Tassazione delle somme erogate dalla ex Cassa Sottufficiali

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Marco Bosia
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Tassazione delle somme erogate dalla ex Cassa Sottufficiali

Messaggio da Marco Bosia »

Buongiorno. Circola da qualche tempo in rete, senza che il mio mittente abbia potuto indicarne l'origine, un modello di domanda indirizzata All'agenzia delle Entrate, per la restituzione di una quota delle imposte trattenute sulla somma versataci dalla Cassa Sottufficiali a seguito del collocamento in congedo. Istanza motivata dalla recente risposta di quell'Agenzia n. 425 2023 all'interpello di un contribuente, nella quale viene data una nuova interpretazione, più favorevole, alle modalità di tassazione di quelle somme, passando dell'imposizione ordinaria a quella separata.
Mi rivolgo, non essendo minimamente competente in materia, agli esperti del Forum affinché possa essere valutata la fattibilità di una tale procedura, più per i recenti pensionati che per chi, come me, è stato ormai liquidato da oltre sei anni.


Marco Bosia
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Re: Tassazione delle somme erogate dalla ex Cassa Sottufficiali

Messaggio da Marco Bosia »

Ecco ia domanda citata, nonché la "risposta" 425 2023
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Sempreme064
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Re: Tassazione delle somme erogate dalla ex Cassa Sottufficiali

Messaggio da Sempreme064 »

Buonasera, nel 2023 sono cambiate le aliquote, per capire cosa c'è scritto in quei documenti mi ci vuole 10 giorni e un PC..che non ho ...ti inserisco un link, che non sia questo il motivo di una richiesta più favorevole?

https://www.sindacatoam.it/news/cassa-d ... o%20finale

Parola agli esperti.
Sempreme064
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Re: Tassazione delle somme erogate dalla ex Cassa Sottufficiali

Messaggio da Sempreme064 »

Imposizione è già separata...non è soggetta a tassazione...Buona serata
Sempreme064
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Re: Tassazione delle somme erogate dalla ex Cassa Sottufficiali

Messaggio da Sempreme064 »

Mi sono documento, ne ho lette di tutti i colori , chi la vuole destinare al fondo pensionistico, chi la vuole chiedere come un anticipo, chi la Vuole senza irpef e chi la vuole con perequazione. Etc etc etc ..

https://associazione.militaritransitati ... enza-di-fa


La tabella con gli aumenti c'è dal 2023
Va bhe l' importante è ricevere qualcosa...

Facci sapere come è andata ..buona giornata.
Marco Bosia
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Re: Tassazione delle somme erogate dalla ex Cassa Sottufficiali

Messaggio da Marco Bosia »

Grazie Sempre me. È vero che l'uso dello smartphone non rende agevole, per quelli in particolare della mia generazione, la ricerca ed il caricamento della documentazione allegata e, pure, dell'intera istanza.
La Risposta dell'Agenzia delle Entrate era diretto all'interpello da parte del Fondo di previdenza del personale del MEF, come meglio risulta dal comunicato della UILPA, che riproduco a seguito:

il personale dell’amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, Agenzia de|le Dogane e Monopoli, Agenzia del Demanio, Mef) al momento del pensionamento ha tito|o a||a liquidazione di una indennità di buonuscita aggiuntiva di fine serviz¡o erogata da uno specifico Fondo di previdenza, il Fondo di previdenza Mef.

Questa indennità finora è stata assoggettata a tassazione ‘ordinaria’. Negli anni, però, anche a seguito di un avviso contrario della Corte di Cassazione, ci sono state numerose richieste di rimborso delle ritenute Irpef subite in sede di liquidazione dell'indennità di buonuscita aggiuntiva. Queste richieste sono state dirette in una prima fase a ottenere il r¡mborso integrale delle ritenute e in una fase successiva a ottenere un rimborso so|o parziale, preso atto che l'orientamento indicava che questa indennità dovesse essere comunque assoggetta a tassazione, sia pure separata e non integrale.

Ora finalmente si è arrivati a una interpretazione della norma che fornisce chiarimenti che hanno importanti ripercussioni anche sui pensionati ex dipendenti dell'amministrazione finanziaria.

Nei mesi scorsi, infatti, il Presidente del Fondo di previdenza Mef, ha predisposto una istanza interpello alI’Agenzia delle Entrate. L'Agenzia de||e Entrate nella risposta n. 425/2023 del 27 giugno 2023 ha ritenuto, su conforme parere deII’Avvocatura generale dello Stato, che l'indennità debba essere assoggettata a tassazione separata ai sensi dell’art.17, comma 1, lettera a) del Tuir e sia imponibile ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis, del Tuir per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari a 309, 87 euro per ogni anno di servizio, senza tener conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione, in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti.

L'entità della minore imposta varia a seconda dell'aliquota applicata all‘indennità aggiuntiva di fine servizio. Di conseguenza:

Per le liquidazioni deliberate nell'anno 2023, il Fondo, in qualità di sostituto d'imposta, si adeguerà ai nuovi criteri di tassazione.
Per gli iscritti cessati nell'anno 2023, ai quali è stato già erogato l'acconto senza operare alcuna riduzione, il Fondo provvederà alla re liquidazione in sede di erogazione de| saldo nel mese di febbraio/marzo 2024.


Gli iscritti cui l'indennità è stata invece già erogata entro il 31 dicembre 2022, con i vecchi e più onerosi criteri di tassazione, quindi i pensionati andati in pensione negli anni precedenti al 2023, potranno presentare |e istanze di rimborso ai competenti uffici de|I’Agenzia de|le Entrate, individuati in base alla residenza dei richiedenti, con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento.
Le domande di rimborso potranno essere presentate anche con l'ausilio del CAF UIL che fornirà a tutti gli iscritti UILP consulenza e assistenza gratuita, seguendoli per tutto l'iter.

Raccomandiamo quindi le sedi regionali e territoriali della UILP, in raccordo con quelle della UILPA, di svolgere una adeguata azione informativa nei confronti dei pensionati ex dipendenti dell’amministrazione finanziaria, per informarli della possibilità di presentare questa domanda di rimborso e per invitarti a rivolgersi alle sedi del CAF UIL dove riceveranno, se iscritti UILP, gratuitamente assistenza di qualità. Una occasione, quindi, per essere vicini ai nostri iscritti UILPA e UILP del settore, ma anche una occasione per fare proselitismo in caso di pensionati non iscritti.

Cari saluti



Il Segretario Generale UILP Il Segretario Generale UILPA Il Presidente CAF UIL

Quanto valido per il Fondo del MES, dovrebbe esserlo anche per la Cassa.

L'articolo 19 bis del Testo unico dell'imposta sui redditi parla della deduzione della somma di 600.000 lire (riportate nella domanda nel corrispettivo in euro) annua prima della tassazione - i tecnici ed i puristi mi perdonino per come rappresento la cosa - da cui dovrebbe derivare una minore imposta: secondo chi ha compilato l'istanza, però, sembrerebbe che debbano essere restituite le intere 600.000 lire, ovviamente in euro

Traslocato all'estero, temo di aver perso la documentazione cartacea pervenutami dalla Cassa circa sei anni fa. Proverò, comunque, a chiedere loro quale applicazione possa trovare la Risposta 425, facendo poi sapere.
Sempreme064
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Re: Tassazione delle somme erogate dalla ex Cassa Sottufficiali

Messaggio da Sempreme064 »

Grazie Marco Bosia, si riesce a fare qualcosa anche con smartphone ..
È un po' complicato, sentiamo il parere di qualcuno più esperto.

Immagino ancora nessuno abbia avuto il rimborso.. 600mila lire.. :wink: ma che anno era.
Sempreme064
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Re: Tassazione delle somme erogate dalla ex Cassa Sottufficiali

Messaggio da Sempreme064 »

Buongiorno, vado a chiedere oggi al patronato le 600 Mila lire ? Poi faccio contattare la UILP e UILPA.... Facciamo così...
Sperando non chiamino il 118...
Marco Bosia
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Re: Tassazione delle somme erogate dalla ex Cassa Sottufficiali

Messaggio da Marco Bosia »

Buongiorno Sempreme. Se hai facilità di contatto, penso sia un sondaggio utile. Probabilmente noi siamo usciti ormai da troppo tempo per vederci applicare un riconteggio, non è escluso che la nuova interpretazione della normativa da parte dell'Agenzia delle Entrate possa poi essere utile per i colleghi da poco, o prossimi, al congedo. Sulle 600.000, ovviamente, si parla ora di 309 € +, qualche centesimo
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Re: Tassazione delle somme erogate dalla ex Cassa Sottufficiali

Messaggio da Sempreme064 »

Ciao Marco Bosio, ma figuriamoci se vado al patronato.. :shock:

Non c'è un esempio di calcolo su quanto si doveva percepire e quanto si è percepito, un grafico, un esempio, una legge chiara che dica che l'applicazione del rimborso deve essere valutato in base a questa legge e non all'altra..etc etc etc... Io leggo nei documenti copia e incolla di leggi .. ne basta una , che dica vi state sbagliando? Quale è in tutte quelle leggi /disposizioni riportate?
Lasciamo stare, vado al sushi. Buona giornata
antoniope
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Re: Tassazione delle somme erogate dalla ex Cassa Sottufficiali

Messaggio da antoniope »

La Cassa Sott. non è soggetta a tassazione.
LEGGE 13 maggio 1988, n. 154
Art. 1
1. Il decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria, nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
3-ter. All'articolo 17, comma 1, del suddetto testo unico, le parole da: 'Per la indennità' fino a: 'versato al Fondo predetto sono sostituite dalle seguenti: 'L'ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenzà.
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
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Re: Tassazione delle somme erogate dalla ex Cassa Sottufficiali

Messaggio da Sempreme064 »

Grazie Antonio, a qualcuno non è stato applicato questo articolo? La Cassa Sott. non è soggetta a tassazione.
LEGGE 13 maggio 1988, n. 154

Non soggetta a tassazione sarebbe Irpef ..
antoniope
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Re: Tassazione delle somme erogate dalla ex Cassa Sottufficiali

Messaggio da antoniope »

Esatto! E' calcolata al netto, non esiste il lordo.
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
Sempreme064
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Re: Tassazione delle somme erogate dalla ex Cassa Sottufficiali

Messaggio da Sempreme064 »

Grazie Antonio , ho già letto che sei esperto in materia ..
Tale fondo è conveniente in quanto la quota di contribuzione mensile viene prelevata prima dell'assoggettamento all'aliquota IRPEF e l'indennità in fase di liquidazione non è soggetta a tassazione...
La UILPA ci dica cosa c'è che non va...
Marco Bosia
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Re: Tassazione delle somme erogate dalla ex Cassa Sottufficiali

Messaggio da Marco Bosia »

Perfetto. Grazie ragazzi, si conferma che su questo Forum chi, come nel mio caso, si è sempre limitato alla verifica del "netto alla mano", può trovare lumi.
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