tempi di liquidazione tfs

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panorama
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da panorama »

Allego:

INPDAP - circolare n. 17 datata 08/10//2010 Interventi in materia di Tfs e Tfr
Art. 12 DL 78/2010 convertito, con modificazioni, in L. 122/2010. Interventi in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto.

INPDAP – Nota Operativa n° 5 del 17/02/2011
INPDAP – Nota Operativa n° 5 del 17/02/2011 – Art.12, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n .78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 – Interventi in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto – Adempimenti contributivi


INPDAP – Nota Operativa n° 6 del 02/02/2011
INPDAP – Nota Operativa n° 6 del 02/02/2011 – Applicazione dell’art. 12, commi 7,8,9 e 10, del decreto legge 31 maggio 2010 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 31 luglio 2010, n. 122 in tema di pagamento rateale del TFR e del TFS e di nuove modalità di calcolo dei TFS – Ulteriori indicazioni operative

INPDAP – Nota Operativa n° 41 del 30/11/2011 – Nuovi termini di pagamento dei Trattamenti di Fine Servizio e di Fine Rapporto
INPDAP – Nota Operativa n° 41 del 30/11/2011 – Nuovi termini di pagamento dei Trattamenti di Fine Servizio e di Fine Rapporto ai sensi dell’art. 1, commi 22 e 23, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 – Ulteriori istruzioni operative
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mauri64
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da mauri64 »

Ciao Antonino,
la circolare n. 17 e le note operative 5, 6 e 41 sono obsolete, sono state sostituite dalla Cicolare INPS in allegato.

Maurizio
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panorama
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da panorama »

Ciao Maurizio, li ho postate nel caso che qualcuno li cerca.
mauri64
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da mauri64 »

👍 Hai fatto bene.
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da panorama »

Ricorso al Tar contro Inps e Ministero

- Liquidare e corrispondere senza dilazione l'intero importo dovuto del TFS al pensionamento e non pagandolo a rate.

- L'Inps ribadisce che il pagamento sarebbero pienamente conforme al dettato normativo (1^, 2^ e 3^ rata).

- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 159 del 25 giugno 2019, quale sarà l'ulteriore pronunciamento?

N.B., In un passaggio finale si legge: >> Poste tali premesse, si può ritenere che la previsione di un pagamento rateale comprima in maniera irragionevole e sproporzionata i diritti dei lavoratori pubblici, in violazione dell’art. 36 Cost., non essendo sorretta dal carattere contingente, ma al contrario avendo carattere strutturale.

- Ora il Tar Lazio con l'Ordinanza n. 6223 resa pubblica il 17/05/2022 ha sospeso il giudizio[/b] e, ai sensi dell’art. 23 della l. 11 marzo 1953, n. 87, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunci sulla rilevante e non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, del d.l. 79/1997 e 12, comma 7, del d.l. 78/2010, per contrasto con l’art. 36 Cost.
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panorama
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da panorama »

Giudizio sospeso in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.
-----------------------------

ORDINANZA CAUTELARE sede di ANCONA, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202300059

Pubblicato il 23/03/2023

N. 00059/2023 REG. PROV. CAU.
N. 00022/2023 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 22 del 2023, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sonia Marzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Cimmino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, Avvocatura Inps via S. Martino 23;

per il riconoscimento

del diritto alla liquidazione del TFS in un'unica soluzione con corresponsione sulle somme arretrate degli interessi legali oltre la rivalutazione monetaria


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Il Tar Lazio, sede di Roma, con ordinanza 6223/2022 del 17 maggio 2022 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell’articolo 12, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla 30 luglio 2010 n. 122, per contrasto con l’art. 36 Cost.

La prefata questione è rilevante nel presente giudizio, visto che nella specie è contestata la rateizzazione del TFS spettante al ricorrente.

In ragione di quanto precede, va disposta la sospensione impropria del giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale. La prosecuzione del processo dovrà essere sollecitata dalla parte che vi ha interesse nel termine perentorio di cui all’art. 80, comma 1, c.p.a., decorrente dalla data di pubblicazione sulla G.U. della sentenza del giudice costituzionale.

Non sussistono, sotto il profilo del pregiudizio, i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, che deve essere respinta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare e sospende il giudizio nei termini di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che ne darà comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Ruiu Giuseppe Daniele



IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
vito1966
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da vito1966 »

Buona sera !! Volevo una risposta di un quesito dagli esperti ho ricevuto via mail dall'inps
Oggetto : Trattamento di fine servizio Pratica nr.xxxxxx codice fiscale.xxxxxxx nome cognome (bella ciao)
La informiamo che è in corso di definizione la pratica di TFS in oggetto, il cui importo verrà erogato nel rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente. Pertanto le chiediamo di comunicare Liban relativo al conto corrente sul quale accreditare l'importo della prestazione a Lei spettante accedendo al sistema SUGI . si ricorda che la comunicazione dell'Iban è obbligatoria anche in caso di richiesta al rilascio della certificazione per la cessione della prestazione !!!

Lo scrivente è andato in pensione con anzianità di servizio 43 anni di contributi ...può essere che mi stanno liquidando in anticipo la prima trance del TFS dopo 15 mesi dal pensionamento..? ho forse il messaggio è perchè mi stanno inviando la certificazione del TFS maturato ? e poi dico io a che serve l'iban per avere la certificazione del TFS ? inoltre volevo sapere per è stato già liquidato se gli è stato inviato lo stesso messaggio dall'inps buona serata
mauri64
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da mauri64 »

Ciao vito1966,
di seguito riporto la circolare inerente l'argomento in titolo.

Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 16-02-2022
Messaggio n. 773

OGGETTO: Nuova modalità di inserimento e di modifica dell’IBAN per i trattamenti di fine servizio e i trattamenti di fine rapporto (TFS-TFR) da parte del cittadino attraverso il servizio online “Sistema Unico Gestione IBAN” (SUGI)
Si comunica che, a decorrere dal 21 febbraio 2022, sarà rilasciato sul portale istituzionale www.inps.it il nuovo servizio online denominato “Sistema Unico Gestione IBAN” (SUGI), che prevede l’integrazione con i gestionali di pagamento dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto (TFS-TFR) della Gestione Dipendenti Pubblici, al fine di acquisire direttamente dal cittadino o tramite un Istituto di patronato l’indicazione dell’IBAN sul quale potrà essere accreditata la prestazione spettante.
Pertanto, a seguito della comunicazione inviata via e-mail e/o sms al cittadino, quest’ultimo, direttamente o tramite un Istituto di patronato, dovrà inserire o modificare l’IBAN attraverso il citato servizio con riferimento alla pratica TFS/TFR o alla relativa rata, esposta nell’apposita sezione del SUGI.
Gli adempimenti sopra descritti sono necessari per il completamento dell’iter di lavorazione della pratica di TFS/TFR, al fine di consentire all’INPS l’erogazione della prestazione nel rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente.
Per le ulteriori istruzioni di dettaglio si rinvia ai manuali operativi che saranno reperibili nel portale istituzionale www.inps.it, nella sezione “Prestazioni e Servizi” > “Prestazioni” > “SUGI”.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da panorama »

Sei andato in pensione a 60anni o prima?

Comunque quando l'INPS chiede di accedere nel portale nella sezione SUGI e per verificare il tuo IBAN, se hai cambiato nel frattempo c/c lo devi aggiornare e nel caso che non è cambiato l'importante è accedere nella sezione SUGI in modo che l'Inps accerta il tuo ingresso. Io ho fatto così e dopo 40 gg. mi è stata accreditata la riliquidazione del TFS.

Loro devono solo verificare che hai fatto personalmente l'accesso sia che aggiorni sia che no.
mauri64
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da mauri64 »

Ciao Antonino,
il collega è andato in pensione di anzianità.

sei-scatti-sul-tfs-per-uscita-anzianita ... 78#p278778
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da napoli10 »

Salve. A proposito dei tempi liquidazione TFS, è normale che l Inps paghi la prima rata dopo 24+3 mesi al personale uscito dal servizio con la circolare dello scivolo? Non è equiparata all uscita per limiti di età? Ho visto un prospetto Tfs dove riconoscono il periodo mancate fino al 60°anno di età ma poi indicano come tempistica pagamento 1 rata dopo 24+3 mesi. È giusto?
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da mauri64 »

Ciao napoli10,
solo al compimento del sessantesimo anno (limite di età), la prima rata viene liquidata entro 15 mesi, per anzianità entro 27 mesi.
vito1966
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da vito1966 »

Caro Mauri64 e colleghi che hanno risposto al mio quesito !! La mia domanda era : Se c'erano nel forum colleghi , dove in passato hanno chiesto la certificazione della quantificazione del TFS all'inps , e per avere questo certificato l'ente inps vi ha chiesto prima di averlo il vostro l'Iban ho conferma del vostro iban sul sistema SUGI.!!!..ho invece hanno avuto dopo un mese la 1^trance del tfs sul conto cc.
Perchè un collega dei nostri dei CC...andato in pensione con anzianità ebbe la prima trance dopo 18 (diciotto) mesi dal pensionamento e NON dopo 27 mesi cosa strana cosa strana ? Cmq io andato via in pensione da circa 15 mesi con anzianità ho avuto questo sms in posta elettronica sono andato in SUGI mah nn c'era nessun iban ? ed ho inviato quello mio dove viene accreditata la pensione ho scaricato la ricevuto..adesso resto in attesa...Io spero che sia la 1^trance che al momento ne ho molto bisogna causa problemi da risolvere urgenti....Resto in attesa di una vostra risposta !!!! Buona serata Grazie
mauri64
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da mauri64 »

Ciao vito1966,
di recente c'è stato un collega della Polizia di Stato (passero1) che ha richiesto la quantificazione del TFS. Tramite M.P. scrivigli in privato.
Non ho mai sentito che l'INPS corrisponda la prima trance della liquidazione, 9 mesi prima dei termini previsti per la pensione di anzianità.
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da mauri64 »

@vito1966,
se sei iscritto al Fondo credito INPS dal 01/02/2023 hai la possibilità di richiedere un anticipo del TFS a condizioni vantaggiose.
Non essendo Sostenitore non posso allegare il messaggio INPS n. 430 del 30.01.2023 che riporto.

Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 219 del 9 novembre 2022 è stata istituita, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 28 luglio 1998, n. 463, una nuova prestazione di anticipazione del Trattamento di fine servizio (TFS) e del Trattamento di fine rapporto (TFR) a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (di seguito, Gestione), che integra, in via sperimentale per un triennio, le tipologie di anticipazione TFS/TFR attualmente vigenti (ordinaria e agevolata).
Con lo stesso provvedimento è stato adottato il “Regolamento per l’erogazione di Anticipazioni
ordinarie del TFS e TFR agli iscritti alla Gestione unitaria delle Prestazioni Creditizie e sociali” (Allegato n. 1; di seguito, anche Regolamento), che entra in vigore il 1° febbraio 2023, e trova
applicazione nei confronti delle domande di anticipazione ordinaria del TFS/TFR presentate a
decorrere dalla predetta data (cfr. l’art. 14 del Regolamento).
In attesa della pubblicazione di apposita circolare dell’Istituto, con la quale verrà illustrata nel
dettaglio la disciplina della nuova prestazione, nonché fornite le istruzioni operative per
l’attuazione della stessa, con il presente messaggio si forniscono le prime indicazioni in materia, nonché le modalità di presentazione delle domande relative a tale prestazione.
Per quanto attiene ai requisiti di accesso alla prestazione in esame, possono richiedere l’anticipazione del TFR/TFS pensionati e cessati dal servizio iscritti alla Gestione e che hanno diritto a una prestazione di TFS/TFR non ancora interamente erogata (cfr. l’art. 4 del Regolamento), per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili (cfr. l’art. 2 del Regolamento).
L’anticipazione in questione può essere richiesta dai pensionati che hanno confermato l’adesione alla Gestione per il periodo di pensione, nonché dai cessati dal servizio senza diritto a pensione che, a seguito di un nuovo impiego, risultino iscritti alla Gestione, e qualora il TFS/TFR possa essere corrisposto.
La nuova prestazione consente agli iscritti alla Gestione di anticipare la fruizione dell’intero ammontare dell’importo del TFS/TFR maturato e non liquidato o di una parte dello stesso, senza dovere attenderne l’esigibilità e l’erogazione nei termini previsti dalla normativa vigente, a fronte della cessione del corrispondente trattamento.
È prevista, inoltre, all’articolo 11, comma 2, del Regolamento, la possibilità di chiedere l’anticipazione del trattamento anche in presenza di altre cessioni o vincoli sul TFS/TFR,
limitatamente alla quota ancora “libera” da questi ultimi.
Sull’anticipazione TFS/TFR è prevista l’applicazione di un tasso di interesse fisso per l'intera durata del finanziamento, attualmente pari all’1%, e di una ritenuta dello 0,50% a titolo di ristoro per le spese di amministrazione.
Con l’erogazione del finanziamento, l’iscritto riceve, in unica soluzione, la somma corrispondente a tutto il TFS/TFR, anticipato al netto di interessi, spese di amministrazione e di eventuali morosità maturate su precedenti finanziamenti erogati dalla Gestione. Al riguardo, si evidenzia che il citato articolo 11, comma 2, prevede altresì, tra le altre, la facoltà dell’iscritto di richiedere l’erogazione della prestazione anche in presenza di altre prestazioni creditizie erogate dall’Istituto e in corso di ammortamento senza morosità. In tali fattispecie, l’iscritto potrà chiedere l’estinzione anticipata di altri finanziamenti ottenuti dall’INPS.
La somma corrispondente al TFS/TFR ceduto sarà rimborsata alla Gestione direttamente dall’Ente competente per l’erogazione del TFS/TFR, sia che si tratti dell’INPS che di altro Ente.
Ciò avverrà in corrispondenza delle date nelle quali, in assenza di cessione e maturati i termini di legge per il pagamento, detta Amministrazione è tenuta a effettuare il versamento al richiedente avente diritto. L’Ente erogatore provvederà a rimborsare la Gestione mediante la corresponsione della quota parte di TFS/TFR, spettante all’iscritto, nella misura e nelle date stabilite all’interno della presa d’atto. Relativamente alle quote non cedute, queste verranno accreditate al richiedente secondo le tempistiche determinate dalla legge.
Eventuali ritardi nella corresponsione delle quote alla Gestione da parte dell’Ente erogatore, rispetto alle date desumibili dalle relative certificazioni e successive prese d’atto, comportano l’addebito esclusivo, al medesimo Ente erogatore, di interessi di mora. Analogamente, l’Ente erogatore risponderà di eventuali errori relativi agli importi indicati nella presa d’atto positiva, che provvederà a ristorare la Gestione della differenza tra la maggiore somma anticipata e quanto effettivamente disponibile per la cessione.
La domanda di anticipazione del TFS/TFR deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente in via telematica, a partire dal 1° febbraio 2023, accedendo alla scheda prestazione presente sul sito internet dell’INPS ai seguenti indirizzi:
TFS: https://www.inps.it/prestazioni-servizi ... do-credito
TFR: https://www.inps.it/prestazioni-servizi ... do-credito.
Nella domanda il richiedente, oltre a indicare se il finanziamento è richiesto per l’intero ammontare del TFS/TFR o per un importo minore, deve specificare che, nel caso in cui parte della somma richiesta sia già assoggettata a cessioni o vincoli, intenda ricevere il finanziamento per l’ammontare effettivamente disponibile.
Per il cittadino è disponibile il manuale nell’area dedicata ai servizi online.
Per le domande presentate dai lavoratori per i quali l’Ente erogatore è l’INPS, l’istruttoria volta alla certificazione relativa al TFS/TFR, da parte degli operatori di Sede, dovrà essere effettuata attraverso l’utilizzo del consueto cruscotto “Gestione domande 1 click” già in uso per le altre tipologie di richieste di quantificazione. La certificazione verrà resa disponibile in modo automatizzato nei sistemi dell’Area Credito. Conseguentemente, in fase di presentazione della domanda, il richiedente non deve produrre tale documentazione.
In caso di domande presentate da lavoratori per i quali l’Ente erogatore del TFS/TFR sia diverso dall’INPS, la relativa certificazione sarà allegata dall’interessato in domanda.
Per i dettagli operativi, saranno a disposizione degli operatori di Sede gli appositi manuali nell’area dedicata nella intranet istituzionale.

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