Termini aggravamento

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Bungaro
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Termini aggravamento

Messaggio da Bungaro »

Gentilmente potete aiutarmi... vorrei fare domanda di aggravamento ma sono trascorsi 5 anni. Vorrei farla senza fine di equoindennizzo. Posso?
Eventualmente mi date qualche riferimento normativo?
Io ero a conoscenza che avrei potuto fare richiesta di aggravamento a vita....entro 5 anni a fine di equoindennizzo.


gino59
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Re: Termini aggravamento

Messaggio da gino59 »

da Bungaro » mar apr 16, 2019 5:08 pm

Gentilmente potete aiutarmi... vorrei fare domanda di aggravamento ma sono trascorsi 5 anni. Vorrei farla senza fine di equoindennizzo. Posso?
Eventualmente mi date qualche riferimento normativo?
Io ero a conoscenza che avrei potuto fare richiesta di aggravamento a vita....entro 5 anni a fine di equoindennizzo.







Aggravamento



Ai sensi dell’art. 70 del DPR 1092/73 nei casi d’aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali è stato già attribuito il trattamento privilegiato, l’interessato può chiedere, senza limiti di tempo, l’accertamento di tale circostanza con domanda, suffragata da idonea certificazione medica, all’Amministrazione centrale d’appartenenza.

Se compiuti i dovuti accertamenti sanitari, la domanda è respinta, la stessa può essere rinnovata per altre due volte. Nel caso che siano state respinte, per la medesima infermità o lesione, due domande consecutive per non riscontrato aggravamento, l’interessato potrà proporre una nuova istanza solo dopo 10 anni dalla data di presentazione dell’ultima di esse ( art. 5 legge 361/1975); a tal fine non si tiene conto delle domande presentate prima del 12 giugno 1965.

L’interessato che, senza giustificato motivo, non si presenta entro tre mesi dalla convocazione alla visita medica, si vedrà respingere l’istanza di revisione. In tal caso il dipendente dovrà presentare nuova domanda e, l’eventuale trattamento spettante, decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della seguente istanza.

In base al generale principo posto dal 3^ comma dell'art.70 del DPR n. 1092/73, la pensione o l'assegno rinnovabile, spettanti in caso di aggravamento, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda da parte dell'interessato ( Corte dei Conti - Sez. IV Pens. militari . sentenza n. 75757 del 21.1.1991)

Nel caso di decesso prima della data da cui dovrebbe decorrere il nuovo trattamento, la pensione è liquidata a decorrere dal giorno della presentazione della domanda di aggravamento
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