 del 1981 debba essere risolta nei sensi delineati dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, secondo cui presupposto ostativo all’attivazione o alla prosecuzione del procedimento disciplinare è l’esercizio dell’azione penale e la conseguente assunzione della veste di imputato del soggetto al quale è attribuito il fatto di rilevanza penale. L’esercizio dell’azione penale, ai sensi degli artt. 60 e 405 del c.p.p. si realizza con la richiesta del PM di rinvio a giudizio a norma dell’art. 416 dello stesso codice e con gli altri atti con i quali si chiede al giudice di decidere sulla pretesa punitiva. A tale soluzione concorrono ragioni di ordine sistematico, suggerite dalle argomentazioni esposte dal Ministero dell’Interno nell’atto di appello, e ragioni di ordine logico desumibili dalla stessa formulazione dell’art. 11 del Dpr n. 737 del 1981. Quanto alle prime, deve affermarsi che l’art. 117 del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il Dpr 3/1957 (secondo cui:“qualora per il fatto addebitato all’impiegato sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso”) possa valere come norma integrativa dell’art. 11 in discorso […] L’art. 117 completa dunque, ad avviso dell’Adunanza Plenaria, la disciplina dell’art. 11 indicando come momento in cui il procedimento disciplinare deve essere sospeso quello in cui viene esercitata l’azione penale e il soggetto acquista la veste di imputato».

È pertanto evidente che, secondo l’interpretazione dell’Adunanza Plenaria, fino al momento in cui non esiste una formale imputazione, l’Amministrazione non solo non deve interrompere il procedimento disciplinare che fosse in ipotesi già stato eventualmente instaurato, ma ha semmai il dovere di provvedere a contestare con la massima sollecitudine all’interessato le emergenti mancanze disciplinari.In tal senso si esprime anche Cons. Stato, 18.2.2010, n. 942, che in ossequio all’insegnamento dell’Adunanza Plenaria, ha affermato non essere possibile «prendere in considerazione cause di ritardo non previste dal legislatore in una logica, del tutto condivisibile, secondo cui l’azione disciplinare per essere efficace deve seguire nell’immediatezza l’infrazione commessa dal dipendente. […] In ogni caso le giustificazioni addotte dall’amministrazione non sono convincenti ed, invero: a) non è esatto che l’amministrazione dovesse attendere l’esito di un procedimento penale che, lo si ribadisce, non è stato mai avviato, ed anzi, avrebbe dovuto iniziare immediatamente l’azione disciplinare salvo sospenderla in caso di avvio dell’azione penale da parte dell’autorità giudiziaria […]» (in senso conforme Cons. Stato 10.9.2009, n. 5452).

È importante sottolineare che la Decisione n. 1/2009 dell’Adunanza Plenaria altro non ha fatto che accogliere e far propria la tesi che il Ministero dell’Interno aveva sostenuto proprio in quello specifico caso: mentre infatti il dipendente sanzionato sosteneva che la sanzione era illegittima perché inflitta in pendenza del procedimento penale, la difesa erariale sosteneva invece, all’opposto, che la semplice assunzione della qualità di indagato non era determinante ai fini della sospensione del procedimento disciplinare. Nella decisione dell’Adunanza Plenaria n. 1/2009 la tesi del Ministero dell’Interno viene esemplarmente sintetizzata con il seguente passaggio testuale: «Rileva ancora il Ministero dell’Interno che, alla luce dell’impianto del nuovo codice di procedura penale, come illustrato nella Relazione allo stesso codice, nel procedimento penale, inteso in senso lato, si deve distinguere una fase meramente procedimentale da una fase processuale penale. L’avvio del procedimento penale, che impone, ai sensi dell’art. 11 in discorso, la sospensione del procedimento disciplinare o ne impedisce la sua attivazione va individuato nel momento in cui incomincia la fase processuale. Questa ha inizio con l’esercizio dell’azione penale, cioè con l’assunzione da parte del soggetto al quale è attribuito il fatto costituente reato della veste di imputato».

In conclusione la recente sentenza del TAR Veneto ribadisce che il tempestivo esercizio dell’esercizio dell’azione disciplinare è un principio derogabile solo in presenza di tassative ipotesi, e che ogni ritardo ingiustificato si risolve in un vizio insanabile del procedimento, e quindi del provvedimento, disciplinare.
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Re: TERMINI DA OSSERVARE PER LA CONTESTAZIONE ADDEBITI

Messaggio da attilaattila »

pokemon ha scritto: lun ott 21, 2019 11:51 am salve attila,
se gli addebiti proposti nel procedimento disciplinari sono in tutto o in parte gli stessi in relazione ai quali procede la Magistratura, la procedura e l'apertura del procedimento disciplinare alla fine di quello penale appare corretta.
Difatti l'amministrazione ai sensi della originaria formulazione dell'art. 1393 del D.l.vo 66/2010 (sempre che sei un militare) è vincolata nell'apertura del procedimento disciplinare alla preclusione penale della conclusione definitiva dello stesso.
tuttavia questa preclusione è stata modificata con l'introduzione del D.l.vo 26 aprile 2016 n. 91, che consente di aprire un procedimento disciplinare anche in pendenza di quello penale, sempre che i fatti siano a conoscenza dell'amministrazione dopo l'entrata in vigore di detta legge ( 28 agosto 2015).
se l'amministrazione ha ricevuto notizia dei fatti dopo questa data, comunque può invocare la seconda eccezzione,in base alla quale se la vicenda giudiziaria presenta profili di particolare complessità dell’accertamento dei fatti da addebitare,l'amministrazione procede all'apertura del procedimento disciplinare a conclusione definitiva di quello penale.
Pertanto il procedimento disciplinare previsto dall’art. 1398 del D.L.vo 66/2010 conferma che l’apertura dello stesso, interviene dalla conoscenza del provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale; La disposizione è chiara ed univoca nell’esigere la sussistenza (congiunta) di due elementi, ovverossia la conoscenza integrale della sentenza penale e l’attestazione della irrevocabilità della medesima, ed ha previsto che la data dalla quale decorre il termine dell’esercizio dell’azione disciplinare coincide con quella in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale del provvedimento giurisdizionale.
ritengo quindi che l'amministrazione nel tuo caso abbia agito correttamente, anzi concedendoti la massima garanzia possibile.
spero di esserti stato utile.
ciao.
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Re: TERMINI DA OSSERVARE PER LA CONTESTAZIONE ADDEBITI

Messaggio da attilaattila »

La mia domanda era in funzione di una serie di sentenze che di seguito riporto che confermerebbero che la contestazione degli addebiti deve avvenire subito per poi sospenderlo in attesa della sentenza penale definitiva.
Se mi date un chiarimento. Grazie.


La connessione del procedimento disciplinare con procedimento penale. L’ interpretazione dell’art. 11 D.P.R. n. 737/1981.

L’aspetto di maggior interesse della sentenza del TAR Veneto di cui ci occupiamo riguarda però la problematica della pendenza – della coesistenza – di un procedimento penale. L’art. 11 D.P.R. n. 737/1981 impone infatti la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di un procedimento penale. La norma non chiarisce però quale sia il momento in cui può considerarsi pendente un procedimento penale.

Tale lacuna, che come vedremo è solo apparente, ha indotto l’’Amministrazione ad avviare il procedimento disciplinare solo dopo che la Procura della Repubblica aveva comunicato che non c’erano i presupposti per iniziare un’azione penale. Il ricorrente, invece, ha eccepito che l’azione disciplinare era stata esercitata tardivamente, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto immediatamente contestargli gli addebiti.

Il TAR del Veneto ha accolto le ragioni del collega ricorrente, aderendo alla prevalente interpretazione del Consiglio di Stato, che sul punto si è già ripetutamente espresso. Più precisamente l’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato – Decisione n. 1 del 29 gennaio 2009 – aveva stabilito infatti che «la questione interpretativa posta dall’art. 11 del d.P.R. n. 737 del 1981 debba essere risolta nei sensi delineati dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, secondo cui presupposto ostativo all’attivazione o alla prosecuzione del procedimento disciplinare è l’esercizio dell’azione penale e la conseguente assunzione della veste di imputato del soggetto al quale è attribuito il fatto di rilevanza penale. L’esercizio dell’azione penale, ai sensi degli artt. 60 e 405 del c.p.p. si realizza con la richiesta del PM di rinvio a giudizio a norma dell’art. 416 dello stesso codice e con gli altri atti con i quali si chiede al giudice di decidere sulla pretesa punitiva. A tale soluzione concorrono ragioni di ordine sistematico, suggerite dalle argomentazioni esposte dal Ministero dell’Interno nell’atto di appello, e ragioni di ordine logico desumibili dalla stessa formulazione dell’art. 11 del Dpr n. 737 del 1981. Quanto alle prime, deve affermarsi che l’art. 117 del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il Dpr 3/1957 (secondo cui:“qualora per il fatto addebitato all’impiegato sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso”) possa valere come norma integrativa dell’art. 11 in discorso […] L’art. 117 completa dunque, ad avviso dell’Adunanza Plenaria, la disciplina dell’art. 11 indicando come momento in cui il procedimento disciplinare deve essere sospeso quello in cui viene esercitata l’azione penale e il soggetto acquista la veste di imputato».

È pertanto evidente che, secondo l’interpretazione dell’Adunanza Plenaria, fino al momento in cui non esiste una formale imputazione, l’Amministrazione non solo non deve interrompere il procedimento disciplinare che fosse in ipotesi già stato eventualmente instaurato, ma ha semmai il dovere di provvedere a contestare con la massima sollecitudine all’interessato le emergenti mancanze disciplinari.In tal senso si esprime anche Cons. Stato, 18.2.2010, n. 942, che in ossequio all’insegnamento dell’Adunanza Plenaria, ha affermato non essere possibile «prendere in considerazione cause di ritardo non previste dal legislatore in una logica, del tutto condivisibile, secondo cui l’azione disciplinare per essere efficace deve seguire nell’immediatezza l’infrazione commessa dal dipendente. […] In ogni caso le giustificazioni addotte dall’amministrazione non sono convincenti ed, invero: a) non è esatto che l’amministrazione dovesse attendere l’esito di un procedimento penale che, lo si ribadisce, non è stato mai avviato, ed anzi, avrebbe dovuto iniziare immediatamente l’azione disciplinare salvo sospenderla in caso di avvio dell’azione penale da parte dell’autorità giudiziaria […]» (in senso conforme Cons. Stato 10.9.2009, n. 5452).

È importante sottolineare che la Decisione n. 1/2009 dell’Adunanza Plenaria altro non ha fatto che accogliere e far propria la tesi che il Ministero dell’Interno aveva sostenuto proprio in quello specifico caso: mentre infatti il dipendente sanzionato sosteneva che la sanzione era illegittima perché inflitta in pendenza del procedimento penale, la difesa erariale sosteneva invece, all’opposto, che la semplice assunzione della qualità di indagato non era determinante ai fini della sospensione del procedimento disciplinare. Nella decisione dell’Adunanza Plenaria n. 1/2009 la tesi del Ministero dell’Interno viene esemplarmente sintetizzata con il seguente passaggio testuale: «Rileva ancora il Ministero dell’Interno che, alla luce dell’impianto del nuovo codice di procedura penale, come illustrato nella Relazione allo stesso codice, nel procedimento penale, inteso in senso lato, si deve distinguere una fase meramente procedimentale da una fase processuale penale. L’avvio del procedimento penale, che impone, ai sensi dell’art. 11 in discorso, la sospensione del procedimento disciplinare o ne impedisce la sua attivazione va individuato nel momento in cui incomincia la fase processuale. Questa ha inizio con l’esercizio dell’azione penale, cioè con l’assunzione da parte del soggetto al quale è attribuito il fatto costituente reato della veste di imputato».

In conclusione la recente sentenza del TAR Veneto ribadisce che il tempestivo esercizio dell’esercizio dell’azione disciplinare è un principio derogabile solo in presenza di tassative ipotesi, e che ogni ritardo ingiustificato si risolve in un vizio insanabile del procedimento, e quindi del provvedimento, disciplinare.
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Re: TERMINI DA OSSERVARE PER LA CONTESTAZIONE ADDEBITI

Messaggio da pokemon »

si attila, la giurisprudenza da te richiamata conferma la preclusione all'apertura del procedimento disciplinare all'esito di quello penale. sebbene fai parte della polizia di stato e si applica il d.P.R. n. 737 del 1981 la procedura e la stessa dei militari.
infatti la preclusione e implicitamente chiara dallo stesso atr. 11 del decreto : " Quando l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato". pertanto anche se aperto il procedimento disciplinare deve essere sospeso. ma l'amministrazione nel tuo caso ha avuto notizia dei fatti nel momento dell'apertura del procedimento penale e non poteva aprire un procedimento disciplinare per gli stessi fatti.
detto questo l'amministrazione ha comunque messo in opera l'unica misura cautelare che poteva fare, e cioè la sospenzione cautelare.
l'unica differenza che c'è con il personale militare, che nel caso di sospensione, per gli appartenenti alla polizia, dopo il termine quinquennale, il dipendente viene riammesso in servizio, per i militari l'amministrazione servendosi dell'art. 919 del COM, può prolungare ulteriolmente la sospensione già adottata.
attilaattila
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Re: TERMINI DA OSSERVARE PER LA CONTESTAZIONE ADDEBITI

Messaggio da attilaattila »

il concetto è un altro.
parlo della contestazione addebiti che mi doveva essere notificata (l'amministrazione ha avuto un anno di tempo) non può essere iniziata o se iniziata sospesa se da indagato divento imputato (quindi inizio del processo).
Lo scrivete assunto la qualità di imputato solo dopo un anno (quando sono stato rinviato a giudizio quindi la mia veste di imputato).
Questo è quello che vorrei info.
Tuttavia le sentenze TAR - Consiglio di Stato chiariscono quando inizia la fase processuale quindi inizia il processo che individuano tale momento nel rinvio a giudizio.
Allora dico, la mia amministrazione avuto un anno di tempo, quindi è legittimo che solo dopo 3 anni a sentenza definitiva mi notificano la contestazione degli addebiti?
Aquila

Re: TERMINI DA OSSERVARE PER LA CONTESTAZIONE ADDEBITI

Messaggio da Aquila »

attilaattila ha scritto: lun ott 21, 2019 10:29 am Con la presente per chiedere un consulto inerente all'argomento in oggetto.
La connessione del procedimento disciplinare con procedimento penale, in particolare il caso che mi riguarda è il seguente:
mi notificano avviso di garanzia a Maggio 2015 (rivesto la qualità di indagato) vengo sospeso cautelativamente nello stesso mese nel maggio.
Nel Maggio 2016 (dopo un anno) vengo rinviato a giudizio (imputato) in questo periodo da indagato a imputato (quasi un anno) non mi viene notificato nessuna contestazione addebiti.
Il processo di primo grado finisce a dicembre 2016 con la condanna.
Segue appello a maggio 2017 (riforma parziale della condanna) + Cassazione che in data Aprile 2018 conferma sentenza della corte d'appello e quindi diventa definitiva.
L'amministrazione solo dopo la sentenza di cassazione (trasmessa direttamente dalla cancelleria della cassazione) quindi dopo più di tre anni mi notifica per la prima volta la contestazione degli addebiti.
Per quanto sopra esposto volevo chiedere se l'amministrazione si è attenuta ad osservare i "termini della contestazione degli addebiti" considerato la cospicua giurisprudenza su tale argomentazione.
Rimango in attesa di una vs. cortese risposta. Grazie.
...l'art 9 del D.P.R 737/81, recita che la decorrenza dei termini, sono 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza definitiva stessa all'Amministrazione.

Art. 9.

Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale

((L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, colpito da ordine o mandato di cattura o che si trovi, comunque, in stato di carcerazione preventiva, deve essere sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio dal quale gerarchicamente dipende, che deve, altresi', riferire immediatamente alla direzione centrale del personale presso il dipartimento della pubblica sicurezza.

Fuori dai casi previsti nel comma precedente, l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sottoposto a
procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, puo' essere sospeso dal servizio con provvedimento del Ministro su rapporto motivato del capo dell'ufficio dal quale dipende)).

In caso di concessione di liberta' provvisoria ovvero di revoca dell'ordine o mandato di cattura o dell'ordine di arresto ovvero di
scarcerazione per decorrenza dei termini, ove le circostanze lo consiglino, la sospensione cautelare puo' essere revocata con effetto dal giorno successivo a quello in cui il dipendente ha riacquistato la liberta' e con riserva di riesame del caso quando sul procedimento penale si e' formato il giudicato.

I relativi provvedimenti sono adottati dal Ministro su proposta motivata degli organi indicati nel precedente art. 4 per i rispettivi
dipendenti.

Se il procedimento penale e' definito con sentenza la quale dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha
commesso, la sospensione e' revocata a tutti gli effetti.

Quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione.

((Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione per motivi diversi da quelli
contemplati nel comma quinto del presente articolo, la sospensione cautelare puo' essere mantenuta qualora venga iniziato o ripreso il procedimento disciplinare)) .
andrea666
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Re: TERMINI DA OSSERVARE PER LA CONTESTAZIONE ADDEBITI

Messaggio da andrea666 »

attilaattila ha scritto: lun ott 21, 2019 1:42 pm La mia domanda era in funzione di una serie di sentenze che di seguito riporto che confermerebbero che la contestazione degli addebiti deve avvenire subito per poi sospenderlo in attesa della sentenza penale definitiva.
Se mi date un chiarimento. Grazie.


La connessione del procedimento disciplinare con procedimento penale. L’ interpretazione dell’art. 11 D.P.R. n. 737/1981.

L’aspetto di maggior interesse della sentenza del TAR Veneto di cui ci occupiamo riguarda però la problematica della pendenza – della coesistenza – di un procedimento penale. L’art. 11 D.P.R. n. 737/1981 impone infatti la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di un procedimento penale. La norma non chiarisce però quale sia il momento in cui può considerarsi pendente un procedimento penale.

Tale lacuna, che come vedremo è solo apparente, ha indotto l’’Amministrazione ad avviare il procedimento disciplinare solo dopo che la Procura della Repubblica aveva comunicato che non c’erano i presupposti per iniziare un’azione penale. Il ricorrente, invece, ha eccepito che l’azione disciplinare era stata esercitata tardivamente, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto immediatamente contestargli gli addebiti.

Il TAR del Veneto ha accolto le ragioni del collega ricorrente, aderendo alla prevalente interpretazione del Consiglio di Stato, che sul punto si è già ripetutamente espresso. Più precisamente l’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato – Decisione n. 1 del 29 gennaio 2009 – aveva stabilito infatti che «la questione interpretativa posta dall’art. 11 del d.P.R. n. 737 del 1981 debba essere risolta nei sensi delineati dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, secondo cui presupposto ostativo all’attivazione o alla prosecuzione del procedimento disciplinare è l’esercizio dell’azione penale e la conseguente assunzione della veste di imputato del soggetto al quale è attribuito il fatto di rilevanza penale. L’esercizio dell’azione penale, ai sensi degli artt. 60 e 405 del c.p.p. si realizza con la richiesta del PM di rinvio a giudizio a norma dell’art. 416 dello stesso codice e con gli altri atti con i quali si chiede al giudice di decidere sulla pretesa punitiva. A tale soluzione concorrono ragioni di ordine sistematico, suggerite dalle argomentazioni esposte dal Ministero dell’Interno nell’atto di appello, e ragioni di ordine logico desumibili dalla stessa formulazione dell’art. 11 del Dpr n. 737 del 1981. Quanto alle prime, deve affermarsi che l’art. 117 del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il Dpr 3/1957 (secondo cui:“qualora per il fatto addebitato all’impiegato sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso”) possa valere come norma integrativa dell’art. 11 in discorso […] L’art. 117 completa dunque, ad avviso dell’Adunanza Plenaria, la disciplina dell’art. 11 indicando come momento in cui il procedimento disciplinare deve essere sospeso quello in cui viene esercitata l’azione penale e il soggetto acquista la veste di imputato».

È pertanto evidente che, secondo l’interpretazione dell’Adunanza Plenaria, fino al momento in cui non esiste una formale imputazione, l’Amministrazione non solo non deve interrompere il procedimento disciplinare che fosse in ipotesi già stato eventualmente instaurato, ma ha semmai il dovere di provvedere a contestare con la massima sollecitudine all’interessato le emergenti mancanze disciplinari.In tal senso si esprime anche Cons. Stato, 18.2.2010, n. 942, che in ossequio all’insegnamento dell’Adunanza Plenaria, ha affermato non essere possibile «prendere in considerazione cause di ritardo non previste dal legislatore in una logica, del tutto condivisibile, secondo cui l’azione disciplinare per essere efficace deve seguire nell’immediatezza l’infrazione commessa dal dipendente. […] In ogni caso le giustificazioni addotte dall’amministrazione non sono convincenti ed, invero: a) non è esatto che l’amministrazione dovesse attendere l’esito di un procedimento penale che, lo si ribadisce, non è stato mai avviato, ed anzi, avrebbe dovuto iniziare immediatamente l’azione disciplinare salvo sospenderla in caso di avvio dell’azione penale da parte dell’autorità giudiziaria […]» (in senso conforme Cons. Stato 10.9.2009, n. 5452).

È importante sottolineare che la Decisione n. 1/2009 dell’Adunanza Plenaria altro non ha fatto che accogliere e far propria la tesi che il Ministero dell’Interno aveva sostenuto proprio in quello specifico caso: mentre infatti il dipendente sanzionato sosteneva che la sanzione era illegittima perché inflitta in pendenza del procedimento penale, la difesa erariale sosteneva invece, all’opposto, che la semplice assunzione della qualità di indagato non era determinante ai fini della sospensione del procedimento disciplinare. Nella decisione dell’Adunanza Plenaria n. 1/2009 la tesi del Ministero dell’Interno viene esemplarmente sintetizzata con il seguente passaggio testuale: «Rileva ancora il Ministero dell’Interno che, alla luce dell’impianto del nuovo codice di procedura penale, come illustrato nella Relazione allo stesso codice, nel procedimento penale, inteso in senso lato, si deve distinguere una fase meramente procedimentale da una fase processuale penale. L’avvio del procedimento penale, che impone, ai sensi dell’art. 11 in discorso, la sospensione del procedimento disciplinare o ne impedisce la sua attivazione va individuato nel momento in cui incomincia la fase processuale. Questa ha inizio con l’esercizio dell’azione penale, cioè con l’assunzione da parte del soggetto al quale è attribuito il fatto costituente reato della veste di imputato».

In conclusione la recente sentenza del TAR Veneto ribadisce che il tempestivo esercizio dell’esercizio dell’azione disciplinare è un principio derogabile solo in presenza di tassative ipotesi, e che ogni ritardo ingiustificato si risolve in un vizio insanabile del procedimento, e quindi del provvedimento, disciplinare.

riquoto quanto esponi e gli interventi sopra dopo il tuo non hanno centrato il punto.
attilaattila non mette in discussione gli art. e la situazione se l'amm.ne viene a conoscenza del procedimento penale quando il dipendente è sottoposto allo stesso ovvero riveste la qualifica di "IMPUTATO" ma nel periodo precedente quando si è sottoposti ad oindagine tc.. cioè indagati, a prescindere se sospesi arrestati o in servizio.

La sentenza postata farebbe ritenere che almeno fino al 2016 cioè dal 2009 al 2015 circa, lamm.ne doveva invece se a conoscenza dei fatti procedere all'apertura del procedimento disciplinare e poi se non fosse riuscita a chiudere prima lo stesso proc discip. ... a sospendere tale proc disciplinare quando o qualora il dipendente avesse rivestito la qualifica di IMPUTATO.

in pratica,... se lamm.ne è a conoscenza di una situazione rilevante deve se l'appartenente (polizia) non è ancora imputato attivare il proc discipl. e poi se non lo conclude a tempo e il dipendente diventa imputato sospenderlo in attesa degli esiti penali.... oppure può non aprirlo far passare 1 anno o più durante il quale poteva aprirlo e addirittura definirlo?

secondo quanto nella sentenza sopra sembrerebbe prorprio così, deve aprirlo il discip. per me hai ragione attila, se qualcuno ha notizie od ulteriori sentenze...
andrea666
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Re: TERMINI DA OSSERVARE PER LA CONTESTAZIONE ADDEBITI

Messaggio da andrea666 »

vedo anche che si tratta di sententa TAR, attila dovresti trovare sentenze consiglio di stato se possibile
andrea666
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Re: TERMINI DA OSSERVARE PER LA CONTESTAZIONE ADDEBITI

Messaggio da andrea666 »

cit. """""È pertanto evidente che, secondo l’interpretazione dell’Adunanza Plenaria, fino al momento in cui non esiste una formale imputazione, l’Amministrazione non solo non deve interrompere il procedimento disciplinare che fosse in ipotesi già stato eventualmente instaurato, ma ha semmai il dovere di provvedere a contestare con la massima sollecitudine all’interessato le emergenti mancanze disciplinari.In tal senso si esprime anche Cons. Stato, 18.2.2010, n. 942, che in ossequio all’insegnamento dell’Adunanza Plenaria, ha affermato non essere possibile «prendere in considerazione cause di ritardo non previste dal legislatore in una logica, del tutto condivisibile, secondo cui l’azione disciplinare per essere efficace deve seguire nell’immediatezza l’infrazione commessa dal dipendente. […] In ogni caso le giustificazioni addotte dall’amministrazione non sono convincenti ed, invero: a) non è esatto che l’amministrazione dovesse attendere l’esito di un procedimento penale che, lo si ribadisce, non è stato mai avviato, ed anzi, avrebbe dovuto iniziare immediatamente l’azione disciplinare salvo sospenderla in caso di avvio dell’azione penale da parte dell’autorità giudiziaria […]» (in senso conforme Cons. Stato 10.9.2009, n. 5452).

È importante sottolineare che la Decisione n. 1/2009 dell’Adunanza Plenaria altro non ha fatto che accogliere e far propria la tesi che il Ministero dell’Interno aveva sostenuto proprio in quello specifico caso: mentre infatti il dipendente sanzionato sosteneva che la sanzione era illegittima perché inflitta in pendenza del procedimento penale, la difesa erariale sosteneva invece, all’opposto, che la semplice assunzione della qualità di indagato non era determinante ai fini della sospensione del procedimento disciplinare. Nella decisione dell’Adunanza Plenaria n. 1/2009 la tesi del Ministero dell’Interno viene esemplarmente sintetizzata con il seguente passaggio testuale: «Rileva ancora il Ministero dell’Interno che, alla luce dell’impianto del nuovo codice di procedura penale, come illustrato nella Relazione allo stesso codice, nel procedimento penale, inteso in senso lato, si deve distinguere una fase meramente procedimentale da una fase processuale penale. L’avvio del procedimento penale, che impone, ai sensi dell’art. 11 in discorso, la sospensione del procedimento disciplinare o ne impedisce la sua attivazione va individuato nel momento in cui incomincia la fase processuale. Questa ha inizio con l’esercizio dell’azione penale, cioè con l’assunzione da parte del soggetto al quale è attribuito il fatto costituente reato della veste di imputato»."""""""""



sembrerebbe ineccepibile
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Re: TERMINI DA OSSERVARE PER LA CONTESTAZIONE ADDEBITI

Messaggio da andrea666 »

pokemon ha scritto: lun ott 21, 2019 1:52 pm si attila, la giurisprudenza da te richiamata conferma la preclusione all'apertura del procedimento disciplinare all'esito di quello penale. sebbene fai parte della polizia di stato e si applica il d.P.R. n. 737 del 1981 la procedura e la stessa dei militari.
infatti la preclusione e implicitamente chiara dallo stesso atr. 11 del decreto : " Quando l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato". pertanto anche se aperto il procedimento disciplinare deve essere sospeso. ma l'amministrazione nel tuo caso ha avuto notizia dei fatti nel momento dell'apertura del procedimento penale e non poteva aprire un procedimento disciplinare per gli stessi fatti.
detto questo l'amministrazione ha comunque messo in opera l'unica misura cautelare che poteva fare, e cioè la sospenzione cautelare.
l'unica differenza che c'è con il personale militare, che nel caso di sospensione, per gli appartenenti alla polizia, dopo il termine quinquennale, il dipendente viene riammesso in servizio, per i militari l'amministrazione servendosi dell'art. 919 del COM, può prolungare ulteriolmente la sospensione già adottata.

è proprio il contrario pokemon, nel suo caso la amm.ne è venuta a conoscenza dei fatti quando attila non era sottoposto a proc penale cioè non era imputato ma solo indagato, e, ne era a conoscenza tanto che l'ha sospeso.
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Re: TERMINI DA OSSERVARE PER LA CONTESTAZIONE ADDEBITI

Messaggio da pokemon »

salve andrea, tutto vero, ma l'amministrazione non ha nessun obbligo di aprire un procedimento disciplinare in quel momento, evidentemente ha atteso l'esito della fase procedurale per vedere se attila venisse rinviato a giudizio o no, e ha inteso tutelare l'amministrazione con la sospensione. sia la sospensione che il procedimento disciplinare sono atti discrezionali dell'amministrazione.
la sentenza del tar che cita attila, è un caso particolarissimo, dove è stato aperto un procedimento penale che non doveva essere proposto, e l'amministrazione doveva agire disciplinarlmante vagliando compiutamente i fatti, che non ha fatto un'ageguata istruttoria. Ne consegue che le motivazioni delle sentenze riportono casi diversi e non possono essere richiamate se non per casi esattamente sovrapponibili, cioè identici.
io penso che l'amministrazione abbia agito non solo correttamente, ma anche fornendo la massima garanzia all'incolpato.
questo è solo quello che penso io...potrei sbagliarmi.
saluti
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Re: TERMINI DA OSSERVARE PER LA CONTESTAZIONE ADDEBITI

Messaggio da andrea666 »

...---salve andrea, tutto vero, ma l'amministrazione non ha nessun obbligo di aprire un procedimento disciplinare in quel momento, ..---

Salve pokemon, l'Ammne non ha di fatto quasi mai obblighi reali e quando li ha spesso non ottempera costringendo i dipendenti a ricorsi spesso fra l'altro infruttuosi, dunque certo poteva non aprire il proc disciplinare.

..--evidentemente ha atteso l'esito della fase procedurale per vedere se attila venisse rinviato a giudizio o no, e ha inteso tutelare l'amministrazione con la sospensione. sia la sospensione che il procedimento disciplinare sono atti discrezionali dell'amministrazione...--..-

Evidentemente si, ha inteso tutelare l'amm.ne , in realtà con la sospensione si tutela lo Stato inteso come pregiudizievole mantenere in servizio effettivo un dipendente sui quali si è a conoscenza di fatti appunto rilevanti e tali da ritenere che non debba precauzionalmente svolgere servizio regolare.
per essere precisi, La sospensione è discrezionale ovvero facoltativa in alcuni casi, in altri è obbligatoria invece.
Ne consegue che l'amm.ne avesse già elementi tanto rilevanti ed evidenti da sottoporre il dipendente alla sospensione facoltativa e discrezionale e verosimilmente anche per incardinare proc. discip.
Da quanto sopra esposto e da ad plenaria e sentenze risulterebbe invece evidente che al di là degli esiti processuali eventuali nella fase di indagine l'amm.ne può e dovrebbe aprire proc. discip. salvo sospenderlo se lo ritiene o invece senza dubbio e senza indugio in caso di rinvio a giudizio - imputato- o altri atti collegati. questo senz'altro dal 2009 al 2015.
Attendere l'esito delle fasi di indagini non è, visto quanto dice Adunanza plenaria 1/2009 e varie consiglio di stato corretto operare dell'amm.ne che ribadisco come dici non ha l'obbligo di aprirlo, in questo caso contravvenendo a precise disposizioni e circolari del Min. Int. ...ma allora bisogna vedere invece se ha il diritto di aprirlo a posteriori. questo sempre se si parla degli stessi fatti già noti.
Rimane il fatto che a regola l'amm.ne doveva invece aprire il proc e se ritenuto sospenderlo.
Semmai si può disquisire del termine "subito" riguardo quanto citato dagli art.li i questione circa il fatto di stabilire quanto tempo può l'amm.ne aspettare... un mese ,2 3? 1 anno..? dieci?? da quando e a conoscenza dei fatti.


...--la sentenza del tar che cita attila, è un caso particolarissimo, dove è stato aperto un procedimento penale che non doveva essere proposto, ...-.--

??? di questi casi particolari è pieno , tantissime indagini e aperture fascicolo AG finiscono nel nulla senza addirittura richiesta di rinvio a giudiio e a volte per anni senza alcun ulteriore notizia da parte dell AG, il caso del TAR veneto mostra evidentemente impietosamente le mancanzre dell'Amm.ne che avrebbe appunto, non possedendo la sfera di cristallo, incominciare con l'aprire il p. disciplinare salvo eventualmente sospenderlo.

..--..e l'amministrazione doveva agire disciplinarlmante vagliando compiutamente i fatti, che non ha fatto un'ageguata istruttoria. Ne consegue che le motivazioni delle sentenze riportono casi diversi e non possono essere richiamate se non per casi esattamente sovrapponibili, cioè identici....-.--

ogni processo è storia a sè, ma qui abbimo tutto quello che serve a seguito di quanto ha postato attila per ritenere che ci sono motivi per ricorrere soprattutto davanti ad una disciplinare definitiva. destituzione.

..--.io penso che l'amministrazione abbia agito non solo correttamente, ma anche fornendo la massima garanzia all'incolpato...-.---

Riguardo le garanzie del dipendente , si, ci sono funzionari e dirigenti che a nome del buon senso o per "coscienza" aspettano e questo certo in linea di massima è a favore del dipendente , un comportamento 2garantista2 ? a volte si, a volte è lassismo e inerzia, ma tieni presente che in punto di diritto tanto più oggi ma anche all'epoca di quanto qui si discute trasgrediscono a precise disposizioni che sono state addirittura all'epoca codificate dallo stesso MIn, Int.
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