TERMINI DA OSSERVARE PER LA CONTESTAZIONE ADDEBITI

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andrea666
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Re: TERMINI DA OSSERVARE PER LA CONTESTAZIONE ADDEBITI

Messaggio da andrea666 »

ad ogni modo, attilaattila, spero non sparisca, anzi se trova le sentenze sopra riportate nel dispositivo della sentenza TAR veneto e se esistente l'esito della stessa sentenza al consiglio di stato...... o altro al riguardo .. si può fornire qualcosa di reale e utile agli apparteneneti al forum,

il focus della domanda è :

se a seguito di quanto postato da attila, l'ammne avrebbe dovuto almeno incardinare il proc discip. salvo sospenderlo se non avesse potuto definirlo o invece farne a meno attendendo di "vedere2 se il dipendente sarebbe stato rinviato a giudizio oppure archiviato oppure ... senza nemmeno "aprire" tale proc discip.


naturopata
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Re: TERMINI DA OSSERVARE PER LA CONTESTAZIONE ADDEBITI

Messaggio da naturopata »

Quelle sentenze sono datatissime e comunque, l'amm.ne, non ha alcun obbligo d'intraprendere un procedimento disciplinare se non a termine dell'ultimo grado di giudizio e quando, comunque la sentenza è passata in giudicato. Prima del cambio normativo di qualche anno fa, sole se era stato intrapreso il procedimento disciplinare, questo andavo sospeso in attesa di terminare quello penale. Oggi, l'amm.ne ha invece la facoltà d'intraprenderlo e concluderlo anche in pendenza di quello penale, oppure attendere, oppure aprirlo e poi sospenderlo, in poche parole può fare quello che vuole.

Detto ciò, da quello che mi sembra capire, chi ha aperto questo post è meglio che risparmi soldi, se punta sui termini.
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Re: TERMINI DA OSSERVARE PER LA CONTESTAZIONE ADDEBITI

Messaggio da pokemon »

purtroppo concordo.....
andrea666
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Re: TERMINI DA OSSERVARE PER LA CONTESTAZIONE ADDEBITI

Messaggio da andrea666 »

naturopata ha scritto: sab nov 02, 2019 1:30 pm Quelle sentenze sono datatissime e comunque, l'amm.ne, non ha alcun obbligo d'intraprendere un procedimento disciplinare se non a termine dell'ultimo grado di giudizio e quando, comunque la sentenza è passata in giudicato. Prima del cambio normativo di qualche anno fa, sole se era stato intrapreso il procedimento disciplinare, questo andavo sospeso in attesa di terminare quello penale. Oggi, l'amm.ne ha invece la facoltà d'intraprenderlo e concluderlo anche in pendenza di quello penale, oppure attendere, oppure aprirlo e poi sospenderlo, in poche parole può fare quello che vuole.

Detto ciò, da quello che mi sembra capire, chi ha aperto questo post è meglio che risparmi soldi, se punta sui termini.

Le sentenze sono datatissime perché riferite al periodo 2009 2015. Oggi i 2 procedimenti paiono completamenti scollegati uno dal altro , comunque non è questa qui la questione.
Mi permetto però di dire che anche dopo sentenza l’amministrazione non ha nessun “obbligò “ di esercitare azione disciplinare o di Esperire alcunché ..se la sentenza non prevede la perdita del posto di lavoro
Ci sta che Butti via i soldi .. sappiamo come sono tar e consiglio stato
Però sarei curioso se puoi naturopata, di vedere io non ho possibilità .. di trovare l’eventuale sentenza del consiglio di stato di quel tar Veneto che attira ha postato ..
o casistica similare sempre dal 09-15 e possibilmente polizia ..
Se puoi grazie .
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Re: TERMINI DA OSSERVARE PER LA CONTESTAZIONE ADDEBITI

Messaggio da naturopata »

Ripeto, quelle sentenze con un rinvio a giudizio non hanno nulla a che fare, trattasi di archiviazioni, per cui è ovvio che spirati i termini di opposizione all' archiviazione l'amm.ne non può certo attendere 3 anni. Difatti se facciamo l'ipotesi contraria, ovvero l'amm.ne avesse iniziato e destituito il collega con procedimento penale pendente, il collega cosa avrebbe fatto? Avrebbe impugnato perché il procedimento disciplinare doveva essere sospeso. Non gettate soldi, non c'è speranza:


TAR Veneto n.418/2013
Solo l’esercizio dell’azione penale, ai sensi degli artt. 60 e 405 c.p.p., che si concretizza con la richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 c.p.p. o con le analoghe richieste punitive avanzate al giudice penale, costituisce il presupposto ostativo all’attivazione o prosecuzione del procedimento disciplinare ( Cons.St., A.P. n.9/2009; Cons.Giust.amm.reg. Sic., 31 maggio 2012, n.481).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1/2009
Reg.Dec.
N. 15-16 Reg.Ric.
ANNO 2008
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Aduna
nza Plenaria, ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi in appello:
- n. 15/2008, proposto dal Dott. AUGUSTO TRINETTI, rappresentato e difeso dagli Avv. Ludovico Villani e Roberto Damonte ed elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, via Asiago n. 8,
contro
il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi n. 12,
- n. 16/2008, proposto dal MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi n. 12,
contro
il Dott. AUGUSTO TRINETTI, rappresentato e difeso dagli Avv. Ludovico Villani e Roberto Damonte ed elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, via Asiago n. 8,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sede di Genova, 2^ Sezione, del 5 dicembre 2001, n. 1280;
Visti i ricorsi in appello;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista la decisione – ordinanza della Sezione Sesta n. 5001 del 16 ottobre 2008 con la quale la controversia, previa riunione degli appelli e respinta l’eccezione sollevata dalla difesa del Sig. Trinetti di inammissibilità dell’appello proposto dal Ministero dell’Interno, è stata rimessa all’esame dell’Adunanza Plenaria delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato;
Relatore, alla pubblica udienza del 15 dicembre 2008, il consigliere Claudio Marchitiello;
Udito l’Avvocato Stefano Santarelli per delega dell’Avvocato Ludovico Villani;
Visti gli atti tutti della causa;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto
1. - Il dott. Augusto Trinetti, all’epoca dei fatti commissario di pubblica sicurezza in servizio presso il Commissariato di Cornigliano (Ge), ha impugnato in primo grado il decreto del 7 luglio 1999, prot. 333-c/164, con il quale il Capo della Polizia gli ha irrogato la sanzione disciplinare della deplorazione.
La sanzione è stata inflitta al dott. Trinetti, in quanto questi, in data 9 marzo 1999, presa conoscenza del rapporto informativo relativo all’anno 1998 e constatato che nello stesso vi era un giudizio negativo sulla sua disponibilità nei confronti dell’ufficio, in un impeto di rabbia, alla presenza di altri impiegati, che successivamente hanno segnalato il fatto al dirigente del personale, aveva stracciato e gettato il documento in un posacenere e poiché questo si era solo parzialmente incendiato, con un accendino aveva dato fuoco a quanto rimaneva di esso distruggendolo completamente.
Il 29 marzo 1999, il Dott. Trinetti è stato chiamato per essere interrogato da ufficiali di polizia giudiziaria in relazione al reato di cui all’art. 490 c.p. per il profilo di questo che punisce la soppressione di documenti pubblici.
Nello stesso giorno, è stato notificato al Dott. Trinetti anche l’avvio del procedimento disciplinare conclusosi con l’atto impugnato.
La 2^ Sezione di Genova del T.A.R. della Liguria con la sentenza del 5 dicembre 2001, n. 1280, ha accolto il ricorso, ritenendo assorbente, tra i motivi dedotti dal ricorrente, la violazione dell’art. 11 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, concernente “sanzioni disciplinari per il personale di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti”.
Per tale disposizione, quando un appartenente ai ruoli dell’amministrazione della pubblica sicurezza (della Polizia di Stato) “viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il procedimento disciplinare deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato”.
Il T.A.R. ha affermato che, devono ritenersi incluse nel “procedimento penale” anche le indagini preliminari e che quindi, nella controversia proposta dal Dott. Trinetti, essendosi conclusa la fase delle indagini preliminari con il decreto di archiviazione del 18 maggio 2000, successivo al provvedimento disciplinare del Capo della Polizia del 7 luglio 1999, il citato art. 11 sarebbe stato violato, in quanto il procedimento disciplinare si è svolto contemporaneamente al procedimento penale.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha invece respinto la domanda di risarcimento formulata dal dott. Trinetti, affermando che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova del danno.
I primi giudici hanno ritenuto l’inapplicabilità anche dell’art. 1226 c.c., cioè della valutazione equitativa del danno, richiesta dall’interessato, giacché per l’operatività di tale norma sarebbe stato necessario provare l’esistenza di un danno risarcibile essendo essa diretta unicamente a sopperire all’impossibilità di una quantificazione precisa dell’entità del danno.
2. - La sentenza è stata impugnata dal Ministero dell’Interno, per quanto concerne l’annullamento del provvedimento del Capo della Polizia di irrogazione della sanzione disciplinare, e dal Dott. Trinetti per il punto che ha respinto la sua domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno.
3.- Il Ministero dell’Interno premette che l’art. 117 del T.U. degli impiegati civili dello Stato che, in quanto norma di applicazione generale per tutto il pubblico impiego, può valere ad interpretare l’art. 11 del D.P.R. n. 737 del 1981, dispone che non si può dare inizio al procedimento disciplinare e, se instaurato, deve interrompersi, se è iniziata l’azione penale.
Ebbene, l’azione penale, ai sensi degli artt. 60 e 405 del c.p.p., inizia con la richiesta di rinvio a giudizio ovvero con la richiesta di giudizio immediato, con la richiesta di decreto penale di condanna, con la richiesta applicazione della pena ex art. 447, primo comma, c.p.p. ovvero con la richiesta di citazione in giudizio, a norma dell’art. 555 c.p.p.
Rileva ancora il Ministero dell’Interno che, alla luce dell’impianto del nuovo codice di procedura penale, come illustrato nella Relazione allo stesso codice, nel procedimento penale, inteso in senso lato, si deve distinguere una fase meramente procedimentale da una fase processuale penale. L’avvio del procedimento penale, che impone, ai sensi dell’art. 11 in discorso, la sospensione del procedimento disciplinare o ne impedisce la sua attivazione va individuato nel momento in cui incomincia la fase processuale. Questa ha inizio con l’esercizio dell’azione penale, cioè con l’assunzione da parte del soggetto al quale è attribuito il fatto costituente reato della veste di imputato.
Nella specie, il procedimento disciplinare a carico del dott. Trinetti si è svolto interamente prima della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero. Essendosi quindi esaurito il procedimento disciplinare prima dell’inizio della fase processuale vera e propria – l’archiviazione è l’istituto opposto all’esercizio dell’azione penale - non opera riguardo ad esso la sospensione prevista dall’art. 11 del D.P.R. n. 737 del 1981.
Il fatto di rilievo disciplinare, aggiunge il Ministero appellante, se è stato accertato nella sua oggettività e nel suo contrasto con i doveri dell’impiegato, può dar luogo ad un’autonoma azione disciplinare.
4.- In contrario, il dott. Trinetti sostiene la tesi, già fatta propria dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, secondo cui il procedimento penale al quale fa riferimento l’art. 11 del d.P.R. n. 737 del 1981 per il personale della Polizia di Stato si estende anche alla fase delle indagini preliminari.
Due sono gli argomenti a sostegno di questa tesi:
a) l’estensione del dovere dell’amministrazione di sospendere il procedimento disciplinare fin dalla fase delle indagini preliminari consentirebbe di prevenire antinomie fra l’esito del procedimento penale e l’esito del procedimento disciplinare e permetterebbe all’inquisito di avvalersi della pronuncia assolutoria a discarico dell’addebito disciplinare;
b) la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha affermato che l’art. 6, secondo comma, della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali vincola l’autorità disciplinare alla ricostruzione del fatto operata dal giudice penale in favore dell’imputato, anche se la ricostruzione è prospettata con formula dubitativa.
5.- In ordine al risarcimento del danno negato dalla sentenza appellata, il dott. Trinetti, nell’atto di appello e nelle due memorie del 2 aprile 2008 e del 2 dicembre 2008, ha dedotto che i primi giudici hanno omesso di valutare elementi di prova decisivi all’accoglimento della domanda da lui congruamente delineati nel corso del giudizio di primo grado.
Il Collegio ligure avrebbe omesso di accertare il danno derivante alla carriera dell’interessato, sotto il profilo economico, poiché dalla sanzione della deplorazione consegue, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 737 del 1981, “il ritardo di un anno nell’aumento periodico dello stipendio o nell’attribuzione della classe di stipendio superiore a decorrere dal giorno in cui verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data nella quale la mancanza è stata rilevata”. Si sarebbe concretizzato, inoltre, anche un danno nella progressione di stato, in quanto, a seguito della sanzione irrogatagli, il dott. Trinetti risulta collocato al 1451° posto nel ruolo dei Vice questori aggiunti, mentre il primo e l’ultimo dei suoi compagni di corso, entrati in servizio lo stesso 19 gennaio 1989, sono collocati rispettivamente al 948° e al 1026° posto della graduatoria.
Sarebbe ancora da considerare risarcibile il danno all’immagine professionale determinato dalla illegittima irrogazione di una sanzione disonorevole per un funzionario di Polizia di rango elevato con qualifica di Vice questore aggiunto.
Non sarebbe stato necessario, infine, ricercare la colpa dell’amministrazione, implicita nel suo illegittimo comportamento.
Il Ministero dell’Interno, con la memoria del 21 aprile 2006, ha confutato le deduzioni formulate con l’atto di appello dal dott. Trinetti obiettando, quanto all’argomento relativo al ritardo nell’attribuzione dello scatto o della classe di stipendio che l’atto illegittimo avrebbe determinato in danno dell’interessato, che dal 1987 (dal d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150) non si configurano per i dipendenti della Polizia di Stato scatti e classi di stipendio e che, per quanto concerne il danno all’immagine, questo richiede, oltre alla prova del danno, la colpa dell’amministrazione. Nel caso in esame la colpa non sarebbe ravvisabile se non altro per l’incertezza nella interpretazione dell’art. 11 del D.P.R. n. 737 del 1981.
Nulla ha obiettato il Ministero, invece, alle deduzioni del dott. Trinetti relative al danno alla progressione di carriera, giacché la lamentata mancata partecipazione dell’interessato agli scrutini con decorrenza dal 1 gennaio 1996 al 1 gennaio 1998 risulta determinata dalla circostanza che “questi, ai sensi dell’art. 205 del d.P.R. n. 3/1957, ha riportato nel 1995, il giudizio complessivo di mediocre”.
La ragione della mancata partecipazione del dott. Trinetti agli scrutini, come emerge dalla nota del Ministero dell’Interno del 7 maggio 1998, n. 22-C1164, testualmente riportata dallo stesso dott. Trinetti nell’atto di appello (a pag. 7), non è dipesa dunque dalla sanzione disciplinare oggetto della presente controversia ma dalla preclusione contenuta nel citato art. 205, che esclude dagli scrutini di promozione gli impiegati che nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio inferiore a “buono”.
6.- La Sesta Sezione, con la parziale decisione-ordinanza del 16 ottobre 2008, n. 5001, riuniti i due ricorsi, ha respinto in via preliminare l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dal Ministero dell’Interno, sollevata dal dott. Trinetti, rilevando che la predetta impugnativa, configurandosi come appello autonomo e non come appello incidentale, è stata correttamente proposta dall’Avvocatura dello Stato nel termine stabilito per l’appello ordinario.
Nel merito, la Sesta Sezione, premesso che si rispecchiano e trovano sostegno in decisioni del Consiglio di Stato di segno diverso entrambe le tesi propugnate dalle parti in ordine alla questione centrale della controversia, costituita dall’interpretazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 737 del 1981, ha rimesso a questa Adunanza Plenaria la definizione dei due appelli riuniti.
7.- In effetti, come è stato evidenziato dalla ordinanza di rimessione, sulla interpretazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 737 del 1981 si sono formati nella giurisprudenza di questo Consiglio di Stato due distinti orientamenti.
Per un primo orientamento (VI Sez. 29 luglio 2008, n. 3777; VI Sez., 11 luglio 2008, n. 3488; VI Sez. 19 gennaio 2007, n. 115; VI Sez., 6 ottobre 2005, n. 5421), la nozione di procedimento penale recepita dall’art. 11 non va ristretta alle sole fasi processuali successive all’esercizio dell’azione penale ma è comprensiva anche delle precedenti attività istruttorie e di indagine in base alle quali può pervenirsi o alla formale richiesta di rinvio a giudizio per il prosieguo dell’accusa o all’istanza di archiviazione.
Per un secondo orientamento (IV Sez., 19 ottobre 2007, n. 5472; VI Sez., 6 luglio 2006, n. 4288; VI Sez., 14 dicembre 2005, n. 7095; VI Sez., 5 dicembre 2005, n. 6944; VI Sez. 23 maggio 2006, n. 3069; IV Sez., 7 maggio 1998, n. 780), presupposto ostativo all’inizio o alla prosecuzione del procedimento disciplinare è l’esercizio dell’azione penale, la quale ha inizio nel momento in cui il soggetto indagato assume la veste di imputato.
Anche la giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi Regionali che hanno affrontato la questione si rivela divisa nei due distinti filoni interpretativi ora delineati.
Secondo il primo orientamento, si sono pronunciati il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (I Sez., 4 gennaio 2008, n. 43; 6 marzo 2007, n. 2177; 10 giugno 2006, n. 4462), il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (I Sez., 19 novembre 2003, n 1665), il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria (19 marzo 2008, n. 99), il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscane (I Sez., 17 dicembre 2004, n. 6128); il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Venezia (I Sez. 15 gennaio 2003, n. 392; 11 gennaio 2002, n. 1987).
Per l’altra interpretazione dell’art. 11 si sono invece pronunciati il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, Bolzano (17 luglio 2006, n. 301) il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Catania, III Sez., 2 aprile 2008, n. 596);
Lo stesso Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria in una precedente pronuncia ha condiviso la tesi interpretativa opposta a quella seguita nella sentenza oggetto dell’appello in esame (II Sez., 1 agosto 2003, n. 911).
8. – L’Adunanza Plenaria ritiene che la questione interpretativa posta dall’art. 11 del d.P.R. n. 737 del 1981 debba essere risolta nei sensi delineati dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, secondo cui presupposto ostativo all’attivazione o alla prosecuzione del procedimento disciplinare è l’esercizio dell’azione penale e la conseguente assunzione della veste di imputato del soggetto al quale è attribuito il fatto di rilevanza penale.
L’esercizio dell’azione penale, ai sensi degli artt. 6o e 405 del codice di procedura penale si realizza con la richiesta del Pubblico Ministero di rinvio a giudizio a norma dell’art. 416 dello stesso codice e con gli altri atti con i quali si chiede al giudice di decidere sulla pretesa punitiva.
A tale soluzione concorrono ragioni di ordine sistematico, suggerite dalle argomentazioni esposte dal Ministero dell’Interno nell’atto di appello, e ragioni di ordine logico desumibili dalla stessa formulazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 737 del 1981.
Quanto alle prime, deve affermarsi che l’art. 117 del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (secondo cui:“qualora per il fatto addebitato all’impiegato sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso”) possa valere come norma integrativa dell’art. 11 in discorso.
L’art. 117, infatti, fa parte del corpo di norme che disciplina il rapporto di pubblico impiego del personale in regime di diritto pubblico, quanto alle posizioni di stato e, quindi, concernendo specificamente i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, può essere richiamato a completare la fattispecie astratta di cui all’art. 11 nei profili in cui tale disposizione presenta lacune o difficoltà di applicazione.
Il rapporto d’impiego del personale della Polizia di Stato, giusta l’art. 2, comma 4, del D.Lg. 3 febbraio 1993, n. 29, trasfuso nell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è infatti anch’esso in regime di diritto pubblico.
Lo stesso d.P.R. n. 737 del 1981, del resto, all’art. 31, dispone che: “per quanto non previsto dal presente decreto in materia di disciplina e di procedura, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3”.
L’art. 117, quindi, integra l’art. 11 che, imponendo la sospensione del procedimento disciplinare, quando per uno stesso fatto un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, viene sottoposto anche a procedimento penale, non indica il momento a partire dal quale insorge tale dovere per l’amministrazione. La proposizione “viene sottoposto a procedimento penale” stante la indeterminatezza della nozione di “procedimento penale”, dalla quale sono derivate le diverse tesi interpretative espresse dalla giurisprudenza richiamata, non indica tale momento sebbene esso sia essenziale nella operatività della disposizione.
L’art. 117 completa dunque, ad avviso dell’Adunanza Plenaria, la disciplina dell’art. 11 indicando come momento in cui il procedimento disciplinare deve essere sospeso quello in cui viene esercitata l’azione penale e il soggetto acquista la veste di imputato.
9. – Può aggiungersi un’ulteriore considerazione.
L’art. 11 del d.P.R. n. 737 del 1981 deve essere interpretato, secondo i comuni principi interpretativi, alla stregua del nuovo codice di procedura penale del 1988 tenendo quindi presente la nuova struttura del processo penale.
Ebbene, l’art. 11 stabilisce che la sospensione del procedimento disciplinare debba durare “fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato”.
Per tale norma, nell’attuale ordinamento si avrebbe come conseguenza che, senza una sentenza passata in giudicato, fatti punibili in via disciplinare, che fossero anche oggetto di indagini penali e che, come è avvenuto nella fattispecie in esame, si concludano con il decreto di archiviazione, rimarrebbero impuniti, perché mancando una sentenza passata in giudicato non potrebbe avviarsi il relativo procedimento disciplinare ovvero un procedimento già iniziato resterebbe indefinitamente sospeso con effetti sostanzialmente estintivi.
Anche da tale considerazione, può quindi dedursi che il procedimento disciplinare non può iniziare e, se iniziato, deve essere sospeso soltanto quando in sede penale è stata esercitata l’azione penale.
10.- L’argomento di rilievo fondamentale prospettato nelle decisioni di segno contrario afferma che l’estensione del dovere di sospendere il procedimento disciplinare già dalla fase delle indagini preliminari risponderebbe all’esigenza di prevenire antinomie fra l’esito del procedimento penale e l’esito del procedimento disciplinare e consentirebbe all’inquisito di avvalersi della pronuncia assolutoria a discarico dell’addebito disciplinare.
L’adunanza Plenaria non ritiene decisivo tale argomento.
Va rilevato, infatti, che le uniche sentenze assolutorie con efficacia vincolante nel giudizio disciplinare sono – come è noto - quelle di assoluzione con formula piena, divenute irrevocabili, quelle pronunce, cioè, che escludono la sussistenza del fatto o la commissione del medesimo da parte dell’imputato perché, come è evidente, in tali casi mancherebbe del tutto l’infrazione relativa.
Le sentenze assolutorie con formula diversa da quelle ora accennate – è appena il caso di ricordarlo – non hanno efficacia vincolante nel procedimento disciplinare giacché, in tali ipotesi, il fatto commesso dall’impiegato non integra gli estremi di un illecito penale ma può configurarsi come illecito disciplinare. Sono diversi, infatti, i criteri e i parametri di valutazione della liceità disciplinare rispetto a quelli rilevanti in sede penale, fondandosi il giudizio disciplinare sulla trasgressione di norme deontologiche giuridicamente rilevanti e non sulla violazione di norme penali.
Deve anche rammentarsi che, in base al combinato disposto degli art. 653 del vigente codice di procedura penale e 211 disp. att., è venuto meno, con l’entrata in vigore del nuovo codice di rito, il principio della cd. pregiudiziale penale disposta, in via generale, dall’art. 3 dell’abrogato codice di procedura penale.
Ciò premesso, va osservato che in ogni caso tutte le anzidette pronunce presuppongono l’esercizio dell’azione penale, di tal che, sorgendo il dovere dell’amministrazione di sospendere il procedimento disciplinare dal momento in cui l’azione penale viene esercitata, l’impiegato potrà senz’altro avvalersi in tale procedimento della sentenza assolutoria. Nei casi, invece, in cui il procedimento disciplinare è iniziato ed è portato a conclusione prima dell’esercizio dell’azione penale sorgerebbe l’obbligo per l’amministrazione, qualora fossero state irrogate sanzioni disciplinari, di ricorrere all’autotutela per porre in essere i necessari provvedimenti riparatori, d’ufficio o su istanza dell’interessato.
All’interessato non mancherebbero, in caso di dinieghi o di inerzia dell’amministrazione, i mezzi giuridici per tutelarsi e ottenere le dovute riparazioni.
11.- Va infine rilevato che la possibilità di avvalersi nel procedimento disciplinare anche delle sentenze cd. dubitative (previste dall’art. 530, comma 2, c.p.c.), alle quali fanno riferimento la sentenza appellata e la giurisprudenza alla quale essa si ispira, consente comunque all’amministrazione di valutare in piena autonomia i fatti come accertati dal giudice penale.
In conclusione, il dovere dell’amministrazione di non dare inizio al procedimento disciplinare o di sospendere il procedimento già avviato sorge solo nel momento in cui viene esercitata l’azione penale e ciò anche quando i fatti suscettibili in astratto di costituire un reato sono da essa stessa rilevati e denunciati all’autorità giudiziaria.
Ovviamente, quando un fatto commesso dall’impiegato, al quale si attribuisce rilevanza penale con riflessi sul rapporto d’impiego, è ignorato dall’amministrazione che ne viene conoscenza solo a seguito della comunicazione dell’esercizio dell’azione penale che, ai sensi dell’art. 129 disp. att., le indirizza il Pubblico Ministero, il procedimento disciplinare non potrà iniziare che a conclusione del processo penale. Nel frattempo, l’amministrazione, ricorrendone le condizioni, potrà tutelarsi, facendo ricorso ai provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio dell’impiegato che ha commesso il fatto.
12. – Dalle considerazioni che precedono, in conclusione, emerge che non sussistevano nella specie i presupposti per la sospensione del procedimento disciplinare conclusosi con il decreto del Capo della Polizia del 7 luglio 1999, prot. 333.c/164 impugnato con il ricorso di primo grado dal dott. Trinetti.
L’appello proposto dal Ministero dell’Interno deve dunque essere accolto e, per l’effetto, deve respingersi il ricorso originario del dott. Trinetti.
Ne consegue che l’appello del dott. Trinetti, diretto a censurare la sentenza impugnata nel profilo concernente la reiezione della sua domanda risarcitoria, deve essere respinto.
Sussistono comunque validi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Adunanza Plenaria, decidendo sui due appelli in epigrafe, riuniti con la decisione della Sesta Sezione del 16 ottobre 2008, n. 5001, accoglie l’appello del Ministero dell’Interno e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso originario proposto dal dott. Augusto Trinetti e rigetta l’appello del dott. Trinetti.
Compensa integralmente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministra¬tiva.
andrea666
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Re: TERMINI DA OSSERVARE PER LA CONTESTAZIONE ADDEBITI

Messaggio da andrea666 »

@naturopata
grazie solo che questa è la famosa Adunanza plenaria che sancì, all epoca circa la possibilità da parte del MIn INt di avviare continuare e se nei definire ed irrorare sanzione durante la fase delle indagine insomma prima che il dipendente avesse assunto semmai fosse successo - aggiungo io- la qualifica di IMPUTATO ovvero rinvio a giudizio.

Infatti fu proprio il Min Int a chiedere chiarimenti e fu accontentato, Si puoi procedere visto il nuovo" processo attivare p. discip.

Da qui fu emanata una circolare che regolò ogni tipo diciamo.. di regole di ingaggio :-) per l attivazione dies a quo dei procedimenti disciplinari Polizia di stato.

Il Tar 2013 veneto che viene postato da attila attila, afferma che proprio in virtu di questo assunto si doveva procedere nell'immediatezza" comunque "subito" e non dopo tempo. ed era soprattutto di questa sentenza che conosco che sarebbe utile vedere come è andata a finire al Consiglio di stato.

tu ritieni che se il proc viene archiviato ovvero il dipendente non assume mai la qualifica di imputato l'amm.ne dovrebbe procedere subito altrimenti perdendo tale diritto, invece se il dipendente anche dopo 3 anni per fare un esempio viene rinviato giudizio (intendendo che allora dal 2009 al 2015 avrebbe dovuto sospendere il disciplinare) ) allora l'amm.ne può stare tranquilla perchè in questo caso non doveva attivarsi non considerarsi l'attesa di anni vera e proria inerzia dell PA.

può essere , invece secondo me il dies a quo sull'attivazione proc discip. è da ritenersi doversi attivare quando da fatti rilevanti e a conoscenza completa dell Amm.ne ritiene di poter censurare il dipendente.
Datto salvo nel periodo 09-15 circa senz'altro ove era la sospensione del proc. discip. nel caso il dipendente fosse diventato "imputato" /rinviato a giudizio per gli stessi fatti.
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Re: TERMINI DA OSSERVARE PER LA CONTESTAZIONE ADDEBITI

Messaggio da andrea666 »

questa è la sentenza TAR di cui al primo post, tar veneto... ripeto se esiste tale appello, sarebbe buona cosa sapere come è andata a finire al Consiglio di Stato,


Disciplina: termini da osservare per la contestazione – Tar Veneto sent. 418/2013 del 17 gennaio 2013

Disciplina: termini da osservare per la contestazione – 
Tar Lazio sent. 418/2013 del 17 gennaio 2013
N. 00418/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00260/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 260 del 2012, proposto da:
XXX, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Pansini, con domicilio presso la
Segreteria del TAR Veneto;
contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia, nel domicilio di Venezia, San Marco, 63; Questura di Verona, Questore di Verona;
per l’annullamento
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2013 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento notificato in data 13 gennaio 2012 il ricorrente, agente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Verona, è stato sanzionato disciplinarmente con l’applicazione della pena pecuniaria perché al termine dell’incontro di calcio Hellas Veronas /Salernitana, sebbene fosse stato più volte richiamato ed invitato dai superiori ad interrompere un comportamento ritenuto eccessivo ed aggressivo durante l’esecuzione di un arresto di un tifoso, ha perseverato nella condotta ed ha manifestato nei confronti degli stessi un atteggiamento irriguardoso e minaccioso, non conforme al decoro delle funzioni degli appartenente all’Amministrazione della pubblica sicurezza.
Contro tale provvedimento reagiva la parte ricorrente affidando il ricorso ad un unico ed articolato motivo di gravame.
Il Collegio, attesa la singolare peculiarità della vicenda oggetto di scrutinio, ha ritenuto necessario ed indispensabile, proprio per verificare alcuni essenziali aspetti fattuali che sono emersi dagli atti di causa, ma non puntualmente esplicitati dalla parte resistente, ordinare all’Amministrazione di produrre il carteggio, non più oggetto di segreto istruttorio, già trasmesso alla competente Autorità giudiziaria.
Nei tempi assegnati l’Amministrazione ha adempiuto al prescritto incombente.
Per una esatta ed appropriata intelligenza della vicenda in contestazione è ora possibile ed opportuno ricostruire esattamente gli eventi in ogni caso connessi al fatto censurato al ricorrente.
In data 12 giugno 2011 si disputava, presso lo stadio Bentegodi di Verona, l’incontro di calcio tra la squadra della Hellas Verona e quella della Salernitana. 
Per l’occasione il ricorrente veniva comandato, in abiti civili, come autista a disposizione del dirigente del servizio di ordine pubblico (primo dirigente della Polizia di Stato dr. F. XXXX).
In merito il Collegio osserva, però, che dalla puntuale disamina degli atti di causa e di quelli successivamente acquisiti con l’istruttoria sopra ricordata, non consta l’esistenza della relazione che, al riguardo, avrebbe dovuto redigere il dirigente del servizio, attesi i significativi incidenti all’ordine pubblico, l’arresto di alcuni tifosi, nonché l’asserito anomalo comportamento del ricorrente, suo diretto collaboratore.
Comunque, anche in costanza di tale anomalia procedurale, il Collegio ha ricostruito i fatti di causa nei termini evidenziati dai documenti versati in atti, nonché attraverso quelli successivamente acquisiti.
Per quanto in questa sede interessa, gli avvenimenti per cui è causa, pur se preceduti da prodromici contrasti tra il ricorrente e l’ispettore superiore XXX (vedi pag. 3 della relazione dell’ispettore superiore XXX), principiano con il tentativo, operato da numerosi tifosi della squadra ospite, di “sfondare” un cancello della Tribuna est dello stadio.
Riferisce la parte ricorrente che il dirigente il servizio di ordine pubblico ordinava l’intervento del personale del reparto mobile onde impedire tale aggressione.
Pertanto, dopo aver aperto il predetto cancello, gli operatori di polizia, affrontavano i tifosi, cercando di individuare e fermare quelli che si erano distinti per aver sobillato le violenze ed aver lanciato, contro le forze dell’ordine, oggetti contundenti.
Il ricorrente, coadiuvato da un altro operatore del reparto mobile, riusciva, dopo una colluttazione, a fermare uno dei predetti tifosi il quale, però, si opponeva a viva forza al fermo, tanto che, nell’occasione, questi si era impossessato dello sfollagente del ricorrente e, con questo, aveva tentato di colpirlo.
Vinta la resistenza del citato tifoso, questi veniva, poi, accompagnato presso gli uffici di polizia e quindi arrestato.
Durante l’accompagnamento del predetto tifoso presso gli uffici di polizia, il dr. xxx, dirigente la locale DIGOS ed ivi in servizio, l’ispettore superiore xxx e l’ispettore della Digos di Salerno, che accompagnava i tifosi ospiti, censuravano l’operato del ricorrente, perché a loro dire, il predetto aveva operato l’arresto utilizzando modi troppo energici e non adeguati, che avevano, così, provocato ulteriori disordini da parte dei tifosi ospiti.
Ciò provocava la reazione verbale del ricorrente.
Contestualmente le opposte fazioni cercavano, con azioni violente, di aggredirsi vicendevolmente, provocando nell’area dello stadio disordini e tafferugli, arginati e contenuti dal contingente di polizia.
Il ricorrente ha, nell’immediatezza (13 giugno 2011), prodotto, al Questore, una articolata relazione in merito ai fatti accaduti il giorno prima allo stadio di calcio.
Conseguentemente il Questore di Verona, in data 15 giugno 2011, incaricava il dr. XXXdegli approfondimenti del caso.
Questi, però, si limitava a trasmettere una propria relazione datata 16 giugno 2011, con la quale riferiva di aver assistito solo alla parte finale della vicenda relativa all’arresto del tifoso, nonché all’alterco tra l’ispettore XXX, l’operatore della Digos di Salerno e l’assistente XXX, segnalando e convenendo circa la inopportunità del modo con il quali era stato operato il fermo del tifoso, che aveva, perciò, scatenato una ulteriore azione violenta dei tifosi salernitani.
Si riservava di trasmettere la relazione, in merito ai fatti, elaborata dal predetto ispettore superiore XXX.
In data 23 giugno 2011 il citato ispettore superiore ha prodotto la propria relazione al dr. XXX, che, poi, con nota del 24 giugno 2011, ha trasmesso, le tre indicate relazioni, sia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Verona, che il Questore di Verona, senza procedere ad eventuali ed ulteriori accertamenti istruttori così come richiesti.
In particolare l’ispettore XXX, ha riferito, dopo una articolata ricostruzione dei prodromi dell’avvenimento in contestazione, di aver assistito direttamente all’episodio dell’arresto, riferendo che il ricorrente :”…si avventava su un supporter salernitano che stava inveendo contro la tifoseria locale, strattonandolo ripetutamente ed energicamente sebbene questi non mostrasse particolare animosità nei suoi confronti “ ( pag. 3 della relazione di servizio).
Lo stesso precisava inoltre che, nel mentre il ricorrente strattonava il suddetto tifoso, in ausilio dell’operatore di polizia era intervenuto anche personale del reparto mobile che, però, dopo le precisazione dell’ispettore XXX circa la reale dinamica dei fatti, desisteva, mentre il ricorrente continuava “ in maniera spropositata ed eccessiva nel suo intervento”, reagendo verbalmente anche alle osservazioni del suo superiore.
Le diverse versioni dei fatti riportate dai protagonisti sono, non solo antitetiche, ma, quella estesa dall’ispettore superiore XXX, contiene la descrizioni di un comportamento, non consentito,quantunque assunto dal ricorrente nel corso dell’arresto del tifoso..
Ciò avrebbe dovuto comportare, quanto meno, una successiva attività di verifica ed accertamento del fatto, anche se nei soli termini amministrativi, atteso che per tale episodio l’arrestato era già stato oggetto del processo per direttissima ed il giudice aveva convalidato l’arresto, comminando all’imputato, il divieto di assistere alle successive gare di calcio (relazione del dr. XXXdel 16 giugno 2011).
Osserva, altresì il Collegio che il comportamento, nell’occasione tenuto dal ricorrente, è già stato già compiutamente scrutinato dal magistrato inquirente che, dopo accurati accertamenti investigativi, ha escluso la natura penalistica dei fatti rappresentati.
Nondimeno la palese contraddizione rilevata nelle diverse versioni dei fatti, così come prospettata nelle relazioni in atti, avrebbe imposto, all’autorità amministrativa, un significativo ed attento scrupolo nella definizione ed esercizio delle sue esclusive potestà.
Or bene, risulta, senza ombra di dubbio, che il dr. XXX, incaricato dal Questore dei conseguenti accertamenti, si è limitato a trasmettere al giudice penale le sole relazioni di servizio dei protagonisti la vicenda in esame, senza svolgere alcun altro accertamento istruttorio, né ha, di contro, verificato quanto contraddittoriamente emergeva dalla mera disamina degli atti in argomento.
Dalla presente ricostruzione, pertanto, emerge chiaro ed incontestato che l’Amministrazione era a conoscenza della sostanziale dinamica dei fatti già dal giorno 24 giugno 2011, ossia dal momento della trasmissione della nota del dr. XXX al Procuratore della Repubblica di Verona ed allo stesso Questore di Verona e che questi, malgrado avesse informalmente richiesto al dr. XXX ulteriori accertamenti già in data 15 giugno 2011, non ritenne di dover sollecitare, nè  reclamare il puntuale adempimento istruttorio richiesto, ritenendo esaustiva la trasmissione degli atti al magistrato inquirente.
Quindi l’autorità amministrativa competente non ha, al tempo, ritenuto necessario sollecitare gli accertamenti istruttori richiesti e non svolti, né ha direttamente attivato alcun procedimento disciplinare per i fatti in esame.

Soltanto a seguito della risposta del Procuratore della Repubblica di Verona del 21 settembre 2011 che, in riscontro alla richiesta della Questura, rappresentava che :
“dagli approfonditi accertamenti investigativi svolti nei confronti del ricorrente e di altri operatori di polizia, non sono emersi, per l’episodio segnalato, ipotesi di reato”, l’Organo di pubblica sicurezza ha ritenuto opportuno avviare gli accertamenti istruttori prodromici all’attivazione dell’azione disciplinare, anche perché il Procuratore aveva chiesto alla Questura di essere notiziato delle iniziative disciplinari assunte e volte ad impedire, per il futuro, fatti analoghi.
In disparte il fatto che l’Autorità giudiziaria ha un’autonoma ed esclusiva iniziativa disciplinare nei confronti degli agenti di polizia giudiziaria in occasione dello svolgimento, come nel caso in questione, di atti comunque inerenti al processo penale ( art. 57 c.p.p. in uno con l’art. 16 del D.Lgs 28 luglio 1989, n.271), le ulteriori ed eventualmente contestuali evenienze amministrative di natura disciplinare non esigono, né l’impulso, né l’autorizzazione dell’A.G., ma la loro attivazione costituisce una esclusiva iniziativa dell’autorità amministrativa da assumere nei rigorosi termini di cui all’art. 103 DPR 3/1957.
Invece, consta dagli atti, che gli incombenti istruttori sono stati concretamente disposti, secondo le dirette indicazioni manoscritte dal Questore sulla riferita risposta della Procura della Repubblica, dopo oltre tre mesi dalla conoscenza dei fatti.
Ciò evidenzia, senza dubbio, che, non si è trattato di un’autonoma, ponderata e prudente valutazione dei fatti da parte del Questore, ma di un conseguente e conforme adeguamento alle implicite sollecitazioni dell’Autorità giudiziaria inquirente, atteso che, nel frattempo, non era intervenuta alcuna diversa definizione del fatto riferito all’A.G., ovvero modificata l’originaria prospettazione degli avvenimenti così come rappresentati nelle diverse relazioni in atti.
Né, in questa sede, la p.a. può invocare il noto principio secondo cui l’attivazione dell’azione disciplinare, è rispettosa dei tempi indicati dall’art. 103 citato, anche se i necessari e prodromici accertamenti istruttori hanno impegnato la p.a. in accertamenti complessi e temporalmente significativi.
In questo caso la constatata ed appurata inerzia della p.a., non giustificata da alcuna esigenza procedurale, che non ha predisposto adeguati accertamenti istruttori al momento stesso della conoscenza del fatto in esame, non può, poi, costituire una giustificazione in grado di dilatare i tempi della successiva contestazione disciplinare.
Non solo. Lo speciale sistema sanzionatorio, previsto dall’art. 12 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 per gli appartenenti alla Polizia di Stato, sebbene non preveda che la contestazione disciplinare all’operatore di polizia debba avvenire in un termine perentorio (T.A.R. Piemonte, sez I, 27 maggio 2005, n. 564), nondimeno, per espresso rinvio normativo, trova applicazione, in tali evenienze, l’art. 103 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in forza del quale la contestazione degli addebiti deve avvenire “subito”.
E’ opinione ormai consolidata e pacifica in giurisprudenza che ciò significhi una ragionevole prontezza e tempestività nella contestazione, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti preliminari, nonché allo svolgimento effettivo dell’iter procedimentale (T.A.R. Veneto sez. I, 28 novembre 2002, n. 6427).
La p.a. ha, inspiegabilmente e illogicamente, procrastinato, senza alcuna ragione logica, per oltre tre mesi, gli accertamenti istruttori in merito ai fatti, attivati, invero, solo dopo “l’invito” del magistrato inquirente.

E’ di tutta evidenza che l’autonoma e distinta potestà in capo ai diversi poteri impone, all’Amministrazione, un diverso e pronto ordine temporale nell’attivazione dell’azione disciplinare, ovvero dell’accertamento dei necessari presupposti probatori, né, peraltro, dopo la segnalazione all’A.G., risultano elementi nuovi ed ulteriori, rispetto a quelli già noti e conosciuti, che, in quanto tali, avrebbero, comunque, giustificato il nuovo impulso istruttorio.
Consentire, di contro, che tale originaria inerzia della p.a. possa poi essere recuperata consentendo una conseguente dilazione dei tempi procedimentali per la contestazione disciplinare, significa pregiudicare oltremodo la posizione giuridica dell’incolpato.
Sul punto valga l’attuale e pacifico orientamento giurisprudenziale, ribadito e chiarito con la nota decisione della Plenaria n. 1/2009, nei termini in cui prevede l’autonoma attivazione dell’azione disciplinare, anche in costanza di fatti di penale rilevanza e, come tali, già segnalati all’A.G.
Solo l’esercizio dell’azione penale, ai sensi degli artt. 60 e 405 c.p.p., che si concretizza con la richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 c.p.p. o con le analoghe richieste punitive avanzate al giudice penale, costituisce il presupposto ostativo all’attivazione o prosecuzione del procedimento disciplinare ( Cons.St., A.P. n.9/2009; Cons.Giust.amm.reg. Sic., 31 maggio 2012, n.481).
Nel caso di specie, quindi, non si capisce per quale motivo l’amministrazione ha ritardato, per oltre tre mesi, ogni minimo ed essenziale accertamento dei fatti in contestazione, per poi successivamente attivarsi malgrado la identità fattuale dell’originaria ricostruzione degli avvenimenti.
E’ insegnamento più volte ribadito dal Giudice amministrativo quello di una rapida definizione ed accertamento dei fatti disciplinari da parte della p.a. proprio per tutelare le fondamentali garanzie dell’incolpato (T.A.R. Puglia-Bari, sez. I, 15 novembre 2012, n. 1945).

La tardiva predisposizione di accertamenti istruttori ha, quindi, solo aggravato l’iter procedimentale e violato il principio di celerità dei procedimenti amministrativi, atteso che la p.a. non può utilizzare metodi e sistemi dilatori, non necessari, né indispensabili alla definizione del provvedimento nei termini e secondo la funzionalità ad essa propria.
L’aver procrastinato, senza alcuna plausibile ragione logico giuridica, i termini della opportuna verifica dei fatti, non può, poi, costituire la giustificazione per la tardiva contestazione disciplinare.
La sola percezione del fatto impone alla p.a. di attivarsi ed operare scelte immediate che possono e, in alcuni casi, devono comportare ulteriori approfondimenti istruttori, ma la tempistica per tale conseguente attività non può essere lasciata al mero arbitrio dell’Amministrazione.
Consentire, come nel caso in questione, che l’avvio dell’azione disciplinare sia affidata alle mere scelte temporali della p.a., significa pregiudicare oltremodo i diritti della parte, in spregio anche ai principi di valore costituzionale che presiedono ogni attività amministrativa con valenza limitativa della sfera giuridica altrui.Per tutti i suesoposti motivi il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione, proprio perchè la contestazione disciplinare, in questa sede censurata, è intervenuta dopo sei mesi dalla conoscenza, da parte della p.a., dei fatti contestati, così violando i tempi previsti dall’art. 103 D.P.R. 371957 in uno con l’art. 31 del D.P.R. 737/1981.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento censurato.
Condanna la parte resistente alle spese di lite che liquida in euro 2.500,00 (duemicinquecento), oltre IVA e CPA, nonché alla restituzione, come per legge, del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Claudio Rovis, Consigliere
Roberto Vitanza, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 
La contestazione disciplinare può essere differita solo in presenza di un rinvio a giudizio dell’incolpato (Non basta quindi l’iscrizione nel registro degli indagati. Sentenza del TAR Veneto nr. 418/2013).
La questione dei termini entro cui devono essere contestati gli addebiti, di cui la giurisprudenza già si è ripetutamente occupata, è stata recentemente trattata anche dal TAR di Venezia. Invero la sentenza nr. 418 del 2013 presenta profili di particolare interesse che meritano di essere qui presi in considerazione.
Nel caso di specie un operatore in servizio di ordine pubblico ad una partita di calcio aveva tratto in arresto un tifoso con modalità che alcuni superiori avevano ritenuto inopportune. Più in concreto, dopo aver censurato informalmente l’interessato nell’immediatezza dei fatti, hanno poi circostanziato l’accaduto in formali relazioni di servizio. La documentazione è stata quindi inviata alla Procura della Repubblica affinchè valutasse se la condotta dell’operatore integrasse gli estremi di reato. L’A. G. ha però valutato l’nsussistenza di responsabilità di natura penale, dandone comunicazione all’Amministrazione, che solo a quel punto ha avviato, con molta calma, l’azione disciplinare. Nella sostanza la contestazione degli addebiti è stata formalmente notificata all’interessato solamente sei mesi dopo i fatti.
In accoglimento delle ragioni proposte in sede di ricorso, il TAR del Veneto ha ritenuto che il tempo intercorso dallo svolgimento dei fatti eccedeva il ragionevole termine entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla contestazione degli addebiti, così conformandosi ai consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza in subiecta materia.
Secondo i quali, per quanto qui maggiormente interessa, il procedimento disciplinare deve rispondere a requisiti di trasparenza e di speditezza dell’azione amministrativa che sono imposti, prima ancora che dai principi generali dell’ordinamento, dalle specifiche disposizioni che il D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 prevede in tema di irrogazione di sanzioni disciplinari per il personale della Polizia di Stato.
Per meglio comprendere il senso del ragionamento occorre in primo luogo ricordare che ai sensi dell’art. 12 D.P.R. n. 737/1981 «Il superiore che rileva l’infrazione deve: far constatare, dopo essersi qualificato, la mancanza al responsabile…», mentre poi l’art. 14 (Contestazione degli addebiti e giustificazioni dell’interessato) disciplina il procedimento da osservare per la – contestazione e la successiva – irrogazione di sanzioni disciplinari più gravi del richiamo orale.
Il D.P.R. n. 737/1981 non prevede però espressamente un termine entro il quale deve essere notificata la contestazione degli addebiti. Tuttavia, in forza del rinvio previsto dall’art. 31 si dispone che «Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di disciplina e di procedura, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti norme contenute nel … D.P.R. 10 gennaio 1957, nr. 3», per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale della Polizia di Stato trova applicazione l’art. 103 D.P.R. n. 3/1957, a mente del quale la contestazione degli addebiti deve essere fatta «subito», ovvero con la massima solerzia.
Il consolidato uniforme orientamento giurisprudenziale.
La giurisprudenza amministrativa è stata sovente chiamata a stabilire i termini di corretta applicazione dell’art. 103 D.P.R. n. 3/1957 nei procedimenti disciplinari relativi al personale della Polizia di Stato. Con quella che può essere considerata una massima ricorrente ha così ritenuto che in forza del richiamo (ex art. 31 D.P.R. n. 737/1981) ad eterointegrazione della procedura prevista ex art. 103 D.P.R. n. 3/1957 per gli impiegati dello Stato, per obiettive esigenze di omogeneità di trattamento devono necessariamente estendersi anche al personale della Polizia di Stato quelle garanzie previste per i procedimenti disciplinari degli impiegati dello Stato, tra cui la norma che impone di contestare «subito» gli addebiti (in questi termini si esprime ex plurimis TAR Lazio – Sez. Latina, n. 298/2007, confermata poi da Cons. Stato, Sez. VI, n. 3662/2010).
Alcuni significativi passaggi di sentenze che di recente si sono occupate della questione qui trattata consentono di meglio definire i termini della intempestività dell’azione disciplinare.
Si ritiene opportuno cominciare la rassegna dalla sentenza n. 1045/2005 del Consiglio di Stato, emblematica per l’ampia ed esaustiva disamina dei principi sottesi alla necessità che l’azione disciplinare sia attivata tempestivamente.
In essa si spiega infatti che «In materia di infrazioni, che possono sfociare in provvedimenti sanzionatori, vale invero, in generale, il principio della immediatezza soggettiva e relativa. Tale principio comporta che il datore di lavoro deve contestare i fatti subito dopo esserne venuto a conoscenza e ch’egli, acquisita tale conoscenza, può solo fare trascorrere il tempo strettamente necessario per gli accertamenti del caso, al fine di consentire una contestazione il più possibile specifica e circostanziata… Allo stesso modo, la disposizione contenuta nell’art. 103 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, che risulta applicabile ai procedimenti disciplinari dell’Amministrazione di pubblica sicurezza in virtù del rinvio operato dall’art. 31 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 e che, com’è noto, fa obbligo all’amministrazione, una volta avuta contezza di una possibile infrazione disciplinare dal dipendente commessa, di contestargli “subito” i fatti a lui addebitati, sebbene non possa essere interpretata nel senso che tale contestazione debba essere fatta “immediatamente”, è tuttavia espressione di un principio generale, che vieta di ulteriormente procrastinare la contestazione medesima, una volta soddisfatta la esigenza di avere la conoscenza del fatto storico che integra la violazione, alla quale si perviene con gli accertamenti del caso; ciò al fine di esercitare il potere disciplinare in termini di ragionevolezza e di speditezza, esigenza rinvenibile nel procedimento disciplinare anche per le fasi successive alla contestazione degli addebiti, scandite da definiti termini perentorii ( v., in tal senso, Consiglio di Stato: VI, 20 giugno 2002, n. 3365; IV, 7 giugno 2004, n. 3619).
La sentenza precisa altresì che «il tempo decorso dall’accertamento del fatto potrebbe rivelare la mancanza di interesse all’esercizio del potere disciplinare», e che, in ogni caso, «la mancanza di una tempestiva contestazione si traduce in violazione delle garanzie del giusto procedimento disciplinare […]Va poi aggiunto che il principio della immediatezza della contestazione dell’addebito mosso al lavoratore e quello della tempestività della misura disciplinare discendono, altresì, dal precetto che impone di conformarsi alla buona fede e correttezza nell’attuazione del rapporto di lavoro, che, quale clausola generale, deve ritenersi incombente anche sulle parti del rapporto di pubblico impiego».
I medesimi principi sono stati ribaditi anche dalla sentenza n. 3873/2008 del Consiglio di Stato.
Oggetto di tale giudizio era una sanzione, più precisamente una pena pecuniaria, irrogata ad un Vice Questore Aggiunto, il quale, contattato telefonicamente nel corso della notte, non aveva ritenuto di far intervenire gli artificieri per un controllo ad un veicolo sospetto in sosta nei pressi dell’aeroporto di Bologna.
Un mese e mezzo dopo un giornalista viene a conoscenza di questa vicenda, e la diffonde in prima pagina sul quotidiano per il quale lavora, costruendo una tesi per la quale la Polizia di Stato sarebbe impreparata a fare fronte alle emergenze. L’Amministrazione, solo a quel punto, si è determinata ad avviare il procedimento disciplinare, il che è stato ritenuto dal T.A.R. Emilia Romagna, sede di Bologna, che aveva trattato quella vicenda in prime cure «sintomatico di un esercizio sviato del potere disciplinare».
Il Consiglio di Stato, al quale l’Amministrazione ha fatto ricorso, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva annullato la sanzione inflitta, confermando, per quanto qui più interessa, che «nella specie, il fatto ritenuto disciplinarmente rilevante si è verificato nella notte tra l’11 e il 12 settembre 2001 mentre la contestazione dell’addebito è stata effettuata il 3 gennaio 2002, nonostante che del fatto fossero state presentate relazioni di servizio nel medesimo giorno del 12 settembre 2001; l’amministrazione si è indotta a dare inizio al procedimento disciplinare solo a seguito di articoli apparsi sulla stampa del 21 e 22 ottobre 2001 e della conseguente segnalazione prefettizia in data 22 ottobre 2001; sussiste la violazione dell’art. 103, comma 2, del d.p.r. n. 3/1957, il quale richiede l’immediatezza della contestazione degli addebiti».
Sulla medesima questione sono poi intervenute più di recente anche Cons. Stato, 3662/2010; Cons. Stato, n. 942/2010 e Cons. Stato, 5452/2009, tutte sentenze che hanno confermato i principi affermati dai precedenti dianzi citati.
Anche il TAR Veneto, frequentemente interessato da ricorsi in subiecta materia, ha fatto proprio il consolidato orientamento del Consiglio di Stato.
Si veda in proposito TAR Veneto, n. 1150/2004, che ha accolto il ricorso per l’annullamento di un provvedimento sanzionatorio con cui era stata irrogata una “pena pecuniaria” stabilendo «che la contestazione degli addebiti, in questo particolare caso, debba ritenersi tardiva. … l’ Amministrazione non deve lasciar trascorrere un notevole e ingiustificato lasso di tempo senza compiere attività istruttorie finalizzate all’acquisizione di elementi utili per procedere alla contestazione (C.S., sez. IV, n. 3365 del 20.6.2002), essendo ammissibile una certa dilazione solo nel caso in cui si sia in presenza di particolare complessità delle acquisizioni istruttorie (C.S., sez. IV, n. 1728 del 27.3.2002).»
E ancora, sempre in tema ricorso per l’annullamento di una pena pecuniaria inflitta ad un poliziotto, si veda TAR Veneto n. 265/2007, che ha accolto le ragioni del ricorrente poiché «oggettivamente, la contestazione degli addebiti è avvenuta a distanza di tempo (circa sei mesi) dai fatti, in violazione delle norme – confortate da cospicua giurisprudenza – circa la necessità che la contestazione avvenga in tempi ragionevolmente ravvicinati, specialmente allorquando – come nel caso di specie – non sia ravvisabile l’esigenza di indagini complesse».
Da ultimo si confronti anche TAR Veneto, n.3030/2008, secondo cui «se la norma di cui all’art. 103, nello stabilire che la contestazione degli addebiti deve avvenire “subito”, deve essere interpretata caso per caso, nel senso che il legislatore non ha individuato un termine fisso vincolante per l’amministrazione, con essa è stato comunque individuato un principio di ordine generale, per cui deve essere osservata una regola di ragionevole prontezza e tempestività nella contestazione, da considerare caso per caso, in relazione alla gravità ed alla complessità degli accertamenti preliminari, nonché allo svolgimento effettivo dell’iter procedimentale».
Dai passi delle sentenze qui riportati, che costituiscono solo una parte della corposa univoca giurisprudenza, si ricava il principio che la tempestiva contestazione degli addebiti non è una facoltà, bensì un preciso ed ineludibile obbligo a carico dell’amministrazione, fondato sia su parametri normativi, sia sul rispetto del principio di trasparenza e sia, in ultima analisi, sul precetto di buona fede e correttezza immanente in ciascun rapporto sinallagmatico, tra cui non può non rientrare il rapporto di lavoro nel pubblico impiego, a pena di annullamento dell’irrogata sanzione.
Di talché una contestazione degli addebiti potrà dirsi correttamente formulata ove notificata all’interessato non appena concluse le verifiche e gli accertamenti prodromici che consentano di determinare quale sia la fattispecie disciplinare integrata dal comportamento in esame. 
La connessione del procedimento disciplinare con procedimento penale. L’ interpretazione dell’art. 11 D.P.R. n. 737/1981.
L’aspetto di maggior interesse della sentenza del TAR Veneto di cui ci occupiamo riguarda però la problematica della pendenza – della coesistenza – di un procedimento penale. L’art. 11 D.P.R. n. 737/1981 impone infatti la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di un procedimento penale. La norma non chiarisce però quale sia il momento in cui può considerarsi pendente un procedimento penale.
Tale lacuna, che come vedremo è solo apparente, ha indotto l’’Amministrazione ad avviare il procedimento disciplinare solo dopo che la Procura della Repubblica aveva comunicato che non c’erano i presupposti per iniziare un’azione penale. Il ricorrente, invece, ha eccepito che l’azione disciplinare era stata esercitata tardivamente, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto immediatamente contestargli gli addebiti.
Il TAR del Veneto ha accolto le ragioni del collega ricorrente, aderendo alla prevalente interpretazione del Consiglio di Stato, che sul punto si è già ripetutamente espresso. Più precisamente l’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato – Decisione n. 1 del 29 gennaio 2009 – aveva stabilito infatti che «la questione interpretativa posta dall’art. 11 del d.P.R. n. 737 del 1981 debba essere risolta nei sensi delineati dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, secondo cui presupposto ostativo all’attivazione o alla prosecuzione del procedimento disciplinare è l’esercizio dell’azione penale e la conseguente assunzione della veste di imputato del soggetto al quale è attribuito il fatto di rilevanza penale. L’esercizio dell’azione penale, ai sensi degli artt. 60 e 405 del c.p.p. si realizza con la richiesta del PM di rinvio a giudizio a norma dell’art. 416 dello stesso codice e con gli altri atti con i quali si chiede al giudice di decidere sulla pretesa punitiva. A tale soluzione concorrono ragioni di ordine sistematico, suggerite dalle argomentazioni esposte dal Ministero dell’Interno nell’atto di appello, e ragioni di ordine logico desumibili dalla stessa formulazione dell’art. 11 del Dpr n. 737 del 1981. Quanto alle prime, deve affermarsi che l’art. 117 del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il Dpr 3/1957 (secondo cui:“qualora per il fatto addebitato all’impiegato sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso”) possa valere come norma integrativa dell’art. 11 in discorso […] L’art. 117 completa dunque, ad avviso dell’Adunanza Plenaria, la disciplina dell’art. 11 indicando come momento in cui il procedimento disciplinare deve essere sospeso quello in cui viene esercitata l’azione penale e il soggetto acquista la veste di imputato».
È pertanto evidente che, secondo l’interpretazione dell’Adunanza Plenaria, fino al momento in cui non esiste una formale imputazione, l’Amministrazione non solo non deve interrompere il procedimento disciplinare che fosse in ipotesi già stato eventualmente instaurato, ma ha semmai il dovere di provvedere a contestare con la massima sollecitudine all’interessato le emergenti mancanze disciplinari.In tal senso si esprime anche Cons. Stato, 18.2.2010, n. 942, che in ossequio all’insegnamento dell’Adunanza Plenaria, ha affermato non essere possibile «prendere in considerazione cause di ritardo non previste dal legislatore in una logica, del tutto condivisibile, secondo cui l’azione disciplinare per essere efficace deve seguire nell’immediatezza l’infrazione commessa dal dipendente. […] In ogni caso le giustificazioni addotte dall’amministrazione non sono convincenti ed, invero: a) non è esatto che l’amministrazione dovesse attendere l’esito di un procedimento penale che, lo si ribadisce, non è stato mai avviato, ed anzi, avrebbe dovuto iniziare immediatamente l’azione disciplinare salvo sospenderla in caso di avvio dell’azione penale da parte dell’autorità giudiziaria […]» (in senso conforme Cons. Stato 10.9.2009, n. 5452).
È importante sottolineare che la Decisione n. 1/2009 dell’Adunanza Plenaria altro non ha fatto che accogliere e far propria la tesi che il Ministero dell’Interno aveva sostenuto proprio in quello specifico caso: mentre infatti il dipendente sanzionato sosteneva che la sanzione era illegittima perché inflitta in pendenza del procedimento penale, la difesa erariale sosteneva invece, all’opposto, che la semplice assunzione della qualità di indagato non era determinante ai fini della sospensione del procedimento disciplinare. Nella decisione dell’Adunanza Plenaria n. 1/2009 la tesi del Ministero dell’Interno viene esemplarmente sintetizzata con il seguente passaggio testuale: «Rileva ancora il Ministero dell’Interno che, alla luce dell’impianto del nuovo codice di procedura penale, come illustrato nella Relazione allo stesso codice, nel procedimento penale, inteso in senso lato, si deve distinguere una fase meramente procedimentale da una fase processuale penale. L’avvio del procedimento penale, che impone, ai sensi dell’art. 11 in discorso, la sospensione del procedimento disciplinare o ne impedisce la sua attivazione va individuato nel momento in cui incomincia la fase processuale. Questa ha inizio con l’esercizio dell’azione penale, cioè con l’assunzione da parte del soggetto al quale è attribuito il fatto costituente reato della veste di imputato».
In conclusione la recente sentenza del TAR Veneto ribadisce che il tempestivo esercizio dell’esercizio dell’azione disciplinare è un principio derogabile solo in presenza di tassative ipotesi, e che ogni ritardo ingiustificato si risolve in un vizio insanabile del procedimento, e quindi del provvedimento, disciplinare.
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Re: TERMINI DA OSSERVARE PER LA CONTESTAZIONE ADDEBITI

Messaggio da naturopata »

E' un TAR Veneto ed è quella che ho riportato io, non è stata appellata al Consiglio di Stato, comunque basta leggere la sentenza:

Osserva, altresì il Collegio che il comportamento, nell’occasione tenuto dal ricorrente, è già stato già compiutamente scrutinato dal magistrato inquirente che, dopo accurati accertamenti investigativi, ha escluso la natura penalistica dei fatti rappresentati.

E' un'archiviazione e la sanzione è una pena pecuniaria, mi sembra chiaro, ma quello che qui interessa è che: Solo l’esercizio dell’azione penale, ai sensi degli artt. 60 e 405 c.p.p., che si concretizza con la richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 c.p.p. o con le analoghe richieste punitive avanzate al giudice penale, costituisce il presupposto ostativo all’attivazione o prosecuzione del procedimento disciplinare ( Cons.St., A.P. n.9/2009; Cons.Giust.amm.reg. Sic., 31 maggio 2012, n.481).

Quindi per chi riceve un rinvio a giudizio, l'amm.ne può attenderne l'esito per iniziare il procedimento disciplinare.

Ovviamente la sentenza non è stata appellata, proprio perché l'amm.ne non ha alcun interesse e possibilità di vedersi ribaltato il risultato perché sarebbe controproducente, ovvero permetterebbe quello che voi vorreste per le sanzioni più gravi come la sospensione e la destituzione.

Ha solo rotto le scatole al dipendente che, intanto si è sobbarcato un ricorso. Tuttavia, alle leggi di oggi, l'amm.ne può farlo e quindi ha ottenuto la piena libertà, che prima era limitata per i casi per cui pende un procedimento penale.

Poi liberi di fare ricorso, magari poi riportando gli esiti.
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Re: TERMINI DA OSSERVARE PER LA CONTESTAZIONE ADDEBITI

Messaggio da andrea666 »

ok, la sentenza è sopra da vedere, è vero come dici che si tratta di archiviazione ma se ho compreso bene quanto riporti in caso di "rinvio a giudizio" l'amm.ne non ha alcun bisogno di "aprire2 proc discip.

Non ne sono tanto convinto.... da una notizia perseguibile disciplinarmente l'amm.ne (ancor più oggi) ma anche all'epoca avrebbe dovuto tempestivamente.. etc etc.. innescare il proc salvo all'epoca dei fatti -sospenderlo - in attesa esiti in caso di rinvio a giudizio.

Altrimenti notizia perseguibile oggi, dipendente sotto inchiesta , indagato... magari per 3 anni significherebbe che allora si potrebbe attendere sine die un eventuale rinvio a giudizio o un'archiviazione che magari neanche viene formalizzata. questo sempre all'epoca che qui interessa. oggi è tutto più chiaro. Almeno sembra.

certo se qualcuno ricorre in casi simili, riporti gli esiti.
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Re: TERMINI DA OSSERVARE PER LA CONTESTAZIONE ADDEBITI

Messaggio da naturopata »

andrea666 ha scritto: gio nov 07, 2019 4:14 pm ok, la sentenza è sopra da vedere, è vero come dici che si tratta di archiviazione ma se ho compreso bene quanto riporti in caso di "rinvio a giudizio" l'amm.ne non ha alcun bisogno di "aprire2 proc discip.

Non ne sono tanto convinto.... da una notizia perseguibile disciplinarmente l'amm.ne (ancor più oggi) ma anche all'epoca avrebbe dovuto tempestivamente.. etc etc.. innescare il proc salvo all'epoca dei fatti -sospenderlo - in attesa esiti in caso di rinvio a giudizio.

E perché mai? Perché aprire un proc. disciplinare per poi sospendere quando magari a conclusione di quello penale non ce ne sarebbe neanche bisogno, ovvero quello disciplinare ragionevolmente deriverebbe dalle considerazioni di quello penale? E poi con rinvio a giudizio e la previsione di 3 gradi di giudizio, quanti anni rimarrebbe aperto e sospeso quello disciplinare e che magari dovrebbe essere completamente rivisto a seguito dell'esito penale?

Solo nel caso in cui venga prima iniziato un procedimento disciplinare e si ravvedano conseguenze penali, allora viene fatta la comunicazione in procura e si sospendo il procedimento disciplinare. In questo caso l'incolpato saprebbe che è stata iscritta una notizia di reato a suo carico.

Altrimenti notizia perseguibile oggi, dipendente sotto inchiesta , indagato... magari per 3 anni significherebbe che allora si potrebbe attendere sine die un eventuale rinvio a giudizio o un'archiviazione che magari neanche viene formalizzata. questo sempre all'epoca che qui interessa. oggi è tutto più chiaro. Almeno sembra.

Premesso che l'indagato non dovrebbe sapere niente come anche l'amm.ne, tranne non sia stata questa a procedere e comunque in quest'ultimo caso si guarderebbe bene di comunicare o iniziare alcun procedimento disciplinare, altrimenti violerebbe il segreto sulle indagini preliminari e l'indagato ne verrebbe a conoscenza. Inoltre è bene sapere che le indagini preliminare hanno durata di 6 mesi (1 anno per determinati delitti) elevabili di ulteriori 6 motivandone la richiesta e di ulteriori 6 per indagini complesse e comunque fino a un massimo di 2 anni per casi complessissimi. Tra l'altro la proroga va notificata all'indagato che quindi viene per la prima volta informato che si stanno svolgendo indagini sul suo conto e può intervenire da questo momento nel procedimento.

certo se qualcuno ricorre in casi simili, riporti gli esiti.
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Re: TERMINI DA OSSERVARE PER LA CONTESTAZIONE ADDEBITI

Messaggio da attilaattila »

Il quesito lo pongo in maniera più esplicita:
l'Amministrazione che era al corrente dell'avviso di garanzia tanto che mi ha immediatamente sospeso cautelativamente, aveva obbligo di notificarmi la contestazione subito nella qualità di indagato, per poi facoltativamente sospenderlo in attesa della sentenza penale o sospenderlo obbligatoriamente al momento dell'inizio del procedimento penale (nei termini che il soggetto diventa imputato). Così come cita l’interpretazione dell’Adunanza Plenaria, ................fino al momento in cui non esiste una formale imputazione, l’Amministrazione non solo non deve interrompere il procedimento disciplinare che fosse in ipotesi già stato eventualmente instaurato, ma ha semmai il dovere di provvedere a contestare con la massima sollecitudine all’ interessato le emergenti mancanze disciplinari.
In tal senso si esprime anche Cons. Stato, 18.2.2010, n. 942, che in ossequio all’ insegnamento dell’Adunanza Plenaria, ha affermato non essere possibile «prendere in considerazione cause di ritardo non previste dal legislatore in una logica, del tutto condivisibile, secondo cui l’azione disciplinare per essere efficace deve seguire nell’ immediatezza l’infrazione commessa dal dipendente.

Sulla scorta di quanto sopra esposto io credo che l'Amministrazione mi doveva notificare la contestazione addebiti subito in qualità di indagato per poi sospenderlo (nelle sue facoltà) in attesa della fine del procedimento penale con sentenza passata ingiudicata.

Colgo occasione per chiedere una altra info di una certa importanza.
Nel fascicolo del funzionario istruttore,(il giorno che si è riunito il consiglio provinciale di disciplina per giudicarmi) oltre alle sentenze di primo grado + Appello con le relative motivazioni, vi era solo il dispositivo della cassazione (sprovvista di motivazioni), che se pur è stata rigettata ha redatto 5 pagine per le motivazione entrando nel merito della vicenda.(diverso se è inammissibilità poiché non viene nemmeno discussa)
La commissione non era in possesso della sentenza integrale ma solo del dispositivo.
Anche in questo caso mi sembra che l'Amministrazione ha commesso un errore. (su quest'ultimo argomento ho visto copiosa giurisprudenza oltre che numerose sentenze.
Attendo vostre considerazioni.
Grazie.
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Re: TERMINI DA OSSERVARE PER LA CONTESTAZIONE ADDEBITI

Messaggio da naturopata »

l'Amministrazione che era al corrente dell'avviso di garanzia tanto che mi ha immediatamente sospeso cautelativamente, aveva obbligo di notificarmi la contestazione subito nella qualità di indagato, per poi facoltativamente sospenderlo in attesa della sentenza penale o sospenderlo obbligatoriamente al momento dell'inizio del procedimento penale (nei termini che il soggetto diventa imputato). Così come cita l’interpretazione dell’Adunanza Plenaria, ................

Con la richiesta di rinvio a giudizio sei imputato e non indagato ex art. 416 c.p.p.. L'adunanza plenaria ha detto che: In conclusione, il dovere dell’amministrazione di non dare inizio al procedimento disciplinare o di sospendere il procedimento già avviato sorge solo nel momento in cui viene esercitata l’azione penale e ciò anche quando i fatti suscettibili in astratto di costituire un reato sono da essa stessa rilevati e denunciati all’autorità giudiziaria. Mi sembra chiaro che s'intenda anche la semplice iscrizione nel registro degli indagati, ma tu eri già imputato.
Ovviamente, quando un fatto commesso dall’impiegato, al quale si attribuisce rilevanza penale con riflessi sul rapporto d’impiego, è ignorato dall’amministrazione che ne viene conoscenza solo a seguito della comunicazione dell’esercizio dell’azione penale che, ai sensi dell’art. 129 disp. att., le indirizza il Pubblico Ministero, il procedimento disciplinare non potrà iniziare che a conclusione del processo penale. Nel frattempo, l’amministrazione, ricorrendone le condizioni, potrà tutelarsi, facendo ricorso ai provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio dell’impiegato che ha commesso il fatto.


fino al momento in cui non esiste una formale imputazione, l’Amministrazione non solo non deve interrompere il procedimento disciplinare che fosse in ipotesi già stato eventualmente instaurato, ma ha semmai il dovere di provvedere a contestare con la massima sollecitudine all’ interessato le emergenti mancanze disciplinari.

Tu avevi una formale imputazione ex art.416 c.p.p. e quindi non può (poteva) proprio essere intrapreso.

In tal senso si esprime anche Cons. Stato, 18.2.2010, n. 942, che in ossequio all’ insegnamento dell’Adunanza Plenaria, ha affermato non essere possibile «prendere in considerazione cause di ritardo non previste dal legislatore in una logica, del tutto condivisibile, secondo cui l’azione disciplinare per essere efficace deve seguire nell’ immediatezza l’infrazione commessa dal dipendente.

Le sentenze bisogna leggerle per intero e non prendere concetti parziali, il caso lì trattato è di un militare della G.dF. mai formalmente neanche indagato, ovvero con nessuna iscrizione nel registro delle notizie di reato, tu invece oltre ad essere stato iscritto, sei stato rinviato a giudizio e quindi imputato e solo allora la tua amm.ne ne ha avuto notizia
.

Sulla scorta di quanto sopra esposto io credo che l'Amministrazione mi doveva notificare la contestazione addebiti subito in qualità di indagato per poi sospenderlo (nelle sue facoltà) in attesa della fine del procedimento penale con sentenza passata ingiudicata.

Credi male perché eri già imputato e non indagato quando sei stato sospeso (ma anche da indagato il procedimento non andava intrapreso), ma se sei convinto ricorri.


Colgo occasione per chiedere una altra info di una certa importanza.
Nel fascicolo del funzionario istruttore,(il giorno che si è riunito il consiglio provinciale di disciplina per giudicarmi) oltre alle sentenze di primo grado + Appello con le relative motivazioni, vi era solo il dispositivo della cassazione (sprovvista di motivazioni), che se pur è stata rigettata ha redatto 5 pagine per le motivazione entrando nel merito della vicenda.(diverso se è inammissibilità poiché non viene nemmeno discussa)
La commissione non era in possesso della sentenza integrale ma solo del dispositivo.
Anche in questo caso mi sembra che l'Amministrazione ha commesso un errore. (su quest'ultimo argomento ho visto copiosa giurisprudenza oltre che numerose sentenze.

Ritengo che le sentenze di cui parli, nel merito, non attengano al tuo caso, ma comunque non hanno rilevanza, perché se rigettata, senza diversa motivazione, vuol dire che ha confermato la decisione della Corte d'Appello.

Detto ciò, rivolgiti ad un legale in diritto amm.vo e comunque in bocca al lupo.




Attendo vostre considerazioni.
Grazie.


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avt8
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Re: TERMINI DA OSSERVARE PER LA CONTESTAZIONE ADDEBITI

Messaggio da avt8 »

andrea666 ha scritto: sab nov 02, 2019 10:14 am ...---salve andrea, tutto vero, ma l'amministrazione non ha nessun obbligo di aprire un procedimento disciplinare in quel momento, ..---

Salve pokemon, l'Ammne non ha di fatto quasi mai obblighi reali e quando li ha spesso non ottempera costringendo i dipendenti a ricorsi spesso fra l'altro infruttuosi, dunque certo poteva non aprire il proc disciplinare.

..--evidentemente ha atteso l'esito della fase procedurale per vedere se attila venisse rinviato a giudizio o no, e ha inteso tutelare l'amministrazione con la sospensione. sia la sospensione che il procedimento disciplinare sono atti discrezionali dell'amministrazione...--..-

Evidentemente si, ha inteso tutelare l'amm.ne , in realtà con la sospensione si tutela lo Stato inteso come pregiudizievole mantenere in servizio effettivo un dipendente sui quali si è a conoscenza di fatti appunto rilevanti e tali da ritenere che non debba precauzionalmente svolgere servizio regolare.
per essere precisi, La sospensione è discrezionale ovvero facoltativa in alcuni casi, in altri è obbligatoria invece.
Ne consegue che l'amm.ne avesse già elementi tanto rilevanti ed evidenti da sottoporre il dipendente alla sospensione facoltativa e discrezionale e verosimilmente anche per incardinare proc. discip.
Da quanto sopra esposto e da ad plenaria e sentenze risulterebbe invece evidente che al di là degli esiti processuali eventuali nella fase di indagine l'amm.ne può e dovrebbe aprire proc. discip. salvo sospenderlo se lo ritiene o invece senza dubbio e senza indugio in caso di rinvio a giudizio - imputato- o altri atti collegati. questo senz'altro dal 2009 al 2015.
Attendere l'esito delle fasi di indagini non è, visto quanto dice Adunanza plenaria 1/2009 e varie consiglio di stato corretto operare dell'amm.ne che ribadisco come dici non ha l'obbligo di aprirlo, in questo caso contravvenendo a precise disposizioni e circolari del Min. Int. ...ma allora bisogna vedere invece se ha il diritto di aprirlo a posteriori. questo sempre se si parla degli stessi fatti già noti.
Rimane il fatto che a regola l'amm.ne doveva invece aprire il proc e se ritenuto sospenderlo.
Semmai si può disquisire del termine "subito" riguardo quanto citato dagli art.li i questione circa il fatto di stabilire quanto tempo può l'amm.ne aspettare... un mese ,2 3? 1 anno..? dieci?? da quando e a conoscenza dei fatti.


...--la sentenza del tar che cita attila, è un caso particolarissimo, dove è stato aperto un procedimento penale che non doveva essere proposto, ...-.--

??? di questi casi particolari è pieno , tantissime indagini e aperture fascicolo AG finiscono nel nulla senza addirittura richiesta di rinvio a giudiio e a volte per anni senza alcun ulteriore notizia da parte dell AG, il caso del TAR veneto mostra evidentemente impietosamente le mancanzre dell'Amm.ne che avrebbe appunto, non possedendo la sfera di cristallo, incominciare con l'aprire il p. disciplinare salvo eventualmente sospenderlo.

..--..e l'amministrazione doveva agire disciplinarlmante vagliando compiutamente i fatti, che non ha fatto un'ageguata istruttoria. Ne consegue che le motivazioni delle sentenze riportono casi diversi e non possono essere richiamate se non per casi esattamente sovrapponibili, cioè identici....-.--

ogni processo è storia a sè, ma qui abbimo tutto quello che serve a seguito di quanto ha postato attila per ritenere che ci sono motivi per ricorrere soprattutto davanti ad una disciplinare definitiva. destituzione.

..--.io penso che l'amministrazione abbia agito non solo correttamente, ma anche fornendo la massima garanzia all'incolpato...-.---

Riguardo le garanzie del dipendente , si, ci sono funzionari e dirigenti che a nome del buon senso o per "coscienza" aspettano e questo certo in linea di massima è a favore del dipendente , un comportamento 2garantista2 ? a volte si, a volte è lassismo e inerzia, ma tieni presente che in punto di diritto tanto più oggi ma anche all'epoca di quanto qui si discute trasgrediscono a precise disposizioni che sono state addirittura all'epoca codificate dallo stesso MIn, Int.
Riportandomi al primo poster scritto dal collega, l'amministrazione al termine del procedimento penale concluso in tutti i 3 gradi,in caso di condanna deve rispettare i termini previsti, .e di sicuro dopo tre anni dalla sentenza della cassazione non può fare il procedimento disciplinare in quanto e illegittimo per superamento dei termini previsti.
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Re: TERMINI DA OSSERVARE PER LA CONTESTAZIONE ADDEBITI

Messaggio da andrea666 »

non si sta parlando di Dies a quo" e rispetto termini perentori ...a seguito di sentenza passata in giudicato , archiviata etc,

fra l'altro non sono assolutamente passati 3 anni nello specifico da quando attilattila è stato presumo condannato.

qui chi ha postato chiede ... se invece l'amm.ne poteva - se a conoscenza completa dei fatti- aggiungo io innescare il proc dicipl. mentre chi ha aperto 3d era solo indagato..ovvio che se l'amm.ne fosse venuta a conoscenza dei fatti etc solo al momento del rinvio a giudizio non doveva in nessun caso all'epoca dei fatti fare " alcunchè ma attendere gli esiti.
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Re: TERMINI DA OSSERVARE PER LA CONTESTAZIONE ADDEBITI

Messaggio da attilaattila »

Salve colleghi,
volevo chiedervi una info.
Settimana scorsa mi hanno notificato il decreto di riammissione in servizio oltre che la sanzione disciplinare della sospensione per 4 mesi.
Ho preso la decisione di chiedere le dimissioni volontarie anche se non ho raggiunto sia gli anni di servizio (solo 30 anni) che l'età (52)
Sapete dirmi quali sono le modalità per fare istanza di dimissioni? che tempi ci vogliono? devo prestare servizio nell'attesa della risposta del ministero?
Grazie.
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