tempi di erogazione tfs
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tempi di erogazione tfs
Messaggio da giuseppedege60 »
salve volevo chiedervi una precisazione, circa i tempi per l erogazione del tfs. fermo restando che nei precedenti messaggi ho già specificato le modalità del pensionamento e degli anni contributivi e che mi è stato detto che il tfs lo prenderò entro 9mesi ,stamani mi sono recato all'IMpS e dall'impiegato di turno mi è stato detto che lo prenderò entro 27 mesi. Specifico che ho maturato l'80% degli anni contributivi entro dicembre del 2011 , ma non avevo i 53 anni in quanto li ho compiuti quest'anno .grazie in anticipo per le vostre risposte.
Re: tempi di erogazione tfs
non voglio illuderti, però ti cito il mio caso che, bene o male, rientra tra i parametri che hai postato.
con l'ottanta percento maturato nel 2011, i 53 anni compiuti nell'agosto 2012, e l'anno canonico da prestare in più oltre a quelli costituenti il requisito per aver diritto al collocamento in congedo, ho avuto conferma - gentilmente - per posta elettronica - da un impiegato dell'INPDAP provinciale, la notizia che percepirò il TFS ento sei mesi dal collocamento in congedo.
riassumendo: congedo agosto 2013 - TFS entro febbraio 2014. ( calcola che tutto dipende dalla solerzia degli impiegati. sei mesi, è il limite massimo. oltre, decorrono gli interessi di legge..)
auguroni, e fai sapere.
con l'ottanta percento maturato nel 2011, i 53 anni compiuti nell'agosto 2012, e l'anno canonico da prestare in più oltre a quelli costituenti il requisito per aver diritto al collocamento in congedo, ho avuto conferma - gentilmente - per posta elettronica - da un impiegato dell'INPDAP provinciale, la notizia che percepirò il TFS ento sei mesi dal collocamento in congedo.
riassumendo: congedo agosto 2013 - TFS entro febbraio 2014. ( calcola che tutto dipende dalla solerzia degli impiegati. sei mesi, è il limite massimo. oltre, decorrono gli interessi di legge..)
auguroni, e fai sapere.
Re: tempi di erogazione tfs
non prima dei 6 mesi e non dopo i 9 mesigiuseppedege60 ha scritto:salve volevo chiedervi una precisazione, circa i tempi per l erogazione del tfs. fermo restando che nei precedenti messaggi ho già specificato le modalità del pensionamento e degli anni contributivi e che mi è stato detto che il tfs lo prenderò entro 9mesi ,stamani mi sono recato all'IMpS e dall'impiegato di turno mi è stato detto che lo prenderò entro 27 mesi. Specifico che ho maturato l'80% degli anni contributivi entro dicembre del 2011 , ma non avevo i 53 anni in quanto li ho compiuti quest'anno .grazie in anticipo per le vostre risposte.
questo dice la circolare inpdap/inps
ciao
Re: tempi di erogazione tfs
Mi spiace deludervi............ se i 53 anni anagrafici li maturi dopo aver percepito la pensione , il tfr ti verrà liquidato dopo 24- 27 mesi. Leggete il Messaggio INPS n 8299 del 21/05/2013.
Io ho chiesto la revoca della pensione proprio per questo motivo.
Io ho chiesto la revoca della pensione proprio per questo motivo.
Re: tempi di erogazione tfs
boh?antogre ha scritto:Mi spiace deludervi............ se i 53 anni anagrafici li maturi dopo aver percepito la pensione , il tfr ti verrà liquidato dopo 24- 27 mesi. Leggete il Messaggio INPS n 8299 del 21/05/2013.
Io ho chiesto la revoca della pensione proprio per questo motivo.
mi sebra chiaro
leggi
http://www.unibs.it/sites/default/files ... 011%29.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: tempi di erogazione tfs
Chiarimenti INPS
TFS per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico
L'INPS chiarisce in quali fattispecie si applica il termine ordinario di 24 mesi per il pagamento del trattamento di fine servizio al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
L'INPS risponde ai quesiti pervenuti e volti ad ottenere chiarimenti relativamente ai corretti termini di pagamento da applicare ai trattamenti di fine servizio spettanti al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti. Precisa l'Inps che deve essere applicato l’ordinario termine di pagamento di 24 mesi previsto dall’art. 3 del D.L. n. 79/1997 con riferimento a tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.
Pertanto, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:
- con un’età di almeno 57 anni e tre mesi ed un’anzianità contributiva di 35 anni;
- con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.
Diversamente, nel caso in cui l’iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi.
Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l’iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’80% della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi (per le cessazioni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo.
Si sottolinea, infine, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall’età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento. Pertanto, questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all’art 1, comma 23, del decreto legge n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi (per le cessazioni che avvengono nell’intervallo di tempo sopra evidenziato) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo.
(Messaggio INPS 21/05/2013, n. 8299)
TFS per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico
L'INPS chiarisce in quali fattispecie si applica il termine ordinario di 24 mesi per il pagamento del trattamento di fine servizio al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
L'INPS risponde ai quesiti pervenuti e volti ad ottenere chiarimenti relativamente ai corretti termini di pagamento da applicare ai trattamenti di fine servizio spettanti al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti. Precisa l'Inps che deve essere applicato l’ordinario termine di pagamento di 24 mesi previsto dall’art. 3 del D.L. n. 79/1997 con riferimento a tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.
Pertanto, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:
- con un’età di almeno 57 anni e tre mesi ed un’anzianità contributiva di 35 anni;
- con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.
Diversamente, nel caso in cui l’iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi.
Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l’iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’80% della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi (per le cessazioni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo.
Si sottolinea, infine, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall’età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento. Pertanto, questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all’art 1, comma 23, del decreto legge n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi (per le cessazioni che avvengono nell’intervallo di tempo sopra evidenziato) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo.
(Messaggio INPS 21/05/2013, n. 8299)
Re: tempi di erogazione tfs
chiedo scusa ero rimasto arretrato..angri62 ha scritto:boh?antogre ha scritto:Mi spiace deludervi............ se i 53 anni anagrafici li maturi dopo aver percepito la pensione , il tfr ti verrà liquidato dopo 24- 27 mesi. Leggete il Messaggio INPS n 8299 del 21/05/2013.
Io ho chiesto la revoca della pensione proprio per questo motivo.
mi sebra chiaro
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--qundi dobbiamo ringraziare la Fornero. per questo piangeva, eppure nel cu..lo lo prendevano gli altri.
buona giornata
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