tempi di liquidazione tfs

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costauno
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da costauno »

Buongiorno e buone feste a tutti.
Dopo 25 mesi dalla data di congedo (17.03
2017), ho percepito la prima tranche del TFS. Per correttezza ho informato il mio commercialista inviandogli la nota riepilogativa dell'INPS. Mi è stato riferito che vista l'aliquota utilizzata dall'ente (23%) per il calcolo dell'importo somministratomi, potrei in futuro essere destinatario di cartella esattoriale da parte dell'Agenzia delle Entrate. Per cui domando se qualcuno degli internauti pensionati, sia incorso in tale procedura. Saluti


pier.angel
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da pier.angel »

Ma..........allora penso che tutti riceveremo la cartella esattoriale. Spiega il motivo?
costauno
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da costauno »

Credo sia imputabile alla differenza di aliquota dato che attualmente, quella applicata alla mia pensione è mediamente del 31%, mentre quella relativa la liquidazione del tfs è stata del 23%. Ponevo il quesito sul blog proprio per avere una risposta.
panorama
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da panorama »

Lasciamo rispondere a coloro che hanno avuto "direttamente" (e non per sentito dire) a che fare con questa problematica prospettata.
Ciò per non inquinare la trattazione dell'argomento.
hari104
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da hari104 »

Tratto da siti autorevoli in materia: Il TFR, essendo sottoposto a tassazione separata non va in dichiarazione.
Il conguaglio, verrà fatto direttamente dall’Agenzia delle Entrate, che manderà a casa una cartella di pagamento con l’eventuale differenza da pagare o la somma a credito (ma in genere succede il contrario).
L’unico caso in cui bisogna inserire il TFR in dichiarazione dei redditi è quello in cui ci sia stata l‘anticipazione del TFR (ma questo non ci riguarda in quanto a noi non può essere concesso un anticipo del TFR), che consente di incassare parte della liquidazione sottoponendo le somme a tassazione ordinaria.
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da giuseppesa »

Ragazzi una domanda per chi ha percepito il tfs dopo due anni, l 'inps quando paga la prima rata vi invia un prospetto unico con il calcolo totale del tfs o vi invia un prospetto annuale cioè specifica solo quanto percepirete la prima rata e lascia la seconda rata in sospeso? es se devo percepire 10 ,la prima rata é di 6 la seconda di 4; oppure vi indica solo la prima rata 6 senza specificare quanto dovete percepire nella seconda? grazie
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antoniomlg
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da antoniomlg »

nel primo prospetto

c'è il conteggio analitico nel quale si evince sia
importo prima rata che importo seconda rata
gokumark
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da gokumark »

confermo le informazioni date da Antoniomlg
buona giornata
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da giuseppesa »

antoniomlg

grazie per la risposta
panorama
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da panorama »

Fa seguito al mio post del 17/04/2019 circa i tempi di liquidazione del TFS accennati dalla Corte Costituzionale.

Ora qui sotto posto la sentenza completa n. 159/2019 datata 25/06/2019 della Corte Costituzionale.

Ora possiamo capire meglio i motivi.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da panorama »

si legge nel finale:

1) - Restano impregiudicate, in questa sede, le questioni di legittimità costituzionale della normativa che dispone il pagamento differito e rateale delle indennità di fine rapporto anche nelle ipotesi di raggiungimento dei limiti di età e di servizio o di collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio.

2) - Nonostante l’estraneità di questo tema rispetto all’odierno scrutinio, questa Corte non può esimersi dal segnalare al Parlamento l’urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell’àmbito di una organica revisione dell’intera materia, peraltro indicata come indifferibile nel recente dibattito parlamentare.

3) - La disciplina che ha progressivamente dilatato i tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di lavoro ha smarrito un orizzonte temporale definito e la iniziale connessione con il consolidamento dei conti pubblici che l’aveva giustificata. Con particolare riferimento ai casi in cui sono raggiunti i limiti di età e di servizio, la duplice funzione retributiva e previdenziale delle indennità di fine rapporto, conquistate «attraverso la prestazione dell’attività lavorativa e come frutto di essa» (sentenza n. 106 del 1996, punto 2.1. del Considerato in diritto), rischia di essere compromessa, in contrasto con i princìpi costituzionali che, nel garantire la giusta retribuzione, anche differita, tutelano la dignità della persona umana.
panorama
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da panorama »

Parere del CdS non definitivo

1) - Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell’articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2109, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”
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PARERE INTERLOCUTORIO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE C, numero provv.: 202000151

Numero 00151/2020 e data 20/01/2020 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 16 gennaio 2020


NUMERO AFFARE 01735/2019

OGGETTO:
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione.


Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell’articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2109, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”.

LA SEZIONE
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione del 6 dicembre 2019, n. 2602, con la quale è stato chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Aurelio Speziale.


Premesso.

Il fondamento normativo.

Il fondamento legislativo è costituito dall’articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019, secondo cui le modalità di attuazione di quanto disposto dal medesimo articolo 23 in materia di anticipo del trattamento di fine servizio, comunque denominato, i criteri, le condizioni e gli adempimenti, anche in termini di trasparenza, secondo quanto previsto dal Titolo VI del decreto legislativo n. 385 del 1993, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti l’INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Le previsioni di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e all’articolo 12, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevedono un pagamento differito e rateale dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, spettanti ai dipendenti pubblici. In particolare, l’articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 79 del 1997 fissa i termini per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

La disciplina dell’articolo 23 del decreto legge n. 4 del 2019 è finalizzata, tra l’altro, come indicato nella relazione illustrativa, a definire modalità volte a superare il differimento e la rateizzazione del TFR, comunque denominato.

In particolare, il predetto articolo 23 del decreto-legge n. 4 del 2019, come modificato in sede di conversione, disciplina al comma 1 la vigenza degli ordinari tempi e termini di percezione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché degli enti di ricerca, che accede al pensionamento con quota 100.

Il momento dal quale si fanno partire i tempi ordinari di decorrenza delle rate di trattamento di fine servizio, comunque denominato, è il momento in cui il dipendente che ha avuto accesso al trattamento pensionistico con quota 100 avrebbe maturato un diritto a pensione con il regime ordinario previsto dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, comprensivo di adeguamento alla speranza di vita.

Il comma 2 prevede la possibilità, per i soggetti che accedono al pensionamento con quota 100, nonché i soggetti che accedono o hanno avuto accesso al trattamento di pensione (in riferimento a quanto determinato dall’articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2011), di richiedere un finanziamento di una somma pari all’indennità di fine servizio maturata, nella misura massima di euro 45.000, come stabilito dal successivo comma 5, mediante un finanziamento bancario le cui condizioni saranno determinate con un accordo quadro da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’Associazione bancaria italiana, sentito l’INPS. Secondo quanto previsto dalla norma, il prestito è garantito dalla cessione pro solvendo dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato, comunque denominato, vantati nei confronti dell’INPS e degli altri soggetti erogatori identificati in quegli enti pubblici che accantonano nel loro bilancio il trattamento di fine servizio, comunque denominato, a favore dei loro dipendenti. Il rimborso del finanziamento e degli interessi avviene mediante trattenuta operata da parte degli enti erogatori in sede di corresponsione del trattamento.

Il comma 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti, con dotazione iniziale di 75 milioni di euro per l’anno 2019, alimentato altresì con le commissioni di accesso al Fondo stesso. La garanzia del Fondo copre l’80% del finanziamento e dei relativi interessi. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile. La gestione del Fondo di garanzia è affidata all’INPS, in base ad una apposita convenzione fra l’Istituto, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro per la pubblica amministrazione.

La natura regolamentare del decreto.

La relazione illustrativa (pag. 3) chiarisce che “Il provvedimento in esame, adottato ai sensi del citato comma 7 dell’articolo 23 del d. l. n. 4 del 2019… ha natura regolamentare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della l. n. 400 del 1988. Seppure nella norma primaria tale natura non è esplicitata, si è ritenuto che per il contenuto del decreto la forma più appropriata fosse quella regolamentare.”.

Il citato comma 7 dell’articolo 23 del decreto-legge, pur omettendo di qualificare espressamente il decreto di cui allo schema in esame, configura l’atto in parola non come una “fonte atipica”, ma come un “regolamento” e, segnatamente, come un regolamento di attuazione e di esecuzione, ricondotto nella relazione all’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Del resto nei “visti” del preambolo dello schema di decreto si fa riferimento al “visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni”.

Come è noto, gli indici qualificatori di un regolamento non sono soltanto di natura formale (tra questi, principalmente, l’uso legislativo del verbo “regolare”, o simili, oppure la denominazione di “regolamento”, oppure, ancora, il richiamo alla citata legge n. 400/1988), ma anche di natura sostanziale (parere n. 2153 del 2017 emesso da questa Sezione nell’adunanza del 12 ottobre 2017).

Infatti, la natura normativa del regolamento non è sempre desumibile dal procedimento seguito, ma va individuata in relazione al concreto contenuto dell’atto. Conserva validità e attualità, dunque, il principio enunciato dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione nella sentenza del 28 novembre 1994, n. 10124, secondo cui, a differenza degli atti e provvedimenti amministrativi generali – che sono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono rivolti alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili – i regolamenti sono espressione di una potestà normativa attribuita all’amministrazione, secondaria rispetto alla potestà legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all’ordinamento giuridico esistente, con precetti aventi i caratteri della generalità ed astrattezza.

Sulla base del quadro dei prìncipi appena tracciato, non risulta controvertibile la natura regolamentare del decreto di cui allo schema in oggetto, posto che:

- esplicitamente la fonte primaria autorizza il potere di attuazione e di integrazione della legge, attribuendo espressamente la relativa competenza al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri prima ricordati;

- lo schema contiene norme generali e astratte;

- le previsioni contenute nello schema sono idonee a innovare l’ordinamento, ponendo obblighi a carico dei destinatari di esso e, quindi, con rilevanza esterna.

Il procedimento.

La nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione indicata in epigrafe rappresenta che lo schema di decreto viene trasmesso corredato della relazione illustrativa e tecnica, nonché dei concerti espressi dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La relazione tecnica non reca la “bollinatura” della Ragioneria generale dello Stato.

Quanto alla ATN, che accompagna gli schemi di atti normativi adottati dal Governo ed i regolamenti, ministeriali o interministeriali, non risulta siano previsti casi di esclusione o esenzione (direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2008).

In data 14 gennaio 2020, sono stati trasmessi gli atti indicati nel preambolo dello schema di decreto: l’assenso al testo espresso dall’INPS, per i profili di competenza, nonché i pareri del Garante per la protezione dei dati personali, espresso il 30 luglio 2019, e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, espresso il 29 luglio 2019.

Con lettera del 15 gennaio 2020 n. 69 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione è stata trasmessa, ad integrazione della nota del 6 dicembre 2019 n. 2602, la dichiarazione di esenzione dalla redazione dell’analisi di impatto della regolamentazione ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169.

Considerazioni sullo schema di decreto.

Tanto premesso, la Sezione formula le seguenti considerazioni.

1) Con riferimento al concerto espresso dal Ministro dell’economia e delle finanze, si evidenzia che, nella relativa nota del 5 dicembre 2019, viene osservato “che all’articolo 2, comma 1, lettera i), la definizione di Richiedente adottata sembrerebbe ampliare la platea dei beneficiari della misura, rispetto a quanto previsto dalla norma primaria (art. 23 del DL n. 4/2019) e che la formulazione adottata dall’articolo 3 sembrerebbe ampliare l’ambito soggettivo rispetto a quanto previsto dalla norma primaria”.

2) Inoltre, l’articolo 23, comma 2, del d. l. n. 4 del 2019 prevede che la richiesta di finanziamento possa essere presentata: a) dai soggetti di cui al comma 1; b) dai soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4 del 2019 al trattamento di pensione ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

I soggetti di cui alla predetta lett. a) sono i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge n. 4 del 2019.

L’articolo 3 dello schema in esame, rubricato “Ambito soggettivo”, stabilisce che l’anticipo TFS/TFR può essere richiesto dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Pertanto, l’articolo 3 sembrerebbe riferirsi esclusivamente a quest’ultimo personale.

3) Infine, si rileva che lo schema di decreto non sembra avere recepito il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato nella parte in cui questa ha ritenuto opportuno che “anche nello schema di decreto vengano previste adeguate modalità di revisione delle condizioni fissate nell’Accordo quadro, in particolare quelle di natura economica, specificando altresì modi, tempi e casi nei quali possa ravvisarsi un’esigenza di revisione”. Infatti, nello schema di decreto (articolo 15, comma 1, secondo periodo), la previsione di dette modalità di revisione è affidata all’Accordo quadro, laddove il parere rileva che tali modalità siano definite nello stesso decreto.

Considerato.

Alla luce di quanto precede, appare necessario che siano trasmesse la relazione tecnica con la “bollinatura” della Ragioneria generale dello Stato e la ATN riferita allo schema di decreto in esame, nonché siano forniti chiarimenti sulle questioni poste nelle “Considerazioni sullo schema di decreto” del presente parere.

P.Q.M.

la Sezione sospende l’espressione del parere in attesa degli adempimenti indicati in motivazione.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Aurelio Speziale Carmine Volpe




IL SEGRETARIO
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Re: tempi di liquidazione tfs

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Termini di pagamento della prestazione art. 1 commi 22 e 23 del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011:

- gg. 105 per decesso, inidoneità, inabilità;

- aa. 1 e mesi 3 per limiti di età;

- aa. 2 e mesi 3 per dimissioni o pensione Anticipata.

In base all’art. 1 c. 484 L. 147/2013 le indennità superiori a 50.000 euro sono corrisposte in più importi annuali
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Re: tempi di liquidazione tfs

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Ora il Parere del CdS è definitivo in materia di anticipo del TFS/TFR.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE C, numero provv.: 202000510
Numero 00510/2020 e data 02/03/2020 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 27 febbraio 2020

NUMERO AFFARE 01735/2019

OGGETTO:
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell’articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”.

LA SEZIONE
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione del 6 dicembre 2019, n. 2602, con la quale è stato chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

visto il parere numero 151/2020 emesso da questa Sezione nell’adunanza del 16 gennaio 2020;

vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione del 12 febbraio 2020, n. 272;

esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Aurelio Speziale.

Premesso e considerato.

1. Il parere numero 151/2000 del 20 gennaio 2020.

La Sezione, con il parere numero 151/2020 indicato in epigrafe, ha esaminato, con riferimento allo schema di decreto in oggetto, le questioni relative al fondamento normativo, alla natura regolamentare ed al procedimento che ha condotto all’adozione dello schema di decreto in esame.

Tanto premesso, la Sezione ricorda che, nella parte intitolata “Considerazioni sullo schema di decreto” di quel parere, sono state formulate tre osservazioni riguardanti:

a) il rilievo recato dal concerto espresso dal Ministro dell’economia e delle finanze;

b) la formulazione dell’articolo 3 dello schema in esame, rubricato “Ambito soggettivo”, che, riferendosi ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che cessano dal servizio o sono cessati dal servizio anche in data anteriore all’entrata in vigore del decreto legge n. 4 del 2019 con diritto a pensione, sembrerebbe escludere altri dipendenti pubblici;

c) il recepimento del parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito alla necessità di inserire nello schema di d.P.C.M. le modalità di revisione delle condizioni fissate nell’accordo quadro nonché i modi, tempi e casi nei quali tale possibilità si possa concretizzare.
Infine, con il parere numero 151/2020, la Sezione ha chiesto la trasmissione della analisi tecnico normativa nonché della relazione tecnica recante la “bollinatura” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze.

2. Le considerazioni recate dalla nota del 12 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la documentazione trasmessa.

Con riferimento alla questione prima indicata nel punto 1 sub a), l’Amministrazione richiedente afferma di non ritenere che le osservazioni contenute nel concerto del Ministro dell’economia e delle finanze possano essere considerate espressione di un disaccordo da parte di quel Ministero alla proposta regolamentare, “in quanto appunto espresse con la medesima nota che ha formalmente dato il concerto”.

La Sezione, rilevato che le considerazioni svolte dalla Amministrazione richiedente attengono al profilo meramente procedurale, evidenzia che la formulazione recata dalla lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 riferita al “Richiedente” risulta più ampia di quella prevista dal comma 2 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che individua i soggetti legittimati a presentare richiesta di finanziamento nei soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 23 (“i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell’articolo 14” del citato decreto-legge) e nei “soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”. Conseguentemente, va riportato quanto previsto dalla disposizione di rango primario, non essendo consentito al regolamento di disporre diversamente.

Quanto alla questione prima indicata nel punto 1 sub b), anch’essa relativa all’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 3 dello schema di decreto, la Sezione aveva rilevato che la formulazione di detto articolo, che legittima alla richiesta dell’anticipo TFS/TFR non ancora liquidato dall’ente erogatore “i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che cessano dal servizio o sono cessati dal servizio anche in data anteriore all’entrata in vigore” del decreto-legge n. 4 del 2019 “con diritto a pensione”, risulta diversa dalla disposizione di rango primario.

Al riguardo l’Amministrazione richiedente ha rappresentato che la formulazione dell’articolo 3 dello schema di decreto “considera tutte le possibili cessazioni con diritto a pensione previste dall’ordinamento vigente, non sussistendo motivazioni oggettive sostenibili per differenziare la platea dei dipendenti pubblici”.

In materia, la Sezione evidenzia che la formulazione dell’articolo 3 risulta più restrittiva di quella prevista dalla disposizione di rango primario.

Infatti, l’articolo 23, comma 2, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, individua, quali soggetti che possono presentare richiesta di finanziamento:

- “i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell’articolo 14” del citato decreto legge;

- “i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

Anche per questo aspetto si osserva che al regolamento non è consentito disporre diversamente dalle disposizioni di legge.

Con riferimento alla questione prima indicata nel punto 1 sub c), riguardante il mancato recepimento dell’osservazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sulla necessità di inserire nello schema di decreto le modalità di revisione delle condizioni fissate nell’accordo quadro, nonché i modi, tempi e casi nei quali tale possibilità si possa concretizzare, l’Amministrazione richiedente, sul rilievo che l’articolo 23, comma 5, del decreto-legge rimette all’accordo quadro la determinazione del tasso di interesse, che costituisce uno degli elementi centrali per le condizioni economiche dell’operazione, ne inferisce che il medesimo accordo quadro costituisca la sede naturale per disciplinare anche i meccanismi di revisione.

La Sezione ritiene che la motivazione addotta per discostarsi dal parere formulato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato - della quale prende atto - debba essere quanto meno oggetto di una integrazione della relazione della Amministrazione.

Da ultimo, nel prendere atto della trasmissione dell’analisi tecnico normativa e della relazione tecnica recante la “bollinatura” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, si invita l’Amministrazione richiedente, per il futuro, a voler trasmettere sin dal momento della formulazione della richiesta di parere l’intera documentazione a corredo della stessa, onde consentire una contestuale valutazione di detta documentazione.

3. Ulteriori osservazioni sullo schema di decreto.

Con riferimento al testo dello schema di decreto in esame si formulano le ulteriori seguenti osservazioni, comprese quelle di ordine tecnico-formale.

Preliminarmente, si auspica una complessiva semplificazione del testo, prevedendo comunque che ai soggetti che richiedono l’anticipo del TFS/TFR vada fornita una documentazione con la quale vengano chiarite, in termini semplici ed accessibili, tutte le attività che devono essere poste in essere al fine di richiedere detto anticipo.

Nel preambolo:

- la previsione del concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione - cui va premessa la preposizione “di” - va collocata appena sotto l’Autorità adottante (ovvero il Presidente del Consiglio dei Ministri);

- nel terzo “visto” (così come nell’articolo 4, comma 7) le parole “convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione” vanno sostituite con le seguenti “convertito, con modificazioni, dalla legge”.

Il contenuto dell’articolo 1 appare meramente ripetitivo di quanto previsto dall’articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019.

All’articolo 2, comma 1, lettera m), si rileva che la formulazione dell’”Importo dell’Anticipo TFS/TFR” non corrisponde alla previsione dell’articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, il quale considera, ai fini del rimborso, il finanziamento ed i relativi interessi e non “gli altri costi di finanziamento”. Conseguentemente in detta lettera m) vanno soppresse le parole “nonché della copertura degli altri costi del finanziamento”.

All’articolo 3, ribadito quanto prima indicato circa la necessità di individuare i soggetti richiedenti l’anticipo secondo quanto previsto dalla legge, si osserva che le parole “anche in data anteriore all’entrata in vigore del presente decreto con diritto a pensione” vanno sostituite con le seguenti “anche in data anteriore all’entrata in vigore del decreto-legge con diritto a pensione”, posto che l’attuale formulazione determinerebbe un contrasto sotto il profilo temporale della disposizione regolamentare con la norma avente rango primario.

All’articolo 4, comma 2:

- le attività conseguenti alla riduzione dell’estensione e/o della frequenza degli adempimenti previsti dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 231 del 2007 vanno indicate puntualmente e non meramente “a titolo esemplificativo”;

- va evitato l’impiego della espressione “e/o” utilizzando formule che con chiarezza esprimano il carattere additivo della elencazione;

- l’espressione “ad esempio” va soppressa posto che la stessa non si addice al contenuto di un testo normativo.

All’articolo 6, comma 6, le parole “comunicazione/notifica” vanno sostituite con le seguenti “comunicazione o notifica”.

All’articolo 8, comma 1, lett. b), appare opportuno chiarire, in relazione alle conseguenze che si determinano nella sfera giuridica del “Richiedente”, l’espressione “debiti sconfinanti”.

All’articolo 11, comma 1, le parole “di cui al citato articolo 2751-bis” vanno sostituite con le seguenti “di cui all’articolo 2751-bis”.

All’articolo 14, comma 4, va valutata l’opportunità di sopprimere il riconoscimento alla “Banca” di un indennizzo a carico del “Soggetto finanziato” in caso di estinzione anticipata totale o parziale dell’Anticipo TFS/FTR; ciò in considerazione della garanzia di ultima istanza prestata dallo Stato, che riduce in modo significativo gli oneri complessivi ed il rischio sostenuto dalla “Banca” per le operazioni in questione.

All’articolo 15, comma 1, vanno soppresse le parole “in particolare”, dovendo essere definito in detto comma 1 la precisa area di intervento riservata all’accordo quadro.

All’articolo 16, commi 1 e 2, le parole “decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26” vanno sostituite con “decreto-legge”, posto quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema di decreto.

All’articolo 17, comma 1, vanno sostituite le parole “comma 3” con “comma 8”.

Si suggerisce, in conclusione, all’Amministrazione, sotto il profilo della tecnica redazionale dell’intero schema, la verifica complessiva del testo secondo le indicazioni della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 (“Guida alla redazione dei testi normativi”) [ad esempio: nei riferimenti interni va evitato l’utilizzo dell’espressione “precedente” che, conseguentemente, va soppressa negli articoli 6, comma 6, 7, comma 2, 8, lett. a), e 10, comma 2, dello schema di decreto; in particolare, negli articoli 7, comma 2, e 10, comma 2, dello schema, rispettivamente, “comma precedente” e “precedente comma” vanno sostituiti con “comma 1”]. Va uniformato anche l’uso delle iniziali con le lettere maiuscole e devono essere apportate le conseguenti correzioni che, a titolo di esempio, sono di seguito indicate.

Nel preambolo:

- nella lettera c) del “visto” relativo al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, dopo le parole “lettera b)” e “lettera e)” va aggiunto il segno di interpunzione “,”;

- nella lettera d) del “visto” relativo al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, dopo le parole “Responsabilità del titolare del trattamento” il segno di interpunzione “;” deve essere sostituito con “,”;

- nei tre “visto” successivi a quello relativo al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere apposto prima della parola “recante” il segno di interpunzione “,”;

- le diverse clausole devono tutte concludersi apponendo in fine il segno di interpunzione “;”.

All’articolo 2, comma 1, nella lettera a), le parole “con modificazioni” devono essere precedute e seguite dal segno di interpunzione “,”.

All’articolo 4, comma 3, dopo le parole “dell’articolo 23, comma 5” va aggiunto il seguente punto di interpunzione “,”.

All’articolo 6, comma 7, le parole “entro quindici giorni dalla data di efficacia del contratto di cui all’articolo 7” vanno precedute e seguite dal segno di interpunzione “,”.

Nei riferimenti ai decreti-legge convertiti in legge, l’indicazione del numero cardinale della legge di conversione deve essere seguita dal segno di interpunzione “,” (ad esempio: nell’articolo 1 dopo le parole “del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26” va aggiunto il segno di interpunzione “,”).

L’indicazione dei numeri cardinali dei commi citati va preceduta e seguita dal segno di interpunzione “,” (ad esempio: nell’articolo 4, comma 3, dopo le parole “dall’art. 23, comma 5” va aggiunto il segno di interpunzione “,”).

P.Q.M.

nei termini esposti è il parere della Sezione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Aurelio Speziale Carmine Volpe




IL SEGRETARIO
Cinzia Giglio
panorama
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Re: tempi di liquidazione tfs

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Pensionati pubblico impiego con Quota 100: finanziamento agevolato TFS e TFR

L’INPS, con la circolare n. 130 del 2020, fornisce indicazioni operative per l’accesso al finanziamento agevolato da parte di coloro i quali, collocati a riposo con diritto a pensione c.d. quota 100 o aventi i requisiti pensionistici di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, hanno visto differire nel tempo la decorrenza dei termini di pagamento dell’indennità di fine servizio comunque denominata.

PERTANTO l'INPS precisa:

Pertanto, è escluso dall’applicazione della norma in argomento il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
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