terapia salva vita

Feed - CARABINIERI

panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12873
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: terapia salva vita

Messaggio da panorama »

Per noi CC, vedi attuale C-14 pag. 38 aggiornata ad ottobre 2014
------------------------------------------------------------------------------------

LICENZA PER TERAPIE SALVAVITA (nota n. 122)

In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, sono esclusi dal computo dei giorni di licenza straordinaria i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza in tema sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione.

Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche relative alle patologie in parola, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.
--------------------------------------------------------------------------------------

N.B.: nota 122 Articolo 31, D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12873
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: terapia salva vita

Messaggio da panorama »

Un giorno (nel 2012) andando per la convalescenza alla C.M.O. di Bari, ho trovato un collega nella sala d'attesa e si parlava del più e del meno e lo stesso mi accennava che era in trattamento - salva vita - quindi mi consegnava una fotocopia della dichiarazione rilasciata dall'Ospedale "T. Masselli - Mascia" S.C. Cardiologia - U.T.I.C. - Riabilitazione Cardiologica Elettrofisiologia - Emodinamica, di San Severo, nel caso potesse servire a qualcuno.

Nel foglio c'è scritto:

"Si certifica che il Sig. ...... nato a San Severo il ............... e residente a ......... è in trattamento presso la nostra S.C. con farmaci da ritenersi "salva vita" dal .......... perché affetto da "............" ad un anno dalla terapia è previsto una rivalutazione della patologia per valutare l'andamento della stessa e il proseguo della terapia.
Si rilascia a richiesta dell'interessato per gli usi cui compete.
luogo e data, con firma del Dott.re
bufalo65
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 2
Iscritto il: gio mag 28, 2015 2:15 pm

Re: terapia salva vita

Messaggio da bufalo65 »

Buongiorno a tutti.
La terapia con CPAP per la notte e durante il sonno è da considerarsi " terapia salvavita"?
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12873
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: terapia salva vita

Messaggio da panorama »

ricorso accolto dal Tar Piemonte

- ha fruito di licenza straordinaria per gravi motivi (terapie salvavita), ex art. 40, d.p.r. n. 51 del 16.04.2009, sino alla data del 22 novembre 2017, giorno in cui è stato collocato in congedo per sopraggiunti limiti di età,


1) - E’ pacifico che il Ten. Col. in congedo F.. M.., ha ricoperto il ruolo di Capo dell’Ufficio del Comando Provinciale di OMISSIS – Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, sino alla data del 02 aprile 2017.

2) - Risulta, poi, documentalmente il fatto che, dalla data del 02 aprile 2017, il ricorrente ha fruito di licenza straordinaria per gravi motivi (terapie salvavita), ex art. 40, d.p.r. n. 51 del 16.04.2009, sino alla data del 22 novembre 2017, giorno in cui è stato collocato in congedo per sopraggiunti limiti di età, senza soluzione di continuità rispetto al precedente periodo di licenza straordinaria.

vedi allegato
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12873
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: terapia salva vita

Messaggio da panorama »

Alcol

Ricorso Accolto

1) - Il ricorrente per motivi legati all’abuso di alcol in data 14 dicembre 2006 veniva inserito in una comunità terapeutica per eseguire un programma terapeutico abilitativo.

2) - In data 13 aprile 2008 il Maresciallo -OMISSIS- veniva dimesso dal programma terapeutico – riabilitativo avendo superato la grave patologia da cui era affetto.

3) - Con decreto n. OMISSIS del 3 luglio 2008 l’interessato veniva collocato in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio per la durata di 591 giorni, dal primo settembre 2006 al 13 aprile 2008.

4) - In data 5 ottobre 2015 il militare – essendo stato informato dalla propria amministrazione di aver percepito emolumenti non dovuti - presentava istanza di riesame del citato decreto deducendo di essere stato sottoposto, durante il periodo di aspettativa, a terapia c.d. “salvavita”.

5) - Con nota prot. n. OMISSIS del 9 gennaio 2017 l’Amministrazione riscontrava l’istanza del richiedente confermando, tuttavia, il contenuto del decreto n. OMISSIS/2008.

Il CdS precisa:

6) - In merito la Sezione evidenzia che il provvedimento impugnato è frutto di un’istruttoria integrativa avendo l’Amministrazione considerato e valutato le osservazioni e le considerazioni avanzate dal ricorrente.

7) - Con riferimento al caso specifico, come si evince dallo stesso contenuto della relazione ministeriale, il ricorrente ha presentato istanza di riesame con riferimento sia alla normativa di settore sia alla natura dell’infermità sofferta, come documentata dalle Istituzioni competenti.

8) - Nel merito il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell’art 16 del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, recepito dall’art. 21, comma 7 bis, del contratto collettivo del 16 maggio 1995.

9) - L’Amministrazione ritiene, per contro, che, nel caso di specie, debba trovare applicazione l’art. 109 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di stupefacenti), ora trasfuso nel C.O.M. approvato con d. Lgs. n. 66/2010. Tale norma, comma 1 e 2, dispone che " OMISSIS leggete direttamente nel Parere del CdS"

10) - La differenza tra i menzionati artt. 21 del d.P.R. n. 52/2009 e l’art. 1449 del d. Lgs n. 66/2010 è oltremodo chiara: a mente della formulazione dell’art. 1449 COM i giorni necessari per i trattamenti finalizzati al recupero socio sanitario del tossicodipendente sono commutati nel calcolo dei giorni di licenza straordinaria.

11) - Nessun riferimento, per contro, la citata disposizione opera alle ipotesi di trattamenti “salvavita”, cioè a quello cui è stato sottoposto il ricorrente.

12) - L’ipotesi del trattamento “salvavita” è, invece, disciplinata dall’art. 21 del d.P.R. n. 52/1999 che, pertanto, deve essere considerato, con una lettura costituzionalmente orientata del quadro normativo, norma generale dell’ordinamento giuridico applicabile a tutti i pazienti affetti dalla medesima patologia, a prescindere dal tipo di attività lavorativa svolta, e sottoposti a terapia “salvavita”.

13) - D’altra parte, una differente interpretazione del quadro giuridico di riferimento porterebbe alla palese violazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione, cioè del principio costituzionale di tutela del diritto alla salute.

14) - Ne consegue che i giorni necessari per la terapia “salvavita” devono essere equiparati, ai fini della retribuzione, ai giorni di servizio effettivamente prestato.

15) - Con riferimento al caso in esame, dagli atti risulta che -OMISSIS-, ha certificato che il ricorrente era stato inserito in una comunità terapeutica per eseguire un programma terapeutico riabilitativo “equiparabile ad un intervento salvavita per il tipo di patologia da cui era affetto e la gravità degli atti autolesionistici che ne conseguivano”.


N.B.: rileggi i n. 1, 3, 4, 12, 13 e 14.


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2009, n. 52
Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12873
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: terapia salva vita

Messaggio da panorama »

ricorso al TAR accolto,

- ripetizione della somma di euro 20.194,54

1) - hanno escluso che la patologia riconosciuta al militare sia da collegare al servizio, per cui gli emolumenti corrisposti oltre il primo anno andavano decurtati della metà, mentre nulla era dovuto per i periodi successivi al secondo anno di aspettativa.

2) - parte ricorrente ha contestato la negativa determinazione della p.a. osservando che la patologia accusata e riconosciuta al ricorrente, invero, rientra, a pieno titolo, nella ipotesi di cui al DPR n. 51 del 16 aprile 2009.

Il TAR precisa:

3) - Risulta agli atti di causa la certificazione medica rilasciata, in data 8 aprile 2015, dall’Azienda sanitaria Sant’Andrea, che ha attestato che il ricorrente, in conseguenza dell’OMISSIS occorsogli nel 2008, è in trattamento con farmaci salvavita.

4) - L’organo interpellato, con la nota n. 97/..-1 del 25 novembre 2015, ha escluso, nel caso di specie, l’applicazione dell’articolo 17 del DPR 11 settembre 2007, n. 171, perché : “la patologia …… non rientra nelle infermità assimilabili a quelle previste dal DPR n. 51 del 16 aprile 2009”, pertanto i periodi di ricovero e di terapia non possono essere sottratti al periodo di aspettativa in cui è limitata, ovvero esclusa la retribuzione.

5) - Infatti, come sopra riportato la parte ha prodotto una certificazione dell’Azienda sanitaria Sant’Andrea, rilasciata nel 2015, in cui risulta che, sin dal 2008, lo stesso è in cura presso l’indicato nosocomio ed è trattato con farmaci salvavita.

6) - Si tratta, all’evidenza, di una motivazione assolutamente inadeguata e non conferente con la lettera del DPR n. 51/2009, nel momento che il ricorrente ha prodotto una certificazione medica nei termini indicati dalla previsione normativa sopra riportata.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Rispondi