tempi di liquidazione tfs

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SAMANDARA

tempi di liquidazione tfs

Messaggio da SAMANDARA »

Buongiorno a tutto il gruppo.
Pongo questo quesito perché sinceramente non riesco ancora a capire quali sono i termini di pagamento della prima rata del tfs. nato il 24.12.1961, Arruolato nel 12.07.1979, in pensione il 1 febbraio 2018. Nella lettera di trasmissione della mia PAL, che il CNA ha comunicato ALL'INPS, specifica che alla data del 12 agosto 2011 avevo già maturato l'80% , senza specificare la data di pagamento della prima rata. Dopo aver inviato una mail all'INPS, indicando i miei dati personali, per chiedere quando mi verrebbe liquidata la prima trance. L'INPS dava la seguente risposta: "Come indicato, si conferma che la Circolare n. 73 del 05/06/2014, chiarisce al punto 3.4 che per il personale del comparto sicurezza, il quale non raggiunga il requisito dell’età anagrafica dei 53 anni e tre mesi (da adeguare alla speranza di vita) entro il 31/12/2013 ma abbia raggiunto il requisito dell’aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile entro il 31/12/2013, il termine per il pagamento del TFS è di 12 mesi più 3 mesi di tempi tecnici".
Pongo questo quesito perché un altro collega ha fatto un'analoga richiesta allo stesso ente, ottenendo una risposta completamente diversa dalla mia.
Quindi chiedo gentilmente agli espetri di questo fantastico "Forum" , un parere e/o qualsiasi notizia.
Grazie infinitamente per la disponibilità che finora avete dato.


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antoniomlg
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da antoniomlg »

SAMANDARA ha scritto:Buongiorno a tutto il gruppo.
Pongo questo quesito perché sinceramente non riesco ancora a capire quali sono i termini di pagamento della prima rata del tfs. nato il 24.12.1961, Arruolato nel 12.07.1979, in pensione il 1 febbraio 2018. Nella lettera di trasmissione della mia PAL, che il CNA ha comunicato ALL'INPS, specifica che alla data del 12 agosto 2011 avevo già maturato l'80% , senza specificare la data di pagamento della prima rata. Dopo aver inviato una mail all'INPS, indicando i miei dati personali, per chiedere quando mi verrebbe liquidata la prima trance. L'INPS dava la seguente risposta: "Come indicato, si conferma che la Circolare n. 73 del 05/06/2014, chiarisce al punto 3.4 che per il personale del comparto sicurezza, il quale non raggiunga il requisito dell’età anagrafica dei 53 anni e tre mesi (da adeguare alla speranza di vita) entro il 31/12/2013 ma abbia raggiunto il requisito dell’aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile entro il 31/12/2013, il termine per il pagamento del TFS è di 12 mesi più 3 mesi di tempi tecnici".
Pongo questo quesito perché un altro collega ha fatto un'analoga richiesta allo stesso ente, ottenendo una risposta completamente diversa dalla mia.
Quindi chiedo gentilmente agli espetri di questo fantastico "Forum" , un parere e/o qualsiasi notizia.
Grazie infinitamente per la disponibilità che finora avete dato.
probabile che il tuo collega sia stato riformato????
SAMANDARA

Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da SAMANDARA »

No andato in pensione con i miei stessi requisiti. In poche parole a lui hanno detto che il tfs verrà erogato dopo 24 mesi invece a me dopo 12 più 3 mesi.
Filippo1962
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da Filippo1962 »

Anch'io andato in pensione con 80% al 31/12/2011, 1 rata Tfs pagata dopo 12 mesi esatti, aspetto la 2 rata, dovrebbe essere vicina.Per quanto riguarda il collega a cui hanno detto 24 mesi, penso che non abbia raggiunto 80% al 31/12/2011, basta anche un zero virgola e il TFS lo vedi dopo 24 + 3 mesi!
costauno
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da costauno »

Credo proprio che il collega non abbia maturato l'80% dell'aliquota, come è capitato a me. Infatti al 31.12.2011 mi è stato calcolata al 79,987%. Pazienza. Sono ancora in attesa della prima trance. Data di pensione 17.03.2017. Saluti
SAMANDARA

Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da SAMANDARA »

Scusa Filippo 62. Ma tu quando sei andato in congedo.
gino59
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da gino59 »

antoniomlg ha scritto:
SAMANDARA ha scritto:Buongiorno a tutto il gruppo.
Pongo questo quesito perché sinceramente non riesco ancora a capire quali sono i termini di pagamento della prima rata del tfs. nato il 24.12.1961, Arruolato nel 12.07.1979, in pensione il 1 febbraio 2018. Nella lettera di trasmissione della mia PAL, che il CNA ha comunicato ALL'INPS, specifica che alla data del 12 agosto 2011 avevo già maturato l'80% , senza specificare la data di pagamento della prima rata. Dopo aver inviato una mail all'INPS, indicando i miei dati personali, per chiedere quando mi verrebbe liquidata la prima trance. L'INPS dava la seguente risposta: "Come indicato, si conferma che la Circolare n. 73 del 05/06/2014, chiarisce al punto 3.4 che per il personale del comparto sicurezza, il quale non raggiunga il requisito dell’età anagrafica dei 53 anni e tre mesi (da adeguare alla speranza di vita) entro il 31/12/2013 ma abbia raggiunto il requisito dell’aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile entro il 31/12/2013, il termine per il pagamento del TFS è di 12 mesi più 3 mesi di tempi tecnici".
Pongo questo quesito perché un altro collega ha fatto un'analoga richiesta allo stesso ente, ottenendo una risposta completamente diversa dalla mia.
Quindi chiedo gentilmente agli espetri di questo fantastico "Forum" , un parere e/o qualsiasi notizia.
Grazie infinitamente per la disponibilità che finora avete dato.
probabile che il tuo collega sia stato riformato????
=================================================================================== ma abbia raggiunto il requisito dell’aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile entro il 31/12/2013, il termine per il pagamento del TFS è di 12 mesi più 3 mesi di tempi tecnici".
====================================================================================
N.B. Non è il 31.12.2013....ma al 31.12.2011.-

Probabilmente il tua collega a quella data del 31.12.2011 non aveva maturato l'aliquota dell'80%.-



Stralcio della Circolare Inps N.73 del 05/06/2014.-

3.4 Chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa anticipatamente rispetto al limite ordinamentale



Anche in relazione ai quesiti pervenuti e volti ad ottenere chiarimenti sui corretti termini di pagamento da applicare ai trattamenti di fine servizio spettanti al personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti, si specifica quanto segue.



In coerenza con le indicazioni fornite con la circolare 37 del 14 marzo 2012, con il messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012 e con il messaggio 8299 del 21 maggio 2013, deve essere applicato l’ordinario termine di pagamento di 24 mesi previsto dall’art. 3 del decreto legge n. 79/1997, convertito dalla legge n. 140/1997, come successivamente modificato dal decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, e dalla legge 147/2013 con riferimento a tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.


Pertanto, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:

con un’età di almeno 57 anni e tre mesi (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) ed un’anzianità contributiva di 35 anni;
con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.

Diversamente, nel caso in cui l’iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi.

Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l’iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013. Si sottolinea, in proposito, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall’età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento.

Conseguentemente questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all’art 1, comma 23, del decreto legge n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013.

Se, invece, la predetta età (da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016) è compiuta dopo il 31 dicembre 2013 il termine di pagamento è di 12 mesi in quanto i requisiti per il pensionamento sono conseguiti dal 2014.
SAMANDARA

Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da SAMANDARA »

Quindi Gino59 io.avendo maturato al 12.08.2011 l'80% rientro nei 12 mesi più 3
Straniero60
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da Straniero60 »

Ma sbaglio o i requisiti sono due? E' in ballo anche l'età a quella data ...
gino59
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da gino59 »

Straniero60 ha scritto:Ma sbaglio o i requisiti sono due? E' in ballo anche l'età a quella data ...
========6MM......con l'80% entro il 2011 con i 53 anni di età entro il 2013===============
Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l’iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013
==============================================================
Mentre x i 12MM e quanto appresso indicato:-

Se, invece, la predetta età (da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016) è compiuta dopo il 31 dicembre 2013 il termine di pagamento è di 12 mesi in quanto i requisiti per il pensionamento sono conseguiti dal 2014.
Filippo1962
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da Filippo1962 »

Ciao Samandara, io sono andato il 27/04/2016 con 53 anni e tre mesi e l'80% al 12/08/2011.
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da giova6007 »

Ma è mai possibile attendere tanto tempo per un tuo diritto? Nel privato i tempi sono molto più ragionevoli.
Mi sembra un abuso bello e buono. FACCIAMO UNA CLASS ACTION COLLETTIVA!!!!!
Angelo1
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da Angelo1 »

Sono soldi nostri che mensilmente accantoniamo e che il "datore di lavoro" (STATO) dovrebbe ridarci il giorno prima del congedo e non dopo anni!!!
Un autentico furto legalizzato ...
panorama
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Re: tempi di liquidazione tfs

Messaggio da panorama »

Per una attenta lettura perché si parla anche di altre cose.
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cessazione dal servizio per destituzione (19 gennaio 2010),

1) - servizio prestato dal 13 gennaio 1983 al 12 gennaio 1984 in qualità di agente ausiliario

2) - dal 13 gennaio 1984 al 20 luglio 1985 in qualità di agente ausiliario trattenuto, non era previsto il versamento della relativa contribuzione;

3) - conseguentemente, il periodo è stato riscattato ad onere di parte con delibera n. …….. del 30 giugno 1987;

4) - data d’iscrizione al Fondo ex ENPAS del dipendente, che risulta essere il 20 luglio 1985 (nomina ad Agente)

5) - essere stato in servizio presso la Questura ......, dal 13 gennaio 1983 al 2 settembre 2015 (in tutto 32a e 7m e gg.….. - scarsi 32a e 8m - ),

6) - superamento del termine, previsto in 27 mesi (24+3), quindi - (spirato il 2 dicembre 2017.

7) - La stessa Questura ha, da ultimo, precisato che “per la determinazione dell’indennità di buonuscita di cui la prima rata, comprensiva dei relativi interessi legali, è stata liquidata in data 23.02.2018

N.B.: Leggete il tutto qui sotto, compreso i tempi di liquidazione e vedi anche il punto sopra n. 7 per gli interessi liquidati per il ritardo.
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SENTENZA ,sede di BRESCIA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201801179, - Public 2018-12-07 –

Pubblicato il 07/12/2018

N. 01179/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00086/2018 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso n. 86 del 2018, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giampiero Chiodo, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC indicato nell’atto introduttivo e domicilio fisico presso l’Ufficio di Segreteria di questo Tribunale, in Brescia, alla via Carlo Zima n. 3

contro
- Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato, in Brescia, alla via Santa Caterina n. 6;

- I.N.P.S. (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale), in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sede legale in Roma

- I.N.P.S. (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale), in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la territoriale sede di Bergamo;

per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla corresponsione dell’indennità di fine rapporto (T.F.S.) in relazione all’attività lavorativa da egli prestata alle dipendenze del Ministero dell’Interno intimato, con la qualifica funzionale di Sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di OMISSIS, maggiorata di interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito sino al giorno dell’effettivo soddisfo

e per la condanna
delle Amministrazioni intimate alla corresponsione, in favore del ricorrente, dell’indennità di fine rapporto, in relazione all’attività lavorativa prestata alle dipendenze del Ministero dell’Interno, maggiorata di interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito sino al giorno dell’effettivo soddisfo


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2018 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Premette l’odierno ricorrente di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del Ministero dell’Interno, con la qualifica funzionale di Sovrintendente della Polizia di Stato; e di essere stato in servizio presso la Questura di OMISSIS, dal 13 gennaio 1983 al 2 settembre 2015, allorquando con decreto ministeriale ne veniva disposta la cessazione dal servizio per destituzione.

Con circolare n. 73 del 5 giugno 2017, in attuazione dell’art. 1, commi 484 e 485 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, recante nuove norme in materia di rateizzazione e termini di pagamento del Trattamento di Fine Servizio per i dipendenti pubblici, I.N.P.S. ha stabilito che in caso di destituzione dall’impiego “la prestazione deve essere erogata entro i 3 mesi successivi allo scadere di 24 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro …” e, dunque, entro il termine massimo complessivo 27 mesi dalla data di cessazione dal servizio.

Nonostante sia ampiamente decorso il termine fissato dalla legge per il pagamento della prestazione (spirato il 2 dicembre 2017, considerato il termine massimo complessivo di 27 mesi a decorrere dal 2 settembre 2015, data di cessazione dal servizio), non veniva erogato nei confronti dell’odierno ricorrente il T.F.S.

Con P.E.C. del 23 gennaio 2018, il ricorrente interpellava gli Uffici Centrali e Periferici del Ministero dell’Interno, oltre che l’Istituto Previdenziale, per ottenere ragguagli sulla mancata erogazione della prestazione.

Con comunicazione del 24 gennaio 2018, I.N.P.S. dichiarava che la posizione del ricorrente era totalmente sconosciuta all’Ente di Previdenza, in quanto lo stesso non aveva mai ricevuto dal Ministero la documentazione necessaria per poter provvedere in merito.

2. Chiede parte ricorrente l'accoglimento del gravame, con conseguente declaratoria della fondatezza della domanda azionata con il gravame e condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento dell’indennità di fine rapporto in relazione all’attività lavorativa prestata alle dipendenze del Ministero dell’Interno intimato, maggiorata di interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito sino al giorno dell’effettivo soddisfo.

L'Amministrazione dell’Interno, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 5 dicembre 2018.

3. Con ordinanza n. 147 del 5 aprile 2018, questa Sezione

“- preso atto che, alla stregua del deposito documentale effettuato dall’intimata Amministrazione in data 14 febbraio 2018, con nota del 30 gennaio 2018 la Questura di OMISSIS ha comunicato ad INPS che “Di seguito ad intercorse intese telefoniche riferite all’oggetto, si rappresenta che il Ministero dell'Interno, interessato per le vie brevi, ha comunicato che la pratica è in corso di trattazione ed è in fase di definizione il relativo modello PA04. Ad ogni buon fine ed in attesa del perfezionamento di quanto rappresentato, quest'ufficio anticipa il modello PLl a corredo della pratica in corso”;

- preso ulteriormente atto che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, a seguito dell’ordinanza di questa Sezione n. 196 del 22 febbraio 2018, ha depositato in atti la nota del 20 marzo 2018, con la quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza:

- nel rappresentare, “in via preliminare … che il personale della Polizia di Stato non è amministrato dal Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, ma dai Dipartimento della Pubblica Sicurezza per il tramite degli Uffici Periferici”;

- ha fatto presente che, “per ciò che attiene l’indennità di fine servizio, … la competente sede I.N.P.S. - G.D.P. di Bergamo ha provveduto in data 23.02.2018 al pagamento in favore dell’interessato della prima rata spettante, calcolata sulla base dei dati giuridici e contabili comunicati dalla Questura di OMISSIS. In ultimo, per completezza d’informazione, si fa presente che come risulta dalla documentazione che si invia, l’Istituto di previdenza ha provveduto ai calcolo dei relativi interessi legali”;

- rilevato come il ricorrente abbia contestato che il suindicato adempimento sia solo parziale; soggiungendo che, visto che il pagamento della prima rata di T.F.R. in favore è avvenuto sulla base dei dati giuridici e contabili “comunicati” dalla Questura all’Ente previdenziale, sarebbe opportuno, anche al precipuo fine di attendere alla richiesta di “documentati chiarimenti” di cui alla sopra citata ordinanza, che il Ministero dell’Interno ostendesse anche la documentazione da cui tali dati sono stati tratti, “visto che solo l’esame della precitata documentazione consente da un lato la verifica dell’esattezza dei dati trasmessi all’Ente e dall’altro l’effettivo ragguaglio della posta economica spettante all’interessato”; ed abbia, ulteriormente, chiesto la nomina di un commissario ad acta”

ha posto a carico dell’Amministrazione, nelle more della trattazione del merito della controversia (fissato per l’odierna udienza pubblica), il deposito di tutta la documentazione riguardante la liquidazione del Trattamento di Fine Servizio (T.F.S.) in favore dell’odierno ricorrente, unitamente ad una documentata relazione di chiarimenti illustrante l’eventuale integrale soddisfacimento del credito dalla parte vantato, ove medio tempore intervenuto.

4. Va, innanzi tutto, rilevato che le disposizioni del decreto legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito con legge n. 140/1997 sono state modificate dapprima dalla lettera a) del comma 22 dell'art. 1, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 e poi dalla lett. b) del comma 484 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Esse (cfr. art. 3, comma 2) stabiliscono che “Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”.

Il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con legge n. 14 settembre 2011 n. 148 ha modificato (art. 1, comma 22) quanto precedentemente disposto dall’art. 3 della legge 140/1997 indicando i termini per il pagamento delle somme dovute a titolo di TFS/TFS in relazione alla causa di cessazione al servizio, fatte salve le deroghe di cui al successivo comma 23.

In particolare, con riferimento al caso in esame, è stato previsto che, in caso di cessazione dal servizio per dimissioni volontarie o avvenute a causa del recesso del datore di lavoro “alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio comunque denominati … l’ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l’ente provvede entro tre mesi successivi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”.

Da ultimo, la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha modificato gli importi della buonuscita, per i quali era già previsto il pagamento in tranches, stabilendo che la liquidazione debba avvenire:

- in unico importo se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a € 50.000,00 (fino al 31 dicembre 2013: € 90.000,00);

- in due importi se l’ammontare complessivo lordo è superiore a € 50.000,00 (fino al 31 dicembre 2013: € 90.000,00), ma inferiore a € 100.000,00 (fino al 31 dicembre 2013: € 150.000,00). In questo caso, la prima quota da liquidare sarà pari ad € 50.000,00 e la seconda, corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento, sarà pari all’importo residuo.

- in tre importi, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a € 100.000,00 (fino al 31 dicembre 2013: € 150.000,00). In questo caso la prima e la seconda quota da liquidare sarà pari ad € 50.000,00 e la terza sarà pari all’importo residuo, la seconda e la terza quota saranno corrisposte rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.

5. Quanto sopra preliminarmente osservato, va rilevato che, con nota del 27 giugno 2018, il Ministero dell’Interno ha fornito, a fronte dell’incombente disposto da questa Sezione con la precedentemente citata ordinanza, i seguenti chiarimenti circa i dati giuridici e contabili comunicati con mod. PLl alla sede I.N.P.S. – G.D.P. – Settore TFS/TFR di Bergamo in data 30 gennaio 2018, dalla Questura di OMISSIS:

- in merito alla data d’iscrizione al Fondo ex ENPAS del dipendente, che risulta essere il 20 luglio 1985 (nomina ad Agente), sugli emolumenti corrisposti all’interessato per il periodo di servizio prestato dal 13 gennaio 1983 al 12 gennaio 1984 in qualità di agente ausiliario e dal 13 gennaio 1984 al 20 luglio 1985 in qualità di agente ausiliario trattenuto, non era previsto il versamento della relativa contribuzione; e, conseguentemente, il periodo è stato riscattato ad onere di parte con delibera n. 100746 del 30 giugno 1987;

- nel QUADRO A del citato mod. PLl, sono stati indicati nel dettaglio i servizi resi con iscrizione al Fondo ed in tale contesto sono stati evidenziati i periodi di servizio effettivamente prestati (indicati con la spunta orario intero) e quelli di sospensione sofferti dall’interessato (indicati con la spunta orario ridotto) peraltro non ritenuti utili ai fini di quiescenza e previdenza con il citato D.M. datato 2 settembre 2015;

- nel QUADRO B del citato PLl è stato indicato il trattamento economico percepito dal dipendente alla data di destituzione (19 gennaio 2010), cosi come risultante dal decreto di inquadramento stipendiale elaborato dal CED del Dipartimento della P.S.;

- nel QUADRO C del citato PLl sono state riportate le delibere di riscatto emesse in attività di servizio nei confronti dell’interessato.

La stessa Questura ha, da ultimo, precisato che “per la determinazione dell’indennità di buonuscita di cui la prima rata, comprensiva dei relativi interessi legali, è stata liquidata in data 23.02.2018 si conferma … che il calcolo delle somme da erogare e l’individuazione dei termini del pagamento sono di competenza della sede I.N.P.S. – G.D.P. – Settore TFS/TFR di Bergamo”.

6. Incontestate, dalla parte ricorrente, le indicazioni come sopra fornite dalla Questura, va, quindi, dato atto che la prima rata del T.F.S. spettante al sig. OMISSIS è stata liquidata in data 23 febbraio 2018: con riveniente superamento del termine, previsto in 27 mesi (24+3) dalla normativa sopra riportata, decorrente dalla data di cessazione dal servizio (nel caso di specie, intervenuta il 2 settembre 2015).

Secondo quanto affermato dalla Questura – e, in punto di fatto, non contestato dall’odierno ricorrente – sono stati, peraltro, a quest’ultimo ulteriormente liquidati gli interessi a valere sulla prima tranche di T.F.S., alla stregua di quanto indicato dall’applicabile disciplina.

Conseguentemente, in difetto di documentate e puntuali contestazioni in ordine al quantum della somma liquidata a titolo di sorte capitale (sempre con riferimento alla prima rata di T.F.S. all’interessato spettante) ed a titolo di interessi legali, deve escludersi che le doglianze in proposito formulate dalla parte ricorrente possano trovare favorevole considerazione.

Così come, alla stregua della meramente generica deduzione di parte (sia nell’atto introduttivo del giudizio, sia nella memoria successivamente depositata in atti alla data del 5 aprile 2018), non si ha modo di rinvenire elementi di documentata e comprovata fondatezza nelle doglianze concernenti la mancata liquidazione del Trattamento spettante.

Piuttosto, la Questura di OMISSIS ha trasmesso al competente Ufficio I.N.P.S. le indicazioni preordinate alla liquidazione del T.F.S.; e quest’ultimo a tanto ha provveduto, nel quadro dell’articolazione temporale che caratterizza con diversificate cadenze, alla relativa liquidazione, corrispondendo (quanto al primo rateo di Trattamento) gli interessi sulle somme tardivamente riconosciute rispetto al limite (massimo) di ventisette mesi decorrenti dalla cessazione dal servizio.

7. Quanto come sopra rilevato, induce ad escludere che il proposto gravame riveli profili di fondatezza: per l’effetto, imponendosi la reiezione del mezzo di tutela.

Sussistono, in ragione della natura della controversia, giusti motivi per compensare le spese di lite fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente, Estensore
Mauro Pedron, Consigliere
Stefano Tenca, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Roberto Politi





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Re: tempi di liquidazione tfs

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allego Circolare INPDAP n. 17 del 2010 su TFS e TFR datata 08/10/2010 nel caso serva a qualcuno.
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